Statuto Praesidium

Page 1

EDIZIONE 29 MAGGIO 2011

STATUTO LA CASSA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA


II STATUTO praesidium


edizione 29 maggio 2011

statuto LA CASSA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA


Denominazione Sede Scopo

Prestazioni Spese Esercizi sociali

Durata Categorie di soci

Perdita della qualifica di socio Organi

4

5

7

8

Contributi

6

Consiglio di amministrazione

9

2 STATUTO praesidium


Presidente e vice presidente

11

Segretariato Organo di controllo contabile

12

Comitato esecutivo

17

Comitato d’indirizzo Patrimonio e proventi

18

Controversie

19

Assemblee dei soci

13

STATUTO praesidium

3


Articolo 1

Denominazione E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Praesidium famiglie”. L’associazione svolge l’attività di cassa di assistenza e previdenza integrative”. Articolo 2

Sede L’associazione ha la sede legale in Roma. Per il miglior assolvimento dei propri compiti ed attività l’associazione potrà istituire sedi secondarie e, o, amministrative sull’intero territorio nazionale, con delibera approvata dal Consiglio di amministrazione. Articolo 3

Scopo L’associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di gestire e garantire ai propri associati ed alle loro famiglie, forme di assistenza e previdenza complementari, con le modalità descritte nel regolamento dell’associazione. L’associazione potrà contrarre polizze di ogni tipo a beneficio dei propri iscritti e dei loro familiari. L’associazione potrà, altresì, provvedere all’erogazione diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria, in regime di autoassicurazione ovvero alla gestione del rischio con modalità miste (autoassicurazione e stipula di convenzioni assicurative in favore degli iscritti e dei familiari), differenziata in base alla tipologia della prestazione. L’associazione potrà dotarsi di un apposito network per la gestione delle convenzioni e, o, delle prestazioni in autoassicurazione. L’associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto 4 STATUTO praesidium


ed, eventualmente, dal regolamento. Articolo 4

Durata La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea. Articolo 5

Categorie di soci I soci si distinguono in: a. fondatori b. ordinari c. onorari e, o, sostenitori E’ facoltà dell’assemblea dei soci fondatori creare altre categorie di soci i cui diritti e doveri saranno definiti in appositi regolamenti. I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi previsti a fronte di servizi loro prestati, hanno diritto (anche in conformità a quanto previsto da eventuali relativi regolamenti), a partecipare a tutte le iniziative dell’associazione ed a fruire dei servizi proposti alle condizioni stabilite. I soci fondatori e quelli ordinari sono tra l’altro tenuti a: • versare le quote e gli altri contributi previsti; • mettere in atto comportamenti rispettosi delle finalità sociali ed osservare scrupolosamente i regolamenti operativi attinenti i servizi a cui aderiscono. Tutti i soci, infine, sono tenuti al rispetto del presente statuto, del regolamento, dei principi e scopi della associazione Praesidium famiglie, delle delibere degli organi sociali.

Soci fondatori Sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo della STATUTO praesidium

5


associazione. E’ facoltà dell’assemblea dei soci fondatori nominare nuovi soci fondatori. I soli soci fondatori hanno diritto ad intervenire all’assemblea dei soci fondatori e deliberare nelle materie spettanti a quest’ultima nelle forme, termini e condizioni indicati nel presente statuto e nei successivi regolamenti attuativi dello stesso.

Soci ordinari Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche che risiedano o abbiano il loro domicilio nel territorio dello Stato italiano e che, essendo interessate alle forme assistenziali e previdenziali offerte dalla Cassa, facciano espressa domanda di adesione all’associazione e ricevano accettazione scritta da parte del Consiglio di amministrazione o da altro componente del Consiglio, appositamente delegato dallo stesso.

Soci onorari e, o, sostenitori Sono le persone fisiche che, pur non usufruendo dei servizi forniti dall’associazione, hanno contribuito concretamente a sviluppare gli scopi della stessa. Articolo 6

Contributi Gli iscritti all’associazione dovranno versare i contributi previsti e necessari a garantire le prestazioni prescelte. Il versamento dovrà essere effettuato con la cadenza e secondo le modalità previste dal regolamento e sue successive modifiche, di volta in volta approvate dal Consiglio di amministrazione.

6 STATUTO praesidium


Articolo 7

Prestazioni Tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali saranno attuate da Praesidium famiglie, con le modalità descritte nel presente statuto e dettagliate nel regolamento delle prestazioni, anche tramite convenzioni stipulate con primarie strutture sanitarie e polizze collettive stipulate con primarie compagnie di assicurazione. Saranno possibili soluzioni assistenziali e assicurative personalizzate per categorie omogenee di soci, i quali verranno iscritti in apposite Sezioni della Cassa. Articolo 8

Spese Oltre ai contributi associativi di cui all’articolo 6, è prevista la possibilità che gli iscritti debbano versare un’eventuale quota di rimborso delle spese dell’associazione; l’ammontare della quota a carico di ciascun iscritto verrà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione. Articolo 9

Esercizi sociali L’esercizio sociale ha la durata dell’anno solare e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascun esercizio sociale verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell’associazione sia un bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso, sia un bilancio preventivo dell’esercizio seguente, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci fondatori entro il 30 giugno di ciascun anno solare, relativamente all’esercizio sociale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente.

STATUTO praesidium

7


Articolo 10

Perdita della qualifica di socio La qualifica di soci o si perde automaticamente per: a. recesso, che dovrà essere comunicato alla Praesidium famiglie a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio sociale. b. Mancato pagamento dei contributi e della quota sociale. c. Inosservanza dello statuto, delle norme regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali. d. Comportamento non conforme ai principi ed agli scopi dell’associazione. La perdita della qualifica di socio ordinario, onorario e, o, sostenitore viene ratificata dal Consiglio di amministrazione e da questo comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei sessanta giorni successivi all’avvenuta ratifica di esclusione. L’esclusione dei soci fondatori può essere deliberata solo dall’assemblea dei soci fondatori. Articolo11

Organi Sono organi dell’associazione: a. il Consiglio di amministrazione b. il presidente c. il vice presidente d. il segretario e. l’assemblea generale dei soci f. l’assemblea dei soci fondatori. Sono organi facoltativi dell’associazione: a. l’organo di controllo contabile b. il Comitato esecutivo c. il Comitato d’indirizzo d. il Comitato scientifico 8 STATUTO praesidium


Tutti gli organi svolgono la propria attività senza alcun corrispettivo, ad eccezione del rimborso delle spese. Eventuali compensi possono essere stabiliti dall’assemblea dei soci fondatori. Ulteriori cariche, aventi portata esclusivamente consulenziale e non istituzionale, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione. Tali cariche saranno quindi prive di poteri rappresentativi dell’associazione verso terzi e non avranno poteri di voto né in sede assembleare né nell’ambito del Consiglio di amministrazione. Articolo 12

Consiglio di amministrazione

Composizione e nomina Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell’associazione ed è composto (secondo quanto stabilito dall’assemblea dei soci fondatori) da tre, cinque, sette, nove o undici membri, che durano in carica quattro anni. All’assemblea dei soci fondatori spetta la nomina di due, tre, quattro, cinque o sei membri del Consiglio di amministrazione a seconda che lo stesso sia rispettivamente composto da tre, cinque, sette, nove o undici membri. I rimanenti consiglieri sono eletti dall’assemblea generale. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili e possono essere o non essere soci dell’associazione.

Compiti Compiti del Consiglio di amministrazione sono: 1. la ratifica dell’ammissione e dell’esclusione dei soci ordinari; 2. la nomina dei soci onorari e, o, sostenitori; STATUTO praesidium

9


3. l’amministrazione dei fondi e delle risorse assegnate per la realizzazione dei fini dell’associazione; 4. la destinazione delle eccedenze economiche attive risultanti da tale amministrazione, purché devolute ad incremento del patrimonio dell’associazione; 5. la predisposizione dei bilanci annuali e dei conti consuntivi, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci fondatori; 6. la formulazione delle proposte di modifica dello statuto; 7. l’attuazione delle direttive delle Assemblee con l’assunzione delle conseguenti iniziative e l’adozione dei relativi atti di disposizione; 8. tutte le determinazioni necessarie per l’attuazione degli scopi statutari che non rientrino nella competenza delle Assemblee; 9. la sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione, che, per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni. Tale sostituzione sarà poi soggetta a ratifica da parte della successiva assemblea dei soci fondatori, fatti salvi gli effetti nei confronti dei terzi. In caso di mancata sostituzione da parte del Consiglio di amministrazione o in caso di mancata ratifica della sostituzione operata dal Consiglio di amministrazione, l’assemblea dei soci fondatori provvederà direttamente alla sostituzione del Consigliere uscente o all’avvicendamento di quello nominato dal Consiglio di amministrazione; 10. l’apertura e la chiusura di sedi secondarie e, o, amministrative sull’intero territorio nazionale; 11. la predisposizione, l’approvazione e le modifiche da apportare di volta in volta al regolamento dell’associazione; 12. la nomina, eventuale, di un Comitato di indirizzo; 10 STATUTO praesidium


13. la nomina, eventuale, di un Comitato esecutivo e del suo responsabile; 14. la nomina tra i consiglieri nominati dai soci fondatori del presidente, del vice presidente e del segretario dell’associazione; 15. la determinazione dei contributi e delle spese/quote a carico dei soci. I componenti restano in carica fino alla nomina dei successori. Possono far parte del Consiglio di amministrazione anche persone che non rivestono la qualifica di socio fondatore.

Riunioni Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta l’anno per deliberare la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei fondatori. Può delegare parte delle sue attribuzioni al Comitato esecutivo. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e la decisione è presa a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il Consiglio, come detto, è presieduto dal presidente dell’associazione, in sua assenza dal vice presidente. Svolge le funzioni di segretario la persona designata dal presidente. Le convocazioni sono effettuate per via telematica almeno otto, quattro in caso di urgenza, giorni prima della riunione. Della riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

STATUTO praesidium 11


Articolo 13

Presidente e vice presidente Il presidente, scelto tra i consiglieri nominati dai soci fondatori, rappresenta legalmente l’associazione in tutti gli atti ufficiali e della vita civile, sia nei confronti dei terzi che in giudizio. Il presidente inoltre: a. convoca e presiede le Assemblee dei soci, redigendo i relativi ordini del giorno e verificando la sussistenza del diritto dei soci ad intervenire alla stessa; b. presiede il Consiglio di amministrazione e formula l’ordine del giorno delle sedute e ne disciplina i lavori; c. dà esecuzione alle delibere assembleari sociali e a quelle del Consiglio di amministrazione; d. cura l’osservanza dello statuto; e. ammette d’urgenza i soci, con successiva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione; f. presiede, in caso di loro nomina, il Comitato esecutivo e il Comitato d’indirizzo. Il vice presidente, scelto tra i consiglieri nominati dai soci fondatori, ha funzioni vicarie del presidente. Articolo 14

Segretariato Il segretario è eletto dal Consiglio di amministrazione, scelto tra i consiglieri nominati dai soci fondatori, ed ha il compito di coadiuvare il presidente nello svolgimento delle sue attività. Il segretario verbalizza le adunanze dell’assemblea e delle sedute del Consiglio di amministrazione. Egli provvede inoltre a tutte le esigenze operative dell’associazione e dirige tutti i servizi amministrativi della stessa.

12 STATUTO praesidium


Articolo 15

Organo di controllo contabile E’ facoltà dell’assemblea dei soci fondatori istituire un organismo per la Revisione contabile, o come Revisore unico o come Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da un presidente e da due membri, tutti nominati dall’assemblea dei soci fondatori. Sia il Revisore contabile che i membri del Collegio Sindacale debbono essere scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Entrambi restano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati. Il Collegio sindacale, o il Revisore contabile: a. provvede al riscontro degli atti di gestione contabile; b. accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili; c. esprime parere sui bilanci di previsione e consuntivo dell’associazione; d. redige la relazione annuale da presentare all’assemblea; e. effettua verifiche di cassa e di tesoreria ed inoltre esegue il controllo contabile della gestione. Il compenso spettante al o ai revisori è stabilito dall’assemblea dei soci fondatori sulla base delle tariffe professionali. Articolo 16

Assemblee dei soci

Assemblea generale L’assemblea generale è la riunione dei soci (fondatori e ordinari) in sede deliberante. Alle riunioni assembleari partecipano senza diritto di voto i STATUTO praesidium 13


membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale (o il Revisore contabile) ove previsto, e possono essere invitati ad assistere anche i soci onorari e quelli sostenitori. Un eventuale apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, stabilirà le procedure operative necessarie. L’assemblea generale: a. delibera sulla relazione annuale del Consiglio di amministrazione; b. ratifica l’accettazione di eventuali elargizioni, donazioni o contribuzioni provenienti da soggetti pubblici o privati; c. delibera su qualsiasi altra questione sottopostagli dal Consiglio di amministrazione ad eccezione di quelle di competenza dell’Assemblea dei soci fondatori; d. nomina uno, due, tre, quattro, cinque membri del Consiglio di amministrazione a seconda che lo stesso sia costituito rispettivamente da tre, cinque, sette, nove o undici membri.

Assemblea dei soci fondatori L’assemblea dei soci fondatori, composta dai soli soci fondatori: a. formula gli indirizzi di politica generale dell’associazione; b. delibera sulle modifiche dello statuto; c. delibera in merito allo scioglimento dell’associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo e provvede alla nomina di uno o più liquidatori. d. approva il bilancio consuntivo annuale, il budget preventivo con il relativo programma d’attività; e. stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e ne nomina due, tre, quattro, cinque o sei membri a seconda che lo stesso sia rispettivamente com14 STATUTO praesidium


posto da tre, cinque, sette, nove o undici membri. Ratifica le sostituzioni dei membri del Consiglio di amministrazione, ovvero provvede direttamente alla loro sostituzione; f. delibera sull’ammissione e sulla esclusione dei soci fondatori. g. delibera sulla creazione di altre categorie di soci; h. delibera eventuali compensi da attribuire alle cariche istituzionali dell’associazione. i. nomina i componenti del Collegio sindacale (indicandone il presidente) o il Revisore contabile stabilendone i compensi.

Convocazione Le assemblee sono convocate dal presidente dell’associazione (il quale ne appronta il relativo ordine del giorno) o, in caso di suo impedimento comprovato, dal vice presidente, ovvero dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso scritto da affiggere nei locali della sede dell’associazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno, le date di prima e seconda convocazione dell’assemblea e l’indicazione del luogo in cui sarà tenuta l’adunanza. L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell’ambito del territorio dell’Unione europea. Delle riunioni dell’assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. L’assemblea può essere convocata anche su domanda in tal senso avanzata da almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Al presidente o, in caso di suo comprovato impedimento, al STATUTO praesidium 15


vice presidente, compete constatare e verificare il diritto di intervento dei singoli soci all’assemblea. Le Assemblee sono presiedute dal presidente dell’associazione. Hanno diritto di intervenire all’assemblea generale sia i soci fondatori che quelli ordinari che siano in regola con quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento. In assemblea ad ogni socio spetta un solo voto. Ogni singolo socio non può rappresentare più di cinque soci.

Validità L’assemblea generale è validamente costituita: a. in prima convocazione con l’intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; b. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Il presidente dell’associazione provvederà agli adempimenti necessari. L’assemblea dei soci fondatori è validamente costituita: a. in prima convocazione, con l’intervento dei tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi; b. in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Voto per corrispondenza Se nel corso della vita dell’associazione, gli associati dovessero raggiungere un numero pari o superiore a 10.000 (diecimila) iscritti, la volontà dei componenti l’associazione, sulle materie devolute all’approvazione dell’assemblea generale, potrà essere espressa per corrispondenza. 16 STATUTO praesidium


A tal fine sarà compito del presidente curare l’invio, a ciascun soci o avente diritto di voto, delle schede all’uopo predisposte a mezzo lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Nelle suddette schede di votazione dovrà essere indicato chiaramente l’ordine del giorno, il termine improrogabile entro il quale il voto del socio dovrà pervenire all’associazione, nonché il luogo in cui sarà depositato il rendiconto consuntivo e preventivo dell’associazione e la relativa relazione predisposta dal Collegio Sindacale o dal Revisore contabile. Le deliberazioni dei soci saranno validamente raggiunte al raggiungimento delle medesime maggioranze sopra previste sulle rispettive materie indicate. Articolo 17

Comitato esecutivo Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto da: a. il presidente che lo convoca e lo presiede; b. il Vice presidente; c. un componente del Consiglio di amministrazione scelto dal presidente; Il Comitato esecutivo svolge tutte le attività attribuitegli dal Consiglio di amministrazione. In caso di necessità ed urgenza ed in presenza d’attività non procrastinabili può deliberare sulle materie del Consiglio di amministrazione non espressamente non ammesse, salvo far ratificare il proprio operato dal suddetto Consiglio entro e non oltre trenta giorni. Per lo svolgimento delle sue attività non sono previste procedure formali. E’ presieduto dal presidente dell’associazione. Svolge le funzioni di segretario una persona designata dal presidente dell’associazione. STATUTO praesidium 17


Articolo 18

Comitato d’indirizzo Il Comitato, ove costituito, ha finalità consultive per il Consiglio di amministrazione e per gli altri organi dell’associazione. Il Comitato d’indirizzo, per l’esercizio delle sue funzioni, potrà costituire gruppi di lavoro e commissioni definendone le competenze. Il Comitato è composto di un massimo di nove membri, nominati dal Consiglio di amministrazione che potrà includervi sia i soci fondatori che quelli ordinari. Esso dura in carica quattro anni e si riunisce su iniziativa e sotto la direzione del presidente dell’associazione. Articolo 19

COMITATO SCIENTIFICO Il Consiglio di amministrazione può decidere di nominare un Comitato scientifico, composto anche da non soci, con compiti consultivi e propositivi per il Consiglio di amministrazione stesso su tematiche sanitarie, quali ad esempio la stipula di convenzioni, valutazioni anamnestiche nell’ambito delle convenzioni o delle prestazioni sanitarie erogate, la redazione di tariffari sanitari e la predisposizione di studi e statistiche nonché la valutazione di sinistri sempre nello stesso ambito. Il Consiglio nominerà altresì un responsabile coordinatore del Comitato scientifico. Articolo 20

Patrimonio e proventi a. Patrimonio Il patrimonio dell’associazione è costituito da: • fondo costituito dal versamento iniziale dei soci Fondatori; 18 STATUTO praesidium


• sovvenzioni private e pubbliche, elargizioni e contributi straordinari aventi il vincolo di destinazione patrimoniale; • beni patrimoniali acquisiti dall’associazione e destinati al perseguimento dei suoi scopi; • riserve costituite con gli eventuali avanzi di gestione; • qualsiasi altra entrata avente il vincolo di destinazione patrimoniale. b. Proventi I proventi dell’associazione sono costituiti da: • Quote o spese di iscrizione; • ricavi derivanti dalle attività istituzionali o dalle iniziative complementari o correlate alle stesse attività; • rendite patrimoniali; • contributi versati liberamente da soggetti pubblici e, o, privati a sostegno dell’associazione o delle sue attività non espressamente connessi al patrimonio; • contributi ordinari e straordinari versati dai soci o dagli aderenti per iniziative sociali; • qualsiasi altro provento con finalità reddituale. Articolo 21

Controversie Le eventuali controversie di natura assicurativa (ad esempio sulla natura delle lesioni, sulle loro conseguenze o sul grado di invalidità permanente) saranno gestite secondo quanto previsto dalle clausole arbitrali delle singole polizze di assicurazione stipulate dalla Cassa in nome e per conto dei propri iscritti. La soluzione di ogni eventuale altra controversia “avente ad oggetto diritti disponibili” che dovesse sorgere tra i soci in STATUTO praesidium 19


quanto tali, tra questi e gli organi statutari della Cassa, oppure tra i soci e la Cassa, sarà risolta preventivamente mediante procedimento di mediazione da svolgersi ad istanza della parte più diligente avanti all’Organismo di mediazione forense istituito dall’Ordine degli avvocati di Roma. In caso di insuccesso della mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato irrituale la cui decisione avverrà da parte di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti in lite ed il terzo, che fungerà da presidente, nominato dai primi due arbitri o di accordo tra le parti e, in difetto, dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, il quale nominerà anche l’arbitro che la parte convenuta non avrà tempestivamente designato. Il Collegio procederà con piena libertà di forma e la sua decisione, da prendersi entro trenta giorni dalla formazione del collegio stesso, sarà definitiva e vincolerà le parti come un loro accordo transattivo. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti contenute nel Codice Civile.

20 STATUTO praesidium



Cassa Praesidium viale di villa Massimo, 39 00161 Roma www.cassapraesidium.it info@cassapraesidium.it t 06 44 16 34 00 f 06 44 03 867


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.