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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO D’AUTORE Di chi è l’opera creata da Chat GPT? Criticità e prospettive

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SPILLER ANTONIO

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Il sistema di intelligenza artificiale più noto ha scelto di “assegnare” all’utente i diritti di proprietà intellettuale. Ma in futuro chi e come potrà contrattare con i colossi tecnologici? Solo i grandi gruppi editoriali riusciranno a spuntare condizioni eque?

di Alberto Contini, avvocato esperto di diritto della proprietà intellettuale - avv.albertocontini@gmail.com

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L’avvento di sistemi di intelligenza artificiale sempre più evoluti ed in grado di realizzare su un input dell’utente testi scritti e immagini fotografiche pone importanti sfide di corretta gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Il contesto normativo

Sia l'art. 2576 del Codice Civile italiano, sia l'art. 6 della L. 633/41 (legge speciale sul diritto d'autore: di seguito anche LdA) stabiliscono che il diritto d'autore su un'opera letteraria o una fotografia sorge con la creazione dell’opera stessa (diversamente da quanto accade per marchi e brevetti, non occorre alcuna procedura di registrazione). Allo stesso tempo, l'art. 2580 del Codice Civile stabilisce che la titolarità del diritto d'autore appartiene all'autore e ai suoi aventi diritto. Nel caso di opere collettive si deve considerare come creatore la persona che ha organizzato la creazione stessa (art. 7 LdA). Se l'opera d'arte è stata creata con il contributo indistinguibile di più persone, il diritto d'autore appartiene congiuntamente a tutti gli autori (art. 10 LdA). Nel caso di software realizzato da un dipendente (ma il principio è applicabile a qualsiasi altro tipo di opera commissionata a terzi), la titolarità appartiene

Il diritto d'autore su un'opera letteraria o una fotografia sorge con la creazione dell’opera stessa

4. Giornalismi

Tra l’utente del sistema di intelligenza artificiale e lo sviluppatore, chi deve essere considerato autore o comunque titolare dei diritti?

al committente, salvo patto contrario (art. 12 bis LdA). Infine non va dimenticato che, almeno nel nostro ordinamento, per essere titolari di un diritto è necessario possedere “capacità giuridica” che, attualmente, è riconosciuta alle persone fisiche e ad alcune specifiche categorie di persone giuridiche (come società, fondazioni ecc.). Software e dispositivi vari, pertanto, non possiedono capacità giuridica e non possono essere titolari di diritti.

Riflessioni preliminari

La prima domanda è dunque: in caso di articolo o immagine generata da un sistema di intelligenza artificiale, sussiste un diritto d’autore sugli stessi? E se sì, chi ne è titolare?

La risposta alla prima domanda non può che essere sì, se sussistono i requisiti di legge previsti del resto per le opere create da giornalisti e fotografi in “carne e ossa”. Pertanto l’opera creata tramite un sistema di intelligenza artificiale, per essere tutelabile, dovrà avere carattere creativo, ossia essere nuova ed originale. Non si condivide pertanto l’impostazione che vorrebbe che le opere realizzate dai sistemi di intelligenza siano liberamente sfruttabili da chiunque.

La risposta alla seconda domanda è invece più complessa. Evidentemente, vista l’assenza di capacità giuridica in capo ad un sistema di intelligenza artificiale, il relativo diritto non potrà essere “rivendicato” dal sistema stesso, benché possa formalmente apparire come l’autore dell’opera.

Il tema è invece aperto (specie in assenza di pronunce giurisprudenziali in merito) rispetto a chi, tra l’utente del sistema di intelligenza artificiale e lo sviluppatore di quest’ultimo, debba essere considerato autore o comunque titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera.

Nulla quaestio, se il rapporto tra questi due soggetti sia stato previamente disciplinato contrattualmente. Ad esempio, nei Term of Use di ChatGPT la scelta contrattuale è stata quella di “assegnare” all’utente la titolarità degli eventuali diritti di proprietà intellettuale sull’opera creata dal sistema, fatto salvo il solo diritto dello sviluppatore di usare il contenuto per la gestione ed il miglioramento del servizio offerto.

MIX DI STILI. Immagine creata con il sistema di intelligenza artificiale DALL E

La differenza sta nell'input fornito al sistema, se cioè sia una semplice richiesta o comporti selezionare dati complessi

Quale sarà, invece, la relativa disciplina in assenza di pattuizioni contrattuali esplicite? Personalmente ritengo che la soluzione al quesito dipenda dalla “qualità” dell’input fornito al sistema. Laddove tale input sia limitato alla semplice formulazione di una richiesta (ad es. “crea un articolo che riassuma i fatti legati a Tangentopoli” oppure “crea una fotografia che raffiguri due calciatori impegnati in un contrasto di gioco”) poi elaborata interamente dal sistema di intelligenza artificiale, la titolarità dovrebbe spettare allo sviluppatore in quanto soggetto che ha realizzato un sistema in grado di crearla.

Laddove invece l’input fornito dall’utente sia “sostanziale” - perché prevede la messa a disposizione di una serie di dati fattuali selezionati secondo una logica dall’utente, il quale poi chiede al sistema di riorganizzarli in forma testuale

4. Giornalismi

Sarà importante regolare contrattualmente la titolarità degli eventuali diritti d’autore sui “prodotti” del lavoro del sistema stesso o di immagine secondo una logica da lui imposta - allora la titolarità spetterebbe all’utente. O almeno dovrebbe essere gestita in comunione tra i soggetti, secondo quote da stabilire anche in base al concreto apporto delle rispettive attività alla creazione dell’opera. Come accennato, in assenza di una normativa e di una giurisprudenza specifica, si tratta di questione controversa. Allo stato, però, la tesi secondo cui un'opera realizzata da un sistema di intelligenza artificiale ma con il contributo determinante dell’utente debba essere trattata come un'opera collettiva (ovvero che il relativo diritto d'autore appartenga congiuntamente allo sviluppatore e all'utente) pare la più convincente. In base alle considerazioni precedenti, risulta però evidente l'importanza di gestire su base contrattuale la titolarità dei diritti. In particolare, laddove una testata giornalistica o singoli autori commissionino o acquisiscano in licenza un sistema di intelligenza artificiale, sarà importante regolare con consapevolezza la titolarità degli eventuali diritti d’autore sui “prodotti” del lavoro del sistema stesso. Qui la discussione si sposta sulla effettiva “forza contrattuale” dei singoli contendenti. È lecito immaginare che solo i grandi gruppi editoriali avranno la forza di negoziare simili clausole con i colossi informatici senza subire condizioni di utilizzo non negoziabili.

Diritti di terzi

Ulteriore criticità riguarda la possibilità che l’opera realizzata dai sistemi di AI violi diritti di terzi. Come noto, infatti, tali sistemi si fondano sulla loro capacità di acquisire ed elaborare una base di dati preesistente (ad esempio il contenuto della rete internet) con conseguente rischio che l’output fornito possa “derivare” da una o più opere preesistenti di cui potrebbe rappresentare una elaborazione non autorizzata. Non è un caso, insomma, che nei già citati Terms of Use di ChatGPT sia già prevista una procedura di complaint per episodi di violazione di diritti di terzi. Una volta di più, insomma, l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (che rappresenta certamente una sfida ma anche un’opportunità per giornalisti e fotografi) impone una conoscenza della disciplina dei diritti immateriali per evitare conseguenze dannose.

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