BOZZA ELABORATA IN DATA 29 OTTOBRE 2013
IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI TITOLO I NORME E PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Presupposto) 1. Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti di cui ai successivi Titoli II e III in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta generale sui redditi prevista dalla presente legge. 2. I soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio alle condizioni previste al successivo articolo 5. Art. 2 (Definizioni) 1. a) b)
c) d) e)
f)
g) h) i)
j)
Ai fini della presente legge devono intendersi per: Imposta: l’imposta generale sui redditi disciplinata dalla presente legge. Contribuente: il soggetto passivo delle obbligazioni tributarie determinate dalla presente legge, ovvero, il soggetto che di fronte ad un fatto o un atto giuridico rivelatore della sua capacità contributiva, che la presente legge riconduce al presupposto d’imposta, sia tenuto al pagamento di quest’ultima. Il contribuente assume la qualifica di sostituto d’imposta quando, ai sensi di legge è tenuto a prelevare l’imposta dovuta da un altro soggetto passivo ed a versarla all’Amministrazione tributaria frapponendosi nei rapporti fra questa ed i soggetti. Amministrazione tributaria: l’insieme degli uffici, degli organismi e delle autorità preposte all’attuazione delle disposizioni fiscali, fra le quali quelle della presente legge. Ufficio tributario: l’Ufficio della Pubblica Amministrazione deputato alle attività di riscossione, controllo ed accertamento dell’imposta generale sui redditi. Persona fisica: l’individuo titolare di reddito. Rientrano nella presente definizione anche i lavoratori autonomi ed i titolari di attività economiche esercitate nella forma dell’impresa individuale, della società di persone e dell’associazione in partecipazione. Lavoratore transfrontaliero: qualsiasi lavoratore che, occupato nel territorio dello Stato, risiede nel territorio di un altro Stato dove rientra di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Persona giuridica: il soggetto di diritto costituito dal complesso organizzato di persone e beni, al quale la legge attribuisce la capacità giuridica. Operatore economico: il soggetto che, a prescindere dalla forma giuridica, è titolare di licenza o autorizzazione analoga tesa all’esercizio di una attività economica. Dimora: il luogo all’interno del territorio dello Stato nel quale un soggetto compie atti della vita privata, indipendentemente dal fatto che questa costituisca il luogo della sua residenza anagrafica nello Stato o il suo domicilio. Centro degli interessi vitali: la concentrazione all’interno del territorio dello Stato della prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari di un soggetto. 1