Studio Legale Associato Saltarelli-Grassi 29100 – Piacenza, Via San Corrado Confalonieri, n. 3. - C.f. e P. Iva: 01234240339 segreteria@studiolegalesaltarelligrassi.it Tel. 0523.331435 - 0523.337872 Lo studio riceve telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,30
Avv. Graziella Grassi
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Avv. Flavio Saltarelli
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Avv. Samuele Bulla
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associato patrocinante in Cassazione
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Responsabilità degli organizzatori delle gare di scialpinismo Le organizzazioni - persone fisiche, giuridiche, associazioni, comitati - di competizioni di ski alp, in ipotesi di incidente nel corso della manifestazione, possono essere ritenute responsabili nei confronti degli atleti, degli spettatori, nonché di soggetti ausiliari dell’organizzazione medesima (cronometristi, segnalatori sul percorso, ecc.). La giurisprudenza in materia e la dottrina, in base alla convinzione che chi pratica uno sport come il nostro accetta di esporsi – seppure entro certi limiti – ad eventi che potenzialmente possono cagionargli un danno, ritengono che nelle competizioni sorga un’eventuale responsabilità solo allorquando, per ragioni non imprevedibili ed inevitabili, tale soglia di esposizione al rischio sia stata superata per colpa dell’organizzazione. In buona sostanza, se il livello di pericolosità si mantiene entro confini accettabili e l’incidente si verifica, il sottostare alle inevitabili conseguenze negative “fa parte del gioco” e l’atleta non può richiedere alcun risarcimento, se invece, l’organizzazione, con il proprio comportamento attivo o omissivo, ha esposto i danneggiati ad un pericolo maggiore di quello insito nel tipo di gara e accade il sinistro, l’organizzazione medesima ne risponderà in ogni sede. Non risponde invece l’organizzazione quando il danno patito dall’atleta deriva da un suo mero errore tecnico.