unione magazine #5/21: giornata dei datori di lavoro

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Decreto legge “Sostegni”, le novità 24

Tutti i provvedimenti a sostegno dell’economia in crisi Nuovo contributo a fondo perduto Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello 2019. Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa. Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019. Sono esclusi dal beneficio i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto. Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e 2019 applicando a tale importo una percentuale: • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro, • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, • 40 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, • 30 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, • 20 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Sono previsti importi minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi ed un importo massimo spettante pari a 150.000 euro. Le domande possono essere presentate entro il 28 maggio 2021, attraverso i canali tele-

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matici dell’Agenzia o tramite la piattaforma web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per la consultazione delle fatture elettroniche o del cassetto fiscale o accedere in autonomia all’area riservata e con procedura con SPID, CIE o CNS oppure Entratel dell’Agenzia. Il contributo non è tassato e con l’istanza è possibile, inoltre, scegliere se fruire tra il pagamento diretto dell’indennizzo o la trasformazione del contributo in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Stralcio cartelle esattoriali Prevista la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione); lo stralcio riguarda cartelle riferite a soggetti il cui reddito nel 2019 non sia superiore ai 30.000 euro.

Definizione agevolata degli avvisi bonari Prevista una definizione agevolata (senza sanzioni) delle somme dovute a seguito di avvisi di irregolarità da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter DPR 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30 per cento (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione IVA). Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

Sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione Differito al 30 aprile 2021 il periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della riscossione (dal 28.02.). Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2026.


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