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La valutazione della coerenza del prodotto con le richieste ed esigenze del contraente

La regola di condotta che impone di consigliare un prodotto adeguato alle richieste ed esigenze del cliente rappresenta uno dei più importanti obblighi a carico dei distributori.

Il dovere di proporre un prodotto coerente con le richieste ed esigenze del contraente discende, infatti, dalla volontà del legislatore di tutelare quest’ultimo non solo mediante la consegna – da parte del distributore - della documentazione precontrattuale idonea ad addivenire ad una decisione informata sui contenuti delle garanzie assicurative ma, altresì, mediante la consegna - grazie all’intervento del distributore - di una proposta di un contratto idoneo alle sue richieste ed esigenze.

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1. La normativa applicabile

Ebbene, sia la normativa primaria, il Codice delle Assicurazioni Private, che la normativa secondaria, il Regolamento IVASS n. 40/2018, disciplinano in modo dettagliato l’obbligo, in capo all’intermediario, di proporre un prodotto coerente con le richieste ed esigente del cliente prevedendo, inter alia, quanto segue:

1) “1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto; e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata. 2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente…. (omissis)” (Art. 119-ter, rubricato “Consulenza e norme per le vendite senza consulenza” del Codice della Assicurazioni Private);

2) “1. I distributori sono tenuti a proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato. A tal fine i distributori, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze.

2. In particolare, ai fini di cui al comma 1, i distributori chiedono notizie sulle caratteristiche personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

3. Le imprese, per ciascun prodotto distribuito, impartiscono agli intermediari e ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto.

2. Il dovere di consiglio e consulenza: la giurisprudenza

Sul dovere di consiglio e consulenza si è pronunciata, con una interessante sentenza del 2015, la Corte di legittimità la quale ha statuito che: “In materia di contratto di assicurazione, l’assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. - di fornire al contraente un’informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, c.c.” (Cassazione civile sez. III, 24/04/2015, n. 8412).

4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata… (omissis)” (Art. 58, rubricato “Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente” del Regolamento IVASS n. 40/2018).

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 58 prevede l’obbligo da parte dei distributori di conservare sempre traccia documentale dell’attività posta in essere da questi ultimi al fine di valutare le richieste ed esigenze del contraente.

Non v’è dubbio, pertanto, che in assenza di un’accurata valutazione delle richieste ed esigenze del contraente sussiste un reale rischio di soccombenza in capo all’intermediario che viene citato in giudizio dal cliente per aver proposto a quest’ultimo un contratto non appropriato ai suoi bisogni e alle sue esigenze.

Al fine di evitare ogni e qualsivoglia contestazione da parte del suo cliente l’intermediario deve, pertanto, prima della sottoscrizione della proposta - o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione - formulare domande specifiche al cliente al fine di valutare la sua situazione personale e le sue necessità evitando ogni e qualsivoglia domanda generica che non permetta un’accurata valutazione delle sue richieste ed esigenze.

3. I chiarimenti dell’IVASS

Si segnala, infine, che l’IVASS è intervenuta più volte sul tema della coerenza del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente con alcuni chiarimenti interessanti.

In primis, nel documento in pubblica consultazione - in risposta ad un chiarimento relativo all’art. 58 del Regolamento n. 40/2018 “sui contratti oggetto di rinnovo non tacito” - l’IVASS ha evidenziato che: “nel caso di rinnovo a condizioni invariate sia del contratto che delle esigenze del contraente, non è necessario riproporre la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente”. Da ciò ne discende necessariamente che se cambiano, ad esempio, le esigenze del contraente in fase di rinnovo (e dunque l’intermediario è tenuto a chiedere al cliente in tale fase se sono mutate le sue esigenze assicurative) e/o le condizioni contrattuali l’intermediario è tenuto a valutare la coerenza del prodotto con le sue richieste ed esigenze.

Inoltre nelle FAQ sui chiarimenti applicativi concernenti le modifiche introdotte dal provvedimento IVASS n. 97/2020 l’Istituto ha risposto come segue (v. infra) alle seguenti domande: a) quali sono gli elementi distintivi dell’attività di consulenza (art. 119-ter, comma 3, CAP) rispetto alla valutazione delle esigenze e delle richieste del contraente (art. 119-ter, commi 1 e 2, CAP)? b) è possibile distribuire un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze e le richieste del contraente se quest’ultimo rientra nel mercato di riferimento?

Con riferimento al quesito di cui alla lettera a) l’IVASS ha replicato come segue: “la valutazione di coerenza con le esigenze e le richieste del contraente ricorre per tutte le tipologie contrattuali e qualunque sia la modalità di distribuzione, con o senza consulenza.

Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente o nell’ipotesi in cui non sia in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle sue esigenze e richieste, a causa del rifiuto del contraente stesso di fornire le informazioni richieste. La fase consulenziale è eventuale ed è connotata da una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il distributore ritiene che lo specifico contratto raccomandato sia più indicato a soddisfare le richieste ed esigenze del contraente”.

Con riferimento al quesito di cui alla lettera b) l’IVASS ha replicato come segue: “No, non è possibile distribuirlo. Il distributore si astiene dalla vendita del prodotto assicurativo che non corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente anche qualora il contraente appartenga al mercato di riferimento, ossia rientri nella tipologia di clienti cui è rivolto il prodotto”.

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