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GIOCONEWS #07/08 LUGLIO/AGOSTO 2020
giurisprudenza della Corte di Giustizia la mancata titolarità di concessione italiana, non avrebbe potuto fondare il rigetto della richiesta di autorizzazione ex art. 88 Tulps presentata dal soggetto che opera sul territorio italiano sulla base di un accordo contrattuale con un operatore transfrontaliero dotato di concessione nel paese di origine. Ulteriormente la ricorrente contestava la violazione dell’art. 101 Tfue e dei principi di concorrenza e abuso di posizione dominante nonché la violazione degli artt. 49 e 56 Tfue e del principio del primato del diritto comunitario. In sostanza, quindi,veniva lamentato da un lato il contrasto con la disciplina comunitaria contenuta nel Trattato di funzionamento dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi in quanto la legislazione italiana subordina, ai sensi dell’art 88 Tulps, il rilascio della licenza di pubblica sicurezza all’esistenza, in capo al richiedente o ad un soggetto che gli abbia conferito mandato, della pertinente concessione per la gestione delle scommesse (di cui il rilascio è contigentato e avviene soltanto a seguito di una procedura di evidenza pubblica); dall’altro che le procedure di evidenza relative al rilascio delle concessione sarebbero volutamente dilatorie, rendendo impossibile l’accesso al mercato italiano nei confronti dei nuovi operatori economici, con palese discriminazione di chi, titolare di licenza in altro stato membro, intendesse operare in Italia. Il Tar della Lombardia, motivando la decisione, preliminarmente evidenziava che l’art. 88 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773
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Con
la pronuncia n. 354 del 12 maggio 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha chiarito la funzione del cosiddetto sistema a doppio binario in tema di rilascio della licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773. La vicenda processuale traeva origine da un ricorso presentato da una società operante nel settore del gioco lecito contro il ministero dell’Interno e la Questura di Bergamo per l’annullamento del provvedimento con cui quest’ultima aveva respinto la domanda di rilascio della licenza ex art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 per l’esercizio dell’attività di trasmissione dati per raccolta di scommesse sportive, che la ricorrente aveva presentato per conto di una società operatrice Austriaca. Le censure addotte dalla ricorrente, infatti, erano volte ad ottenere la nullità del provvedimento per mancanza assoluta di motivazione, nonché l’annullabilità dello stesso per difetto di motivazione e istruttoria, in quanto lo stesso avrebbe contenuto esclusivamente una pedissequa trasposizione delle norme ritenute applicabili al caso di specie. In particolare, veniva contestata la contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità del provvedimento, alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia e del principio di libertà di stabilimento e di circolazione dei serGiovanni Adamo vizi. Secondo le tesi della ricorrente, inFondatore Studio Legale Adamo fatti, vi sarebbe stata (www.studiolegaleadamo.it) Avvocato in Bologna – Cultore violazione dei prindella Materia di Diritto Civile cipi del Trattato, in nell’Università di Bologna quanto in base alla
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sul doppio binario il “bollino” del Tar
(Tulps) così recita: “La licenza per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita di denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. In secondo luogo, ricordando l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in relazione al c.d. sistema a doppia autorizzazione, riportava quanto osservato dal Tar Liguria, sez. II, 13 dicembre 2018, n. 969, il quale, a sua volta, aveva osservato che: “La legislazione ha dunque chiaramente configurato un sistema a doppio binario, in quanto obbliga chi intenda svolgere attività a munirsi sia della concessione da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, che dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 Tulps. Tale sistema a doppio binario ha positivamente superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria e nazionale. Da un lato, infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. III, con sentenza 12 settembre 2012, n. 660/11, ha affermato che “gli articoli 43 Ce e 49 Ce devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attivate collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili l’attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”. Sulla scia della giurisprudenza comunitaria, poi, anche il Consiglio di Stato ha confermato che è compatibile con il diritto comunitario il c.d sistema concessorio - autorizzatorio del doppio binario, che richiede, per l’esercizio dei attività di scommesse, sia il rilascio di una concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 Tulps (cfr. Consiglio di Stato, III, 10.8.2018, n. 4905; id., 20.04.2015, n. 1992; id., 27.11. 2013, n. 5672). Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, pertanto, rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di causa.
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Sistema concessorio
di Giovanni Adamo