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Patenti di guida rilasciate in UK

Proroga fino al 31 dicembre 2023

Lo scorso 30 dicembre 2022 è entrato in vigore il decreto Milleproroghe (DL 29 dicembre 2022 n. 198), che stabilisce un’estensione fino al 31 dicembre 2023 della validità delle patenti che erano state rilasciate nel Regno Unito o nell’Irlanda del Nord per chi guida in Italia.

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In particolare questa proroga interessa tutti i titolari di patente britannica che però hanno ottenuto la residenza in Italia non oltre il 31 dicembre 2021.

Per i titolari di patente britannica che hanno ottenuto la residenza in Italia dopo il 31 dicembre 2021, invece, è consentito guidare sul territorio italiano per un anno successivo dopo la data di acquisizione della residenza.

nel Paese balcano. La Croazia si aggiunge agli altri Paesi dell’area Schengen, portando così a 27 il numero degli Stati membri e a 20 quelli dell’eurozona.

Le Direzioni Generali Territoriali e le Regioni/Province autonome hanno ricevuto da parte del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, Vito Di Santo, e dal presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, Enrico Finocchi, una circolare destinata agli Uffici della motorizzazione con al suo interno le indicazioni sui provvedimenti da attuare nelle imprese che, ad oggi, non risultano in regola.

Sono partite le verifiche da parte del Comitato Centrale dell’Albo su un primo gruppo formato da circa 22.000 imprese che risulterebbero senza veicoli e su un secondo gruppo di circa 30.000 imprese che invece sembrano non essere in regola con il contributo di iscrizione all’Albo.

Sono state divise tutte le infrazioni in diverse categorie:

• imprese che non hanno versato il contributo Albo per alcuni o tutti i veicoli: in assenza di altre irregolarità, per questa tipologia di imprese è previsto il procedimento di sospensione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, numero 3), della L. 298/74;

• imprese che non hanno fornito la documentazione necessaria a confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e/o idoneità professionale: per queste imprese è richiesto di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale in capo alle stesse;

• imprese cancellate dalla CCIAA, liquidate e in liquidazione: per queste imprese sarà previsto il procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 20, comma 1, numeri 2) e 4), della L. 298/74, e dell’art. 13 reg. (CE) 1071/2009;

• imprese fallite/assoggettate a liquidazione giudiziale: per queste imprese è previsto il procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 20, comma 1, numero 2), della L. 298/74 e dell’art. 13 reg. (CE) 1071/2009;

• imprese in fallimento/in liquidazione giudiziale: per queste imprese è previsto il procedimento di sospensione ed eventualmente l’avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, numero 1), della L. 298/74 e dell’art. 13 reg. (CE) 1071/2009, previa verifica dell’Ufficio della Motorizzazione Civile competente;

• imprese che non hanno dato riscontro all’avviso di avvio del procedimento di verifica nei termini concessi: per queste imprese, a seconda della tipologia di irregolarità, è previsto l’avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 298/74, e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009;

• imprese che non hanno sanato tutte le irregolarità riscontrate: per queste imprese, avendo problemi con una delle tipologie precedentemente indicate, a seconda della tipologia di irregolarità, è previsto l’avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 298/74, e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009.

Sarà compito degli Uffici della Motorizzazione civile controllare che l’impresa chiamata in causa non abbia provveduto a presentare una richiesta di cancellazione dall’Albo, in questo specifico caso si potrà emanare il provvedimento di cancellazione su istanza volontaria ai sensi dell’art. 20 comma 1, numero 1), della L. 298/74, e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009.

Inoltre la circolare sottolinea che: “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’amministrazione”. In questo caso sarà l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente a valutare la tipologia di comunicazione. Per tutte quelle imprese che invece hanno sanato le irregolarità con la chiusura positiva della procedura di verifica, verranno fornite ulteriori indicazioni.

Driverpeople opera in stretta collaborazione con Efficient Driving e il Master Trainer Marco Mazzocco

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