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Interconnessione tardiva? L’iperammortamento è sempre possibile

LO CHIARISCE L’ADE, DI CONCERTO CON IL MISE, RISPONDENDO AL QUESITO DI UN NOLEGGIATORE CHE AVEVA ACQUISTATO CARRELLI ELEVATORI PER LA PROPRIA FLOTTA TRA IL 2017 E IL 2020

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Con la risposta all’interpello n. 394/2021 dell’8 giugno, l’Agenzia delle Entrate - di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico - ha chiarito che l’interconnessione successiva su beni che fruiscono del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, Industria 4.0, non ostacola l’accesso all’iperammortamento. Il caso riguardava una società attiva nel noleggio di carrelli elevatori. Dopo una serie di acquisti tra il 2017 e il 2020, l’azienda ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se fosse possibile applicare l’iperammortamento o il credito di imposta 4.0, oltre che al costo di acquisto dell’apparecchio e del software

che consentono l’interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi. Il noleggiatore, infatti, pur avendo acquistato i carrelli negli anni precedenti, aveva intenzione di procedere all’interconnessione mediante l’acquisto di un’apparecchiatura “con il relativo software che consentirebbe l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i propri sistemi gestionali aziendali, con l’obiettivo di controllare costantemente i parametri di funzione dei macchinari, nonché le attività svolte dagli stessi (ad esempio guasti, consumi, utilizzo dell’operatore ecc) ed avere report completi utili a migliorare l’utilizzo dei carrelli e gli interventi di manutenzione, riducendo i fermi macchina ed i relativi costi”. Come è noto, tutte le norme relative agli incentivi per l’acquisto dei beni 4.0, a partire dal 2017 (iperammortamento) fino ad oggi (credito d’imposta), consentono di procedere all’acquisto di un bene 4.0 e di prendersi tutto il tempo necessario all’interconnessione, che può quindi avvenire in uno degli esercizi successivi. In attesa di interconnettere i beni, l’azienda può intanto fruire dell’incentivo (superammortamento o credito d’imposta) per i beni strumentali non 4.0. Una volta avvenuta l’interconnessione, l’azienda inizierà a fruire del maggior beneficio spettante per i beni 4.0, ovviamente scontando gli incentivi già fruiti in precedenza. È quindi assolutamente possibile decidere di interconnettere i beni in un’annualità successiva. Il punto interessante, però, è che bisogna stare attenti a non confondere un’effettiva interconnessione tardiva con un altro intervento – quello di ammodernamento o revamping. Il Ministero infatti spiega che la ratio dell’interconnessione tardiva è quella di consentire all’acquirente “di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi”. Dunque deve trattarsi di un bene che, dal punto di vista delle caratteristiche merceologiche e del rispetto delle condizioni e requisiti previsti dalla normativa, sia idoneo all’interconnessione sin dal momento dell’acquisto, e che questa operazione sia eseguita in un secondo momento solo per adeguare l’infrastruttura a cui il bene andrà collegato, non invece per adeguare il bene stesso, come nel caso della società richiedente. Quando invece l’intervento successivo consiste in un adeguamento anche del macchinario, allora si tratterà di un’operazione di revamping o ammodernamento del macchinario. La conseguenza di questa distinzione è significativa: in caso di interconnessione tardiva, infatti, le maggiori aliquote previste per il bene 4.0 si applicheranno a tutto il valore del bene; in caso di revamping soltanto ai nuovi strumenti e dispositivi che consentono al vecchio macchinario di “diventare” 4.0.

Industria 4.0 e carrelli, i requisiti 5+2/3 per gli incentivi

Per accedere agli incentivi previsti per l’Industria 4.0, i carrelli industriali devono soddisfare i seguenti criteri. 1) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); 2) Interconnessione coi i sistemi informatici di fabbrica per il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program: il bene deve scambiare informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, di pianificazione, di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) tramite un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 3) Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 4) Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 5) Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Per poter applicare l’incentivo fiscale i carrelli industriali devono essere dotati di almeno due delle tre seguenti caratteristiche: 1) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 2) Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; 3) Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Il noleggiatore richiedeva quindi se l’interconnessione con il carrello dovesse avvenire entro una determinata data - a partire dalla data di acquisto del carrello stesso - per poter usufruire delle agevolazioni Industria 4.0 e applicare l’iperammortamento o il credito di imposta 4.0 anche al costo dei carrelli acquistati dal 2017 in poi. Nella risposta, viene ricordato in via preliminare che le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, ossia le caratteristiche richieste dal paradigma 4.0 devono essere presenti nei beni prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). Entrando nel merito della questione, viene menzionata la circolare MISE/Entrate n. 4 del 30 marzo 2017 che ha chiarito come, con riferimento al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Inoltre, la fruizione dell’iperammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene; dunque, solo da quando questo entra in funzione è possibile iniziare ad avvalersi dell’iperammortamento, a patto che nello stesso periodo d’imposta vi sia l’interconnessione del bene. Qualora l’interconnessione sia successiva rispetto al periodo di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iperammortamento inizierà solo da tale successivo periodo. In sostanza, in presenza di un ritardo nell’interconnessione non sussiste un impedimento alla completa fruizione dell’iperammortamento, verificandosi solo un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a fruire del beneficio.

Certificazione e testing delle batterie al litio

Con una camera anecoica di ultima generazione per test di compatibilità elettromagnetica, tre laboratori di prova e 2 in campo aperto, ECM diventa il punto di riferimento internazionale per le attività di certificazione e testing

Ente Certificazione Macchine, Organismo Notificato n.1282 e Laboratorio di Prova accreditato n.1515L con sede a Valsamoggia (BO) e 13 sedi extra-UE, amplia i propri settori di competenza. Forte della propria esperienza trentennale nella certificazione di prodotti, macchinari e attrezzature di lavoro (tra cui gru, carrelli elevatori, macchine agricole e movimento terra, piattaforme aeree, ecc.), si specializza nelle attività di certificazione e testing delle batterie al litio.

La tecnologia al litio rappresenta una vera e propria innovazione nel campo dell’energia. Ma accanto ai vantaggi bisogna prestare grande attenzione ai rischi che derivano dall’impiego di batterie non conformi. Le batterie al litio devono essere prodotte, vendute e impiegate nel rispetto di specifici requisiti di sicurezza, previsti dalle normative applicabili.

A seconda della destinazione d’uso, si attuano standard diversi che prevedono il superamento di un iter di prova di diversa natura. I test necessari per verificare la sicurezza della batteria includono: - verifiche sul ciclo di vita (durata) della batteria, - prove di trasporto in accordo ai requisiti UN 38.3, - test di prestazione, che variano a seconda del campo di applicazione e prevedono prove di urto e caduta, di sovraccarica, corto circuito, surriscaldamento, vibrazione, EMC, ecc.

ECM è in grado di assistere i produttori di batterie e di dispositivi/attrezzature che montano batterie al litio, affinché siano immessi sul mercato e messi in attività soltanto prodotti sicuri e di qualità. I nostri tecnici specializzati vanno a verificare a 360 gradi tutti gli aspetti applicabili legati alla sicurezza, sulla base della specificità del singolo caso. ECM non solo testa e certifica, ma contribuisce anche allo sviluppo e all’armonizzazione internazionale degli standard in materia di prestazioni e di sicurezza nel settore.

Presso i laboratori ECM si eseguono test su batterie, moduli e celle, per una vasta gamma di applicazioni: automotive, e-bike e veicoli elettrici, impianti fotovoltaici, carrelli elevatori, gruppi di continuità, settore navale, dispositivi medici.

La divisione ECM Academy - Ente di Formazione autorizzato n.6737, ha inoltre messo a punto corsi dedicati ai manutentori e trasportatori di mezzi dotati da batterie al litio, per l’acquisizione di competenze specifiche.

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