Sedicesimo Maggio Giugno 2014

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La Parola al Legale

Gli obblighi dei lavoratori

Certificazione degli assiemi

Il lavoratore come parte attiva nella tutela della sicurezza

Direttiva ATEX 94/9/CE a cura di

a cura di

Massimo Granchi e Christian Trinastich

Maurizio Cilione, LML Avvocati Associati

Recependo le sollecitazioni dei lettori, l’attenzione, in questa sede, cade sugli obblighi dei lavoratori.

I

n generale, è opportuno ricordare che, oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa, sottostando, entro i limiti sanciti dalla legge e dai contratti collettivi, al potere direttivo del datore di lavoro, al lavoratore compete anche l’adempimento ad altri obblighi, anch’essi espressamente previsti dal codice civile: si tratta, in particolare, degli obblighi di diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall’art. 2104 c.c.) e di fedeltà (di cui all’art. 2105 c.c.). In merito al primo, il profilo problematico consiste nell’individuazione dell’estensione e del grado di diligenza che il datore di lavoro è legittimato a pretendere. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, il lavoratore è tenuto non solo ad eseguire la sua prestazione attenendosi ai canoni tecnici di esecuzione a regola d’arte, tenuto conto della natura dell’attività (c.d. “diligenza in senso tecnico”), ma anche a compiere ogni operazione accessoria finalizzata a garantire l’utilità della prestazione stessa per l’organizzazione aziendale. Per quanto concerne l’obbligo di obbedienza, esso è adempiuto correttamente se il lavoratore osserva puntualmente le disposizioni per l’esecuzione impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori che siano a lui sovraordinati. È sempre fatto salvo, tuttavia, il diritto-dovere del lavoratore di rifiutarsi di eseguire atti che siano vietati dalla legge. In merito, infine, all’obbligo di fedeltà, l’art. 2105 c.c. lo individua in due distinti doveri, entrambi di contenuto negativo: il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza (anche detto “di segretezza”). Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa...(Continua)

“...al lavoratore compete anche l’adempimento degli obblighi di diligenza, di obbedienza e di fedeltà...”

La Direttiva Atex 94/9/CE, si applica agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Nella definizione di “apparecchi” sono contemplati anche più apparecchi tra loro combinati, dunque gli assiemi. Nel presente articolo analizzeremo esattamente cosa si intende per apparecchi combinati, dunque per assiemi, e constateremo come la Direttiva Atex si applica sempre, laddove l’assieme debba essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, ma potrebbe cambiare il percorso di certificazione che deve adottare il Fabbricante di tale assieme.

L

a classificazione del luogo di installazione e utilizzo di un apparecchio spetta al cliente finale secondo la valutazione del rischio esplosione da analizzare, in Italia, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e richiesta dalla Direttiva Atex sociale 1999/92/CE. Il fabbricante di una attrezzatura idonea a poter essere utilizzata in ambiente potenzialmente esplosivo deve certificare il proprio prodotto in accordo alle richieste della Direttiva Atex 94/9/CE che prevede di poter certificare il prodotto secondo diverse categorie di protezione. Compito dell’utilizzatore è dunque quello di acquistare sul mercato attrezzature che siano certificate CE Atex secondo una precisa categoria di protezione conforme alla zonizzazione effettuata, rispetto al rischio esplosione, nel proprio luogo di lavoro. La direttiva Atex 94/9/ CE parla di apparecchi e sistemi di protezione. Vediamo nel dettaglio cosa si intende per queste due definizioni:

“Compito dell’utilizzatore è acquistare sul mercato attrezzature che siano certificate CE Atex secondo una precisa categoria di protezione...”

• apparecchi: “le macchine, i materiali, i dispositivi fissi e mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione”. • sistemi di protezione: “i dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da essi, diversi componenti degli apparecchi (di cui sopra), la cui funzione è arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome”. Senza soffermarci ulteriormente sulla definizione di “sistemi di protezione”, in quanto non è...(Continua)


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