Sedicesimo "Il Notiziario sulla Sicurezza" gennaio-febbraio 2020

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Anno XII | numero 1 Gennaio | Febbraio 2020 ISSN 2283-9356

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Anno IX | numero 2 Marzo | Aprile 2017 ISSN 2283-9356

Anno IX | numero 3 Maggio | Giugno 2017 ISSN 2283-9356 | Spedizione in abb. postale Poste Italiane Spa Sped in abb postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2014 n.4) art.1 comma 1 lom/mi 5488 | | Prezzo € 12,00 Abb. annuale € 60,00 |

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SICUREZZA - LAVORO - FORMAZIONE VMr Editrice Srls è una società nata con lo scopo di realizzare attività di Formazione e Aggiornamento in materia di Sicurezza sul Lavoro e tutela Ambientale, indirizzata a tutte le imprese, ai liberi professionisti e ai dipendenti operanti in questi settori. Il nostro scopo è quello di consolidarci come punto di riferimento nell’Informazione e nella Formazione dei lavoratori.

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Direttore Responsabile Gaspare Vannicola (gaspare.vannicola@vmreditrice.it)

RUBRICHE FISSE

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ANTICADUTA

SICUREZZA IMPIANTI

ASPETTO LEGALE

Alberto Pincigher Responsabile Comitato Tecnico Scientifico ALV. Associazione Linea Vita

Adriano Paolo Bacchetta Coordinatore network Spazioconfinato.it

Laura Benincasa Avvocato e Formatore

ANTINCENDIO

PSICOLOGIA DEL LAVORO

SICUREZZA ANTISISMICA

Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco

Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

Vincenzo Colao

MEDICINA DEL LAVORO

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SICUREZZA IDROGEOLOGICA

Giovanna Pirana Polo Chirurgico Confortini

Monica Mioccio

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Redazione (redazionevmr@vmreditrice.it ) Noemi Olivo, Monica Mioccio, Alessia Lenzi, Roberta Misuraca Comitato Tecnico-Scientifico (cts@vmreditrice.it) Bacchetta Adriano Paolo, Cordella Fernando, Frasca Piergiorgio, Benincasa Laura, Pincigher Alberto, Palestini Luigi, Vannicola Gaspare, Pirana Giovanna. Progetto grafico e impaginazione grafica@vmreditrice.it Vmr Editrice Srls Contatti Ufficio Marketing (segreteria@vmreditrice.it | marketing@vmreditrice.it) Sul nostro sito internet è disponibile il prospetto relativo alle inserzioni pubblicitarie Contatti Ufficio Formazione (formazione@vmreditrice.it) Sul nostro sito internet è disponibile la lista dei corsi erogati Editore Vmr Editrice Srls Tel. / Fax 02.45498130 e-mail: info@vmreditrice.it

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Sommario 4 7 14 21 26 30 38 43 50 56 60

L’editoriale

Dispositivi di ancoraggio per lavori in quota | Alberto Pincigher La sicurezza sul lavoro nel settore agricolo | Marta Nava

Aspetti legali della formazione del lavoratore nell’ambito della sicurezza | Laura Benincasa Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro | Fernando Cordella RTV attività commerciali: un esempio applicativo | Luigi Palestini Normative italiane contro il rischio idrogeologico: quali sono? | Giada Fiordaliso L’utilizzo degli APVR per autosalvataggio: un tema con tante zone d’ombra | Adriano Paolo Bacchetta Informare non è comunicare | Piergiorgio Frasca

Sicurezza antisismica: interventi per la messa a punto nelle zone terremotate più a rischio | Vincenzo Colao Sicurezza nelle scuole primarie | Monica Mioccio

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L’editoriale Buongiorno a tutti cari lettori e care lettrici, il 2020 si prospetta un anno in cui la casa Editrice Vmr cercherà di fare investimenti sull’online, per dare la possibilità ai professionisti di potersi interfacciare con un sito fluido, semplice e dove sia possibile reperire velocemente informazioni sulla sicurezza, pertanto vi invitiamo a seguirci sul sito www.vmreditrice.it e se possibile fornirci anche suggerimenti per migliorarci. In questo numero darò dei cenni sia sulla valutazione dei rischi da esposizione ai campi elettromagnetici e sia su come formare il personale per la valutazione di tale rischi, prendendo spunto dal documento : "Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici (0 hz-300 GHz nei luoghi di lavoro)", prodotto dalla Consulta Interassociativa CIIP in collaborazione con il Gruppo di lavoro Agenti Fisici del Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, che ricordiamo individua tre distinti livelli di esperti CEM (ECEM): • ECEM di Livello Base; • ECEM di Livello Esperto Specializzato; • ECEM di Livello Senior Specializzato. Le attività da svolgere nello specifico sono: 1. definire la strategia necessaria per effettuare misurazioni strumentali che richiedono elaborazioni non standard e/o calcoli specialistici e/o valutazioni dosimetriche con applicativi e modelli standard e NON standard; 2. scegliere le metodiche di misurazione e/o calcolo appropriate in relazione alle tipologie di modalità espositive a CEM presenti e alla tipologia di rischio espositivo da valutare; 3. identificare gli eventuali valori guida e i valori limite e i criteri a cui riferirsi per la valutazione dei dati in relazione alla tipologia di rischio espositivo da valutare; 4. formulare il protocollo di indagine, comprendente il protocollo di misurazione/calcolo con le metodiche previste dalle norme tecniche di riferimento o, in loro assenza, con metodiche affidabili e documentate indicandone la fonte; 5. nei casi stabiliti, misurare i livelli di esposizione e valutare i risultati dei rilevamenti in relazione alla tipologia di rischio espositivo CEM oggetto della valutazione; 6. elaborare il report di indagine e la relazione conclusiva di valutazione con misure/calcolo sulla base dei risultati emersi. LA FORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI Veniamo ai requisiti e alla formazione e partiamo dal personale ECEM di livello base. Si indica che i requisiti per il personale ECEM di Livello Base si intendono soddisfatti "dall'acquisizione delle competenze, delle

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LAVORI IN QUOTA

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA Dispositivi di protezione individuale per le cadute dall’alto - Fisica della caduta a cura di Ing. Alberto Pincigher

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e cadute dall’alto non sono tutte uguali, l’altezza e la durata della caduta possono comportare danni piĂš o meno elevati al lavoratore. Le formule e i valori, che verranno proposti nella trattazione, sono utili per contestualizzare dal punto di vista fisico il problema: la caduta di un corpo da una certa altezza è regolata da relazioni matematiche che generano dei numeri ben definiti e non ipotesi o valori campati in aria. La caduta di un oggetto da una determinata altezza è regolata da leggi fisiche ben note e legate alla presenza dell’attrazione gravitazionale terrestre. Ogni corpo tende a raggiungere una posizione di equilibrio sotto l’azione delle forze agenti su di esso, e in questo caso si deve tenere conto della forza di gravitĂ che agisce con direzione il centro della terra.

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La caduta libera di un corpo da un’altezza â„Ž (trascurando la resistenza dell’aria e considerando costante l’accelerazione di gravitĂ đ?’ˆ=đ?&#x;Ť,đ?&#x;Şđ?&#x;ˇ đ?‘š/đ?‘ đ?&#x;¸) avviene con una velocitĂ massima espressa dalla formula: đ?‘Ł = √đ?&#x;¸đ?‘”â„Ž Passando a considerazioni di carattere energetico si può esprimere l’energia cinetica đ??¸ con l’espressione: đ??¸ = đ?&#x;ˇ đ?‘šđ?‘Ł đ?&#x;¸ đ?&#x;¸ dove đ?‘š è la massa del corpo e đ?‘Ł rappresenta la velocitĂ di caduta. Sostituendo i valori si ottiene: đ?&#x;¸ đ??¸ = đ?&#x;ˇ đ?‘šđ?‘Ł đ?&#x;¸ = đ?&#x;ˇ đ?‘š √đ?&#x;¸đ?‘”â„Ž = đ?&#x;ˇ đ?‘šđ?&#x;¸đ?‘”â„Ž = đ?‘šđ?‘”â„Ž đ?&#x;¸ đ?&#x;¸ đ?&#x;¸ Il tempo di caduta si può calcolare con la seguente espressiođ?‘Ł ne: đ?‘Ą = đ?‘” Inserendo nelle formule dei valori caratteristici di massa (100 kg) e valutando l’altezza di caduta variabile (da 1 a 10 metri) si possono ricavare i dati riportati in tabella.

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ESPERTO PROGETTISTA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO SPECIALIZZATO NELL'ANTICADUTA E LAVORI IN QUOTA. - Consulenza sulla scelta e l’utilizzo dei dispositivi anticaduta per prevenire le cadute dall’alto e sulle normative di riferimento. - Sviluppo e Progettazione di dispositivi di ancoraggio per lavori in quota conformi alle norme vigenti. - Documentazione marcatura CE dispositivi di protezione individuali e prodotti da costruzione. - Stesura elaborato tecnico della copertura (elaborati grafici, relazione tecnica illustrativa-manuale di utilizzo dei dispositivi). - Relazione di calcolo per la verifica dell’idoneità della struttura di supporto e del fissaggio del dispositivo di ancoraggio e dei parapetti alle strutture. - Verifica in sito della tenuta del fissaggio. - Formazione per installatori, progettisti e utilizzatori dei dispositivi anticaduta per lavori in quota.


SICUREZZA AGRICOLA

LA SICUREZZA SUL LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO a cura di Marta Nava

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l fenomeno di involuzione che riguarda un po' tutte le imprese agricole perdura ormai da diversi anni: le cause sono certamente riscontrabili nella crisi economica e nella volatilità che riguarda i prezzi dei prodotti della terra, ma queste due non sono le uniche problematiche che hanno portato allo stallo del settore. Due degli aspetti maggiormente rilevanti che imbrigliano e rallentano i meccanismi agricoli riguarda i numerosi cambiamenti legislativi, soprattutto basati sulla politica economica europea, e le sempre più incalzanti misure di sicurezza (spesso severe e onerose) a cui devono adeguarsi gli agricoltori. L'involuzione si allarga quindi a macchia d'olio in tutte le regioni italiane dagli ultimi dieci anni a questa parte, e ciò ha portato alla diminuzione del 30% del numero totale di aziende agricole, soprattutto quando si tratta di quelle di piccole dimensioni. In questa situazione precaria giocano davvero un ruolo fondamentale i vari aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l’agricoltura risulta essere uno dei settori a rischio più elevato (rischio medio): ciò è dovuto in buona parte all'altissima possibilità da parte degli addetti d'incappare in infortuni (anche mortali) che ha portato di conseguenza gli enti a porre la massima attenzione sulla questione, in modo da riuscire ad elaborare nuove e adeguate misure protettive (soprattutto preventive) per tutelare la salute degli operatori agricoli.

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Novità 2020 sicurezza lavoro agricolo Quest'anno (e nel futuro) l'attenzione alla sicurezza e alla formazione di chi opera nel settore agricolo non potranno che aumentare: attualmente le attività in questo settore sono classificate a rischio medio e le principali novità riguardano l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni, in continua evoluzione. Una grande importanza riveste la formazione e l’addestramento all’uso delle attrezzature (Accordo CSR del 22/02/2012) per l’uso delle quali la normativa prevede un percorso di formazione e addestramento finalizzato al rilascio di una specifica abilitazione: i corsi riguardano l'uso di trattori agricoli e forestali, carrelli elevatori semoventi, macchine movimento terra, gru su autocarro e piattaforme di lavoro elevabili. Sono inoltre previsti corsi diversi (non obbligatori ma utili) anche per attrezzature diverse come motoseghe, decespugliatori e soffiatori, che seppur di più facile utilizzo necessitano sempre di formazione e addestramento. Ad oggi tutti gli operatori sono obbligati a utilizzare macchine davvero sicure e Unacma per questo si sta muovendo nell'ottica di monitorare e cambiare tutte le situazioni non idonee. "Negli ultimi anni, l'attenzione alla sicurezza delle macchine in uso nelle aziende agricole è stata maggiore rispetto al passato. Agricoltori, rivenditori e riparatori di mezzi per l'agricoltura

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DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

ASPETTI LEGALI DELLA FORMAZIONE DEL LAVORATORE NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA Il "Testo Unico" sulla sicurezza (decreto legislativo 81/2008) a cura di Laura Benincasa - Avvocato e Formatore

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a sicurezza sul lavoro costituisce, da diversi anni a questa parte, un interesse preminente dell'azione legislativa e regolamentare, non solo come indispensabile completamento dell'attuazione dell'altissimo principio costituzionale contenuto nell'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro ma anche per ragioni molto concrete, legate alla moltiplicazione delle occasioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A questo proposito, il nostro sistema normativo offre una ampia gamma di previsioni e di adempimenti volti a focalizzare comportamenti e scelte aziendali necessari per una effettività della sicurezza sui luoghi in cui il lavoratore svolge la sua attività. Il quadro normativo di riferimento è noto: il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico), come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, dal cd. Decreto del fare (D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2014) e dal Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 151 (nell'ambito del percorso di riforma affidato al cd. Jobs Act). Il Testo Unico si applica, come specificato all'art. 3, a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Quindi costituisce una normativa di carattere generale. Il decreto 81, ai suoi fini, definisce, all’art. 2, il concetto di for-

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mazione come: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Preminente appare la preoccupazione del legislatore nell'imporre una partecipazione attiva del lavoratore alla propria sicurezza nel momento in cui lo stesso viene coinvolto nel "processo educativo" mirante allo svolgimento in sicurezza delle mansioni affidategli dall’azienda. Occorre chiedersi, in via preliminare: per la normativa sulla sicurezza oggi vigente, chi è il lavoratore? L'accezione che ne dà il decreto 81 è molto dettagliata, ricomprendendo sostanzialmente tutte le persone che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. La norma poi equipara al lavoratore così inteso anche altre figure che a questo risultano assimilabili, in quanto di fatto fisicamente inserite nel circuito produttivo, sia pure non stabilmente, come i soci lavoratori di cooperativa o di società,

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L’A.N.P.P.E.VV.F. è una associazione sindacale-professionale autonoma con finalità scientifiche e di tutela legale. L’ Associazione si prefigge di affrontare tutti i problemi lavorativi dei Vigili del Fuoco e di contribuire alla loro risoluzione. All’attività sindacale, tesa alla salvaguardia dei Vigili del Fuoco, affianca un’intensa attività propositiva e di studio, fornendo il proprio contributo nelle materie strettamente legate alla Prevenzione, Emergenza e Sicurezza, volendo porsi come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, frutto dell’esperienza diretta sul campo.


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REGOLA TECNICA VERICALE

RTV ATTIVITÀ COMMERCIALI: UN ESEMPIO APPLICATIVO a cura di Luigi Palestini - Funzionario del C.N. VV.F.

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l 23 novembre 2018 il Ministero dell'Interno ha approvato la Regola Tecnica Verticale (RTV) per le attività commerciali, pubblicata con Decreto in G.U. il 3/12/2018 (D.M. 23/11/2018). Il decreto riguarda la "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del D.Lgs. 8/3/2006, n. 139 - modifiche al decreto 3/8/2015." Come per altre regole tecniche verticali, viene apportata modifica al decreto del Ministro dell'Interno 3/8/2015 (Codice di Prevenzione Incendi, detto anche RTO, Regola Tecnica Orizzontale), aggiungendosi a quelle già approvate: • V.1 Aree a rischio specifico (già presente nel D.M. 3/8/2015); • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive (già presente nel D.M. 3/8/2015); • V.3 Vani degli ascensori (già presente nel D.M. 3/8/2015); • V.4 Uffici (introdotta con D.M. 8/6/2016); • V.5 Alberghi (introdotta con D.M. 9/8/2016); • V.6 Autorimesse (introdotta con D.M. 21/2/2017); • V.7 Attività scolastiche (introdotta con D.M. 7/8/2017); • V.8 Attività commerciali (D.M. 23/11/2018).

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Dal 20 ottobre 2019, come è noto, sono in vigore le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/8/2015) introdotte dal D.M. 12/4/2019. Tali modifiche prevedono che le norme tecniche di prevenzione incendi (contenute nel Codice antincendio) si applichino obbligatoriamente (in precedenza era facoltativo) alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio di 42 delle 80 attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011. Per le 42 tipologie in argomento, in caso di nuova attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti il Codice di Prevenzione Incendi diventa obbligatorio. Le misure antincendio già adottate nella parte non toccata dagli interventi dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità: realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi oppure applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi. Andiamo quindi a vedere come impostare la progettazione antiincendio per l’avvio di un’attività commerciale (punto 69 dell’allegato I), che rientra nelle suddette 42, pertanto è soggetta al Codice e, nello specifico, alla nuova RTV per le attività commerciali, contenuta nel D.M. 23/11/2018). In effetti, andremo ad applicare prima il Codice (RTO) per le parti generali e poi la RTV per quelle specifiche. In particolare, l'attività in questione, in base al citato DPR

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Dal 2018 è stato istituito un vantaggioso credito d’imposta. Per beneficiarne è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Tale credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Per accedere al credito di imposta gli interessati, nel periodo compreso dall’1 Marzo al 31 Marzo, devono presentare un’apposita comunicazione telematica con modalità definite dal provv. amministrativo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. via Doberdò 22, 20126 Milano www.vmreditrice.it redazionevmr@vmreditrice.it | 33 02.45498130


IDROGEOLOGIA

NORMATIVE ITALIANE CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO: QUALI SONO? a cura di Giada Fiordaliso

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e norme italiane stabilite per arginare il rischio idrogeologico sono diverse. Le ultime risalgono al 2010, ma già nel 1877 l’Italia si era posta il problema di dover realizzare leggi che tutelassero il territorio dal rischio geologico e idrogeologico. Le normative italiane più recenti La normativa più recente riguardante la gestione del rischio idrogeologico in Italia corrisponde al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Febbraio 2019. Quest’ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2019 e riguarda l’approvazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Importantissimo però è anche il D.Lgs.10 dicembre 2010, n. 219, che sottolinea e ribadisce quale sia il compito delle cosiddette "Autorità di Bacino". Queste ultime devono coordinare tutte quelle operazioni di tutela e protezione previste dalla legge. Devono inoltre mettere in atto tali misure, solo all’interno del proprio bacino di appartenenza. Sempre abbastanza recente è il D.Lgs.n. 49/2010, che amplia il discorso già accennato dal D.Lgs. n. 152/2006 e riguardante la

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pianificazione di gestione del rischio idrogeologico. La legge italiana ha previsto in tal modo un piano a lungo termine, diviso in tre fasi principali. Queste permettono di capire cosa fare e come agire in caso di alluvione di grado debole, medio o forte. Il D.Lgs.n. 49/2010 è molto importante perché definisce anche i vari compiti da svolgere durante una situazione di allarme. Per fare un esempio, indica anche che è compito della protezione civile occuparsi del sistema di allertamento nazionale. Le normative più antiche per arginare il rischio idrogeologico in Italia La legge più antica riguardo la tutela del territorio italiano dal rischio idrogeologico risale addirittura al 1877. Si tratta del cosiddetto "Regio Decreto", che stabiliva un piano per la salvaguardia dei boschi, chiamato "Vincolo forestale". Si dovette aspettare il R.D. 27 luglio 1904, n. 523 per vedere l’attenzione della legge italiane sui possibili eventi alluvionali in zone collinari e pianeggianti. Dal 1910 però si pose nuovamente l’attenzione sulla protezione delle zone boschive e nacque così la Legge 277/1910 e l’anno successivo la Legge 744/1911. Entrambe pongono la loro attenzione sulla salva-


APVR

L’UTILIZZO DEGLI APVR PER AUTOSALVATAGGIO: UN TEMA CON TANTE ZONE D’OMBRA a cura di Adriano Paolo Bacchetta

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el numero di marzo - aprile 2019 de "Il Notiziario sulla Sicurezza", mi sono occupato dei dispositivi che la norma UNI 10720:1998 (norma sostituita dalla UNI EN 529:2006 ma ancora vigente in quanto costituente l’allegato 2 del DM 02 maggio 2001) definisce Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR), in particolare degli Autorespiratori a ciclo aperto a riserva d'aria. A seguito dell’articolo, alcuni mi hanno chiesto informazioni su alcuni dispositivi di largo utilizzo in ambito marittimo, che sono normalmente proposti come dispositivi di fuga per attività diverse, tra cui anche gli accessi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Mi riferisco agli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto (Self Contained Breathing Apparatus - SCBA) secondo la EN 402:2004, versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 402 (edizione maggio 2003), che specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa respirabile (a norma EN 12021) con dosatore automatico per la fuga (non si applica agli apparecchi per lavoro e salvataggio o agli apparecchi destinati all’uso subacqueo), oppure alla norma UNI 1146:2006 versione ufficiale della norma europea EN 1146 (edizione settembre 2005) che specifica i requisiti minimi per autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto solamente per scopi di fuga dotati di cappuccio ed infine an-

che alla norma ISO 23269-1:2008 (R2018), che si occupa dei dispositivi per la protezione respiratoria in caso di fuga di emergenza (Emergency Escape Breathing Devices - EEDB) in ambito navale. Questi dispositivi consentono, a chi li indossa, di fuggire da tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno e, normalmente, sono costituiti da una sacca di contenimento/protezione al cui interno è presente una bombola di aria compressa (2/3 litri a 2/300bar), da una valvola/riduttore di pressione e da un tubetto di respirazione collegato a un dispositivo di protezione che può essere un cappuccio con sezione oronasale (in modo da ridurre lo spazio morto all’interno del cappuccio) o una maschera pieno facciale con speciali bardature. L’erogazione si attiva automaticamente all’apertura della sacca e fornisce all'utilizzatore aria respirabile a flusso continuo per 10/15 minuti (a seconda della pressione di carica e del consumo di aria dell’utilizzatore), consentendo l’evacuazione dall'ambiente pericoloso. Il peso contenuto e la speciale forma ergonomica di questi dispositivi, consentono all'utilizzatore di portarli con sé anche per periodi prolungati in modo da averli pronti per un uso immediato in caso di emergenza. Ciò premesso, secondo la UNI EN 132:2000, sono ovviamente tutti definibili "autorespiratori" (ovvero respiratori la cui sorgente di gas di respira-

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PSICOLOGIA DEL LAVORO

INFORMARE NON È COMUNICARE a cura di Dott. Piergiorgio Frasca - Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

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i è una tendenza generale a considerare i termini "informazione" e "comunicazione" come sinonimi. Tra di essi, tuttavia, vi sono differenze significative. L’informazione riguarda il contenuto del messaggio inviato da una fonte in possesso di notizie ad uno o più riceventi che invece non le possiedono. Il termine "comunicazione" riguarda invece l’esistenza di una relazione reciproca tra chi emette un messaggio e chi lo riceve, sulla cui base vengono scambiati dei messaggi. Si distingue pertanto un "processo di comunicazione" che lega tra loro due o più comunicatori, aventi rispettivamente l’uno il ruolo di emettitore e l’altro il ruolo di ricevitore, rispetto ad un "messaggio" che viene veicolato tra di essi e che contiene una certa quantità di informazione. La comunicazione può pertanto essere definita come una relazione interindividuale tra un emettitore ed un ricevitore che si scambiano messaggi attraverso un canale, caratterizzata dall’uso di un "codice". Il processo è bidirezionale e necessariamente interattivo.

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L’informazione è invece l’azione di lancio di un messaggio da parte di una fonte che possiede notizie ad altri (ricevitori) che non le possiedono. Il processo è unidirezionale e non necessariamente interattivo. Il comunicare costituisce un fattore essenziale per stabilire relazioni sociali tra le persone ed i gruppi sociali e per trasmettere dei messaggi e veicolare dei contenuti tra le persone. Come in tutti i campi della vita sociale e delle relazioni umane, anche nella sicurezza nel lavoro la comunicazione svolge una funzione essenziale sia per l’erogazione di informazioni, sia per lo sviluppo di processi formativi. Un rischio può essere eliminato o controllato meglio se si possiede una adeguata informazione su di esso e se si è preparati ad affrontarlo. E' perciò evidente l'importanza che l'informazione e la formazione rivestono per la sicurezza e la tutela della salute. Non è pertanto un caso che nel sistema della prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/08 a questi argomenti vengono espressamente dedicati due articoli oltre a vari riferimenti


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SICUREZZA ANTISISMICA

SICUREZZA ANTISISMICA: INTERVENTI PER LA MESSA A PUNTO NELLE ZONE TERREMOTATE PIÙ A RISCHIO a cura di Vincenzo Colao in collaborazione con Simona Strani

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'Italia è un paese frequentemente scombussolato da terremoti mediamente intensi, le cui cicatrici solcano gran parte della sua pelle, raccontando storie di un trauma dal quale mai e poi mai si potrà riprendere. Le perdite umane non si possono recuperare e quelle economiche vanno solamente arginate, ma la prevenzione di nuove calamità è la nostra ancora di salvezza per il futuro. La sismicità rappresenta la disabilità fissa del nostro paese e, se fino al XX secolo le persone facevano finta di niente (o dovevano far finta, perché non esistevano i mezzi pratici per prevenire e curare questo male), oggi è necessario prendere atto di questo problema ed affrontarlo con le migliori tecniche a disposizione dell'ingegneria edilizia. Soltanto in questi ultimi due decenni si sono verificati ben cinque terremoti che hanno toccato o superato i sei punti di magnitudo, che sono tra l'ottavo e il nono grado d'intensità della scala Mercalli. Gli eventi che ricordiamo maggiormente sono quelli che si sono scatenati a L'Aquila, nel 2009, in diverse zone dell'Emilia-Romagna, nel 2012, ad Amatrice e a Norcia, nel 2016, per via dei danni significativi e della terribile quantità di perdite umane. In realtà, le catastrofi sismiche che colpiscono, a quanto pare ripetutamente, il nostro territorio, possono raggiungere anche livelli più alti: la Puglia, la Basilicata, la Calabria e, in particolar modo la Sicilia, hanno subito ferite tal-

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mente letali da dover ricostruire letteralmente da zero intere popolazioni. Il terremoto di Messina del 1908 ha toccato i 7.2 di magnitudo; mentre quello di Siracusa e Catania, avvenuto all'incirca due secoli prima, è arrivato a superare i 7.3. Questi avvenimenti dalle gigantesche proporzioni, in termini di perdita economica e tragedia umana, ci dimostrano qualcosa: e cioè che gli interventi per la messa a punto delle zone più a rischio terremoti devono non soltanto essere fatti, ma essere realizzati con tutti i crismi. Gli ingegneri edili hanno una loro bibbia, che è la Normativa antisismica, entrata in vigore nel 2008 e obbligatoria nel 2009, come previsto dalla legge. Da allora non ci sono state modifiche sostanziali ai criteri di costruzione per la prevenzione alla vulnerabilità degli edifici. Dopo l'Abruzzo, altri sismi hanno addolorato il paese, e da questo viene da chiederci due cose: quanto sono efficaci i criteri di costruzione della normativa antisismica e, soprattutto, se sono seguiti alla lettera. Sicurezza antisismica: i termini tecnici e il loro vero significato per la penisola italiana Poiché la penisola italiana è situata sul punto dove si incontrano le zolle africana ed euroasiatica, essa è soggetta a forti pressioni che causano una catena di eventi geologici dagli incredibili effetti devastanti per la superficie. Per comprendere


RISCHI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

SICUREZZA NELLE SCUOLE PRIMARIE a cura di Monica Mioccio

I

l progetto di realizzare la sicurezza nelle scuole assume una connotazione particolare, in particolar modo se si attua all’interno delle scuole primarie. In tal caso si devono adottare metodi specifici, poiché ci si relaziona con soggetti che non sono ancora stati formati, che si trovano quindi in una fase di crescita. Cominciare a insegnare la sicurezza fin dall’infanzia è molto importante perché, già in questa primissima fascia quell’età, si possono apprendere nozioni indispensabili che possono avere un notevole valore di prevenzione rispetto ai rischi nei quali i bambini possono incorrere. Gli obiettivi educativi alla sicurezza, nella scuola primaria, sono legati: • al sapere, in quanto il bambino impara a conosce i comportamenti pericolosi nei vari ambienti; • al saper fare, in quanto il bambino impara ad assume comportamenti corretti per la sua sicurezza, evitando i pericoli che si possono verificare.

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Pertanto il bambino deve sapere riconoscere le situazioni di pericolo, individuando così le prime norme di sicurezza, per esempio deve imparare a non correre in aula, a non salire sulle sedie e sui tavoli e a utilizzare i giochi, come scivoli e altalene, in modo corretto. Per raggiungere questo obiettivo vengono adottati dei metodi educativi alla sicurezza che aiutano il bambino a riconoscere queste situazioni. Un metodo molto efficace è leggere e scrivere sugli argomenti legati alla sicurezza, secondo le diverse materie. Per quanto concerne la scienza è necessario aiutare il bambino a conoscere la realtà circostante e a riconoscerne i segni, per esempio fare esplorare la scuola per mettere in evidenza situazioni che possono generare pericoli. Per quanto concerne la matematica è necessario aiutare il bambino a riconoscere situazioni problematiche e a raccoglierne i dati attraverso questionari. Inoltre la matematica serve al bambino per sviluppare nozioni di sicurezza attraverso

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Gli inserzionisti

| Copertina |

| Pag. 28-29 |

Hermes Italia

A.N.P.P.E.

| II^ di Cop. |

| Pag. 32-33 |

VMR Editrice

Tariffe inserzionisti

| Pag. 1 |

| Pag. 55 |

VMR Editrice

Studio Frasca

| Pag. 13 |

| III^ di Cop. |

Alberto Pincigher

Novital

| Pag. 19-20 |

| IV^ di Cop. |

ALV

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