Sedicesimo "Il Notiziario sulla Sicurezza" maggio-giugno 2020

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Anno XII | numero 3 Maggio | Giugno 2020 ISSN 2283-9356

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Anno IX | numero 2 Marzo | Aprile 2017 ISSN 2283-9356

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Direttore Responsabile Gaspare Vannicola (gaspare.vannicola@vmreditrice.it)

RUBRICHE FISSE

Coordinatore Editoriale Alessia Lenzi (grafica@vmreditrice.it)

ANTICADUTA

SICUREZZA IMPIANTI

ASPETTO LEGALE

Alberto Pincigher Responsabile Comitato Tecnico Scientifico ALV. Associazione Linea Vita

Adriano Paolo Bacchetta Coordinatore network Spazioconfinato.it

Laura Benincasa Avvocato e Formatore

ANTINCENDIO

PSICOLOGIA DEL LAVORO

SICUREZZA ANTISISMICA

Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. Vigili del Fuoco

Piergiorgio Frasca Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

Vincenzo Colao

MEDICINA DEL LAVORO

SICUREZZA NELLE SCUOLE

SICUREZZA INFORMATICA

Giovanna Pirana Polo Chirurgico Confortini

Monica Mioccio

Mitka Sejdini

Redazione (redazionevmr@vmreditrice.it ) Noemi Olivo, Monica Mioccio, Alessia Lenzi, Roberta Misuraca Comitato Tecnico-Scientifico (cts@vmreditrice.it) Bacchetta Adriano Paolo, Cordella Fernando, Frasca Piergiorgio, Benincasa Laura, Pincigher Alberto, Palestini Luigi, Vannicola Gaspare, Pirana Giovanna. Progetto grafico e impaginazione grafica@vmreditrice.it Vmr Editrice Srls Contatti Ufficio Marketing (segreteria@vmreditrice.it | marketing@vmreditrice.it) Sul nostro sito internet è disponibile il prospetto relativo alle inserzioni pubblicitarie Contatti Ufficio Formazione (formazione@vmreditrice.it) Sul nostro sito internet è disponibile la lista dei corsi erogati Editore Vmr Editrice Srls Tel. / Fax 02.45498130 e-mail: info@vmreditrice.it

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02 | Il Notiziario sulla Sicurezza | maggio - giugno 2020


Un sistema innovativo per l’evacuazione di fumi e calore

Sommario 4 6 7 14 22 28 34 39 46 49 55 61

L'editoriale

Comunicato stampa | xxx

Dispositivi di ancoraggio per lavori in quota | Alberto Pincigher Sicurezza informatica ai tempi del Covid-19 | Mitka Sejdini La tutela del lavoratore dal rischio sanitario esterno all'azienda nel Decreto 81/2008 | Laura Benincasa Prevenzione incendi, dal 29 aprile in vigore la rtv sugli asili nido | Fernando Cordella La pianificazione dell'emergenza e gli incendi boschivi | Stefano Marsella Un sistema innovativo per l’evacuazione di fumi e calore | Luigi Palestini Il triangolo di Heinrich | Piergiorgio Frasca

Il rischio indotto dalle attivitĂ previste negli spazi confinati - 2 | Adriano Paolo Bacchetta #iorestoacasa anche per chi una casa non ce l'ha | Vincenzo Colao La situazione scolastica attuale secondo lo stato di emergenza | Monica Mioccio

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L'editoriale Buongiorno a tutte/i care lettrici e cari lettori, la casa Editrice Vmr nonostante l’emergenza sanitaria in essere ha cercato di portare avanti l’attività editoriale anche nel periodo di lockdown attraverso lo smart working. Dal quattro maggio 2020 siamo operativi direttamente dalla sede amministrativa. La situazione che ci viene indicata dai nostri commerciali che si interfacciano quotidianamente con le attività è preoccupante, oggi più che mai la sicurezza dovrebbe essere un bene primario per condurre un’attività ma purtroppo i costi sono visti come una barriera da superare. Qui di seguito quanto indicato dall’INAIL riguardo la procedura di validazione de i dispositivi di protezione individuale nel periodo emergenziale in corso: con l’avviso del 13 maggio 2020, l’INAIL comunica che dal 13 maggio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Art. 15 Validazione DPI” per le richieste di validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). L’INAIL collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile in via straordinaria, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie. La trasmissione delle domande deve avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando il facsimile di autocertificazione. L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’INAIL la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Si tratta per l’INAIL, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo

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SICUREZZA - LAVORO - FORMAZIONE VMr Editrice Srls è una società nata con lo scopo di realizzare attività di Formazione e Aggiornamento in materia di Sicurezza sul Lavoro e tutela Ambientale, indirizzata a tutte le imprese, ai liberi professionisti e ai dipendenti operanti in questi settori. Il nostro scopo è quello di consolidarci come punto di riferimento nell'Informazione e nella Formazione dei lavoratori.


LAVORI IN QUOTA

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PER LAVORI IN QUOTA Ponteggi fissi a cura di Ing. Alberto Pincigher

L'

utilizzo dei ponteggi come "opera provvisionale" di servizio alla costruzione, sul territorio italiano, è consolidato e diffuso. Essi possono essere impiegati anche come sistemi di protezione collettiva per i lavoratori che effettuano attività in copertura a condizione che, per ogni singola realizzazione e a seguito di una adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto del ponteggio. Il termine "opere provvisionali" definisce in realtà quelle opere che sono di ausilio nella realizzazione dei lavori civili, che non faranno parte dell’opera finale, che hanno una durata temporale limitata e devono essere rimosse quando non più necessarie. Tuttavia la limitata durata temporale non deve far sottovalutare il problema progettuale, e di messa in opera, che, in alcuni casi, diventa preponderante per la corretta progettazione ed esecuzione dell’opera stessa. Nei lavori in quota infatti , le cadute da ponteggi e da scale rappresentano, infatti, la metà di tutti gli infortuni gravi e di un terzo di quelli mortali. I ponteggi fissi sono opere provvisionali di accesso e di servizio costituite da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro. Per potere definire i ponteggi, è necessario innanzitutto spiegare cosa si intende per lavoro in quota. La corretta definizione viene fornita dall'art. 107 del D.Lgs. 81/2008: "...si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile".

A tale proposito si può fare riferimento all’art. 122 del D. Lgs. 81/2008, il quale prevede che per lavori in quota debbano essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali in grado di ridurre al minimo i pericoli di caduta di persone o cose. Fra le opere provvisionali, quella più utilizzata è il ponteggio fisso, che può essere realizzato in legno (regolamentato dagli art. da 122 a 130 del D. Lgs. 81/2008 - Sezione IV) o in metallo (Regolamentato dagli art. da 131 a 138 del D.Lgs. 81/2008 - Sezione V - Allegati XVIII, XXI e XXII). Il ponteggio in legno è ormai desueto per motivi pratici, economici oltre che di sicurezza, oggi vengono usati quasi esclusivamente i ponteggi metallici, la cui costruzione e il successivo impiego sono subordinati all’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008, alle circolari esplicative e soprattutto alla preventiva autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quest’ultimo oltre a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità della struttura, indica tutte le istruzioni relative al montaggio, impiego e smontaggio, nonché le istruzioni a cui attenersi per le strutture con altezza superiore a 20 m, o di notevole importanza e complessità. I ponteggi metallici sono opere provvisionali a struttura reticolare caratterizzati da una elevata snellezza delle aste, che vengono comunemente impiegati nell’edilizia per opere di costruzione o per interventi di manutenzione di costruzioni esistenti. Essi possono essere classificati in base agli elementi

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SICUREZZA INFORMATICA

SICUREZZA INFORMATICA AI TEMPI DEL COVID-19 a cura di Mitka Sejdini

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uest'anno abbiamo sentito la potenza di internet più che mai. Internet ha contribuito a "riunire il mondo". Questa situazione surreale sarebbe molto più difficile e avrebbe conseguenze inimmaginabili se non ne avessimo l'opportunità di parlare con i nostri parenti, amici, colleghi. Una videochiamata fa la differenza e ci assicura che le persone che ci stanno a cuore stanno bene. Da molti anni viviamo in due mondi, quello reale e quello virtuale. Ci sono state infinite critiche al mondo virtuale, che è stato accusato di alienarci sempre di più dalla realtà. Ma oggi, questo mondo virtuale è diventato la nostra salvezza. Internet è considerato una straordinaria scoperta che ha cambiato il mondo in molti modi. Possiamo contattare le persone molto rapidamente, trovare i dati più facilmente e trasferire informazioni alla velocità della luce. Ma anche l'uso di Internet ha due facce della medaglia, perché tutti questi fattori possono compromettere la nostra sicurezza. Le nuove tecnologie sono in costante evoluzione e di conseguenza i rischi si stanno evolvendo allo stesso modo.

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Che cos'è il crimine informatico? Da dove viene, cosa lo aiuta a essere così diffuso? Come possiamo prevenirlo? Il crimine informatico è collegato a un'attività criminale che ha come oggetto o modo di commettere il crimine, il computer. Il virus e i hacker sono i due "nemici" del computer. Il virus diventa "residente" in una parte del programma e ogni volta che una parte infettata entra in contatto con una parte non infettata una copia passa al programma. Quindi l'infezione può essere diffusa da computer a computer. Il virus può fare tutto ciò che il programma può fare, ma la differenza è che il virus si collega al programma ed esegue funzioni, come l'eliminazione di file. Protezione dai virus Un modo per proteggersi dai virus è l'antivirus. L'antivirus è un programma informatico utilizzato per rilevare e prevenire il virus. L'antivirus può anche prevenire altri rischi come frodi online, siti dannosi, ecc. • Assicurati che la tua identità sia protetta.

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NORME DI PREVENZIONE

LA TUTELA DEL LAVORATORE DAL RISCHIO SANITARIO ESTERNO ALL'AZIENDA NEL DECRETO 81/2008 a cura di Laura Benincasa - Avvocato e Formatore

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ell'attuale periodo di emergenza sanitaria, a seguito delle numerose istanze di tutela del lavoratore sul posto di lavoro che si sono palesate via via con l'aggravarsi della situazione di diffusione del contagio da “coronavirus”, sorge spontanea la riflessione se e in quale misura la normativa attualmente vigente possa in qualche modo soccorrere rispetto alla tutela del lavoratore dal rischio sanitario dipendente da agenti esterni all'azienda, imprevedibili e sconosciuti nella loro entità e configurazione. L'esigenza sorge in primo luogo per le categorie che hanno continuato e continuano a prestare la loro attività lavorativa nei locali del datore di lavoro, indipendentemente pertanto, come peraltro è previsto ed è pacifico, dal loro inquadramento all'interno della compagine aziendale, cioè a dire avendo riguardo unicamente alla presenza fisica delle persone nei locali aziendali. La presente riflessione non riguarda pertanto i lavoratori da remoto al proprio domicilio (coloro che prestano la loro attività in regime così detto di “smart working”), ma proprio solo coloro che si trovano nei locali dell'azienda. Indipendentemente dal contenuto esatto delle misure straordinarie apprestate a livello governativo o regionale, che sono necessariamente sfasate tra il momento in cui si scrive e l'usci-

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ta della rivista, si ritiene comunque di indagare, nello specifico dei principi, se il decreto 81 si può rivelare, come in effetti si propone e si presenta, ancora la base normativa su cui costruire e impostare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Non ultima l'esigenza di riflettere sulla ricerca delle responsabilità nella gestione dell'azienda sotto il profilo della salute e sicurezza anche in condizioni di estrema novità quali quelle che si sono venute a creare da quando è stata dichiarata la pandemia che ha stravolto ogni impostazione radicata della nostra vita quotidiana non soltanto lavorativa. Come di consueto, in una riflessione di carattere squisitamente giuridico, non si può non avere riguardo, in primissima battuta, al dettato costituzionale: la nostra Costituzione, se notoriamente proclama all'art.1 che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, parimenti enfatizza la salute, conferendole il rango di “diritto”, e per di più “fondamentale” ove considerata dal punto di vista dell'individuo, e la identifica come “interesse”, nell'ottica della collettività. Al di là del lessico tecnico giuridico che differenzia le due posizioni soggettive di “diritto” e di ”interesse”, è di tutta evidenza che la questione della salute ha una centralità indubbia, nella scelta politica dei Padri Costituenti, che attribuiscono l'aggettivo “fondamentale” ad un solo diritto

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RTV ASILI NIDO

PREVENZIONE INCENDI, DAL 29 APRILE IN VIGORE LA RTV SUGLI ASILI NIDO a cura di Fernando Cordella - Presidente A.N.P.P.E.

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on Decreto 6 aprile 2020 vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido e apportata modi ca al Codice di prevenzione Incendi nella sezione V dell'allegato 1. Il DM entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GU n.98 del 14-4-2020). Si tratta della sesta RTV, per speci che attività soggette al controllo dei VVF, che viene integrata alla RTO del Codice con l’aggiunta del capitolo “V.9 – Asili nido”. Il Decreto si compone di due distinti allegati: • allegato 1: "REGOLE TECNICHE VERTICALI Capitolo V. 9 Asili nido": è il nuovo capitolo che si aggiunge alla sezione V del Codice di Prevenzione Incendi; • allegato 2: modi che alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015. Le disposizioni, contenute all'allegato 1 del DM 6 aprile 2020 si possono applicare: • agli asili nido con oltre 30 persone presenti (individuate all'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, al numero 67) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oppure

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a quelli di nuova realizzazione; in alternativa alle speci che norme tecniche di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014. Il provvedimento classi ca gli asili in relazione alla massima quota dei piani. Le aree dell'attività sono classi cate in base alla presenza di bambini o di u ci o servizi. Per servizi si intendono, ad esempio, servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, non sono servizi le aree destinate ad impianti. La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini), soprattutto ai ni della progettazione del sistema di esodo e della gestione della sicurezza antincendio. La RTV prevede che nelle aree in cui sono presenti i bambini, l’a ollamento sia pari al numero massimo di occupanti previsto. Inoltre, deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento nalizzata ad indicare le vie d’esodo no al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività. La segnaletica a •


ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA PREVENZIONE E LE EMERGENZE - VIGILI DEL FUOCO Via Giacomo Trevis 88 00147 ROMA

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L’A.N.P.P.E.VV.F. è una associazione sindacale-professionale autonoma con finalità scientifiche e di tutela legale. L’ Associazione si prefigge di affrontare tutti i problemi lavorativi dei Vigili del Fuoco e di contribuire alla loro risoluzione. All’attività sindacale, tesa alla salvaguardia dei Vigili del Fuoco, affianca un’intensa attività propositiva e di studio, fornendo il proprio contributo nelle materie strettamente legate alla Prevenzione, Emergenza e Sicurezza, volendo porsi come un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio concreto, | 29 frutto dell’esperienza diretta sul campo.


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SALUTE E SICUREZZA

LA PIANIFICAZIONE DELL’EMERGENZA E GLI INCENDI BOSCHIVI a cura di Stefano Marsella - Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

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a sicurezza di un'attività, di un evento o di un territorio, si fonda su misure di sicurezza diverse, di cui una delle più importanti è la pianificazione delle azioni da compiere in caso di emergenza. Oltre ad essere uno dei pilastri della legislazione in materia di sicurezza del lavoro, l'obbligo di pianificare l'emergenza è richiamato nelle norme di prevenzione incendi, per gli eventi con grande affluenza di pubblico e, a scala ancora maggiore, dal codice della protezione civile (Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018) per la mitigazione dei danni negli scenari che riguardano la scala territoriale, come ad esempio gli incendi boschivi e di vegetazione. Il codice, a questo riguardo, cita tre tipi di pianificazione: • la pianificazione di protezione civile; • la pianificazione territoriale; • la pianificazione dell'emergenza (art. 12 punto 2 lett. a). Se non si considera la pianificazione territoriale, che afferisce alla materia urbanistica, e si trascura la pianificazione di emergenza (che è citata una sola volta e non è richiamata in altre parti del codice), la pianificazione di protezione civile rimane l'unico strumento che il legislatore ha indicato per la finalità citata in premessa. Ad essa è dedicato un intero articolo del co-

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dice (art. 18), che la definisce come attività di prevenzione non strutturata, basata sulle attività di previsione finalizzata a: a. definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l’effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata; b. assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale; c. definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate; d. definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento. Per una migliore comprensione del testo conviene aggiunge-

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INNOVAZIONE

UN SISTEMA INNOVATIVO PER L’EVACUAZIONE DI FUMI E CALORE a cura di Luigi Palestini - Funzionario del C.N. VV.F.

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a valutazione del rischio d’incendio è un procedimento attraverso il quale vengono definiti il livello di rischio in un luogo di lavoro e le misure per renderlo minimo. In questo contesto, assume una notevole rilevanza la definizione delle protezioni attive che consentono di portare il rischio a un livello accettabile. Tra i dispositivi di protezione attiva troviamo gli evacuatori di fumo e calore (EFC). Un EFC è un’apparecchiatura che assicura, in caso di incendio e a partire da un certo istante, l’evacuazione dei fumi e dei gas caldi prodotti dalla combustione, con capacità predeterminata e funzionamento automatico e/o manuale. Un EFC permette di agevolare l’esodo delle persone presenti e l’azione dei soccorritori rendendone più efficaci le operazioni. È in grado di proteggere, oltre alle persone, anche le strutture e le merci contro l’azione dei fumi e dei gas caldi, riducendo il rischio di collasso delle strutture portanti. Infine, ritarda o addirittura evita l’incendio a pieno sviluppo (flashover). In genere, gli EFC sono utilizzati in combinazione con impianti di rivelazione incendi e basati sullo sfruttamento del movimento naturale verso l’alto delle masse di gas caldi generati dall’incendio, che, a mezzo di aperture sulla copertura o sulle pareti, vengono evacuate all’esterno. L’EFC è composto da: basamento e organi di fissaggio alla copertura, elementi mobili di chiusura, dispositivi di apertura. L’installazione degli evacuatori di fumo e calore è realizzata in modo da assicurare, in caso di incendio, la fuoriuscita dei fumi e dei gas

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caldi per evitare che il locale sia invaso dai fumi, mantenendo una zona libera da essi nella parte prossima al pavimento, di altezza y pari almeno alla metà di quella del locale e in ogni caso non minore di 2,5 m, in conformità alla norma UNI 9494. Lo scopo del presente articolo è quello di descrivere un innovativo Sistema di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC), coperto da brevetto internazionale, installato in un modulo costruttivo chiuso, nel quale, in caso di incendio, un sensore comanda la contemporanea apertura di infissi, costituenti il SENFC e ubicati, sia nella parte alta, per l’evacuazione di fumi e calore, sia nella parte bassa, per l’immissione di aria dall’esterno. Un sensore posto a soffitto rileva la temperatura e, al raggiungimento di 64°C, sblocca un fermo elettromagnetico, attivando un meccanismo, capace di far scorrere i due pannelli dell’infisso-parete, sia quello inferiore che quello superiore. Con questo sistema si otterrà l’apertura delle luci dei due vani corrispondenti alle due parti traslate, attraverso le quali potrà affluire aria fredda dal basso e insieme defluire aria calda dalla parte superiore, unitamente ai gas e ai fumi che nella fase di propagazione si sono accumulati in alto. Il comportamento del sistema di evacuazione fumi in argomento è stato studiato, prima, con i metodi della fire engineering, poi con un software di simulazione e, infine, mediante una prova sperimentale, svolta con l’assistenza del CNVVF, in cui il sistema ha provveduto all’evacuazione dei prodotti della combustione generati

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FENOMENO INFORTUNISTICO

IL TRIANGOLO DI HEINRICH

a cura di Dott. Piergiorgio Frasca – Psicologo del lavoro e delle organizzazioni

N

egli anni ’30, ad opera di Herbert William Heinrich, venne fatto un importante passo in avanti nella individuazione di una teoria che spiegasse il fenomeno infortunistico. Heinrich era un ingegnere americano che aveva lavorato come responsabile della divisione Ispettorato di una compagnia di assicurazioni. In questa funzione egli ebbe l’opportunità di analizzare più di 75.000 casi di incidenti che gli offrirono lo spunto per elaborare una teoria rappresentata da un triangolo nel quale venivano messi in relazione gli infortuni accaduti con i mancati infortuni. Egli prendendo come riferimento campioni di 330 casi di incidenti con infortuni e mancati infortuni, aveva accertato che tra le diverse categorie di eventi vi fosse una relazione definita. Egli rappresentò la sua teoria mediante un triangolo al cui vertice è posto un evento mortale; al centro del triangolo egli indicò 29 eventi minori. Alla base del triangolo egli individuò ben 300 incidenti senza infortuni dovuti a condizioni o comportamenti pericolosi, che classificò “quasi incidenti o near miss”.

Incidenti con infortuni mortali o molto gravi

Egli sostenne che in assenza di interventi atti a prevenire gli infortuni, ogni 29 casi di infortuni di gravità minore si avrebbe un evento mortale o di gravità elevata. Proseguendo nel ragionamento Heinrich rilevò che alla base del triangolo vi erano ben 300 casi di incidenti senza infortunio, classificati come “quasi infortuni o near miss”. Questo significava che ogni infortunio mortale che si verificava era in qualche modo preceduto da 29 infortuni di gravità minore e da 300 incidenti senza infortunio. In sostanza egli sosteneva che per ridurre gli infortuni, fossero essi di minore gravità o mortali, occorreva ridurre il numero dei “quasi infortuni”. Seppure criticato il Triangolo di Heinrich ebbe notevole risonanza e ancora negli anni ’50 era utilizzato come indicatore dello stato di sicurezza sul lavoro presente in azienda. Negli anni ’70 altri autori, americani e inglesi effettuarono analisi degli infortuni con il metodo seguito a suo tempo da Heinrich, dando vita a prospetti più dettagliati. In particolare nel 1969 Frank. E. Bird, in base all’analisi di 1,7 milioni di eventi condotta su 297 impre-

Incidenti gravi o mortali

Incidenti con infortuni di minore gravità Incidenti con infortuni di minore gravità Incidenti con danni solo materiali Incidenti senza infortunio (quasi infortuni o near miss)

TRIANGOLO DI HEINRICH

46 | Il Notiziario sulla Sicurezza | maggio - giugno 2020

Incidenti senza infortuni, né danni materiali

TRIANGOLO DI FRANK E. BIRD (1966)

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INFORTUNI

IL RISCHIO INDOTTO DALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEGLI SPAZI CONFINATI - 2 a cura di Adriano Paolo Bacchetta

D

opo l’articolo pubblicato nel numero di Ottobre 2019, proseguiamo nell’analisi di altri casi di infortunio che, in funzione delle condizioni del contesto operativo e delle modalità di esecuzione, hanno portato a eventi infausti. Per questo, utilizziamo ancora le informazioni presenti nella banca dati IN.FOR.MO di INAIL. Il caso da cui prendiamo spunto, (ID 3783) si riferisce all’infortunio occorso nel 2011 a due addetti di una impresa di servizi smaltimento rifiuti e di pulizia e spurgo cisterne, che dovevano svuotare e pulire la fossa fognaria in disuso di un condominio. Energia non variata Sede della lesione

Caso: 3783

Natura della lesione

Polmoni

Annegamento

Parte del corpo

Polmoni

Parte dell'ambiente

Liquidi

Tipo di incid. = Variazione di interfaccia

Altro... (var. interfaccia)

1

3 2

Da notare che uno degli addetti era al suo primo giorno di lavoro. La fossa era costituita da tre cisterne adiacenti e comunicanti fra loro, ognuna con la botola di accesso, e le operazioni di pulizia prevedevano una prima fase di svuotamento delle camere dall'esterno con utilizzo delle pompe di aspirazione di cui era dotato il camion autospurgo, ed una seconda fase di pulizia dall'interno, con ausilio di erogatori d'acqua ad alta pressione. Secondo le indicazioni ricevute, il collega "anziano" avrebbe dovuto procedere con la pulizia dall'interno mentre il collega al primo giorno di lavoro sarebbe dovuto rimanere all'esterno per manovrare le pompe e l'autospurgo. Dall'indagine risulta che il primo lavoratore sceso con una

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scala all'interno della cisterna, aveva perso i sensi a causa dei gas prodotti dalla fermentazione del liquame ed è annegato poi a causa dell'aspirazione del liquame stesso. Si presume che, accortosi della situazione di difficoltà, il collega che si trovava all’esterno sia entrato nella fossa per cercare di prestare soccorso, ma avrebbe subito perso i sensi a causa dei gas prodotti dalla fermentazione del liquame, annegando a sua volta. Il risultato finale dell’operazione, purtroppo, ha visto entrambi i lavoratori deceduti nella terza cisterna a causa dell'aspirazione nei polmoni del liquame stesso. Nessuno di loro indossava dispositivi di protezione individuale e non c’era presenza della strumentazione necessaria alla rilevazione della composizione atmosferica. Peraltro, la strumentazione e alcune attrezzature (2 maschera antigas e a corde di sicurezza) sono state trovate nella cabina di guida del camion autospurgo. Per quanto riguarda l’agente materiale, si rileva come sia stata la presenza di gas (presumibilmente idrogeno solforato) che ha causato lo stordimento dei lavoratori prima che cadessero a terra con la faccia nei liquami annegando, e come fattori determinanti sono stati elencati la mancata fornitura sia dell’apparecchiatura per la ventilazione di spazi confinati, sia delle attrezzature per il recupero e salvataggio di infortunati e, inoltre, non è stata utilizzata la strumentazione per la rilevazione della composizione dell’aria all’intero della fossa biologica. L'indagine condotta, ha evidenziato l'insufficiente valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la mancanza di procedure di lavoro adeguate; inoltre non erano stati forniti ai lavoratori idonei DPI, strumentazione e attrezzature adeguate per il recupero e salvataggio di infortunati. Questo tragico esempio, rappresenta puntualmente il problema associato alla necessità di una corretta progettazione degli interventi in ambienti ad elevato rischio, quali quelli identificati dal DPR 177/2011 come ambienti sospetti di inquinamento o confinati. È noto - o quanto meno lo dovrebbe essere - che tra i vari adempimenti previsti dalla normativa cogente in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi (reali o potenziali, compresa la valutazione del cosiddetto “rischio evolutivo” che tiene conto di come le condizioni di pericolo potrebbero non essere già

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BORGHI TERREMOTATI

#IORESTOACASA ANCHE PER CHI UNA CASA NON CE L’HA La storia dei borghi terremotati in tempo di Coronavirus a cura di Vincenzo Colao in collaborazione con Simona Strani

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l Covid-19 ha certamente fatto una strage, portando al declino tutto il nostro sistema finanziario e forse facendoci perdere di vista le vittime di un’altra tragedia, ossia gli abitanti dei borghi terremotati nel Centro Italia, ancora senza una casa. Il nostro paese ha appena superato la soglia di una grave emergenza sanitaria, ma per entrare in una stanza altrettanto tragica. La crisi economica che ci si prospetta davanti avrà delle conseguenze gravissime, che si abbatteranno sulle spalle di ogni singolo cittadino. C’è però da ricordare che non siamo tutti nelle medesime situazioni e non partiamo tutti quanti dallo stesso via. Per molti questa crisi rappresenta una triste novità che va ad aggiungersi a problemi ancora più vecchi, davvero molto antichi e ancora oggi mai superati del tutto (forse neppure approssimativamente). Stiamo ovviamente parlando degli sfollati delle numerose zone terremotate, soprattutto quelle sparse nel centro della nostra penisola, tra l’Emilia - Romagna e l’A-

bruzzo. Ricordiamo, specialmente a tutti coloro che non si sono più fatti domande in merito allo stati di quei territori e quelle popolazioni disagiate, che ancora loro sono tutti là, i nostri connazionali sfortunati. Loro, gli sfollati dell’Abruzzo, dell’Emilia e sì, anche i più recenti che non possiamo non menzionare, quelli di Accumoli, Norcia, Amatrice e gli altri piccoli centri urbani tra il Lazio e l’Umbria, loro sono tutti ancora nelle stesse condizioni in cui li avevamo lasciati. Nonostante i considerevoli aiuti che credevamo avessero ormai ricevuto da tempo, i soldi che forse voi stessi avete avuto la prontezza di inviare come soccorsi diretti per partecipare nel vostro piccolo, gli abitanti delle zone terremotate più famose d’Italia non sono tornati alla normalità pre-terremoto. Oggi, ai tempi del Coronavirus, sono costretti dunque a fare enormi sacrifici, forse molti più di quelli che riusciamo a immaginare. Il “Tutti a casa”, che oltre a una raccomandazione governativa è diventato in breve tempo pure uno slogan e persino un dif-

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SICUREZZA SANITARIA

LA SITUAZIONE SCOLASTICA ATTUALE SECONDO LO STATO DI EMERGENZA a cura di Monica Mioccio

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a situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare in Italia, in seguito alla diffusione del Covid-19, ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di evitare un incremento dei contagi su tutto il territorio nazionale. Questa sospensione delle attività didattiche è stata attuata, secondo le disposizioni del decreto-legge del 23 febbraio 2020, fino a data da destinarsi. Tutto ciò ha determinato due gravi conseguenze per gli alunni: • la privazione della scuola, come luogo necessario di apprendimento; • la mancanza di interazione sociale con gli insegnanti e i compagni. I bambini e i ragazzi si sono ritrovati, in poco tempo, in una situazione di dipendenza dalla famiglia. Il rapporto diretto con

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i docenti è stato sostituito dalla didattica a distanza, considerata utile per la trasmissione di concetti cognitivi, ma assai carente per quanto riguarda le discussioni sui valori e sugli ideali che spesso nascono in classe, alquanto necessarie per lo sviluppo intellettivo e cognitivo degli alunni. La scuola, infatti, non può essere considerata come una mera trasmissione di contenuti, ma comprende anche l’apprendimento di valori morali, sociali e religiosi che non possono essere sostituiti da un lavoro online, specialmente per gli adolescenti. Se da un lato, per quanto riguarda i più piccoli, la famiglia rimane lo spazio privilegiato d’azione, dall’altro, per i più grandi, la scuola riveste un ruolo fondamentale per la crescita personale. Questa situazione di emergenza, quindi, risulta danneggiare tanti adolescenti che si trovano costretti alla permanenza forzata in casa con la pro-

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Gli inserzionisti

| Copertina |

| Pag. 29-30 |

VMR Editrice

A.N.P.P.E.

| II^ di Cop. |

| Pag. 32-33 |

VMR Editrice

Tariffe inserzionisti

| Pag. 1 |

| III^ di Cop. |

Novital

Hermes Italia

| Pag. 13 |

| IV^ di Cop. |

Alberto Pincigher

Saie

| Pag. 19-20 |

ALV

64 | Il Notiziario sulla Sicurezza | maggio - giugno 2020


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SAVE the NEW DATE 14/17 ottobre 2020

La Fiera delle Costruzioni Progettazione, edilizia, impianti

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SAIE crede nell' eccellenza delle imprese italiane e vuole supportarle verso nuove occasioni di business e networking : una fiera che intende continuare a contribuire attivamente allo sviluppo del settore . Per questo motivo SAIE si rinnova , mette al centro il cantiere , il sistema delle costruzioni e propone soluzioni concrete per le nuove esigenze dei professionisti . Se anche la tua azienda crede in rinnovate e reali opportunità nel mercato dell’edilizia, facciamolo insieme : richiedi informazioni scansionando il QR code qui a fianco o scrivendo a info@saiebologna.it In collaborazione con

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