Notiziario sulla sicurezza nov dic 2014

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Anno VI | numero 6 novembre | dicembre 2014 ISSN 2283-9356

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Avv. Maurizio Cilione LML Avvocati, Foro di Milano

Fernando Cordella Segretario Nazionale UGL Vigili del Fuoco

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Irene Scordamaglia Corte d’Appello di L’Aquila - Area Penale Ufficio Stampa Associazione AIESIL Ingg. Massimo Granchi, Christian Trinastich MTM Consulting

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2 | Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014


Sommario

Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014

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L’editoriale

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7 Non chiamiamole morti bianche | Renato Pedrazzini

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La Parola al Legale | Maurizio Cilione

Psicologia del Lavoro | Piergiorgio Frasca

46

Bastano le sole mani per salvare una vita | Giovanna Pirana

48

15

Antincendio | Fernando Cordella

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Responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza delle macchine marcate CE | Massimo Granchi, Christian Trinastich

D.Lgs 81 | AIESIL

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52 Relazione dell’incontro sul tema: le ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro | Irene Scordamaglia

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Verifiche Attrezzature di Lavoro | Massimo Trolli

59 Spazio Confinato | Adriano Paolo Bacchetta

Formazione alla Sicurezza | Mario Romeo

Restructura

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ggi più che mai, infatti, è importante riuscire a proporre soluzioni di recupero dell’esistente in grado di garantire il ripristino del patrimonio edilizio secondo logiche economicamente sostenibili, rispettose dell’ambiente e che permettano un maggior risparmio energetico...

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L’editoriale Gentili lettrici e gentili lettori, notiamo che si sta affermando sempre più il con il concetto di “sicurezza funzionale” in relazione alle funzioni di sicurezza delle macchine realizzate con tecnologie elettriche ed elettroniche, a seguito alla pubblicazione di numerose norme che ne fanno uso (es. IEC 61508, IEC 62061, norme entrate in vigore in Europa e pubblicate come EN). In sostanza si parte dai principi della norma EN 954-1 e il e dal vecchio “diagramma di rischio” usato per valutare in modo “soggettivo” la gravità del danno, la frequenza e/o il tempo di esposizione al pericolo e la possibilità di evitarlo, per poter arrivare alla categoria richiesta per ogni parte del sistema legata alla sicurezza, secondo la teoria che, essendo i rischi connessi al funzionamento corretto del sistema di controllo elettrico di sicurezza, la loro riduzione è necessariamente legata alla resistenza ai guasti (cortocircuiti, ecc.). Invece la “sicurezza funzionale” viene definita come “parte della sicurezza della macchina e del suo sistema di controllo che dipende dal funzionamento corretto dello SRECS (Sistema Elettrico di Controllo Relativo alla Sicurezza - il sistema elettrico di controllo di una macchina il cui guasto può produrre un immediato aumento del rischio), di altri sistemi con tecnologia relativa alla sicurezza e ad impianti esterni per la riduzione del rischio”. Se in passato si tendeva a scegliere sempre componenti con una categoria superiore specificata dalla norma EN 954-1, le norme relative alla sicurezza funzionale hanno come scopo incoraggiare i progettisti a focalizzarsi maggiormente sulle funzioni concretamente necessarie a ridurre ogni singolo rischio, oltre che sui livelli prestazionali richiesti a ciascuna funzione, piuttosto che fare semplicemente affidamento su componenti specifici. Poiché allo stato dei fatti la norma EN 954-1 può considerarsi superata, le valide alternative disponibili cui fare riferimento sono la norma EN/IEC 62061 e EN/ISO 13849-1. Entrambe le norme permettono una valutazione precisa delle prestazioni di ogni singola funzione e degli elementi di rischio, anche se in modo diverso: in base alla norma EN/IEC 62061 si determina il livello di integrità della sicurezza richiesto (SIL); mentre sulla base della EN/ISO 13849-1 si calcola il Performance Level (PL). Il progettista è libero di utilizzare indifferentemente le specifiche della norma EN/IEC 62061 o della norma EN/ISO 13849-1, o anche di altre normative. Sia la norma EN/IEC 62061 che la EN/ISO 13849- 1 sono norme armonizzate che assicurano un’automatica presunzione di conformità ai requisiti Essenziali della Direttiva Macchine. Ciò nonostante occorre ricordare che qualsiasi norma venga scelta questa dovrà essere utilizzata integralmente e che non è possibile mischiare i requisiti di più norme in un unico sistema. Attualmente è in corso uno studio che vuole realizzare un’integrazione degli standard IEC e ISO per la redazione di un Allegato comune ad entrambi gli standard, con l’obiettivo finale di produrre eventualmente un’unica norma di riferimento. Segnaliamo a tutti coloro che volessero approfondire l’argomento della sicurezza dei sistemi di controllo delle macchine che l’Inail ha pubblicato nel 2014 un documento dal titolo: “ Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo delle macchine: requisiti ed evoluzione della normativa”. Vorremmo concludere questa ultima pubblicazione del 2014 con qualche anticipazione sul 2015: il Notiziario è in continua crescita ed innovazione, per questo, oltre a implementare le collaborazioni degli esperti, vuole raggiungere il maggior numero di utenti per tenerli aggiornati sulla sicurezza, e per questo dal 2015 sarà possibile visionare gratuitamente i numeri in uscita direttamente online su pc e dispositivi portatili. Continuate a seguirci! Gaspare Vannicola

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La nostra missione:

Garantire una Sicurezza che Salva la Vita! L’Associazione Linea Vita è un’Associazione No-Profit che si prefigge lo scopo di divulgare informazioni corrette e fornire formazione adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar modo in difesa degli operatori sottoposti al pericolo di cadute dall’alto durante la loro attività

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Un socio fondatore ha diritto a tutti i punti indicati nella voce socio sostenitore; in più avrà la possibilità di: • essere pubblicato nel sito nella home page con il proprio link di rimando; • poter usufruire del logo ALV e avrà diritto al bollino blu di riconoscimento atto a certificare che i sistemi linee vita prodotti dall’azienda rispettino le indicazioni contenute nel “Documento di buone prassi”. (dopo aver sottoposto la domanda d’iscrizione al coordinatore del comitato). • partecipare ai lavori del comitato tecnico • diventare centro di formazione regionale accreditato ALV

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Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della Legge 675/96 od anche cancellare i dati. e D.Lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare,

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Modulo di iscrizione per l’anno 2015


Non chiamiamole morti bianche Valorizzazione e tutela del lavoratore a cura di Renato Giovanni Pedrazzini Nonostante la diminuzione dei decessi sul lavoro, ci si ostina a considerare queste morti come una cosa normale, a discapito del valore della vita stessa.

“Ogni lavoratore deve contribuire non solo ai doveri produttivi aziendali, ma allineare a questi anche i doveri atti a salvaguardare la propria salute e sicurezza oltre a quella dei suoi colleghi....”

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i moltiplicano le iniziative a sostegno della cultura e per la sensibilizzazione rivolta alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ben vengano campagne con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare la vita umana, nel compimento di un valore fondamentale dell’esistenza che si realizza nell’attività lavorativa dell’individuo come essere umano inserito nel contesto sociale. In questo processo di valorizzazione e di tutela si deve, com’è giusto che sia, proseguire l’attività di “formazione” lavorativa che interagisce e completa la componente professionale, umana, morale e civile di ogni lavoratore; il tutto sulla base della propria responsabilità nel contesto aziendale. Ogni lavoratore dunque, nella sua posizione nel processo di tutela, deve contribuire non solo ai doveri produttivi aziendali, ma allineare a questi, anche quei

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Valorizzazione e tutela del lavoratore |

“...assistiamo ancora alla riduzione delle spese per la sicurezza, subappalti a imprese con mancanza di adeguati requisiti, lavoro nero ovunque, aumento della precarietà lavorativa, diritti violati e doveri evasi...”

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doveri atti a salvaguardare la propria salute e sicurezza oltre, a quella dei suoi colleghi. Siamo tutti consapevoli che incidenti e infortuni possono essere evitati. Il come, è anch’esso ormai noto: informazione, formazione, addestramento, procedure e istruzioni operative, dispositivi di protezione collettiva e individuale, organizzazione del lavoro, manutenzione, ecc. I dati Inail riguardo le morti sul lavoro, segnalano una diminuzione che conforta ma, come si sa, i dati sono destinati a salire a seguito della ripresa economica appena questa, seppur lievemente, consentirà maggior lavoro per le imprese; di conseguenza mantenere un certo grado di attenzione proporzionato al rischio infortunistico peculiare all’attività. A seguito di incidenti mortali, si usa spesso la definizione di “morti bianche”. Ebbene, non c’è peggior definizione che si possa collegare a incidenti che, conoscendo i rischi, potevano essere evitati. L’aggettivo “bianco”, allude a qualcosa di lecito, casuale, innocente; come se la morte sul lavoro è da considerare scontata e quindi da accettare per mansioni rischiose. Sappiamo invece che spesso, dietro a una morte sul lavoro, ci sono precise responsabilità; rarissime volte il fato ne determina le conseguenze. Tale definizione è da considerarsi un’offesa per chi è morto sul lavoro ma, soprattutto per le famiglie che in Italia devono lottare contro ogni tipo di ostacolo per avere giustizia, contro chi è responsabile della morte del loro congiunto. Siamo di fronte all’ennesima piaga di questo Paese che non si decide di cambiare rotta, rimettendo in discussione l’ordine dei valori essenziali delle persone e quindi dell’intera società civile. Oggi assistiamo ancora alla riduzione delle spese per la sicurezza, sub appalti a imprese con mancanza di adeguati requisiti, lavoro nero ovunque, aumento della precarietà lavorativa, diritti violati e doveri evasi. Tutto ciò costituisce la base per dover fare i conti con altre tragedie umane. Ogni procedimento giudiziario che è avviato per una morte sul lavoro, è una sconfitta per tutti; per l’intero Paese, per le imprese, per i lavoratori e soprattutto per i parenti delle vittime. Una sconfitta morale, civile, per quella che deve essere la crescita sociale nel rispetto delle norme, la cui funzione è di essere un riferimento per tutti; rispetto che, a sua volta, deve essere il motore per una crescita totale, che investe non solo gli ambiti economici ma anche, l’essere umano.


di Dott. Piergiorgio Frasca  Servizi di Psicologia del lavoro e sviluppo organizzativo, Formazione e aggiornamento per la sicurezza e salute sul lavoro, Ergonomia

____________________________________________________________________________ Studio Frasca opera da diversi anni nel campo della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni applicata alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro offrendo alle aziende servizi qualificati per lo studio e la valutazione dei rischi psicosociali, per l’applicazione dei principi ergonomici alle attività lavorative, per la formazione di dirigenti, preposti e lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. I servizi offerti comprendono: Servizio di valutazione del rischio di stress correlato al lavoro. Assistenza e supporto alle aziende per la definizione e l’attuazione di strategie personalizzate per la prevenzione, il controllo ed il monitoraggio del rischio di stress da lavoro Servizio di monitoraggio sullo stress lavoro correlato Formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori alla sicurezza e salute sul lavoro e sul rischio di stress correlato al lavoro. Valutazione dei bisogni di formazione e dell’efficacia della formazione attuata Progettazione e realizzazione di attività formative Progettazione e realizzazione di interventi di Behavior Safety Valutazione ergonomica delle mansioni e applicazione dei principi ergonomici alle attività lavorative. Valutazione conoscenza e competenza nella lingua italiana per lavoratori stranieri (D.Lgs. 81/08, artt. 36 e 37, comma 13) Servizio di valutazione, intervento e monitoraggio del rischio stress correlato al lavoro Studio Frasca effettua l’intero ciclo di valutazione, intervento e monitoraggio sul rischio di stress da lavoro come prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità indicate dalla Commissione Consultiva permanente (CM del 18/11/2010). Per la valutazione dei dati oggettivi sono utilizzate specifiche check-list, mentre per i fattori soggettivi sono utilizzati appositi questionari somministrabili anche on-line. I risultati con la valutazione del rischio riferita ai fattori di rischio del Contesto lavorativo e del Contenuto del lavoro e l’indicazione delle criticità rilevate sono illustrati in una relazione dettagliata e sintetizzati con grafici e tabelle un cui esempio è riportato sotto. Il Servizio viene svolto su tutto il territorio nazionale e su qualsiasi comparto lavorativo, compreso l’ambito sanitario, le costruzioni, la P.A. Di seguito è riportato un esempio di analisi realizzata con il questionario QUERTI SLC.

Test ITALSIC di valutazione della conoscenza e competenza linguistica per lavoratori stranieri In relazione agli adempimenti prescritti dagli articoli 36 e 37, comma 13, del D.Lgs. 81/08 Studio Frasca ha messo a punto il Test ITALSIC espressamente dedicato alla valutazione delle conoscenze e competenze nella lingua italiana con riferimento alla sicurezza e salute sul lavoro. Il Test è di semplice utilizzo e non richiede competenze specialistiche per la somministrazione. Per l’elaborazione dei risultati è utilizzato uno specifico software acquistabile con la prima fornitura del test. Apposite istruzioni guidano l’utilizzatore, ad esempio l’RSPP, in tutte le fasi di impiego. Il Test è acquistabile inviando la richiesta tramite e-mail a Studio Frasca, al quale ci si può rivolgere per ulteriori informazioni. E’ anche possibile la somministrazione del test on line.

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La relazione uomo-compito a cura di Piergiorgio Frasca

Il modo di rapportarsi dell’uomo verso un compito od una situazione, un rischio, un pericolo, è sempre il risultato della rappresentazione mentale che egli si è fatta degli stessi mediante le sue percezioni, le sue conoscenze, i suoi atteggiamenti, le sue aspirazione, le sue paure, i suoi affetti e le sue emozioni. Tali determinanti assumono particolare importanza con riferimento alla percezione di un rischio ed alla tendenza ad affrontarlo.

Psicologia del Lavoro

La matrice pericolo/rischio-sicurezza

I

ndipendentemente dalla sua reale presenza un rischio può venire percepito e valutato solo se un soggetto è in grado di rappresentarselo mentalmente e, quindi, di riconoscerne la presenza nella specifica situazione. Con riferimento alla presenza o assenza di un pericolo o di un rischio (fattore oggettivo) si prospettano due possibilità: • il pericolo/rischio è oggettivamente presente (situazione reale di pericolo); • il pericolo/rischio non è oggettivamente presente (situazione reale non pericolosa). Sotto l’aspetto psicologico (fattore soggettivo) ci sono due modi con cui un soggetto si può rapportare alla medesima situazione: • il pericolo/rischio viene percepito dal soggetto; • il pericolo/rischio non viene percepito dal soggetto. Dalla combinazione tra queste possibilità emerge che, con riferimento al rischio, ogni relazione tra uomo e situazione può essere rappresentata da una matrice dalla quale emergono quattro possibili modalità con cui il soggetto può rapportarsi alla situazione.

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La relazione uomo-compito |

LA MATRICE PERICOLO/RISCHIO-SICUREZZA Pericolo/Rischio

Presente Pericolo/rischio percepito

Pericolo/rischio non percepito

1

Il pericolo/rischio è realmente presente e viene percepito

3

Il pericolo/rischio è realmente presente, ma non viene percepito

Non presente

2

Il pericolo/rischio non è realmente presente ma viene percepito come se lo fosse

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Il pericolo/rischio non è realmente presente e non viene percepito

“...emerge che ai fini della sicurezza del soggetto ciò che è importante nell’affrontare una situazione non è la presenza di un pericolo reale, ma la rappresentazione mentale del compito e dei potenziali rischi...”.

Nella modalità 1) il soggetto è consapevole della presenza di un determinato rischio, che egli percepisce. Questa modalità, almeno potenzialmente, gli garantisce una condizione di possibile sicurezza (possibile perché occorre anche considerare in che modo le competenze del soggetto si rapportano alle caratteristiche di rischio della situazione), che dipenderà in gran parte dalla formazione posseduta in materia. La modalità 2) sul piano oggettivo sarebbe sicura, in quanto il pericolo non c’è. Tuttavia poiché il soggetto percepisce la situazione come pericolosa, immaginando che la stessa presenti comunque una qualche fonte di rischio, il suo comportamento potrebbe essere non

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appropriato ed innescare quindi una condizione di rischio a causa dell’incertezza che lo pervade e della paura, dell’ansia e dello stress generati dall’idea che esista del pericolo. è ad esempio questa la condizione che si verifica di fronte a qualche cosa che non si conosce o non si conosce bene e che, pertanto, viene immaginato come un reale pericolo, anche se effettivamente non lo è. In ambito lavorativo è questo il caso di soggetti non formati sulla sicurezza o formati in modo non adeguato. La modalità 3) presenta il massimo di pericolosità in quanto il pericolo è realmente presente ma non viene percepito. è questo il caso di una formazione inadeguata sui rischi lavorativi, oppure di un atteggiamento superficiale verso le condizioni situazionali del lavoro, dovuto ad eccessiva sicurezza. La modalità 4) rappresenta invece una situazione di massima sicurezza, in quanto non vi è presenza di pericolo e lo stesso non viene percepito. Dall’esame delle diverse combinazioni della matrice pericolo/rischio-sicurezza, emerge che ai fini della sicurezza del soggetto ciò che è importante nell’affrontare una certa situazione o compito non è tanto la effettiva presenza o assenza nell’ambiente di un pericolo reale (fattore oggettivo), bensì la rappresentazione mentale che l’individuo si fa della situazione o del compito e dei loro potenziali rischi. Ciò in quanto è da tale rappresentazione mentale che prende forma il processo decisionale che da luogo al comportamento di risposta alla situazione specifica. Infatti un rischio o un pericolo che non sono rappresentati nella mente del soggetto, per il soggetto non esistono, anche se sono realmente presenti. In ogni relazione uomo-situazione ci sono dunque due modi con cui la stessa può venire descritta e interpretata: • un modo obiettivo, in cui è dominante la presenza di “dati” oggettivi, grazie ai quali il soggetto potrebbe essere in grado di percepire la presenza di un pericolo e dei rischi ad esso connessi. Qualora questi dati collimino con le conoscenze e le esperienze del soggetto facendogli riconoscere la situazione come obiettivamente pericolosa, si possono innescare le risposte comportamentali più appropriate di cui il soggetto dispone ed il grado di sicurezza connesso a dette risposte dipenderà in buona misura dalla sua formazione. In questo caso, infatti, il soggetto è in grado di rappresentarsi mentalmente il pericolo esistente, ossia con la mente “vede” e “riconosce” la fonte di pericolo così come essa si situa nel contesto. L’informazione che gli giunge dagli stimoli della situazione e contenente il “dato” inerente l’elemento pericoloso è facilmente percepita ed il com-


ORGANISMO ABILITATO AI SENSI D.LGS 81/2008 E DEL D.M. 14.04.2011

Il datore di lavoro deve sottoporre le proprie attrezzature a verifiche periodiche o di primo impianto, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La Vai Srl-Verificatori Associati Italiani, Soggetto Abilitato dal Ministero all’esecuzione di tali controlli.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE VERIFICHE GRUPPO SC- Sollevamento Cose

GRUPPO SP- Sollevamento Persone

a) Apparecchi mobili portata superiore a 200Kg

a) Scala aerea ad inclinazione variabile

b) Apparecchi trasferibili portata superiore a 200Kg c) Apparecchi fissi portata superiore a 200Kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

GRUPPO GVR– Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione 1) Recipienti con pressione maggiore di 0.5 bar 2) Generatori di vapore d’acqua

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale 3) Generatori di acqua riscaldata azionati a mano 4) Tubazioni contenenti gas vapori e liquidi d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere

e) Idroestrattori a forza centrifuga

5) Generatori di calore con potenzialità superiori a 116 KW b)

Attrezzature a pressione

1) Assemblaggi di attrezzature certificati CE come insieme

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La relazione uomo-compito |

pito del soggetto è semplicemente quello di utilizzare le sue conoscenze e capacità per riconoscere il rischio e classificarlo e per decidere se ed in quale modo affrontare la situazione. Parimenti l’assenza di dati che svelino la presenza di un pericolo, correttamente interpretata, produrrà reazioni comportamentali apprpriate. • un modo soggettivo, che si può definire come sentimento di mancanza (o di presenza) di pericolo, in cui sono dominanti fattori interni ed emotivi e che può anche portare ad assumere decisioni non idonee alla reale pericolosità della situazione. Nella modalità soggettiva ciò che prende il sopravvento è l’emotività che si manifesta con la sensazione di presenza o di assenza di un potenziale rischio. A causa del sovraccarico emotivo che la situazione gli provoca, il soggetto non è in grado di interpretare correttamente i dati oggettivi provenienti dal contesto, in quanto è condizionato dalle sue emozioni. Il soggetto, quindi, non “vede” né “riconosce” la presenza o l’assenza nel contesto di una fonte

“...può anche accadere che il soggetto non percepisca né immagini mentalmente l’esistenza di un pericolo, che invece è presente”.

di pericolo obiettiva, reale, ma, a seconda del caso la “immagina” o “non la immagina”, ossia costruisce nella sua mente una situazione nella quale il pericolo o il rischio possono esserci o non esserci. Qualora il soggetto immagini l’esistenza di un rischio tenderà a comportarsi come se lo stesso esistesse veramente. In questi casi se il rischio è realmente presente e l’informazione che giunge dagli stimoli della situazione è correttamente interpretata, il soggetto è nelle condizioni di reagire in modo adeguato. Al contrario se il soggetto interpreta erroneamente dei dati, ossia non riconosce il pericolo o lo sottovaluta, o se lo immagina, la sua risposta comportamentale potrebbe non essere adeguata, in quanto la rappresentazione mentale della realtà non verrebbe costruita sulla base di dati obiettivi, ma sulla base di sensazioni soggettive condizionate dall’esperienza o dalle conoscenze possedute, o più semplicemente alle sue emozioni e dalle sue paure. Ma può anche accadere che il soggetto non percepisca né immagini mentalmente l’esistenza in quella situazione di un pericolo, che invece è presente. In questi casi egli si troverebbe impreparato di fronte al manifestarsi del rischio con conseguenze potenzialmente assai critiche per la sua incolumità. Può anche accadere che dai dati che gli arrivano dalla situazione, egli si immagini di essere in presenza di un pericolo più grande di quanto esso sia realmente, innescando timori e paure che potrebbero dare luogo a comportamenti pericolosi. Anche questa situazione può pertanto presentare un reale rischio. è ad esempio questo il caso che si può verificare quando il soggetto non ha una formazione adeguata e sufficiente sulle caratteristiche dei potenziali rischi che l’attività e il compito da svolgere, possono presentare. Il modo soggettivo di rapportarsi ad una situazione dipende dunque dalla rappresentazione interiore che il soggetto si fa del “mondo reale”, ad esempio di una situazione lavorativa e dal suo investimento affettivo verso di essa. Detta rappresentazione è in ogni caso condizionata dai suoi bisogni e dai suoi scopi del momento, dalle sue esperienze passate e dalla cultura o dalle culture presenti nel suo ambiente di vita e di lavoro. Un ruolo determinante per la capacità di un soggetto di percepire, interpretare e comprendere le situazioni lavorative ed i rischi in esse potenzialmente presenti, è in ogni caso rivestito dalla qualità, adeguatezza ed efficacia della formazione ricevuta in materia di sicurezza.

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Bastano le sole mani per poter salvare una vita L’arresto cardiaco inatteso a cura di Giovanna Pirana, Polo Chirurgico Confortini L’arresto cardiaco inatteso è un evento di notevole impatto sanitario che colpisce in Europa 400.000 persone all’anno, circa 60000 casi all’anno in Italia, con un’incidenza europea giornaliera di 1000 arresti cardiaci.

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alle statistiche risulta che nel 70%, questo evento, avviene alla presenza di qualcuno ma solo nel 15% dei casi i presenti iniziano le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP). Questo fa sì che le possibilità di recupero con una funzionalità cerebrale e relazionale valida siano veramente molto basse e quindi con altissimi costi personali, per la perdita di funzione cerebrale, oltre che sociali. La RCP ha lo scopo di portare sangue ossigenato al cervello per permetterne la sopravvivenza nei soggetti colpiti da arresto cardiaco evitando così l’instaurarsi del danno anossico cerebrale che, altrimenti, porterebbe a danni irreversibili già dopo dieci minuti di arresto in as-

“La RCP ha lo scopo di portare sangue ossigenato al cervello per permetterne la sopravvivenza nei soggetti colpiti da arresto cardiaco...” senza di manovre rianimatorie. Inoltre l’esecuzione del massaggio cardiaco mantiene la capacità del cuore di rispondere a un’eventuale defibrillazione elettrica. Il soggetto colpito da arresto cardiaco è facilmente riconoscibile in quanto non risponde alla stimolazione verbale e tattile (assenza di coscienza fig1) ed una volta che sono state aperte le vie aeree non respira normalmente ne produce tosse, rumori respiratori e movimenti di torace e arti (assenza di respiro e circolazione).

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Il riconoscimento dell’assenza di coscienza è fondamentale perché è il punto di partenza della catena della sopravvivenza, la serie di azioni che portano alla corretta concatenazione di valutazioni e azioni che possono assicurare alla vittima le migliori possibilità di ripresa. Al riscontro di un soggetto incosciente, in sicurezza, il soccorritore deve chiamare per un aiuto generico. (fig2)

In seguito occorre procedere, previa apertura delle vie aeree, alla valutazione dell’attività respiratoria e circolatoria. Ci si avvicina alla bocca della vittima e guardando il torace scoperto si effettua la valutazione GAS per 10 secondi: • guardo se ci sono movimenti del torace; • ascolto se ci sono rumori dalle vie aeree • sentirò se c’è un flusso di aria, associando la ricerca di segni di circolo (Movimenti-Tosse-Respiro normale = MOTORE). (fig3) In loro assenza il soggetto è in arresto cardiaco (AR) pertanto si deve chiamare prioritariamente il 118 (fig4), far portare, se disponibile, un defibrillatore semiautomatico o DAE (fig5) e procedere alle manovre di RCP in attesa dell’intervento del soccorso professionale, dell’arrivo di un DAE o, assai raramente, della ripresa della vittima. La RCP si esegue ponendo le mani al centro del torace, con le braccia tese ed utilizzando il proprio peso con fulcro sulle anche, lo si deve comprimere per 5- 6cm (fig. 6). La vittima deve essere supina distesa su una superficie rigida, lo scopo è di spremere il sangue dalle cavità cardiache verso il cervello comprimendo il cuore tra sterno e colonna vertebrale. Dopo aver eseguito la compressione è necessario che il torace si possa riespandere per permette di nuovo il riempimento del cuore cosi che sia pronto per una nuova compressione.

“...L’esperienza ha dimostrato che la riluttanza nell’eseguire la ventilazione bocca a bocca da parte dei soccorritori occasionali ha impedito la prosecuzione della RCP...”

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La successione delle compressioni è veloce con una frequenza utile indicata tra le 100 e le 120 compressioni al minuto (fig7). Un massaggio efficace può sostenere il circolo per parecchio tempo, con casi riportati anche di più di 60 minuti di massaggio. Sicuramente è faticoso per cui l’indicazione è, qualora ci fosse la possibilità, di sostituire chi massaggia ogni 2 minuti. Qualora chi massaggia ne fosse in grado e si sentisse di farlo, in base alle specifiche circostanze, è opportuno che alterni 30 compressioni toraciche con due ventilazioni bocca a bocca, in assenza di dispositivi di barriera, per ottimizare la RCP portando nuovo ossigeno nel sangue. L’esperienza ha dimostrato che proprio la riluttanza nell’eseguire la ventilazione bocca a bocca da parte dei soccorritori occasionali ha impedito poi la prosecuzione della RCP nell’errata convinzione che il solo massaggio cardiaco fosse inutile, mentre al contrario è estre-


| L’arresto cardiaco inatteso |

mamente utile. Nei primi minuti di arresto cardiaco il sangue rimane ossigenato a sufficienza per permettere la sopravvivenza del cervello per parecchi minuti, l’importante è che sia fatto circolare con le compressioni toraciche. Dato lo stato di morte clinica dell’arresto cardiaco, un soccorso imperfetto ma eseguito è meglio di un soccorso perfetto ma negato, quindi è meglio fare qualcosa che non fare nulla azzerando le possibilità di ripresa di una vita normale. Se sulla scena dell’arresto cardiaco dovesse essere presente, o arrivare dopo la chiamata, un DAE è essenziale il suo utilizzo senza perdita di tempo (fig8). Il DAE, Defibrillatore semiAutomatico Esterno, è sostanzialmente un computer che guida l’operatore con indicazioni sonore ed visive alla sua corretta applicazione ed utilizzo, e lo esonera dalla responsabilità della diagnosi. Infatti, nel caso dell’arresto cardiaco, sarà il DAE a dire se è indicata o meno l’erogazione della scarica elettrica ed eventualmente a mettersi in modalità di carica. Se non c’è l’indicazione il DAE non potrà mai erogare alcuna scarica elettrica. L’unica responsabilità dell’utilizzatore è fare in modo che nessuno tocchi la vittima durante l’analisi del ritmo e, ovviamente, durante l’erogazione della scarica elettrica.

“Il DAE, Defibrillatore semiAutomatico Esterno, è sostanzialmente un computer che guida l’operatore con indicazioni sonore e visive alla sua corretta applicazione ed utilizzo...”.

Nella maggioranza dei casi, circa il 65%, nei primi minuti di arresto cardiaco è presente un ritmo suscettibile di defibrillazione, la scarica elettrica erogata provvede quindi a silenziare la caotica attività elettrica presente permettendo così ad un pacemaker naturale di ripristinare un’attività cardiaca naturale. Anche in questo caso la RCP, in attesa di un DAE, è essenziale perché permette al cuore di rimanere ssigenato e suscettibile al successivo trattamento elettrico. Una volta erogata la scarica elettrica, se la vittima non mostra palesi segni di vita, si continua con la RCP per due minuti sino a quando il DAE effettua una nuova analisi. Tutto questo viene condotto sino all’arrivo del soccorso professionale del 118 che sarà stato già chiamato al riscontro dell’arresto cardiaco. è ormai un’esperienza consolidata per gli operatori della Centrale Operativa del 118 dare indicazioni telefoniche ai testimoni di un arresto cardiaco e guidarli nelle essenziali manovre di rianimazione cardiopolmonare. Da quanto detto si comprende assai facilmente che le manovre rianimatorie di base sono realmente semplici da mettere in atto e applicabili da tutti, infatti bastano “le sole mani per potere salvare una vita!”

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D.Lgs 81 - Analisi - Approfondimenti - News

Quando un’idea diventa una virtuosa realtà AIESiL presenta il cvdellasicurezzasullavoro.it a cura di AIESiL Innovazione, semplicità, efficienza: questo il mantra che ha portato l’AIESiL - Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente all’ideazione e allo sviluppo di un progetto – inedito e, pertanto, depositato presso la SIAE - che rivoluzionerà il modo di gestire gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro.

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resentato in occasione di Ambiente Lavoro - 15° Salone della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenutosi a Bologna dal 22 al 24 ottobre, il cvdellasicurezzasullavoro.it è un software web-based che consente ai soggetti protagonisti della sicurezza e alle aziende di registrare, archiviare e monitorare il percorso formativo dei propri discenti e dipendenti e, al contempo, permette a questi ultimi di poter avere il proprio curriculum contenuto in un pratico badge. L’obiettivo? Semplificare e migliorare le procedure relative alla gestione della sicurezza sul lavoro. L’idea è nata dal presidente AIESiL, Antonio Malvestuto, il quale - confrontandosi con gli operatori del settore e con le realtà aziendali a livello nazionale – ha colto le difficoltà che, sempre più spesso, questi ultimi lamentano di riscontrare nella pianificazione e nel monitoraggio dei percorsi formativi dei propri discenti o dipendenti, nonché nell’archiviazione cartacea degli attestati di frequenza. Per essi diventa quindi indispensabile poter disporre di una panoramica dettagliata dei curricula di tutti i discenti. Dall’altro canto, anche i lavoratori rilevano non poche

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Rubrica | D.Lgs 81

problematicità nella gestione dei propri piani formativi, della memoria dei corsi che hanno già seguito e delle scadenze degli aggiornamenti. Poiché il futuro è inarrestabile, AIESiL ha già ampliato il progetto iniziale, inserendo una sezione totalmente dedicata alla Medicina del Lavoro, consentendo così ai Medici Competenti di arricchire i curricula dei lavoratori con le informazioni relative alle visite sanitarie: giorno e scadenza della visita, nonché la relativa idoneità. Nell’ottica di una cultura sociale e lavorativa che premia la trasparenza e l’evoluzione delle specificità delle competenze, un primo passo avanti per andare incontro alle esigenze di formatori e discenti è stato compiuto già dal Legislatore con l’art. 2, comma i) del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, che definisce il “Libretto formativo del cittadino”: «libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate». Grazie a questo documento - rilasciato previa richiesta volontaria dell’individuo - le Istituzioni, gli Organi di controllo e le aziende possono identificare, monitorare e valorizzare le esperienze e le competenze dei cittadini lavoratori, favorendone una visibilità anche entro una logica di mobilità professionale. Il libretto, infatti, costituisce una vera e propria integrazione ad Europass, una serie di documenti di certificazione - tra cui il curriculum vitae - in formato europeo e validi in tutti gli Stati membri dell’Unione e del SEE. Tuttavia, dal punto di vista nazionale, esiste ancora un vuoto normativo sulle modalità di rilascio e validazione dello strumento, una carenza che ne ostacola l’attuazione omogenea sul territorio. Ma soprattutto, la maggiore criticità è rappresentata dal formato del libretto che - seppur compilabile online - è ancora cartaceo, quindi poco pratico e sempre esposto a rischi e imprevisti (smarrimento, deterioramento, etc.). Ai più informati, non sarà sfuggito ciò che il Legislatore afferma nell’art. 53, comma 5) del D.Lgs. 81/08: «Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o infor-

“Il Libretto Formativo del Cittadino costituisce una vera e propria integrazione ad Europass, una serie di documenti di certificazione, tra cui il curriculum vitae, in formato europeo...”

matico». Ecco allora che AIESiL, sempre al passo con le normative e la loro applicazione, ha subito recepito il messaggio, traducendolo in una “buona prassi”. In pratica, AIESiL - amministratore nazionale unico del portale - inserisce le aziende e i soggetti formatori aderenti al progetto nel database del software, consegnando agli stessi i badge richiesti dai responsabili di servizio, in base alle esigenze. Ad ognuna di queste tessere è assegnato un codice identificativo che riporta direttamente al profilo del singolo lavoratore e che ne contiene tutte le informazioni sul percorso formativo (dati anagrafici, titoli di studio, corsi svolti ed aggior-

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AIESIL presenta il cvdellasicurezzasullavoro.it |

“L’azienda o Ente ha la possibilità, accendendo al portale con un badge personalizzato, di verificare e aggiornare i curricula dei propri dipendenti, integrandoli con le esperienze formative passate e con lo storico delle visite sanitarie...” namenti da effettuare) e sullo scadenziario sanitario. È compito del formatore/azienda assegnare i badge ad ogni discente/dipendente, attivandoli tramite il barcode oppure manualmente, inserendo il codice identificativo riportato sul retro del badge. I vantaggi di tale strumento sono stati chiaramente illustrati al padiglione 36 della Fiera bolognese, che difatti ha attirato una notevole folla di curiosi, tutti intenti a coglierne l’aspetto innovativo e funzionale. Ma è lo stesso Presidente A. Malvestuto a riepilogarne gli aspetti più salienti: «I vantaggi del cvdellasicurezzasul-

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lavoro.it sono molteplici e coinvolgono tutti gli attori che operano nella sicurezza sul lavoro. Anzitutto, ciascun soggetto formatore può inserire e pubblicizzare i propri corsi nel menù a tendina del portale, da cui i cittadini lavoratori potranno visualizzare l’intera offerta dei corsi proposta, e può creare un vero e proprio piano formativo personalizzato per ogni discente. L’Associazione che sono onorato di rappresentare è in quotidiano contatto con gli operatori della sicurezza e per questo so bene quanto sia necessario offrire uno strumento che permetta loro di avere una panoramica completa dei percorsi formativi e uno scadenziario efficiente e funzionale, nonché dell’elenco dettagliato dei propri discenti, monitorabili attraverso diverse funzionalità di ricerca, filtro e ordinamento». Ma i vantaggi coinvolgono anche i datori di lavori, che - secondo la Legge - sono indiscutibilmente e in ogni caso responsabili in materia di sicurezza sul lavoro e, pertanto, hanno l’obbligo di informare e formare i propri dipendenti, monitorandone i percorsi formativi e le scadenze obbligatorie in base al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche (tra tutte, quelle relative alla Medicina del Lavoro). E allora, anche l’azienda o Ente (nelle vesti del datore di lavoro o del R.S.P.P.) ha la possibilità di usufruire di questo strumento, accendendo al portale con un badge personalizzato per creare anche ex novo, verificare e aggiornare i curricula dei propri dipendenti, integrandoli con le esperienze formative passate e con lo storico delle visite sanitarie. E poi ci sono i cittadini lavoratori, che troppo spesso non hanno un quadro completo dell’esperienza già maturata e del percorso che resta da seguire. «Anche per loro - spiega il Presidente AIESiL - i vantaggi sono evidenti. Quante volte è capitato al discente di smarrire l’attestato o, al momento di una verifica in azienda o in cantiere, di non ricordare la tipologia e le date in cui hanno svolto i corsi e i relativi aggiornamenti? Da oggi in poi, lavoratori e liberi professionisti potranno tenere sotto controllo con un click il loro percorso di formazione, dove e quando vorranno, grazie al pratico badge da portare nel portafogli e collegandosi al portale». Una caratteristica che va a vantaggio di tutti, infatti, è la tipologia responsive del sito, che ne consente l’accesso anche da smartphone e tablet. Un notevole beneficio, questo, pensato soprattutto per gli organi di vigilanza preposti al controllo, i quali potranno accedere live al curriculum del lavoratore, grazie alle credenziali che egli stesso fornirà loro, permettendo così la verifica del proprio percorso formativo e dell’idoneità dal punto di vista sanitario. Infine, ma non per importanza, una peculiarità del sistema a sostegno di tutti e quattro i protagonisti del-


Rubrica | D.Lgs 81

“il software è predisposto in modo da avvisare ognuno di loro sulle date di scadenza di corsi, aggiornamenti e visite sanitarie, all’interno di un determinato intervallo di tempo...” la gestione della sicurezza (datori di lavoro, soggetti formatori e consulenti, medici competenti e discenti): il software è predisposto in modo da avvisare ognuno di loro sulle date di scadenza di corsi, aggiornamenti e visite sanitarie, all’interno di un determinato intervallo di tempo, grazie ad un alert personalizzato in base alle esigenze ed alla normativa; il sistema, infatti, conosce già di default la validità di ogni singola attività e, di conseguenza, sa quando avvertire i soggetti interessati.

Una prassi, una buona prassi, che perfezionerà notevolmente la user experience di chi si occupa e di chi fa formazione: questa è la promessa di AIESiL, che guarda al futuro attraverso un presente già di successo.

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La relazione dell’incontro sul tema: le ultime novità in materia di sicurezza sul lavoro 23 giugno 2014, Palazzo di giustizia, Pescara (II parte) a cura di Irene Scordamaglia , Area Penale della Corte d’Appello di L’Aquila Al datore di lavoro si affiancano – almeno nelle organizzazioni di lavoro complesse - il dirigente ed il preposto, che nell’organigramma aziendale, sono figure responsabili della sicurezza dei lavoratori in quanto diretti destinatari delle norme finalizzate alla tutela di tale bene giuridico. Perciò essi assumono la qualità di garanti dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintendono ad una certa porzione dell’attività d’impresa, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando le direttive ricevute e controllandone l’esecuzione. Sicchè rispondono iure proprio della morte o delle lesioni occorse ai dipendenti, a condizione che vi siano comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l’effettivo esercizio di tali funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro con poteri decisionali al riguardo.

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“Gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione...” 22 | Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014

uesta articolazione dei doveri di sicurezza implica, tuttavia, che, nell’ipotesi in cui vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. Gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno neppure con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Ne consegue che, pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia per quanto attiene alla valutazione dei rischi ed all’elaborazione del documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi il profilarsi di una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio a carico del responsabile il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, abbia contribuito a cagionare l’evento, omettendo di segnalare al datore di lavoro la situazione pericolosa da cui lo stesso è scaturito e che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione


| 23 giugno 2014, Palazzo di Giustizia, Pescara |

avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (così Sez. IV n. 2814, 27 gennaio 2011). Del pari, in caso di lavorazioni interferenti, il datore di lavoro - committente, con la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e/o di esecuzione, se trasferisce a tali soggetti lo svolgimento di una funzione tecnica di alta programmazione o vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, non dismette l’obbligo di puntuale e continuo controllo su di esse (che grava anche sul dirigente e sul preposto) e rimane titolare di una posizione di garanzia volta alla verifica che il tecnico nominato adempia al suo compito. In particolare le figure del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori. 4. Gli obblighi ‘derivati’ di protezione della salute dei lavoratori: la delega di funzioni Trasferimento degli obblighi di sicurezza ad un delegato che subentra nella posizione di garanzia originariamente gravante sul datore di lavoro, ad eccezione del dovere di valutazione dei rischi e di programmazione globale delle misure di protezione. Esclusione della responsabilità del datore di lavoro solo se gli eventi antinfortunistici o tecnopatici non riguardino aspetti strutturali che dovevano essere presi in considerazione nella valutazione dei rischi aziendali. Requisiti di validità della delega: effettività dei poteri decisionali e di spesa. Perdurante obbligo di vigilanza del delegante sull’attività svolta nel suo complesso dal delegato: complessiva gestione del rischio. Uno specifico e qualificato spazio di approfondimento dev’ essere dedicato al problema della delega di funzioni, atteso che, con la norma di cui all’art. 16 d.lgs. n. 81/2008, (così come modificata dal d.lgs. n. 106/2009), il legislatore ha inteso recepire l’omologo istituto di matrice giurisprudenziale, per il quale, all’interno delle strutture complesse, il precipuo obbligo di sicurezza del datore di lavoro può essere ad altri trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro ed esclusione della riferibilità di eventuali eventi lesivi ai deleganti a condizione che tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni e non di difetti strutturali aziendali o del processo produttivo, che non siano stati neppure presi in considerazione nel documento di valutazione dei rischi.

“...quando il datore di lavoro trasferisce lo svolgimento di una funzione tecnica di alta programmazione o vigilanza, non dismette l’obbligo di puntuale e continuo controllo su di esse...”

La validità della delega esige inoltre che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata dei relativi poteri decisionali e di intervento e che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando, comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive, per quanto detta vigilanza non abbia ad oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - ma, piuttosto, la complessiva gestione del rischio da parte del delegato.

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“...il medico competente costituisce una figura di assoluta centralità nel sistema di protezione dei lavoratori”. 5. Il medico competente : compiti e responsabilità Soggetto dotato di comprovata e specifica professionalità, che collabora - nelle organizzazioni obbligatoriamente sottoposte a sorveglianza sanitaria - con l’imprenditore nella valutazione dei rischi ed è incaricato della sorveglianza sanitaria sui lavoratori, contribuendo attivamente a tutelarne la salute intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” (art. 2, comma 1, lett. o). Il ruolo propulsivo ed attivo del medico competente - in ossequio al secondo il principio della sicurezza partecipata che implica un approccio multidisciplinare e integrato - che vale ad assegnargli un’autonoma posizione di garanzia. Un’ulteriore sezione dell’incontro di studio è stata destinata a selezionare i compiti e le responsabilità del medico competente, che l’art. 2, comma 1, lett. h) del d.lgs. 81/2008 definisce come il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto

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dall’art. 29, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal presente decreto” e che, perciò, in ragione della sua qualificata professionalità, costituisce una figura di assoluta centralità nel sistema di protezione dei lavoratori ed è chiamato a svolgere funzioni in stretta connessione con gli altri soggetti della sicurezza, in primis con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, senza avere però un ruolo meramente accessorio o ausiliario in quanto egli è chiamato ad operare in modo autonomo, imparziale e con una propria personale responsabilità, come dimostrato dal fatto che l’art. 58 del t.u. sicurezza sul lavoro contempla specifiche sanzioni per l’inosservanza da parte del medico competente degli specifici obblighi prevenzionistici che su di lui incombono ai sensi dell’art. 25 dello stesso t. u. Il medico competente, peraltro, non costituisce una figura necessaria in ogni azienda, essendone obbligatoria la nomina soltanto nelle aziende che eseguono lavorazioni a rischio - come, ad esempio, le lavorazioni che comportano esposizione dei lavoratori a piombo, amianto o rumore -, perché, in tal caso, il legislatore ha inteso garantire in maniera rafforzata la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro prescrivendo che gli obblighi di prevenzione e protezione gravanti sul datore di lavoro siano assolti con la collaborazione professionalmente qualificata di un medico aziendale, il quale dovrà accertare in via preventiva e periodica lo stato di salute dei lavoratori, istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore, visitare periodicamente gli ambienti di lavoro insieme al responsabile del servizio prevenzione e protezione. Egli, in ogni caso, non deve limitarsi ad eseguire gli accertamenti obbligatori e prescrivere eventuali esami specialistici ma, secondo il principio della sicurezza partecipata - che implica un approccio multidisciplinare e integrato - deve mantenere contatti continui con tutti gli altri soggetti della sicurezza, in particolare con il datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione. In quest’ottica di recente la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1856 del 11/12/2012 Ud. (dep. 15/01/2013 ) Rv. 254268) ha precisato, con riferimento all’ambito di attribuzione di compiti consultivi al «medico competente», che questi è investito non di una posizione meramente esecutiva rispetto alle determinazioni del datore di lavoro, ma di un ruolo propulsivo che determina l’assunzione su di sé di un’autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria, come dimostrato dal fatto che la suddetta figura professionale assume elementi di valutazione anche dalle informazioni che può e deve


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direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti; con la conseguenza che incombe sul medico competente l’obbligo giuridico di suggerire al datore di lavoro l’adozione delle misure di prevenzione che siano in linea con la ricerca scientifica, anche mondiale, del settore, ed a recepire le indicazione della comunità scientifica internazionale (Sez. 4, n. 5037 del 30/03/2000 - dep. 06/02/2001, Camposano P e altri, Rv. 219423 ). La stessa Suprema Corte ha affermato, inoltre, l’obbligo del medico competente di “informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore qualora esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore...” (Cass. pen., sez. I, 1 agosto 2001, n. 33751, in Dir. e prat. del lavoro 2002, 503), così individuando la norma giuridica che fonda, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. in cooperazione colposa con il datore di lavoro, la responsabilità di tale figura in relazione all’infortunio sul lavoro o alla tecnopatia, che si siano verificati per effetto dell’inerzia del medico competente e nella conseguente inattività del responsabile dell’impresa in relazione alla doverosa assegnazione del lavoratore ad altre mansioni. Del pari l’omessa o errata diagnosi di una tecnopatia ovvero l’errato giudizio di idoneità formulati dal medico competente, sempre che dall’operato di questi sia derivato un danno al lavoratore, integrano la colpa specifica del medico competente, che dev’essere valutata con maggiore severità e rigore rispetto a quella del medico generico, stante la sua qualifica di specialista. Poiché, inoltre, l’art. 18 comma 3 bis t.u. sicurezza stabilisce che “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi

dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”, il datore di lavoro resta responsabile anche per omessa vigilanza nei confronti dei propri collaboratori e quindi per culpa in eligendo o in vugilando, che si traduce in un rimprovero rivolto al capo dell’impresa per imprudenza, negligenza o imperizia nella scelta del medico competente, se palesemente inadeguato, o per il mancato controllo sul regolare svolgimento dell’attività di prevenzione sanitaria, rimanendo in ogni caso esclusa la responsabilità del datore di lavoro nell’ipotesi in cui vi siano stati errori del medico che abbiano contribuito a cagionare o ad aggravare una malattia professionale, non potendosi esigere che tali soggetti siano nella condizione di valutare la correttezza di una diagnosi o di una cura di una malattia professionale.

“...incombe sul medico competente l’obbligo giuridico di suggerire al datore di lavoro l’adozione delle misure di prevenzione che siano in linea con la ricerca scientifica”.

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Spazio Confinato

La progettazione delle attività di salvataggio In ambienti sospetti di inquinamento o confinati a cura di Adriano Paolo Bacchetta Tra le diverse fasi che sono previste nell’operatività in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, l’analisi della corretta procedura di salvataggio è particolarmente importante. Premesso che l’attenzione di chi si deve occupare di pianificare le operazioni, una volta verificato che non vi sono alternative all’ingresso, deve tendenzialmente orientarsi verso la corretta progettazione dell’intervento (individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi, scelta di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, adozione ed efficace attuazione di procedure di lavoro specificamente dirette a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, ecc.), resta il fatto che lo sviluppo di un’adeguata procedura per gestire l’eventuale fase di soccorso, che comprenda anche il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, è certamente una misura basilare per garantire un intervento in sicurezza.

A

prescindere dalle prescrizioni dell’art.3 c.3 del DPR 177/2011, già in diverse parti del D.Lgs. 81/08 si specifica, in capo al Datore di lavoro, l’obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (art. 18 c1 lettera “t” e Sezione VI del Titolo I art. 43). Inoltre, in particolare, si ha che: • l’art. 66 prevede che quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove

“...l’attenzione di chi si deve occupare di pianificare le operazioni deve tendenzialmente orientarsi verso la corretta progettazione dell’intervento...”

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occorra, forniti di apparecchi di protezione. • l’art. 121 c2 prescrive che quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o l’irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare un’efficiente aerazione e una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati a un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas. Inoltre, in questi casi, dev’essere prevista un’adeguata assistenza, poiché: • l’art. 119 c7 prescrive che nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno • il punto 3.2.3 dell’allegato IV prevede che I lavoratori che prestano la loro opera all’interno di tubazioni, canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso • il punto 8.5 dell’allegato VI indica che le operazioni di saldatura elettrica e simili nell’interno di recipienti metallici devono essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall’esterno del recipiente. Ciò premesso, nel proseguo del documento analizzeremo i principi generali della gestione della fase di emergenza, fermo restando che tale analisi non si esaurisce con il presente scritto, ma sarà oggetto di ulteriori valutazioni nel prossimo futuro. In generale, considerato che, in condizioni di emergenza, l’obiettivo primario è quello di porre in salvo le persone presenti nell’ambiente confinato senza peraltro porre a rischio la vita dei soccorritori, le misure necessarie a perseguire tale obiettivo devono essere garantite durante tutta la durata dei lavori, in ogni situazione ragionevolmente prevedibile. Un intervento di soccorso, prevede la sequenza di tre fasi fondamentali successive, ciascuna delle quali prevede che ogni addetto segua le istruzioni ricevute. In particolare: Fase di allarme Se il lavoratore all’interno di un ambiente sospetto di inquinamento o confinato avverte un malessere, perde i sensi o subisce un trauma, l’Attendente deve dare immediatamente l’allarme allertando il Preposto (nel caso l’attendente non rivesta anche il ruolo di Preposto) e la

“l’obiettivo primario è quello di porre in salvo le persone presenti nell’ambiente confinato senza peraltro porre a rischio la vita dei soccorritori...”

squadra di salvataggio. Il Preposto, analizzata la situazione, deve immediatamente allertare i VV.F. 115 e il Servizio sanitario nazionale 118, fornendo in particolare i seguenti elementi minimi: • nome dell’azienda; • l’indirizzo del luogo di lavoro da raggiungere; • il proprio nome e il numero di telefono da cui chiama; • la tipologia di incidente in corso; • il numero di lavoratori coinvolti. Fase di salvataggio L’Attendente e il Preposto, valutata la situazione, immediatamente dopo aver lanciato l’allarme, possono decidere di procedere (se è attuabile in considerazione della tipolo-

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Progettazione delle attività di salvataggio |

“...una condizione nella quale non è possibile attuare il Non-Entry Rescue, è legata all’eventuale presenza di traumi importanti che consigliano la stabilizzazione delle condizioni dell’infortunato lì dove si trova...”

gia di ambiente e dell’orientamento spaziale dell’accesso - orizzontale o verticale) all’avvio delle operazioni di NonEntry Rescue, che consiste nel sollevamento dell’addetto dall’ambiente mediante l’azionamento di un verricello con demoltiplica dello sforzo, che agisce sulla fune di collegamento che l’operatore ha assicurato all’attacco della sua imbracatura. In questo caso, prima di iniziare, l’Attendente deve rapidamente rimuovere tutti gli eventuali ostacoli ancora presenti che restringono il passaggio (scale, ecc.) in modo da poter utilizzare interamente la sezione di uscita. Unica eccezione è da prevedersi per il sistema di ventilazione (se presente) che deve essere mantenuto efficiente (se possibile) per tutta la durata dell’intervento di salvataggio. L’azione di sollevamento dovrà essere

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uniforme in modo da evitare il pendolamento dell’infortunato e l’urto contro le pareti della camera o i bordi del passaggio di uscita; una particolare attenzione dev’essere posta durante la fase di estrazione in caso di soggetto privo di conoscenza. Questo sistema di salvataggio, di particolare interesse in quanto non prevede l’esposizione a rischio di altri lavoratori, ovvero i componenti la squadra di salvataggio o i soccorritori del servizio di soccorso statale (VVF, 118, ecc.), è molto utile in caso che l’infortunato sia collaborante giacché agevola notevolmente le operazioni di uscita autonoma e/o assistita. Per contro, ha delle specifiche limitazioni e/o controindicazioni, sia operative sia attuative e, oltre a poter essere applicata solo in caso che l’operatore sia costantemente connesso al sistema di sollevamento durante le operazioni all’linterno dell’ambiente (non sempre possibile), non può essere utilizzata se l’infortunato non è completamente in vista (può trovarsi dietro un angolo o parzialmente nascosto da eventuali ostacoli interni), se può essere trattenuto da ostacoli e/o sporgenze (es. impigliamento dei vestiti, ecc.). Se è previsto l’impiego di un sistema di protezione delle vie respiratorie tipo air-line per il quale non si può trascurare di considerare la possibilità che il cavo di sollevamento s’intrecci con la linea dell’aria respirabile. Un’altra condizione nella quale non è possibile attuare il Non-Entry Rescue, è legata all’eventuale presenza di traumi importanti (trauma cranico o a carico della colonna vertebrale, ecc.) che consigliano la stabilizzazione delle condizioni dell’infortunato lì dove si trova prima di predisporre una qualsiasi azione


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di spostamento. Anche in caso sia possibile compiere il Non-Entry Rescue, bisogna che l’Attendente presti molta attenzione in caso si ravvisino problemi nel recupero e/o lo sforzo di sollevamento esercitato aumenta troppo; inoltre ci potrebbero essere dei problemi meccanici al sistema di sollevamento che, di fatto, potrebbero rendere impossibile il proseguimento dell’attività. In questi casi è necessario interrompere immediatamente le operazioni e proseguire con la squadra di salvataggio/soccorritori presenti o del sistema di soccorso nazionale che, a questo punto, devono accedere all’ambiente per completare la missione.

“...è necessario identificare preliminarmente i diversi scenari per i quali ipotizzare le diverse operazioni da porre in essere...”

Fase di trasporto Una volta estratto l’infortunato dall’ambiente, si procede al suo eventuale trasporto in area sicura, con l’utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni, prestando attenzione in modo da non aggravare ulteriormente la situazione generale dell’infortunato. Nell’attesa dei soccorsi, in casi estremi di cessazione delle funzioni vitali, può essere necessario ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria (CRP) da parte di persone addestrato e designato dal Datore di lavoro ai sensi delle norme vigenti. Il corso di formazione per gli addetti al primo soccorso in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, dovrebbe però essere di un livello superiore a quello normalmente previsto come Primo Soccorso aziendale, ovvero comprendere tecniche di BLS, BTLS/PTC ed eventualmente BLSD. Ciò premesso, volendo, in particolare, sviluppare l’analisi della fase di salvataggio, è necessario identificare preliminarmente i diversi scenari per i quali ipotizzare le differenti operazioni da porre in essere in condizioni di emergenza. In particolare si possono identificare diversi criteri sui quali basare l’analisi e, di conseguenza, definire le diverse possibili situazioni, ciascuna delle quali andrà a influire sulle modalità di gestione della situazione di crisi. In generale si può fare riferimento a: Stato dell’infortunato • cosciente • incosciente Quando il soggetto è in condizioni d’incoscienza, la situazione è particolarmente difficile in quanto, oltre ai limiti derivanti dal dover assistere un soggetto non collaborante, si aggiunge l’impossibilità di poter ottenere informazioni utili sia per quanto riguarda le condizioni generali del soggetto (di fondamentale ausilio per definire efficaci modalità di effettuazione dell’intervento di recupero), sia perché non è possibile avere nessun tipo d’informazione

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Progettazione delle attività di salvataggio |

“In caso di evento invalidante, il soggetto coinvolto perde la sua capacità di auto salvamento, non è più in grado di eseguire le necessarie operazioni per abbandonare autonomamente l’ambiente di lavoro...”

aggiuntiva in merito alle condizioni generali dell’ambiente di lavoro e quindi valutare quali mezzi siano necessari al fine di condurre il salvataggio. Ad esempio un soggetto che per un malore si è accasciato a terra incapace di abbandonare autonomamente l’area ma che è comunque cosciente, attraverso la comunicazione vocale diretta o con l’ausilio di un adeguato sistema di comunicazione, può fornire all’Attendente indicazioni utili per comprendere la situazione, favorendo la scelta delle modalità d’intervento da adottare. Esito dell’evento incidentale • invalidante • non invalidante In caso di evento invalidante, il soggetto coinvolto perde la sua capacità di auto salvamento, in altre parole non è più in grado di eseguire le necessarie operazioni per abbandonare autonomamente l’ambiente di lavoro e necessita l’aiuto di terze persone. In questi casi la normativa statunitense individua un immediato livello di rischio per la salute/sicurezza dell’individuo (condizione IDLH - Immediatly Dangerous for Life or Health) che comporta

l’adozione di misure di prevenzione/protezione superiori. L’impossibilità del soggetto di porsi in salvo da solo o anche solo collaborare alle operazioni, solitamente comporta la necessità di eseguire un’operazione di salvataggio con l’ingresso dei soccorritori o, in alcuni casi, è possibile adottare la tecnica del Non-Entry Rescue. Diversa è la situazione in cui, invece, il lavoratore conserva almeno una parziale autonomia di movimento e quindi è in grado di collaborare durante le operazioni di soccorso. Collegamento a fune di sicurezza • presente • assente Per alcune attività da eseguirsi in spazi caratterizzati da ampie dimensioni e/o presenza d’ingombri interni (valvole, tubazioni, ecc.) oppure in funzione delle lavorazioni previste, non è possibile prevedere che l’operatore addetto sia costantemente legato alla fune di sicurezza collegata al sistema di recupero. In queste condizioni non è possibile applicare le procedure di salvataggio senza ingresso dei soccorritori (Non-Entry Rescue). Numero degli accessi all’ambiente • uno • più di uno Il numero degli accessi e la loro dimensione, condiziona pesantemente tutte le operazioni di salvataggio, per cui questa condizione dev’essere attentamente valutata in fase di pianificazione degli interventi. Nelle condizioni maggiormente diffuse, gli ambienti confinati sono caratterizzati da un unico accesso attraverso il quale sono gestite le operazioni di accesso e di uscita dall’area. In questa situazione, tra l’altro, in caso di presenza di più operatori all’interno, bisogna considerare che le eventuali operazioni di salvataggio possono essere attivate per un solo operatore alla volta.

Dimensione degli accessi all’ambiente • dimensione > 60 cm • dimensione ≤ 60 cm Le dimensioni dell’accesso sono: non ristrette se il passaggio di accesso ha, nella sua parte più stretta, dimensioni > 60 cm; ristrette se la porta di accesso ha, nella sua parte più stretta, una dimensione ≤ 60 cm che rende difficoltoso l’accesso (e l’uscita) dei lavoratori e degli eventuali soccorritori. Nella recente pubblicazione: Indicazioni operative in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati redatta dal

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gruppo di lavoro “ambienti confinati” - Regione Emilia Romagna, si precisa che esistono alcune norme tecniche che si occupano di definire le misure antropometriche medie del corpo umano: UNI EN 547-1:1998 “Misure del corpo umano - Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l’accesso di tutto il corpo nel macchinario”, UNI EN 547-2:1998 “Misure del corpo umano - Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l’accesso” UNI EN 547- 3:1998 “Misure del corpo umano - Dati antropometrici”, UNI ISO EN 7250:2000 “Misurazioni di base del corpo umano per la progettazione tecnologica”, UNI ISO EN 15537:2005 “Principi per la selezione e l’utilizzo di soggetti di prova per la verifica degli aspetti antropometrici dei prodotti industriali e della loro progettazione”, UNI ISO EN 15535:2007 “Requisiti generali per la creazione di banche di dati antropometrici”. Le misure in esse riportate, com’è precisato nel documento, pur non essendo riferite specificatamente agli ambienti confinati, possono rappresentare utili riferimenti per le dimensioni medie del corpo umano da utilizzare per valutare la reale condizione degli accessi presenti nei luoghi di

“Nelle condizioni maggiormente diffuse, gli ambienti confinati sono caratterizzati da un unico accesso attraverso il quale sono gestite le operazioni di accesso e di uscita dall’area...”

lavoro, compresi i luoghi confinati. Utilizzando i riferimenti in esse riportati, è possibile ricavare la cosiddetta “ellisse del corpo”, avente come asse maggiore la larghezza delle spalle (60 cm) e come asse minore la profondità del corpo (45 cm). L’ingombro del corpo umano immobile può essere espresso attraverso tal ellisse. Se le dimensioni sono minori di quelle sotto indicate, significa che vi è, con ragionevole sicurezza, una reale difficoltà per l’accesso e di conseguenza una condizione di rischio. Inoltre, sempre all’interno di tali norme tecniche, si possono trovare ulteriori riferimenti alle dimensioni di accesso differenziandole in base alla postura e al movimento del corpo: • passo d’uomo con necessità di effettuare movimenti rapidi: lunghezza 67 cm, con una larghezza di 50 cm; • apertura per l’entrata in postura inginocchiata a terra: larghezza 85 cm, lunghezza 68 cm; • apertura per movimento verticale in un condotto circolare usando una scala interna: larghezza del condotto 114 cm; spazio per il piede di 22 cm tra la scala e la parete; larghezza dell’apertura (perpendicolarmente ai pioli della scala) non tenendo conto delle necessità concernenti la protezione contro le cadute, 92 cm; larghezza dell’apertura (nel senso dei pioli della scala) 78 cm; • apertura per un movimento orizzontale in avanti in postura eretta: altezza dell’apertura 204 cm; larghezza dell’apertura 78 cm; • apertura per un movimento laterale orizzontale in postura eretta per brevi tratti: altezza dell’apertura 204 cm, larghezza dell’apertura 54 cm. è peraltro evidente che le dimensioni del passaggio devono essere valutate anche in funzione sia dell’eventuale necessità d’impiego di autorespiratori o Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che possono comportare l’aumento degli ingombri del soggetto che deve utilizzare l’accesso. Al solo scopo illustrativo, il documento

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Progettazione delle attività di salvataggio |

citato riporta alcuni casi da verificare in base alle dimensioni degli specifici prodotti dei vari costruttori. Orientamento degli accessi all’ambiente • orientamento orizzontale • orientamento verticale L’orientamento dell’accesso può essere: orizzontale se la porta di accesso è verticale e l’accesso (e l’uscita) avviene carponi; verticale se la porta di accesso è orizzontale e l’accesso (e l’uscita) avviene calandosi dall’alto o scalando dal basso verso l’alto

Quota degli accessi all’ambiente • quota dell’accesso a livello del suolo o < 1,2 m • quota dell’accesso ≥ 1,2 m La posizione spaziale può essere: non elevata se lo spazio confinato ha l’accesso situato a livello del suolo o a quota < 1,2 m; elevata se lo spazio confinato ha l’accesso situato a un’altezza dal suolo ≥ 1,2 m. Nota: maggiore è la quota di accesso, maggiori sono le difficoltà di accesso per i lavoratori e per gli eventuali soccorritori.

“L’accesso all’area di lavoro, in particolare, condiziona le modalità con le quali si può prevedere l’allontanamento dell’infortunato dall’area operativa...”

Lay-out dell’area e spazio a utile per le attività di soccorso • non ci sono problemi di spazio di manovra • si opera in area limitata (es. ballatoio di un apparecchio a pressione) L’area a disposizione per le operazioni di soccorso, condiziona le modalità con le quali è possibile operare e, anche, il numero di addetti che possono stazionare contemporaneamente in prossimità dell’apertura di accesso. Una considerazione particolare dev’essere prevista anche in relazione ai problemi legati allo spostamento dell’infortunato, specie nel caso questi sia privo di conoscenza.

Modalità di accesso all’area di lavoro • accesso semplice • accesso complesso L’accesso all’area di lavoro, in particolare, condiziona le modalità con le quali si può prevedere l’allontanamento dell’infortunato dall’area operativa se questa si trova collocata in quota. Infatti, se è possibile accedere mediante scale con un rapporto adeguato di pedata/alzata, è possibile prevedere dispositivi di trasporto ordinari (es. telo portaferiti o barella spinale) ma se, invece, l’accesso è possibile solo con altri sistemi, ad esempio solo con scale alla marinara che raccordano pianerottoli in grigliato o

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ballatoi a servizio di apparecchi di altezza elevata, bisognerà prevedere sistemi diversi per calare a terra l’infortunato (es. utilizzo di barelle a guscio con dispositivo di discesa / teleferica con tecniche SAF). Configurazione interna dell’ambiente • aperta • ostruita La configurazione interna può essere: aperta se non presenta ostacoli e ostruzioni (es. un serbatoio o vasca); ostruita se presenta ostacoli (ad esempio agitatori, valvole, tubazioni, pompe, depositi di materiale, quadri elettrici, ecc.) che rendono difficoltosi i movimenti dei lavoratori e degli eventuali soccorritori. Gravità dell’evento incidentale • il soggetto coinvolto è in immediato pericolo di vita • il soggetto coinvolto non è in immediato pericolo di vita Evidentemente un’atmosfera contaminata o carente di ossigeno è una condizione immediatamente pericolosa per la vita (IDLH) e quindi necessita di un rapido intervento. Ma se non sussistono particolari condizioni ambientali di pericolo, la scelta di agire comunque, magari ponendo in essere manovre inadeguate e/o non necessarie che, in alcuni casi, potrebbero comportare conseguenze permanenti anche a lungo termine sul soggetto infortunato, dev’essere presa dopo un’attenta riflessione. La valutazione della gravità delle condizioni in cui versa il soggetto infortunato è certamente uno degli aspetti più delicati delle operazioni. Infatti, bisogna ri-

“Sono da considerare le situazioni nelle quali, oltre la variazione delle condizioni di sicurezza interne all’ambiente, si può avere un interessamento dell’area esterna il punto di accesso, ad esempio in caso di perdita di gas metano...”

cordare che i lavoratori, sebbene abbiano ricevuto una informazione formazione e addestramento sulle tecniche di Primo Soccorso, non sono in grado di formulare diagnosi o valutare lo stato di salute generale definendo la necessità o meno di un intervento di emergenza con conseguente movimentazione immediata del soggetto dalla posizione in cui si trova. Numero degli infortunati • un solo infortunato • più infortunati Ai fini della gestione della complessità e relativo impegno degli interventi, non è certamente secondario il numero degli infortunati che richiedono assistenza. Questo, come già detto, anche in considerazione delle dimensioni geometriche degli ambienti di lavoro e del numero di accessi praticabili. Gestire un’attività con più

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Progettazione delle attività di salvataggio |

emergenza, possa collaborare nell’assistenza al collega infortunato e alla sua evacuazione dall’ambiente con l’ausilio dell’addetto della squadra di soccorso. Questi, in ogni caso, dev’essere in grado d’intervenire rapidamente (applicando la procedura predisposta) al fine di prestare adeguata assistenza a entrambi gli operatori. Condizioni di pericolo di origine esterna In caso si modifichino le condizioni di sicurezza per gli operatori a causa di una condizione esterna all’ambiente (es. rovesciamento di un’autocisterna con spandimento di liquido infiammabile mentre è in corso un intervento in una cameretta interrata stradale, ecc.), l’attendente dovrà immediatamente ordinare l’uscita dell’operatore il quale potrà abbandonare autonomamente l’ambiente oppure l’Attendente potrà decidere (se possibile) di avviare le operazioni di Non-Entry Rescue.

“La finalità del processo valutativo, è l’individuazione di tutti i pericoli e le situazioni di rischio, compresi eventuali malfunzionamenti dei sistemi, che possano produrre conseguenze indesiderate, ovvero vanificare l’intervento di soccorso”.

operatori e un solo accesso, comporta delle notevoli difficoltà tenuto conto della sostanziale impossibilità a garantire un continuo collegamento di entrambi i lavoratori al sistema di sollevamento e che, comunque, l’eventuale avvio delle operazioni di salvataggio non può riguardare contemporaneamente entrambi gli operatori. In caso d’intervento all’interno delle sezioni interrate con ampie geometrie e per attività complesse, é comunque da preferire il lavoro in coppia (buddy-system) considerato che, In queste condizioni, si suppone che almeno uno degli operatori entranti, in caso di

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Estensione della situazione di pericolo all’ambiente esterno Sono da considerare anche le situazioni nelle quali, oltre alla variazione delle condizioni di sicurezza interne all’ambiente, si potrebbe avere un interessamento dell’area esterna prospicente il punto di accesso. Ad esempio, in caso di perdita di gas metano di proporzione rilevante, dall’apertura di accesso potrebbe uscire una miscela di aria/gas metano in grado di generare una zona a rischio di esplosione nelle immediate vicinanze dell’apertura di accesso. La condizione di sicurezza all’interno dell’ambiente può essere controllata attraverso la ventilazione meccanica continua, l’assenza di attrezzature elettriche non ATEX e comunque l’assenza di possibili fonti d’innesco. Tuttavia è necessario che, anche in superficie, tutti i possibili inneschi siano allontanati dalla zona prospicente l’apertura di accesso. Per questo l’Attendente provvederà a fare allontanare tutti i presenti a distanza di sicurezza e dovrà porre attenzione affinché lui stesso non utilizzi attrezzature non idonee (es. telefono cellulare non ATEX). Conclusioni Da quanto sopra, si evince come la gestione delle fasi di soccorso necessita una specifica attenzione in modo da poter predisporre una procedura adeguata e specificatamente applicabile (quindi non è pensabile e/o possibile predisporre una procedura generica valevole e applicabile a tutti i diversi contesti operativi) allo specifico ambito in cui si è chiamati a operare. Lo studio e individuazione dei vari problemi, può essere utilmente


Rubrica | Spazio Confinato

affrontato mediante la What-If Analysis (W.I.A.) Si tratta di un approccio di tipo “brainstorming” (tempesta di cervelli) nell’ambito del quale un gruppo di persone esperte, a diverso titolo, pone domande o riporta esempi con riferimento a possibili eventi indesiderati. La What-If Analysis, incoraggia i vari membri del gruppo di studio a domande strutturate in “Cosa succederebbe se...?” che sono riportate su supporto cartaceo, informatico o su una lavagna, così da poter essere classificate e ordinate in specifiche aree d’interesse per le quali, individuata una situazione critica, sarà possibile identificare una corrispondente misura di prevenzione/protezione applicabile. La finalità del processo valutativo, è l’individuazione di tutti i pericoli e le situazioni di rischio, compresi eventuali malfunzionamenti dei sistemi, che possano produrre conseguenze indesiderate, ovvero vanificare l’intervento di soccorso. Evidentemente, la completezza dell’analisi è affidata all’esperienza della squadra di lavoro che, per rispondere in modo efficace alla richiesta, deve avere adeguate competenze aggiuntive rispetto alla sola conoscenza delle normative e/o pratica riguardo all’usuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Considerate queste premesse, www.spazioconfinato. it in collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi C.R.I.S. - Modena, ha deciso di predisporre uno specifico Master Course della durata di 48 ore (ormai alla sua terza edizione), che non si propone come momento di erogazione della formazione obbligatoria prevista dal D.P.R. 177/2011, bensì vuole contribuire a diffondere conoscenze utili a incrementare le necessarie competenze minime delle figure professionali chiamate a progettare e/o gestire le attività negli ambienti a sospetto inquinamento o confinati, considerato che tali attività presentano rilevanti componenti di rischio. Nell’ottica di sviluppare una professionalità di ampio contenuto scientifico e culturale, il Master Course ha come obiettivi specifici: • rispondere a una esigenza di conoscenze distintive, capacità analitiche e manageriali per strutturare e implementare programmi di gestione delle attività mantenendo sotto controllo il rischio associato alle lavorazioni previste; • favorire lo sviluppo di una visione multidisciplinare (giuridica, organizzativa, tecnologica, relazionale, logistico-ambientale, ecc.); • aggiornare la formazione di una figura professionale competente in materia e capace di utilizzare strumenti concettuali e operativi adeguati per eseguire un’appro-

fondita e corretta valutazione dei rischi, identificare un percorso di addestramento efficace, prevedere l’impiego di attrezzature idonee e pianificare gli scenari di emergenza codificando le operazioni da porre in essere; • fornire la conoscenza dei principali obblighi di sicurezza per le aziende destinate a operare nell’ambito di ambienti sospetti d’inquinamento o confinati e le capacità per valutare autonomamente la conformità della propria struttura operativa rispetto alla normativa cogente e alle migliori pratiche applicabili a questo settore; • illustrare le modalità operative più idonee e i requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature e dei dispositivi utilizzabili.

“La completezza dell’analisi è affidata all’esperienza della squadra di lavoro...”

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La Parola al Legale

Un caso generico per ricordarci di non generalizzare Tirando le somme di questo 2014. a cura di Maurizio Cilione, LML Avvocati Associati Si vuole chiudere un anno della presente rubrica ricapitolando un po’ tutte le argomentazioni trattate con una generica riflessione sulle condizioni in cui i lavoratori vanno a svolgere il proprio lavoro sulle coperture partendo da un esempio esplicativo, ma non molto lontano dalla realtà: un lavoratore che, operando su una copertura resa viscida dalla pioggia, rovina al suolo riportando lesioni gravissime.

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mergono, in linea generale, alcuni elementi riferibili alle norme di prevenzione in vigore e precisamente: • il lavoratore poteva non essere ancorato ad alcun dispositivo di protezione contro le cadute perché la copertura probabilmente ne era sprovvista; • la posa di materiali eseguita con urgenza, senza possibilità di attendere migliori condizioni ambientali; • l’attività di manutenzione straordinaria dell’edificio senza preventiva nomina di un coordinatore della sicurezza; • la parte sottostante la copertura probabilmente non

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messa in sicurezza (l’aver lasciato, per esempio, materiale contundente) • probabile carenze nella valutazione dei rischi e nelle procedure di prevenzione; • plausibile carenza nella formazione del lavoratore. Con l’abrogazione dei decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 e di tutti i provvedimenti normativi correlati, non sono venuti meno tutti quegli obblighi del datore di lavoro, connessi alla valutazione dei rischi, all’adozione delle relative prevenzioni, né è venuto meno l’obbligo di proteggere i posti di lavoro in quota, così come non è venuto meno l’onere del datore di lavoro di cura-


Rubrica | La Parola al Legale

re la formazione dei propri dipendenti. Tale formazione è prescritta soprattutto per quei rischi che espongono il lavoratore a rischio grave, come appunto è quello della caduta dall’alto. Infatti, il d. lgs. 81/2008, T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo prevede un inasprimento delle sanzioni per talune tipologie comportamento, ma scende anche nei dettagli di talune prescrizioni in ordine proprio alla valutazione dei rischi, alla protezione dei posti di lavoro in quota, alla fornitura di DPI ai lavoratori, alla “certificazione per lo scopo d’uso” dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori, alla formazione dei lavoratori. Dunque, le cause dell’infortunio ricavabili dall’esempio esplicativo, sembrerebbero essere molteplici ed in riferimento alle singole indicazioni normative potremmo riassumerle come segue: • presenza di percorsi sulla copertura e di accessi non protetti; • mancanza di dispositivi di ancoraggio sulla copertura, per omessa previsione, nella fase di progettazione, costruzione (o ricostruzione) del tetto, di misure e dispositivi di prevenzione e protezione per la sicurezza dei successivi lavori di manutenzione; • mancanza ovvero non corretto uso dei DPI personali; • inesistenza di qualsiasi preventiva valutazione dei rischi per l’attività in quota e mancanza dell’approntamento di misure di prevenzione definitive o provvisorie; • assenza di un Responsabile dei Lavori, che avrebbe dovuto sovrintendere lo svolgimento dei lavori medesimi; • mancanza di formazione per il rischio caduta dall’alto del lavoratore, che da sola avrebbe indotto l’infortunato a non recarsi in copertura senza aver preventivamente bonificato l’area a rischio caduta e senza aver preventivamente posizionato un sistema anticaduta tanto per l’accesso quanto per la fase di esecuzione della posa dei materiali. Naturalmente la formazione avrebbe anche comportato l’uso corretto dei DPI anticaduta. Tali cause, come detto, vengono riprese da altrettanti articoli del D. Lgs. n. 81/08, che di seguito riportiamo in dettaglio, limitatamente a due questioni e, cioè, gli obblighi del datore di lavoro e la formazione dei lavoratori. In primo luogo, occorre precisare che la mancanza di protezioni verso il vuoto, sulle coperture (e non solo), che espone il lavoratore al rischio caduta dall’alto, è fra le “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale” indicata nell’allegato I del decreto in questione. Dunque, non solo la sospensione dell’attività a rischio in esecuzione, come avviene per gli inadempimenti che rientrino nelle ipotesi di cui alla lettera f ) art. 92 d. lgs.

“...con l’abrogazione dei decreti legislativi 626/1994 e 494/1996 non sono venuti meno tutti quegli obblighi del datore di lavoro, connessi alla valutazione dei rischi”

81/2008, ma direttamente la sospensione dell’esercizio dell’attività d’impresa. Sanzione, quest’ultima, che da sola dovrebbe indurre i datori di lavoro a riflettere sulle condizioni di sicurezza dei posti di lavoro in quota e, prim’ancora, sulla necessaria valutazione dei rischi ai fini della preventiva adozione dei sistemi di prevenzione, come richiesto dall’art. 15, lettera a), b), c), e), i) sempre del T.U. per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. All’art. 15, sempre tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla lettera n), è indicata “l’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori”. Tale previsione dovrebbe essere coordinata con:

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Lavorazioni su ponteggi e impalcature |

“...la spregiudicatezza dei datori di lavoro accompagnata all’incoscienza dei lavoratori, continuerà ad avere tra le conseguenze possibili infortuni più o meno gravi” • l’obbligo, per il datore di lavoro, non delegabile, della valutazione dei rischi, art. 17, lettera a); • gli obblighi per il datore di lavoro e dirigente previsti all’art. 18, lettere d), e), h), i) e l), che prevedono proprio un onere specifico in ordine alla fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, prendendo le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Inoltre, viene richiesto di adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; oltre, naturalmente, all’obbligo di adempiere alla informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; • quanto indicato all’art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi), comma 2. Lett. f ), circa l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a

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rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; • le previsioni di cui all’art. 111, circa gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in quota, in particolare comma 1, lettera a); comma 5 (“Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori”) e comma 7 (“Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori”); • le prescrizioni di cui all’art. 115, che danno indicazioni riguardo i “sistemi di protezione contro le cadute dall’alto” e le relative “certificazioni per l’uso specifico”; • le istruzioni riguardo i requisiti dei luoghi di lavoro di cui all’allegato IV. In sintesi, quindi, l’intero meccanismo organizzato dal d. lgs. 81/2008, ruota sia sulla bontà delle attrezzature o, per meglio dire, sulla conformità delle stesse alle norme specifiche di prodotto, resa manifesta con la marcatura CE sia sull’obbligo di formazione dei lavoratori esposti al rischio specifico di caduta dall’alto, rischio condizionato dagli ambienti di lavoro e dagli strumenti e/o dalle attrezzature e/o dagli impianti fissi, installati a seguito della valutazione dei rischi. Quindi, solo a fronte dell’esatto adempimento delle prescrizioni normative dettate oltre che dal buon senso, da esperienza concreta e da tecnica consolidata quali valutare i rischi, predisporre le opportune prevenzioni, svolgimento della necessaria formazione ed addestramento, residuerà una ridottissima alea di infortunio, rimessa al caso fortuito. In tutte le altre ipotesi, nonostante la normativa vigente, l’esperienza degli infortuni segnalati dai media, le sentenze dei vari tribunali ed i verbali degli Organi ispettivi, la spregiudicatezza dei comportamenti, in particolare quelli dei datori di lavoro che spesso si accompagna all’incoscienza dei lavoratori, continuerà ad avere tra le conseguenze possibili quella del novero di infortuni più o meno gravi o gravissimi, in cui solo l’esito finale rappresenta l’incognita. Concludendo, quindi, con una piccola provocazione, si può dire che non è solo la sfortuna a mietere vittime ma anche, presumibilmente, lo stupido modo di intendere ed eseguire il lavoro.


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ReStructura - 27/30 novembre A Lingotto Fiere di Torino si svolge la XXVII edizione di Restructura, l’unica manifestazione italiana interamente dedicata a riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia.

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“...è importante riuscire a proporre soluzioni di recupero dell’esistente in grado di garantire il ripristino del patrimonio edilizio secondo logiche economicamente sostenibili...”

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ggi più che mai, infatti, è importante riuscire a proporre soluzioni di recupero dell’esistente in grado di garantire il ripristino del patrimonio edilizio secondo logiche economicamente sostenibili, rispettose dell’ambiente e che permettano un maggior risparmio energetico. Restructura intende confermarsi come vetrina privilegiata di confronto su queste tematiche fra i professionisti del settore e fornire al tempo stesso ai clienti finali un ampio ventaglio di opportunità e soluzioni per la ristrutturazione della propria casa. Riqualificazione. Le migliori tecniche e gli strumenti più all’avanguardia per dare nuova vita, nuove destinazioni d’uso e nuove funzioni al patrimonio edilizio esistente. Recupero. Tendenze, progetti di successo e tecniche di ultima generazione per operare le trasformazioni necessarie alla conservazione degli edifici nel rispetto dell’esistente, con un occhio attento alle esigenze dei fruitori e delle risorse. Ristrutturazione. Materiali, tecniche, best practice per aggiornare i professionisti del settore e i semplici appassionati sulle ultime tendenze e le migliori opportunità in tema di ristrutturazione edilizia, dalla demolizione alla ricostruzione. I primi due giorni sono dedicati in modo particolare agli operatori del settore: un’impostazione B2B mirata a favorire il networking, con un palinsesto di eventi collaterali espressamente progettati e realizzati per gli addetti ai lavori. Durante il week-end, poi, il Salone si apre anche alla committenza privata, gli utenti finali delle attività di ristrutturazione. Una nuova impostazione per valorizzare il più possibile le due anime che da sempre compongono la fiera, quella più “professionale” e quella più divulgativa, rivolta al consumatore. Presentato lo scorso anno in anteprima, torna alla XXVII Edizione di Restructura il progetto Ri-Abitare le Alpi, nato dalla felice collaborazione tra l’Associazione Ri Abitare le Alpi e UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. Abbiamo incontrato l’architetto Alberto Sasso (consulta il suo cv), Presidente dell’Associazione Ri Abitare le alpi, per scoprire le novità che verranno presentate in autunno all’Oval.


Speciale | Restructura

Quali sono le principali attività della vostra Associazione? L’Associazione Ri-Abitare le Alpi opera, con le proprie strutture, nel settore della progettazione, dell’analisi di fattibilità, sviluppo e pianificazione dei territori abbandonati nelle terre alte e meritevoli di interesse e valorizzazione. Operiamo attraverso la presenza di professionalità in grado di coprire e soddisfare i molteplici aspetti ambientali, geologici, sociali, energetici, economici, progettuali, finanziari e realizzativi, anche in collaborazione con istituti universitari, industrie e con enti/organizzazioni esterni. Stringiamo inoltre accordi di partenariato con comuni, comunità montane, enti pubblici e soggetti privati per lo sviluppo territoriale sostenibile. Facciamo un piccolo excursus. Cosa avete presentato a Restructura 2013? L’anno scorso avevamo uno spazio tematico di 200 mq, in cui avevamo allestito una rappresentazione iconica di una ‘casa nella casa’, un orto, un bosco produttivo, che proponevano importanti riflessioni su svariati temi: dalle opportunità di lavoro al recupero edilizio, dalla residenzialità diffusa e stabile al turismo, senza dimenticare temi green come l’efficienza e l’autosufficienza energetica. è stato importante porre l’accento sulle opportunità di gestione innovativa e competitiva del territorio nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico che possono svilupparsi nello straordinario contesto delle terre alte. Quale sarà il filo conduttore della vostra partecipazione a Restructura 2014? L’argomento principale che affronteremo quest’anno è quello di Vita e Lavoro, in campo non solo edilizio, ma anche artigianale e agricolo. Porremo l’accento sul tema dell’occupazione legato ai sistemi di riqualificazione e riabitazione di intere borgate alpine. Il tutto verrà sviluppato con diverse attività: un convegno che affronterà la questione dei progetti partecipati, seminari dedicati agli amministratori locali con consigli e suggerimenti sulle azioni da intraprendere per ottenere fondi dalla comunità europea, infine un focus sulla filiera agricola con un occhio di riguardo al tema della sostenibilità. Nostro obiettivo è inoltre la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle terre alte, in particolare di Piemonte e Liguria, ma con uno sguardo anche alla vicina Francia e al Friuli Venezia Giulia. Ci sarà una particolare attenzione a qualche materiale? Sì, porremo l’attenzione su tutta la filiera del legno, affrontando non solo il tema delle biomasse. Il legno dei boschi del Piemonte, infatti, è particolarmente adatto sia per la costruzione sia per scopi produttivi artigianali. è nostra intenzione valorizzare al massimo il legno certificato del territorio, anche grazie alla collaborazione delle aziende partner che saranno

“Porremo l’accento sul tema dell’occupazione legato ai sistemi di riqualificazione e riabitazione di intere borgate alpine...”

nuovamente con noi a Restructura quest’anno. Restructura allarga il proprio campo d’azione in occasione della sua XXVII edizione: per la prima volta, infatti, tra i temi trattati sarà presente quest’anno anche il real estate, completamento “naturale” della filiera dell’edilizia. Saranno quindi presenti all’Oval soggetti che si occupano anche della commercializzazione degli immobili, che potranno consigliare i visitatori sulle scelte ottimali da fare quando si cerca casa. Un’opportunità importante dunque per il grande pubblico in un momento particolarmente cruciale per il settore della compravendita di abitazioni.

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Antincendio

Nuove norme di prevenzione incendio Massima attenzione agli asili nido. a cura di Fernando Cordella, Segretario Nazionale UGL Vigili del Fuoco Il 28.08.2014 è entrato in vigore il DM 16.07.2014 inerente la “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzioni ed esercizio degli asili nido”, asilo nido intesa come struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

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copo del DM è quello di intervenire su gli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti, gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, gli asili nido con meno di trenta persone presenti. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido devono essere realizzate e gestite in modo da: • minimizzare le cause di incendio; • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici; • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

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Rubrica | Antincendio

Gli asili nido di nuova realizzazione, con più di 30 persone presenti, dovranno conformarsi alle disposizioni del titolo II del Decreto, quindi una attenzione sull’ubicazione, sulle caratteristiche costruttive, sul dimensionamento del sistema di esodo, sui mezzi ed impianti di estensione, sui sistemi di sicurezza, sull’organizzazione e gestione della sicurezza e sull’informazione e formazione antincendio. Più complessa invece è la procedura per gli asili esistenti che si dovranno adeguare alle disposizioni antincendio, oltre a quelle previste al titolo II del Decreto, alle caratteristiche costruttive con riferimento alle separazioni degli edifici adiacenti, alla resistenza al fuoco delle strutture ed al numero delle scale e delle vie di esodo. Nell’ area volta a disciplinare i sistemi di esodo, oltre al rispetto del D.M. 10.3.98, è stato introdotto l’obbligo dell’adozione del piano di emergenza, le prove di simu-

“Il piano di emergenza impone un aggiornato da parte del responsabile dell’attività, in caso di cambiamenti sia del personale, sia delle attrezzature e/o impianti...”

| Asilo Nido Sant’Elia - Como | Edificio in stile razionalista progettato nel 1935 e realizzato nel 1936-1937 da Giuseppe Terragni.

lazione debbono essere ripetute almeno tre volte l’anno, di cui la prima entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo. Il piano di emergenza impone un aggiornato da parte del responsabile dell’attività, in caso di cambiamenti sia del personale, sia delle attrezzature e/o impianti. Con riferimento alla formazione, poi, deve essere attuata secondo i criteri ed i principi enunciati nel già citato D.M. 10.3.98, e tutto il personale che opera nella struttura deve essere formato con il programma del rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica. La forte attenzione su questo tema delicato degli asili nido ed il modo in cui è stata affrontato, ci fa ben sperare, in quanto una attenta progettazione sul nuovo ed un preciso intervento sull’esistente può ridurre considerevolmente il rischio. Inoltre una buona organizzazione e gestione dell’emergenza sommata ad una informazione e formazione facilitano le eventuali operazioni di soccorso garantendo ai fruitori, in questo caso bambini e insegnanti, una tranquillità.

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Responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza delle macchine marcate CE D.Lgs 81/08 e s.m.i a cura di Massimo Granchi e Christian Trinastich Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, in merito alle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda, vi è quello di mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature che siano sicure conformemente al loro uso previsto. Resta opinione diffusa che tale obbligo valga esclusivamente per le macchine non marcate CE in quanto per quelle che presentano idonea marcatura CE è sufficiente quest’ultima a garantire la sicurezza del prodotto e dunque a esimere il Datore di Lavoro da qualunque tipo di responsabilità in merito al suo utilizzo in sicurezza. La realtà è ben diversa ed è chiaramente indicata all’interno del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In questo articolo analizziamo gli obblighi di legge e le responsabilità del Datore di Lavoro anche alla luce di una linea guida realizzata per gli organi di vigilanza.

“...si richiede che le attrezzature a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle disposizioni delle Direttive comunitarie di prodotto...”

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Obblighi del Datore di Lavoro L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riporta gli obblighi del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda. In particolare, queste attrezzature dovranno rispondere a quanto richiesto dal precedente articolo 70. Qui si richiede che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle dispo-


| Sicurezza delle macchine marcate CE |

sizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (in definitiva siano marcate CE e rispondano effettivamente ai requisiti di sicurezza delle direttive applicabili). Per quei prodotti per i quali non esistono direttive di prodotto specifiche, non esistano disposizioni legislative di recepimento o che siano stati messe in servizio prima della data di entrata in vigore della direttiva di riferimento, il datore di lavoro deve garantire che siano rispettati i requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Dunque, per quanto riguarda le attrezzature soggette alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, il Datore di Lavoro non è solamente tenuto a verificare che la macchina acquistata sia formalmente a posto, con idonea marcatura CE, idonea dichiarazione CE di conformità e un manuale di uso e manutenzione che risulti completo. Gli obblighi del Datore di Lavoro vanno oltre e corrispondono a quello di mettere a disposizione dei lavoratori una macchina che sia effettivamente sicura vale a dire rispondente ai requisiti delle Direttive ad essa applicabili. Pertanto, il pensare che, se una macchina è già marcata CE allora essa è sicuramente sicura e qualora anche non lo fosse, la responsabilità cadrebbe esclusivamente sul Fabbricante è una consuetudine palesemente sbagliata. A supporto di ciò vi sono parecchie sentenze della Corte di Cassazione da cui si evince che, per quanto concerne quei vizi palesi esistenti sulle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro non può chiudere un occhio. Questo vale sia per le macchine CE che per le macchine non CE. Linea guida per organo di vigilanza A tal riguardo è importante anche osservare un documento del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “Applicazione del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl” elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti” e rivolto agli organi di vigilanza. Per le macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) delle direttive applicabili alla macchina, il documento propone specifiche procedure per l’applicazione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Di fatto, di fronte a situazioni di rischio riscontrate su una macchina e ricollegabili a specifiche non conformità ai RES, l’organo di vigilanza attiva due distinti fronti:

“...vi sono parecchie sentenze della Corte di Cassazione da cui si evince che, per quanto concerne i vizi palesi delle attrezzature di lavoro, il Datore di Lavoro non può chiudere un occhio”.

• Azione di tipo amministrativo, nei confronti del Fabbricante, con segnalazione dell’esemplare di macchina non conforme alle Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato, secondo la procedura prevista dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010, recepimento italiano della Direttiva Macchine 2006/42/CE. • Azione di tipo penale, prevista dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nei confronti del Datore di

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| Sicurezza delle macchine marcate CE |

“...per le non conformità identificabili come vizi occulti non è prescrivibile una contravvenzione per il Datore di Lavoro...”

Lavoro utilizzatore della macchina e comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di reato relativa al fabbricante e ai soggetti della catena di distribuzione (distributore, venditore, ecc.). Per quanto concerne l’azione intrapresa nei confronti del Datore di Lavoro, laddove venga contestata la violazione dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, essa rientra in quanto previsto dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94, vale a dire prescrizione atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata sulla macchina con comunicazione della notizia di reato all’Autorità Giudi-

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ziaria competente per territorio. Quanto appena visto per il Datore di Lavoro si applica nei casi in cui, sulla macchina, si riscontrassero dei vizi palesi, che il Datore di Lavoro non poteva non aver visto. In questo caso, la prescrizione atta a rimuovere la situazione di rischio può contenere indicazioni precise (per esempio, posizionamento di un carter di protezione, predisposizione di una barriera di protezione, ecc.), che non comportano comunque una nuova marcatura della macchina in quanto non verrebbero modificate le scelte progettuali del Fabbricante, oppure contenere indicazioni generiche dove le soluzioni possibili sono diverse ed egualmente idonee; tuttavia, in quest’ultimo caso si tratterebbe di apportare pesanti modifiche progettuali alla macchina con la necessità di arrivare ad una nuova marcatura della stessa. In questo ultimo caso è dunque necessario rivolgersi al fabbricante originario oppure ad un proprio tecnico esperto. In ultimo, a seconda del tipo di rischio individuato sulla macchina, l’organo di vigilanza, in attesa dell’adeguamento, può imporre misure atte a far cessare il pericolo individuato, quali divieto d’uso dell’attrezzatura o altra misura ritenuta utile. Laddove, invece, sulla macchina vengano evidenziate non conformità identificabili come vizi occulti, le responsabilità del Datore di Lavoro diminuiscono proprio per il fatto che la non conformità non era immediatamente riscontrabile. In questo caso, dunque, non è identificabile una contravvenzione per il Datore di Lavoro, tuttavia l’organo di vigilanza può dare delle disposizioni relativamente alle modalità d’uso in sicurezza della attrezzatura (e anche in questo caso, nelle situazioni di pericolo più elevate, vietarne l’utilizzo fino all’intervento di adeguamento). Conclusioni Come si è evidenziato nell’articolo, le responsabilità del Datore di Lavoro, relativamente alle attrezzature marcate CE utilizzate in azienda, non si limita a verificare che gli aspetti più formali della marcatura (targa CE, dichiarazione CE e manuale di uso e manutenzione) siano garantiti ma garantire che le macchine messe a disposizione dei propri lavoratori siano effettivamente sicure, dunque soddisfino i requisiti di sicurezza delle direttive di riferimento e che, dunque, non presentino, almeno, non conformità palesi, di fronte alle quali diviene difficile giustificare, agli organi di vigilanza, la loro presenza.


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Verifiche Attrezzature di Lavoro

Le modifiche sul comma 11 dell’art. 71 del D.lgs. 81/08 Riflessi sul D.M. 11/4/2011 ad esso collegato. a cura di Massimo Trolli, consulente Ocert Srl Le modifiche del Decreto 81/08, conseguenti alle semplificazioni correlate al Decreto del fare, hanno avuto, a distanza di più di un anno dalla loro promulgazione, ampio riscontro con la promozione di numerosi seminari e convegni intesi a diffondere la conoscenza dei cambiamenti, a far riflettere sui loro contenuti ed a comprenderne la portata per poterli comunicare. Tuttavia, almeno in merito all’art. 71 del Decreto 81/08 che, come è noto, si occupa degli “Obblighi del datore di lavoro” in merito all’uso delle apparecchiature di lavoro, non è stato tanto facile divulgare le novità che lo riguardano. In effetti le variazioni che hanno interessato in particolare il comma 11 di quell’articolo, dedicato alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, sono di una caratura tale da implicare non solo una lettura del comma stesso completamente diversa rispetto alla versione originale, ma una vera e propria reazione a catena che coinvolge articoli e commi del D.M. 11/4/2011 il quale disciplina fra l’altro le verifiche delle apparecchiature dell’Allegato VII del D.lgs. 81/08. Ma ho l’impressione che l’innesco insito nelle modifiche del comma in questione, almeno per il momento, non abbia ancora prodotto un botto significativo sugli addetti ai lavori (datori di lavoro, consulenti, rspp, coordinatori della sicurezza, verificatori, funzionari pubblici e via dicendo) forse perché coloro i quali frequentano i testi di legge per lavoro sono stati abituati a vedere nel tempo tante e tali modifiche delle disposizioni che li riguardano da non esser impressionati o “smossi” in modo particolare da quelle ultimamente avvenute.

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Rubrica | Verifiche Attrezzature di Lavoro

Vediamo ad esempio quanto i cambiamenti intervenuti nell’art. 71, ed in fattispecie al suo comma 11, possano aver contribuito a consolidare la corazza di imperturbabilità indossata da quegli addetti anche per difendersi dalle possibili contrarietà generate dalle novità legislative. Le variazioni nel campo delle verifiche periodiche sono iniziate praticamente subito dopo che il glorioso D.P.R. 547 del 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è stato mandato in pensione dal D.lgs. 81 del 9 aprile 2008, conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza (T.U.), promulgato nelle intenzioni del legislatore per costituire finalmente una bussola nel difficile orientamento fra decreti (presidenziali, interministeriali, ministeriali, legislativi), disegni di legge, leggi vere e proprie e quant’altro che infarcivano da tempo il campo della Sicurezza sul Lavoro. Invece, ancora in fasce, ovvero ad un anno dalla sua promulgazione, il D.lgs. 81/08 è stato precocemente integrato e corretto dal D.lgs. 106/09, in vigore dal 20 agosto 2009, grazie al quale da quel momento per far riferimento al Testo Unico si è aggiunto al termine D.lgs. 81/08 l’acronimo inscindibile di s.m.i. (successive modifiche ed integrazioni). E queste s.m.i. hanno subito influito sulle verifiche andando ad interessare in particolare l’Allegato VII relativo alle scadenze ed alle varie tipologie di apparecchiature di lavoro soggette a controlli di legge. Dopo un periodo di relativa calma, in cui gli addetti ai lavori e soprattutto i funzionari pubblici hanno avuto il tempo di togliersi dal cuore, ma non tutti dalla mente, i disposti del caro D.P.R. 547/55, come noto si è passati, dopo il travagliato parto del D.M. 11/4/2011 sulla disciplina delle verifiche, ai forsennati cambiamenti che hanno investito l’art. 71 del T.U. Più in particolare è al comma 11 dell’art. 71 che è stato applicato un consistente “lifting” attraverso il Decreto del fare, ovvero il Decreto legge 69/2013, entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito, guarda caso anch’esso con modificazioni, con la legge n. 98 del 9 agosto 2013. Ma quando ancora si stavano valutando gli effetti del nuovo look del povero - verrebbe da dire - comma 11 ecco che un’ulteriore “ripassata” gli è stata data dalla legge del 30 ottobre 2013 n. 125 promulgata per la conversione in legge, con modificazioni (ma va?), del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 che nel frattempo già aveva influito sul suo testo. Il comma 9-quinquies dell’art. 7 della suddetta legge di conversione n. 125 dovrebbe, con l’ausilio delle di-

sposizioni del Decreto del fare, aver definitivamente (c’è da fidarsi?) modificato il nostro comma 11 in tal modo: 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL (o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA) o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle (prime) verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo

“...per l’effettuazione delle prime verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati...” | 53


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Modifiche sul comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 |

“...le soluzioni che le circolari esplicative innescano contribuiscono ad aumentare il campo (minato?) delle disposizioni a cui attenersi per non disattendere le regole stabilite...”

di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. In sostanza per rendere presentabile quel comma 11 sono occorsi quattro atti legislativi con quattro modifiche nel giro di quattro mesi. E, a mio parere, con le modifiche non è del tutto finita. Infatti il D.M. 11/4/2011, promulgato secondo le previsioni del comma 13 del D.lgs. 81/08 per istruirci con chiarezza fra l’altro sulle modalità di effettuazione delle verifiche di cui all’Allegato VII dello stesso 81/08, dovrà quanto meno essere soggetto ad una rivisitazione per sistemare un po’ se non altro gli articoli (2 e 3) strettamente collegati al comma 11 dell’art. 71 del T.U., dopo il tourbillon di modifiche da esso subite. A tal fine sarebbe forse opportuno che il compito di una rivisitazione fosse affidato ad un vero e proprio atto legislativo, ad esempio un decreto, senza ricorrere alle perentorie circolari esplicative che con un ritmo

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implacabile il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali emette per colmare le evidenti lacune rinvenute via via nelle disposizioni di legge a cui si riferiscono. A questo proposito mi viene naturale esprimere una considerazione che riguarda proprio le circolari “esplicative” emesse dal Ministero, in gran parte per sfoltire e rendere razionali le varie interpretazioni (quasi sempre di comodo) che purtroppo l’indole nazionale tende a dare ai testi di legge promulgati. è bene rammentare che le circolari hanno un significato prettamente amministrativo e, nella scala gerarchica delle fonti del diritto, esse devono sottostare a tutti gli atti legislativi a partire dalle leggi, passando per i vari tipi di decreti, e giungendo, per finire, ai regolamenti. Pertanto una volta decaduto o modificato l’atto legislativo a cui si riferiscono dovrebbero anch’esse decadere o perdere di valore in attesa di ricevere a loro volta adeguate modifiche. Purtroppo gli indispensabili aggiornamenti che dovrebbero riguardarle non sono mai così automatici ed immediati come dovrebbero e spesso parecchi addetti ai lavori continuano a sostenere la loro validità ad libitum. Inoltre anche le soluzioni non sempre esaustive che le circolari esplicative innescano contribuiscono ad aumentare il campo (minato?) delle disposizioni a cui occorre attenersi per non disattendere le regole stabilite e conseguentemente fanno aumentare la confusione negli addetti ai lavori o quanto meno, a loro discapito, vanificano in gran parte la semplificazione che nelle recenti intenzioni del legislatore avrebbe dovuto invece favorirli. C’è da chiedersi: ma è davvero così complicato emanare un testo di legge chiaro, che non dia adito ad interpretazioni di tutti i tipi, che sia facile da mettere in pratica e che rimanga definitivo per almeno qualche anno? Un testo di legge in sostanza che dia subito il senso dello scopo per cui è stato emesso, ovvero nello specifico la ricerca della più ampia diffusione della cultura della sicurezza, cultura da assimilarsi da parte di tutti gli addetti ai lavori e che sia inattaccabile dalla classica regola del tutto italiana del “fatta la legge trovato l’inganno”... Pare davvero che sia così complicato, soprattutto per l’intreccio di disposizioni su medesimi argomenti contenuti in diversi testi di legge che dovrebbero fra loro essere razionalmente connessi e che invece, nel caso di qualche modifica riguardante anche solo uno di essi, non riescono a provocare un “effetto domino” ovvero non fanno automaticamente decadere o modificare gli altri testi di legge collegati, che purtroppo continuano a vivere di vita propria. Vediamo ad esempio cosa implicano proprio le modi-


Rubrica | Verifiche Attrezzature di Lavoro

fiche recentemente intervenute al comma 11 dell’art. 71 del T.U. strettamente collegato al D.M. 11/4/2011. Il Decreto 11/4/11 dovrebbe esser reso coerente con l’ultima versione dell’art. 71 su parecchi punti. I più importanti dei quali riguardano innanzitutto il comma 1 dell’Art. 2 dove occorre che si prenda atto dapprima della riduzione da 60 a 45 dei giorni a disposizione dell’INAIL per effettuare la prima verifica e poi dell’avvenuto declassamento del secondo soggetto titolare della funzione (ASL/Arpa) al ruolo di un semplice soggetto privato abilitato, in quanto è stato tolto di mezzo ogni obbligo (relativamente alle richieste di verifiche periodiche successive alla prima) da parte dell’utente ed ogni sudditanza dei soggetti privati nei confronti del titolare della funzione. In secondo luogo andrebbe modificato il comma 2 dell’Art. 2 dove viene specificato che il soggetto titolare della funzione può avvalersi del supporto di soggetti abilitati nel caso non riuscisse a mantenere i termini temporali del comma 1 e che tali soggetti devono esser indicati dal datore di lavoro all’atto della richiesta della verifica. Da come dovrebbe risultare il comma 1 dopo le debite correzioni, discende che il soggetto titolare che potrebbe avvalersi, in sostituzione dei propri compiti, di un altro soggetto verificatore è rimasto solo INAIL.

togliendo di mezzo la borbonica richiesta ad ASL/Arpa in cui avrebbe dovuto anticipare il nominativo del soggetto privato abilitato alternativo almeno 30 giorni prima della scadenza della verifica, appare alquanto incoerente che per la prima verifica il nominativo del soggetto privato alternativo debba essere anticipato dal datore di lavoro all’INAIL nella sua richiesta, mantenendo una complicazione per il datore di lavoro mediante una procedura simile se non identica a quella che si è ritenuto di abolire nei confronti di ASL/Arpa.

“...il Decreto 11/4/11 dovrebbe esser reso coerente con l’ultima versione dell’art. 71 su parecchi punti... ”

A questo punto si impone una serie di considerazioni. Le intervenute modifiche del comma 11 dell’art. 71 hanno radicalmente mutato la procedura prevista per le richieste di verifica, rivedendo fra l’altro, al fine di agevolare il datore di lavoro, i suoi obblighi verso il soggetto titolare della funzione. La versione corrente del comma 11 riporta infatti che “Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati”. Questo significa che INAIL potrebbe incaricare di propria iniziativa un qualsiasi soggetto pubblico o privato abilitato per effettuare la prima verifica richiesta nei 45 giorni prescritti, ma non significa (né si legge nel testo) che il soggetto alternativo debba essere indicato preventivamente dal datore di lavoro. Non si capisce come mai quindi questo comma 2 dell’art. 2 del D.M. 11/4/11 che ha perso di validità nei confronti degli obblighi del datore di lavoro all’atto della richiesta verso uno dei titolari della funzione (ASL/Arpa), e che quindi andrebbe completamente riscritto, debba invece leggersi come vincolante ed indiscutibile, non decaduto, nei confronti dell’altro soggetto titolare (INAIL). Se il legislatore ha voluto rendere la vita più facile al datore di lavoro affinché egli fosse agevolato al massimo, direi fosse convinto, a non venir meno all’obbligo dell’effettuazione delle verifiche successive alla prima

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Modifiche sul comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs 81/08 |

“...verso la fine di una corposa richiesta di dati, spunta quasi di straforo nel modulo un esiguo spazio dedicato alle generalità del soggetto abilitato prescelto...” E che INAIL abbia subito “assimilato” il significato della versione appena è stata modificata del comma 11 dell’art. 71 del T.U. con un’ottica “personale”, lo dimostra l’apposito modulo di richiesta di prima verifica che INAIL stesso continua a mantenere sul proprio sito e che impone al datore di lavoro: verso la fine di una corposa richiesta di dati, spunta quasi di straforo nel modulo un esiguo spazio dedicato alle generalità del soggetto abilitato prescelto. L’imposizione suddetta è confermata dal contenuto della circolare che, ad imitazione delle tante emesse dal Ministero dei Lavori pubblici, pure INAIL ha voluto emettere per “blindare” a proprio vantaggio la disposizione della comunicazione preventiva del soggetto abilitato alternativo. Si tratta della circolare INAIL del 25/5/2012, di cui i funzionari dell’ente attualmente si fanno forza per continuare ad evitare la responsabilità di una scelta propria di soggetti “supplenti” verificatori chiedendoli invece preventivamente all’utente, nonostante il documento che si avvale per questo dei commi 1 e 2 del D.M. 11/4/11 che s’è visto debbono esser aggiornati, sia stato concepito più di un anno prima delle ultime modifiche intervenute al comma 11 dell’Art. 71 e quindi sia palesemente obsoleto. Rimando ad un prossimo intervento altre mie considerazioni sulle modifiche (attuate e da attuare) di cui ho parlato, auspicando con fiducia che nel frattempo i valenti e solerti tecnici dei Ministeri di competenza suggeriscano ai propri politici le necessarie precisazioni che permettano loro di porsi in buona luce togliendo dalla legislazione vigente disposizioni contraddittorie, fuorvianti ed obsolete.

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Potenzialità e limiti nei risultati del monitoraggio Uil sulle modalità applicative dell’obbligo di valutazione. a cura di Mario Romeo, UIL Dipartimento Salute e Sicurezza L’organizzazione sindacale UIL ha istituito dal 2010 un Osservatorio confederale sul monitoraggio della valutazione dello stress lavoro-correlato, che ha predisposto il questionario utilizzato per una prima indagine condotta nel 2010, e che in questa fase ha realizzato un ulteriore intervento per verificare lo stato dell’arte nella valutazione dello stress lavoro correlato a tre anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di legge.

C

on il Piano di monitoraggio si è inteso raccogliere informazioni sulle modalità concrete di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e acquisire indicazioni sulle soluzioni pratiche adottate, verificare l’efficacia dei percorsi formativi realizzati dalla Uil nei confronti di Rls/Rlst, nel 2010, attraverso le risposte dei/delle Rls relative alla loro partecipazione nell’ambito della rilevazione del rischio stress lavoro correlato, individuare infine elementi utili alla valutazione dell’efficacia dell’attuale fase di integrazione dello stress lavoro correlato nel processo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici. La struttura propria di una organizzazione sindacale, in particolare la sua capillarità territoriale e di settore, ha reso possibile l’indagine consentendo anche di approfondire ed apprezzare l’attività dei suoi rappresentanti per la sicurezza, in relazione al Slc, quale “valore aggiunto” dell’indagine stessa. D’altro canto, il pur efficace rapporto con gli Rls e Rlst presenti nel territorio nazionale e la loro parte-

Formazione alla Sicurezza

Stress lavoro-correlato

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Stress lavoro-correlato |

“...l’indagine ha evidenziato una presenza importante di rappresentanti competenti e molto attenti ad aspetti tecnici e procedurali...” cipazione volontaria all’indagine, non hanno reso possibile la definizione di un target strutturabile scientificamente su criteri statistici e di analisi dei contesti aziendali. Il questionario è articolato in quattro aree tematiche: dopo una prima parte anagrafica un secondo gruppo di domande è stato indirizzato all’analisi della conoscenza dell’obbligo di valutazione e al grado di coinvolgimento e partecipazione di Rls, Rlst, lavoratori e lavoratrici; mediante un terzo gruppo di domande si è inteso analizzare gli obblighi di formazione e informazione previsti da D.Lgs. 81/2008 nei confronti di Rls e lavoratori ed infine

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una quarta parte è stata rivolta all’analisi del percorso di valutazione del rischio stress lavoro correlato, comprendente metodologia e strumenti. La scheda di rilevazione è stata predisposta in coerenza con gli obblighi di riservatezza a cui sono tenuti gli Rls in relazione al proprio ruolo e i dati sono stati trattati in forma aggregata per rispettare la privacy. L’indagine ha perciò coinvolto, ad oggi, oltre un migliaio di Rls e Rlst così distribuiti nel territorio nazionale: Nord (59%), Centro (23%), Sud (18%). Le risposte provengono, come nella precedente indagine, sia da aziende di grandi dimensioni (Autostrade, Ferrovie, Gruppi Bancari, Società Portuali, Industrie chimiche, Grande Distribuzione), sia da realtà “minori” (Istituti scolastici, aziende metalmeccaniche medie, Comuni e centri di servizio) fornendo uno spaccato realistico dell’universo dei luoghi di lavoro in cui opera il sindacato. Oltre il 50% di risposte arrivano da rappresentanze di aziende da 350 dipendenti fino alle decine di migliaia dei grandi gruppi, ma sono molto significative anche le percentuali di risposte dalle aziende medie “all’italiana”: da 151 a 350, pari al 21% e persino da 2 a 50 dipendenti pari al 16%. La suddivisione tra pubblico e privato vede quest’ultimo in netta prevalenza (80%). Interessante è anche il fatto che una parte (non piccola) delle risposte all’indagine arriva da soggetti estranei alla rete Rls/Rlst Uil, il che conferma il fatto che sul tema Slc, in molti casi, vi è una sensibilità - a livello aziendale - molto più accentuata di quanto non faccia registrare lo stesso dibattito sindacale sul tema. Un primo gruppo di domande, finalizzato a descrivere la sensibilità e le conoscenze di Rls/Rlst in materia, conferma le difficoltà ancora presenti tra i rappresentanti a orientarsi sul tema ma nel contempo abbiamo un primo elemento positivo: • l’indagine ha evidenziato una presenza importante di rappresentanti competenti e molto attenti ad aspetti tecnici e procedurali (elemento quest’ultimo tutt’altro che scontato). I dati realtivi al coinvolgimento e alla partecipazione dei Rls forniscono il seguente quadro: si manifesta qui la prima criticità: • ben il 30% degli Rls intervistati (provenienti principalmente da aziende di piccole o medie dimensioni) dichiara di non essere stato coinvolto in alcun modo nella valutazione Slc; fattispecie questa che ci pone di fronte al non rispetto degli obblighi minimi di legge. Per il restante 70%, che risponde di essere stato coinvolto come Rls, il 47% fa riferimento alla riunione periodica, mentre solo l’11 % indica di essere stato coinvolto


Rubrica | Formazione alla sicurezza

sia nell’ambito della riunione periodica che di altre riunioni. Gli RLS coinvolti, che dichiarano anche di aver partecipato “a fasi specifiche” (quindi non solo nell’ambito di momenti formali, come di fatto è la riunione periodica) scendono al 42% del totale degli intervistati e purtroppo al 23% del totale quando specificano che la loro partecipazione è stata “nella realizzazione dell’intero percorso di valutazione del rischio Slc”. I dati relativi al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori forniscono il seguente quadro: • per quanto riguarda i lavoratori gli intervistati hanno testimoniato che questi hanno partecipato alla valutazione Slc nel 39% dei casi, e incontriamo qui la seconda criticità: • il 61% afferma che non vi è stato alcun tipo di coinvolgimento dei lavoratori. Tra i lavoratori che hanno partecipato alla valutazione Slc questi, nel 57% dei casi, sono stati “informati prima della valutazione” e nel 17% dei casi “informati dopo la valutazione”, mentre solo il 26% di coloro che “hanno partecipato” (che rappresenta in realtà il 10 % del totale) è stato coinvolto in momenti specifici. Per quanto riguarda quest’ultima fattispecie (il 26% dei lavoratori coinvolti in momenti specifici) gli intervistati hanno risposto a due diverse domande finalizzate ad esplorare più approfonditamente le modalità di tale coinvolgimento dei lavoratori da cui emerge che le aziende che hanno coinvolto i lavoratori nella valutazione della percezione e in particolare in questionari di rilevazione soggettiva sono il 52%, in discussioni sui risultati della rilevazione oggettiva il 32%, in discussioni sui risultati della rilevazione soggettiva il 16%. Lavoratori coinvolti in momenti specifici (il 26% dei lavoratori che hanno partecipato), terza criticità: • i lavoratori coinvolti con modalità precise sono solo il 10% del totale. Lavoratori coinvolti in momenti specifici (il 26% dei lavoratori che hanno partecipato): DISTRIBUZIONE PER TIPO DI COINVOLGIMENTO Secondo elemento positivo: una percentuale di aziende, anche se molto piccola, hanno inteso la valutazione del rischio Slc come un percorso in cui affermare una cultura di prevenzione diffusa e partecipata. Il coinvolgimento dei lavoratori infatti permette di analizzare con più efficacia l’organizzazione del lavoro per verificarne criticità e spazi di miglioramento, ovviamente un percorso di questo genere, condiviso negli obiettivi con i lavoratori permette di avviare anche buone pratiche per il benessere lavorativo. I dati realtivi alla formazione di Rls forniscono il seguente quadro e si manifesta qui la quarta criticità: • anche in questo caso è il 30% degli Rls intervistati (prove-

nienti sia nel nord, 42%, che nel centro, 23%, e nel sud, 42% anche da azeinde con più di 500 dipendenti) che dichiara di non aver ricevuto alcuna formazione, fattispecie anche questa che ci pone di fronte al non rispetto degli obblighi minimi di legge, considerando che il D.Lgs. 81/08 (art. 36 e 37) prevede che i Rls frequentino corsi di aggiornamento annuali e sui nuovi rischi, quindi ne emerge uno sconfortante quadro di disattenzione verso l’aggiornamento delle conoscenze del Rls. Inoltre questi dati vanno confrontati con quelli relativi alla verifica della conoscenza della metodologia utilizzata in azienda per la valutazione Slc: solo il 23% degli Rls formati dà un risposta positiva in merito. Questo gruppo di Rls più consapevoli e quindi in grado di dialogare con le figure tecniche aziendali pur essendo un piccolo numero (per il 70% al nord per il 13% al centro e per il 17% al sud), presente per il 50% in aziende con più di 500 dipendenti, rappresenta un indicatore molto importante sia della cultura aziendale che dell’impegno individuale dei rappresentanti in un’azione di tutela più consapevole e competente. Terzo elemento positivo: l’indagine ha evidenziato una presenza importante di rappresentanti competenti e molto attenti ad aspetti tecnici e procedurali - anche a prescindere dall’essere stati oggetto di formazione specifica o dall’essere stati coinvolti attivamente dall’azienda - infatti ben il 37% del totale dei Rls intervistati conosce la metodologia della valutazione dello Slc utilizzata in azienda e l’ha potuta indicare.

“...una percentuale di aziende, anche se molto piccola, ha inteso la valutazione del rischio Slc come un percorso in cui affermare una cultura di prevenzione diffusa e partecipata...”

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Stress lavoro-correlato |

Mentre significativo d’altro canto di una gestione ancora burocratica e improduttiva degli obblighi relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è, invece, l’elemento che emerge dalla lettura congiunta dei dati relativi al rispetto degli obblighi formativi (Rls formati) e al coinvolgimento dei Rls nella valutazione Slc. Del 38% dei Rls formati ben l’81% non è stato coinvolto nella valutazione Slc, mentre solo il 19% dà una risposta positiva. Sempre con riferimento alla metodologia utilizzata le indicazioni fornite dagli intervistati indicano il modello Hse fornito dalla Piattaforma Inail come il più utilizzato (58% delle risposte in merito). Quinta criticità: si riferisce al dato relativo all’individuazione dei gruppi omogenei: il 50% degli intervistati ha risposto che i gruppi omogenei non sono stati individuati, per il restante 50%, in cui sono stati individuati, i criteri prevalenti sono: per area produttiva ( 38%), per mansioni (21%), per genere (5%) e per provenienza ( 2%). Solo nel 16% (mediamente) del totale è stata eseguita la valutazione della percezione dei lavoratori e con la seguente articolazione:

Redazionale a cura di | Novital Srl |

L

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62 | Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014


Rubrica | Formazione alla sicurezza

• dopo la rilevazione degli indicatori e l’attuazione delle azioni correttive (18%); • dopo la valutazione degli indicatori e prima di effettuare le azioni corettive (17%); • in parallelo alla valutazione degli indicatori (15%). Come era prevedibile, nella grande maggioranza dei casi in cui è stata eseguita la valutazione della percezione dei lavoratori, si sono anche coinvolti attivamente gli Rls (80-90% dei casi). Infine per quanto riguarda gli interventi di gestione e monitoraggio del rischio successivi alla valutazione si manifesta qui la sesta criticità: solo il 21% degli intervistati ha indicato che sono stati eseguiti interventi di gestione e programmati azioni di monitoraggio che si riducono al 10% dei casi, nelle situazioni in cui era stata effettuata anche la valutazione della percezione dei lavoratori. Per quanto riguarda gli interventi, tra questi il 25% ha fatto riferimento al solo monitoraggio periodico mentre, il 17% (si potevano dare più risposte) cita interventi di prevenzione collettiva (procedurali nel 75%, tecniche nel 31% e organizzative nel 19%), il 3% interventi di supporto individuale (counseling 50%, segnalazioni al

“...il 50% degli intervistati ha risposto che i gruppi omogenei non sono stati individuati...”

MC 67%), il 6% soluzioni rivolte all’organizzazione del lavoro (carico di lavoro, orario) e il 4% interventi volti alla conciliazione vita lavoro (asilo nido aziendale, part time). Infine per un 10% dei casi esiste un nesso tra valutazione della percezione dei lavoratori e interventi di gestione e monitoraggio. Permette di analizzare con più efficacia l’organizzazione del lavoro per verificarne criticità e spazi di miglioramento, ovviamente un percorso di questo genere, condiviso negli obiettivi con i lavoratori permette di avviare anche buone pratiche per il benessere lavorativo.

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