Notiziario sulla Sicurezza | luglio - agosto

Page 37

VERIFICHE IMPIANTI

servizio, tariffe, prima verifica e successive: elementi che generano non poche incongruenze. Parliamo ora di ciò che comporta il sollevatore telescopico (carrello semovente a braccio telescopico – fisso o girevole – secondo il MLPS), sotto l’aspetto della regolarizzazione prevista dalla Legge e relativa alla messa in servizio, all’immatricolazione, alla prima verifica ed alle verifiche successive alla prima. Diciamo subito che il MLPS si è, come dire, accorto in ritardo dell’ampia diffusione e dell’importanza di questa attrezzatura per il sollevamento di materiali (SC) e persone (SP). Infatti prima dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza, ovvero il D.lgs. 81/08, il sollevatore non ha avuto una sua fisionomia ben precisa che lo contraddistinguesse da altri mezzi simili atti al sollevamento. A volte veniva declassato, se dotato di forche, al ruolo di semplice muletto/carrello industriale, per il quale, fino ad una certa epoca, non necessitava neppure la verifica periodica (vedi circ. Ispesl n. 70 del 12/08/92); altre volte, se dotato di gancio o verricello, veniva assurto ad autogru e, in caso di cestello porta persone, veniva assimilato a ponte sviluppabile. Proprio a queste due ultime tipologie di apparecchiature il verificatore, che a quei tempi era solo ad incarico istituzionale (ASL o Arpa), faceva riferimento nell’effettuazione delle verifiche e nell’individuazione delle relative tariffe di verifica da applicare, tariffe che erano stabilite autonomamente da ogni singola ASL o Arpa del territorio naziona-

le oppure che erano quelle pubblicate dal Ministero del Lavoro il quale, d’altra parte, lasciava un po’ nel vago le possibilità di riconoscimento del sollevatore telescopico. Il verificatore ASL o Arpa si trovava infatti frequentemente a dover controllare ed effettuare la prima verifica del sollevatore, come di molte altre attrezzature, seguendo la procedura comunemente definita di verifica d’esercizio (o zoppa) che altro non era se non una normale e comunissima seconda verifica. Questo accadeva perché, a partire dall’anno 1996 - quando in Italia il D. lgs. 459/96 aveva stabilito, fra l’altro, che tutti i nuovi mezzi di lavoro fossero costruiti a marchio CE, ovvero in conformità alle direttive comunitarie europee sulla sicurezza sul lavoro - fino agli anni precedenti la promulgazione del DM 11 aprile 2011, l’Ispesl cominciava per carenza d’organico a non esser molto presente sul territorio per effettuare le prime verifiche di attrezzature di lavoro. Quindi la procedura della verifica d’esercizio in quegli anni era stata intesa per validare a titolo provvisorio, da parte dei verificatori ASL/Arpa, l’utilizzo delle attrezzature di lavoro in attesa che l’Ispesl, cioè l’ente ufficialmente incaricato dei collaudi, poi definiti prime verifiche, si potenziasse nell’organico e riprendesse in esame quei mezzi per sottoporli ad un collaudo/controllo vero e proprio. Come sappiamo il DM 11 aprile 2011 ha sancito che la strategia politica attuata dal MLPS è stata quella di non potenziare l’Ispesl ma di soccorrerlo

con la liberalizzazione delle verifiche (prime e successive alla prima) a favore di soggetti pubblici e privati, agenti in sostituzione dell’Ispesl, integratosi col decreto suddetto nell’INAIL, nei casi in cui l’ente non riesca ad intervenire, per l’identico precedente motivo di carenza d’organico, come primo soggetto verificatore. Con una “serena” decisione d’ufficio il MLPS ha poi stabilito (punto 10 della Circolare n. 23 del 13/08/2012) che le verifiche d’esercizio equivalessero, per le attrezzature sottoposte a quel tipo di verifica, in tutto e per tutto ad un collaudo o prima verifica, ritenendo inutile anche l’attuale scheda tecnica informativa equivalente al libretto di prima verifica rilasciato dall’Ispesl quando ancora questo era operativo. Tale decisione, oltre ad apparire alquanto discutibile e assolutamente non condivisa da parecchi verificatori esperti che lavorano sul campo da una vita, è in netto contrasto con quanto asserito dallo stesso INAIL nelle sue “Istruzioni per la prima verifica periodica di carrelli semoventi a braccio telescopico” – edizione 2014 – pag. 25: “La compilazione della scheda tecnica è “funzionale a consentire l’identificazione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l’attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istruzioni, dichiarazione di conformità, attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ovvero rintracciabili direttamente

| 35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.