60 - VS Luglio - Agosto 2012

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CSVS INFORMA

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di Lara ESPOSITO

LA NATURA NON COMMERCIALE DEVE ESSERE PROVATA Pena l’esclusione per gli enti associativi dalle agevolazioni fiscali

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a natura non commerciale dell’attività svolta dagli enti associativi deve essere dimostrata concretamente, pena l’esclusione dalle agevolazioni fiscali. A ribadirlo è la Corte di Cassazione che nella sentenza 8623 del 30 maggio 2012 ha sottolineato la necessità per gli enti non commerciali che invocano il beneficio fiscale, di provare non solo le condizioni di legge ma anche i presupposti di fatto che legittimano la relativa esenzione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’articolo 2697 c.c. Non è sufficiente, secondo la Cassazione, avere i requisiti di associazione solo in senso formale, ma è necessario provare tale

aspetto nella vita e nella gestione quotidiana dell’ente stesso. La sentenza arriva in relazione a un contenzioso nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, a cui l’Amministrazione finanziaria aveva negato la configurazione di “ente non commerciale” e di conseguenza le agevolazioni fiscali di cui all’attuale art. 148 (prima art. 111) del Tuir 917/86. I giudici della Cassazione, infatti, con la Sentenza n. 8623 del 30 maggio 2012, hanno chiarito che “si deve, inoltre, assicurare continuità anche all’altro principio enunciato da questa Corte (C. 11456/10) secondo cui: «Gli enti di tipo associativo pos-

DONAZIONI, AUMENTA LA QUOTA DETRAIBILE

Passa dal 24% al 26% fino a un importo di 2.065 euro annui

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ella legge n. 96 del 6 luglio 2012 n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali” c’è spazio anche per il non profit con un innalzamento della quota detraibile

per le donazioni alle onlus. Si potrà detrarre cioè “un importo pari al 24% per l’anno 2013, e al 26% a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Donare ai partiti continuerà comunque ad essere più conveniente: la detrazione fiscale, infatti, che ora è equiparata nella percentuale, per i partiti vale fino a una donazione di 10mila euro (oggi il tetto era 100mila).

DA MPS UN’OFFERTA PER I VOLONTARI

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Una serie di agevolazioni per le associazioni pugliesi

a notizia riguarda tutte le associazioni pugliesi che aderiscono ad uno dei sei Centri di servizio al volontariato presenti in Puglia e più in generale le Organizzazioni di volontariato pugliesi. La Banca Monte dei Paschi di Siena ha costruito un’offerta dedicata alle organizzazioni di volontariato con una serie di agevolazioni e vantaggi per quanti, rientranti in queste categorie, decidano di accendere un nuovo conto corrente. All’interno dell’offerta si legge ad esempio la possibilità di anticipare il 5 per mille per soddisfare esigenze di credito per liquidità corrente. Necessaria, al fine di avviare l’apertura del nuovo conto, una documentazione contenente lo statuto e l’atto costitutivo, l’eventuale regolamento, la delibera del consiglio direttivo che attribuisce le cariche e conferisce il potere di firma, congiuntamente al codice fiscale del legale rappresentante.

sono godere del trattamento agevolato previsto dagli art. 111 del d.p.r. n.917 del 1986 (in materia di IRPEG) e 4 del d.p.r. n.633 del 1972 (in materia di IVA) – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dall’art.5 del d.lgs. n.460 del 1997 – a condizione non solo dell’inserimento, negli loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’art.5 del d.lgs. n. 460 cit., ma anche dell’accertamento – effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Sul piano della prova si rileva,

infine, che la disposizione dell’art. Ili TUIR (testo originario) costituisce deroga per gli enti non commerciali di tipo associativo alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 TUIR, secondo la quale l’IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne deriva che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’agevolazione sull’IRPEG, nonché quella sull’IVA (art.4 d.iva), è a carico del soggetto collettivo che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art.2697 c.c. (C. 22598/06 e 16032/05)”.

DOPO 10 ANNI TORNA IL CENSIMENTO PER IL NON PROFIT

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artirà il 10 settembre il censimento Istat delle istituzioni no profit. A breve, sarà disponibile on-line il modulo per la compilazione. Sono passati 10 anni dall’ultimo censimento sul non profit e quello del 2012 sarà caratterizzato da significative innovazioni sul versante metodologico, correlato anche dall’ampio utilizzo di archivi amministrativi. Uno degli aspetti peculiari e innovativi della rilevazione censuaria riguarderà la predisposizione da parte dell’Istat della lista censuaria, realizzata attraverso l’integrazione di una serie di fonti di input, amministrative e statistiche. Per lungo tempo hanno lavorato alla realizzazione di una lista precensuaria metodologi, ricercatori e informatici dell’Istat che permetterà di identificare le unità di rilevazione, personalizzare i questionari che saranno recapitati direttamente alle istituzioni da rilevare, predisporre gli elenchi di riferimento delle unità, per gli organi di censimento, acquisire informazioni qualitativamente affidabili sulle caratteristiche principali delle unità istituzionali censite (desumibili dalle fonti di input) utili al controllo della qualità dei dati rilevati.

IMU, ECCO LE ESENZIONI PER IL NON PROFIT

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opo il tira e molla dei mesi scorsi, con la circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle finanze arriva un chiarimento sul pagamento dell’Imu per gli enti non profit che hanno diritto all’esenzione dell’imposta municipale unica solo se non fanno attività commerciali. Nel caso in cui gli immobili hanno un’utilizzazione mista, l’agevolazione è limitata alla porzione dell’immobile destinato alle attività non

commerciali. I comuni possono deliberare l’esenzione per gli immobili posseduti dalle onlus, ma il relativo costo resta a carico delle amministrazioni locali. Sul trattamento agevolato, riservato in passato soprattutto agli immobili della Chiesa, la questione rimane ancora poco chiara e soggetta a possibili contenziosi in quanto è difficile individuare all’interno dello stesso immobile la parte destinata ad attività commerciali.

REGGE IL 5 PER MILLE 2013

TARIFFE POSTALI: IL NON PROFIT COME IL PROFIT

ono stati messi a bilancio 400 milioni di euro destinati al 5 per mille con il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (art 23, c 2, DL 95/12). Uno stanziamento che sicuramente, visti i tempi, fa tirare un sospiro di sollievo al mondo del non profit, ancora in attesa di scoprire dove siano finiti gli 80milioni rubati dal Governo per il 5 per mille 2010 e mai giustificati. I fondi per il 2013, però, sono ancora pochi visto che nel 2010 (redditi 2009) gli italiani hanno dato 463milioni ed è difficile pensare che ne diano il 15% in meno nel 2013 sui redditi del 2012. Come commenta Carlo Mazzini, esperto del settore, nel suo blog “www.quinonprofit.it”, le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo ma se si continua a tagliare il 5 per mille anno dopo anno è prevedibile che ogni anno avanzi qualcosa. «Ma il fatto è uno solo. Gli italiani danno più di 400milioni, quindi non ci sono somme inutilizzate!».

ovità in vista per le tariffe postali del non profit. In arrivo un calo del costo dal sapore un po’ amaro: le tariffe che deve pagare il non profit sono equiparate a quelle richieste alle imprese e quindi al mondo del profit. È questo il risultato ottenuto con l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale (C. 5322). Le associazioni non profit quindi potranno avere le stesse tariffe postali agevolate delle imprese editrici profit: 0,11 euro a invio. Dopo due anni di battaglie, però, non si può certo parlare di “tariffe agevolate” essendo equiparate a quelle delle imprese. Prima del 31 marzo 2010, infatti, ogni invio costava alle associazioni 0,05 euro. Una condizione che durò ben poco, fino ad arrivare a una tariffa di 0,28 euro. Un’equiparazione difficile da digerire.

A bilancio 400milioni di euro che, però, non bastano

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L’invio costerà 0,11 euro, così come per le imprese


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