Il Commercio Veronese di Ottobre 2018

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NORME & ADEMPIMENTI

Integratori alimentari, nuova disciplina Una sola lista per le piante ammesse Sulla Gazzetta Ufficiale del 26.09.2018 è stato pubblicato l’atteso Decreto 10.08.18 del Ministero della salute concernente: Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati alimentari. Il decreto sostituisce il decreto 9 luglio 2012 di pari titolo contenente all’allegato I la lista delle piante ammesse negli integratori alimentari come integrato e modificato dal decreto 27.3.2014 dall’allegato Ibis, la cosiddetta lista BELFRIT. Il Ministero della salute ha ritenuto, quindi di adottare una nuova lista di piante ammesse negli integratori alimentari come fonte di sostanze e preparati vegetali, predisposta sulla base delle evidenze scientifiche disponibili ed approvata dal Comitato nazionale per la nutrizione e la sicurezza alimentare il 17.1.17. Nel decreto in oggetto sono state inserite le indicazioni contenute nelle “Linee guida sulla documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori alimentari di cui al decreto 9 luglio 2012. Le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal novantesimo giorni dalla sua entrata in vigore e nel contempo è abrogato il decreto del Ministero della salute 9 luglio 2012. Pertanto, ed è questa la principalew novità, non esisteranno più due liste di piante ammesse negli integratori alimentari, ma esclusivamente la lista presente nel decreto 10 agosto 2018.

Privacy, registro per le attività di trattamento

Il Garante per la protezione dei dati personali, lo scorso 8 ottobre, ha diffuso sul proprio sito le istruzioni necessarie per la predisposizione del Registro delle attività di trattamento, previsto dall’articolo 30 del GDPR. Per agevolare le piccole e le medie imprese è stato predisposto un modello di registro semplificato sia per il titolare che per il responsabile ed è stato anche predisposto un documento in cui sono state raccolte insieme le risposte alle domande più ricorrenti (Frequently Asked Questions -FAQ) (all. 1-2-3). In particolare, l’Autorità ricorda che il registro è uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiorna-

to di tutti gli adempimenti a carico del titolare e, se nominato, del responsabile del trattamento. Il registro costituisce uno dei principali elementi di accountability e deve essere messo a disposizione dell’Autorità garante per le ispezioni e per i controlli (paragrafo 3 dell’articolo 30). Nel documento di domande e risposte, predisposto dall’Autorità, si ricorda che sono obbligati alla redazione del registro: - le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti; - chiunque effettua trattamenti che (i) possano presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato o (ii) di categorie particolari o (iii) di dati personali relativi a condanne penali ed a reati (art. 30 GDPR). Sul punto il Garante chiarisce che rientrano nella categoria delle “organizzazioni” di cui all’art. 30, par. 5 anche le associazioni, le fondazioni ed i comitati. L’Autorità interviene ad elencare, a titolo esemplificativo, una serie di attività che rientrano nell’obbligo di redazione del registro: - esercizi commerciali, esercizi pubblici o artigiani con almeno un dipendente (bar, ristoranti, officine, negozi, piccola distribuzione, ecc.) e/o che trattino dati sanitari dei clienti (es. parrucchieri, estetisti, ottici, odontotecnici, tatuatori ecc.); - liberi professionisti con almeno un dipendente e/o che trattino dati sanitari e/o dati relativi a condanne penali o reati (es. commercialisti, notai, avvocati, osteopati, fisioterapisti, farmacisti, medici in generale); 13


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