Il Commercio Veronese di maggio 2018

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L’ESPERTO RISPONDE

Seconde case e calcolo della Tari, il Comune può decidere in via presuntiva?

Fatturazione elettronica, come funziona e quali sono le prossime tappe?

Ai fini del calcolo della Tari, mentre per l’abitazione principale fa fede lo stato di famiglia dei residenti, per le seconde case è l’ufficio del Comune a stabilire il numero degli occupanti dell’immobile. Alla mia seconda casa, di 60 metri quadrati, sono stati arbitrariamente addebitati quattro occupanti, anche se nello stato di famiglia risultiamo essere due. È legittima questa imposizione? Carlo M. - Verona

Fatturazione elettronica obbligatoria al via dal primo luglio 2018: riguarderà, in prima battuta, le cessioni di carburante e i subappalti della Pubblica amministrazione. La e-fattura entrerà in vigore per tutti i soggetti IVA a partire da gennaio 2019. Ma cos’è una fattura elettronica? Come funziona? Quali sono le regole? Chiara P.- Negrar

Il regolamento è legittimo. Per le abitazioni a disposizione o turistiche, per le quali non è possibile far riferimento al numero dei componenti della famiglia, come per le utenze domestiche residenti, è legittimo disporre una presunzione circa il numero di persone che mediamente occupano l’abitazione: anche se diverso dai componenti del nucleo familiare del possessore. La possibilità per il Comune di disporre in via regolamentare tale presunzione è stata vagliata più volte dalla Cassazione, come nella sentenza 8383/2013, con cui è stato precisato che l’individuazione dei componenti proporzionata alla superficie non è un criterio irrazionale e neppure discriminatorio. Questo perché “il criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio di residenza; e non è irragionevole, far ricorso al metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene”. 12

n. 5 maggio 18

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti IVA, ad esclusione di quanti applicano il regime dei minimi o il forfetario. Dal 1° luglio 2018 l’e-fattura debutta per i subappaltatori della PA e gli operatori della filiera dei carburanti. Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica obbligatoria sarà estesa a tutte le operazioni economiche tra aziende attraverso il Sistema di Interscambio - SdI, già in uso dal 2014 per le fatture elettroniche verso la PA. In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, trova applicazione la comunicazione dei dati indicati nelle fatture emesse e ricevute, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di emissione e/o ricezione delle fatture. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° settembre 2018, con riferimento alle cessioni, a soggetti domiciliati o residenti fuori

della UE, di beni del valore complessivo, al lordo dell’IVA, superiore a 155 euro, destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell’Unione europea (c.d. tax free shopping), l’emissione delle relative fatture va effettuata dal cedente in modalità elettronica. La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate in formato XML (eXtensible Markup Language). Come funziona Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via PEC oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di superamento dei controlli, il soggetto che ha inviato il file della fattura elettronica riceverà entro 5 giorni una “ricevuta di consegna” e la fattura si considererà emessa.


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