non previsti nella specifica categoria, ma autorizzati nella categoria dell’ingrediente da cui derivano. In relazione a questo punto, e già anticipando una differenza con la lett. b) dell’art. 18, le Linee Guida specificano che il principio del trasferimento si applica sia che l’additivo proveniente dall’ingrediente svolga una funzione tecnologia nel prodotto composto, sia che non la svolga. Per quanto concerne la etichettatura del prodotto finito, vige il Reg. UE 1169/11 sulle informazioni al consumatore, che richiede la indicazione in etichetta degli additivi, enzimi o aromi utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presenti nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata. L’art. 20, in deroga a questa disposizione, precisa che nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione degli additivi e gli enzimi alimentari la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, par. 1, lett. a) e b), Reg. CE 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito3. La lettera b) dell’art. 18 prevede poi il caso di trasferimento dell’additivo nell’alimento per il tramite di un additivo, enzima o aroma ivi utilizzato. La formulazione normativa è più articolata e prevede che l’additivo trasferito sia autorizzato nell’additivo alimentare, nell’enzima o nell’aroma ai sensi del presente regolamento, e non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito. Questa circostanza assume rilievo poiché nel documento comunitario si prende in considerazione anche la possibilità che l’additivo trasferito possa, invero, ancora svolgere una funzione nell’alimento. In questo caso, vi è conformità solo se tale funzione sia autorizzata anche nella categoria a cui l’alimento appartiene (ciò rileva in punto etichettatura poiché l’operatore, in applicazione del Reg. UE 1169/11, dovrebbe indicare l’additivo nel prodotto dal momento che continua a svolgere una funzione tecnologica), oppure se sia applicabile il carry-over invertito. La lettera c) dell’art. 18 prende in considerazione l’ipotesi del cosiddetto reverse carry-over (o carry-over invertito) che riguarda in particolare i casi di cessione di semilavorati nel B2B o i casi di vendita al consumatore di miscele di ingredienti per preparazioni alimentari.
Alimenti Funzionali
L’additivo è utilizzato in semilavorati ove il suo impiego non è specificamente autorizzato, purché i semilavorati vengano impiegati in prodotti per i quali è invece ammesso. Si precisa che il principio del carry-over invertito si applica solo agli ingredienti che diventano parte del prodotto finito; al contrario, non vi si può ricorrere nel caso di ingredienti che non vengono mescolati e non fanno parte della miscela. In questo senso, poi, si raccomanda che l’utilizzo del carry-over invertito sia comunicato dettagliatamente all’utilizzatore dell’ingrediente, così da consentirgli un impiego corretto e conforme alla normativa. Tra gli esempi viene citato quello riferito al bicarbonato di sodio, additivo del Gruppo 1, normalmente non permesso nelle farine. L’additivo può essere aggiunto nelle farine con lievito, anche nella vendita al consumatore, quando commercializzate per l’esclusivo utilizzo per produrre pane, panini o prodotti da forno fini, o, ancora, altri alimenti composti in cui gli additivi del Gruppo 1 sono ammessi. Le Linee Guida si concludono con una serie di domande e risposte in via di definizione; essendo il documento ancora in bozza e sottoposto ora al vaglio delle associazioni e degli enti per le loro osservazioni e quindi per giungere a un completamento definitivo. Questa sintesi riflette i punti principali dell’interpretazione comunitaria che comunque possono essere ritenuti spunti di riflessione e di operatività per una più adeguata applicazione delle norme, sia sotto il profilo della composizione che della presentazione del prodotto alimentare.
Numero 17 | Marzo 2016