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il geometra ligure

anno 53º - n. 3 • maggio-giugno 2004 Tariffa Regime Libero: “Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DBC Genova - Tassa pagata Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 318 del 29/11/54

Direttore Responsabile

Arnoldo Juvara

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Redattori

Roberta Arena Pier Emilio Copello Alessio Danovaro Paolo De Lorenzi Ettore Fieramosca Filippo Finocchiaro Mario Gramigni Mauro Mattei Andrea Merello Maura Mignone Adolfo Morasso Liliana Olcese Alessandro Ombrina Roberto Ombrina Adriano Rodari Lorenzo Traverso

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Servizio fotografico e Coordinatore dell’immagine Adolfo Morasso Direzione Amministrazione 16129 Genova Redazione e Distribuzione Viale Brigata Bisagno, 8/1-2 Tel./Fax 010.5700735 geometrige@geometri.ge.it www.collegio.geometri.ge.it

Peter Johann Theodor Tetar “La partenza dei mille” Museo del Risorgimento. (Per gentile concessione dell’Archivio Fotografico del Comune di Genova)

sommario 94

Le strade di Genova e le Colonie della Repubblica Genovese

107 Caldaie a condensazione 110 A proposito di… - Suono e rumore… 118 Legislazione dello Stato 126 Giurisprudenza La presente pubblicazione è distribuita gratuitamente agli iscritti all’albo professionale della Provincia di Genova ed ai Collegi dei Geometri d’Italia.

129 Legislazione regionale

La riproduzione degli articoli, schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte.

130 Informativa

Le opinioni espresse dagli Autori, Redattori, Corrispondenti non impegnano né la Direzione, né la Redazione, né il Collegio di cui il periodico è l’organo.

131 Cultura Ligure -

Genova è…

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PERCORSI MUSEALI Inaugurazione maggio 2004

Stampato nel mese di giugno 2004 dalle Grafiche Fassicomo Via Imperiale, 41 - 16143 Genova Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

138 Recensioni 139 Atti del Collegio


Le strade di Genova e le Colonie della Repubblica Genovese geom. Andrea Merello

O

gnuno di noi ha le sue piccole manie. Tra le tante di cui sono stato vittima in gioventù e che tuttora coltivo vi è anche quella di individuare quali avvenimenti o quali persone commemoriamo con le indicazioni delle nostre vie o piazze. Certo quando parliamo di Garibaldi, Mazzini o Colombo non facciamo molta fatica a individuare di chi si tratta così come non facciamo fatica con le nostre reminiscenze scolastiche ad individuare quali strade si riferiscano a altri noti personaggi vedi Alfieri, Ariosto, Cesare Battisti, Armellini, Nino Bixio, Cadorna, Cairoli, Cantore, o Archimede il noto fisico siracusano che tutti abbiamo imparato a

Espansione commerciale genovese nel secolo XII.

conoscere sui banchi di scuola perché con un gioco di specchi incendiava le navi avversarie e molti altri. Sono moltissime le strade e le piazze intitolate a Santi: Agnese, Agostino, i numerosi Bartolomeo, Alberto, Biagio, Carlo, Brigida, non poteva mancare… Andrea, ci sono anche due nomi a me molto cari, mi si perdoni l’abuso “Stefano e Benedetta” sono i nomi dei miei nipotini l’elenco è lunghissimo, ma, ahimè, è gravemente carente poiché mancano strade o piazze intitolate ai Santi, Arnoldo e Luciano o forse i nostri vecchi avevano il fiuto fino e preveggente anche nel discriminare i nomi dei Santi riferiti a personaggi che era bene ricordare o meno.

Interessanti sono le vie dedicate ad antichi mestieri parlo dei berrettieri dei lanaioli, dei bottai, dei bossai (lavorano il bosso, un legno durissimo da cui ricavavano utensili per cucina) dei cartai, o dei bozzellari (costruttori di carrucole in legno usate per i velieri) ed altre professioni. Sono poi ricordate date storiche, fatti d’arme, luoghi di battaglie passate alla storia, nomi di antiche e nobili famiglie genovesi e di Dogi. La mia curiosità si è però soffermata su nomi di località e città che di primo acchito non mi dicevano granché. ma che ho poi collegato tra loro per una ben precisa ragione perché queste vie e queste piazze ci riportano ai fasti della Repubblica Genovese in quanto si riferiscono a suoi possedimenti, colonie, protettorati sparsi nel Mediterraneo, in Europa, in Africa e persino in quelle che in allora, raggiunte solo con velieri, dovevano essere terre lontane quali la Turchia o la Russia. Velieri e flotte che notoriamente non sempre, non appartenevano alla Repubblica genovese, ma ancorché


Le strade di Genova e le Colonie della Repubblica Genovese

trattavasi di navi da guerra appartenevano ad armatori che risiedevano a Genova e che affittavano le loro navi alla Repubblica o ad altre Nazioni ovviamente dietro la corresponsione di adeguati compensi. Dividerei questa raccolta di nomi in zone che individuerei per facilità di accorpamenti nel modo seguente: a) Le coste italiane e la presenza della repubblica genovese nelle isole (Corsica, Sardegna, Sicilia, Capraia, Elba, Malta) b) Possedimenti e protettorati in Francia, Spagna, Portogallo c) La costa africana nel Mediterraneo d) La costa iugoslava, la Grecia, e le sue isole, la Turchia, la Siria, la Russia. a) Le coste italiane e la presenza della repubblica genovese nelle isole (Corsica, Sardegna, Sicilia, Capraia, Elba, Malta). In Liguria, ove è spesso difficile discernere quelle che sono terre che fanno parte del territorio della repubblica da quelle che rappresentavano città alleate e quindi protette a quelle che invece si devono ricondurre ad occupazioni e quindi soggette a colonizzazioni, ricordo ad esempio: AMEGLIA (la via si trova nella zona di Castelletto) cittadina ligure sulle rive del Magra. nelle vicinanze di Sarzana e poco distante dall’antica Luni. Vi è tuttora un castello che fu acquistato dalla Repubblica Genovese nel 1141 fu poi concesso in feudo

alla famiglia Strutiore La tomba di Ameglia è conservata nel Museo di Palazzo Bianco. LIVORNO (la strada è nel quartiere di Albaro) taluni affermano che questa città sia stata fondata da un ligure. Il Doge Gherardo d’Appiano la cedette alla repubblica genovese cui fu poi sottratta dai francesi, Successivamente Tomaso Fregoso la cedette alla Signoria di Firenze. CORSICA (questa via si trova in Carignano). L’intervento della repubblica genovese in quest’isola che è quella fisicamente più vicina a noi e conseguentemente di più facile accesso per le nostre galee, fu massiccio come avremo modo di vedere. Sembra che i primi corsi derivino proprio dai liguri e che il nome discenda da quello di una donna ligure che fu tra le prime ad approdare in Corsica e che si chiamava “Corsa”. Subì le invasioni dei romani, dei saraceni, dei francesi e fu oggetto di lunga contesa, cosi come altrove, fra pisani e genovesi, fino a che questi ultimi (1158) si stabilirono a Bonifacio ed ivi rimasero fino alla fine del XII Secolo. La conduzione di questa colonia, come peraltro in altre colonie fu difficoltosa vuoi per ribellioni interne, anche ad opera di ex alleati che per l’influenza di altre nazioni fino a che dopo che i genovesi occuparono Calvi si giunse nel 1288 alla pace tra genovesi e pisani e questi ultimi rinunciarono a qualsiasi loro

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ingerenza sulla Corsica. Nel 1297 il papa Bonifacio VIII interferiva nella vita dell’isola affidandone il governo a Giacomo d’Aragona dando così inizio alle ostilità tra aragonesi e genovesi. C’è stato un intermezzo gestionale del Banco di S. Giorgio ed il successivo ritorno alla repubblica genovese fino al 15 maggio 1768 quando la Corsica fu annessa alla Francia. Numerosi sono i residui delle fortificazioni e delle costruzioni del periodo genovese, come avremo modo di vedere in tutta la Corsica a testimonianza della nostra permanenza sul territorio. Città cui Genova non ha dedicato strade ma che, comunque qui ricordo in rapida sintesi. Ajaccio vi risiedeva il Governatorato generale dei genovesi “al di là dei monti” mentre quello “al di qua dei monti” risiedeva a Bastia. Sono tuttora evidenti tracce della permanenza dei genovesi vedi ad esempio il centro abitato la Vigna di San Giovanni il caposaldo di Castel Lombardo, le torri erette a difesa del territorio (Castellaccio, Parata, Capo di Muro, della Castagna) altre tracce le ritroviamo nei portali dei palazzi o negli speroni delle mura: Aleria sulla costa verso la Sardegna con la fortezza genovese di “matra”. Algajola è ubicata nei pressi di Calvi per importanza è stato il secondo porto durante il periodo governato dai genovesi che hanno lasciato tracce importanti quali ad esem-


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pio il Palazzo Pubblico e la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni. Altiani è ubicata tra Corte ed Aleria appartiene al periodo genovese il tipico ponte sul Tavigliano vicino alla Cappella di San Giovanni. Arsica nei pressi di Porto sul Golfo di Sangone fa parte dei possedimenti della famiglia Cinarca il castello fa parte di un sistema difensivo che interessava un’ampia zona della Corsica. Bastia è ubicata sulla costa verso il nord dell’isola. Nel 1372 il governatore genovese Leonello Lomellini è costretto a lasciare il suo castello a Biguglia perché incendiato dai corsi ed a rifugiarsi in quello di Bastia. Entro le mura vivevano i genovesi mentre fuori le mura vi erano le case dei contadini. Nel 1453 il governatore genovese di Bastia diventa il governatore dell’intera Corsica. Lo sviluppo urbanistico che trae ispirazione dallo stile genovese coinvolge anche quello religioso con la costruzione di chiese e conventi. Particolare importanza assumono quindi le fortificazioni dallo sviluppo delle mura ai castelli, il grande convento di San Lazzaro e santa Maria del Carmine, la Chiesa di S. Maria. BONIFACIO (questa città è ricordata da una strada che si trova nella zona di Marassi). Sembra che il porto sia stato utilizzato già da Romani, Greci, Fenici. I genovesi vi giungono nel 1187 con l’occupazione da parte di Folco di Castello cui succede negli anni successivi la repub-

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blica genovese che si dedicò alla sua fortificazione La città è retta da un podestà nominato dalla repubblica. Rimane l’unica zona fedele alla repubblica genovese nonostante un assedio durato cinque anni da parte degli aragonesi che finisce solo con l’intervento di una massiccia flotta della repubblica Subisce un saccheggio da parte di una coalizione di Corsi, Francesi e Turchi alcuni anni dopo ritorna assieme a tutta la Corsica alla repubblica genovese e tale rimane fino al passaggio alla Francia nel 1768. Particolare pregio la chiesa di Santa Maria Maggiore e la loggia sulla omonima piazza. Case gotiche genovesi si trovano in Via Generale De Gaulle. Si rilevano architetture tipicamente genovesi quali bifore, portali. Brando è ubicato nei pressi di Bastia sulla punta a Nord dell’isola I genovesi vi si insediarono nel millecento con le famiglie degli Avvocati e degli Avogari. Nel milleduecento i De Mari, nobili genovesi, occupano i territori più settentrionali Testimonianze genovesi: i resti del castello medioevale che dominava la città e la Torre dell’Osse. Calvi la cittadella genovese domina l’insenatura tra punta di Rivellate e Punta di Spano Caratteristica è la piazza d’armi, residuo della dominazione genovese, con il palazzo del Governatore e la Cattedrale di S. Giovanni Battista, la Torre, del Sale i camminamenti sulle mura, l’oratorio della Confraternita di S. Antonio. A seguito di una ribel-

lione dei locali contro gli Avogari la città si consegna alla Repubblica genovese, siamo nell’anno 1278. Castel Lombardo vicino ad Ajaccio in cui viene poi conglobata. Corte è situata su uno sperone nella gola del Tavignano, sede di un presidio fortificato è stato spesso teatro di scontri tra i genovesi ed i corsi: diventa proprietà dei Campofregoso e quindi nel 1459 del Banco di S. Giorgio fino a che diventa capitale della Corsica indipendente e quindi dominazione francese. Girolata si tratta di una fortezza che domina la baia del golfo di Girolata e che riveste un’importanza strategica. Portovecchio poco lontano da Bonifacio tra le punte San Cipriano e punta Chiappa. Viene fondata per decisione del Banco di San Giorgio. Il primo nucleo è formato da 110 famiglie genovesi. La città viene protetta dalla costruzione delle mura sotto la guida di Carlo Spinola e Antonio Fornara. La città subisce in diverse occasioni spopolamenti e viene man mano ripopolata. San Fiorenzo caratteristica la fortezza genovese formata da due cilindri e dalla torre di Marina di Nero. Vecchiaia la torre è ubicata sulla punta omonima nel Golfo di San Fiorenzo. In tutti questi possedimenti sono presenti famiglie genovesi, ma soprattutto i De Mari che li troviamo un po’ ovunque. SARDEGNA (la via si trova tra S. Fruttuoso e Marassi) fu possedimento della Repubblica genovese, dopo


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aver subito le dominazioni di: Fenici, Etruschi, Greci, Cartaginesi, Romani ed Arabi, infine da genovesi e pisani questi ultimi ebbero il sopravvento nel 1187. I genovesi continuarono a sostenere lotte per il predominio dell’isola attratti dalle ricchezze del commercio. Al suo interno troviamo ad esempio ALGHERO (la Via è nel quartiere di Carignano) la città è ubicata sulla costa Nord Occidentale della Sardegna, città fondata dai Doria nel XII Secolo che ne ebbero il possesso fino al 1353. Questa città ricorda purtroppo una battaglia (anno 1353) ove i genovesi, la cui flotta era condotta da Antonio Grimaldi furono sconfitti da una coalizione formata da Veneziani e Catalani. La battaglia fu condotta dallo stesso Re di Aragona alla testa di dodicimila uomini ed un centinaio di navi contro i 1700 genovesi e sardi Sono tuttora vive le tracce del passaggio dei genovesi nelle diverse forme d’architettura soprattutto militare e nello sviluppo del Centro Storico e religioso. La Chiesa di San Francesco è di indubbio stampo genovese. ORISTANO (la Via è nei pressi di Corso Sardegna) la città era una delle tante colonie genovesi. Vi sono molte altre località che furono possedimenti della repubblica genovese ed alle quali non è stata intestata alcuna strada della nostra città quali ad esempio Bosa che è ubicata alle foci del del fiume Temi. Vi è tuttora una

fortezza costruita nel 1221 dalla famiglia Malaspina e l’architettura del borgo è di chiaro stile genovese. Calasette si trova nell’isola di Sant’Antioco: è legata alla colonizzazione di Carloforte. Conservano tradizioni liguri e dialettali, anche qui come a Carloforte tipicamente liguri con inflessione pegliese Casteldoria: tipico il sistema di fortificazioni realizzato dai Doria di cui rimane a ricordo la Rocca di Casteldoria. Fu possedimento dei Doria fin dal 1256 con altri centri abitati ad esempio Alghero. Castelsardo in origine chiamato, non casualmente Castelgenova. I Doria costruirono le mura che cingono la città ed il castello da cui si domina il Golfo dell’Asinara, edificarono la Cappella di S. Maria e lo sviluppo urbanistico della città. La località il Mandraccio del Soccorso è una piccola Cala inaccessibile ove si rifugiavano le navi genovesi. Il Palazzo del Comune ricorda il passaggio dei genovesi Monteleone situati su uno sperone nella Valle del Temo. I Doria vi costruirono le prime fortificazioni, appartenne ai genovesi dal 1266 al 1434 quando fu assediata e dovette cedere per fame. Da segnalare che una via della città è tuttora intestata ai Doria. Porto Torres e’ubicata al centro del Golfo dell’Asinara. Nel 1164 i genovesi aiutano il giudice Barisone di Arborea a cingere la corona di Re di Sardegna e questi li compensa con privilegi e consentendo lo sviluppo dei loro commerci. Maggior potere

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assumono i genovesi col matrimonio di Andrea Doria e la figlia di Barisione II: Susanna. Sassari: dopo il predominio dei pisani Sassari diventa libera e dopo la battaglia della Meloria è confederata con Genova. SICILIA. Alcamo il castello di Alcamo domina il golfo di Castellamare è stato costruito dalla famiglia Ventimiglia originaria della Liguria strettamente collegata con gli altri familiari residenti in Liguria. Fondano la città di Gibellina e occupano Salemi. Con questo complesso immobiliare dominano il mercato siciliano del grano, costruiscono anche una Chiesa Benedettina nei pressi di Poggioreale. Messina è ubicata sullo stretto omonimo fu occupata da Greci, romani, bizantini. La flotta genovese vi approdò nel 1117 quando acquisirono il diritto di collocarvi un proprio consolato. Rappresentava uno scalo per le navi genovesi dirette o provenienti dall’oriente. Fu un punto di appoggio per l’espansione coloniale nel mar Nero e nell’Egeo. Nel 1200 i genovesi possiedono a Messina oltre al Consolato, un fondaco, palazzi e privilegi. PALERMO (la piazza è ubicata nella zona adiacente al quartiere Foce). Ha subito diverse dominazioni dopo di che i liguri contribuirono alla formazione della città attorno al XIII secolo. Dell’epoca si trovano fondaci nei quartieri della Karsa e nei pressi della Chiesa di S. Francesco d’As-


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Piazza Palermo adiacente al quartiere della Foce.

sisi ove esiste la cappella dei mercanti genovesi con un portale con scolpiti San Siro e San Giorgio, costituisce prova del passaggio dei genovesi ed anche la costruzione della Chiesa di San Giorgio. L’interesse dei genovesi per Palermo, ma per la Sicilia in genere, sono dovuti al commercio del grano di cui l’isola era grossa produttrice. Siracusa nelle coste della Sicilia. Fu un porto intermedio ove le navi genovesi facevano scalo da e per l’oriente. Genova riesce a farsi concedere da Federico I l’intera città I pisani si impadronirono della città che i genovesi alleatisi col pirata Alamanno riescono poi a rioccupare. Trapani subì diverse occupazioni dai saraceni ai normanni fino a che nel 1200 Federico II concede ai genovesi possedimenti. fondaci e la sede di un Consolato. PALMARIA (da Via S. Vincenzo) isola che dai primitivi proprietari, i Marchesi Malaspina, passò ai monaci di Tono e quindi alla Repubblica Genovese che la difese dai

soliti attacchi dei pisani. Fu saccheggiata dalla flotta di Carlo di Sicilia in lotta con la repubblica genovese. CARLOFORTE (la piazza è ubicata nella zona di Marassi e la via invece a Pegli da dove partirono i primi liguri che andarono a Carloforte). Isola collegata con la Sardegna ed ove notoriamente si parla tuttora un dialetto simile al genovese o per essere più esatti con un inflessione pegliese Inizialmente era una proprietà della famiglia patrizia Lomellini che vi inviò un nucleo di pescatori da destinare alla raccolta del corallo. Questi uomini, come detto, in prevalenza venivano da Pegli. Il nome di Carloforte fu dato in omaggio a Carlo Emanuele III per aver accolto le prime famiglie di profughi. CAPRAIA (la Via è nella zona di Castelletto). Quest’isola, che è ubicata tra le coste della Corsica e quelle dell’Elba sembra prendere il nome dalle numerose capre selvatiche che vi vivevano.

L’isola fu governata per incarico della Repubblica genovese, dalla famiglia Cibo fino a che non furono spodestati dai pisani. L’isola fu anche occupata da saraceni e pirati. E’ stata una colonia romana. Nel maggio del 1283 Tomaso Spinola alla guida di una forte flotta prende possesso dell’isola sconfiggendo ancora una volta gli eterni avversari pisani che l’anno successivo furono clamorosamente sconfitti nella nota battaglia della Meloria. Dedicarono la loro attività al consolidamento delle opere a difesa dell’isola con la costruzione anche di nuove opere quali le Torri rotonde del porto e dello Zenobio. Fu acquistata nel 1430 da Simone De Mari che ne conservò la proprietà fino a che una rivolta popolare nell’anno 1504 li estromise dall’isola, ad essi nel 1506 subentrò il Banco di San Giorgio che nel 1562 cedette l’isola alla Repubblica genovese. E’ di questo periodo la costruzione della Chiesa di S. Nicolò. Una nota curiosa si dice che i Monaci della Chiesa di N. S. di S. Stefano producevano, e forse producono ancora, un particolare vino da vitigni provenienti dall’Egitto. MALTA (la via è ubicata nei pressi di Via Brigata Liguria) Nel 1204 il Conte di Malta era il genovese Enrico Pescatore. b) L’espansione negli stati europei nel mediterraneo: Francia, Spagna, Portogallo. Aigues Mortes si trova in


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Francia sul delta del Rodano. Da qui partirono i crociati che furono trasportati su navi della repubblica genovese (centinaia di Galee). L’impresa di edificare le mura della città (esistono tuttora la Porta delle Ginestre, la Porta della Marina e alcune torri) e della costruzione del porto fu affidata al genovese Guglielmo Boccanegra. Una colonia genovese esiste fin dal 1244. ALMERIA (nella zona di S. Ugo) è ubicata sul Mediterraneo nella costa Sud occidentale della Spagna. Ci sono tracce di precedenti occupazioni e delle loro culture (cartaginesi, romani, arabi). Un primo tentativo di occupazione nel 1137 da parte dei genovesi fallì, (i genovesi ottennero comunque in tale occasione un compenso con parecchie migliaia di “marabottini d’oro” sborsati dall’emiro Mohamed Lin Meimum preoccupato dalla presenza dei genovesi. Ebbe invece successo un secondo tentativo dieci anni dopo, i genovesi tornano in forze e con l’aiuto di Alfonso VII di Castiglia conquistarono la città che, secondo autorevoli scrittori (Lopez e Paolo Stringa) fu messa a ferro e fuoco, saccheggiata e sottoposta ad un terribile bagno di sangue. Il premio non si fece attendere ed un terzo del territorio di Almeria venne consegnato a Genova che lo concedette in feudo ad Ottone di Buonvillino. Dal Caffaro, che guidò le navi genovesi alla conquista delle Baleari e di Almeria si legge che nel venticinquesimo

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Via Malta ubicata nei pressi di Via Brigata Liguria

anno del Consolato inviarono prima a Minorca poi ad Almeria “ventidue galee e sei golabi con molte macchine da guerra e legnami per le torri d’assedio e cento cavalieri contro i saraceni. Descrive l’occupazione di Minorca, l’attacco da parte dei Saraceni che furono sconfitti e la successiva occupazione di Almeria. I saraceni versarono ai genovesi 25.000 marabottini. Narra poi del rientro a Genova, causa l’arrivo dell’inverno, con le navi colme di bottino. Baleari (Isole). Le isole Baleari (Maiorca, Minorca, Ibiza) sono contese tra Pisani e Genovesi. I Genovesi vi si insediano una prima volta nel 1114 a seguito di un accordo col Re di Maiorca che concesse ai genovesi aree su cui edificare e libertà di commercio. Successivamente dal 1188 con l’acquisizione di fondaci anche a Valenza, a Denia ed a Maiorca. Venne loro concessa una piazza a Maiorca per la costruzione di case e di una chiesa con annesso orto e terreno sufficien-

te per mantenere cinque chierici. Venne anche concesso l’uso di un bagno per un giorno per ogni settimana. Siviglia è ubicata nell’Andalusia (Spagna) sulla riva del Guadalquivir Passa attraverso diverse dominazioni. Vi è un quartiere genovese chiamato Barrios de los genoveses. I mercanti liguri vi prosperano soprattutto per i finanziamenti che sono in condizione di porre a disposizione per le varie operazioni realizzande Vi è tuttora una strada intitolata Via Genova. TORTOSA (la strada è ubicata nel quartiere di Marassi): città della Catalogna ove i genovesi nel 1148 firmarono un trattato di alleanza con Raimondo Berengario IV per affrontare alcune guerre nel reciproco interesse. A seguito delle vittorie riportate riescono a farsi assegnare altri fondaci tra cui Denia e Valencia. c) Insediamenti sulla costa africana nel mediteraneo. ASSAB (nella zona di Sturla) città dell’Eritrea acquistata da Rubattino nel


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1868 e da questi ceduta al Governo Italiano nel 1882. BARBERIA (la strada è ubicata a Genova Pra) regione africana che si estendeva tra l’Egitto e l’Atlantico. Centro Commerciale con mercati di merci orientali con cui Genova tratteneva rapporti commerciali. Bugia(Genova non vi ha dedicato alcuna strada) situata in Algeria ed è ubicata su una penisola nell’omonimo Golfo di Bugia vicino ad Algeri. Nel 1136 una spedizione genovese conclude un trattato col re del Marocco. Viene creato un fondaco nella città e si avvia un intenso traffico commerciale (allume, oro, spezie). CEUTA (la Via è a Sestri Ponente) città del Marocco costruita dai romani, passa poi di mano fra arabi, portoghesi e spagnoli fino a che nel 1230 fu occupata dai genovesi che si accordarono “onorevolmen-

Via Antiochia nella zona della Chiesa di N. S. del Rimedio.

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te” con l’Emiro di Siviglia che offrì doni ai genovesi e concessioni tra cui la facoltà di aprire fondachi per svolgervi la loro attività. Furono cacciati dai crociati. I fuggiaschi si rifugiarono a Malaga. Genova cinse d’assedio Ceuta con una flotta di circa 120 galee fino a che riuscì ad espugnarla ed a far si che i mercanti genovesi potessero riprendere i loro commerci. GIBELLO (la strada è nella zona di S. Lorenzo) i genovesi attorno al 1100 con una flotta formata da 60 galee dopo aver assediato Tripoli di Siria contribuirono alla conquista di Gibello ove si insediarono e godettero di particolari privilegi. EGITTO, ricordiamo Damietta e Alessandria, sul suo mercato sono disponibili molte merci quali pepe, cannella, allume. TABARCA (La via è a Sturla) l’isola di Tabarca è poco lontana dalla costa tunisina vicino a Cap Serrat. Genovesi e pisani vi avviano i loro commerci soprattutto in relazione al commercio del corallo cui i pescatori locali si dedicavano assiduamente. Tunisi a seguito dello sviluppo dei traffici commerciali tra popolazioni africane e i i genovesi questi ultimi realizzarono a Tunisi un fondaco, un bagno, e un forno. Altre impor-

tanti città della costa tunisina finirono sotto la giurisdizione genovese. d) Percorrendo la costa jugoslava fino alla Grecia ed alle sue isole, la Siria, la Turchia, la Russia. PARENZO (la via è ubicata nella zona di Marassi) cittadina dell’Istria ha una ricca storia di dominazioni. Fin dai tempi dei romani per giungere a quelli della repubblica veneziana. La città di Parenzo subì una dura sconfitta ad opera della flotta genovese guidata da Pagano Doria. In tale occasione i genovesi “trasferirono “ dalla Basilica di Parenzo alla Chiesa di S. Matteo in Genova le reliquie dei Santi Martiri Mauro ed Eleuterio che, peraltro, furono poi restituite a Parenzo nel 1933. Antalya ubicata nel golfo omonimo di Antalya si ricorda di una nave genovese carica di colonne di marmo che affondò nel suo porto. ANTIOCHIA (nella zona della Chiesa di N. S. del Rimedio). Città della Turchia situata sul fiume Oronte che ha un suo porto chiamato dai latini San Simeone. Subisce diverse occupazioni: romani, bizantini fino al 1097 quando la flotta genovese occupa il porto di San Simone (altra località nota ai Genovesi per l’esistenza di Salita S. Simone) ed il 3 giugno 1098 assieme all’esercito di Belmonte di Altavilla conquistano Antiochia. In compenso i genovesi ottengono terreni su cui costruire case, e… “un forno”. Nel 1101 i genovesi rinun-


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ciano al possesso dei loro beni in cambio di un provento sui dazi. Genova cede questi beni agli Embriaci cui li tolse il sultano Bibus nel 1268. ARMENIA (nella zona di N. S. del Rimedio) più che una colonia vera e propria rappresenta un accordo di collaborazione commerciale sottoscritto dal Vicario del Comune di Genova Benedetto Zaccaria ed il re Aitone di Armenia. BALACLAVA(nella zona di Pré da Piazza S. Brigida) Colonia genovese di Cembalo in Crimea col porto nel Mar Nero. Attivissimo centro commerciale della Repubblica genovese con l’Oriente. La Repubblica vi fece costruire importanti opere di fortificazioni. Balaclava è inoltre famosa per avvenimenti legati alla guerra del 1855. Il comandante delle truppe piemontesi Gen. La Marmora tolse dalle mura due lapidi che si riferiscono a famiglie genovesi che donò al Comune di Genova. Queste lapidi si trovano oggi nel museo navale di Villa Doria. CAFFA(nella zona di N. S. del Rimedio) ha rappresentato il più ricco e attivo centro commerciale sul Mar Nero della Repubblica Genovese. E’ ubicata sulla costa orientale della penisola di Crimea. Il nome discende da quello della famiglia Caffaro feudataria della città che originariamente aveva il nome di Teodosia. A testimoniare la permanenza dei genovesi rimangono la torre del porto Interessante è lo sviluppo economico che forma la ricchezza di questa città

che dovette essere difesa dagli attacchi dei veneziani e dei tartari invidiosi dello sviluppo economico raggiunto dalla città sotto il dominio dei genovesi che furono costretti a potenziare il sistema difensivo con la costruzione di mura e fortificazioni. Un particolare curioso è quello che vede la città divisa in quartieri secondo le diverse origini: genovesi, greci, armeni. CEMBALO (la Via è ubicata nella zona di Principe ed il nome è anche stato dato ad un complesso immobiliare nella zona di Porto Antico. I Greci la chiamavano Symbolon e successivamente Balaclava). È una colonia della Repubblica genovese che fu un punto chiave per la dominazione genovese nel mar Nero. La città è costruita su un rilevato sul mare ove sono ancora evidenti i resti delle fortificazioni edificate durante la dominazione genovese così come il chiostro di S. Giorgio. Una sollevazione interna costrinse i genovesi a lasciare la città che, però, riconquista-

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Via Caffa nella zona di N. S. del Rimedio.

rono, dopo un’aspra battaglia con un esercito (venti galee e seimila fanti) guidati da Carlo Lomellini (cui Genova dedicò una strada nella zona della Zecca). Questa citta viene anche ricordata nella battaglia di Crimea.

Via Cesarea nei pressi di via XX Settembre.


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CESAREA (la via è nei pressi di Via XX Settembre). Antica città della Siria conquistata da Guglielmo Embriaco che, in questa occasione utilizzò per la prima volta le famose torri mobili inventate dallo stesso Embriaco (di cui a Genova nella zona di S. Maria di Castello esiste una torre detta la Torre dell’Embriaco). Particolare importante: in questa città fu trovato il “sacro catino” che si trova attualmente nel tesoro della cattedrale di San Lorenzo. I genovesi trattavano i loro affari in un proprio quartiere ed erano affrancati da ogni tributo. CRIMEA (la Via è nella zona di N. S. del Rimedio) penisola Russa nel Mar Nero. Fu oggetto di occupazione da parte di diversi popoli e dal 1266 (acquisto del porto di Caffa) dai genovesi fino al 1475 (invasione degli ottoma-

Via Galata nella zona all’inizio di via XX Settembre.

Il geometra ligure

ni) e così si concluse la presenza della repubblica genovese. La penisola è anche nota per la guerra combattuta dai Franco Inglesi, con la partecipazione di un corpo di spedizione dell’esercito Piemontese, contro i Russi. CIPRO (è ubicato nei presi di Via Finocchiaro Aprile) antica Isola che passa attraverso diverse colonizzazioni (Fenici, Greci, Romani, Bizantini, fino a Riccardo Cuor di Leone, ai Veneziani ed ai Turchi) La storia dei genovesi a Cipro fu un susseguirsi di alterne vicende e da attivi commerci (zafferano, vino, zucchero, cotone, ecc) alle persecuzioni. Alcuni mercanti furono trucidati per sospetto di tradimento nei confronti del re. La reazione della repubblica genovese, però, non si fece attendere, armò una flotta di 45 galee ed un centinaio di macchine da guerra

con un esercito di 15. 000 uomini. La flotta Cipriota fu distrutta e la città rioccupata. Fu poi restituita al re Pietro II a determinate condizioni di carattere economico. FAMAGOSTA (la via è ubicata nella zona di Pré) città nell’isola di Cipro conquistata dai genovesi. Fu oggetto di guerre continue con conseguenti trattati di pace, scontri navali, saccheggi, incoronamenti e detronizzazioni di re in cui và sottolineato che le galee e gli eserciti della repubblica genovese ebbero sempre il sopravvento. Damiano Cattaneo guidò le galee genovesi alla vittoria. Ne ricavò ovviamente ampi privilegi tra cui un “donativo” di 2000 bisanzi. GALATA (nella zona all’inizio di Via XX Settembre) è un sobborgo di Costantinopoli sede fin dal XII Secolo di fondaci genovesi a seguito di una convenzione con l’alleanza formatasi tra Federico Barbarossa, Adriano IV, e l’Imperatore d’oriente Emanuele. A Galata esiste tuttora la Torre dei Genovesi. I genovesi forse, in considerazione della flotta di cui disponevano godettero di una serie di privilegi (agevolazioni doganali, concessione di fondaci a Galata ed altre città ed il dono di due drappi ricamati in oro per la Chiesa di S. Lorenzo. Nel 1162 ben trecento mercanti si erano recati a Galata ed altri ne confluirono col rinnovato accordo del 1193. Le attività ebbero maggior impulso in conseguenza del trattato del 1193. Tra i diritti acquisiti anche quello


Le strade di Genova e le Colonie della Repubblica Genovese

di disciplinare l’accesso solo a gradimento dei genovesi che fecero delle discriminazioni nella concessione di tale diritto ad esempio: Pisani si, Veneziani no. Maometto II conquistò Costantinopoli il 29 maggio 1453 espellendo i genovesi e da qui iniziò il declino dei genovesi in Oriente e quindi del potere commerciale. GIAFFA (nella zona di Marassi) antica città della Siria fu occupata dai Crociati e successivamente nel 1100 dall’armata genovese guidata da Guglielmo Embriaco. A Giaffa i genovesi disponevano di un loro quartiere ricco di fondaci e con un attivissimo commercio. Grecia molti furono i possedimenti genovesi nella Grecia, ricordiamo ad esempio Antissa Klio, Sigri nell’isola di Lesbo, Atinai ove i genovesi hanno diritto di giudizio, Eressoli, Evoia, Fanarion, Hag Gheorghios, Harmolia, Cardamille nell’isola di Chio, l’isola di Icaria, l’isola di Scarpanto a sud dell’isola di Rodi, Creta col Castello di Paleocastro, Isole di Spalmatore, Rodi. Attorno al 1300 l’imperatore Andronico investe della proprietà di Rodi e di Scarpanto i genovesi Andrea e Lodovico Moresco Salonicco sede di un consolato della repubblica e Tebe ove ebbero la concessione di un fondaco. ILICE (da Piazza Alimonda) colonia genovese nel Mar Nero. ISRAELE non sono sfuggite all’attenzione dei geno-

vesi alcune città di Israele come Gerusalemme di cui si ricorda l’assedio e la conquista grazie all’ingegno dei fratelli Embriaci e delle macchine da guerra da loro costruite. Libano, anche nel Libano i genovesi furono presenti vedi ad esempio Beirut, Gibelletto nei pressi di Tripoli fu conquistata con l’aiuto della flotta genovese, guidata da Guglielmo Embriaco, che ricevette quale compenso per l’aiuto fornito, un terzo della città; Tiro sulla costa tra Haifa e Beirut di importanza strategica r commerciale. LERO (la strada si trova a Genova Prà). Isola del Dodecaneso nel mar Egeo presso la costa dell’Anatolia. Fu base di appoggio per le navi genovesi all’inizio del 1200 per contribuire ad assicurare il commercio con l’Oriente e garantire sicurezza alle navi della Repubblica spesso minacciata da quelle veneziane. LIMOSSO (la via è ubicata a Genova Voltri) cittadina dell’isola di Cipro nota per il commercio del sale, delle uve secche, e dei vini. Fu porto utilizzato dalla repubblica genovese. METELLINO (il vicolo è ubicato nella zona di Pre esiste anche un immobile nell’ambito portuale) isola nel mar Egeo separata dall’Anatolia dal canale di Musselin. La famiglia genovese dei Centurione se ne impadronì nel 1261. MIRA (la strada è ubicata nella zona di Corso Buenos

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Aires) la località è invece un’isola che si trova nei pressi dell’Isola di Rodi. E’ ricordata dai Genovesi perché vi ritrovarono attorno all’anno mille le ceneri di San Giovanni Battista. NINFEO (la via è ubicata nella zona di Cornigliano) importante città del Chersonese Taurico. Fu sede della firma del trattato molto importante per lo sviluppo della politica coloniale genovese soprattutto nel Mar Nero e nel Mediterraneo Orientale. A seguito di questo accordo i genovesi presero parte con la loro flotta alla conquista di Costantinopoli ove distrussero il palazzo che apparteneva al residente veneziano della città. Alcune pietre di quel palazzo sono inserite nell’ornamento di Palazzo San Giorgio. Una conseguenza del trattato di Ninfeo fu quella che il passaggio dello stretto dei Dardanelli fosse riservato, come già detto, solo alle navi che viaggiavano sotto lo stendardo della Repubblica Genovese o con sua autorizzazione. ODESSA (la via è ubicata nella zona di N. S. del Rimedio) è una città dell’Ucraina legata a Genova dal commercio dei cereali di cui in allora aveva una forte produzione e proprio in quella zona fu distrutta la flotta dei Fravega nota famiglia genovese dedita appunto all’importazione del grano. RODI (la Via è nel quartiere di Albaro) come è noto trattasi di un’isola che fa parte del gruppo delle Sporadi. Dopo essere stata sotto la


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dominazione di pirati genovesi, greci, turchi, fu conquistata dai Cavalieri di San Giovanni denominati poi di Malta aiutati dall’Ammiraglio genovese Vignoli dei Vignolo. Alla fine del XIV Secolo Rodi, ospitava una fiorente colonia di mercanti genovesi. Vi possedevano case i Doria, i Cibo, i Lomellini e gli Spinola forse attratti dalla mitezza del clima (anche allora si faceva del Turismo) Col trattato di pace di Losanna del 1923 fu assegnata all’Italia che vi rimase fino al settembre 1947. SAMO (la strada è a Sestri Ponente) anche questa è un’isola greca che fa parte delle Sporadi Meridionali nel mar Egeo. Fu centro di commerci dei mercanti genovesi. SCIO (Piazza Scio è ubicata nei pressi di Piazza Palermo). Isola del Dodecaneso di fronte a Smirne in Turchia. La definirono l’Isola del ma-

Via Smirne nei pressi di Corso Torino.

Il geometra ligure

stice per la produzione di questo prodotto. Particolare importanza assume Scio per la cultura ed il Commercio di uva e vino, fichi, ulivi oltrechè il lentisco, pianta da cui si estrae appunto una resina particolare, da cui si ricavava mastice. Questa ricchezza attrasse ovviamente i mercanti genovesi che si impadronirono praticamente di tutta l’isola ottenendo dall’Imperatore di Costantinopoli ampie concessioni. La famiglia Zaccaria deteneva il monopolio della produzione del mastice. Nel 1309 l’imperatore Andronico tolse a Zaccarica ed ai genovesi ogni privilegio. Nel 1346 il governo genovese armò una flotta che al comando dell’Ammiraglio Simone Vignoso occupò Scio. Fu fondata una “Maona “ fra il creditore Vignoso e la repubblica genovese in forza della quale tutti i redditi dell’isola rimanevano al Vignoso fino a to-

tale integrazione di quanto da Lui speso. Nel 1566 gli ottomani attaccarono l’isola occupandola dopo aver sconfitto i Giustiniani ed i genovesi. SIRIA (da Piazza Paolo da Novi). I genovesi nel 1221 stipularono un trattato col Signore di Beyrut con particolari privilegi e possedimenti. Al suo governo si succedettero diversi Consoli nominati dalla repubblica che ottennero un terzo di Cesarea e Assua, nonchè quartieri solo per genovesi a Gerusalemme e a Jafa. SMIRNE (la via è nei pressi di Corso Torino) è ubicata in fondo ad un golfo nell’Asia Minore. I genovesi ottennero dall’Imperatore greco Paleologo libertà di commercio esente da dazio, una loggia, una chiesa, un forno, “un bagno”, case per i mercanti (convenzione nota dal nome, già richiamato, di trattato Ninfeo). I possedimenti furono poi persi a favore dei Tartari prima e dei Turchi dopo ed a questi ultimi appartiene tuttora. TENEDO (nella zona di Pré). Isola all’imbocco dei Dardanelli. Fu donata ai genovesi dall’imperatore greco Andronico cui la contendettero i veneziani. TEODOSIA (la Via è nei pressi di Via Casaregis)la città è ubicata sul mar Nero e corrisponde all’attuale Caffa. TOLEMAIDE (nella zona di N. S. del Rimedio). Piccola città sulle coste della Palestina. Porto frequentatissimo ove affluiva un ricco commercio dei paesi orientali. I genovesi assieme ai pisani vi sbarcaro-


Le strade di Genova e le Colonie della Repubblica Genovese

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no durante la prima guerra delle crociate. Vi succedettero i Turchi, poi ancora i genovesi che furono cacciati da Saladino. I genovesi però vi ritornarono nel 1191 ma nel 1281 dovettero cedere definitivamente, dopo un lungo assedio, la città ai Mamalucchi. TREBISONDA (nei pressi di Piazza Palermo) è ubicata sulla costa del Mar Nero, la presenza dei genovesi si verifica sotto i figli dell’imperatore Andronico. Il primo console genovese fu Paolino Doria. E’ uno dei capolinea della via carovaniera che collega il Mar Nero ed il Mediterraneo. Turchia anche la Turchia fu oggetto delle mire dei genovesi sempre allo scopo di attivare i propri commerci si ricorda Cesme di fronte all’isola di Chio città di transito tra Smirne ed i grandi magazzini di Chio, Edremit ove nel 1261 l’imperatore paleologo assegna ai genovesi un quartiere nella città così come è successo in altri paesi: Enez città in possesso della famiglia genovese Gattilusio; Efeso città sede di un consolato della repubblica genovese: l’isola di Imroz posta all’ingresso dello stretto dei Dardanelli. nelle mura è ancora inserito uno stemma della famiglia genovese dei Gattilusio, Samastri nel Mar Nero: Anadolu il Castello genovese sul Bosforo. U. R. S. S. i nostri antenati si sono spinti anche in URSS inserendosi in molte città di cui mi limito ad indicare i nomi di alcune Alupka

Via Teodosia nei pressi di via Casaregis.

situata tra Yalta e Balaclava ; Alusta vicino alla penisola di Crimea; Belgorad nota per la sua fortezza e per essere diventato un centro commerciale delle merci polacche ed ungheresi. La Copa i genovesi vi giunsero con una piccola flottiglia entrarono nelle foci del Kuban e lo penetrarono per una trentina di miglia. Gurzuf anche questo è un centro nella penisola di

Crimea; Kertch legata al commercio del sale, Sevastopoli con la fortezza di Calamita. Molte di queste città sono ricordate anche da strutture portuali. Questo è solo un segnale dello splendore della repubblica genovese, della sua potenza in terra ed in mare, nei commerci e nelle ricchezze anche se in taluni dei nostri

Via Trebisonda nei pressi di Piazza Palermo.


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avi forse scorreva un po’ di sangue corsaro. È la storia che scorre attraverso alcune centinaia d’anni che ha visto sorgere un notevole interesse ed una ricca bibliografia con centinaia di pubblicazioni, talune anche di cinquecento pagine, ridurre il tutto a poche righe è stata una grossa fatica e sono cosciente dei limiti di questo servizio, ma che ha solo lo scopo di richiamare alla nostra memoria ciò che la repubblica genovese fu. Può essere un richiamo perché altri integrino queste mie note rettificando ed integrando con notizie che non conosco e che comunque qui non ho riportato, ma che han-

Il geometra ligure

no sicuramente una loro validità. Qualcuno dei meno giovani che hanno sentito dire dai nonni c’è ancora spero che accolgano questo invito. Tutto questo cessò definitivamente col Congresso di Vienna ove la Repubblica Genovese entrò come Stato indipendente e ne uscì annessa coattivamente al Regno Sabaudo che acquisiva così uno sfogo al mare di cui aveva tanto bisogno. Seguirono anni duri per soffocare il desiderio di libertà dei genovesi con umiliazioni che si spinsero fino all’imposizione, da parte dei Savoia ai genovesi di abbassare la coda dei grifoni che erano a lato dello stemma cittadino.

In questo senso ha una sua logica l’espressione che si vuole inserire nello statuto della Regione Liguria su proposta del Movimento Indipendentista Ligure cui hanno già aderito la Provincia di Genova, molti Comuni e Comunità Montane, A Compagna ed altri: “La Liguria è stata per oltre settecento anni una Nazione Stato sovrana ed indipendente e detta indipendenza non risulta essere stata mai rinunciata in quanto la Repubblica di Genova non ha accettato la statuizione del Congresso di Vienna del 1815 e non ha mai votato, a differenza di altre regioni italiane, alcun plebiscito di annessione all’Italia”.

BIBLIOGRAFIA (come detto è molto ampia solo ecco alcune indicazioni). Paolo Sringa, Genova e la Liguria nel Mediterraneo, Sagep editrice. Dizionario delle strade di Genova di Tomaso Pastorino Editore Tolozzi. Gabriella Airaldi, Studi e documenti su Genova e l’Oltremare. M. Tangheroni, Commercio e navigazione nel medioevo. Annali genovesi del Caffaro e dei suoi continuatori a cura di L. T. Belgrano. Marina Montesano Caffaro, Storia della presa di Almeria e Tortiosa, Fratelli Grilli Editori. Gabriella Airaldi, Investimenti e civiltà urbana nelle colonie genovesi. Balletto I., Genova, Mediterraneo, Mar Nero. Forcheri Giovanni, Navi e Navigazione a Genova nel trecento. Lopez. S., Storia delle colonie genovesi nel mediterraneo. Pistarino G., Genova Medioevale tra Oriente e Occidente, Rivista storica italiana. Gabriella Airaldi, Colonie genovesi nel mar Nero. Studi storici in Romania, Polonia e Bulgaria. Gabriella Airaldi, Guerrieri e Mercanti Storie del Medioevo genovese.


Caldaie a condensazione geom. Ettore Fieramosca

C

’era una volta… la caldaia a carbone. Ma, forse, non è il caso di partire da così lontano; può essere sufficiente riferirci alle caldaie fino a ieri considerate “moderne” per fare una semplice ma sostanziale considerazione: il rendimento di una caldaia deve essere, necessariamente, inferiore a 1 oppure, se si vuole esprimere il valore in percentuale, inferiore a 100. Se, qualche tempo fa, un venditore di caldaie ci avesse proposto l’acquisto di una caldaia con rendimento pari o superiore al 105% lo avremmo cacciato in malo modo considerandolo un imbroglione. Com’è possibile che una caldaia renda più di quanto consuma? In realtà le cose stanno diversamente; vediamo come. Quando si parla di rendimento di una caldaia ci si riferisce sempre al p.c.i. (potere calorifico inferiore), cioè al calore sensibile, mentre il p.c.s. (potere calorifico superiore) tiene conto anche del calore latente contenuto nei gas di combustione sotto forma di vapore acqueo. Ma facciamo ancora un passo indietro e vediamo cosa avviene con la com-

Centrale termica con caldaia a condensazione e sullo sfondo generatore tradizionale.

Il corretto abbinamento del bruciatore alla caldaia a condensazione è essenziale.


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Design in centrale termica.

bustione del metano. Se facciamo combinare il metano con l’ossigeno dell’aria otteniamo una certa quantità di calore, di acqua, di anidride carbonica, nonché ossidi di azoto, monossido di carbonio e altri incombusti inquinanti. Nel nostro caso prendiamo in esame l’acqua

Batteria di caldaie pensili a condensazione.

Il geometra ligure

che sarà presente nei fumi sotto forma di vapore acqueo e che per assumere tale stato avrà sottratto una certa quantità di calore dal bilancio della combustione; tale quantità di calore che trasforma l’acqua in vapore è detta calore latente di vaporizzazione. Questo vapore, mescolato con gli altri fumi derivati dalla combustione, viene disperso in atmosfera attraverso il camino. Per riuscire a recuperare detto calore sarebbe, dunque, sufficiente far ritornare il vapore allo stato di acqua. La tecnologia è riuscita nell’intento facendo raffreddare i fumi, mediante il contatto con l’acqua di

ritorno dall’impianto sufficientemente fredda, fino a far raggiungere ai fumi la temperatura di rugiada che per il metano e di 53°C circa. È chiaro che il calore dei fumi viene in tal modo ceduto all’acqua dell’impianto. È così che la quantità di calore dispersa in atmosfera attraverso il camino con il vapore acqueo prodotto con la combustione di gas metano (11% circa), se recuperata, innalza il valore del rendimento, sempre espresso con riferimento al p.c.i. e pur tenendo conto delle perdite al camino e per irraggiamento, a livelli ben superiori al 100% senza che tali valori possano considerarsi assurdi. Non è certamente questa la sede, né si ritiene sia il caso di approfondire come le diverse case costruttrici hanno risolto – o stiano risolvendo – il problema; può forse essere interessante, invece, conoscere qualche particolare connesso all’utilizzo di questo tipo di caldaie. Diciamo subito, intanto, che il combustibile da usare è il gas (per noi il metano) e che le caldaie a condensazione offrono i maggiori vantaggi di risparmio nei consumi quando “lavorano” a bassa temperatura. Sono – quindi – più idonee per il riscaldamento di ambienti piuttosto che per il riscaldamen-


Caldaie a condensazione

to di acqua sanitaria. Particolare attenzione occorre prestare al camino che dovrà essere impermeabile e opportunamente dimensionato, all’acqua contenuta nell’impianto che sarà bene trattare o in ogni caso controllare perché non superi certi valori di durezza, all’acqua condensata la cui acidità dovrà essere neutralizzata prima di essere smaltita in fogna. È ovvio che la progettazione e la realizzazione di un impianto con il tipo di caldaia di cui trattasi dovranno essere attuate da progettisti abilitati e tecnici qualificati che,

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ognuno per la sua parte e competenza nonché tra loro con spirito di collaborazione, operino con la dovuta attenzione e perizia a cominciare dalla scelta dei prodotti da utilizzare e da abbinare, fino alle tarature delle diverse apparecchiature con particolare cura per quelle strettamente legate alla termoregolazione. Le marche ed i modelli già in commercio sono numerosi, per cui si possono fare scelte corrette secondo le esigenze, anche in occasione della sostituzione di caldaie esistenti. Tanto per fare un esempio, il problema del-

l’introduzione in locali non felicemente ubicati si può risolvere con l’installazione in batteria di più caldaie di modeste dimensioni. Un’ultima doverosa considerazione: i prezzi sono notevolmente più elevati rispetto alle caldaie tradizionali, ma altrettanto elevato è il risparmio dei consumi, per cui – se è vero che un minore consumo di energia ottenuto mediante un suo migliore utilizzo comporta una minore emissione di prodotti inquinanti – alla fine ne staranno meglio sia il portafoglio, sia l’ambiente.

Il saggio non fa niente eppure cambia il mondo. Lao Tze


A proposito di… Suono e rumore… geom. Adriano Rodari

I

l suono è una vibrazione dell’aria che è percepita dall’orecchio umano, il rumore invece può essere descritto generalmente come suono indesiderabile: il suono è una fluttuazione di pressione che ha un’intensità (volume) e una lunghezza d’onda (passo). L’intensità del suono dipende dal livello di pressione, che è espressa in decibel (dB) e può essere misurata in modo esatto con un tester: la frequenza è invece espressa in cicli al secondo e l’unità di frequenza è l’hertz (Hz). L’esposizione ad alti livelli di rumore può essere nociva per la salute dell’individuo e pericolosa nelle situazioni in cui occorre prestare attenzione a potenziali pericoli; quest’ultimo caso si verifica spesso negli ambienti di produzione, dove i rumori prodotti dai macchinari rendono difficilmente udibili i segnali acustici di avvertimento emessi dagli stessi: l’esposizione prolungata agli alti livelli acustici può indurre la perdita della capacità uditiva. Il rumore comunque, anche quando non è a livelli sonori particolarmente elevati, è

un elemento che può causare inefficienza sul lavoro e calo del rendimento: in particolare i rumori intermittenti, oppure quelli a bassa frequenza hanno effetti di disturbo sulla concentrazione degli individui, esempi possono essere rappresentati dal rumore delle apparecchiature d’ufficio, traffico e lavori di manutenzione. Invece i rumori prolungati ed ad alta frequenza, come quelli provocati dalle condotte dei sistemi di condizionamento o dai ventilatori causano invece stanchezza fisica riducendo le prestazioni personali. Anche nelle abitazioni la presenza di rumori provenienti dall’esterno può essere un elemento di forte disagio e causare stress alle persone che vi abitano. Ci sono due modi distinti di gestire e controllare il rumore: il primo riguarda il comportamento dell’edificio nei confronti dei suoni provenienti dal mondo esterno (o da altre abitazioni), ci riferiremo a questo concetto con il termine di fonoisolamento; il secondo invece riguarda gli aspetti acustici all’ambiente in

cui si vive, come quest’ultimo si comporta nei confronti di eventuali sorgenti sonore interne ad esso, parleremo in tal caso di fonoassorbimento. La maggior sensibilità delle persone nella protezione degli edifici dai rumori ambientali, affiancata alla normativa nazionale, ha posto in primo piano la problematica acustica in tutti i suoi aspetti. Quando ci si accinge ad affrontare il problema della protezione dal rumore degli edifici, inevitabilmente, si ha a che fare con diversi aspetti che riguardano il rumore e la sua propagazione: i rumori, infatti, non sono tutti uguali, così come non sono uguali i modi in cui essi si generano e si propagano. Entrando nello specifico possiamo affermare che l’isolamento acustico di ciascun elemento dell’edificio deve tener conto di due tipologie di rumore: rumore aereo (es.: impianto stereo) e rumore impattivo (es.: calpestio). Ognuno di questi due tipi di rumori interessa più o meno significatamente alcuni specifici elementi strutturali dell’abitazione, è importante quindi conoscere quali siano


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Suono e rumore…

gli elementi dell’edificio maggiormente interessati e come ciascuno di essi si comporti in relazione alla tipologia di rumore che lo coinvolge. Nel caso di rumori aerei, per esempio, è l’elemento caratterizzato da una minore prestazione acustica ad influenzare le performance globali di tutto il sistema; quindi nel caso di una partizione composta da più elementi è quasi sempre la prestazione di componenti “acusticamente deboli”, come una finestra, che va ad influenzare la performance totale della parete. Anche la presenza di fessure si rivela critica per le prestazioni acustiche delle partizioni, si consiglia quindi di curare attentamente la realizzazione delle pareti, della posa dei laterizi e la sigillatura dei bordi delle finestre. Nel caso invece di rumori impattivi (es. calpestio), la loro diffusione non riguarda solo gli ambienti attigui ma anche abitazioni poste a piani distanti tra loro; in questo caso, infatti, non sono solo i solai a trasmettere il rumore ma anche le partizioni verticali che si connettono ai solai, motivo per cui in questi casi la progettazione non deve fermarsi a considerare solo l’isolamento di questi ultimi ma anche delle pareti interne. Queste due tipologie di suoni riguardano i rumori provenienti dal mondo esterno e a cui ci si oppone agendo con interventi atti ad isolare acusticamente l’involucro abitativo, si è quindi nella sfera degli interventi di isolamento acustico.

Su un piano distinto dal punto di vista concettuale, ma identico per quanto riguarda gli effetti sulle persone, si trova il cosiddetto rumore riverberante. Con tale definizione s’intende l’aumento del livello sonoro che si registra all’interno di un ambiente e che è causato dalle riflessioni multiple subite dalle onde sonore: questo effetto si ha in ambienti in cui le pareti interne hanno superfici dure e lisce, caratteristiche che rendono tali pareti riflettenti nei confronti delle onde sonore e fanno sì che il tempo impiegato da tali onde per smorzare la loro energia sia abbastanza lungo. Come risultato si ha un notevole incremento dei livelli sonori interni all’ambiente e fastidiosi effetti di riverbero: la causa del rumore riverberante possono essere sia sorgenti sonore interne all’ambiente, che esterne, che penetrando nell’ambiente, si amplificano. Al fenomeno del rumore riverberante ci si oppone intervenendo con azioni atte a ridurre il potere riflettente delle pareti con l’impiego di elementi e materiali fonoassorbenti. Fonoisolamento Il fonoisolamento riguarda la capacità da parte

di un sistema di isolare acusticamente un ambiente dai suoni provenienti dal mondo esterno e viceversa. Le modalità con cui si propaga il suono da un ambiente all’altro sono diverse, pertanto anche le azioni necessarie per contrastare tale diffusione rispecchiano tale diversità. Fonoassorbimento Le superfici lisce e dure hanno la proprietà di riflettere il suono, ciò fa sì che il suono prodotto da sorgenti interne a tali ambienti possa essere notevolmente amplificato: questo fenomeno si chiama riverbero, mentre “camera di riverberazione” è l’ambiente usato per testare l’assorbimento acustico dei materiali. La particolare capacità di un materiale di assorbire il suono può essere usata per

Coloro che abitano appartamenti vicini ai campanili delle chiese, quando suonano le campane, subiscono sollecitazioni sonore incredibili.


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ridurre il riverbero e il rumore riflesso all’interno degli ambienti. Ridurre i livelli di rumore negli ambienti Quando c’è la necessità di ridurre i livelli di pressione sonora in un ambiente o di modificare il suono all’interno di uno spazio abitativo la risposta a tali necessità consiste nell’installazione di materiali e sistemi fonoassorbenti. Gli elementi fonoassorbenti, per poter svolgere la loro funzione devono essere applicati all’interno degli ambienti e devono poter avere le superfici libere, cioè in grado di essere investite dai suoni e quindi assorbirli. Un classico esempio è costituito dai controsoffitti acustici-fonoassorbenti, questi ultimi sono utilizzati quando le condizioni degli ambienti sono particolarmente gravose ad esempio in ambito industriale. Attenuazione della trasmissione sonora attraverso le pareti Riguarda il concetto di riduzione di energia sonora che passa attraverso un muro, un pavimento, un tetto ecc. risulta essere una proprietà dell’insieme nel suo complesso, è espressa in decibel (dB). Il rumore può essere di natura aerea (televisione, stereo, voci, etc.) o causato da impatto, entrambi devono essere considerati e corretti nei modi opportuni. La soluzione tradizionale per ridurre la trasmissione

Il geometra ligure

sonora aerea è quella di basarsi sulla legge di massa e quindi di realizzare pareti che abbiano un elevato peso per unità di superficie: per ottenere questo risultato si ricorre ad elevati spessori della parete e all’impiego di materiali ad alto peso specifico. In realtà il meccanismo con cui una parete riduce l’energia sonora è molto più complesso, non riguarda solo la sua massa, ma coinvolge tante altre caratteristiche dei materiali usati: proprio per questo motivo, l’impiego di materiali isolanti porosi consente, a parità di peso della parete, di ottenere un comportamento ed un isolamento acustico più elevato. Trasmissione dalle pareti perimetrali Durante le fasi di progettazione di un edificio, nel momento in cui si vogliano ottenere livelli accettabili nella trasmissione sonora dei rumori, occorre prestare particolare attenzione al modo in cui il suono possa by-passare gli elementi e penetrare in altri edifici e ambienti. Ciò può avvenire in vari modi: tramite la messa in vibrazione dei muri perimetrali laterali comuni a due ambienti attigui (trasmissione laterale), oppure attraverso finestre o porte non sigillate che consentono al suono di penetrare nell’ambiente. Rumore proveniente dalla copertura di un edificio e da abitazioni contigue Nei luoghi in cui le industrie manifatturiere o alcuni

tipi di attività ricreativa e di intrattenimento sono posti nelle immediate vicinanze delle zone residenziali, è auspicabile intervenire per ridurre il fastidio derivante dalla presenza di elevati livelli sonori. Ci sono due metodi per proteggersi da tale situazione: il primo consiste nel realizzare sulle singole abitazioni un adeguato isolamento acustico, quello che potremmo chiamare una sorta di “involucro fonoisolante” che interessa la globalità dell’abitazione (pareti e tetti); il secondo metodo consiste invece nello schermare le fonti di rumore e quindi gli edifici all’interno dei quali tale rumore si genera e poi si diffonde. Nei casi in cui invece il rumore proviene dagli appartamenti contigui, il problema può essere risolto utilizzando del materiale isolante in corrispondenza delle pareti divisorie e dei pavimenti. L’attenuazione del rumore proveniente dall’esterno - sia attraverso le pareti che attraverso il tetto - può essere invece condotta isolando la struttura abitativa nelle fasi di costruzione oppure, nel caso di edifici già esistenti, nelle fasi di ristrutturazione. Trasmissione del rumore attraverso le condotte La riduzione del rumore trasmesso attraverso le tubazioni e le condotte dell’aria condizionata si può ottenere tramite un adeguato isolamento delle stesse, impiegando materiali isolanti a celle aper-


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Suono e rumore…

te: questi materiali, oltre a provvedere all’isolamento termico delle condotte, ne riducono anche l’energia sonora proveniente dal passaggio forzato nell’aria. Trasmissione del rumore mediante impianti I rumori che si originano in un ambiente, siano essi di natura aerea che da impatto, possono propagarsi agli ambienti adiacenti anche attraverso le tubazioni, le condotte e gli impianti tecnici in genere. Tali attraversamenti costituiscono spesso il “punto debole” del sistema di isolamento acustico e vanno a ridurre notevolmente le prestazioni dell’intera parete: occorre quindi, in fase realizzativa, prestare particolare attenzione all’isolamento acustico degli attraversamenti che deve essere effettuato tramite manicotti realizzati con materiali fonoisolanti. La stessa attenzione deve essere posta durante la realizzazione degli impianti tecnici; questi ultimi, pur non costituendo dei veri e propri attra-

versamenti, vanno comunque a compromettere l’integrità della parete e quindi il suo potere fonoisolante, esempi tipici sono le scatole elettriche di derivazione, gli interruttori, le condotte idrauliche, ecc.. Rumori provenienti da impianti e macchinari Qui di seguito sono elencati alcuni accorgimenti pratici che si possono adattare per ridurre i livelli di rumore negli ambienti produttivi: prima di effettuare qualsiasi intervento è in ogni caso consigliabile rivolgersi ad un tecnico qualificato che possa valutare nel dettaglio le diverse situazioni e proporre l’intervento più adeguato. a) Prima di acquistare un macchinario occorre sempre avere ben presente la situazione acustica dell’ambiente in cui sarà installato e le condizioni in cui andrà ad operare; se possibile è sempre meglio richiedere una valutazione di tale impianto o macchinario prima di procedere all’acquisto.

b) Isolare acusticamente con cabine tutti i dispositivi e le macchine singole particolarmente rumorose: grossi motori elettrici, motori diesel, aspiratori ad alta velocità: questi interventi possono fare registrare mediamente una riduzione delle emissioni sonore anche di 30 dB. La configurazione ideale per questi sistemi dovrebbe prevedere un involucro realizzato con materiali ad alta massa accoppiati con materiali assorbenti - questi ultimi sono necessari per evitare la riflessione del suono all’interno della cabina -. Occorre inoltre prevedere un adeguato sistema di ventilazione della cabina e fare in modo che ogni apertura sia comunque isolata acusticamente. c) I macchinari che producono rumore attraverso le loro vibrazioni, quali motori diesel, centrifughe, ecc. devono essere posati su supporti o fondazioni resilienti: il dimensiona-

Il traffico urbano raggiunge nelle ore di punta livelli di rumorosità particolarmente elevati.


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mento di tali fondazioni deve ovviamente considerare il peso delle macchine e la loro frequenza di vibrazione. Attenuazione delle fonti del rumore industriale In ambienti in cui vi è la presenza di molte macchine, si può decidere di isolare l’intero ambiente applicando sulla superficie interna della stanza pannelli fonoassorbenti; occorre però avere ben presente che la massima riduzione che si riesce ad ottenere è all’incirca di 10 dB, e nei casi in cui si intervenga solo sul soffitto è di soli 5 dB. Un’alternativa può essere la costruzione di uffici per il personale isolati acusticamente, realizzati utilizzando la stessa tecnica. Le tubazioni, condotte ed impianti per la movimentazione di fluidi, specie se in pres-

All’interno degli edifici nella centrale termica il bruciatore/ caldaia spesso produce un continuo rumore, insopportabile per chi abita i locali vicini e soprastanti.

Il geometra ligure

sione, spesso risultano molto rumorosi; si può quindi provvedere ad isolare acusticamente di questi elementi fasciandoli con materassi di lana di roccia che saranno poi rivestiti con lamine di acciaio o similari. Rispetto dei requisiti acustici e progettazione Il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, secondo quanto riportato nel DPCM del 5 dicembre 1997, deve avvenire in opera (UNIISO 140-4), ciò vuole dire che il valore Rw di50 o 55 dB (in funzione della categoria a cui appartiene l’edificio) deve essere effettivamente garantito dall’edificio una volta realizzato. Partendo da questo presupposto è evidente che garantire in fase di progetto il rispetto, da parte dell’edificio, dei requisiti acustici passivi secondo DPCM 5/ 12/1997 è cosa abbastanza ardua. Ciononostante un buon punto di partenza, per una corretta progettazione acustica, consiste nell’avvalersi di configurazioni costruttive testate in laboratorio, le quali forniscono un concreto aiuto per ottenere una valutazione di massima delle performance della stessa configurazione in opera. Ovviamente

queste prestazioni sono influenzate sia dalla cura con cui viene riprodotta la struttura che dalle condizioni al contorno, ovvero dall’intero sistema in cui viene inserita tale configurazione, le quali possono generare delle differenze non trascurabili tra le performance registrate in laboratorio e quelle della struttura in opera. È quindi sempre meglio, in via cautelativa, utilizzare strutture con valori di isolamento acustico nettamente superiori ai livelli che devono essere rispettati dall’edificio, seppure, anche quest’ultima accortezza, non assicuri in termini assoluti il rispetto dei requisiti del DPCM 5/12/ 97. L’utilizzo di metodi analitici per lo studio della trasmissione del rumore nel caso di strutture edilizie non è facilmente applicabile; la complessità di tali sistemi edilizi, la disomogeneità dei materiali e i diversi tipi di accoppiamento tra i differenti elementi che li costituiscono rendono spesso impossibile l’applicazione di tali metodi. Un approccio semplificato è quello adottato dall’attuale normativa europea e nazionale UNI EN 12354 che, utilizzando un approccio statistico, consente di giungere alla valutazione del livello di rumore presente negli ambienti. Collaudi in opera Come detto nel paragrafo precedente è possibile condurre uno studio teorico dei parametri acustici di un edificio in fase progettuale, basando-


Suono e rumore…

si sulle prestazioni acustiche ottenute da prove di laboratorio degli elementi edili coinvolti; tuttavia l’unico vero collaudo della struttura edilizia si effettua solo mediante una campagna di misurazione in opera. Le misure di collaudo sono generalmente ripetute almeno due volte in modo da eliminare eventuali interferenze o inconvenienti tecnici: l’attendibilità e la ripetibilità delle misurazioni che si effettuano in opera si ottiene impiegando una sorgente di rumore standard (altoparlante), è inoltre importante che l’ambiente in cui dovranno essere effettuati tali rilevamenti non abbia un volume eccessivamente piccolo per poter garantire il rispetto delle distanze minime tra microfoni e altoparlanti (minima superficie calpestabile dell’ambiente: 2m x 2 m). Il comfort acustico In termini generali possiamo definire il comfort acustico come la condizione in cui un soggetto non sia disturbato nella sua attività dalla presenza di altri suoni e non subisca danni all’apparato uditivo provocati da una esposizione più o meno prolungata a fonti di rumore. La difesa dal rumore è una esigenza primaria; l’esposizione al rumore, infatti, provoca disturbo psicologico e ostacola lo svolgimento delle normali attività di un essere umano, riducendone il rendimento e la capacità di concentrazione.

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Inoltre può avere effetti nocivi sulla salute sia fisica che psichica degli uomini: dal punto di vista fisico può provocare danni all’udito (fino alla sordità), problemi di equilibrio e senso di vertigine, senso di stordimento ed emicranie, disturbi all’apparato cardiocircolatorio e a quello digerente; dal punto di vista psicologico provoca irritabilità, stati di angoscia e alienazione, alterazioni del ciclo del sonno. Nel caso di un ambiente confinato possiamo distinguere le fonti esterne all’edificio dalle fonti interne. Le fonti esterne sono essenzialmente costituite dal traffico veicolare e dalla eventuale presenza, in prossimità dell’edificio, di attività produttive industriali. Il rumore prodotto da tali fonti si propaga per via aerea e poi penetra all’interno dell’edificio attraverso il suo involucro; le caratteristiche tecnologiche e costruttive delle frontiere risultano determinanti nell’offrire una maggiore o minore resistenza alla diffusione verso l’interno delle onde sonore provenienti dall’esterno. In questo senso le aperture (finestre, griglie di aerazione) rappresentano i punti deboli dell’edificio nella difesa dal rumore. Le fonti di rumore interne, che possono riguardare specificatamente l’ambiente oggetto di studio o altri ambienti dello stesso edificio, sono gli impianti (ascensori, montacarichi, l’impianto idraulico, ecc.), gli elettrodo-

mestici, le apparecchiature radio-televisive, voci e grida degli occupanti l’edificio. In questo caso la propagazione avviene sia per via aerea sia attraverso le parti solide della costruzione. Il criterio di valutazione del comfort acustico fa riferimento al concetto di livello sonoro. Il livello della pressione sonora (che si misura in decibel, dB) rappresenta l’incremento in scala logaritmica della pressione dell’aria rispetto ad una situazione di quiete dell’aria stessa. In relazione al tipo di ambiente e all’attività svolta in tale ambiente viene definito un livello sonoro di normale tollerabilità, ovvero una soglia massima di rumore ritenuta accettabile perché non provoca disagio sull’utente: il superamento di tale soglia porta alla perdita della condizione di benessere. Il disturbo provocato dal rumore non è dovuto solo al livello sonoro, ma dipende anche da numerosi altri fattori, quali: - la presenza di alte frequenze: il fastidio, a parità di livello sonoro, è più grande con le alte che con le basse frequenze; - l’intermittenza: è più fastidioso un suono intermittente che uno continuo; - il movimento: un suono in movimento o non localizzabile disturba di più di uno stabilmente localizzato; - il contenuto dell’informazione: è più fastidiosa la radio del vicino che un rumore qualunque.


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LEGISLAZIONE E NORMATIVA ACUSTICA PER L’EDILIZIA In Italia la legislazione di riferimento è la “legge quadro per l’inquinamento acustico” 447/1995 e il DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che introduce i valori (indici di valutazione) da garantire e da verificare con prove in opera seguendo le metodiche descritte da normative armonizzate UNI EN ISO 717 parte 1 e 2. Le grandezze sono: 1. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (RW) da calcolare secondo la norma UNI 8270:1987, Parte 7^, para. 5.1. a partire da R definito dalla norma EN ISO 1405:1996; 2. indice dell’isolamento

Nei cantieri edili si producono rumori che per la loro continuità e tonalità disturbano la quiete di chi abita la casa.

Il geometra ligure

acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,W ) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto; 3. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,W) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270:1987, Parte 7^, para.5.2. a partire dal valore Ln definito dalla norma EN ISO 1406:1996; 4. LASmax: livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow; 5. LAeq: livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici (*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. TABELLA A CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili; caStegoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili; categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili; categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili; categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili. Tale Decreto, tanto atteso per anni considerata la grave situazione presente, stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno qualsiasi sia la sorgente sonora fatta esclusione per le attività aeroportuali e le attività temporanee quali cantieri edili, manipfestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il Decreto riguarda dunque quei rumori prodotti in ambiente interno o esterno da sorgenti fisse o mobili e che si propagano in ambiente esterno (utilizzato dalla comunità) e negli ambienti interni abitativi. Riferimenti alle emissioni sonore e vibrazionali sono contenuti anche nel DPCM 377/1988, relativo alla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e alle norme in materia di danno ambientale, e nel DPCM 27/12/1988 che rende operativo il precedente Decreto.


Suono e rumore…

Inoltre il DPCM prescrive la descrizione della prevedibile evoluzione, a seguito dell’intervento, del fattore acustico-ambientale stimando le variazioni, sia nel breve che nel medio periodo, dei livelli di qualità preesistenti definendo gli strumenti di gestione e controllo e, ove necessario, di monitoraggio acustico ambientale. Il DPCM richiede inoltre una illustrazione degli eventuali sistemi di intervento, gli accorgimenti e le tecniche riduttive del rumore previsti onde poter contenere le emissioni nei limiti previsti dal DPCM del 1/3/91. La caratterizzazione della qualità dell’ambiente in relazione al rumore consente di definire le modifiche introdotte dall’opera onde poterne verificare la compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche. È pertanto richiesta una sommaria mappa della rumorosità delle aree interessate dall’intervento con una stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell’ope-

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ra. Si procede quindi con la definizione dell’ambiente sonoro ante operam secondo le modalità descritte nel DPCM del 1/3/91. Le normative di riferimento, alle quali ci si dovrebbe attenere nella redazione dei propri lavori, oltre quelle già citate, sono le seguenti: UNI 8959:(concorda con la ISO 6190): misura del rumore aereo emesso da impianti a turbina a gas Aprile 1988; UNI 9433: valutazione del rumore negli ambienti abitativi - Maggio 1989; UNI 9435: sistemi schermanti: misura della attenuazione acustica degli schermi sottili in campo libero simulato - Maggio 1989; UNI 9572: guida per la valutazione dell’impatto acustico ambientale per impianti con turbine a gas - Luglio 1990; UNI 9884: (concorda parzialmente con le ISO 1996/1 e /2): caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale - Luglio 1991; UNI 9614: (concorda parzialmente con la ISO 2631/

2): misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo - Marzo 1990; UNI 9670: (concorda con la ISO 8041): risposta degli individui alle vibrazioni Apparecchiatura di misura Aprile 1990; UNI 9916: (in sostanziale accordo con la ISO 4866): criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici - Novembre 1991; UNI 9942: metodi per la misura delle vibrazioni generate internamente alle gallerie ferrotranviarie; ISO 2631/1: valutazione della esposizione umana alle vibrazioni; ISO 3381: misura del rumore all’interno di veicoli a rotaia; ISO 3095: misura del rumore ammesso da veicoli a rotaia; ISO 5348: montaggio meccanico degli accelerometri; ISO R717: valutazione dell’isolamento acustico delle abitazioni; ISO 3745: determinazione dei livelli di potenza acustica emessi da fonti di rumore.

È spesso l’artista il primo ad essere sorpreso delle forme che egli stesso crea Joan Mirò


Legislazione dello Stato

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Pubblicato su G. U. n. 27 del 03.02.04

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 26 novembre 2003 Aggiornamenti, relativi all’anno 2004, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. IL DIRETTORE GENERALE per le infrastrutture della navigazione marittima e interna Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494; Considerata la necessità di procedere all’aggiornamento delle misure dei canoni annui per l’anno 2004; Visto l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso; Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone prevista dall’art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, debba essere rivalutata annualmente;

Visto l’art. 7, del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998, attuativo dell’art. 3, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall’art. 4, comma 1, della legge n. 494/1993; Visto l’art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998, attuativo dell’art. 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti (Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna) sulla base degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno; Visto che il suddetto ISTAT con note n. 3437 in data 22 novembre 2003, riscontrando l’apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, per il periodo settembre 2002/2003, “gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+2,5 %)” nonché “gli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (+1,0%)” al posto dei prezzi praticati dai grossisti; Visto che la media dei suddetti indici per il periodo settembre 2002/2003, ultimo mese utile per applicare l’adeguamento dal 1° gennaio 2004 è pari a + 1,75%; Decreta: 1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l’anno 2004, applicando l’aumento dell’uno virgola settantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2003. 2. Le misue unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2004. 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2004.


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Legislazione dello Stato 4. La misura minima di canone di Euro 282,16 , prevista dall’art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è elevata ad Euro 287,10 a decorrere dal 1° gennaio 2004. 5. La misura minima di canone di Euro 169,40, prevista dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, è elevata ad Euro 172,36 a decorrere dal 1° gennaio 2004. 6. Si applica la misura minima di Euro 287,10, ovvero di Euro 172,36, nei casi previsti dall’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 luglio 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 novembre 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Roma, 26 novembre 2003

il seguente decreto legislativo:

Il direttore generale: PROVINCIALI Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 113 Pubblicato su G. U. n. 78 del 02.04.04

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Suppl. Ord. n. 28/L a G. U. n. 45 del 24.02.04

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 30 Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l’articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d); Visto il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall’articolo 1bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82;

Emana

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione 1. In attuazione dell’articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive. 2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all’esecuzione di scavi archeologici. 3. Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo. 4. Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 5. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici. Art. 2. Interventi realizzati mediante sponsorizzazione 1. Per i lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. 2. Nei casi previsti dal comma 1, l’amministrazione


120 preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori. Art. 3. Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi 1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell’oggetto dell’appalto e della qualità dell’intervento, l’amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell’immobile risulti superiore. 2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo. 3. Negli appalti di cui al comma 1, l’amministrazione aggiudicatrice è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara. 4. Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti. Art. 4. Limiti all’affidamento congiunto ed all’affidamento unitario 1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l’affidamento congiunto. È fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo. 2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all’epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi. 3. L’amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve richiedere espressa-

Il geometra ligure mente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per l’esecuzione dell’intervento. 4. Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto legislativo. Art. 5. Qualificazione 1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare: a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2; b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori; c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate; d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l’accesso alla qualificazione delle imprese artigiane. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l’avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla tipologia dell’opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 4. Per l’esecuzione dei lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, è sempre necessaria la qualificazione


Legislazione dello Stato nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo. 5. Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento. Art. 6. Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie 1. L’amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell’intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici. 2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull’intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici. 3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa. 4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all’intervento da attuare. 5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l’ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l’espleta-

121 mento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri funzionari. 7. Per i lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell’intervento, l’entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l’ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi. Art. 7. Individuazione del contraente e affidamento dei lavori 1. Per i lavori indicati all’articolo 1, comma 1, concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l’affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni Regione, nei seguenti casi: a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto; la lettera di invito e l’elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un’adeguata pubblicizzazione; b) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l’individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare; c) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo successivo al fine dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all’ultimazione del lavoro dell’appalto iniziale. 2. Per i lavori indicati all’articolo 1, comma 1, concernenti beni immobili, e per quelli indicati all’articolo 1, comma 2, l’affidamento a trattativa privata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici con le modalità stabilite da ogni regione, nei seguenti casi: a) per lavori di importo complessivo non superiore a


122 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto; la lettera di invito e l’elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici che provvede a curarne un’adeguata pubblicizzazione; b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza attestata dal responsabile unico del procedimento si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dalla stazione appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa e motivare l’individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare; d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo successivo al fine dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all’ultimazione del lavoro dell’appalto iniziale. 3. Per i lavori indicati all’articolo 1, comma 1 e 2, i lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 300.000 euro per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario. I lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice. Il cottimo fiduciario si attua tramite procedura negoziata. 4. Per i lavori indicati all’articolo 1, comma 1 e 2, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell’intervento complessivo, sempreché tali lavori non possano essere separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per l’amministrazione, oppure, quan-

Il geometra ligure tunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il cinquanta per cento di quello dell’appalto principale. 5. Per i lavori indicati all’articolo 1, comma 1 e 2, il ricorso alla licitazione privata semplificata di cui all’articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è consentito fino all’importo complessivo di 1.500.000 euro. Art. 8. Progettazione 1. L’affidamento dei lavori indicati all’articolo 1, comma 1 e 2, è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto. 2. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell’intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall’appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione. 3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l’affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere oltre all’attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell’affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. 4. Il responsabile unico del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3. Art. 9. Criteri di aggiudicazione 1. I contratti di appalto dei lavori indicati all’articolo 1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell’intervento oggetto dell’appalto. 2. L’aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti criteri: a) il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato: 1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


Legislazione dello Stato 3. L’aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo, nonché l’apprezzamento dei curricula dell’impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda tecnica di cui all’articolo 6, comma 1. 4. Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 5. Quando l’affidamento ha ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, l’aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l’obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti. 7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all’elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l’eventuale anomalia. Art. 10. Varianti 1. Per i lavori indicati all’articolo 1, commi 1 e 2, le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dalla disciplina comune degli appalti pubblici di lavori, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 2. Non si intendono varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l’importo complessivo contrattuale. 3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile unico del procedimento, cosi’ come individuato dalla normativa vigente in materia, può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all’importo originario del contratto entro il limite del dieci per

123 cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. 4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento. 5. In caso di proposta di varianti in corso d’opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d’opera qualora lo stesso sia stato nominato. Art. 11. Adeguamento del regolamento attuativo 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le vigenti disposizioni del titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono modificate alla luce delle disposizioni del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 12. Abrogazione 1. Dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni: articolo 8, commi 4, lettera g), ultimo periodo e 11sexies; articolo 16, comma 3-bis; articolo 19, comma 1-quater; articolo 21, comma 8-bis; articolo 24, commi 1, lettera c), 5-bis e 7-bis; articolo 27, comma 2-bis. Art. 13. Disposizioni finali 1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Pubblicato su G. U. n. 31 del 07.02.04


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Il geometra ligure

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI CIRCOLARE 16 febbraio 2004, n. 20 Art. 188, comma 3, e art. 210, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni”. Compensi spettanti a professionisti pubblici dipendenti, incaricati di eseguire operazioni di collaudo. Circolare esplicativa. Pubblicato su G. U. n. 49 del 28.02.04

LEGGE 27 Febbraio 2004, n. 47 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Pubblicato su G. U. n. 48 del 27.02.04

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 15 marzo 2004 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili ICI, dovuta per l’anno 2004. IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali Visto l’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l’art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti; Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell’applicazione dell’ICI dovuta per l’anno 2004; Tenuto conto dei dati risultanti all’ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone; Decreta:

Art. 1. Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno 2004, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure: per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per per

l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno l’anno

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

= 1,03; = 1,06; = 1,10; = 1,13; = 1,16; = 1,18; = 1,20; = 1,23; = 1,27; = 1,31; = 1,35; = 1,38; = 1,39; = 1,42; = 1,48; = 1,55; = 1,62; = 1,75; = 1,89; = 2,02; = 2,16; = 2,29; e anni precedenti = 2,43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2004 Il capo del Dipartimento: MANZITTI Pubblicato su G. U. n. 70 del 24.03.04

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2004, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:


Legislazione dello Stato

125 ge 27 dicembre 1997, n. 449 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2003 e 2004 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano

Pubblicato su G. U. n. 47 del 26.02.04

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2004, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della leg-

Pubblicato su G. U. n. 67 del 20.03.04

Il testo completo dei provvedimenti legislativi qui richiamati è disponibile, per gli iscritti, presso la sede del Collegio.

Quando indaga la natura e l’universo, lungi dal ricercare e dal trovare qualità oggettive, l’uomo trova se stesso. Marie Louise Von Franz


Giurisprudenza

Tecnica legale ottobre 2003 CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE, 7 agosto 2002, n. 11915 – GIULIANO Presidente – PURCARO Relatore – MARTONE P. M. (conf.) – Enel s.p.a. (avv.ti Manzi, Mola e Marcattajo) – Mastroeni (avv.ti Mancuso, Carrozza) – S.p.a. Raffineria di Milazzo (avv. La Malfa).

Beni immobili e mobili – Patrimono indisponibile – Acquisto di diritti reali – Usucapione – Ammissibilità – Limiti (C. c. artt. 826, 830, 828). Non sono usucapibili i diritti reali incompatibili con la destinazione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale.

Conferma App. Messina, 18 marzo 1999. Proprietà e confini – Limitazioni legali della proprietà – Rapporti di vicinato – Immissioni – Eccedenti la normale tollerabilità – Azione rivolta a conseguire l’indennizzo – Natura – Domanda di risarcimento danni da immissioni ex art. 2043 c. c. – Differenze – Portata – Proponibilità – Cumulo – Ammissibilità – Configurabilità (C. c. artt. 844, 2043). In materia di immissioni, le due azioni di cui agli artt. 844 e 2043 c.c. hanno un diverso ambito operativo, atteso che la prima norma impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l’obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili determinate dall’uso della proprietà attuato nel contesto delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio. Al di fuori di tali limiti, si è in presenza di un’attività illegittima, di fronte alla quale non ha ragion d’essere l’imposizione di un sacrificio all’altrui diritto di proprietà o di godimento e non sono quindi applicabili i criteri dettati dall’art. 844 c. c. ma, venendo in considerazione in tale ipotesi unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 c. c., che può essere proposta anche cumulativamente con l’azione ex art. 844 c. c. novembre 2003 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 28 agosto 2002, n. 12068 – PONTORIERI Presidente – RIGGIO Relatore – PIVETTI P. M. (conf.) – Azienda territoriale edilizia residenziale Firenze (avv. Cecchi Aglietti) – Silvano (avv.ti Colacino, Froio).

novembre 2003 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 10 gennaio 2003, n. 184 – VELLA Presidente – DE JULIO Relatore – RAIMONDI P. M. (diff.) – Stiriti, Messina, Igliozzi, Petrucci, Dell’Olmo (avv Salerno) – De Angelis (avv. Pugliese). Comunione e condominio – Condominio negli edifici – Amministratore – Revoca giudiziaria – Decreto del tribunale – Reclamo – Decreto della Corte d’Appello – Ricorso per cassazione – Ammissibilità (Cost. art. 111; C. c. art. 1129; Disp. Att. c. c. art. 64). È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto con cui la Corte d’appello provvede in sede di reclamo sul decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell’art. 1129 c. c., in tema di revoca dell’amministratore di condominio, in quanto tale provvedimento, emesso su istanza di alcuni soltanto tra i condomini, comporta la risoluzione anticipata e definitiva del rapporto di mandato esistente tra tutti i condomini, da un lato, e l’amministratore, dall’altro, e cioè incide su diritti soggettivi. novembre 2003 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 4 marzo 2003, n. 3189 – SPADONE Presidente – SCHETTINO Relatore – DE AUGUSTINIS P. M. (parz. conf.) – Berti Sisto & C. s.a.s. (avv. Narese) – Angeli. Proprietà e confini – Accessione invertita – Occupazione di fondo attiguo – Opera diversa da edificio – Non applicabilità (C. c. art. 938). La disciplina dell’accessione invertita si applica solo al caso di costruzione di edifici su fondo attiguo,


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Giurisprudenza cosicché non può trovare applicazione riguardo ad opere diverse, quale, come nel caso di specie, un tratto di strada. dicembre 2003 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 7 agosto 2002, n. 11902 – BALDASSARRE Presidente – GOLDONI Relatore – RUSSO P. M. (conf.) – Anastasi (avv. Saija) – SquillaciPerito (avv. Saccà). Distanze legali – Distanze tra costruzioni – Regolamenti edilizi comunali – Standards urbanistici – Assenza di espresse previsioni in tema di distanze tra costruzioni – Applicabilità dell’art. 873 c. c. – Esclusione (C. c. art. 873; L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies). Nei comuni nei quali manca il piano regolatore, per la determinazione delle distanze legali tra fabbricati si applica la norma stabilita nell’art. 873 c. c. dicembre 2003 CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 14 aprile 2003, n. 5902 – D ELLI P RISCOLI Presidente – C RISCIUOLO Estensore – IANELLI P. M. (conf.) – Stea e altri (avv. Ventura) – Comune di Modugno (avv. Augusto). Conferma App. Bari, 24 aprile 2001 Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione acquisitiva – Occupazione usurpativa – Distinzione – Legalità – Principi generali dell’ordinamento – Risarcimento del danno – Convenzione europea diritti dell’uomo (Cost. artt. 42, 53; L. 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3; L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, 65° comma; D. P. R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 47, 55; Cedu, Prot. 1, art. 1). La disciplina dell’occupazione appropriativa risulta ormai basata su regole sufficientemente chiare, precise e prevedibili, ancorate a norme giuridiche, che hanno superato positivamente il vaglio di costituzionalità e la rendono compatibile con la normativa convenzionale, quale interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, le oscillazioni della giurisprudenza possono considerarsi pressoché in toto superate, sicché il quadro si presenta sufficientemente chiaro e il tasso di prevedibilità delle decisioni in materia è molto elevato. La riconosciuta necessità che l’occupazione appropriativa sia comunque presidiata da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la previsione che al privato va riconosciuto un risarcimento ragionevole, l’esistenza di norme idonee ad assicurare una tutela effettiva in sede giudiziaria, consentono di ravvisare un giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprietà, prevista dalla normativa interna e dall’art. 1 del primo protocollo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e gli interessi generali della collettività.

dicembre 2003 CONSIGLIO DI STATO, VI SEZIONE, 26 agosto 2003, n. 4847 – SCHINAIA Presidente – DE NICTOLIS Estensore – Comue di Salsomaggiore Terme (avv.ti Cugurra, Romano) – La Boscarella S.n.c. (avv.ti Andreoli, Cremonini e Vacirca), Wind Telecomunicazioni S. p. a. (avv.ti Mazzeo, Fiori), Vodafone Omnitel S.p.a., Blu S.p.a., Tim S.p.a. e H3G S.p.a. (n. c.). Amministrazione pubblica – Impianti per telefonia cellulare – Natura giuridica – Individuazione – Opere private di pubblica utilità. Amministrazione pubblica - Impianti per telefonia cellulare – Opere private di pubblica utilità – Realizzazione di siti attrezzati – Espropriazione per pubblica utilità – Ammissibilità. Alla luce del quadro normativo risultante dalla vigente legislazione in materia, le infrastrutture di telecomunicazioni, e, conseguentemente, gli impianti di telefonia mobile e le relative opere accessorie, hanno natura di opere private di pubblica utilità, trattandosi di impianti di interesse generale, gestiti da soggetti privati con criteri imprenditoriali. La circostanza che gli impianti di telefonia mobile e le relative opere accessorie siano da qualificare opere private di pubblica utilità implica la possibilità di utilizzare lo strumento espropriativo, nel rispetto di regole parzialmente difformi rispetto a quelle dettate per le opere pubbliche, dovendo in particolare l’indennità essere commisurata al valore venale. Urbanistica

dicembre 2003 I

CASSAZIONE PENALE, III SEZIONE, 15 marzo 2002, (dep. 20 maggio 2002) – S AVIGNANO Presidente – N OVARESE Relatore – IACOVIELLO P. M. (diff.) – Catalano, ricorrente Edilizia e urbanistica – Reati – Costruzioni eseguite senza concessione edilizia – L. 28 febbraio 1985, n. 47 – Abrogazione ex T. U. 6 giugno 2001, n. 380, sull’edilizia – Insussistenza (L. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 20; T. U. 6 giugno 2001, n. 380; D. L. 23 novembre 2001, n. 411, conv. dalla L. 31 ottobre 2001, n. 463, art. 5 bis). Pur in presenza di evidenti imprecisioni del legislatore, appare evidente la volontà di quest’ultimo di voler ripristinare, attraverso la “proroga” dell’entrata in vigore del T. U. 6 giugno 2001, n. 380, disposta dall’art. 5 bis D. L. 23 novembre 2001, n. 411 (inserito in sede di conversione dalla L. 3 dicembre 2001, n. 463), sia pur temporaneamente, la previgente normativa: pertanto, occorre ritenere applicabile, tra gli altri, l’art. 20 L. 28 febbraio 1985, n. 47, e ritenere quali i fatti da tale disposizione previsti. II TRIBUNALE IVREA, 3 luglio 2002 (dep. 2 settembre 2002)


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Il geometra ligure

– PIERSANTELLI Giudice monocratico – P. M. (diff.) – X, imputato. Edilizia e urbanstica – Reati – Costruzioni eseguite senza concessione edilizia - L. 28 febbraio 1985, n. 47 – Abrogazione ex T. U. 6 giugno 2001, n. 380, sull’edilizia – Sussistenza (L. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 20; T. U. 6 giugno 2001, n. 380; D. L. 23 novembre 2001, n. 411, conv. dalla L. 31 ottobre 2001, n. 463, art. 5 bis). Con l’entrata in vigore del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, risulta abrogato, tra gli altri, l’art. 20 L. 28 febbraio 1985, n. 47, che, alla lett. b), punisce il reato di costruzione senza concessione, né la successiva proroga dell’entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia ha ripristinato l’efficacia della disciplina abrogata. Pertanto, nell’ipotesi di costruzione abusiva deve pervenirsi a sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 2, 2 ° comma, c. p., perché il fatto non è più previsto dalla

legge come reato. novembre 2003 CASSAZIONE CIVILE, II SEZIONE, 15 novembre 2002, n. 16053 – PONTORIERI Presidente – SETTIMJ Relatore – MARINELLI P. M. (conf.) – Giaca s.r.l. (avv.ti Giugni, Pagliani) – Bussolotti, Adamo, Vona, Relucenti, Milaneschi, Migatta, Teodoli, Celio, Frizzi, Scattareggia (avv. Belloni). Edilizia e urbanistica – Spazi a parcheggio – Mancato trasferimento degli spazi – Diritto reale d’uso – Prescrizione (C. c. artt. 1014, 1026, 1165, 2934,; L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18; L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26; L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2). Il diritto d’uso dell’area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell’auto è di natura reale, e pertanto si prescrive dopo vent’anni dall’acquisto dell’unità immobiliare.

Le note giurisprudenziali sopra riportate sono state tratte dalla rivista “Giurisprudenza Italiana” edita dalla UTET.

Abbiamo imparato il comportamento del nemico e lo abbimo fatto nostro, così facendo lo abbiamo distrutto, ma siamo diventati come lui. Anonimo


Legislazione regionale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2004 n. 1 Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Articolo 1 (Interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20) 1. Le limitazioni all’attività urbanistico-edilizia stabilite dal comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali), come modificato dalla legge regionale 12 novembre 2001 n. 37, devono intendersi applicabili nei confronti dei Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti che entro il 31 dicembre 2003 non abbiano ancora adottato e trasmesso lo strumento urbanistico generale o il piano urbanistico comunale contenenti la disciplina paesistica. 2. Le limitazioni di cui al comma 1 non operano nei confronti di opere da assentire in attuazione di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici

operativi ovvero di progetti a scala urbanistica già approvati con procedure ordinarie o concertative concluse alla data del 31 dicembre 2003. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, ai Comuni che dopo la data del 31 dicembre 2003 adottino, anche a stralcio rispetto al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, l’adeguamento del vigente Strumento Urbanistico Generale introducendo la disciplina di livello puntuale al PTCP anche in deroga ai limiti derivanti dall’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 1992 n. 30 (interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e dall’articolo 83, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale). Articolo 2 (Dichiarazione d’urgenza) La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Vincenzo Gianni Plinio Pubblicato su B.U.R.L. n. 1 del 28.01.04

Non sono tanto i fucili inglesi i responsabili del nostro asservimento quanto la nostra collaborazione volontaria Mahatma Gandhi


Informativa

In occasione dell’anno europeo della cultura, che Genova sta vivendo in prima linea, la Redazione del Geometra Ligure invita tutti i lettori, i geometri, i figli e nipoti e chiunque abbia interesse, ad inviare materiale artistico o culturale a qualsiasi livello da pubblicare nella rivista a giudizio della redazione.


Cultura Ligure Genova è… geom. Roberto Ombrina

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ueste righe prendono spunto da un articolo a firma di un’anonimo, che ho avuto modo di leggere navigando su internet. Genova è… noi abitudinari, con i nostri punti fermi, un po’ chiusi, un po’ introversi, un po’ diffidenti. Non ci apriamo subito con chi conosciamo, guardiamo a volte con sospetto chi arriva in mezzo a noi, non perché temiamo qualcosa ma forse perché amiamo le nostre certezze e tutto ciò che non conosciamo all’inizio ci intimidisce, rispettiamo gli spazi degli altri, non amiamo entrare a forza. Genova è… il nostro vittimismo, abbiamo sempre la certezza di essere in credito con la sorte, di aver subito un torto, di aver ottenuto meno di quanto pensiamo di meritare. Genova è… noi con gli scooters, sempre, con qualsiasi tempo, quando piove, nelle nostre cerate gialle, impavidi fra gli spruzzi sollevati dagli autobus e tra le luci delle macchine in coda, appena ri-

Genova è… noi con gli scooters.

conoscibili attraverso i nostri parabrezza in plastica. Ci infiliamo negli spazi, nelle piccole strettoie degli ingorghi ed arriviamo sempre là davanti, per primi al semaforo. Vento, traffico, sole o pioggia, sappiamo che in un quarto d’ora arriveremo a destinazione. Genova è… la città che quando piove si paralizza, le macchine in seconda ed in terza fila delle mamme e dei papà che accompagnano i propri figli a scuola od all’asilo, gli ingorghi del venerdì sera senza poi un reale motivo. Le strade strette e ripide in cui guidiamo con disinvoltura, ci incrociamo a pochi millimetri con altre macchine

senza il timore di toccarci e spesso senza neppure rallentare, come se ormai il nostro occhio fosse più preciso di quello di un falco pellegrino. Genova è… la focaccia calda, profumata, mangiata alle quattro del mattino dopo una notte fuori, oppure all’intervallo a scuola o sugli scogli quando la scuola decidi di “saltarla”, o a colazione immersa nel caffellatte o quella con la cipolla a pranzo, magari in spiaggia d’estate. Genova è… la passeggiata di Nervi, bella, bellissima con le sue ringhiere azzurre, le panchine e le onde sugli scogli, che nelle giornate di li-


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Genova è… l’Expo

Genova è… l’acquario.

Genova sono… i carruggi.

Il geometra ligure

beccio ti avvolgono il viso con la loro spuma bianca e profumata di salino. Dove incontri gente che corre, fidanzatini mano nella mano ed anziani che leggono il giornale, famiglie con il passeggino che zigzagano tra le originalissime imitazioni di borse e di occhiali firmati. Dove nelle giornate di tramontana vedi la costa da ponente a levante come un grande ferro di cavallo, che ti avvolge nel suo abbraccio. Un angolo di paradiso che ci rilassa, ci rasserena e ci rende orgogliosi agli occhi di chi viene da fuori, come se almeno in parte, l’avessimo creato noi. Genova è… l’Expò, con l’acquario, conosciuto da tutti i “foresti”, ma molto poco da noi genovesi, quasi fosse un corpo estraneo collocato in un “limbo moderno” tra mare e Piazza Caricamento, forse un’innovazione non ancora o non del tutto accettata da noi genovesi. Genova sono… i carruggi, così piccoli, stretti ed umidi, ma vivi, che hanno la storia della città tra le pietre, dove si confondono in pochi metri, stili architettonici che hanno contraddistinto il millennio precedente ( romanico, barocco, neoclassico, ecc…), dove grazie a piccole correnti d’aria, senti il profumo che proviene dalle antiche trattorie, del pesce fritto alle nove del mattino, del panino al minestrone, vicoli che ci regalano un po’ di respiro nelle giornate torride e ci riparano dalla tramontana d’inverno,


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Genova è…

un luogo non stabilito di ritrovo per tutti. Genova è… bellissima anche d’inverno, quando le immagini in televisione mostrano la nebbia in Val padana e la neve in collina, e noi affacciadoci alla finestra con il termometro a 8 gradi esclamiamo “però freddino stamattina”, ed un sole soltanto un po’ più pallido di quello primaverile ci fa ritrovare in spiaggia, con il maglione e la crema solare. Genova è… la Corsica vista nelle giornate più limpide. Genova è… la lanterna insignificante agli occhi distratti dello straniero, splendida ed imponente ai nostri, che sempre la cerchiamo guardando il porto, quando si ritorna dalla Sardegna. Genova è… la sopraelevata, antiestetica per alcuni, scomoda e da tirare giù per altri, ma quando torniamo dopo giorni passati fuori, lei è lì ad accoglierci, come se ci stendesse il suo tappeto e ci introducesse di nuovo nella nostra vita ed è come se ci parlasse, mostrandoci da una parte i traghetti della Tirrenia e le grandi navi da crociera della Costa e dall’altra i palazzi sulle alture, i forti, il Miramare, via Gramsci, Sottoripa, via Prè, Porta di Vacca… Genova è… un derby perenne, nelle parole, nei bar, nei campetti e nell’orgoglio di

mostrare i propri colori, le sciarpe di lana d’inverno, le magliette d’estate, gli adesivi sui caschi ed una volta i bollini sulle targhe. Il nervoso, la rabbia tra “cugini”, la gioia per le loro sconfitte e poi scopri che i migliori amici sono sempre di fedi opposte. Genova è… il piacere delle trattorie, i tavoli di legno e le brocche di vino della casa, Traso, Sussisa, le trofie al pesto, i pansoti al sugo di noci, la cima, i menù su semplici fogli di carta riciclata e la soddisfazione sul viso di quando esci. Genova sono… le focacciette al formaggio in passeggiata a Recco, quella focaccia che tutta Italia ha provato ad imitare. Genova è… i sensi delle strade cambiati ogni sei mesi, le buche nell’asfalto coperte solo dopo che è caduto qualcuno, i perenni lavori e le pezze messe a coprire, ancora più pericolose dei buchi stessi.

Genova è… un’emozione quelle rare volte che nevica.

Genova è… la Madonna della Guardia, a cui tutti, almeno una volta, abbiamo giurato di andare a piedi se quella certa cosa… Genova è… il Righi di

Genova è… la lanterna.


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Il geometra ligure

Genova è… non è vero che siamo tirchi, siamo solo un po’ più oculati nelle spese. Genova è… la pausa pranzo fatta al mare, con il costume sotto la giacca e la cravatta. Genova è… la fiera di Sant’Agata, i banchetti di Brignole a Natale, il Salone Nautico, i fuochi di San Giovanni il 24 giugno e quelli di Recco a settembre.

Genova è… i forti e le mura.

sera, dentro la macchina a cercare un po’ di intimità. Genova è… troppo stretta per le nostre ambizioni, troppo antica, locali notturni frequentati sempre dalla solita gente, e per questo siamo contenti di poter andare via, ma già dopo due giorni ci sentiamo smarriti, come se ci avessero tolto all’improvviso la nostra calda e sicura coperta, ci manca il mare, ci

manca la sua riservatezza e non vediamo l’ora di poter tornare. Genova è… il dialetto che ormai in pochissimi parlano, ma che quasi tutti lo capiscono. Genova è… l’Aurelia con il sole in faccia, i riflessi del mare, le barche a vela, gli alberi fioriti e la serenità negli occhi.

Genova è… la sua metropolitana, un’anno per progettarla, quasi venti per costruirla. Genova è… i suoi fortini, le passeggiate sui monti, le sagre dell’entroterra, le fave ed il salame di Sant’Olcese. Genova è… il mare visto dalla mia finestra.

Più di ogni altra cosa che si deve custodire, salvaguarda il tuo cuore, poiché da esso procedono le fonti della vita. Proverbi 4, 23


Cultura Ligure

PERCORSI MUSEALI Inaugurazione maggio 2004 Gabriella Taravacci e Armanda Piccardo Direzione Cultura, Sport e Turismo-Settore Musei

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enova, Capitale Europea della Cultura, sta seguendo un percorso di forte rivitalizzazione e rinnovamento della propria immagine culturale e turistica. In questo percorso, che vede già oggi la città fortemente cambiata e tesa a far conoscere anche all’esterno la propria storia e le proprie magnificenze, la tappa del 2004 rappresenta il momento focale di tale evoluzione. MUSEI DI STRADA NUOVA La cinquecentesca “Strada Nuova”, oggi via Garibaldi, quartiere residenziale dell’aristocrazia genovese, è un ambiente unico al mondo per qualità urbanistica e architettoni-

ca. La sua straordinaria connotazione monumentale suscitò sempre stupore da parte dei visitatori, italiani e stranieri; per Rubens i suoi edifici divennero addirittura un modello di civiltà abitativa da proporre ai suoi contemporanei. Gli atri, i saloni affrescati, i giardini, i ninfei monumentali, le collezioni d’arte e i musei che vi si ammirano la rendono una vera e propria “strada-museo” che diviene sistema museale territoriale, con l’interconnessione di Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi e delle loro pertinenze in un percorso di visita attraverso la magnificenza architettonica, culturale, artistica e ambientale della Strada Nuova.

In questo “polo museale” consacrato all’arte antica, viene così valorizzato il nesso storico fra i palazzi storici di proprietà civica e le collezioni artistiche in essi esposte e conservate, il cui percorso di visita rimarca il legame fra la magnificenza privata e la ricchezza dei musei. Il percorso museale è agevole e facile da percorrere ma articolato e ricchissimo, al fine di far sentire al visitatore il desiderio di passare in Strada Nuova un’intera giornata, resa più gradevole dalla possibilità di fruire di spazi di sosta e di riposo, all’aperto e al coperto, di spazi di lettura, di ristoro, di acquisto di libri e di ricordi. Un’occasione culturale unica, insom-


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ma, e parecchi buoni motivi per passare a Genova più di un giorno. Le collezioni museali esposte sono arricchite in misura sensibile: nuovi spazi monumentali da scoprire, spazi aperti di grande bellezza: cortili e giardini in cui sostare e dispo-

Il geometra ligure

nibili a ospitare anche manifestazioni culturali e di spettacolo. Palazzo Rosso è una dimora-museo seicentesca che ospita le collezioni d’arte e gli arredi storici della famiglia Brignole-Sale in ambienti

di spettacolare qualificazione architettonica e decorativa. Già dal 2004 la galleria disporrà di nuove sale - il cui numero è destinato ad aumentare fino a un totale di 52 con la conclusione della seconda fase del progetto - in cui presentare dipinti e mobili di gran pregio finora esclusi dall’esposizione, e mostre di grafica (disegni, incisioni, fotografie…). Nell’ambito dello sviluppo dei percorsi risulteranno pienamente godibili il grande terrazzo che si affaccia su via Garibaldi e, pur con limiti d’accesso, il belvedere sul colmo del tetto. Oltre a un auditorium da 300 posti, il pubblico potrà giovarsi inoltre, in altri spazi di nuovo allestimento, di un centro integrato per lo studio e la ricerca, che consentirà la consultazione, oltre che del Gabinetto Disegni e Stampe, della biblioteca di storia dell’arte (la più ricca della regione), dell’archivio fotografico, delle collezioni topografica e cartografica, in modo che i musei genovesi svolgano in modo compiuto e adeguato ai tempi e alle nuove tecnologie quelle che, insieme alla conservazione, alla fruizione e alla divulgazione, sono le sue funzioni peculiari. Palazzo Bianco è una pinacoteca, la principale della regione, capace di offrire lo spaccato più ricco e articolato della produzione pittorica a Genova e in Liguria tra la fine del Quattro e il Settecento, con aperture di alto livello alle realtà fiamminga, spagnola e italiana. Il percorso espo-


PERCORSI MUSEALI - Inaugurazione maggio 2004

sitivo principale - del quale saranno conservati e restaurati gli allestimenti di Franco Albini e Caterina Marcenaro, divenuti ormai un paradigma della museografia contemporanea - sarà arricchito notevolmente: dalle attuali 20 sale (con circa 180 opere) si passerà a 28 (con circa 340 dipinti esposti), cui si affiancheranno altre 18 sale che offriranno al visitatore con maggiori esigenze la possibilità di ampliare la visita normale e porterà a circa 540 il totale delle opere visibili al pubblico in via ordinaria. Nel primo ammezzato avranno anche sede le Collezioni Tessili, con zone di conservazione e di esposizione apposite. Tutti i piani dell’edificio saranno accessibili anche ai visitatori con problemi motori per mezzo di due ascensori, invisibili all’esterno; nuovi servizi saranno disponibili al piano terreno, insieme a una sala dedicata alla storia dell’edificio e delle collezioni, mentre al piano nobile si troverà uno spazio di sosta e di riposo. Una struttura architettonica di nuova progetta-

zione, invisibile dall’esterno, collegherà comodamente le sale espositive in Palazzo Bianco a quelle poste nel vicino Palazzo Tursi. Palazzo Doria-Tursi: il più grandioso palazzo costruito in città nel “Secolo dei Genovesi” per un privato cittadino ospiterà l’espansione della Galleria di Palazzo Bianco ed offrirà – nelle sale del piano nobile - un’ inedita esposizione di opere d’arte decorativa ed applicata (arazzi, mobilio, ceramiche

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genovesi, oltre alla celebre raccolta delle monete, dei pesi e delle misure ufficiali dell’antica Repubblica di Genova), oltre alla possibilità di visitare le sale monumentali fin qui riservate al Sindaco, insieme a quella che già ospita il violino e i cimeli paganiniani, dove, in nuova chiave espositiva, saranno visibili pezzi celeberrimi, come il “Guarnieri del Gesù” ma anche altri strumenti, oggetti e cimeli assai meno noti al largo pubblico.

L’amore, il lavoro e la conoscenza sono le fonti della vita. Dovrebbero anche governarla. Wilhelm Reich


Recensioni Marco Agliata – “ La Direzione dei lavori” IV edizione - atti ed adempimenti, attività amministrativa e contabile, responsabilità, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, collaudo e monitoraggio, incarico e parcelle – Maggioli EDITORE – S. Marino - novembre 2003 – pagine 766 – contiene CD-ROM – Prezzo € 60,00 La figura del Direttore dei lavori si delinea nelle prime leggi in materia di lavori pubblici e di rilevanza pubblica a partire dal R.D. n. 350 del 1895 nel quale vengono individuate le responsabilità sull’accettazione ed impiego dei materiali, nonché sulla regolare esecuzione delle opere oggetto del contratto. Per quanto riguarda le opere pubbliche infatti il direttore dei lavori assume una serie di oneri e mansioni che lo definiscono quale organo dell’amministrazione con il compito di sorvegliare ed impartire disposizioni, al fine di concretizzare quanto individuabile nel progetto e volontà della pubblica amministrazione. Nel caso di appalti privati la disciplina che regola le funzioni e la figura del direttore dei lavori sono meno vincolanti per l’operato tecnico che deve essere svolto. Il volume “La Direzione dei lavori”nella IV edizione affronta nuove argomentazioni, ed amplia quelle precedentemente trattate, sulla base delle nuove disposizioni di legge che hanno revisionato integralmente la materia a fronte delle nuove esigenze emerse nel settore edilizio. Nuovi capitoli sono dedicati ai lavori pubblici, alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro e sull’attività di monitoraggio nella realizzazione degli interventi. Le integrazioni normative alla legge “Merloni” con la legge n° 166 del 01/08/2002 hanno determinato una sostanziale riscrittura del testo ed una serie di nuovi orientamenti della materia che necessitano di un’analisi interpretativa, riportata nel testo secondo le indicazioni dell’autorità di vigilanza, che contribuisce a chiarirne gli aspetti più complessi. Le recenti disposizioni di legge in materia di sicurezza vengono applicate alla materia ed alle specifiche responsabilità ed obblighi del direttore dei lavori sulla prevenzione incendi e prevenzione infortuni. Il testo raccoglie tutti gli aspetti normativi ed i provvedimenti che hanno interessato l’argomento, con le prescrizioni introdotte. Propone una raccolta di elaborati e documenti da produrre nello svolgimento complesso degli adempimenti ai quali deve attenersi il Direttore dei lavori, compresa tra queste l’attività amministrativa e contabile, il collaudo e l’attività di monitoraggio nella realizzazione degli interventi sia sotto il profilo progettuale che quello amministrativo, indicando una procedura per la tenuta della documentazione di verifica e controllo, in modo da consentire il rigoroso monitoraggio dello svolgimento dell’ attività edilizia e contabile. Un CdRom allegato all’opera raccoglie normativa e modulistica di riferimento. geom. Liliana Olcese


Atti del Collegio

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 27. 01. 2004 NUOVE ISCRIZIONI Albo N. 3190/2004 – BADO Claudio s) 16030 CASARZA LIGURE GE: Via Brigata Partigiana dall’Orco, 1/27 – Tel. 0185/467901 Albo N. 3191/2004 – CAPELLINO Roberto s) 16030 SORI GE: Via Frazione Sussista, 22 A/2 – Tel. 0185/702917 Albo N. 3192/2004 – DALLAVALLE Luca s) 16154 GENOVA GE: Traversa alla Costa, 5/7 – Tel. 340/6745966 Albo N. 3193/2004 – DE BARBIERI Valentina s) 16036 RECCO GE: Via B. Assereto, 6/3 – Tel. 0185/76360 Albo N. 3194/2004 – DELNEVO Samantha s) 16030 CASARZA LIGURE: Via IV Novembre, 4 – Tel. 0185/46359 Albo N. 3195/2004 – DI PIETRO Maurizio s) 16036 RECCO GE: Piazzale Europa, 35 – Tel. 0185/75377 Albo N. 3196/2004 – FRANCESCHINI Milo s) 16039 SESTRI LEVANTE GE: Via privata Liguria, 18/3 – Tel. 349/7708385 Albo N. 3197/2004 – FRANCIOSI Norma s) 16152 GENOVA GE: Via M. Piana, 4/1 – Tel. 010/6001635 Albo N. 3198/2004 – FRANCONERI Massimiliano s) 16010 SANT’OLCESE GE: Via Trensasco, 9 – Tel. 347/4885624 Albo N. 3199/2004 – GRAZIANI Remo s) 16164 GENOVA GE: Via Beata Chiara, 18/11 – Tel. 010/711900 Albo N. 3200/2004 – NAPONELLI Enrico s) 16043 CHIAVARI GE: Via A. Gastaldi, 53 – Tel. 0185/371293 Albo N. 3201/2004 – PERELLI Marzia s) 16043 CHIAVARI GE: Via N. Sauro, 21/5 – Tel. 0185/323393 Albo N. 3202/2004 – RIZZI Andrea s) 16035 RAPALLO GE: Passo Rio Lanzio, 9 – Tel. 0185/263590 Albo N. 3203/2004 – ROSSI Roberto s) 16040 NE GE: Via Botasi, 66 – Tel. 0185/338030 Albo N. 3204/2004 – TERRILE Massimiliano s) 16030 SORI GE: Via O. Mangini, 28/A – Tel. 0185/700139

DIMISSIONI PASTORINO Alessio – PEOLA Franco

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 03. 02. 2004 NUOVE ISCRIZIONI Albo N. 3205/2004 – ODICINO Luciano s) 16159 GENOVA GE: Via C. Fasciotti, 53/18 Albo N. 3206/2004 – PICCIONI Davide s) 16010 MASONE GE: Via Roma, 35/2 – Tel. 010/926420 Albo N. 3207/2004 – PODESTA’ Marco s) 16040 SAN COLOMBANO CERT. GE: Via Cian der Ca’, 13 – Tel. 0185/358177


140

Il geometra ligure

Albo N. 3208/2004 – QUERCIOLI Gabriele s) 16123 GENOVA GE: Via Luccoli, 16/3 – Tel. 010/2474233

DIMISSIONI CLADI Giuseppe

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 10. 02. 2004 NUOVE ISCRIZIONI Albo N. 3209/2004 – BRUGNATTI Denise s) 16157 GENOVA GE: Via Prà, 27/4 – Tel. 010/661092 Albo N. 3210/2004 – MANILDO Andrea s) 16039 SESTRI LEVANTE GE: Via Nazionale, 138 – Tel. 347/6218971 Albo N. 3211/2004 – PUSCEDDU Mirco s) 16153 GENOVA GE: Via F. Ravaschio, 3/12 – Tel. 328/2877614 Albo N. 3212/2004 – REPETTO Davide s) 16124 GENOVA GE: Via Caffaro, 12/9 – Tel. 010/2510027 Albo N. 3213/2004 – TANFANI Stefano s) 16036 RECCO GE: Via Lungomare Bettolo, 6/A – Tel. 0185/720460

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 02. 03. 2004 Albo N. 3214/2004 – ACETI Sergio s) 16043 CHIAVARI GE: Traversa di Via Ugolini, 31 p. t. – Tel. 0185/311348 Albo N. 3215/2004 – ALBERTI Gianluca s) 16043 CHIAVARI GE: Galleria di Corso Garibaldi, 12/11 – Tel. 348/0332204 Albo N. 3216/2004 – CROVETTO Stefano s) 16138 GENOVA GE: Via San Felice, 6/24 – Tel. 010/8366805 Albo N. 3217/2004 – GIUSTO Danilo s) 16043 CHIAVARI GE: Galleria di Corso aribaldi, 12/11 – Tel. 347/8466621 Albo N. 3218/2004 – GRILLO Francesco s) 16154 GENOVA GE: Via Ginocchi, 10/4 – Tel. 010/6048071 Albo N. 3219/2004 – LOMBARDO Nicola Domenico s) 16127 GENOVA GE: Salita Granarolo, 2/6 – Tel. 010/2428211 Albo N. 3220/2004 – RAGGIO Giampaolo s) 16040 S. COLOMBANO C. GE: Via del Ramaceto, 85 – Tel. 0185/358681 Albo N. 3221/2004 – ZAGOLIN Marco s) 16035 RAPALLO GE: Via Costaguta, 109/14 – Tel. 0185/272757

TRASFERIMENTI CECCIOLI Giancarlo – al Collegio di Taranto

RIAMMISSIONI DA RIN Dino

VARIAZIONI

DI

INDIRIZZI

BERTINI Alberto -s) Tel. 010/316380 CARTABIANCA Fabrizio -s) Tel. 010/3106901 GARRO’ Marco -s) 16154 GENOVA GE: Via Paglia, 97/1 - Tel. 010/8353181 MESSINA Claudio -s) Tel. 010/6673192 SALIS Fabrizio -s) 16121 GENOVA GE: Via C. R. Ceccardi, 4/8 – Tel. 010/5704372 TIBERTI Paolo -s) 16033 LAVAGNA GE: Via Parma, 25 -Tel. 0185/395602

NUOVI ISCRITTI

ALL’ALBO D’ONORE

1. FEDI Renato 2. FERRARI Attilio 3. GAMBERONI Franco

2004


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