Newsletter SUAP - numero 77 - marzo 2023

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(Notizia di interesse anche per l’impresa)

N. 77 - MARZO 2023

ESTRAZIONE DATI PER ANAGRAFE TRIBUTARIA: ESTENSIONE ALLE PRATICHE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ASSIMILATE

A partire dal 21 marzo scorso l’utility denominata “Tracciato Anagrafe Tributaria", che consente l’estrazione dei dati presenti in piattaforma ai fini della loro successiva comunicazione all’Anagrafe tributaria, è stata estesa anche alle pratiche inerenti le attività commerciali ed assimilate, ad eccezione di quelle in stato di annullamento o di chiusura negativa.

Tale estrazione, in precedenza, era limitata alle sole pratiche di natura edilizia

Per una panoramica descrittiva della funzione si rimanda all’estratto del manuale di Impresainungiorno dedicato alla scrivania Suap.

I dati estrapolati dalla piattaforma dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito servizio di Desktop telematico.

Si rinvia alla pagina dedicata sul sito dell’Agenzia per le relative istruzioni.

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INIZIATIVE A SUPPORTO DEI SUAP PER L’INTEROPERABILITA’ CON PIATTAFORMA NAZIONALE DATI: WEBINAR INFORMATIVI PER I COMUNI

Nello scorso numero della newsletter sono state illustrate le iniziative a favore dei Comuni poste in essere dal sistema camerale, con il supporto di InfoCamere, nella prospettiva di garantire l’interoperabilità dei dati in possesso del Suap con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PND), in coerenza con la Misura 1.3.1 del PNRR.

Per i dettagli si rimanda al testo della notizia pubblicata.

Sul tema sono stati organizzati due Webinar illustrativi, che si terranno tramite la piattaforma Zoom:

- mercoledì 5 aprile 2023, dalle 11:00 alle 12:30 (link per iscrizione)

- mercoledì 12 aprile 2023, dalle 11:00 alle 12:30 (link per iscrizione)

MODIFICA TERMINI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA: 1 PROSPETTO RIASSUNTIVO

Nel precedente numero della presente Newsletter si è dato conto dell’avvenuta riformulazione dei termini perentori legati alla Conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona.

La modifica intervenuta, nello specifico, prevede la riduzione sino al prossimo 30 giugno delle tempistiche entro cui le Amministrazioni invitate alla Conferenza devono rendere i pareri di propria competenza

I nuovi termini perentori sono differenziati rispetto al presidio o meno, da parte dell'Amministrazione interessata, dei cosiddetti “interessi sensibili o qualificati”.

Questi ultimi coincidono con i profili di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute. 1 A seguito delle modifiche apportate al Decreto-Legge 76/2020 e s m i dall’art 14 c 8 Decreto-Legge 13/2023

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Si ritiene pertanto opportuno fornire un prospetto sinottico riportante l’attuale articolazione, in senso complessivo, delle fasi e delle tempistiche che connotano la scansione di flusso del modello di Conferenza di servizi oggetto di analisi

La tabella è differenziata in rapporto ai possibili paradigmi di svolgimento (Conferenza semplificata asincrona di matrice statale - Conferenza semplificata asincrona di matrice regionale ai sensi della Legge regionale 20/2020 - Conferenza semplificata asincrona con dimezzamento dei termini, in caso di impianti di telecomunicazione elettronica ai sensi del D. lgs. 259/2003).

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE PER LA PREVENZIONE INCENDI 2

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive deve trasmettere al competente Comando territoriale dei Vigili del Fuoco, entro tre giorni dalla ricezione, la documentazione di prevenzione incendi relativa agli interventi di seguito indicati:

- manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici;

- impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

PROROGA AL 31/12/2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONI DEL SUOLO

PUBBLICO PREVISTE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DA VIRUS COVID19 (CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO “MILLEPROROGHE”) 3

E’ stata estesa sino al 31 dicembre 2023 la vigenza di specifiche disposizioni di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi pubblici di somministrazione, ove intendano ottenere concessioni di suolo pubblico per occupare aree esterne al locale.

2 Art 22 del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge

3 Legge di conversione n 14 del 24/02/2023, che ha introdotto il comma 22-quinquies all’articolo 1 del Decreto-Legge n. 198 del 29/12/2022. La norma interviene, a livello di testo coordinato, sull’articolo 40 del Decreto-Legge 144/2022, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 175/2022 e ss.mm.ii.

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Ne consegue che sino al prossimo 31 dicembre è consentito agli esercizi pubblici di somministrazione, previo accoglimento della relativa istanza di concessione del suolo pubblico, effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti, anche se aventi interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione esercitata

La collocazione di tali elementi di arredo in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica non determina la necessità di acquisire, in via preventiva, le autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004).

La permanenza sul suolo pubblico delle suddette strutture amovibili non è altresì assoggettata al rispetto del limite temporale di 180 giorni stabilito dall’art. 6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLI DAL VIVO:

REINTRODUZIONE DELLA SCIA SINO A 1.000 PARTECIPANTI 4

A partire dal 28/02/2023 e sino al 31/12/2023 è reintrodotta la Scia per spettacoli temporanei dal vivo sino a 1.000 partecipanti, sostitutiva delle verifiche preliminari usualmente spettanti alle Commissioni di Vigilanza

La predetta misura, in precedenza, era valevole sino allo scorso 31 dicembre.

La reintroduzione della misura è inoltre accompagnata dalle innovazioni di seguito indicate:

- Estensione della fascia oraria a cui si applica la predetta misura di semplificazione, che dall'intervallo 08.00-23.00 passa al range 08.00-01.00 del giorno successivo.

- Ampliamento anche alle "proiezioni cinematografiche" del novero delle tipologie di manifestazioni che possono beneficiare dell'applicazione della Scia.

Le verifiche preliminari delle Commissioni di Vigilanza, al ricorrere di tutte le condizioni relative alla capienza, alla tipologia di evento ed alla fascia oraria di durata, sono quindi sostituite da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a cui deve essere allegata una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli

4 Art 7 comma 7-sexies lettera a) del Decreto-Legge 198/2022 (cosiddetto "Milleproroghe"), introdotto dalla Legge di conversione n. 14 del 24/02/2023. La normativa, a livello di testo coordinato, aggiorna il contenuto dell’art. 38-bis del Decreto-Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e smi.

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architetti, dei periti industriali o dei geometri, attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

La Segnalazione deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo

La Scia, inoltre, deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000.

L'attività oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa all'Amministrazione competente

E’ fatta salva la necessità di acquisire eventuali ed ulteriori atti di assenso necessari a legittimare l’esercizio dell’attività

Sono fatte salve le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza, in rapporto alle soglie dimensionali fissate dall’articolo 142 del Regio Decreto 635/1940, nonché il procedimento autorizzatorio per la costruzione o la modifica sostanziale di un teatro, o altro locale di pubblico spettacolo, declinato dal successivo articolo 143 del medesimo Regio Decreto.

Avvertenza importante per i comuni che utilizzano il portale “Impresainungiorno”:

Il procedimento, sul versante compilativo, è stato ripristinato nella partizione dell’alberatura dedicata alle attività di intrattenimento e svago (screen di dettaglio).

DECRETO “MILLEPROROGHE”:

PROROGA AL 31/12/2025 DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CONCESSIONI DEMANIALI

E PRONUNCIA DI SEGNO OPPOSTO DEL CONSIGLIO DI STATO 5

E’ stata prorogata dal 31/12/2023 al 31 dicembre 2025 la scadenza delle attuali concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di beni pubblici per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di seguito elencate, anche se gestite da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche o da Enti del Terzo Settore:

- Gestione di stabilimenti balneari;

- Somministrazione di alimenti e bevande;

- Vendita Generi di monopolio;

- Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

5 Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 10-quater e 12 comma 6-sexies del Decreto-Legge 198/2022, introdotti in sede di conversione dalla Legge n 14 del 24/02/2023

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- Gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;

- Esercizi commerciali;

- Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo;

- Strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio.

La medesima disposizione, inoltre, prevede che l’Ente concedente, in deroga al limite temporale sopra indicato, possa individuare con proprio atto i rapporti concessori già affidati o rinnovati all’esito di procedure selettive connotate da adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza, con particolare riguardo alla pubblicità dell'avvio, dello svolgimento e dell’esito di tale procedura a carattere competitivo.

I titoli concessori individuati mediante il suddetto provvedimento a carattere ricognitorio conservano pertanto la propria scadenza originaria Qualora quest’ultima sia fissata in una data antecedente al 31/12/2025, opera l’automatica estensione al nuovo termine ulteriormente prorogato dal legislatore.

La medesima Legge di conversione ha infine stabilito che, nel caso in cui per motivi oggettivi non sia possibile procedere all’espletamento di una nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica entro il 31/12/2024, che dovrà comunque svolgersi nel rispetto dei criteri che saranno stabiliti in attuazione dell’articolo 4 della medesima Legge 118/2022, è consentito all’Autorità competente, mediante proprio atto, disporre la proroga delle concessioni in essere per il tempo necessario al completamento della procedura stessa.

Tale facoltà di proroga, in ogni caso, non potrà essere concessa oltre il 31/12/2025.

Nelle more dell’adozione da parte del legislatore statale dei criteri generali sopra richiamati, inerenti il rinnovo delle concessioni in esame secondo procedure a carattere competitivo, è fatto divieto agli Enti competenti in materia di indire nuove procedure ad evidenza pubblica (art. 4 comma 4-bis della Legge 118/2022).

Per le valutazioni da parte degli Enti competenti, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato, mediante Sentenza n. 2192 del 16/02/2023, pubblicata il 1 marzo scorso, ha stabilito che gli ulteriori dilazionamenti stabiliti dal legislatore statale, mediante la citata Legge di conversione n. 14/2023, sono incompatibili con la disciplina comunitaria di riferimento e, pertanto, devono essere disapplicati da qualunque organo dello Stato.

CORSI PER ATTIVITA’ MOTORIA CON UTILIZZO DI TUTA

PROVVISTA DI ELETTRODI PER STIMOLAZIONE MUSCOLARE:

PARERE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

RISPETTO AL REQUISITO PROFESSIONALE DI ESTETICA

Il Gruppo di lavoro Suap del 28 febbraio scorso è stato incentrato su di una presentazione, redatta dall’Ufficio Suap Anagrafico della nostra Camera, inerente le

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attività di servizi alla persona tipizzate dalle normative settoriali di riferimento (acconciatura - estetica - tatuaggio -piercing).

Nel corso della discussione scaturita con i Suap presenti alla riunione è stato posto un quesito da parte del Comune di Assago inerente una peculiare casistica, in termini di verosimile assoggettamento al requisito professionale per attività di estetica contemplato dalla Legge 1/1990.

La fattispecie, più nel dettaglio, riguarda la tenuta di corsi per attività motoria, svolti sotto la supervisione di istruttori qualificati ai sensi della Legge regionale 26/2014, ai cui partecipanti viene fornita una tuta dotata di elettrodi per la stimolazione muscolare a bassa intensità, funzionale alla tonificazione muscolare ed al calo ponderale.

L’attrezzatura ginnica utilizzata, per le proprie caratteristiche intrinseche, potrebbe rientrare nel novero delle apparecchiature per l’elettrostimolazione ricomprese nell’allegato alla Legge n 1/1990, con conseguente necessità di subordinarne l’utilizzo alla supervisione di un soggetto professionalmente qualificato per l’attività di estetica.

Il Comune interessato, successivamente alla seduta del Gruppo di lavoro, ha quindi posto un quesito alla Consulta tecnica Regionale per l'Artigianato, organismo a cui istituzionalmente compete l’emanazione di orientamenti interpretativi uniformi in materia.

La Consulta, con riscontro fornito al Comune in data 06/03/2023, ha confermato la necessità di assicurare il requisito professionale per l’attività di estetica, ove l’apparecchiatura sia in effetti configurabile come elettrostimolatore ad impulsi, stante la sua riconducibilità alla fattispecie di cui alla Scheda 19 del Decreto ministeriale n. 206/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).

Si ringrazia la Dottoressa Deborah De Stefani del Suap comunale di Assago per aver condiviso il riscontro della Consulta tecnica Regionale per l'Artigianato.

I Comuni possono veicolare i propri quesiti alla Consulta mediante l’indirizzo consulta _artigianato@regione.lombardia.it.

PREVENZIONE INCENDI:

ADEGUAMENTO STRUTTURE RICETTIVE E RIFUGI ALPINI ESISTENTI AL 26/04/1994

-PROROGA ULTERIORE DEI TERMINI- 6

E’ stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro cui le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti al 26/04/1994, dovranno

6 articolo 12-bis del Decreto Legge 198/2022, introdotto in sede di conversione dalla Legge n 14 del 24/02/2023

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presentare al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il tramite del Suap, la Scia di parziale adeguamento alla regola tecnica in tema di prevenzione incendi, con obbligo di assicurare il rispetto di almeno sei dei seguenti ambiti:

● resistenza al fuoco delle strutture;

● reazione al fuoco dei materiali;

● compartimentazioni;

● corridoi;

● scale;

● ascensori e montacarichi;

● impianti idrici antincendio;

● vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

● vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;

● locali adibiti a depositi

Resta fermo l’obbligo di assicurare l’integrale adeguamento delle predette strutture alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024.

Il termine di conformazione in senso analogo da parte dei rifugi alpini è stato invece prorogato, ad opera della medesima Legge di conversione, al prossimo 31 dicembre.

ANNUNCI RIGUARDANTI L’AVVIO DI VENDITE STRAORDINARIE:

NUOVE MODALITA’ DI INDICAZIONE DEL PREZZO DI PARTENZA

NEI 30 GIORNI PRECEDENTI L’INIZIO 7

Negli annunci diretti ai consumatori e diffusi nei 30 giorni precedenti l’inizio delle vendita di liquidazione, di fine stagione o promozionali è fatto obbligo di indicare il prezzo precedente, applicato alla generalità dei consumatori, rispetto al quale opererà la riduzione effettuata durante le predette vendite promozionali.

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore dal 2 aprile 2023.

La violazione delle disposizioni introdotte, a partire dalla loro vigenza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo edittale di € 516 ed un massimo edittale di € 3.098 . 8

8 Art 17-bis c 7 D lgs 206/2005, in vigore dal 02/04/2023, che rinvia all’art 22 c 3 del D lgs 114/1998 7 Art. 1 comma 2 del D. lgs. 07/03/2023 n. 26, che introduce l’art. 17-bis al D. lgs. 206/2005. 8

PRATICHE SISMICHE:

A partire dal 13 marzo scorso è stata attivata la nuova procedura in materia di edilizia sismica a cui i Comuni lombardi, inclusi quelli che utilizzano la piattaforma Impresainungiorno, devono ricorrere per garantire l'obbligatoria interoperabilità tra la soluzione informatica utilizzata e la piattaforma “Procedimenti” di Regione Lombardia

La richiesta di attivazione o disattivazione dell’interoperabilità, a decorrere dalla predetta data, deve essere presentata dai Comuni tramite la piattaforma regionale Bandi Online - sezione Registri e Albi, previa autenticazione, attenendosi alle istruzioni pubblicate nella pagina dedicata del sito di Regione Lombardia e nel relativo manuale.

POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA:

PROROGA DI VALIDITA’ DEI TITOLI EDILIZI 9

E’ stato introdotto un regime di proroga automatica, pari a 24 mesi, rispetto al termine di scadenza dei titoli edilizi rilasciati o formatisi alla data del 25/02/2023, ove riguardanti interventi per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga.

La proroga si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 327/2001

L’estensione del termine di validità si applica anche alle Scia edilizie ed alle autorizzazioni paesaggistiche, nonché alle Scia edilizie ed ai permessi a costruire, che hanno già beneficiato di proroghe ai sensi delle disposizioni adottate durante lo stato di emergenza per il contrasto della pandemia da virus Covid19 (DL 18/2020 e smi - DL 76/2020 e smi - DL 21/2022 e smi).

9 Art. 18 comma 4 del Decreto-Legge n. 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge. La modifica intervenuta, a livello di testo coordinato, aggiunge il comma 5-ter all’art. 40 del Decreto-Legge 77/2021, convertito con Legge 108/2021 e smi

OBBLIGO DI INTEROPERABILITA’ CON PIATTAFORMA REGIONALE PROCEDIMENTI
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INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

REALIZZATE IN ZONE GRAVATE DA USI CIVICI: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI 10

E’ stato eliminato l’obbligo di ottenere autorizzazione preliminare da parte della Regione, nonché l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 142 comma 1 lettera h) del D. lgs. 42/2004, ove si intendano realizzare infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità in zone gravate da usi civici

INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA: SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SCAVI 11

Non è assoggettata alle autorizzazioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. lgs. 42/2004, gli interventi di scavo in microtrincea o con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, qualora funzionali alla posa in opera di infrastrutture a banda larga e/o alla realizzazione di pozzetti accessori alle stesse.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA

TUTELATI AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER ATTUAZIONE PNNR E PNC 12

Sono state introdotte disposizioni di semplificazione legate agli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001, ove effettuati in immobili di proprietà pubblica, aventi destinazione d’uso pubblico, che siano tutelati ai sensi della parte seconda del D. lgs. 42/2004 e siano interessati, altresì, da interventi finanziati con le risorse del PNRR e del relativo Piano Complementare (PNC).

Al ricorrere dello scenario sopra riportato, gli interventi in esame sono subordinati a mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla Soprintendenza competente per territorio.

La Soprintendenza può adottare motivati provvedimenti di divieto entro trenta giorni dal ricevimento della Segnalazione, salvo l’esercizio degli eventuali poteri di autotutela in fase successiva.

Le opere, per beneficiare della semplificazione procedurale sopra descritta, non devono tuttavia comportare modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti

12 Art 46 del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge 11 Art. 18 comma 4 del Decreto-Legge n. 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge 10 Art. 18 comma 7 del Decreto-Legge n. 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge 10

MANUFATTI AMOVIBILI A SERVIZIO DI CONCESSIONI DEMANIALI PER PUNTI DI APPRODO

E’ stata legittimata la collocazione sino al 31/12/2023 delle strutture amovibili tipizzate dall’art. 3 comma 1 lettera e.5 del DPR 380/2001, ove utilizzate nell’ambito di concessioni demaniali riferite a punti di approdo con finalità turistico-ricreative, a condizione che permanga il carattere di amovibilità di tali manufatti

I punti interessati, con riguardo alla Regione Lombardia, possono essere localizzati lungo idrovie o laghi.

Le predette strutture, in base a quanto previsto dalla citata disposizione del DPR 380/2001, sono così definite:

“manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”

INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI:

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA 14

E’ stata attratta nella nozione di manutenzione ordinaria, non assoggettata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l’installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere e infrastrutture connesse che abbia luogo:

- in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

- in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati;

- in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento

13 Art. 10-ter della Legge n. 14 del 24/02/2023, di conversione del DL 198/2022 (cd. “Milleproroghe”)

14 Art 47 comma 1 lettera b) del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge La variazione intervenuta, in termini di testo coordinato, aggiunge l’art 22-bis al D lgs 199/2021 Sempre sullo stesso tema, si segnalano le modifiche apportate dall’art. 49 del medesimo Decreto-Legge 13/2023 al D. Lgs. 28/2011.

-LEGITTIMATA LA PERMANENZA SINO AL 31/12/2023- 13
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Qualora l’intervento ricada in ambito tutelato ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004), il progetto è inviato alla Soprintendenza competente per territorio, che può disporre un divieto motivato di realizzazione dell’intervento entro 30 giorni dal suo ricevimento.

In caso di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o nelle altre aree individuate dall’art. 7-bis del D. lgs. 28/2011, ove siano presenti determinati vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D. lgs. 42/2004, l’assenso della Soprintendenza si intende inoltre acquisito, in maniera tacita, decorsi 45 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della Soprintendenza medesima.

In caso di installazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW sugli edifici o nelle altre aree individuate dall’art 7-bis del D lgs 28/2011, ove siano presenti determinati vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D. lgs. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Autorità competente si intende infine acquisita, sempre in maniera tacita, decorsi 45 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della medesima Autorità.

PROROGA IN VALIDITA’ PER 24 MESI DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15

E’ stato introdotto un regime di proroga automatica di 24 mesi rispetto ai termini di scadenza dei titoli ambientali, comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data del 25/02/2023

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI:

MODIFICA AI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE 16

Sono intervenute modifiche ai parametri di qualificazione delle cosiddette “aree idonee” all’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, introducendo criteri meno restrittivi.

Nello specifico è stata ridotta la fascia di rispetto da beni tutelati ai sensi del Codice approvato con D lgs 142/2004, entro la quale l’installazione della tipologia di impianti in

15 Art 18 comma 4 del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge

16 Art 47 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge. La modifica intervenuta, a livello di testo coordinato, interviene sull’art. 20 comma 8 lettera c-quater del D. lgs. 199/2021. Il secondo comma dell’art. 47 del Decreto-Legge 13/2023, inoltre, ha abrogato il secondo comma dell’art 30 del DL 77/2021, convertito con Legge 108/2021

12

esame resta subordinata all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di matrice paesaggistica.

Tale fascia è stata ridotta da 7 a 3 km per gli impianti eolici e da 1 km a 500 metri per gli impianti fotovoltaici.

Resta ferma la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento autorizzatorio unico, di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, ove l’impianto da localizzare ricada in zone sottoposte a tutela ai sensi della vigente normativa dei Beni Culturali e del paesaggio.

Ne consegue che non è più richiesto il parere obbligatorio e non vincolante del Ministero della Cultura nei procedimenti autorizzativi finalizzati all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ove localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica.

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI:

MODIFICA AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO 17

Sono intervenute modifiche in ordine al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Più nel dettaglio il termine di conclusione del procedimento è stato elevato da 90 a 150 giorni

Nel processo autorizzatorio unico assoggettato a Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, che prevede intervento di tutte le PA a qualsiasi titolo interessate, è stata infatti inglobata anche la componente relativa all’eventuale procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, che in precedenza ne costituiva un passaggio preliminare.

Le valutazioni di impatto ambientale già avviate ed ancora pendenti al 25/02/2023, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non precludono comunque l’avvio del predetto procedimento autorizzatorio unico

L’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione è individuato:

- Nella Regione o Provincia delegata, per impianti con potenza termica installata inferiore ai 300 MW.

17 Art 49 comma 3 del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge La modifica intervenuta, a livello di testo coordinato, interviene sull’art 12 comma 4 del D lgs 387/2003

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In Lombardia la funzione di Autorità competente è delegata alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano (art 28 comma 1 lettera e-bis della Legge regionale 26/2003).

- Nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per impianti con potenza superiore alla predetta soglia.

PORTALE DI SUPPORTO: REVISIONE DEI CONTENUTI PER SCRIVANIE SUAP ED ENTI TERZI

Dal 23 marzo scorso è in linea una nuova versione del portale di supporto, con riguardo alla sezione dedicata alle scrivanie di back office Suap ed Enti terzi.

Le principali novità riguardano:

- Un’icona verde di accesso immediato alla sezione di cui sopra;

- Una nuova veste grafica che evidenzia in verde la sezione interessata, allo scopo di differenziarla da quella dedicata ai Professionisti ed alle Imprese, per la quale permane il colore di sfondo blu;

- Una revisione complessiva delle FAQ, con creazione di due sezioni distinte e separate dedicate, rispettivamente, alle funzioni della scrivania Suap ed a quelle della scrivania Enti terzi;

- Una razionalizzazione del webform con cui è possibile richiedere assistenza, in modo da consentire in maniera più immediata di inserire una domanda o di prenotare un recall telefonico

- Il Webform per l’inserimento della richiesta, inoltre, è stato riconfigurato secondo una nuova catalogazione guidata degli argomenti.

- La razionalizzazione dei contenuti dei Video Tutorial dedicati alla PA.

Per una panoramica visiva della nuova configurazione del portale di supporto Suap-Scrivania Ente terzo si invita a prendere visione di questo documento.

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PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:

SGANCIAMENTO DELL’OBBLIGO DI ALLEGARE LA SCIA DI PREVENZIONE INCENDI

Dal 27 marzo 2023 è stata modificata l’architettura dei procedimenti autorizzatori afferenti all'apertura, al trasferimento di sede ed all’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio con superficie lorda superiore ai 400 mq, o comunque ricadenti, ai fini dell’assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi, in una delle categorie contemplate dal DPR 151/2011.

Più nello specifico è stato sganciato l’obbligo di aggregare sin dal momento dell’istanza iniziale la Scia di prevenzione incendi, che passa da adempimento automaticamente previsto dal portale, con valenza bloccante, a scelta eventuale attivabile solo su input del compilatore (screen di dettaglio)

FUNZIONE “LISTA PAGAMENTI” -ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI-

A partire dal 14 marzo scorso sono state implementate ulteriori evoluzioni della funzione “Lista pagamenti” che consentono di estrarre, differenziandoli, i pagamenti spontaneamente effettuati dall'utente, i pagamenti ancora in pending o i versamenti conseguenti a richiesta formale da parte del Suap.

Le liste così estratte recheranno inoltre informazioni di dettaglio in ordine alle vicende che hanno interessato il singolo pagamento.

Per una panoramica descrittiva della funzione di richiesta, gestione e monitoraggio delle pendenze relative al pagamento dei diritti, aggiornata come sopra, si rimanda all’apposito estratto del manuale di Impresainungiorno dedicato alla scrivania Suap.

APERTURA IMPIANTO SPORTIVO

-ADEGUAMENTO ELENCO ALLEGATI-

Dal 13 marzo scorso i procedimenti riguardanti l’apertura, il subentro e la modifica strutturale di impianti sportivi (palestre) sono stati modificati nella componente relativa agli allegati, allo scopo di prevedere la documentazione atta a dimostrare i requisiti previsti dall’art. 9 della Legge regionale 26/2014, di seguito elencati:

- Titolo abilitativo, contratto di lavoro e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte degli istruttori qualificati o di specifica disciplina

- Polizza assicurativa

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REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2023 -

Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato a febbraio 2023.

AUTORIPARATORI: PROROGATO AL 05/01/2024 IL TERMINE PER

E’ stato prorogato al 5 gennaio 2024 il periodo transitorio introdotto dalla Legge 224/2012, durante il quale le Imprese di autoriparazione che alla data del 05/01/2013 erano abilitate per le sole categorie “meccanica-motoristica” o “elettrauto” possono continuare a svolgere tali specifiche attività senza dover assicurare il possesso, da parte del proprio responsabile tecnico, dei requisiti professionali per l’attività di “meccatronica”, categoria nella quale sono attualmente confluite le due tipologie sopra menzionate.

Entro infatti la data sopraindicata, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:

● frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti

oppure

● rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.

Si specifica che tali percorsi “ridotti” devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome

Ai fini della regolarizzazione, l’impresa, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta contestualmente al Registro imprese e al SUAP territorialmente competenti, di inizio attività per la nuova sezione meccatronica (SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività )

L’ADEGUAMENTO DEI REQUISITI
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI MECCATRONICA 18
PER
18
n 14
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Art 22-ter del Decreto-legge 198/2022, introdotto dalla Legge di conversione
del 24/02/2023

Dal 5 gennaio 2024 lo svolgimento dell’attività di meccatronica senza l’acquisizione della richiesta qualificazione professionale comporta l’illegittimo svolgimento della stessa e la conseguente cessazione

Per informazioni di dettaglio, anche con riguardo all’occorrente procedura di regolarizzazione, si invita a consultare l’apposito avviso pubblicato nel sito camerale

Sul punto si segnala il parere del Ministero degli Interni prot. P410-4109 del 28/06/2002, in base al quale non si ritengono ricompresi nella nozione di locali o luoghi di pubblico spettacolo, ovvero di intrattenimento, gli spazi adibiti a sagre, fiere o mostre, salvo il caso in cui negli stessi abbiano luogo manifestazioni che, per le loro caratteristiche intrinseche, configurino invece la ricorrenza di eventi di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

Non si rende pertanto necessaria l’attivazione delle verifiche di agibilità ai sensi dell’art 80 del TULPS e degli articoli 141, 141-bis e 142 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 635/1940.

Resta ferma la necessità di fornire, a prescindere dalla natura della manifestazione, la documentazione relativa alle misure di safety e security adottate, in ottemperanza alla Circolare del Ministero degli Interni del 18/07/2018 prot. 11001/1/110/(10), unitamente agli adempimenti di notifica presso il portale AREU GAMES ai sensi della DGR X/2453 del 07/10/2014

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La peculiare condizione ostativa oggetto di analisi è radicata nell'art. 71 comma 2 del D. lgs. 59/2010, in base al quale, fatte salve le specifiche circostanze di rimozione dell'impedimento, non è possibile svolgere attività di somministrazione in caso di condanne per delitti commessi in stato di ubriachezza.

In base all'art. 17 del Codice penale, i "delitti" sono fattispecie di reati per le quali sono previste le pene dell'ergastolo, della reclusione o della multa. Si distinguono dalle "contravvenzioni", tipologia di reati per le quali le pene principali sono rappresentate dall'arresto o dall'ammenda.

Lo stato di ubriachezza è un'aggravante prevista dall'art. 94 del Codice penale, ove la stessa assuma carattere di abitualità. Si tratta quindi di una circostanza che, se riconosciuta, è suscettibile di incrementare l'entità della pena comminata

Nel caso di specie, pertanto, occorre stabilire se la condanna riportata si riferisca ad un "delitto" e se sia stata applicata anche l'aggravante di cui al citato art. 94 CP, al netto di eventuali circostanze, previste dal medesimo art 71 del D lgs 59/2010, che rendano inefficace la portata inibitoria della pronuncia rispetto alla legittimazione ad esercitare l'attività.

La guida in stato di ubriachezza trova invece il proprio impianto sanzionatorio in una lex specialis, rappresentata dall'art. 186 del Codice della Strada.

Tale norma prevede due differenti regimi afflittivi:

- Una sanzione di rango amministrativo, ove sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro;

- Una sanzione contravvenzionale di matrice penale, contemplante sia l'arresto che l'ammenda, in caso di superamento della soglia di 0,8 grammi per litro.

L'ammontare della sanzione è inoltre graduata in ragione dell'entità del superamento della predetta soglia.

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La condanna per guida in stato di ubriachezza, ove la condotta sanzionata abbia assunto rilevanza penale e non di mero illecito amministrativo, non costituisce comunque causa impeditiva allo svolgimento dell'attività di somministrazione

La norma speciale dell'art. 71 c. 2 del D. lgs. 59/2010 si riferisce infatti all'aggravante dell'ubriachezza e non ad un'autonoma fattispecie di reato, con la conseguenza che non è la condizione di ebbrezza a costituire di per sé la fattispecie incriminatrice, bensì la fattispecie di reato delittuosa di cui tale stato di alterazione rappresenta l'aggravante.

In tal senso, la condanna per guida in stato di ebbrezza non sarebbe ostativa in quanto non è una fattispecie espressamente prevista come condizione impeditiva dall'art. 71 del D. lgs. 59/2010. La Preleggi al Codice civile, all'art. 14, vietano l'interpretazione analogica ed estensiva delle disposizioni penali

La pena prevista dal Codice della Strada, inoltre, qualifica il reato come contravvenzione e non come delitto

Lo scenario tratteggiato nel quesito trova puntuale corrispondenza, a livello di indicazioni, nella Risoluzione del Ministero del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 13477 del 2 febbraio 2015.

L’interpretazione fornita dal Ministero depone nel senso di legittimare in via diretta la presentazione della Scia Unica di subentro da parte del nuovo affittuario, previa risoluzione del precedente rapporto contrattuale, senza vincolare il titolare locatore a produrre un adempimento intermedio di subentro per reintestazione, quantunque non implicante il riavvio effettivo dell’attività sotto l’egida di quest’ultimo.

Tale scenario di favor si applica anche nel caso in cui il locatore titolare intenda stipulare un nuovo contratto di affittanza aziendale con il medesimo locatario, a fronte della risoluzione del precedente contratto d’affitto d’azienda intercorso con questo stesso soggetto

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Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”).

Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.

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