(Notizia di interesse anche per l’impresa)

N. 77 - MARZO 2023
ESTRAZIONE DATI PER ANAGRAFE TRIBUTARIA: ESTENSIONE ALLE PRATICHE PER ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ASSIMILATE
A partire dal 21 marzo scorso l’utility denominata “Tracciato Anagrafe Tributaria", che consente l’estrazione dei dati presenti in piattaforma ai fini della loro successiva comunicazione all’Anagrafe tributaria, è stata estesa anche alle pratiche inerenti le attività commerciali ed assimilate, ad eccezione di quelle in stato di annullamento o di chiusura negativa.
Tale estrazione, in precedenza, era limitata alle sole pratiche di natura edilizia
Per una panoramica descrittiva della funzione si rimanda all’estratto del manuale di Impresainungiorno dedicato alla scrivania Suap.

I dati estrapolati dalla piattaforma dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito servizio di Desktop telematico.
Si rinvia alla pagina dedicata sul sito dell’Agenzia per le relative istruzioni.

INIZIATIVE A SUPPORTO DEI SUAP PER L’INTEROPERABILITA’ CON PIATTAFORMA NAZIONALE DATI: WEBINAR INFORMATIVI PER I COMUNI
Nello scorso numero della newsletter sono state illustrate le iniziative a favore dei Comuni poste in essere dal sistema camerale, con il supporto di InfoCamere, nella prospettiva di garantire l’interoperabilità dei dati in possesso del Suap con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PND), in coerenza con la Misura 1.3.1 del PNRR.
Per i dettagli si rimanda al testo della notizia pubblicata.
Sul tema sono stati organizzati due Webinar illustrativi, che si terranno tramite la piattaforma Zoom:
- mercoledì 5 aprile 2023, dalle 11:00 alle 12:30 (link per iscrizione)

- mercoledì 12 aprile 2023, dalle 11:00 alle 12:30 (link per iscrizione)
MODIFICA TERMINI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ASINCRONA: 1 PROSPETTO RIASSUNTIVO
Nel precedente numero della presente Newsletter si è dato conto dell’avvenuta riformulazione dei termini perentori legati alla Conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona.
La modifica intervenuta, nello specifico, prevede la riduzione sino al prossimo 30 giugno delle tempistiche entro cui le Amministrazioni invitate alla Conferenza devono rendere i pareri di propria competenza
I nuovi termini perentori sono differenziati rispetto al presidio o meno, da parte dell'Amministrazione interessata, dei cosiddetti “interessi sensibili o qualificati”.
Questi ultimi coincidono con i profili di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute. 1 A seguito delle modifiche apportate al Decreto-Legge 76/2020 e s m i dall’art 14 c 8 Decreto-Legge 13/2023
Si ritiene pertanto opportuno fornire un prospetto sinottico riportante l’attuale articolazione, in senso complessivo, delle fasi e delle tempistiche che connotano la scansione di flusso del modello di Conferenza di servizi oggetto di analisi

La tabella è differenziata in rapporto ai possibili paradigmi di svolgimento (Conferenza semplificata asincrona di matrice statale - Conferenza semplificata asincrona di matrice regionale ai sensi della Legge regionale 20/2020 - Conferenza semplificata asincrona con dimezzamento dei termini, in caso di impianti di telecomunicazione elettronica ai sensi del D. lgs. 259/2003).
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE PER LA PREVENZIONE INCENDI 2
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive deve trasmettere al competente Comando territoriale dei Vigili del Fuoco, entro tre giorni dalla ricezione, la documentazione di prevenzione incendi relativa agli interventi di seguito indicati:
- manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici;
- impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
PROROGA AL 31/12/2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONI DEL SUOLO
PUBBLICO PREVISTE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DA VIRUS COVID19 (CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO “MILLEPROROGHE”) 3
E’ stata estesa sino al 31 dicembre 2023 la vigenza di specifiche disposizioni di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi pubblici di somministrazione, ove intendano ottenere concessioni di suolo pubblico per occupare aree esterne al locale.
2 Art 22 del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge
3 Legge di conversione n 14 del 24/02/2023, che ha introdotto il comma 22-quinquies all’articolo 1 del Decreto-Legge n. 198 del 29/12/2022. La norma interviene, a livello di testo coordinato, sull’articolo 40 del Decreto-Legge 144/2022, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 175/2022 e ss.mm.ii.

Ne consegue che sino al prossimo 31 dicembre è consentito agli esercizi pubblici di somministrazione, previo accoglimento della relativa istanza di concessione del suolo pubblico, effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti, anche se aventi interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione esercitata
La collocazione di tali elementi di arredo in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica non determina la necessità di acquisire, in via preventiva, le autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004).
La permanenza sul suolo pubblico delle suddette strutture amovibili non è altresì assoggettata al rispetto del limite temporale di 180 giorni stabilito dall’art. 6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLI DAL VIVO:
REINTRODUZIONE DELLA SCIA SINO A 1.000 PARTECIPANTI 4
A partire dal 28/02/2023 e sino al 31/12/2023 è reintrodotta la Scia per spettacoli temporanei dal vivo sino a 1.000 partecipanti, sostitutiva delle verifiche preliminari usualmente spettanti alle Commissioni di Vigilanza

La predetta misura, in precedenza, era valevole sino allo scorso 31 dicembre.
La reintroduzione della misura è inoltre accompagnata dalle innovazioni di seguito indicate:
- Estensione della fascia oraria a cui si applica la predetta misura di semplificazione, che dall'intervallo 08.00-23.00 passa al range 08.00-01.00 del giorno successivo.
- Ampliamento anche alle "proiezioni cinematografiche" del novero delle tipologie di manifestazioni che possono beneficiare dell'applicazione della Scia.
Le verifiche preliminari delle Commissioni di Vigilanza, al ricorrere di tutte le condizioni relative alla capienza, alla tipologia di evento ed alla fascia oraria di durata, sono quindi sostituite da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, a cui deve essere allegata una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli
4 Art 7 comma 7-sexies lettera a) del Decreto-Legge 198/2022 (cosiddetto "Milleproroghe"), introdotto dalla Legge di conversione n. 14 del 24/02/2023. La normativa, a livello di testo coordinato, aggiorna il contenuto dell’art. 38-bis del Decreto-Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e smi.
architetti, dei periti industriali o dei geometri, attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno
La Segnalazione deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo
La Scia, inoltre, deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000.
L'attività oggetto della Segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della stessa all'Amministrazione competente
E’ fatta salva la necessità di acquisire eventuali ed ulteriori atti di assenso necessari a legittimare l’esercizio dell’attività
Sono fatte salve le competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza, in rapporto alle soglie dimensionali fissate dall’articolo 142 del Regio Decreto 635/1940, nonché il procedimento autorizzatorio per la costruzione o la modifica sostanziale di un teatro, o altro locale di pubblico spettacolo, declinato dal successivo articolo 143 del medesimo Regio Decreto.
Avvertenza importante per i comuni che utilizzano il portale “Impresainungiorno”:

Il procedimento, sul versante compilativo, è stato ripristinato nella partizione dell’alberatura dedicata alle attività di intrattenimento e svago (screen di dettaglio).
DECRETO “MILLEPROROGHE”:
PROROGA AL 31/12/2025 DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CONCESSIONI DEMANIALI
E PRONUNCIA DI SEGNO OPPOSTO DEL CONSIGLIO DI STATO 5
E’ stata prorogata dal 31/12/2023 al 31 dicembre 2025 la scadenza delle attuali concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di beni pubblici per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di seguito elencate, anche se gestite da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche o da Enti del Terzo Settore:
- Gestione di stabilimenti balneari;
- Somministrazione di alimenti e bevande;
- Vendita Generi di monopolio;
- Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
5 Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 10-quater e 12 comma 6-sexies del Decreto-Legge 198/2022, introdotti in sede di conversione dalla Legge n 14 del 24/02/2023
- Gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
- Esercizi commerciali;
- Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo;
- Strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio.
La medesima disposizione, inoltre, prevede che l’Ente concedente, in deroga al limite temporale sopra indicato, possa individuare con proprio atto i rapporti concessori già affidati o rinnovati all’esito di procedure selettive connotate da adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza, con particolare riguardo alla pubblicità dell'avvio, dello svolgimento e dell’esito di tale procedura a carattere competitivo.
I titoli concessori individuati mediante il suddetto provvedimento a carattere ricognitorio conservano pertanto la propria scadenza originaria Qualora quest’ultima sia fissata in una data antecedente al 31/12/2025, opera l’automatica estensione al nuovo termine ulteriormente prorogato dal legislatore.
La medesima Legge di conversione ha infine stabilito che, nel caso in cui per motivi oggettivi non sia possibile procedere all’espletamento di una nuova procedura selettiva ad evidenza pubblica entro il 31/12/2024, che dovrà comunque svolgersi nel rispetto dei criteri che saranno stabiliti in attuazione dell’articolo 4 della medesima Legge 118/2022, è consentito all’Autorità competente, mediante proprio atto, disporre la proroga delle concessioni in essere per il tempo necessario al completamento della procedura stessa.
Tale facoltà di proroga, in ogni caso, non potrà essere concessa oltre il 31/12/2025.
Nelle more dell’adozione da parte del legislatore statale dei criteri generali sopra richiamati, inerenti il rinnovo delle concessioni in esame secondo procedure a carattere competitivo, è fatto divieto agli Enti competenti in materia di indire nuove procedure ad evidenza pubblica (art. 4 comma 4-bis della Legge 118/2022).
Per le valutazioni da parte degli Enti competenti, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato, mediante Sentenza n. 2192 del 16/02/2023, pubblicata il 1 marzo scorso, ha stabilito che gli ulteriori dilazionamenti stabiliti dal legislatore statale, mediante la citata Legge di conversione n. 14/2023, sono incompatibili con la disciplina comunitaria di riferimento e, pertanto, devono essere disapplicati da qualunque organo dello Stato.
CORSI PER ATTIVITA’ MOTORIA CON UTILIZZO DI TUTA
PROVVISTA DI ELETTRODI PER STIMOLAZIONE MUSCOLARE:
PARERE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L’ARTIGIANATO
RISPETTO AL REQUISITO PROFESSIONALE DI ESTETICA
Il Gruppo di lavoro Suap del 28 febbraio scorso è stato incentrato su di una presentazione, redatta dall’Ufficio Suap Anagrafico della nostra Camera, inerente le

attività di servizi alla persona tipizzate dalle normative settoriali di riferimento (acconciatura - estetica - tatuaggio -piercing).
Nel corso della discussione scaturita con i Suap presenti alla riunione è stato posto un quesito da parte del Comune di Assago inerente una peculiare casistica, in termini di verosimile assoggettamento al requisito professionale per attività di estetica contemplato dalla Legge 1/1990.
La fattispecie, più nel dettaglio, riguarda la tenuta di corsi per attività motoria, svolti sotto la supervisione di istruttori qualificati ai sensi della Legge regionale 26/2014, ai cui partecipanti viene fornita una tuta dotata di elettrodi per la stimolazione muscolare a bassa intensità, funzionale alla tonificazione muscolare ed al calo ponderale.
L’attrezzatura ginnica utilizzata, per le proprie caratteristiche intrinseche, potrebbe rientrare nel novero delle apparecchiature per l’elettrostimolazione ricomprese nell’allegato alla Legge n 1/1990, con conseguente necessità di subordinarne l’utilizzo alla supervisione di un soggetto professionalmente qualificato per l’attività di estetica.
Il Comune interessato, successivamente alla seduta del Gruppo di lavoro, ha quindi posto un quesito alla Consulta tecnica Regionale per l'Artigianato, organismo a cui istituzionalmente compete l’emanazione di orientamenti interpretativi uniformi in materia.
La Consulta, con riscontro fornito al Comune in data 06/03/2023, ha confermato la necessità di assicurare il requisito professionale per l’attività di estetica, ove l’apparecchiatura sia in effetti configurabile come elettrostimolatore ad impulsi, stante la sua riconducibilità alla fattispecie di cui alla Scheda 19 del Decreto ministeriale n. 206/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).

Si ringrazia la Dottoressa Deborah De Stefani del Suap comunale di Assago per aver condiviso il riscontro della Consulta tecnica Regionale per l'Artigianato.
I Comuni possono veicolare i propri quesiti alla Consulta mediante l’indirizzo consulta _artigianato@regione.lombardia.it.
PREVENZIONE INCENDI:
ADEGUAMENTO STRUTTURE RICETTIVE E RIFUGI ALPINI ESISTENTI AL 26/04/1994
-PROROGA ULTERIORE DEI TERMINI- 6
E’ stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine entro cui le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti al 26/04/1994, dovranno
6 articolo 12-bis del Decreto Legge 198/2022, introdotto in sede di conversione dalla Legge n 14 del 24/02/2023
presentare al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il tramite del Suap, la Scia di parziale adeguamento alla regola tecnica in tema di prevenzione incendi, con obbligo di assicurare il rispetto di almeno sei dei seguenti ambiti:
● resistenza al fuoco delle strutture;
● reazione al fuoco dei materiali;
● compartimentazioni;

● corridoi;
● scale;
● ascensori e montacarichi;
● impianti idrici antincendio;
● vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
● vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
● locali adibiti a depositi
Resta fermo l’obbligo di assicurare l’integrale adeguamento delle predette strutture alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024.
Il termine di conformazione in senso analogo da parte dei rifugi alpini è stato invece prorogato, ad opera della medesima Legge di conversione, al prossimo 31 dicembre.
ANNUNCI RIGUARDANTI L’AVVIO DI VENDITE STRAORDINARIE:
NUOVE MODALITA’ DI INDICAZIONE DEL PREZZO DI PARTENZA
NEI 30 GIORNI PRECEDENTI L’INIZIO 7
Negli annunci diretti ai consumatori e diffusi nei 30 giorni precedenti l’inizio delle vendita di liquidazione, di fine stagione o promozionali è fatto obbligo di indicare il prezzo precedente, applicato alla generalità dei consumatori, rispetto al quale opererà la riduzione effettuata durante le predette vendite promozionali.
Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore dal 2 aprile 2023.
La violazione delle disposizioni introdotte, a partire dalla loro vigenza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo edittale di € 516 ed un massimo edittale di € 3.098 . 8
PRATICHE SISMICHE:
A partire dal 13 marzo scorso è stata attivata la nuova procedura in materia di edilizia sismica a cui i Comuni lombardi, inclusi quelli che utilizzano la piattaforma Impresainungiorno, devono ricorrere per garantire l'obbligatoria interoperabilità tra la soluzione informatica utilizzata e la piattaforma “Procedimenti” di Regione Lombardia
La richiesta di attivazione o disattivazione dell’interoperabilità, a decorrere dalla predetta data, deve essere presentata dai Comuni tramite la piattaforma regionale Bandi Online - sezione Registri e Albi, previa autenticazione, attenendosi alle istruzioni pubblicate nella pagina dedicata del sito di Regione Lombardia e nel relativo manuale.
POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA:
PROROGA DI VALIDITA’ DEI TITOLI EDILIZI 9
E’ stato introdotto un regime di proroga automatica, pari a 24 mesi, rispetto al termine di scadenza dei titoli edilizi rilasciati o formatisi alla data del 25/02/2023, ove riguardanti interventi per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga.
La proroga si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR 327/2001
L’estensione del termine di validità si applica anche alle Scia edilizie ed alle autorizzazioni paesaggistiche, nonché alle Scia edilizie ed ai permessi a costruire, che hanno già beneficiato di proroghe ai sensi delle disposizioni adottate durante lo stato di emergenza per il contrasto della pandemia da virus Covid19 (DL 18/2020 e smi - DL 76/2020 e smi - DL 21/2022 e smi).

9 Art. 18 comma 4 del Decreto-Legge n. 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge. La modifica intervenuta, a livello di testo coordinato, aggiunge il comma 5-ter all’art. 40 del Decreto-Legge 77/2021, convertito con Legge 108/2021 e smi

INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
REALIZZATE IN ZONE GRAVATE DA USI CIVICI: SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI 10
E’ stato eliminato l’obbligo di ottenere autorizzazione preliminare da parte della Regione, nonché l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 142 comma 1 lettera h) del D. lgs. 42/2004, ove si intendano realizzare infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità in zone gravate da usi civici
INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA: SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SCAVI 11
Non è assoggettata alle autorizzazioni di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. lgs. 42/2004, gli interventi di scavo in microtrincea o con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, qualora funzionali alla posa in opera di infrastrutture a banda larga e/o alla realizzazione di pozzetti accessori alle stesse.
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA
TUTELATI AI SENSI DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO:
SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI PER ATTUAZIONE PNNR E PNC 12
Sono state introdotte disposizioni di semplificazione legate agli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 380/2001, ove effettuati in immobili di proprietà pubblica, aventi destinazione d’uso pubblico, che siano tutelati ai sensi della parte seconda del D. lgs. 42/2004 e siano interessati, altresì, da interventi finanziati con le risorse del PNRR e del relativo Piano Complementare (PNC).
Al ricorrere dello scenario sopra riportato, gli interventi in esame sono subordinati a mera Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla Soprintendenza competente per territorio.


La Soprintendenza può adottare motivati provvedimenti di divieto entro trenta giorni dal ricevimento della Segnalazione, salvo l’esercizio degli eventuali poteri di autotutela in fase successiva.
Le opere, per beneficiare della semplificazione procedurale sopra descritta, non devono tuttavia comportare modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti