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MANUFATTI AMOVIBILI A SERVIZIO DI CONCESSIONI DEMANIALI PER PUNTI DI APPRODO
E’ stata legittimata la collocazione sino al 31/12/2023 delle strutture amovibili tipizzate dall’art. 3 comma 1 lettera e.5 del DPR 380/2001, ove utilizzate nell’ambito di concessioni demaniali riferite a punti di approdo con finalità turistico-ricreative, a condizione che permanga il carattere di amovibilità di tali manufatti
I punti interessati, con riguardo alla Regione Lombardia, possono essere localizzati lungo idrovie o laghi.
Le predette strutture, in base a quanto previsto dalla citata disposizione del DPR 380/2001, sono così definite:
“manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”
INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA 14
E’ stata attratta nella nozione di manutenzione ordinaria, non assoggettata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l’installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere e infrastrutture connesse che abbia luogo:
- in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

- in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati;
- in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento
13 Art. 10-ter della Legge n. 14 del 24/02/2023, di conversione del DL 198/2022 (cd. “Milleproroghe”)
14 Art 47 comma 1 lettera b) del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge La variazione intervenuta, in termini di testo coordinato, aggiunge l’art 22-bis al D lgs 199/2021 Sempre sullo stesso tema, si segnalano le modifiche apportate dall’art. 49 del medesimo Decreto-Legge 13/2023 al D. Lgs. 28/2011.
Qualora l’intervento ricada in ambito tutelato ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 42/2004), il progetto è inviato alla Soprintendenza competente per territorio, che può disporre un divieto motivato di realizzazione dell’intervento entro 30 giorni dal suo ricevimento.
In caso di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o nelle altre aree individuate dall’art. 7-bis del D. lgs. 28/2011, ove siano presenti determinati vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D. lgs. 42/2004, l’assenso della Soprintendenza si intende inoltre acquisito, in maniera tacita, decorsi 45 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della Soprintendenza medesima.
In caso di installazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW sugli edifici o nelle altre aree individuate dall’art 7-bis del D lgs 28/2011, ove siano presenti determinati vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al D. lgs. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Autorità competente si intende infine acquisita, sempre in maniera tacita, decorsi 45 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della medesima Autorità.
PROROGA IN VALIDITA’ PER 24 MESI DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15
E’ stato introdotto un regime di proroga automatica di 24 mesi rispetto ai termini di scadenza dei titoli ambientali, comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data del 25/02/2023
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI:


MODIFICA AI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE 16
Sono intervenute modifiche ai parametri di qualificazione delle cosiddette “aree idonee” all’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, introducendo criteri meno restrittivi.
Nello specifico è stata ridotta la fascia di rispetto da beni tutelati ai sensi del Codice approvato con D lgs 142/2004, entro la quale l’installazione della tipologia di impianti in
15 Art 18 comma 4 del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge
16 Art 47 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge. La modifica intervenuta, a livello di testo coordinato, interviene sull’art. 20 comma 8 lettera c-quater del D. lgs. 199/2021. Il secondo comma dell’art. 47 del Decreto-Legge 13/2023, inoltre, ha abrogato il secondo comma dell’art 30 del DL 77/2021, convertito con Legge 108/2021 esame resta subordinata all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di matrice paesaggistica.
Tale fascia è stata ridotta da 7 a 3 km per gli impianti eolici e da 1 km a 500 metri per gli impianti fotovoltaici.
Resta ferma la partecipazione del Ministero della Cultura al procedimento autorizzatorio unico, di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003, ove l’impianto da localizzare ricada in zone sottoposte a tutela ai sensi della vigente normativa dei Beni Culturali e del paesaggio.
Ne consegue che non è più richiesto il parere obbligatorio e non vincolante del Ministero della Cultura nei procedimenti autorizzativi finalizzati all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ove localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica.
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI:
MODIFICA AL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO 17
Sono intervenute modifiche in ordine al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
Più nel dettaglio il termine di conclusione del procedimento è stato elevato da 90 a 150 giorni
Nel processo autorizzatorio unico assoggettato a Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, che prevede intervento di tutte le PA a qualsiasi titolo interessate, è stata infatti inglobata anche la componente relativa all’eventuale procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, che in precedenza ne costituiva un passaggio preliminare.
Le valutazioni di impatto ambientale già avviate ed ancora pendenti al 25/02/2023, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non precludono comunque l’avvio del predetto procedimento autorizzatorio unico
L’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione è individuato:

- Nella Regione o Provincia delegata, per impianti con potenza termica installata inferiore ai 300 MW.
17 Art 49 comma 3 del Decreto-Legge n 13/2023, in vigore dal 25 febbraio scorso ed in fase di conversione in Legge La modifica intervenuta, a livello di testo coordinato, interviene sull’art 12 comma 4 del D lgs 387/2003
In Lombardia la funzione di Autorità competente è delegata alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano (art 28 comma 1 lettera e-bis della Legge regionale 26/2003).
- Nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per impianti con potenza superiore alla predetta soglia.
PORTALE DI SUPPORTO: REVISIONE DEI CONTENUTI PER SCRIVANIE SUAP ED ENTI TERZI
Dal 23 marzo scorso è in linea una nuova versione del portale di supporto, con riguardo alla sezione dedicata alle scrivanie di back office Suap ed Enti terzi.
Le principali novità riguardano:
- Un’icona verde di accesso immediato alla sezione di cui sopra;
- Una nuova veste grafica che evidenzia in verde la sezione interessata, allo scopo di differenziarla da quella dedicata ai Professionisti ed alle Imprese, per la quale permane il colore di sfondo blu;
- Una revisione complessiva delle FAQ, con creazione di due sezioni distinte e separate dedicate, rispettivamente, alle funzioni della scrivania Suap ed a quelle della scrivania Enti terzi;
- Una razionalizzazione del webform con cui è possibile richiedere assistenza, in modo da consentire in maniera più immediata di inserire una domanda o di prenotare un recall telefonico
- Il Webform per l’inserimento della richiesta, inoltre, è stato riconfigurato secondo una nuova catalogazione guidata degli argomenti.
- La razionalizzazione dei contenuti dei Video Tutorial dedicati alla PA.
Per una panoramica visiva della nuova configurazione del portale di supporto Suap-Scrivania Ente terzo si invita a prendere visione di questo documento.
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:
SGANCIAMENTO DELL’OBBLIGO DI ALLEGARE LA SCIA DI PREVENZIONE INCENDI
Dal 27 marzo 2023 è stata modificata l’architettura dei procedimenti autorizzatori afferenti all'apertura, al trasferimento di sede ed all’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio con superficie lorda superiore ai 400 mq, o comunque ricadenti, ai fini dell’assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi, in una delle categorie contemplate dal DPR 151/2011.
Più nello specifico è stato sganciato l’obbligo di aggregare sin dal momento dell’istanza iniziale la Scia di prevenzione incendi, che passa da adempimento automaticamente previsto dal portale, con valenza bloccante, a scelta eventuale attivabile solo su input del compilatore (screen di dettaglio)
FUNZIONE “LISTA PAGAMENTI” -ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI-

A partire dal 14 marzo scorso sono state implementate ulteriori evoluzioni della funzione “Lista pagamenti” che consentono di estrarre, differenziandoli, i pagamenti spontaneamente effettuati dall'utente, i pagamenti ancora in pending o i versamenti conseguenti a richiesta formale da parte del Suap.
Le liste così estratte recheranno inoltre informazioni di dettaglio in ordine alle vicende che hanno interessato il singolo pagamento.
Per una panoramica descrittiva della funzione di richiesta, gestione e monitoraggio delle pendenze relative al pagamento dei diritti, aggiornata come sopra, si rimanda all’apposito estratto del manuale di Impresainungiorno dedicato alla scrivania Suap.
APERTURA IMPIANTO SPORTIVO
-ADEGUAMENTO ELENCO ALLEGATI-
Dal 13 marzo scorso i procedimenti riguardanti l’apertura, il subentro e la modifica strutturale di impianti sportivi (palestre) sono stati modificati nella componente relativa agli allegati, allo scopo di prevedere la documentazione atta a dimostrare i requisiti previsti dall’art. 9 della Legge regionale 26/2014, di seguito elencati:
- Titolo abilitativo, contratto di lavoro e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte degli istruttori qualificati o di specifica disciplina
- Polizza assicurativa
REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2023 -
Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato a febbraio 2023.
AUTORIPARATORI: PROROGATO AL 05/01/2024 IL TERMINE PER
E’ stato prorogato al 5 gennaio 2024 il periodo transitorio introdotto dalla Legge 224/2012, durante il quale le Imprese di autoriparazione che alla data del 05/01/2013 erano abilitate per le sole categorie “meccanica-motoristica” o “elettrauto” possono continuare a svolgere tali specifiche attività senza dover assicurare il possesso, da parte del proprio responsabile tecnico, dei requisiti professionali per l’attività di “meccatronica”, categoria nella quale sono attualmente confluite le due tipologie sopra menzionate.
Entro infatti la data sopraindicata, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:
● frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti oppure
● rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.
Si specifica che tali percorsi “ridotti” devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome
Ai fini della regolarizzazione, l’impresa, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta contestualmente al Registro imprese e al SUAP territorialmente competenti, di inizio attività per la nuova sezione meccatronica (SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività )

Dal 5 gennaio 2024 lo svolgimento dell’attività di meccatronica senza l’acquisizione della richiesta qualificazione professionale comporta l’illegittimo svolgimento della stessa e la conseguente cessazione
Per informazioni di dettaglio, anche con riguardo all’occorrente procedura di regolarizzazione, si invita a consultare l’apposito avviso pubblicato nel sito camerale
Sul punto si segnala il parere del Ministero degli Interni prot. P410-4109 del 28/06/2002, in base al quale non si ritengono ricompresi nella nozione di locali o luoghi di pubblico spettacolo, ovvero di intrattenimento, gli spazi adibiti a sagre, fiere o mostre, salvo il caso in cui negli stessi abbiano luogo manifestazioni che, per le loro caratteristiche intrinseche, configurino invece la ricorrenza di eventi di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
Non si rende pertanto necessaria l’attivazione delle verifiche di agibilità ai sensi dell’art 80 del TULPS e degli articoli 141, 141-bis e 142 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 635/1940.

Resta ferma la necessità di fornire, a prescindere dalla natura della manifestazione, la documentazione relativa alle misure di safety e security adottate, in ottemperanza alla Circolare del Ministero degli Interni del 18/07/2018 prot. 11001/1/110/(10), unitamente agli adempimenti di notifica presso il portale AREU GAMES ai sensi della DGR X/2453 del 07/10/2014

La peculiare condizione ostativa oggetto di analisi è radicata nell'art. 71 comma 2 del D. lgs. 59/2010, in base al quale, fatte salve le specifiche circostanze di rimozione dell'impedimento, non è possibile svolgere attività di somministrazione in caso di condanne per delitti commessi in stato di ubriachezza.
In base all'art. 17 del Codice penale, i "delitti" sono fattispecie di reati per le quali sono previste le pene dell'ergastolo, della reclusione o della multa. Si distinguono dalle "contravvenzioni", tipologia di reati per le quali le pene principali sono rappresentate dall'arresto o dall'ammenda.
Lo stato di ubriachezza è un'aggravante prevista dall'art. 94 del Codice penale, ove la stessa assuma carattere di abitualità. Si tratta quindi di una circostanza che, se riconosciuta, è suscettibile di incrementare l'entità della pena comminata
Nel caso di specie, pertanto, occorre stabilire se la condanna riportata si riferisca ad un "delitto" e se sia stata applicata anche l'aggravante di cui al citato art. 94 CP, al netto di eventuali circostanze, previste dal medesimo art 71 del D lgs 59/2010, che rendano inefficace la portata inibitoria della pronuncia rispetto alla legittimazione ad esercitare l'attività.
La guida in stato di ubriachezza trova invece il proprio impianto sanzionatorio in una lex specialis, rappresentata dall'art. 186 del Codice della Strada.
Tale norma prevede due differenti regimi afflittivi:

- Una sanzione di rango amministrativo, ove sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro;
- Una sanzione contravvenzionale di matrice penale, contemplante sia l'arresto che l'ammenda, in caso di superamento della soglia di 0,8 grammi per litro.
L'ammontare della sanzione è inoltre graduata in ragione dell'entità del superamento della predetta soglia.
La condanna per guida in stato di ubriachezza, ove la condotta sanzionata abbia assunto rilevanza penale e non di mero illecito amministrativo, non costituisce comunque causa impeditiva allo svolgimento dell'attività di somministrazione
La norma speciale dell'art. 71 c. 2 del D. lgs. 59/2010 si riferisce infatti all'aggravante dell'ubriachezza e non ad un'autonoma fattispecie di reato, con la conseguenza che non è la condizione di ebbrezza a costituire di per sé la fattispecie incriminatrice, bensì la fattispecie di reato delittuosa di cui tale stato di alterazione rappresenta l'aggravante.
In tal senso, la condanna per guida in stato di ebbrezza non sarebbe ostativa in quanto non è una fattispecie espressamente prevista come condizione impeditiva dall'art. 71 del D. lgs. 59/2010. La Preleggi al Codice civile, all'art. 14, vietano l'interpretazione analogica ed estensiva delle disposizioni penali
La pena prevista dal Codice della Strada, inoltre, qualifica il reato come contravvenzione e non come delitto

Lo scenario tratteggiato nel quesito trova puntuale corrispondenza, a livello di indicazioni, nella Risoluzione del Ministero del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 13477 del 2 febbraio 2015.
L’interpretazione fornita dal Ministero depone nel senso di legittimare in via diretta la presentazione della Scia Unica di subentro da parte del nuovo affittuario, previa risoluzione del precedente rapporto contrattuale, senza vincolare il titolare locatore a produrre un adempimento intermedio di subentro per reintestazione, quantunque non implicante il riavvio effettivo dell’attività sotto l’egida di quest’ultimo.
Tale scenario di favor si applica anche nel caso in cui il locatore titolare intenda stipulare un nuovo contratto di affittanza aziendale con il medesimo locatario, a fronte della risoluzione del precedente contratto d’affitto d’azienda intercorso con questo stesso soggetto