Molini d'Italia Aprile 2022

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Laws & Rules PANORAMA NORMATIVO

a cura di Tullio Pandolfi Italmopa

Tutela, sviluppo e competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico

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ome già ricordato nel Panorama normativo del numero di marzo di Molini d’Italia, di recente è stata approvata, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69, 23 marzo 2022, la legge 9 marzo 2022 n. 23 contenente disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Il testo della legge si compone di 21 articoli e disciplina per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico i seguenti oggetti: • il sistema delle autorità nazionali e locali competenti (Mipaaf, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - artt. 3 e 4); • i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera - artt. da 13 a 17, ivi comprese le intese di filiera); • le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, comprese la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziati-

d’Italia

ve per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni (a tal riguardo dispone in particolare l’art. 7); • l’istituzione di un tavolo tecnico per la produzione biologica (art. 5) e del marchio biologico italiano (art. 6) con l’obiettivo di caratterizzare i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia, che saranno contraddistinti dall’indicazione “Biologico italiano”. Il marchio “Biologico italiano” - individuato mediante concorso di idee da bandire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sarà di proprietà esclusiva del Ministero e potrà essere richiesto su base volontaria da tutti gli operatori biologici italiani. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

APRILE 2022 April

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