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A tale proposito si deve registrare nell’attuale, a fronte della fattiva collaborazione avuta nel corso della redazione dei passati Regolamenti approvati con i DPR n. 62/2000 e n. 74/2004, una completa assenza di confronto tra Amministrazione ed Associazione che pure, nell’ambito delle sue finalità istituzionali, è sicuramente portatrice di interessi diffusi inerenti la categoria del volontariato VVF. Solo alcuni informali contatti vi sono stati con la Direzione delle Risorse Umane del Dipartimento VVF nei quali, l’Associazione, ha evidenziato le seguenti esigenze come necessari punti da trattare all’interno del disposto normativo in fase di elaborazione: Le criticità riscontrate nell’applicazione dell’attuale Regolamento per l’arruolamento, avanzamento ed impiego del personale volontario VVF, DPR 76/2004, rendono nuovamente necessaria la suddivisione del personale volontario VVF in due elenchi distinti: elenco A ed elenco B. - nell’elenco A sarà iscritto il personale volontario per le esigenze operative del Comando Provinciale (con richiami in servizio discontinuo) - nell’elenco B sarà iscritto il personale volontario per le esigenze operative prevalentemente dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, il quale potrà essere richiamato in servizio presso i Comandi previo nulla osta del Capo Distaccamento. E’ noto infatti che l’attuale presenza di tutti i volontari VVF (sia quelli in servizio nei distaccamenti che i cosiddetti “discontinui” richiamati a 20 giorni) in un unico elenco finisce per penalizzare proprio il personale afferente ai distaccamenti volontari poiché, nelle decretazioni e nello svolgimento dei corsi di formazione, essi sono comunque obbligati a rispettare l’ordine cronologico nella presentazione delle domande indipendentemente dall’impiego operativo.

Esclusivamente per coloro che prestano servizio presso un Distaccamento volontario si richiede la creazione della qualifica, in aggiunta alle attuali già previste dal DPR 76/2004, di Vigile volontario coordinatore (o Capo Posto) per le esigenze di impiego operativo della squadra volontaria. Tale figura consentirebbe, in assenza del Capo Squadra volontario, di poter svolgere le funzioni di Capo Posto, così come attualmente avviene per il personale permanente, assicurando la funzionalità del servizio di soccorso e di istituto. Ovviamente con tale figura non si intende sostituire il Capo Squadra con il Vigile coordinatore (il primo è comunque sempre un Ufficiale di Polizia Giudiziaria mentre il secondo resta ancora Agente) anche perché resta immutata la necessità che, al più presto, avvengano nuovi avanzamenti per personale qualificato Capo Squadra Volontario e Capo Reparto Volontario. Tale previsione tuttavia garantirebbe una maggiore capacità operativa e potenzialità delle squadre volontarie nello svolgimento delle proprie attività. Al personale volontario del Corpo Nazionale VVF dovrà essere riconosciuta la professionalità acquisita nel servizio presso il CNVVF relativamente alle figure previste dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008) integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106. L’Italia pare infatti essere l’unico Paese europeo dove il Vigile del Fuoco volontario non può legalmente far valere la qualifica e l’esperienza acquisita nel Corpo Nazionale e questo lo porta ad essere penalizzato qualora egli necessiti di tale riconoscimento nell’ambito della propria attività lavorativa e/o professionale svolta durante la vita civile costringendo talvolta lo stesso, o il proprio datore di lavoro, ad inutili investimenti di denaro per il conseguimento, ad esempio delle abilitazioni date dai Corsi Antincendio di Basso, Medio e Alto Rischio necessarie per svolgere attività all’interno delle squadre antincendio aziendali. Dovrà essere eliminato l’obbligo per i Vigili volontari ex ausiliari di leva di presentare domanda di riammissione entro sei mesi dalla cancellazione d’ufficio dall’elenco del personale volontario per raggiungimento dei limiti di età (45 anni). Si ritiene infatti paradossale che un volontario VVF (ed ex ausiliario nel Corpo) che presti attivamente servizio in un Distaccamento debba presentare un’apposita domanda per la permanenza nell’ambito dei quadri del Corpo. Nel reclutamento ed iscrizione nell’elenco dei quadri volontari VVF, il personale permanente cessato volontariamente dal servizio ed impiegato in un Distaccamento volontario, dovrà poter mantenere le abilitazioni pro-

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