Approfondimento fiscale - La divisione ereditaria

Page 1

LA DIVISONE EREDITARIA ASPETTI FISCALI

A CHI INTERESSA

Ai titolari di patrimoni complessi, con famiglie articolate, che intendono preservare il valore del patrimonio trasmesso in eredità, evitando complessi e onerosi procedimenti di divisione ereditaria.

La comunione ereditaria è una particolare forma di comproprietà che si instaura tra gli eredi. Infatti, in presenza di più eredi e in assenza di testamento o di un testamento che non contenga specifiche indicazioni sull’attribuzione dei beni, ciascun erede diventa contitolare proquota dei beni che compongono il patrimonio ereditario

Nelle comunioni ereditarie che si protraggono per diversi anni, venendo meno l’armonia fra i coeredi per effetto delle diverse situazioni personali, familiari ed economiche, sorgono spesso contrasti con conseguente perdita di valore del patrimonio (si pensi ad un immobile di pregio o ad una rilevante partecipazione societaria)

La normativa offre lo strumento della divisione ereditaria In sintesi, gli eredi possono, con accordo unanime, procedere allo scioglimento della comproprietà, mediante assegnazione reciproca dei beni del patrimonio ereditario In mancanza di accordo, i coeredi possono instaurare un procedimento di divisione giudiziale.

Sotto il profilo fiscale, la divisione è contemplata tra gli atti soggetti ad imposta di registro. In particolare, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 131/1986:

l’atto è soggetto ad imposta di registro con aliquota dell’1% sul valore dei beni assegnati;

1
P A S S A
G E N E R A Z I O N A L E E P
P A T R I M O N I O 26 gennaio 2023
G G I O
R O T E Z I O N E D E L

in caso di conguagli in denaro superiori al 5%, l’atto sconta un ’ulteriore tassazione, in base all’aliquota propria dei diversi beni che compongono il patrimonio

Sull’applicazione di tale norma ed in generale sul regime fiscale della divisione, è in corso un acceso dibattito interpretativo La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20736 del 1° agosto 2019, ha confermato la natura dichiarativa della divisione, con applicazione dell’imposta di registro pari all’1%, anche in presenza di conguagli in denaro, nella misura in cui il valore di quanto attribuito a ciascun ex comproprietario corrisponda alla quota di diritto spettante sul patrimonio in comunione Nel caso di specie, la divisione era avvenuta mediante attribuzione del bene in comunione ad uno solo dei comproprietari e “conguaglio” in denaro all’altro proprietario Poiché, alla fine dell’operazione, ad ogni condividente era attribuita una quota di fatto pari alla quota di diritto spettante sulla massa comune, la divisione andava qualificata come “ senza conguaglio”, con conseguente assoggettamento all’imposta di registro dell’1% (e non anche alla maggiore imposta applicata sui trasferimenti). Diversamente, in caso di attribuzione (tra beni in natura e conguaglio in denaro) di un valore che eccede la quota di diritto spettante all’erede, tale eccedenza andrebbe inquadrata come compravendita e tassata di conseguenza

Secondo un diverso orientamento e più stringente, in presenza di un conguaglio in denaro, si configura sempre un atto traslativo: oltre all’1%, sull’ammontare del conguaglio che eccede il 5% si applica l’imposta di registro con l’aliquota proporzionale in base ai beni oggetto di assegnazione. In proposito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la Risposta ad interpello n. 526 del 13 dicembre 2019, avente ad oggetto una complessa fattispecie di comunione su fabbricati e terreni. L’Agenzia afferma che l’atto di divisione ha natura dichiarativa ed è soggetto ad imposta di registro dell’1% “nei limiti in cui si realizza l’assegnazione a ciascuno dei condividenti di beni (quota di fatto) aventi valore corrispondente alla quota di diritto Qualora l'assegnazione divisionale superi la quota di diritto spettante al condividente tale eccedenza è considerata vendita”. Dello stesso tenore la più recente Risposta ad interpello n. 30 del 6 febbraio 2020 L’Agenzia sembra confermare l’orientamento della Cassazione, senza tuttavia spingersi ad affermare espressamente l’applicazione della sola imposta di registro all’1% anche in presenza di conguagli

2

Segnaliamo, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate non si è espressa in merito alle imposte dirette

La Cassazione con la Sentenza n. 25021 del 7 ottobre 2019 si è nuovamente espressa in tema di divisione; la sentenza, molto discussa, si limita ai profili civilistici e afferma la natura traslativa della divisione, ribaltando, in qualche modo, il consolidato orientamento che attribuiva natura meramente dichiarativa Alcuni autori hanno osservato come tale orientamento possa mettere in discussione il regime fiscale della divisione, a prescindere dalla presenza o meno di conguagli in denaro, con riflessi anche ai fini delle imposte dirette, con possibilità che l’atto generi plusvalenze rilevanti ai fini IRPEF.

In proposito, è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 11-2020/T del 31 gennaio 2020: la divisione non genera plusvalenze tassabili ai fini IRPEF, sul presupposto che la divisione non genera alcun effettivo arricchimento; il patrimonio dell’ex comproprietario, pur variando dal punto di vista qualitativo, mantiene il medesimo valore originario.

Dalla breve disamina sopra riportata, emerge chiaramente come la divisione rappresenti un procedimento non privo di profili critici, anche in caso di accordo, con conseguente necessità di un ’appropriata pianificazione successoria

3

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.