Approfondimento fiscale - La comunione legale dei beni

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LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI

A CHI INTERESSA

Alle coppie di sposi, più o meno giovani, che per una corretta pianificazione patrimoniale, anche ai fini successori, devono conoscere il regime patrimoniale applicabile, con le conseguenti regole di amministrazione e circolazione dei beni, soprattutto quelli acquisiti dopo il matrimonio.

Nel nostro ordinamento, il regime patrimoniale naturale dei coniugi è la “comunione legale” dei beni (ex art 177 c c e ss ) Infatti, in assenza di una scelta per un diverso regime (separazione dei beni o comunione convenzionale), la comunione legale opera di “default”. Attualmente, la gran parte delle coppie spostate è in regime di separazione dei beni Tuttavia, nella pratica si riscontrano non pochi casi di coniugi che, addirittura inconsapevolmente, si trovano in regime di comunione legale

La comunione legale implica l’automatica contitolarità e cogestione degli acquisti compiuti durante il matrimonio Tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, anche se formalmente intestati ad uno solo, appartengono ad entrambi. Si pensi, ad esempio ad un immobile acquistato da un solo coniuge con proprio denaro: tale immobile entra in comunione immediata

L’amministrazione dei beni della comunione spetta ai coniugi, che la esercitano con modalità diverse a seconda dell’importanza dell’atto da compiere. In particolare:

gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti separatamente da ciascun coniuge; gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente da entrambi i coniugi; in particolare, qualora si intenda disporre di beni in comunione legale (es vendita, donazione, iscrizione di ipoteca sugli stessi) è necessario il consenso di entrambi.

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P A S S A G G I O G E N E R A Z I O N A L E E P
Z I O N E D E L P A T R I M O N I O 26 gennaio 2023
R O T E

La comunione si scioglie (con conseguente divisione dei beni in parti uguali) con la morte di uno dei coniugi, il divorzio, la separazione e il mutamento del regime patrimoniale su scelta dei coniugi. Restano esclusi dal regime della comunione legale:

i beni di uso strettamente personale; i beni strumentali all’attività professionale; i beni di cui ciascun coniuge era proprietario, o titolare di un diritto reale di godimento (es usufrutto), prima del matrimonio; i beni ricevuti, dopo il matrimonio, in eredità o per donazione; le somme ricevute a titolo di risarcimento dei danni e la pensione per perdita di capacità lavorativa; i beni acquistati con il prezzo di trasferimento o con lo scambio di beni personali, purché tale circostanza sia dichiarata.

Con riguardo a particolari categorie di beni, come l’azienda, il regime di comunione opera come segue:

le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio sono soggette al regime di comunione legale immediata; qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili; invece, i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente entrano in comunione legale se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento (c d “de residuo”), con conseguente divisione e attribuzione ai coniugi in parti uguali.

Entrano, inoltre, in comunione de residuo i redditi personali dei coniugi (proventi derivanti da beni personali o dall’attività lavorativa) che residuano al momento dello scioglimento. La comunione legale dei beni incide su un altro importante aspetto: la responsabilità per gli eventuali debiti I creditori possono avvalersi direttamente sui beni della comunione:

per gli oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, nell’interesse della famiglia; per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi

Nell’ipotesi in cui i beni della comunione siano insufficienti i coniugi rispondono sussidiariamente con i beni personali, limitatamente al 50% del debito.

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Nel caso di debiti contratti per interessi estranei alla famiglia, invece, i beni della comunione rispondono solo sussidiariamente per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi In altre parole, i creditori devono soddisfarsi in primo luogo sui beni personali del coniuge/debitore e solo in un secondo momento possono aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge/debitore.

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