Tutto_Misure 02/2013

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N. 02ƒ ;2013 TERZIETÀ DEL CTU E CONTRADDITTORIO DELLE OPERAZIONI

Il CTU deve essere terzo e imparziale in modo non dissimile dal giudice come richiesto dal suo ruolo di ausiliario. Anche il CTU può venire ricusato, cioè rifiutato dalle parti, con apposita istanza e può astenersi qualora ritenga di potere essere in una posizione non equidistante dalle parti (cfr. Cass. 22 luglio 2004, n. 13667). Al principio della terzietà e imparzialità fa da sfondo in qualche modo il principio del contraddittorio, caratteristico di tutte le fasi del processo e quindi anche delle operazioni di valutazione delle prove. Tale contraddittorio, nell’ambito della consulenza tecnica nel processo civile, si articola con lo strumento previsto dall’art. 87 c.p.c. ovvero con la nomina dei consulenti tecnici di parte (CTP). I CTP hanno il compito di ausiliari del

difensore della parte, come il CTU lo è del giudice. A tale effetto, una volta che la loro nomina è stata portata a conoscenza del CTU o per menzione del nominativo al verbale dell’udienza o per comunicazione diretta (come è prassi piuttosto comune), a essi va comunicato ogni avviso riguardante le operazioni peritali. Il ruolo del CTP risulta essere valorizzato nel processo civile con la Legge n. 69 del 18 Giugno 2009. Secondo il nuovo testo dell’art. 195, il Giudice deve fissare i termini entro i quali: (i) il consulente deve trasmettere la bozza di relazione ai CTP; (ii) il termine entro il quale i CTP devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni; e (iii) il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria il testo definitivo della relazione, le osservazioni formulate dalle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Anche nel processo penale il contraddittorio è disciplinato dalla legge e in particolare dall’art. 225 c.p.p. che prevede la possibilità delle parti di nominare propri consulenti tecnici di parte, i poteri dei quali sono previsti dall’art. 230 c.p. (assistere al conferimento dell’incarico, presentare richieste, osservazioni e riserve, partecipare alle operazioni peritali, esaminare le relazioni, ecc.). Da tale panorama normativo emerge quindi la necessità del rispetto, da parte del CTU, della dialettica processuale al fine di consentire alle parti processuali il diritto di difesa e di partecipazione al giudizio, in ossequio ai principi dettati in materia dalla Costituzione. Gli adempimenti richiesti al CTU comportano, come è intuibile, una serie di responsabilità a carico del consulente in caso di loro violazione. Infatti non si può trascurare che, a seguito dell’accettazione dell’incarico, derivano obblighi specifici la cui inosservanza, a seconda dei casi, dà luogo a fattispecie penalmente rilevanti (quali falsa perizia, patrocinio infedele, esercizio abusivo della professione), sanzioni civili (risarcimento del danno) e discipli-

dice che deve ammettere o meno la consulenza d’ufficio). L’art. 228 c.p., che disciplina i poteri del consulente nominato nel processo penale, dispone che lo stesso può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Il CTU non può pertanto (in generale) acquisire documenti se non siano stati già ritualmente prodotti dalle parti e senza il consenso delle stesse (Cass. 19 agosto 2002, n. 231), pena la nullità della consulenza. L’unica deroga a questo principio è quella per cui il CTU, in ragione del suo dovere di rispondere ai quesiti posti dal giudice, può acquisire documenti anche non prodotti dalle parti o chiedere informazioni a terzi, purché tali documenti e informazioni riguardino “fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza” e non anche fatti posti a base della domanda (Cass. Civ. 15 aprile 2002, n. 5422).

METROLOGIA LEGALE E FORENSE

nari, che costituiranno oggetto di successivo contributo. Alla luce di quanto brevemente esposto, in considerazione della crescente importanza delle CTU nei diversi procedimenti giudiziari (sia civili che penali e amministrativi), nonché delle numerose norme previste per il corretto svolgimento dell’attività, nel rispetto dei principi d’imparzialità e in osservanza del principio del contraddittorio tra le parti processuali, pare sempre più concreta la necessità di una formazione latu sensu giuridica, anche solo di massima, per i soggetti che intendano prestare il loro servizio in ambito processuale allo scopo di fornire le indicazioni necessarie per una idonea e utile attività di consulenza in ambito processuale, nonché al fine di consentire la conoscenza delle potenziali conseguenze derivanti da una non conforme esecuzione dell’incarico, con l’indicazione di eventuali cautele adottabili. Fernando Figoni, Avvocato in Piacenza, Dottore di Ricerca in diritto pubblico presso l’Università di Pavia e Membro della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Piacenza.

NOTE 1

CTU costituisce acronimo sia della consulenza che del consulente tecnico d’ufficio ed è termine utilizzato in forma ambivalente. 2 Secondo quanto stabilito dall’art. 61 codice di procedura civile: “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”. Ciò non preclude, in ogni caso, al giudice di scegliere consulenti non iscritti in albi qualora, in base al proprio prudente apprezzamento, lo ritenga opportuno.

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