TbyND 109

Page 52

52

s p e c i a l e v o ta z i o n i c a n t o n a l i

Come si vota Servizio a cura della Redazione

Raccomandiamo di compilare le schede solo con una penna di colore nero o blu scuro (non usare un pennarello).

Voto della lista L’elettore vota di proprio pugno esprimendo il voto per la lista del partito o per la lista senza intestazione, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta.

Voti preferenziali L’elettore può esprimere un numero di preferenze ai candidati pari al numero dei seggi da attribuire (90 voti preferenziali ai candidati per il Gran Consiglio e 5 voti preferenziali ai candidati per il Consiglio di Stato), sia a candidati della lista prescelta sia a candidati di altre liste, apponendo una croce nelle caselle che affiancano i nomi dei candidati prescelti.

Validità delle schede Sulla scheda che reca il voto ad un partito, se i voti preferenziali superano il limite massimo consentito, tutte le preferenze sono annullate: la scheda è valida e viene considerata quale scheda “secca”. Se l’elettore vota singoli candidati, senza attribuire il voto ad una lista, la scheda è considerata valida ed attribuita alla lista senza intestazione. Se l’elettore vota singoli candidati superando il numero massimo consentito, senza attribuire il voto ad una lista, la scheda è considerata nulla. Info supplementari: www4.ti.ch/generale/ dirittipolitici/voto/come-si-vota/elezioni-cantonali

Valore e calcolo delle schede In Ticino vige il sistema proporzionale: l’attribuzione dei seggi per il Consiglio di Stato e per il Gran Consiglio tiene conto della forza percentuale ottenuta dai partiti. Per legge il calcolo non avviene però sulla base dei voti ottenuti da ogni singolo partito, ma dai suffragi attribuiti ai candidati, e questo nei termini precisati successivamente. Per il Consiglio di Stato il valore della scheda corrisponde a: 10 suffragi, in ragione di due per candidato. Per il Gran Consiglio il valore della scheda corrisponde a: 180 suffragi, in ragione di due per candidato. Se l’elettore dovesse intestare la sua scheda a un partito, egli avrà immediatamente attribuito 5/10 per il Consiglio di Stato e 90/180 per il Gran Consiglio del valore della sua scheda al partito stesso, poiché avrà dato automaticamente un suffragio a ognuno dei candidati del partito scelto. L’elettore potrà a questo punto attribuire i 5 voti preferenziali personali ai candidati del medesimo o di altri partiti. Ogni voto dato a un candidato della lista che ha scelto porterà alla medesima lista 1/10 per il Consiglio di Stato e 1/180 per il Gran Consiglio di valore in più. Dovesse accordare la preferenza a candidati di altri partiti, attribuirà invece lo stesso valore di 1/10 di scheda per il Consiglio di Stato rispettivamente 1/180 per il Gran Consiglio al partito di appartenenza del candidato prescelto. Se infine non dovesse utilizzare tutte e 5 rispettivamente e 90 le possibilità di preferenza personale, i suffragi non espressi andrebbero a beneficio della lista intestata. L’elettore può rinunciare a intestare la scheda a un partito, oppure intestare la lista “senza intestazione”. Può poi esprimere fino a un massimo di 5 rispettivamente 90 voti preferenziali personali ai candidati delle diverse liste. Non è quindi possibile doppiare un candidato. Tuttavia, ai fini della ripartizione dei seggi, avrà scelto di attribuire, per ogni candidato, 2/10 rispettivamente 2/180 del valore della sua scheda al partito di appartenenza del candidato.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.