il CONSULENTE della tua farmacia

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Consulenze le risposte ai vostri quesiti sta a qualche altro ente. Per le telecamere la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l'angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall'art. 4 della legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare. Non sono previsti tempi di adempimento. La telecamera può essere installata senza il preventivo consenso, ma non è sufficiente che rimanga spenta, deve essere anche non funzionante. Per le esterne: giustamente il Garante della privacy rileva che, se vi è un legittimo interesse da proteggere in presenza di tutti gli altri elementi di tutela indicati nel Codice della Privacy e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, si ritiene non necessario il preventivo consenso dell’interessato (come di norma è richiesto), in quanto l’interesse tutelato attraverso la videosorveglianza viene ritenuto equivalente (e quindi bilanciato) con il diritto alla riservatezza del soggetto che potrà essere ripreso dal sistema di videosorveglianza, anche senza il suo consenso. In sostanza, il diritto alla riservatezza viene ritenuto bilanciato dal diritto alla prevenzione da danneggiamenti o furti e si ritiene comunque tutelato da tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, anche in assenza di consenso dell’interessato. Appare importante sottolineare come l’operatività dell’istituto del bilanciamento degli interessi sia strettamente correlata allo scrupoloso adempimento degli oneri previsti per chi utilizza sistemi di videosorveglianza. Infatti, il mancato adempimento farebbe crollare l’operatività di questo istituto, con la conseguenza che i trattamenti effettuati non potrebbero considerarsi autorizzati e ove posti in essere sarebbero trattamenti effettuati senza consenso con l’astratta possibilità d’applicazione della disposizione della sanzione penale di cui all’art. 167 del Codice della privacy. Ottobre 2010

Fisco Buoni lavoro Posso utilizzare dei voucher per pagare la signora delle pulizie ed una persona che mensilmente viene a fare dei trattamenti viso alle mie clienti? Con il comma 12 dell’articolo 7-ter del DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, è stato ampliato l’ambito di applicazione del sistema di pa-

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NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 il consulente della tua farmacia

gamento attraverso i “buoni lavoro” (voucher) avendo ampliato le tipologie di attività, di prestatori e di committenti che possono utilizzare la normativa relativa al lavoro occasionale di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. In via sperimentale, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese - in tutti i settori produttivi e nel limite di 3.000 euro - anche da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito. Ottobre 2010

Fisco

Compravendita farmacia: oneri fiscali Gradirei conoscere quali oneri fiscali gravano rispettivamente su venditore e acquirente di una farmacia, sia nel caso in cui l'uno o l'altro sia persona fisica o società. L’imposizione fiscale sulla cessione di farmacia non si discosta da quella di qualsiasi altra cessione di azienda, sia per quanto riguarda le imposte dirette che quelle indirette. Non vi sono differenze neppure se il soggetto esercita la farmacia in forma individuale o attraverso società di persone (non essendo ammessa la gestione attraverso società di capitali a norma dell’articolo 7 della Legge 362/1991), a meno che si scelga di addivenire ad una cessione attraverso lo strumento indiretto della cessione di quote o attraverso un previo conferimento della ditta individuale in società per poi cederne le partecipazioni (operazione che va comunque valutata sia ai fini ovviamente civilistici ma anche fiscali per i problemi elusivi che potrebbe essere sollevati dall’amministrazione finanziaria). In genere l’acquirente è soggetto all’imposizione di registro che è pari al 3% del valore aziendale compreso il valore delle scorte cedute (imposta che non sussiste nel caso di cessione di partecipazioni societarie). L’imposta viene liquidata in misura fissa all’atto notarile e il residuo proporzionale con denuncia di avveramento condizione, essendo tali cessioni condizionate sospensivamente al riconoscimento di titolarità della sede a favore del cessionario dalla competente autorità amministrativa sanitaria. Per quanto riguarda il cedente è tassata la così detta plusvalenza: trattasi della differenza tra il corrispettivo e il costo storico dei beni aziendali, al netto delle quote di ammortamento accantonate o non dedotte. L’aliquota è quella dell’IRPEF a scaglioni, ma essendo normalmente il valore di cessione della farmacia di solito l’aliquota media è elevata intorno al 40%. La plusvalenza può essere rateizzata in 5 periodi di imposta


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