il consulente della tua farmacia

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consulente

n. 2 marzo/aprile 2012

il

della tua farmacia

Federfarma da rottamare Il Governo Monti e il direttivo Federfarma simili per inettitudine

Un pasticcio da temere Dalla legge sulle liberalizzazioni una scia di dubbi su pianta organica, concorsi e limiti di età

La riduzione del fatturato ed il licenziamento L’impresa farmacia di fronte alla necessità di ridurre i costi

L’evoluzione del mercato dei generici Le scadenze dei brevetti del 2012 e del 2013

Organo ufficiale dell’Associazione Consulenti Farmacie Italiane Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% LO-MI - Bimestrale - in caso di mancato recapito si restituisca al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa


Contabilitàeeconsulenza consulenza Contabilità gestionaledi difarmacia farmacia gestionale Presso lo Studio del Dott. Marino Mascheroni di Milano è attivo, a Milano in Corso Buenos Aires 92, un servizio completo di contabilità e consulenza gestionale di farmacia, così articolato:

GESTIONE DELLA CONTABILITÀ

CONSULENZA GESTIONALE

8 Raccolta nello studio di Milano dei dati dei documenti contabili della farmacia

8 Predisposizione all’inizio anno del bilancio di previsione gestionale della farmacia

8 Elaborazione dati contabili

8 Suddivisione degli acquisti per settore merceologico

8 Redazione e trasmissione alla farmacia dei modelli di pagamento per il versamento periodico dell’iva e degli altri tributi (irpef, irap, ici, addizionali, ecc …) 8 Servizio di versamento on-line dei tributi (facoltativo) 8 Elaborazione dei bilanci periodici e di quello annuale e loro discussione coi nostri consulenti. 8 Al termine dell’anno presentazione e trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi (dell’iva, dell’irap, e degli eventuali sostituti d’imposta) del titolare e/o dei soci e/o dei loro familiari e degli adempimenti connessi (studi di settore, trasmissione telematica elenco clienti e fornitori e dati iva) e loro discussione coi nostri consulenti. 8 Assistenza nelle pratiche fiscali e nel contenzioso

8 Evidenziazione dei margini di utile goduti e loro confronto con quelli dell’anno precedente e con quelli nazionali 8 Rendiconti mensili sulla gestione economicopatrimoniale della farmacia con comparazione dei dati delle sue vendite, dei suoi acquisti, delle sue spese con quelle delle farmacie similari e delle medie nazionali 8 Segnalazioni idonee per una proficua politica di gestione della farmacia e confronti periodici sulla situazione coi nostri consulenti

INFORMAZIONE TELEMATICA 8 Notiziario sulle novità e legislatibve

SERVIZIO CONSULENZIALE Possibilità di usufruire del servizio di consulenze legali e fiscali.

permaggiori avere maggiori delucidazioni sul servizio telefonate al n. 02 29527614 per avere delucidazioni sul servizio telefonate a ICF farmacisti al n. 02 29527614 o inviate ouna mail a marino.mascheroni@icffarmacisti.it inviate una mail a info@icffarmacisti.it


consulente Sommario

della tua farmacia 16

Editoriale 5 Luigi Casanova Federfarma da rottamare

Anno IV - Numero 2 marzo/aprile 2012 Organo ufficiale dell’Associazione Consulenti Farmacie Italiane Periodicità: bimestrale

Notizie 6 Fisco Finanza e Professione

Editore: ICF Farmacisti - Corso Buenos Aires, 92 20124 Milano

Diritto Fisco e Finanza 16 Marino Mascheroni Un pasticcio da temere 20 Antonio Vigilante La riduzione del fatturato ed il licenziamento ... Omeopatia e Medicina biologica 24 Alessandro Perra Che stanchezza, che stress ...

IL CONSULENTE DELLA TUA FARMACIA

Direttore Responsabile: Luigi Casanova Registrazione del Tribunale di Milano n° 61 del 13/02/2009 Consulenti Editoriali: Marino Mascheroni, Paolo Piovesan Redazione e coordinamento stampa: Elisa Brambilla, Loredana Sodaro

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Gestione 30 Massimo Stragliati Il mercato dei farmaci generici

Amministrazione, Direzione, Redazione, Pubblicità e Marketing: ICF Farmacisti, Corso Buenos Aires, 92 - 20124 Milano Tel. 02 29527614 - 02 29511640 Fax 02 29407035

34 Elisa Brambilla Come salvare la pelle

Internet:: www.icffarmacisti.it

36 Guido Frigato I colleghi di fronte alle nuove aperture

E-mail: ilconsulente@icffarmacisti.it

38 Paolo Piovesan In piedi!

Hanno collaborato Marino Mascheroni Massimo Stragliati Antonio Vigilante Alessandro Perra Paolo Piovesan Guido Frigato Elisa Brambilla

38 Consulenze 40 Le risposte ai vostri quesiti su Fisco Diritto e Gestione Pillole di salute 49 Informazioni dal mondo della salute e dalle aziende

visita il sito www.icffarmacisti.it

Testata associata:

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST Certificazione Editoria Specializzata e tecnica

Per il periodo 1/1/2010 - 31/12/2010 Tiratura media: 15771 Diffusione media: 15208 Certificato CSST n° 2010-2106 del 26/02/2011 Società di revisione: REFIMI

Progetto grafico e impaginazione Sinergia Bovisio M. (MB) Tel. 0362 1794334 Stampa Pinelli Printing, Pioltello (MI) Spedizione: Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% LO-MI Bimestrale

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ai avrei a trovato. Ma m ev av e ch ia ac il sistema farm sa hanno fatto onti non gradiva ? E soprattutto co M te o en rn lm ve ci fa Go sì il e co ch vedimento ito è capito subito re dal primo prov Ma come è riusc ! ia lo lc er ra st gg r ru fa st a di iti a Fin dall’inizio si sc politica ese niti per essere riu tata sulla scena isse in qualche m pu en i sc es at riu pr st e è no ch si o So ti at on a? ns M pe ne chine clism non inclini a mes ritto. La compagi itarsi un tale cata e di i er iv ro m lo r ss le pe un rif ti è e is i si ac at er i farm Ma difend ppongono prepar tiosa e nasconde e della classe C? iversitari che si su a una indole as un er i ch nt as ce m la liberalizzazion do e o ch on re affrontati riore iego. La compong e temono di esse un aspetto este , ch ta e ia te cc en fa m a sa con un certo suss un lo solo no male e fretto probabilmente è deriva che decido Ne ritorsioni. Molto a. verno nz te pe m tegorie che il Go cune di co ca la le i av tre gr e tto tu ze at an pr titub zazioni erano so decisione. po delle liberaliz m ca l Ne e contestati con a. o. rm pe rvizio e coi euro compreso Federfa stensione dal se o al Parlamento l’a n gn co pe i im im o pr su I E ciò che non ha il . te en i subito, i trare agire energicam di risultati, i prim colpire per dimos re an di no gr so va to ci ve nu de do te a e ot ev o ch av pito . Ambedue hann nchieri, hanno ca lla loro dirigenza de i on Due, tassisti e ba si is m di le a ha continuato ro obiettivi. i secondi con iorare. Federfarm nno raggiunto i lo gg ha pe e a du to be blocchi stradali, ua in Am nt o. et onsabile del ha co successivo decr con qualche resp la loro situazione ro zi nt an co , in hé un nc secondi con un cu di al to dai vertici. essa alla prima prom non hanno ottenu i protesta decisa ta as si ca al vo qu re a a l’h sa as to Solo i farmacisti m ire con subi rebbero aderito in e l’ardire di reag una serrata, ma av ur e e pp ar ch ci ne ti ac o ria in ut fu m av in a ha te solo o talmen alle favole e non i farmacisti eran piere, a credere m po da Governo. Eppure ire ag ha continuato ad Direttivo. Ma Federfarma lla ricetta sioni del Consiglio is m di le o, lic va in farmacia de giorno. si bo lu in sc no l’e or o gi od di m un gesto sim o otestare rand alche data così peggio le farmacie per pr aguardata in qu an lv tte è sa tu ne a di io at ro st az tu a pe si io er La po che i una riduzione o indetto uno sc i inizia subito do ti il sistema, fra cu febbraio era stat an di zz 1° ili il ab r La nostra analis st Pe de o. e ai rm edicinali. no o alla fine di genn sconti su tutti i m prevedeva alcune re e fa ch di i, ti on is zi medica. Eravam ac za iz rm al er r i fa fu revocato l Decreto sulle lib hé lo sciopero , la possibilità pe rc ra tu pe er ne ap po di i sa ar contro il varo de di or gli finì in una bolla orum, la libertà de n poco. azione. Ma tutto re eccessiva del qu sa er 65. tte l’a riunione sortì be , la to o en lit om so m ri di farmacia ov al e tto on m re bu di co i E un . de a ro ne te av io is br Sem ne al Min della rottamaz tro risponde a solita convocazio cesa la polemica lla legge, il Minis ac da è ti si is ev to bi pr all’annuncio della ti su , en m um e per gli impedi ena il nuovo quor solo la sostituzion Digerito a malap se as rd ua rig a esta età. e ritenev nno superato qu ha e A Federfarma ch ch i ati una ar ol tit i ede agli interess e migliaia. uarda tutti rs nc rig ve co e di tro ch no is ro in so i du m at il o mus i interess revocata appena rfarma perché gl che subito viene ra su iu ch Terremoto in Fede di no è stata abolita uncio di un gior pianta organica La ! ba m bo Protesta con l’ann io e con un annunc per adeguarsi. giusta concession la dilazione di tempo al ce is ag re e il Ministro le esistenti. il Ma il colmo è ch rare. ove che per quel nu le r à di distruggere pe a si a e quindi da igno , ic ie id ac ur rm gi fa tà le ni e esiste la volont ce ch tte os ca ra ifi per tu ve gn si a, at hé rno Monti, perc fermazione insens Ministro del Gove Per me è una af un da Consiglio sa es pr es venga ettitudine l’intero in r pe e ch an à. ti rit Però è grave che on pilla tre il Governo M acia con la sua ca no a rottamare ol da ci servizio della farm de si e o lin lleghi si sveg Occorre che i co rfarma. Direttivo di Fede MARZO APRILE 2012 il consulente della tua farmacia

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NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco  Notizie

Finanziarie e Professionali

L’emendamento all’art. 11 del DL. liberalizzazioni Il maxi-emendamento governativo al dl. 1/2012 (approvato una decina di giorni fa dal Senato con l’apposizione della fiducia e ora in discussione alla Camera) ha sostituito integralmente l’originario provvedimento, e contiene quindi anche un testo del tutto nuovo dell’art. 11 che dichiaratamente ha tuttora per oggetto “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”. I farmacisti già conoscono sia il vecchio che il nuovo testo dell’art. 11, e perciò possiamo limitarci a segnalarne rapidamente i soli profili di maggior rilievo con un loro esame anche comparato, che è comunque opportuno articolare per singoli temi. Criterio demografico (comma 1, lett. a) Il rapporto limite di 3.000 abitanti diventa di 3.300 per tutti i comuni; i “resti” sono ora utilizzabili soltanto se superiori al 50% (perciò almeno 1.651 abitanti) sempre per tutti i comuni, essendo venuto meno il discrimine dei 9.000 abitanti previsto (per i “resti”) nel testo precedente; pertanto, l’equiparazione tra comuni maggiori e minori – con riguardo al criterio demografico - è assoluta. Il “tetto” dei 12.500 abitanti, invece, considerato che non vale più (comma 13) ai fini della legittimazione delle parafarmacie alla vendita di quelli che saranno i “nuovi Sop” (e degli altri farmaci loro concessi…), oggi

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sopravvive solo ai fini dell’utilizzo del criterio topografico (per quel poco spazio che resta per la sua adozione nel concreto) e per l’istituzione di dispensari stagionali, vicende che restano infatti ambedue circoscritte ai comuni fino a 12.500 abitanti. Farmacie in soprannumero in stazioni, ecc. (comma 1, lett. b e comma 10) Nelle stazioni, negli aeroporti ecc. l’istituzione di una farmacia soprannumeraria è ora impedita dall’apertura di una farmacia “a una distanza inferiore a 400 m” (in luogo dei precedenti 200). Quanto ai centri commerciali e alle grandi strutture, la farmacia in soprannumero, a parte la conferma della condizione dell’insussistenza di un esercizio a una distanza inferiore a 1.500 m., devono avere una superficie di vendita superiore ai 10.000 m. Inoltre, il numero complessivo delle farmacie così aperte in soprannumero non devono superare il 5% un “tetto” introdotto proprio dall’emendamento - del numero complessivo delle “sedi, comprese le nuove” istituite (verosimilmente) sull’intero territorio nazionale. Su tutte queste farmacie soprannumerarie c’è comunque la prelazione comunale fino al 2022, ma il Comune non può cederne né la titolarità e neppure (una novità che ci piace) la gestione, e dunque parrebbe che ne sia interdetto il conferimento in una società di capitali costituita tra il Comune e un qualunque terzo. Revisione ordinaria della p.o. (comma 1, lett. c) La pianta organica, che è ancora comunale, continua ad essere sog-

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getta a revisione ordinaria biennale (cioè, “entro il mese di dicembre di ogni anno pari”, come è da oltre 40 anni), ma qui viene prevista espressamente la partecipazione al procedimento (sia pure in funzione ausiliaria del Comune, come nei fatti è sempre stato) dell’Asl e dell’Ordine; questo nella legge statale non era stato fino ad oggi contemplato, ma le varie leggi regionali generalmente già prevedevano il parere obbligatorio sia dell’Ordine che delle Asl. Senonché, vengono ora impartite – e qui la scelta del legislatore è di grandissimo rilievo, dato che per la prima volta si indirizza il concreto esercizio della (sinora amplissima) discrezionalità nell’utilizzo del criterio demografico - precise indicazioni alla p.a., perché nell’identificazione delle “zone nelle quali collocare le nuove farmacie” diventa necessario, oltre che aver riguardo “al fine di assicurare un’equa (loro) distribuzione sul territorio” (che è sempre stato naturalmente lo scopo primario di una qualsiasi revisione di pianta organica), tenere altresì conto “dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”. L’eventuale carente e/o negligente osservanza di tali indicazioni - da parte del Comune in fase consultiva e/o da parte della Regione in quella provvedimentale – potrà costituire (e sicuramente costituirà) un serio motivo di impugnativa al Tar. La revisione straordinaria (comma 2) Nel comma 2 del testo originario dell’art. 11 si richiamava, se non

altro, una “approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie”; in quello emendato, invece, c’è un silenzio terminologico assordante su questo nodo cruciale dell’intero art. 11, che pure segna – in appena tre o quattro righe – il destino delle 17.800 farmacie oggi esistenti. È difficile comprendere la fine sostanza dell’estrema laconicità della disposizione, perché – quali che siano le ragioni della straordinaria accelerazione impressa (dal comma 2 come anche dal successivo comma 3) alla fase di attuazione del processo di proliferazione delle farmacie voluto dal dl. - non è affatto concepibile, e stride anzi con i principi non solo di settore, che la collocazione delle infinite nuove sedi farmaceutiche sul territorio possa essere decisa all’interno magari di un ufficio o ufficietto del palazzo comunale, senza la benché minima partecipazione di un qualsiasi altro ente o organismo esponenziale di interessi, pubblici o privati, e quindi sostanzialmente a porte chiuse. E invece siamo costretti a leggere che la maxi-revisione straordinaria (di questo praticamente si tratta), che fatalmente per di più si rivelerà per molti anni l’unica autentica revisione, si potrà risolvere in una mera raccolta di “dati” da parte del Comune, chiamato infatti soltanto a individuare – appunto “inaudita altera parte” – “le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio” (dopo aver evidentemente diviso per 3.300 il numero degli abitanti-Istat al 31.12.10 e tenuto conto dei “resti” ove superiori a 1.650 abitanti) e a trasmettere quei “dati” alla Regione nei 30 gg. suc-


NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco cessivi all’entrata in vigore della legge di conversione (dunque, intorno al 24 aprile). Ma vogliamo perlomeno credere, anche se neppure questo è sicuro, che anche per la distribuzione e la collocazione sul territorio delle sedi di nuova istituzione derivanti dalla maxi-revisione i Comuni e le Regioni debbano tenere “altresì conto” delle indicazioni dettate, come si è visto, per le revisioni ordinarie. Del resto, se è vero che è purtroppo passata l’idea – neppure lontanamente immaginabile qualche mese fa - della “farmacia sotto casa” di ognuno di noi, è però coerente con quest’idea che il massiccio incremento dell’offerta di farmaci imposto dal provvedimento tenda ad assicurare l’assistenza farmaceutica anche, se non soprattutto, nelle zone presuntivamente più bisognose perché sinora da questo punto di vista meno tutelate, come appunto le “aree scarsamente abitate”, di cui pertanto anche le sedi istituite e collocate sul territorio con la maxi revisione dovranno ragionevolmente preoccuparsi. Allo stesso modo, ove in qualche comune siano state istituite in zone generalmente di nuova formazione – per decentramento, ex art. 5 l. 362/91, di altre ubicate in aree demograficamente impoveritesi - alcune sedi farmaceutiche, che tuttavia, alla data di conversione del dl., risultino per una qualunque ragione ancora inassegnate, sembra indiscutibile che proprio quelle sedi siano le prime ad essere ora “convertite” in sedi di nuova istituzione, perché il criterio urbanistico ha naturalmente evidenziato in quelle zone un’assistenza farmaceutica carente che la maxi revisione è ora

chiamata a integrare. Queste e altre considerazioni potranno in ogni caso essere dedotte dalle Asl e dagli Ordini (come pure dalle Associazioni sindacali e dai singoli titolari di farmacia) anche nel micro procedimento “segreto” che condurrà alla revisione straordinaria; la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/90) questo lo permette e a noi sembra valga senz’altro la pena che chi è portatore di un qualunque interesse anche semplicemente materiale dispieghi formalmente (ma tenendo ben conto dei tempi strettissimi a disposizione) il suo intervento. Il concorso straordinario (commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9) Le Regioni, entro 12 mesi dalla conversione in legge del dl., “provvedono ad assicurare… la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti” (è esclusa, sia per le une che per le altre, la prelazione comunale). Entro 60 giorni dalla ricezione (anche se il testo dice confusamente “dall’invio”…) di quei “dati” da parte dei Comuni del proprio territorio, la Regione (i concorsi saranno pertanto 21, di cui 19 regionali e 2 di Trento e Bolzano) bandisce “il concorso straordinario per soli titoli (nel testo precedente era per titoli ed esami) per la copertura” di tutte le sedi (nuove e vecchie) sopra ricordate, fatte salve quelle vacanti per cui sia stato precedentemente bandito un concorso in ordine al quale, però, siano state – sempre alla data di entrata in vigore della legge di conversione – “già fissate le date delle prove”. A questo punto c’è il problema di chi è ammesso e di chi non è am-

messo a partecipare al maxi-concorso. Per quanto riguarda gli ammessi, è strabiliante che vi figuri il “titolare di farmacia soprannumeraria”; potrebbe infatti trattarsi soltanto del titolare di una farmacia rurale istituita in soprannumero ex art. 104 TU. con il criterio topografico, perché diversamente, quando cioè la soprannumerarietà scaturisca, ad esempio, dall’avvenuto decremento demografico di un comune, non è individuabile la “farmacia in soprannumero” e quindi il suo titolare, essendo in tal caso soprannumeraria una qualunque tra le sedi in p.o. del comune e non una in particolare. E poi, quante saranno le farmacie che risulteranno ancora soprannumerarie dopo l’applicazione del nuovo quorum? Ma tant’è. Invece, quanto ai non ammessi, è una pessima (anche se da più parti invocata) soluzione – come abbiamo illustrato nelle citate Sediva news 17-20/02/2012 - quella di escludere “i soci di società titolari”; il rischio che questa esclusione sia censurata dalla Corte Costituzionale può pertanto non rivelarsi una pura ipotesi. Per di più, il socio che, come tale, sarebbe escluso, ma che – come gli è consentito – risulti titolare di una parafarmacia, e quindi, come tale, ammesso, che fine fa? È anche escluso dal concorso straordinario (ne parla il successivo comma 5) il farmacista che ha compiuto 65 anni (invece che 60 e si tratta di una modifica attesa) alla data di scadenza del “termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando” (in realtà, dovrebbe trattarsi del “termine per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dal bando”); anzi

proprio questo è il termine entro il quale, secondo i principi generali, il concorrente deve possedere i requisiti richiesti o non possedere quelli preclusivi, e quindi chi ha interesse dovrà liberarsi del fardello preclusivo appunto entro quel termine (ad esempio, cedendo tempestivamente a un terzo la sua quota di partecipazione ad una società). Ed è acceleratissimo anche il termine per la nomina della Commissione esaminatrice, che è infatti di 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando. Perciò, riassumendo, sempre a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione (diciamo, 24 marzo 2012) abbiamo: entro 30 gg., la trasmissione dei “dati” dai Comuni alla Regione; entro 60 gg. dalla ricezione dei “dati”, l’indizione da parte della Regione del concorso; entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando, la nomina della Commissione; entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, la conclusione del concorso e l’assegnazione delle sedi. Non sono termini meramente ordinatori, perché il successivo comma 9 prevede – in caso di ignavia - l’intervento sostitutivo della Regione al Comune e di un Commissario governativo alla Regione. Inoltre, al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi oltre a quelle spalmate qua e là in questo art. 11, ma è consentita la partecipazione contemporanea a non più di 2 dei 21 concorsi previsti (per i concorsi ordinari resta evidentemente in piedi l’attuale maggior limite dei 3 concorsi). Sub a) e sub b) del comma 5 troviamo però alcune deroghe al

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NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco Dpcm. 298/94 in tema di valutazione dell’esercizio professionale nel concorso straordinario: vengono, cioè, più che gratificati (novità facilmente spiegabile), oltre al fantomatico “soprannumerario”, anche i titolari delle parafarmacie con la loro equiparazione, con tanto di maggiorazioni, ai rurali sussidiati, e anche i collaboratori delle parafarmacie vengono equiparati ai collaboratori di farmacia, sempre “ivi comprese le maggiorazioni” (un’equiparazione, sia la prima che la seconda, quasi… dovuta). Infine, entro 15 gg. dall’approvazione della graduatoria regionale (espressamente e giustamente definita unica, e nella quale “a parità di punteggio, prevale il candidato più giovane”), i vincitori devono accettare o meno la sede offerta. La graduatoria vale per 2 anni dalla sua pubblicazione e “deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento…”: in pratica, differentemente dal criterio dettato dalla l. 28/10/99 n. 389, nel concorso straordinario sembra finiscano per rientrare anche le sedi che – nel corso o per effetto dello scorrimento della graduatoria e del gioco delle rinunce di diritto per accettazione di una sede a concorso – si rendano “vacanti”. In sostanza, parrebbe che se risulta assegnatario un titolare di farmacia rurale sussidiata o un titolare di farmacia soprannumeraria, anche quest’ultima rientri nel calderone delle sedi da offrire ai concorrenti utilmente graduati nel concorso straordinario entro il biennio di efficacia della graduatoria. C’è, da ultimo, la disposizione che tratta della partecipazione in forma associata – circoscritta ai soli under 40 – a tutti i concorsi per sedi far-

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maceutiche (e non soltanto quindi al concorso straordinario). Non è una disposizione felicissima ma, rispetto al testo del dl., ha se non altro il pregio di ridurre a un purgatorio per soli 10 anni (invece che a un inferno per l’eternità…) l’obbligo da parte dei vincitori di conservare la gestione associata della farmacia “su base paritaria”. Orari, turni, sconti (comma 8) Il comma 8 ricalca pedissequamente il comma 6 del vecchio testo, come se, quindi, a tutte le preoccupazioni espresse dai farmacisti su questi due temi così scottanti e sofferti (ai quali, per di più, le parafarmacie erano e restano del tutto estranee…) abbia fatto eco la più grandiosa indifferenza da parte delle Commissioni del Senato e di chi ha redatto il maxi-emendamento. I problemi restano perciò qui giganteschi ed irrisolti, e daranno filo da torcere a tutti in questo momento di transizione, già di per sé drammatico, da un sistema farmacia ad un altro. La durata della gestione ereditaria (comma 11) È una correzione che, funambolica la sua parte, va vista certamente con favore, e quindi, per lo più, gli eredi (sia del titolare che del socio) tenderanno a presentare la denuncia di successione a ridosso della scadenza del termine legale di 1 anno, così da beneficiare di una durata complessiva pressoché di 18 mesi, dunque di 6 mesi soltanto inferiore al biennio previsto sino al 23 gennaio. Occorrerà evidentemente documentare la data di presentazione della denuncia, ma a questo provvede in via telematica la stessa Amministrazione finanziaria.

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Le informative al paziente sugli equivalenti (comma 12) È alleggerito il lavoro del medico e diversamente formulato quello del farmacista. È confermata la modifica al comma 9 dell’art. 11 del dl. 78/2010 e l’Aifa viene incaricata di revisionare le attuali modalità di confezionamento dei farmaci per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle patologie da trattare. Parafarmacie (commi 13, 14 e 15) Come accennato all’inizio, sono ora legittimate alla vendita “allargata” anche quelle ubicate in comuni con meno di 12.500 abitanti o comunque in specifiche aree rurali. Inoltre, viene loro concesso di vendere al pubblico anche i farmaci veterinari (“ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria”), esclusi però quelli di cui al TU sugli stupefacenti, e di “allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella FU italiana o nella Farmacopea europea” (perciò, la spedizione della ricetta relativa alle altre preparazioni magistrali resta una prerogativa della farmacia); curiosamente, però, il possesso dei requisiti che prescriverà il dm. previsto nell’art. 32 del dl. “SalvaItalia” è una condizione richiesta espressamente soltanto per le preparazioni galeniche e non invece per la vendita dei farmaci veterinari (che quindi le parafarmacie potranno cedere al pubblico sin dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Dotazione minima di personale (comma 16) È stato modificato il comma 12 del

dl.: ora, stando alla nuova disposizione, sarà la prossima Convenzione farmaceutica a stabilire “in relazione al fatturato ecc.” la “dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione” con il SSN. La sostanza, però, non sembra cambiare granché e le perplessità restano. La sostituzione obbligatoria del direttore over 65 (comma 17) È una bizzarra disposizione conclusiva, perché il “raggiungimento del requisito di età pensionabile” è una barriera ingiustificabile, tanto più se è apposta – come qui - a prescindere dalle condizioni fisiche del titolare. Leggendo il testo, avremmo un ulteriore caso – oltre a quelli previsti nell’art. 11 della l. 475/68, come modificato dall’art. 11 della l. 362/91 - di sostituzione del titolare nella (sola?) conduzione professionale della farmacia; si tratta questa volta, è vero, di un’ipotesi di sostituzione obbligatoria, ma, differentemente da tutti gli altri casi, la sostituzione può in tale specifica evenienza protrarsi legittimamente anche ben oltre i previsti 5 anni continuativi (o 6 anni nell’arco di un decennio) e permettere al titolare di restare tale sino all’ultimo giorno di vita, quali che siano le sue condizioni di salute. Certo, la piccola farmacia (rurale o urbana), condotta, gestita e diretta soltanto dal suo titolare, senza quindi nessun collaboratore farmacista, sarà costretta ad avvalersi del direttore sostituto, gravando in modo talora decisivo sul bilancio dell’esercizio, impossibilitato a sostenere questo nuovo onere. Recentemente, tuttavia, la Federfarma ha riferito che con l’aggiunta


NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco di persone e al direttore-sostituto del titolare in forma individuale, ma non a quest’ultimo in quanto tale. Il testo non corrobora forse appieno questa interpretazione (e le relazioni dei Servizi Studi delle Camere non possono di per sé essere d’aiuto), dato che, almeno per come il comma 17 è ora formulato, la sostituzione parrebbe obbligatoria anche per il titolare in forma individuale over 65; ma si può sperare che in qualche modo (ma in quale?) il buon senso riesca alfine almeno qui a prevalere. Gustavo Bacigalupo

di questo comma 17 l’emendamento all’art. 11 – secondo la relazione del Servizio Studi del Senato - avrebbe inteso semplicemente escludere “che la direzione della farmacia privata - nei casi di società di farmacie o di sostituzione provvisoria chiesta dal titolare - possa essere mantenuta dopo il conseguimento del requisito di età pensionabile”. In pratica, l’obbligo della sostituzione farebbe carico soltanto - ove ultrasessantacinquenni - al socio preposto alla direzione della farmacia di cui è titolare una società

zialmente indeducibile ai fini dei tributi personali; in altri termini, su quanto pagato a titolo di Irap bisognava scontare anche l’Irpef, perché era ammessa soltanto una deduzione forfetaria del 10% dell’Irap corrisposta se nel bilancio della farmacia comparivano spese del personale e/o oneri finanziari (interessi passivi per mutui o anticipazioni, ecc.). Da quest’anno, invece, potrà essere dedotta integralmente - ai fini appunto delle imposte personali tutta la (consistente) quota di Irap calcolata sul costo del lavoro al

Nel DL. Monti L’IRAP più leggera (specie se si assumono donne e giovani) La conversione in legge del “SalvaItalia” ha confermato l’alleggerimento del tributo già contenuto nella versione originaria del dl.; le novità, però, partono soltanto da quest’anno (2012) e perciò non avranno alcun effetto pratico nella determinazione del saldo dovuto per il 2011. Fino ad oggi, come si ricorderà, l’Irap è stata un’imposta sostan-

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NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco netto delle varie deduzioni correlate alla presenza di dipendenti e fatte valere ai fini del calcolo dell’imposta regionale. Per di più, tale ulteriore deduzione non elimina ma si aggiunge a quella forfetaria del 10% appena ricordata che infatti resta in vigore, anche se con riguardo ai soli oneri finanziari. In pratica, sempre a partire dal 2012, se nella gestione della nostra farmacia figureranno sia spese per lavoro dipendente che oneri connessi alla gestione finanziaria, l’Irap pagata dovrà essere idealmente “divisa” tra quella commisurata al lavoro dipendente e/o assimilato (che al netto delle deduzioni rappresenterà un costo interamente deducibile per il conteggio delle imposte personali) e la restante parte, che, sempre a questi fini, verrà dedotta al 10%. Inoltre, le attuali deduzioni ai fini Irap dirette ad incentivare la presenza di dipendenti a tempo indeterminato verranno potenziate nel caso di assunzione da parte dell’impresa di personale femminile ovvero maschile non ultra-trentacinquenne: la quota base, infatti, è stata ora elevata dal provvedimento da € 4.600 a € 10.600 e, nelle famose “aree svantaggiate”, da € 9.200 a € 15.200 (fermi certi limiti non oltrepassabili). La novità, quindi, contribuisce anche nel concreto a ridurre la differenza tra “costo-azienda” e “netto in busta” di ogni dipendente, determinato dal peso fiscale/contributivo gravante sul costo del lavoro e perciò nei fatti disincentivante per le nuove assunzioni, le quali potranno invece ricevere in tal modo una spinta importante, che è poi la finalità ultima perseguita

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dal provvedimento. Stefano Civitareale

Il decreto legge sulle semplificazioni fiscali È stato pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012 l’ennesimo decreto legge del Governo Monti (entrato in vigore il giorno stesso), che reca il n. 16 e che riguarda questa volta disposizioni urgenti in materia di semplificazioni fiscali, di efficientamento e potenziamento dell’accertamento. Segnaliamo di seguito le principali novità. 1. Rateizzazione debiti tributari È noto che prima di notificare le cartelle di pagamento relative a recuperi a tassazione conseguenti all’esame da parte dell’Agenzia delle Entrate dei modelli Unici annualmente trasmessi, l’A.F. invia degli avvisi denominati “bonari” che consentono di pagare il dovuto con una riduzione delle sanzioni dall’ordinario 30% dell’imposta non versata al 10%. Per tali avvisi è possibile chiedere una rateazione (6 rate trimestrali, o 20 rate trimestrali se il debito complessivo è superiore ad € 5.000) che, se non rispettata, comportava la decadenza dal beneficio e la riscossione in unica soluzione a mezzo di cartella di pagamento. Con la novità introdotta da questo decreto, anche nel caso descritto di mancato pagamento di una rata dell’importo scaturente dall’avviso bonario sarà sempre possibile accedere ad una nuova rateazione a seguito della notifica della successiva cartella. Peraltro, il contribuente ha facoltà di chiedere, e questa è una norma di carattere generale, che il piano di rateazione preveda rate variabili

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di importo crescente per ciascun anno in luogo delle odierne rate costanti, ed egli decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. I piani di rateazione a rata costante già emessi prima del 2 marzo 2012 non sono modificabili, a meno che non si chieda una ulteriore rateazione in caso di comprovata situazione di difficoltà finanziaria. Ancora sul piano generale, è ora previsto che la rateazione può essere concessa in assenza dei requisiti richiesti (prova della situazione di difficoltà finanziaria in base alla classe Isee di appartenenza del singolo contribuente, o in base all’indice denominato ALFA di liquidità delle imprese) per debiti inferiori ad € 20.000, in luogo dei precedenti € 5.000. Inoltre, un’ulteriore buona notizia, l’Equitalia non può più iscrivere ipoteca in pendenza di rateazione, anche se purtroppo sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione. 2. Comunicazioni e adempimenti formali I benefici di natura fiscale, o le opzioni a particolari regimi fiscali subordinati alla comunicazione preventiva da parte del contribuente all’Agenzia delle Entrate, non sono preclusi dal mancato adempimento di natura formale, come appunto la detta comunicazione, sempreché: a) la violazione non sia stata già constatata dal Fisco; b) il contribuente effettui entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre dell’anno successivo a quello di competenza) l’adempimento formale richiesto dalla legge (ad es. l’opzione per la determinazione dell’Irap sulla base dei dati di bilancio); e infine c) egli

versi la sanzione dovuta nella misura minima (€ 258). 3. Spesometro È stato eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il limite di € 3.000 per le operazioni con obbligo di emissione della fattura da comunicare annualmente al Fisco in esecuzione del provvedimento meglio noto come “spesometro”. È stato così sostanzialmente reintrodotto il vecchio “elenco clienti e fornitori” che evidentemente anche le farmacie dovranno ora trasmettere. Resta invece il limite di € 3.600 per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di partita iva (come i clienti “privati” della farmacia, e, soprattutto, case di cura e simili). Questa nuova disposizione porta con sé diversi problemi interpretativi su cui torneremo ben presto (primo fra tutti, naturalmente, quello dei rapporti tra la farmacia e l’Asl). 4. Dichiarazioni Non dovrà essere più indicato il domicilio fiscale dei contribuenti negli atti che vengono inoltrati all’Amministrazione finanziaria. 5. Comunicazione delle operazioni effettuate con i Paesi inclusi nella “black list” L’obbligo di comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate da e per i paesi indicati nella c.d. “black list” è circoscritto ai rapporti economici di importo superiore ad € 500. 6. Cancellazioni di ipoteche ultraventennali su immobili La cancellazione di ipoteche iscritte su unità immobiliari da oltre vent’anni a seguito di estinzione dell’obbligazione garantita si esegue, a regime, automaticamente entro 30 giorni dalla comunicazione che


NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco il creditore (l’istituto mutuante) deve trasmettere all’Agenzia del territorio entro 30 giorni dall’estinzione stessa, senza oneri per il debitore (il mutuatario). Le “vecchie” ipoteche verranno estinte sempre mediante comunicazione da parte del creditore, da effettuare questa volta entro sei mesi dalla ricezione della relativa richiesta tramite raccomandata a.r. da parte del debitore, con la quale il creditore stesso trasmette al conservatore dei registri immobiliari la data di estinzione dell’obbligazione, ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione del creditore. 7. Pignoramenti del Fisco Il pignoramento dello stipendio da parte di Equitalia per il pagamento di somme dovute all’amministrazione finanziaria non può eccedere un decimo dello stipendio stesso se questo è inferiore a € 2.000, un settimo se è superiore ad € 2.000 ma inferiore a € 5.000 e un quinto per stipendi di importo superiore. Inoltre, Equitalia non può procedere all’espropriazione immobiliare, come anche non può iscrivere ipoteca su unità immobiliari del debitore, ove l’importo complessivo del credito non superi € 20.000. 8. Crediti erariali “bagatellari” Lo Stato abbandona i crediti di importo inferiore ad € 30 (il precedente limite era di € 16,53). 9. Trasferimento all’estero di denaro È stata abrogata l’imposta di bollo del 2% sui trasferimenti all’estero di denaro. 10. Addizionali comunali irpef Le variazioni delle addizionali co-

munali devono essere pubblicate entro il 20 dicembre, e non più entro il 31, dell’anno di competenza. 11. Irap Sarà possibile chiedere il rimborso, con modalità che dovranno essere successivamente fissate da apposito decreto ministeriale, dell’Irap versata negli anni precedenti al 2012 per la parte eccedente la quota di imposta relativa alle spese per il personale dipendente non dedotta nelle singole annualità (per disposizione di legge che limitavano tale deducibilità al 10% di quell’importo). La norma si è resa necessaria per evitare la censura di incostituzionalità da parte della Consulta della precedente disposizione che era appunto limitativa come appena indicato. 12. I costi connessi alla commissione del reato di evasione fiscale Sono indeducibili i componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento di reati qualificabili come delitti non colposi con il quale il GUP ha disposto il giudizio. 13. Studi di settore Per gli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo u.s. (data di entrata in vigore del dl.), in caso di omessa presentazione dei modelli relativi agli studi di settore, o in caso di infedele loro compilazione, è ammesso l’accertamento induttivo da parte del Fisco (quello formato sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), nell’ipotesi in cui l’infedeltà sia superiore al 15% dei ricavi stimati dagli studi stessi, o comunque ad € 50.000. Inoltre, il termine per la pubblicazione nella G.U. delle integrazioni degli studi di settore applicabili per

l’anno 2011 è stato prorogato al 30 aprile 2012, dall’originario 31 marzo. 14. Black list per la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali L’Agenzia delle Entrate deve elaborare liste selettive di contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati in forma non anonima in ordine alla violazione dell’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale. 15. Accertamenti esecutivi Con altra disposizione emanata con una delle tante manovre dal Governo precedente, a decorrere dal 1° ottobre 2011 gli accertamenti notificati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle annualità 2007 e seguenti sono immediatamente esecutivi, con la conseguenza che Equitalia può procedere direttamente alla riscossione degli importi ivi risultanti come dovuti, se il contribuente non ha provveduto al loro pagamento entro 180 giorni dalla data di scadenza (60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo). Con questo dl., viene previsto che Equitalia deve preventivamente comunicare con una semplice raccomandata al contribuente “accertato” di aver preso in carico le somme affidate per il mancato pagamento dell’atto di accertamento esecutivo, che tuttavia può essere omessa se vi è fondato pericolo per la riscossione. È stato inoltre prorogato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla notifica dell’accertamento, in luogo del 31 dicembre del secondo anno, il termine entro il quale Equitalia deve avviare l’espropriazione forzata. 16. Imposta di bollo A decorrere dal 1° gennaio 2012 è stata estesa a tutti i depositi bancari

e postali l’imposta di bollo dell’uno per mille sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati dai certificati. L’imposta non è dovuta per le comunicazioni emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari ed è pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille dal 2013. 17. Scudo fiscale Il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle attività oggetto di scudo fiscale è prorogato al 16 maggio di ogni anno. In ogni caso, non è precluso l’accertamento dell’iva sulle attività “scudate” (per evitare censure da parte della Corte di Giustizia europea). 18. Imposta sui valori immobiliari esteri (Ivie) L’Ivie non è dovuta quando l’importo (0,76% del valore degli immobili posseduti dal contribuente all’estero) è inferiore ad € 200. Tale importo non costituisce una franchigia, per cui, ove sia dovuta la somma ad esempio di € 250, questa si versa integralmente. 19. Compensazioni iva È stato ridotto da € 10.000 ad € 5.000 l’importo del credito iva per consentire la compensazione c.d. “orizzontale” (iva da Irpef, iva da Inps, iva da contributi) senza gli oneri previsti dalla legge (presentazione di dichiarazione iva autonoma, comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, ecc.). 20. Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) In sede di prima applicazione della TARES, sarà individuata una superficie immobiliare convenzionale su cui calcolare il nuovo tributo sulla

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NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco base degli elementi in possesso dell’Agenzia del territorio. 21. Chiusura partita iva inattiva L’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione ai titolari di partiva iva che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività, con l’invito al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un terzo. 22. Aggiornamento catastale Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta, è necessario provvedere al più presto alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Inoltre, le sentenze definitive delle commissioni tributarie avverso gli atti di accatastamento devono essere immediatamente annotate dagli uffici del territorio per l’aggiornamento dei relativi dati. 23. Esportazione di contanti L’esportazione di denaro contante per importi superiori al limite legale di € 10.000, sarà sanzionato in misura proporzionale all’entità dell’importo eccedente, che è oggetto di sequestro da parte delle autorità. Come di consueto, le norme potranno essere oggetto di modifiche da parte del Parlamento e ne daremo tempestivamente conto. Stefano Lucidi

Irap più leggera La conversione in legge del “SalvaItalia” ha confermato l’alleggerimento del tributo già contenuto nella versione originaria del dl.; le novità, però, partono soltanto da quest’anno (2012) e perciò non avranno alcun effetto pratico nella determinazione del saldo dovuto per il 2011. Fino ad oggi, come si ricorderà, l’Irap è stata un’imposta sostanzialmente indeducibile ai fini dei tri-

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buti personali; in altri termini, su quanto pagato a titolo di Irap bisognava scontare anche l’Irpef, perché era ammessa soltanto una deduzione forfetaria del 10% dell’Irap corrisposta se nel bilancio della farmacia comparivano spese del personale e/o oneri finanziari (interessi passivi per mutui o anticipazioni, ecc.). Da quest’anno, invece, potrà essere dedotta integralmente - ai fini appunto delle imposte personali -tutta la (consistente) quota di Irap calcolata sul costo del lavoro al netto delle varie deduzioni correlate alla presenza di dipendenti e fatte valere ai fini del calcolo dell’imposta regionale. Per di più, tale ulteriore deduzione non elimina, ma si aggiunge a quella forfetaria del 10% appena ricordata che infatti resta in vigore, anche se con riguardo ai soli oneri finanziari. In pratica, sempre a partire dal 2012, se nella gestione della nostra farmacia figureranno sia spese per lavoro dipendente che oneri connessi alla gestione finanziaria, l’Irap pagata dovrà essere idealmente “divisa” tra quella commisurata al lavoro dipendente e/o assimilato (che al netto delle deduzioni rappresenterà un costo interamente deducibile per il conteggio delle imposte personali) e la restante parte, che, sempre a questi fini, verrà dedotta al 10%. Inoltre, le attuali deduzioni ai fini Irap dirette ad incentivare la presenza di dipendenti a tempo indeterminato verranno potenziate nel caso di assunzione da parte dell’impresa di personale femminile ovvero maschile non ultra-trentacinquenne: la quota base, infatti, è stata ora elevata dal provvedimento

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Tra i tanti problemi del decreto: uno dimenticato? La successione mortis causa. Ultimamente vi è un gran parlare di alcune norme presenti nel famigerato decreto che veramente sembrano non avere altro risultato se non mettere in ginocchio il sistema farmacia: direzione a 65 anni, pianta organica vacillante, parafarmacia senza regole almeno per quanto concerne l’ubicazione. Sta sonnecchiando il dibattito sulla norma successoria: problematica che mi par alquanto pressante da rivedere prima ancora che sia adottata: è vero, parlare del dopo vita non è piacevole, ma se mettiamo insieme la norma sul pensionamento obbligatorio e quella sulla successione della farmacia ne esce un quadro a dir poco “drammatico”: in poche parole i problemi sono così tanti che si sta rischiando di dimenticarcene qualcuno. Non mi sembra che si possa gridare alla vittoria come si legge su un comunicato ufficiale “Siamo riusciti a portare il periodo di co-

munione ereditaria da 6 mesi ad un anno e mezzo”. Questa norma va vista nell’insieme e nell’articolazione del decreto. Ho letto con grande piacere le osservazioni fatte dal caro Prof. Novellino che approvo in toto, egli ha rispolverato l’esistenza di alcuni disegni di legge che avevano una buona valenza di recupero su uno stato di cose che andava sistemato. Semplicemente mettiamo una sopra l’altra le norme che escono da codesto decreto come se fosse una somma matematica: Quorum a 3300 abitanti + Apertura di farmacie in centri ad alta affluenza (ipermercati, stazione) + Pensionamento del direttore + Redditività della farmacia al minimo storico + 6 mesi più il tempo di deposito della dichiarazione di successione per cedere la farmacia da parte degli eredi non abilitati. Alcune semplici riflessioni La farmacia è a tutti gli effetti una realtà imprenditoriale in quanto complesso di beni organizzati per l’esercizio del servizio farmaceutico: il farmacista svolge il suo compito nel mercato operando essenzialmente sulla circolazione di beni e promuovendo un servizio destinato alla collettività. La farmacia rientra senza sforzi nella previsione dell’articolo 2195 c.c: il regime vincolistico seppur minato, non influisce sulla natura commerciale dell’attività e d’altra parte il farmacista è considerato anche commerciante quando si tratta di versare contributi ai collaboratori dell’impresa familiare non titolati, e per altre incombenze di natura tributaria e civilistica: l’attività di farmacia è regolata dalle norme del diritto privato: cessione,


NOTIZioInEe s s fe o r P & a z n a in F Fisco donazione, successione. Il decreto almeno conferma cio’. Quindi sono voci fuori posto quelle che incitano alla non ereditarietà della farmacia: i profili di incostituzionalità sarebbero palesi. Inoltre: Una delle maggiori innovazioni in tema di acquisto della titolarità della farmacia è stata introdotta dall’art. 12 della L. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico). Invero, il comma 11 di tale disposizione normativa prevede che il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza. A differenza del previgente regime normativo, con tale norma si è andati ad imporre che la titolarità della farmacia comprenda inscindibilmente sia il servizio farmaceutico, sia la gestione diretta e personale dell'azienda (restando, comunque, il trasferimento dell'azienda farmaceutica sottoposto alla condizione sospensiva del riconoscimento del trasferimento medesimo ad opera di un provvedimento amministrativo autorizzatorio, che viene emanato previo controllo dei citati requisiti). Tale principio pone una problematica di non poco conto se si considera che potrebbe accadere, in alcuni casi, che la farmacia cada in successione mortis causa, unitamente a tutto l’asse ereditario, in favore di diversi soggetti di cui uno solamente sia stato autorizzato all’esercizio del servizio farmaceutico. Sorge allora l’interrogativo se tale soggetto acquisti

o meno automaticamente la proprietà esclusiva della connessa azienda. La Suprema Corte nel 2009 è giunta alla conclusione che il soggetto autorizzato all’esercizio del servizio farmaceutico non acquista automaticamente la proprietà dell’azienda farmacia in assenza della divisione dell’intero asse ereditario cui appartiene la farmacia stessa. Ciò perché l’indissociabilità della titolarità dell’esercizio farmaceutico e della relativa azienda non comporta, quale effetto tipico, l’acquisto automatico della titolarità dell’azienda in capo al titolare dell’esercizio farmaceutico; questi ha l’obbligo di procurarsene l’acquisto nei modi previsti dalla legge comune e, dunque, è necessario che intervenga la divisione dell’asse ereditario di cui faceva parte la farmacia. Indi: non dimentichiamoci la norma dei sei mesi (sei mesi dalla presentazione della denuncia di successione è un dire che ha poco senso, in quanto la denuncia potrebbe essere presentata da un solo erede anche dopo 1 giorno dalla morte): a) Farmacista con eredi farmacisti e eredi non farmacisti: la divisione ereditaria deve essere fatta entro lo spazio temporale di cui sopra con possibilità elevata di alterazione dei rapporti in famiglia sulla valutazione dei singoli cespiti ereditari e sulla divisione. b) Farmacista senza eredi farmacisti e aggiungo titolati: il rischio, anzi la certezza che con una norma di tal fattura gli eredi debbano cedere l’azienda di famiglia anche in presenza di un erede laureato o prossimo alla

laurea ma che in questo lasso di tempo non possa acquisire il requisito biennale per l’intestazione dell’azienda di famiglia è aberrante. La farmacia è un’azienda nella quale si sono fatti investimenti, sacrifici, dove il capitale di famiglia che va scemando già per la riduzione della redditività di codesto tipo di azienda, la farmacia nella maggior parte dei casi, lo si dica è indebitata e il valore si avvicina allo zero se devo essere costretto a cederla in sei mesi. Da un lato si aprono, anzi si spalancano le porte a chi specula (ti offro questa somma, accettala se no il rischio è la decadenza), dall’altra l’acquirente onesto non ha neppure il tempo per accedere ad un necessario finanziamento: e a chi rimane in vita, magari minorenne non resta che la pensione enpaf? c) Non voglio commuovere, sono uno che negli anni passati ha visto valutare farmacie a 2 volte e oltre il volume di affari, ma i casi son ben differenti ora: Cito un caso che ho fra le mani: Farmacia rurale in Sicilia: volumi di affari 800.000,00 (credo che sia una media nazionale) Debiti con i fornitori €.200.000,00 Debiti con Ist. finanziari €.280.000,00 Tfr €. 40.000,00 Scorte €. 80.000,00 Offerta: €. 900.000,00: wow griderebbe qualcuno, la vedova ( con un figlio 22enne iscritto a farmacia) ha da star bene. Ma dove?

900.000,00 380.000,00 Imposte di cessione 520.000,00 Debiti Lascio il calcolo a voi. Vorrei che i farmacisti scrivessero la loro situazione patrimoniale e che succedesse Dio non voglia capitasse loro l’imprevedibile. Si rispolverino i progetti di legge dimenticati nel cassetto: il termine dei 5 anni per gli eredi iscritti alla facoltà di farmacia per intestarsi la farmacia di famiglia; l’abolizione del requisito di idoneità biennale; l’innalzamento dell’età pensionabile del direttore. È vero, omnia mutantur, nihil interit, ma l’inerenza dell’attività farmaceutica privata al pubblico servizio farmaceutico va inquadrata e qualificata giuridicamente in funzione della normativa costituzionale, e ciò per tutte le sue componenti, economica e tecnica nel loro reciproco rapporto. Sostiene il Falzea che la gestione privata delle farmacie è espressione di un’iniziativa protetta come tale dal principio di libertà, formulato, appunto per la sfera economica, dall’articolo 41 Cost. Ma la concessione necessaria tra interesse economico del farmacista privato e interesse pubblico del servizio farmaceutico rende indispensabili limitazioni rilevanti alla libertà di iniziativa privata in questo settore e un intervento dello stato più penetrante rispetto a quello considerato nella medesima disposizione costituzionale e una tutela che deve essere pari a quella degli altri imprenditori: ora non si parli di casta in quanto bisognerebbe trovare per il farmacista post decreto un termine che rappresenti l’esatto contrario del termine casta.

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O DIRITT a z n a in F o c s i F  LEGGE

24 marzo 2012, n. 27 (Decreto Liberalizzazioni)

Un pasticcio da temere Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Marino Mascheroni Consulente Fiscale Studio dr. Mascheroni Milano

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Il decreto è stato convertito in legge lasciando per la realtà della farmacia una scia di dubbi interpretativi non di poco conto: dalla fine della Pianta Organica, alla direzione obbligatoria per i titolari ultra 65enni, alle procedure di concorso e tra l’altro riuscendo a mio giudizio a fare dimenticare o accantonare aspetti di grave impatto sul sistema che produrranno, stiamocene certi, situazioni di difficile soluzione. Il Ministero della Salute ha espresso un parere su alcuni punti del decreto oramai legge che ivi riassumo. Il comma 17 sulla direzione della farmacia? Riguarda tutti i titolari privati, non soltanto le società di gestione o le sostituzioni. Il comma 1 lettera c che affida ai comuni l’indicazione delle “zone” dove devono essere ubicate le nuove farmacie? Significa di fatto l’abolizione della Pianta organica. In caso di apertura di una nuova farmacia, quindi, il Comune non dovrà più «definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun esercizio», né rispettare la «perimetrazione delle sedi già aperte»; le uniche indicazioni da rispettare sono quelle di «un'equa distribuzione sul territorio» degli esercizi e

il consulente della tua farmacia MARZO APRILE 2012

«l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate», rispetto alle quali «l’individuazione delle “zone”» cui fa riferimento il decreto «può quindi avvenire anche in forma assai semplificata, per esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti». Sparisce quindi la Pianta organica e sparisce anche la sede, mentre rimangono i 200 metri da farmacia a farmacia: «È da ritenere la distanza minima debba ancora essere rispettata» scrive infatti il Ministero «perché nel modificare

l'articolo 1 della legge 475 del 1968, è stato lasciato immutato il comma 7 con il quale si stabilisce che ogni nuovo esercizio deve essere situato a una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri». Sulla “morte della pianta organica”, il parere del Ministero della Salute, che intendiamoci, è parere autorevole, ma che ai fini applicativi non ha alcuna forza di legge, lascia perplessità che genereranno contenziosi infiniti. Riporto il parere dell’amico avv. Lombardo di Milano che è illuminante: «Mi sfugge la logica argo-


mentativa del dicastero» osserva «per me la pianta organica non sparisce perché restano strumenti che disciplinano l’ubicazione delle farmacie. È evidente piuttosto che l’obiettivo del legislatore è quello di accelerare il concorso straordinario semplificando le procedure di revisione della pianta organica. Non dimentichiamo però che il comune può benissimo collocare le nuove farmacie e provvedere alla perimetrazione in un secondo momento, anche a concorso già concluso». Meno ottimista l’Avv. Ribaldone: «Per me è corretto dire che con il decreto la pianta organica sparisce, almeno nel senso con cui la si intende in Italia. E’ vero, rimane il contingentamento delle farmacie, ma questa è un’altra cosa». E così, l’unica strada da esplorare per opporsi al decreto è quella del ricorso per illegittimità: «Una sentenza della Corte costituzionale del 1996» osserva Ribaldone «riteneva che la pianta organica si collegasse all’esigenza di non alterare la capillarità delle farmacie. Diventa allora necessario valutare se con il decreto rimanga ancora assicurata la medesima copertura del territorio nell’interesse della salute pubblica». Pareri di grandi esperti che contrastano e ciò la dice lunga sulla fumosità, o meglio sulla superficialità, mi si permetta, di una disposizione che sembra essere stata redatta senza pensare al dopo (oppure meditata per un futuro peggiore?). I giuristi dicono ricorrendo ad un noto brocardo “ Absurda sunt vivanda” (“le assurdità di interpretazione sono da evitare”) , ma qui mi pare che non sia l’interpretazione tale da generare

assurdità, bensì il testo medesimo della norma, lasciando un buco enorme tra l’altro nella disciplina del trasferimento della farmacia nell’ambito della propria sede, ma se la sede non sussiste più …… ci si può trasferire dove? e secondo quali principi? Lasciamo agli esperti di diritto amministrativo e all’evoluzione della dottrina codesta matassa da sbrigliare. Gli aspetti civilistici sono quelli che professionalmente vorrei qui riprendere: a) La direzione della farmacia; b) L’accantonata ma preoccupante norma sulla successione della farmacia.

La direzione La norma è chiara, il farmacista 65 enne o over sia esso titolare, socio o sostituto non può mantenere il ruolo di direttore. Considerato che sarebbero oltre 5mila le farmacie attualmente in servizio la cui direzione è affidata a professionisti che hanno già compiuto il 65esimo anno di età e che si troverebbero in condizione di incompatibilità con la nuova disposizione introdotta dal provvedimento è evidente come potrebbero determinarsi concrete difficoltà nel reperimento di una così cospicua quantità di professionisti, posto che l’affidamento della direzione della farmacia, infatti, comporta l´assunzione di rilevanti responsabilità che impongono l´esistenza di un rapporto fiduciario. Le soluzioni appaiono due, ovviamente rebus sic stantibus: accelerare laddove possibile la costituzioni di società tenendo presente che oggi i conferimenti sono esenti da imposte ma fino a quando non

si sa, elaborare patti sociali garantistici per il mantenimento di un’impresa che è impresa di famiglia, utilizzare tutti gli strumenti del diritto e in fretta, che assicurano il pararsi da quello che sembra un attacco alla diligenza: indi società, donazioni, patti di famiglia. La seconda soluzione, che è meno incisiva e più, mi si consenta il termine, traballante, è quella di affidare la direzione ad un dipendente, ma qui manca o mancherebbe totalmente l’armonizzazione con l’articolo 11 della legge 362/1991, laddove si afferma che la direzione può essere affidata a terzi solo per casi specifici come la malattia, i motivi di famiglia e così dicendo. E poi il dipendente dovrà usufruire di ferie, permessi, sostituzione del sostituto? Le ipotesi predeterminate dall’articolo 11 prevedono la sostituzione formale con un farmacista sostituto (farmacie ditte individuali) o con un altro socio (società). In tutti i casi la sostituzione formale deve essere comunicata entro tre giorni dall’evento all’Autorità Sanitaria e deve essere autorizzata espressamente con un apprezzamento limitato all’accertamento della sussistenza dei presupposti ai quali viene subordinato l’atto di assenso. Nel caso di società la direzione deve essere affidata all’altro socio, afferma la norma in essere: scusate e se l’altro socio è sessantacinquenne, devo associare un terzo socio entro 3 giorni? È da dove “sbuca l’obbligo giuridico di associare una terza persona” per mantenere in vita un’azienda: la norma odora di forte incostituzionalità, ma il legislatore mi sembra che di tutto lasci al caso e ciò è preoccupante in quanto contenzioso e mancanza di

regole creano, per usare un eufemismo, confusione, per non dire anarchia e scorrettezze, Dio non voglia. Vale la regola che dove sia possibile rimediare si rimedi con un atto societario, non vado oltre, ma codesta separazione tra titolarità e direzione non vorrei fosse presagio di qualcosa di poco piacevole come la scissione auspicata da certuni che vorrebbero aprire la farmacia a soci non farmacisti ritenendo sufficiente l’affidamento della direzione ad un terzo anche subordinato.

La norma successoria un po’ dimenticata La norma successoria: i 6 mesi sono diventati 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di successione: altro dire infelicissimo. Mi verrebbe a dire non presento la denuncia di successione e al massimo pago un’ammenda, visto che si parla di presentazione e non di scadenza e forse uno sforzo il redattore per comprendere che la parola presentazione non era la più idonea lo poteva fare. Ma la norma lascia il termine in balia di una norma fiscale mutabilissima e di un termine personalistico: oggi il termine è di un anno per la presentazione della dichiarazione di successione, fino a qualche tempo fa era di sei mesi e può cambiare con una semplice legge finanziaria e poi la dichiarazione di successione la può presentare anche uno solo degli eredi all’insaputa degli altri, con il rischio che la presenti un giorno dopo la morte per accelerare magari i tempi, per fare pressione su ottenimenti maggiori tra gli eredi in caso di divisione.

MARZO APRILE 2012 il consulente della tua farmacia

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O DIRITT Fisco Finanza Il passaggio generazionale della farmacia, impresa di famiglia è calpestato in quanto al di là delle previsioni di alcuni disegni di legge, restando il termine biennale per potere diventare titolari, si negherebbe de facto l’ereditarietà della farmacia anche in presenza di figli prossimi alla laurea o addirittura laureati in farmacia ma non ancora abilitati, col rischio di cadere nelle maglie dell’approfittarsi altrui: sei mesi, un anno, un anno e mezzo per la cessione obbligatoria senza eredi abilitati (si pensi ad eredi minori), fa gioco solo alla speculazione. Pur horribilis qualche strumento in nostre mani sussiste ma occorre che di fronte ad un terremoto che aumenta il numero delle farmacie, ad un quorum alterato dalla libertà di insediamento delle parafarmacie

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che possono allocarsi ovunque ( i cui direttori non parrebbero vincolati a nessun limite di età, e con le recenti prese di posizione portate avanti la Corte di Giustizia, con norme sulla direzione e sulla ere-

ditarietà che sono dirette a generare instabilità e preoccupazioni, dicevo occorre agire, agire in fretta e agire congiuntamente e se possibile non subire: il guardare avanti non significa accettare passiva-

mente codesta normativa, significa anche e soprattutto agire insieme per riportarla a principi di equità e rispetto per un settore così importante del nostro vivere civile.

E INTANTO LA PARAFARMACIA AVANZA: DUM ROMAE CONSULITUR, SAGUNTUM EXPUGNATUR Per il Tar che si pronuncia sul ricorso presentato da un singolo titolare di parafarmacia: la norma che esclude le parafarmacie dalla vendita dei farmaci di fascia C «eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito, in quanto il regime di contingentamento vigente in Italia non sembra giustificato né da ragioni di controllo della salute pubblica, né di ordine economico, né per evitare gli eccessi socialmente indesiderati della concorrenza». La parafarmacia, infatti, «garantisce la tracciabilità del farmaco», si avvale «dei medesimi canali di rifornimento delle farmacie», utilizza «gli stessi sistemi informatici» ed è quindi costantemente aggiornata su ritiri e altre problematiche, si avvale di «farmacisti abilitati tenuti all'aggiornamento costante tramite Ecm», è dotata «di apparati e attrezzature idonee a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci». Il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici sul territorio nazionale abilitati alla vendita dei farmaci di fascia C, è quindi la conclusione del Tar, si traduce «nella sproporzionata protezione di reddito degli esercizi esistenti piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita». Si impedisce, cioè, «che attraverso l’erosione delle posizioni di rendita create da una regolamentazione restrittiva, si accresca il grado di concorrenza, restituendo al mercato la sua capacità allocativa e, tramite produzioni più efficienti, si offrano ai cittadini benefici sotto forma di minori prezzi». Di qui la decisione dei giudici lombardi di chiamare in causa la Corte del Lussemburgo per una questione pregiudiziale (cioè una interpretazione delle norme comunitarie ai fini di una sentenza nazionale). Sembrerebbe adatto il proverbio chi primo arriva….

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O DIRITT a z n a in F o c s i F  Riduzione

dei costi

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La riduzione del fatturato ed il licenziamento come strumento di intervento sulla riduzione dei costi di gestione dell’Impresa Farmacia. n periodi di congiuntura economica sfavorevole, qualunque attività commerciale o professionale può essere interessata dal problema della diminuzione del fatturato. In questi casi, una delle opzioni da considerare consiste nella riduzione dei costi, risultato perseguibile con interventi mirati sull’organizzazione interna dell’impresa, tra i quali vi è certamente il licenziamento del personale, la cui riduzione (o eliminazione) consente sensibili risparmi di spesa. Come è noto, la materia è attualmente all’esame del nostro legislatore (ci riferiamo alla disciplina dei licenziamenti, con particolare riguardo all’ormai famoso art. 18 della legge 300/1970, meglio conosciuto come Statuto dei Lavoratori), fatto che potrebbe comportare rilevanti innovazioni. In attesa di notizie, esaminiamo brevemente alcuni principi fondamentali con i quali ogni azienda deve necessariamente confrontarsi per procedere ad una riduzione del personale.

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di Antonio Vigilante Avvocato

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Nozione di licenziamento Il licenziamento è l’atto unilaterale

il consulente della tua farmacia MARZO APRILE 2012

di recesso (cioè di risoluzione del contratto) per volontà esclusiva del datore di lavoro. Nel nostro ordinamento – per motivi storici e di natura socio politica – il licenziamento è un atto particolarmente delicato, la cui intimazione richiede conoscenze tecniche specifiche. Un errore formale o sostanziale commesso nella procedura di licenziamento può esporre il datore al rischio di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, nonché, in determinate ipotesi, al provvedimento giudiziale di reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro. Ai sensi della Legge 108/1990, il licenziamento deve essere obbligatoriamente intimato per iscritto: in caso contrario, esso risulta inefficace. La forma scritta deve essere utilizzata anche nel caso di licenziamento di un dirigente.

I motivi di licenziamento legittimo Stabilito l’obbligo del rispetto a forma scritta, il licenziamento – in via generale - può essere intimato

solo per i motivi individuati dal legislatore: la giusta causa ed il giustificato motivo. Solo il giustificato motivo può essere utilizzato – sia pure con una serie di cautele – al fine di ridurre il personale per motivi “congiunturali”.

Il giustificato motivo L’art.1, legge 604 del 1966, così come modificato dalla legge 108 del 90, prevede che il licenziamento del lavoratore non possa avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo. Il successivo art.3 dispone che “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. In base a tale definizione legislativa sono state individuate due specie di giustificato motivo: quella soggettiva e quella oggettiva.

Il giustificato motivo soggettivo Per giustificato motivo soggettivo


deve intendersi un rilevante inadempimento contrattuale, vale a dire qualsiasi comportamento del lavoratore che sotto il profilo della correttezza, diligenza ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sia ritenuto notevolmente insufficiente.

Il giustificato motivo oggettivo Il giustificato motivo oggettivo riguarda, invece, l’ipotesi di licenziamento intimato, come dice la legge, “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”. È un’ipotesi di licenziamento intimato per ragioni inerenti l’impiego delle energie di lavoro e dei mezzi strumentali (attività d’impresa), la programmazione, la divisione e l’impiego del lavoro (organizza-

zione del lavoro), nonché, secondo una parte della giurisprudenza, l’elemento personale della prestazione lavorativa, quali la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore o la sua prolungata assenza per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore (regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro). La giurisprudenza prevalente, sia pure ritenendo insindacabili le scelte operate dall’imprenditore in relazione alle dimensioni o all’organizzazione della propria attività produttiva, richiede da parte del datore, oltre alla fondatezza dei motivi addotti, la prova di un nesso di relazione causale tra tali decisioni ed i licenziamenti ad esse conseguenti. Oltre a ciò, l’imprenditore deve dimostrare l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato a mansioni diverse da quelle che il

medesimo svolgeva. La formula adottata dal legislatore risulta, però, assai flessibile ed elastica, così l’individuazione concreta del giustificato motivo oggettivo spesso è tutt’altro che semplice. L’unico modo per individuare quali siano giustificati motivi oggettivi “legittimi” è quello di esaminare le decisioni della giurisprudenza nei casi concreti.

La giurisprudenza A mero titolo esemplificativo, riportiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione che ben chiarisce – seppure in estrema sintesi – il meccanismo operativo posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo la Suprema Corte “Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo … è determinato non da un generico

ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui era addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l’impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale” (Cassazione civile, sezione lavoro, 11 luglio 2011, numero 15157). Dunque, la Corte non considera sufficiente il riferimento al solo profitto, ma, ai fini dell’integrazione del giustificato motivo oggettivo, occorre la effettiva riferibilità del licenziamento a concrete ragioni di carattere produttivo; oltre a ciò, il datore dovrà dimostrare che il dipendente oggetto del provvedimento di recesso non poteva essere utilizzato in altre mansioni simili a quelle eseguite fino al momento della risoluzione del rapporto. Il motivo di licenziamento assume grande rilievo nel caso in cui il dipendente estromesso promuova una vertenza avanti all’autorità giudiziaria: tanto più il licenziamento sarà stato ben motivato, tanto minori saranno i rischi di una pronuncia sfavorevole da parte del Tribunale del lavoro.

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O DIRITT a z n a in F o c s i F  Consulenza

Fideuram

La previdenza complementare Hai domande sui vari tipi di consulenza? Puoi farti aiutare da un consulente Fideuram L’importanza e l'urgenza del tema previdenziale sono cresciuti ultimamente nella mente dei risparmiatori italiani, anche per effetto dei recenti interventi legislativi e del conseguente eco mediatico. Esiste una fortissima domanda di informazioni e chiarimenti per via della crescente consapevolezza che la pensione pubblica non sarà più in grado di garantire, come in passato, il tenore di vita desiderato, poiché le nuove pensioni saranno sempre più basse in rapporto all’ultima retribuzione. Per non subire una brusca variazione del tenore di vita al momento della pensione, è divenuto indispensabile muoversi per tempo e affiancare alla previdenza obbligatoria il secondo pilastro del sistema: la previdenza complementare. Aderire alla previdenza complementare permette di accantonare regolarmente una parte dei risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione che si aggiungerà a quella corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, ecc.). Vi sono quattro tipologie di forme pensionistiche complementari: fondi pensione negoziali (o fondi chiusi), riservati a specifiche categorie di lavoratori, istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro

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nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale; fondi pensione aperti, istituiti da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM); Piani Individuali Pensionistici (PIP) di tipo assicurativo; fondi pensione preesistenti, già in essere prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza. La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria, destinata, in particolare, a lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti o lavoratori con altra tipologia di contratto). Può comunque aderire anche chi non svolge un’attività lavorativa. I fondi pensione integrativi beneficiano di un regime fiscale agevolato sulla deducibilità dei contributi versati e sui rendimenti conseguiti, danno la possibilità di anticipare la prestazione maturata secondo modalità previste dalla legge (ad esempio, per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa, per sostenere delle spese sanitarie, ecc.), oltre, nella maggior parte dei casi, a garanzie assicurative accessorie. A partire dal 2008 i farmacisti possono aderire al fondo di previdenza complementare Fondo Sanità, un

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fondo “chiuso”, riservato ai lavoratori del settore, che prevede 4 linee di gestione: scudo, rischio basso e orizzonte temporale di breve/medio periodo; progressione, rischio medio e orizzonte temporale di medio/lungo periodo; espansione, rischio medio-alto e orizzonte temporale di medio/lungo periodo; garantito, rischio basso e orizzonte temporale di breve periodo. Il fondo prevede una copertura caso morte facoltativa e la possibilità di conversione in rendita. Banca Fideuram, nell’ambito dell’approccio consulenziale che la contraddistingue, può efficacemente integrare questa soluzione in una pianificazione complessiva e maggiormente personalizzata, considerando, caso per caso, aspetti specifici della situazione personale di ciascun cliente: quadro economico-patrimoniale complessivo (aspetti reddituali, fiscali, successori, sanitari), orizzonte temporale di ritiro dall'attività lavorativa, quantificazione del tenore di vita attuale e atteso. Il promotore finanziario è evidentemente l’interlocutore ideale per una consulenza sull’argomento previdenziale poiché conosce approfonditamente il suo cliente, ha con lui un rapporto fiduciario personale, solido e pluriennale.

Il Gruppo Banca Fideuram ha un programma di formazione specifico per la Rete, che abbraccia l'insieme delle problematiche di integrazione del reddito, di ottimizzazione della fiscalità e di preparazione alla successione, per una gestione personalizzata e flessibile del tema pensionistico. Inoltre, considerata la complessità delle esigenze e delle sfumature legate al progetto di vita specifico che ognuno di noi elabora per la terza e quarta età, oltre a risposte classiche (fondi pensione, polizze unit linked ottimizzate in ottica di decumulo, polizze long term care), il promotore può proporre soluzioni tailor-made che, per esempio, prendano in considerazione anche la componente immobiliare del portafoglio, in un’ottica di integrazione del reddito. Per concludere, il Gruppo Banca Fideuram affronta la preparazione all'uscita dalla vita lavorativa come una delle tappe fondamentali del ciclo di vita dei suoi clienti e mette a loro disposizione un ventaglio completo di soluzioni personalizzate attraverso le sue reti di private banker, presenti su tutto il territorio nazionale. Per trovare il private banker più vicino a te visita il sito www.bancafideuram.it.


O DIRITT a z n a in F o c s i F

Il gruppo Banca Fideuram La rete di distribuzione e il servizio di consulenza evoluta ”Sei” Il Gruppo Banca Fideuram è leader di mercato in Italia nella promozione finanziaria. I suoi 4.850 private banker, appartenenti alle reti di distribuzione Fideuram e Sanpaolo Invest, assistono più di 600 mila clienti nella gestione dei loro patrimoni. Il consulente finanziario Fideuram fornisce un servizio a 360 gradi poiché sostenuto da un prestigioso Gruppo, che collabora con le più importanti società di gestione italiane e internazionali. In aggiunta ai tradizionali servizi bancari, Fideuram offre soluzioni personalizzate in ambito di risparmio gestito, private placement, servizi erogati tramite la società fiduciaria dedicata, nonché consulenza fiscale, legale e immobiliare, grazie a importanti partnership con le principali società specializzate. Il modello di servizio di Banca Fideuram è chiaro e semplice: i private banker del gruppo operano in regime di consulenza, per tutti i clienti, su ogni prodotto e canale. Inoltre, è stata una delle prime realtà ad aver introdotto un modello consulenziale, con verifica preven-

tiva dell’adeguatezza di ogni operazione finanziaria del cliente, in termini di rischiosità e concentrazione, sul suo intero portafoglio. Il regime di consulenza “base”, che per molti operatori rappresenta ancora un traguardo distante, nel Gruppo Fideuram è attivo da più di 4 anni e non prevede commissioni aggiuntive. Per i clienti con esigenze più sofisticate, che necessitano un approccio consulenziale ancora più strutturato e specialistico, nel 2009 Fideuram ha lanciato un servizio di consulenza evoluta: “Sei”. Attraverso un’analisi guidata dei bisogni del cliente, Sei permette una finalizzazione consapevole del risparmio e un continuo controllo del rischio, sia per il patrimonio investito presso Banca Fideuram, sia delle risorse detenute presso altri intermediari. Con più di 12 miliardi di masse, 2.732 promotori attivi sul servizio e circa 32.000 clienti che hanno sottoscritto il servizio, Fideuram è il primo player italiano, e uno dei primi in Europa, per masse amministrate sotto consulenza.

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sonal Portfolio e di Centri Private dedicati presenti nelle principali città italiane.

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 Esaurimento psico fisico

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Che stanchezza, che stress … olite, gastrite, mal di testa, dolori muscolari, abbassamento delle difese immunitarie, manifestazioni allergiche, ma anche frequente stanchezza generale, scarsa qualità del sonno, irritabilità ed instabilità dell’umore. Chi di noi almeno una volta non si è accorto di soffrire contemporaneamente di più d’uno di questi disturbi e, recatosi dal proprio medico, sentire la frase “…non si preoccupi, niente di grave, solo un po’ di stanchezza e stress”, cioè scoprire di essere sano come un pesce …ma di non star bene? Gli sviluppi più attuali del concetto di stress hanno portato vari autori a interpretare lo stress come un’ampia reazione biologico-comportamentale finalizzata alla conservazione della vita e conseguenza di un processo di selezione naturale … cioè a dare ad essa una valenza decisamente positiva. Tuttavia affinché ciò avvenga, è necessario che si verifichi il ciclo di attivazione/disattivazione dello stress in modo completo e corretto attraverso l’inattivazione finale dello stimolo. Quando lo stressor non è particolarmente aggressivo e soprattutto è circoscritto ad un preciso frame di tempo, e i sistemi di controllo

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di Alessandro Perra Dipartimento Scientifico Guna S.p.a.

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omeostatico sono efficienti, si attiva l’asse dello stress in maniera fisiologica. Come osservò Selye si attiva in particolare il cosiddetto asse HPA (Ipotalamo-Ipofisi-Corticosurrene). Tale reazione è utile e finalizzata all’adattamento dell’organismo alle richieste dell’ambiente. È quello che avviene quando viviamo una situazione di paura, ovvero quando, conoscendo perfettamente il pericolo, siamo in grado di valutarlo e dunque affrontarlo: per noi è la consapevolezza che, se non si è perfettamente concentrati, non si

potranno superare le prove alle quali la vita ci sottopone. In questo caso si parla di eustress. Viceversa, quando lo stressor è più aggressivo o non conosciamo esattamente l’entità del pericolo (cioè non si tratta di paura ma di ansia) e, soprattutto, esso è protratto per un lungo periodo di tempo o, ancora, le condizioni di equilibrio omeostatico del soggetto sono precarie, si verifica un’attivazione dell’asse dello stress che dalla fisiologia sconfina nella patologia: cioè si diventa inabili a disattivare l’asse HPA.


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Un sostegno naturale contro lo stress Tonico Guna integratore a base di principi vegetali formulato per rafforzare e stimolare le naturali difese dell’organismo in condizioni di stress. Le sue proprietà lo rendono un sostegno ideale per aiutare anche la performance sportiva ed è indicato in tutte le situazioni di debolezza psico-fisica in cui sono necessarie carica ed energia. Tonico Guna è privo di glucosio, lattosio e glutine.

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A tal proposito è interessante osservare come tutti gli eventi della scala internazionale dello stress siano accomunati da un unico elemento: il cambiamento.

perde di interesse, non si dorme più la notte, si compromettono le relazioni sociali ed affettive, si cerca consolazione ad una condizione psichica insostenibile cer-

SCALA INTERNAZIONALE DELLO STRESS EVENTO MORTE DEL CONIUGE DIVORZIO DETENZIONE IN CARCERE FERITE PERSONALI MATRIMONIO LICENZIAMENTO PENSIONAMENTO GRAVIDANZA PROBLEMI SESSUALI CAMBIAMENTO SITUAZIONE FINANZIARIA IPOTECA FIGLIO/A CHE ESCE DI CASA PROBLEMI CON I SUPERIORI VACANZE NATALE PICCOLE VARIAZIONI DELLA LEGGE Ecco dunque la dinamica dello stress: non sappiamo cosa ci aspetta dietro l’angolo, questo crea ansia, l’ansia attiva in maniera inadeguata e protratta l’asse dello stress, una grande quantità di cortisolo si riversa in circolo, ad una prima fase di allarme con attivazione di una risposta opportuna volta al “combattimento”, segue una seconda fase di resistenza (down regulation dei recettori ipotalamici del cortisolo) con adeguamento dell’organismo ad una non-risposta, ed infine il ciclo si conclude con la fase di esaurimento: le surrenali non sono più in grado di produrre nelle corrette quantità i propri ormoni del fighting, cortisolo e adrenalina. A quel punto si è esausti: davvero non si ha più energia, la vita

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VALORE 100 73 63 53 50 47 45 40 39 38 31 29 23 15 13 11

cando di disattivare in maniera artificiosa lo stress, dando così origine ai cosiddetti disturbi comportamentali da stress unitamente ad una un’ampia gamma di disturbi psico-fisiologici. È la cosiddetta Sindrome da Stress Cronico o Sindrome del Burn Out. Le più recenti interpretazioni in chiave psico-neuro-endocrinoimmunologica dello stress riconducono l’etio-patogenesi della Sindrome del Burn Out ad una desincronizzazione dell’asse HPA. In termini molto semplici: il soggetto stressato non è più capace di agire sull’interruttore dello stress, cioè di attivarlo e, ancora di più, di disattivarlo. Dall’incontro delle conoscenze fitoterapiche polinesiane ed europee, nasce Tonico Guna, un moderno ed innovativo integratore a

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base di principi vegetali, studiato per sostenere l’organismo nelle situazioni di debolezza, astenia, esaurimento psico-fisico, convalescenza, stress e, in generale, in tutte le condizioni in cui siano necessarie carica ed energia. In Tonico Guna, 9 principi attivi lavorano sinergicamente ed in maniera complementare tra di loro attivando l’organismo nella sua globalità mente-corpo attraverso un’azione di stimolo, dolce ed equilibrata, sull’intero asse PsicoNeuro-Endocrino-Immunologico. Cuore di Tonico Guna è il Succo di Morinda citrifolia (Noni) presente nel prodotto in elevata quantità.

L’efficacia di Noni è dimostrata da numerosi studi che hanno evidenziato l’alta concentrazione, nel succo del precursore, dell’alcaloide Xeronina ad elevata attività catalitica sulle sintesi proteiche, sul metabolismo, sulle mitosi cellulari, in grado di attivare la funzione endocrina ed il Sistema Immunitario, migliorare la capacità recettoriale per le endorfine, e quindi con una marcata attività anti-astenica, antistress, anti-ageing. L’azione di stimolazione ad ampio spettro di Noni è potenziata dalle singole azioni degli altri estratti vegetali, ognuno con specifici tropismo organico e azione:

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PRINCIPI DEL TONICO GUNA Estratto vegetale

Tropismo organico principale

Morinda citrifolia (Noni) Cellula

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Azione Anti-astenica, anti-stress, antiageing per stimolazione metabolica cellulare

MorinEleutherococcus senticosusda

Ghiandole surrenali

Antistress, anti-ipnotica, antifatica, stimolazione del tono generale, aumento dell’efficienza mentale

Ginkgo biloba

Membrane cellulari, micro- Anti-ossidante, anti-ageing, atcircolazione, ghiandole sur- tività adrenergica, aumento renali dell’efficienza mentale

Ginseng

Ipofisi anteriore

Ribes nigrum

Ghiandole surrenali e Si- Anti-astenica, immunomodustema Immunitario lante

Riequilibrio ormonale, stimolazione surrenale, aumento dell’efficienza mentale

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Sistema Digerente, Ghian- Stimolazione nervino, potendole surrenali e Sistema ziamento delle facoltà mneNervoso Centrale monico-cognitive, attività antiageing

Melissa officinalis

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Oggi finalmente possiamo dire che la Natura ci ha fornito una soluzione per avere carica ed energia contro stress, stanchezza e debolezza.

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Per meglio comprendere gli intimi meccanismi d’azione delle nanoconcentrazioni nasce Il Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio degli Effetti Biologici delle Nano-Concentrazioni (CREBION) presso l’Università degli Studi di Milano, con obiettivo lo studio dei meccanismi d’azione e degli effetti delle basse concentrazioni di sostanze e principi attivi destinati alla cura delle patologie dell’uomo e degli animali ed al loro benessere. A tal fine, il Centro intende creare una rete trasversale comprendente differenti ambiti scientifici con l’obiettivo di sviluppare progetti di ricerca finalizzati congiunti. Il Centro vuole essere punto di riferimento d’eccellenza per tutti coloro che, interessati allo sviluppo di preparazioni formulate a basse concentrazioni, intendono valutarne l’efficacia sottoponendole al rigore delle più attuali tecnologie e metodiche scientifiche. In questo contesto verranno condotti studi preclinici ed eventualmente clinici, mediante l’utilizzo di modelli sperimentali e metodi rigorosi, innovativi e multidisciplinari. Grazie alla competenza scientifica ed alle numerose collaborazioni già in atto fra diversi Istituti Universitari e Centri di Ricerca e Sviluppo privati, il Centro (CREBION), per eccellenza e massa critica di ricerca, si propone quale struttura di riferimento per le Istituzioni Pubbliche, Aziende e singoli gruppi di ricerca, a livello sia nazionale che internazionale. Solo uno studio integrato e multidisciplinare sull’efficacia delle nano-concentra-

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zioni può fornire le informazioni indispensabili per un approccio clinico sicuro ed efficace. Il Centro si propone di: • Promuovere e coordinare attività di ricerca di base ed applicata sulle formulazioni a basse concentrazioni; • Promuovere ed integrare rapporti di cooperazione scientifica con Centri di eccellenza presenti nell’Ateneo, Centri di Ricerca pubblici e privati interessati al settore (altri Atenei, Istituto Superiore di sanità, OMS, Istituti di Ricerca Clinici) ed Aziende al fine di incoraggiare scambi in ambito nazionale ed internazionale. L’obiettivo strategico del Centro è sviluppare un network che aggreghi una massa critica transnazionale di ricercatori in grado di sviluppare reti di ricerca per progetti nazionali ed europei; • Promuovere attività di divulgazione scientifica attraverso la pubblicazione della ricerca su riviste “peer reviewed” ed attraverso il coordinamento di meeting ad alto profilo, in cui saranno chiamati a partecipare personalità scientifiche di primissimo piano a livello nazionale ed internazionale; • Promuovere attività di formazione tramite lo scambio di ricercatori, in particolare PhD students e PostDoc, Promuovere attività didattiche centrate sulle possibilità applicative cliniche della Low Dose Medicine e per la formazione del personale sanitario 

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rimuovendole dall’intestino. Symbiovag: innovativi ovuli vaginali a base di Fermenti lattici specifici (Lattobacilli) - Lactobacillus gasseri e Lactobacillus acidophilus -, Lattato di calcio e Inulina, con attività acidificante e simbiotica specifica ad azione riequilibrante per la microflora batterica vaginale. Linea Catalysys Viusid: è l’integratore della linea Catalysis con attività antiossidante specificatamente disegnato per aumentare le difese immunitarie nelle patologie infiammatorie ed infettive. A base di acido glicirrizico (noto anche come glicirrizina), componente naturale estratto dalle radici di Glycyrrhiza glabra (liquirizia). Spermotrend: una formula originale e unica di antiossidanti e componenti naturali sinergici e complementari contro lo stress ossidativo, per rivitalizzare la funzione degli spermatozoi. Utile come coadiuvante nei casi di infertilità maschile. Renalof: la soluzione naturale nel trattamento coadiuvante della calcolosi renale da ossalato di calcio. Il principale componente è l’Agropyron repens (gramigna) che ha un’azione diuretica, di mantenimento dell’elasticità dei tessuti connettivali dei dotti urinari e di regolazione della concentrazione del calcio. Glizigen gel e spray: detergenti per l’igiene intima femminile a base di acido glicirrizico. La formulazione spray per un’igiene intima in assenza di acqua. Glizigen crema labiale: a base di acido glicirrizico, per una protezione delle labbra dagli agenti endogeni ed esogeni e per lenire i sintomi dell’herpes labiale.

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0,45 g) cont.: Euphrasia officinalis D5 110,7 mg, Cochlearia officinalis D5 110,7 mg, Jaborandi D5 110,7 mg, Echinacea D5 110,7 mg. Eccipiente q.b. 0,45 ml.

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Farmaci generic  Evoluzione

del mercato

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Il mercato dei farmaci generici nche nel 2011 è continuata la costante ascesa dei farmaci generici nell’ambito dell’economia generale del mercato farmaceutico Italiano. Secondo la classificazione internazionale di IMS Health i “generici” sono una categoria che comprende prodotti mai protetti da brevetto, con data di lancio post-scadenza brevettuale. Relativamente alle molecole mai protette, include per ciascuna di esse tutti i prodotti ad esclusione del prodotto che risulta lanciato per primo in un determinato Paese e comprende anche i prodotti non più protetti con un nome dato dalla molecola o dalla molecola+il nome dell’azienda. Questa definizione, che consente confronti cross-country a livello internazionale, permette, per il mercato Italiano, una accurata segmentazione di tutti i farmaci; per i generici, in particolare, si ha la possibilità di definire anche il mercato ristretto dei farmaci cosiddetti “equivalenti” conosciuti anche come “generici puri”. Osservando il mercato di tutti i farmaci, indipendentemente dalla loro classificazione, possiamo notare che i volumi complessivamente acquistati dalle farmacie nel corso del 2011 (Fig. 1) ammontano a oltre 1,8 miliardi di confezioni, con

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di Massimo Stragliati Management & Marketing Consultant

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un incremento dell’1,4% rispetto il 2010: poco più di 362 milioni confezioni sono apportate dai farmaci generici, pari al 34% di quota

mercato, e tra questi le unità rappresentate dagli equivalenti sono oltre 257 milioni, in incremento del 14,3% sull’anno precedente. Il

ACQUISTI FARMACIE 2011

Fig 1 Fonte dei datI: IMS HEALTH


tasso di crescita di questi prodotti è il più alto in assoluto in quanto lo sviluppo è sostenuto principalmente dalla nuove e continue scadenze brevettuali, mentre i farmaci non generici presentano una flessione dell’1,1%. L’analisi a valore permette di evidenziare come, anche in questo caso, gli equivalenti presentino il tasso di crescita maggiore (+10,8%) se confrontato con quello degli altri farmaci (-3,4%) e del mercato in generale (-1,7%). Il valore complessivo ammonta a circa 11,2 miliardi di Euro espressi in prezzi ex-factory; gli equivalenti contribuiscono con 818 milioni circa, pari al 7,3%. I farmaci generici equivalenti sono per l’85,6% a volumi e per l’82,6% a valori inseriti nella classe A, la classe C copre circa il 13 ed il 16% rispettivamente, mentre quote inferiori all’1% spettano attualmente

ai farmaci di automedicazione ed ai s.o.p. Il differenziale tra il tasso di sviluppo a volumi e quello a valori si spiega in parte anche con la progressiva contrazione dei prezzi; fin dal 2007, infatti, gli interventi normativi sulla spesa farmaceutica hanno non poco penalizzato questi prodotti che, nell’ultimo triennio, hanno visto il prezzo medio ex-factory contrarsi di anno in anno (Fig. 2). Nel 2009, anno in cui si registrò una flessione della cifra d’affari, il prezzo si contrasse del 10,6%, nell’anno successivo vi fu un’ulteriore limatura del 4,9% e nel 2011 i prezzi sono scesi ancora del 3%. Giusto per fornire un dato tangibile, si sappia che un generico equivalente costava mediamente 3,86 Euro nel 2008, mentre il suo prezzo medio nel 2011 era di 3,18 Euro. Tenuto conto che, come detto sopra, la maggior parte degli equi-

EVOLUZIONE ACQUISTI 2009-2011

Fig 2 Fonte dei datI: IMS HEALTH

valenti si colloca tra i farmaci rimborsati dal S.S.N. è facile capire come lo sviluppo di questo parti-

colare settore del mercato dei farmaci sia molto più legato alle scadenze brevettuali che consentono

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SCADENZE BREVETTUALI 2012

Fig 3 Fonte dei datI: IMS HEALTH

Fig 4 Fonte dei datI: IMS HEALTH

l’immissione in commercio di nuovi prodotti off-patent, che non a logiche di dinamica economica. La presenza degli equivalenti caratterizza la grande maggioranza delle classi terapeutiche (Fig. 3): l’esame a volumi ed a valori evidenzia che le due classi più importanti sono rappresentate dai cardiovascolari e dai gastro-metabolici che insieme coprono oltre il 60% delle unità e circa il 54% del giro d’affari. Di sicuro interesse anche la presenza nei farmaci per il sistema nervoso, negli antibiotici, negli uro-genitali e nei prodotti per l’apparato muscolo-scheletrico, mentre le restanti classi, con la sola eccezione dei dermatologici (ma solo a valori), ancora non presentano un’offerta particolarmente diversificata. Come si può vedere, sono di sicuro interesse i trend a crescere nei due indicatori, dove non poche sono le crescite a due cifre e rarissimi son i casi di flessione; un segno evidente della buona vitalità di un settore che deve, sempre e comun-

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que, fare i conti con le restrizioni poste in essere dall’autorità di governance della spesa. Nuova linfa sarà apportata dalle scadenze brevettuali nell’anno in corso e nel 2013: nel corrente anno sono giunti o giungeranno a scadenza alcune protezioni brevettuali su molecole di rilevante impatto sull’economia del mercato farmaceutico (Fig. 4). In particolare l’atorvastatina calcio triidrato, un regolatore lipidico che nel 2011 ha prodotto un valore vicino ai 290 milioni di Euro in prezzi ex-factory, e l’irbesartan, un antagonista dell’angiotensina accreditato di una cifra superiore ai 75 milioni di Euro. Contributi rilevanti saranno anche offerti dal montelukast sodico, dal candesartan e dal rabeprazolo. In complesso sarà “liberalizzato” un mercato il cui valore a prezzi correnti 2011 è stato superiore ai 623 milioni di Euro. Più modesto, seppur comunque importante, appare il potenziale valore di mercato che non sarà

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più coperto da brevetto a partire dal 2013 (Fig. 5): dei 428 milioni stimati, oltre 185 saranno da attribuirsi al salmeterolo xinofoato con fluticasone, un’associazione di beta2-stimolanti e corticosteroidi, mentre altri 103 milioni circa saranno rappresentati dall’irbesartan con idroclorotiazide, un antagonista dell’angiotensina associato. Ovviamente i valori di mercato

sopra citati sono destinati a scendere in virtù del fatto che i nuovi equivalenti basati sulle molecole off-patent saranno, come di consueto, immessi sul mercato a prezzi inferiori a quelli spuntati dai relativi prodotti a marchio ante scadenza brevettuale. Ciò nonostante, è anche ovvio che la presenza, sia numerica che ponderata, dei farmaci equivalenti è destinata a crescere.

SCADENZE BREVETTUALI 2013

Fig 5 Fonte dei datI: IMS HEALTH



GESTIONE

I S E M S O C O M DER I

solari

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Come salvare la pelle l sole è benefico, porta miglioramento dell’umore e la pelle abbronzata conferisce un’aria più sana rispetto alla pelle pallida. Tuttavia, ogni anno si torna a parlare di fotoprotezione responsabile, con campagne del Ministero della salute e articoli sui giornali. In effetti, anche se oggi si è più informati, il rischio c’è: il sole può provocare invecchiamento precoce della pelle, eritemi e macchie, ustioni, fino al tumore della pelle. Purtroppo l’incidenza dei melanomi continua crescere in tutt’Italia, per entrambi i sessi, con prevalenza al Nord, come pure la mortalità anche se, grazie ai progressi diagnostici e terapeutici, si è osservato di recente un rallentamento. Diversi sono i fattori di rischio: l’esposizione ai raggi ultravioletti, la pelle chiara e con molti nei, una storia famigliare di melanoma o di tumori cutanei, ridotte difese immunitarie, forti scottature solari da giovani. Non solo in estate, durante la vacanza, si è esposti al rischio, ma anche in altri periodi dell’anno, per esempio se si pratica sport all’aria aperta o ci si espone al sole per lavoro. Si pensi a chi va in barca o ai muratori, che per la maggior parte non fanno uso di protezione, mentre dovrebbero utilizzare prodotti solari e indossare abiti protettivi, cappelli e occhiali.

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di Elisa Brambilla Farmacista e Giornalista

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Le radiazioni solari Le radiazioni solari sono molte e diverse tra di loro. Le più pericolose, come le UVC, vengono assorbite dagli strati dell’atmosfera, come lo strato di ozono, prima di raggiungere la superficie terrestre. La diminuzione dell’ozono atmosferico permette quindi il passaggio di una maggior quantità di radiazioni nocive per la pelle. I raggi UVB sono i principali responsabili degli eritemi e delle scottature, tramite la produzione di radicali liberi. I raggi UVA possiedono un’energia minore, ma sono più numerosi e più penetranti, e sono responsabili dei danni a livello delle fibre di collagene e di elastina del derma. Sia le radiazioni UVB che le UVA possono provocare tumori cutanei per azione mutagena indiretta sul DNA. Ricordiamo che, a differenza dagli UVB, gli UVA passano attraverso i vetri.

Melanogenesi Le cellule deputate alla produzione di melanina, responsabile della pigmentazione cutanea, sono i melanociti, caratterizzati da particolari prolungamenti che fungono da trasportatori dei melanosomi, vescicole in cui è immagazzinata la melanina. Il processo, detto melanogenesi, avviene nei mitocondri dei melanociti e inizia con il metabolismo dell’aminoacido tirosina

ad opera dell’enzima tirosinasi. Da questa reazione si ottiene la DOPA che viene poi ossidata a dopachinone, chinone molto reattivo. Gran parte del dopachinone porta alla formazione di eumelanine, pigmenti di colore marrone-nero; un’altra parte dà luogo, attraverso un’altra via biosintetica, alle feomelanine, pigmenti di colore rossomarrone. Il colore della pelle e degli annessi dipende da una mescolanza tra questi due pigmenti. Al controllo della melanogenesi è adibita la melanotropina, o MSH, ormone proteico prodotto dall’ipofisi che, agendo sul melanocita, regola la biosintesi e la degradazione della melanina.

Il fototipo Ognuno di noi ha le proprie caratteristiche nei confronti dell’esposizione al sole: c’è chi si scotta facilmente e chi si vanta di non avere problemi anche senza l’applicazione di una crema protettiva. In realtà questo atteggiamento è sbagliato, perché il rischio esiste, seppur in minor misura, anche per chi ha la pelle meno chiara. Il fototipo identifica quale sarà la risposta della pelle alle radiazioni solari, a seconda del colore dei capelli, degli occhi e della carnagione. Fototipo 1: capelli rossi, occhi chiari, pelle molto chiara con lentiggini. Non si


abbronza mai e, se non mettesse adeguata protezione, si scotterebbe sempre. Fototipo 2: capelli biondi, occhi chiari, pelle chiara. Si abbronza difficilmente ed è spesso soggetto a eritema. Fototipo 3: capelli biondo scuro-castani, occhi chiari o marrone chiaro, pelle abbastanza chiara; si abbronza gradualmente e può scottarsi. Fototipo 4: capelli castano scuro, pelle e occhi piuttosto scuri; si scotta raramente e si abbronza facilmente. Fototipo 5: capelli neri, occhi scuri, carnagione olivastra. Non manifesta eritema e si abbronza facilmente e rapidamente. Esistono anche un fototipo 0, che corrisponde agli albini, che non si devono mai esporre al sole, e un fototipo 6, che non si scotta mai, che corrisponde alla razza nera.

La fotoprotezione Sicuramente l’atteggiamento degli italiani nei confronti dell’esposizione al sole sta cambiando, sta

diventando più prudente, soprattutto da parte delle mamme, che non dimenticano mai di acquistare e poi spalmare la crema ai loro bambini. Tra i referenti più importanti per un consiglio qualificato c’è senza dubbio il farmacista. Un prodotto solare deve garantire:  una protezione efficace contro le radiazioni UVB-UVA;  la prevenzione degli eritemi e delle macchie solari;  la prevenzione dell’invecchiamento cellulare precoce;  l’idratazione della pelle e un’abbronzatura uniforme. A partire da un mese prima dell’esposizione, chi vuole preparare la pelle a ricevere il sole può assumere un integratore a base di sostanze ad azione antiossidante, come vitamina E, betacarotene e selenio. Le creme, i fluidi e gli spray sono contraddistinti da un SPF (sun protection factor). Il fattore di protezione si definisce come il rapporto tra la minima quantità di energia UVB necessaria a produrre una reazione eritematosa su cute protetta da un filtro solare e la quantità di energia UVB necessaria a de-

terminare lo stesso grado di eritema su pelle non protetta da filtro. Tuttavia i prodotti per la protezione solare devono garantire un’adeguata protezione sia contro i raggi UVB che UVA. Per fototipi scuri e medi abituati al sole, che comunque non devono rinunciare alla protezione, si può consigliare un prodotto con SPF basso. I fototipi chiari e coloro che hanno la pelle sensibile necessitano di un fattore di protezione medio, intorno a 15, in caso di esposizione solare non particolarmente prolungata e non nelle ore più calde della giornata. Agli stessi soggetti si potrà invece consigliare una protezione più alta, intorno a 30, se intendono esporsi a lungo. Meglio andare sul sicuro, con SPF 50+, nei fototipi chiari e soggetti ad eritema, o per le parti del corpo particolarmente sensibili e da proteggere con cura, come nei, cicatrici, zone con vitiligine. Dopo l’esposizione è fondamentale l’utilizzo di un latte per lenire la pelle, mentre i patiti dell’abbronzatura possono applicare un inten-

sificatore e prolungatore dell’abbronzatura. I prodotti per la protezione solare sono da considerare prodotti cosmetici che, come gli altri cosmetici, devono riportare in etichetta la data di durata minima, se questa è inferiore a trenta mesi, o la validità dopo l’apertura se è superiore ai trenta mesi. Se i prodotti hanno durata minima superiore a trenta mesi deve essere riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza problemi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un vasetto di crema aperto con accanto la sigla PaO (Period after Opening – periodo dopo l’apertura). Questo perché il contatto con l’ambiente esterno potrebbe alterare le caratteristiche del prodotto nel tempo o favorire la contaminazione microbica. Il PaO viene indicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea con lo stesso simbolo: un vasetto aperto su cui è apposta la durata in mesi del prodotto dopo l’apertura, scritta in cifre, seguita dalla lettera “M”.

L’UTILIZZO DEI SOLARI E L’ESPOSIZIONE AL SOLE 

nei primi giorni utilizzare indici più alti non aspettare l’ultimo minuto, applicare il prodotto solare mezzora prima dell’esposizione  esporsi gradualmente ed evitare le ore calde (soprattutto per i bambini) 

applicare la crema abbronzante con cura in ogni parte del corpo, senza però farla assorbire: deve restare sulla superficie della pelle

preferire prodotti poco fluidi per zone poco estese e più fluidi per aree più vaste  riapplicare la crema ogni due-tre ore, anche più spesso se si suda molto, e sempre dopo il bagno  continuare a utilizzare i solari anche quando si è abbronzati

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GESTIONEi

t is c a m r fa i e d i r i pare  Superare i timori

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I colleghi di fronte alle nuove aperture

di Guido Frigato Osservatore economico

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Con l’intento di approfondire i capoversi di chiusura del precedente articolo è mio desiderio infondere rinnovata fiducia e nuovi slanci nel nostro settore. Mi aiuterò dettagliando i risultati di alcune ricerche che hanno il tema: tutto ciò che costa da 1 euro a 1.000 euro, nelle quali sono contenute evidenti soluzioni. L’assioma è che qualsiasi individuo di qualsiasi ceto sociale (che non sia nel limite dell’estrema povertà) possiede almeno un pezzo (o servizio) di tutto ciò che rientra in un valore da 1 euro a 1.000 euro. Semplice da dimostrare: chi oggi non possiede uno più “elementi” di quei beni materiali rientranti nella voce proposta dal tema ? A conferma è sufficiente guardare dentro le nostre case, restando tuttavia pertinenti a ciò che un tipico consumatore desidera reperire nella quotidianità. In pratica il soggetto della società occidentale è ampiamente appagato nel possesso dei beni materiali. Ha raggiunto quello status generale che non lo mette in affanno nella ricerca di altri oggetti o servizi che già possiede in misura. Mentre esige (per fortuna del nostro settore) una qualità di vita sempre migliore: più sani e… possibilmente ancora più longevi.

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Cari lettori: c’è un mondo fuori che ci aspetta! A noi la capacità di intercettarlo, a noi però la consapevolezza che per intercettarlo sarà indispensabile attivarsi prodigandosi in energie e investimenti. Infatti una regola immarcescibile del marketing è che quando i consumi scendono gli investimenti devono salire. Una regola alquanto elementare: strada in salita più vapore alle macchine. Le farmacie aumenteranno, ma c’è già chi da tempo ha stravolto il concetto di pianta organica. La pianta organica vera è quella che intendiamo disegnarci interpretando i

desideri della popolazione per una vita più sana e più longeva. Non abbiate timore a proporre nuovi prodotti ai vostri clienti, o prodotti complementari. Permettetemi. Vi sono persone che per piaceri assolutamente effimeri e illusori sciupano denaro in abbondanza mentre noi abbiamo l’imbarazzo di proporre “benessere” magari con un costo/die di 1 euro. Oppure chiediamoci una volta per tutte, ogni 100 clienti che entrano in farmacia quanti si lavano regolarmente i denti? Togliamo chi non si cura dell’igiene orale, togliamo i portatori di protesi. Bene, di quelli


residui che sono certamente superiori a 50, quanti acquistano un dentifricio in farmacia ? Sento già qualcuno dire “eh ma il prezzo del supermercato…” No no, quel cliente che va al supermercato è lo stesso che “brucia” (!!) denaro per i gratta e vinci o per qualche inutile oggetto (di cui magari ne ha già possesso come visto in precedenza) che andrà gettato o dimenticato. Allora osiamo, proponiamo e anticipiamo la destinazione di spesa. Non solo avrete fatto del bene alla vostra impresa, ma avrete fatto del gran bene al vostro cliente. Avrete trasformato quei denari dalla spesa “bruciata” alla spesa per la salute: il nostro bene più prezioso. Coraggio, davvero non ci deve essere alcun impaccio. La gente in realtà si attende questo.

Le esperienze di alcuni colleghi Vi racconto alcune brevi ma folgoranti e vincenti esperienze che credo in soli tre casi racchiudano interamente concetti rivoluzionari. In occasione di un incontro recente, il dr. A.P., titolare di una farmacia in un paese che sarà interessato ad una nuova apertura mi ha detto “Vedi Frigato, sento tanti che dicono che licenzieranno per via del rischio delle nuove aperture. Ebbene io assumo! Aumento l’organico. Qui i miei clienti dovranno venire e non fare la minima attesa per essere serviti. Dovranno trovare tutte le tipologie di laureati: donne per il cosmetico, specialisti nei settori omeopatia e fitoterapia, specialisti di ortopedia, e quanto ancora sarà necessario oltre alla presenza del farmacista di lunga esperienza quale è generalmente un titolare come me.”Bravo A.P.

Sei un illuminato ! Si fa esattamente così. E la dimostrazione è che a distanza di qualche paese vi è un altro caso molto interessante. Sempre in occasione di un incontro con il titolare I.P. mi sono trovato a parlare di volumi d’affari da stabilire. I.P. mi disse “Ma dai Frigato certi importi li può fare il vicino del paese confinante che ha 7.000 abitanti non io che ne ho 3.500”. Io però ho risposto “Si, sugli abitanti non obietto, ma la differenza è che il tuo vicino ha 7.000 abitanti, ma 3.500 clienti, mentre tu hai 3.500 abitanti e 7.000 clienti!” I.P. mi ha sorriso con il suo modo cortese, sincero e in certo modo “ammaliante”, senza negare ne confermare. Tuttavia quel sorriso già diceva (e confermava) tutto. Nel più recente incontro invece ho assorbito un’altra esperienza molto istruttiva. Ho incontrato per lo sviluppo di rapporti commerciali il dr. P.P. che è titolare di una farmacia in un quartiere semicentrale di una grossa città. P.P. mi ha raccontato che il giorno prima era entrata una persona nella sua farmacia per chiedere se conoscevano un gommista li nei dintorni. Il. Dr. P.P. allora ha chiesto perché chiedesse del gommista, e la persona disse “Purtroppo ho forato e non sono capace di sostituire la gomma”. Al che P.P. rispose “Mi faccia vedere. Bene, non si preoccupi, gliela cambio io. Poi il giorno che avrà bisogno anche di un’Aspirina si ricordi di me e venga a trovarmi.”. Alla fine del racconto il dr. P.P. mi disse “Vedi Guido, questa è la chiave del mio successo. È così che ho impostato la mia farmacia. Il primo pensiero di molti sarà quello di una certa forma di “servilismo”, una lettura

ridotta di un farmacista che si prostra oltremodo verso un potenziale cliente. Ebbene no. La corretta chiave di interpretazione è sapere cosa è accaduto prima durante e dopo l’incontro. In primo luogo il farmacista non si è limitato a dare l’indicazione, ma ha indagato sulla motivazione della ricerca facendo emergere il bisogno non immediatamente manifestato. In secondo luogo il farmacista, mentre interveniva sul veicolo, ha avuto modo di parlare a lungo con la persona cogliendo tutte le sfumature che via via si presentavano come potenziale cliente. Infine ha risolto un problema nel migliore dei modi e sicuramente anche in modo più economico. È evidente che questo episodio sia da leggere come “laica parabola”, ma certamente nella pienezza dei suoi contenuti.

Gli scenari futuri di mercato In ultima analisi e in rinforzo delle tesi fino qui espresse desidero rievocare uno scenario che si è realizzato negli ultimi vent’anni: quello relativo alla telefonia mobile. Nel 1991, in estrema avanguardia, l’azienda ove lavoravo mi dotò di un apparecchio Nokia Cityman rigorosamente -Tags- (i gsm non esistevano ancora). Ricordo perfettamente che per l’intera città di Milano vi erano solo 4 (quattro !) punti di attivazione del servizio radiomobile: Milano nord, sud, est, ovest. Ci si recava al centro (era ancora Sip e ancora doveva arrivare Telecom e successivamente Tim) ci si prenotava, si faceva una paziente e lunga attesa e finalmente, dopo aver attivato la pratica, si attendeva l’erogazione del ser-

vizio che sarebbe avvenuta in circa due giorni. A me che piace curiosare e informarmi venne risposto che il mio sarebbe stato il 21.475esimo allacciamento. Bene, dopo soli vent’anni cosa è accaduto: circa 50.000.000 di numeri di telefonia mobili attivi, migliaia di punti vendita e erogazione di servizio capillare. Eppure il settore non conosce reale crisi. Dunque il mercato ha metabolizzato con facilità quello che era l’emergere graduale del nuovo settore, e ha assorbito in modo naturale i fabbisogni emergenti e soprattutto li ha intercettati. Credo non sia possibile pensare ancora a quattro punti vendita di telefonia posti nei quattro punti cardinali di una città. In sintesi. Anche la farmacia è sempre cresciuta nei suoi fatturati, nei suoi servizi, nei suoi locali adibiti al pubblico nonostante i momenti critici che si sono intervallati nei medesimi 20 precedenti anni (1991-2011). Certo, capisco che sia difficile infondere ottimismo quando ogni giorno si sente parlare solo di inasprimento della pressione fiscale e di crisi dei mercati. Però non dimentichiamo mai che viviamo nella più civile delle società e che siamo così tanto fortunati a operare nel più affascinante e promettente settore di ieri, di oggi e di domani. L’uomo, infatti, fin dalle sue origini mira con ogni sua azione a vivere meglio e il più a lungo possibile. Guardiamoci intorno. Dove si può trovare una tale risposta a 360° se non in una farmacia. L’importante è saperle pronunciare tali risposte e talvolta anziché soffocarle -per garbato ritegno-, gridarle con convinta disinvoltura.

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GESTIONE

TO N E M IA B M A C IL  Indietro

non si torna

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IN PIEDI ! a bene, le abbiamo prese di santa ragione e in buona parte ce le siamo anche meritate. Abbiamo dormito, ci hanno massacrato e probabilmente si verificheranno anche nuovi attacchi, ma ora basta. Adesso cerchiamo di non farci più cogliere impreparati e disarmati. Se le rappresentanze di categoria non reagiscono e non programmano, cambiamole o creiamone di nuove. In ogni caso è ora che i singoli si attivino, indipendentemente da chi dovrebbe difenderci. Siete ancora convinti che qualcuno verrà a risolvere i vostri problemi? Incontro molti colleghi, quasi tutti disorientati, alcuni che ringhiano furibondi e altri invece rassegnati agli eventi. In taluni casi però trovo anche importanti segnali di reazione, c’è voglia di cambiare; leggo lettere di colleghi che esprimono concetti corretti e razionali, anche se molto spesso chi ci combatte non opera secondo ragione, ma secondo interessi. Pensate veramente che queste liberalizzazioni siano state emanate per creare nuovo sviluppo? Mi dispiace disilludervi, mi spiace anche disilludere anche i colleghi delle parafarmacie e ancor più quelli che penseranno di aprirsi la loro piccola e redditizia farmacia.

V

di Paolo Piovesan Farmacista esperto in Comunicazione.

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Le nuove vie andranno sempre più verso il potere di chi detiene il capitale, i grossi gruppi della distribuzione, le multinazionali e l’imprenditoria che possiedono il controllo anche della politica.

Superare il lamento Ora, a noi non serve a nulla continuare a lamentarsi senza avere un’idea di cosa si vuol fare da qui in avanti, indietro comunque non si torna. Quindi tutti quelli che non hanno intenzione di battersi per difendere il proprio lavoro, per far vivere e non sopravvivere la propria azienda, per evolvere la propria immagine e la propria professionalità verso le nuove aspettative del mercato, che si affrettino a vendere. Io ancora voglio provare a combattere, a difendermi dalle ingiustizie, dai soprusi e dalle falsità; da anni opero nella mia farmacia secondo criteri che fino ad ora sembravano avveniristici per molti, da anni cerco la coesione tra colleghi, da anni auspico fattive collaborazioni pur nel mantenimento delle singole individualità. Si può fare, si può continuare a essere imprenditori, occorre volerlo veramente con umiltà ma anche determinazione; non esiste quello più furbo dell’altro, esistono invece quelli più potenti del

singolo. Quindi, cari colleghi, dimenticatevi ciò che avete o non avete fatto finora, imparate dalla lezione presa, accettate che ci hanno messo in ginocchio; e adesso in piedi! Siamo stati per anni protagonisti se non artefici di uno sviluppo sociale della collettività, abbiamo contribuito a sanare sprechi nella sanità, siamo sempre stati disponibili nelle emergenze. Oggi si vuole distruggere tutto questo per motivi che non possono essere palesemente dichiarati perché interesse di chi sa come muoversi nei meandri del potere e della comunicazione, una delle poche cose che in Italia funzionava e non costava viene sacrificata in nome del libero mercato. Il nostro enorme errore è stato quello di adagiarci, chiudere i contatti col mondo che attorno a noi cambiava pensando di essere intoccabili proprio per i nostri servigi, disinteressarci del nostro destino e soprattutto non aver mai comunicato chi siamo in realtà. Parliamoci chiaro, tra breve resterà ben poco di ciò a cui siamo abituati, quindi ognuno deve rimboccarsi le maniche nel suo piccolo e cercare alleanze solide per costruire il suo futuro. Lasciate perdere tutte le di-


chiarazioni di falsa propaganda come quelle relative alla nuova farmacia dei servizi: così come è impostata, mi volete dire chi è in grado di poter assumere un infermiere per fare qualche iniezione ogni tanto, chi ha spazio ed economie per un centro di fisioterapia capace di offrire un servizio concorrenziale ad altri centri di cura e riabilitazione, chi avrà strumenti e conoscenze per pubblicizzare e promuovere tutto ciò al fine di non ridursi a soddisfare quelle quattro persone già clienti della piccola farmacia? Ma se per legge non potremmo neppure applicare un cerotto! Forse qualche grossa farmacia riuscirà a organizzarsi, ma la maggioranza è destinata a involvere…a meno che non si lavori in gruppo. In ogni caso si perderà l’occasione di fare sistema a livello nazionale.

Dobbiamo riappropriarci delle nostre competenze, della nostra professione. Oggi non possiamo preparare i galenici se non sotto stretti limiti burocratici, oggi siamo dispensatori del farmaco senza alcuna discrezionalità su di esso avendola abdicata a favore del medico che ha ben altra formazione di studi, oggi siamo professionisti che offrono servizi gratuiti o quasi alla collettività perché posti sotto il ricatto del rapporto con le ASL, oggi siamo professionisti che lavorano di notte per un compenso di circa tre euro a chiamata. Abbiamo quasi il timore di farci pagare la misurazione della pressione perché pensiamo che la prossima volta il cliente possa andare dal nostro vicino, senza dare così valore non tanto al bracciolo che si gonfia, quanto piuttosto a tutto quello che possiamo garantire a quel cliente

nei cinque minuti di colloquio riservato e personalizzato. Siamo abituati a investire in macchinari, tecnologia e professionisti che offrono, quasi sempre, servizi gratuiti nella speranza poi di vendere qualche crema o un pasto sostitutivo in più. Abbiamo perso il significato di servizio, abbiamo dimenticato cosa significa dare valore a una prestazione professionale, confondiamo la professionalità con la professione.

Le opportunità La farmacia possiede nella sua anima un aspetto etico (farmaco) e uno commerciale (articoli di libera vendita); ancora oggi qualche collega fa confusione tra i due ambiti mettendo a rischio l’immagine oltre che la credibilità e poi, se non riusciamo noi a fare un netto distin-

guo tra le due realtà, come possiamo pretendere che il cliente abbia chiara la differenza; che sia per questo che magari poi ci chiamano bottegai? La concorrenza crescerà, affinerà le proprie armi e le proprie strategie, presto ci saranno non solo nuovi punti vendita, ma anche nuove tipologie di prodotti e nuove forme di servizio. Ci sarà una sempre più repentina e imprevedibile evoluzione del consumatore, diverse esigenze ed evolute aspettative, quindi moderne richieste. Non sarà più pensabile gestire gli eventi in maniera occasionale e sporadica, servirà invece una sana progettazione e pianificazione delle attività. Al più presto si dovrà passare dalla vendita del prodotto (che in molti casi fino ad ora abbiamo addirittura semplicemente distribuito) alla gestione del cliente, secondo protocolli e metodologie ben definite. La comunicazione e la pubblicità (notare che non si tratta della stessa cosa) diventeranno parte integrante degli investimenti per una farmacia. Ognuno di noi possiede delle propensioni, delle peculiarità e dei talenti che dovrà imparare a sfruttare al massimo e la formazione sarà vincente sull’improvvisazione. La tipologia dei prodotti venduti potrà essere completamente stravolta e la stessa immagine della farmacia probabilmente non sarà più quella a cui siamo abituati. È certo, da questa batosta potranno evidenziarsi nuove opportunità per chi le saprà individuare, ma è evidente che per coglierle occorre saper accettare il cambiamento e darsi da fare. Quindi, cari colleghi, ora in piedi!

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E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc

LE CONSULENZE ICF Un pool di competenti consulenti è disponibile ad aiutarti nelle tue scelte in campo TRIBUTARIO, LEGALE, FARMACOLOGICO E DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA (MARKETING, POLITICHE DI VENDITA E DI ACQUISTO) La risposta, se con il quesito verrà segnalato anche il tuo indirizzo di posta elettronica, ti perverrà normalmente entro i due giorni lavorativi successivi a quello dell’inoltro. SOLO SE COME ISCRITTO ALL’ICF sei anche in regola con il pagamento della quota hai poi la facoltà, se ritieni di aver necessità di chiarimenti, chiamando dalle ore 10 alle 17 dei giorni feriali la nostra segreteria di Milano al numero 02 29527614 - 02 29511640, di concordare un APPUNTAMENTO TELEFONICO GRATUITO CON IL CONSULENTE per un breve approfondimento del problema. Precisiamo che i consulenti legali dell’Istituto, per correttezza deontologica, si asterranno dal rispondere a quesiti troppo complessi e soprattutto se sottointendono un confronto con eventuale parere già espresso da altro legale. Per usufruire del servizio, devi solo segnalare per e-mail all’indirizzo ilconsulente@icffarmacisti.it, per fax al numero 02 29407035 o lettera ICF Farmacisti Corso Buenos Aires, 92 – 20124 Milano i tuoi dubbi nell’affrontare situazioni particolari della professione.

MODULO PER LA RICHIESTA DI UNA CONSULENZA da inviare per fax al numero 02 29407035 o lettera ICF Farmacisti – Corso Buenos Aires, 92 – 20124 Milano

m Fiscale Dr. Mascheroni

m Farmacologia Dr. Polimeni

m Legale Avv. Lombardo

m Fitoterapia Dr. Bianucci

m Del Lavoro Avv. Ravasi

m Gestionale Dr. Casanova

m Comunicazione Dr. Piovesan

m Preparazioni magistrali m Sicurezza sul lavoro Dr. Fontana

Avv. Cossa

RAGIONE SOCIALE........................................................................................................................................................................ INDIRIZZO........................................................................................................................................................................................ EMAIL........................................................................................... TEL............................................. FAX....................................

Quesito ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................

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E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc I

QUESITI E LE RISPOSTE DI ICF

Partecipazione a concorsi Avendo venduto la mia quota di farmacia rurale nel 2007 volevo sapere se devo aspettare ancora 5 anni per potere partecipare a concorsi, come affermava una regola per cui chi vende non può partecipare a concorsi per 10 anni. O se esiste qualche altro sistema, grazie. La norma che ella invoca riguarda la cessione di azienda e non quella di quote. è pur vero che alcuni tribunali amministrativi hanno invocato una sorta di lettura interpretativa analogica tra cessione di azienda e cessione di quote, ma alla luce della novata normativa presente nel decreto Liberalizzazioni ad ella non è assolutamente preclusa la partecipazione al concorso. Marino Mascheroni

Quota dell’1% a un dipendente Il mio Titolare ha intenzione di cedermi una quota di partecipazione pari all’1% della società titolare della farmacia in cui lavoro. La mia domanda è questa: può farlo anche se sono un dipendente? È necessario che io venga prima licenziato e poi "riassunto" come socio? Qualora la farmacia sia esercitata in forma di Sas ed ella rivesta la qualifica di socio accomandante, può ben rimanere dipendente senza necessità di interrompere il rapporto di lavoro subordinato. In difetto il suo rapporto deve avere termine. Marino Mascheroni

Socio di una società di farmacia: varie domande su incompatibilità A) Una Sas può acquistare una quota di un’altra farmacia e poi scaricare il costo della stessa su tutte e due le contabilità?

B) Una società di farmacisti, di tipo Sas, può acquistare eventualmente una o più quote da una farmacia di tipo diverso o è vincolata all'acquisto di quote appartenenti ad una farmacia di un determinato tipo? Ed eventualmente, ci sono limiti legali per il numero massimo di quote acquistabili sul territorio provinciale, regionale e nazionale? Ci sono inoltre limiti di tipo quantitativo- oltre che qualitativo- in merito all'acquisto di queste eventuali quote? C) Una farmacia può stipulare una convenzione con strutture private? (es: RSA, cliniche animali, cliniche ospedaliere)? D) Si può stipulare una convenzione con un ente pubblico dando agli impiegati dello stesso uno sconto su tutti i prodotti? (es: 10% di sconto su tutti i prodotti) E) Uno dei soci della S.A.S non impiegato presso la stessa, è dipendente di un grossista, c'è incompatibilità? F) In una Sas formata da 3 farmacisti possono entrare uno o più soggetti non iscritti all'albo dei farmacisti? Ci sono limiti di quote per questo soggetto? G) Alla luce del nuovo decreto sulle "liberalizzazioni", io e mio fratello soci nella sas in qualità di soci accomandanti, possiamo partecipare ai nuovi concorsi che si bandiranno a breve oppure dobbiamo uscire dalla società? Vado per gradi. Come ella ben sa l’articolo 7 della Legge 362 del 1991 è stato “massacrato” dall’articolo 11 del decreto liberalizzazioni ancora in corso di conversione, indi stiamo alla situazione attuale, sempre che non cambi perché ogni giorno vi è una sorpresa. A) L’articolo 7 citato afferma che possono essere soci di società di farmacie solo

farmacisti iscritti all’albo e abilitati, indi un socio di s.a.s può essere socio di altra società di farmacia, ma una società di farmacisti non può acquisire partecipazioni in società similari. La risposta è negativa. B) Vale eguale principio, la risposta è negativa. CD) Si, lo può fare senza problema alcuno, in quanto la fornitura di merci ad un ente ospedaliero senza farmacia interna non è considerato commercio all’ingrosso, ma non è possibile allo stato dell’arte scontare il farmaco etico (stiamo però a vedere cosa succede) in considerazione della novella contenuta al p. 8 dell’articolo 11 del decreto, ove si afferma che le farmacie potranno praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti. E) Il socio di s.a.s., pur non prestando attività in farmacia, è incompatibile a svolgere attività di lavoro subordinato presso un grossista in considerazione che l’articolo 8 della Legge 362/1991 afferma che il socio è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro pubblico o privato. F) Non è possibile: possono essere soci solo farmacisti iscritti all’albo ed in possesso del requisito di idoneità anche per le S.a.s G) Lo sa Dio, caro Dottore, anzi nemmeno lui visto il pasticciaccio del decreto, se la farmacia è rurale sussidiata potreste partecipare, ma vincendo la sede sareste incompatibili essendo soci da un lato e titolare unici dall’altro e quindi dovreste cedere le quote, a meno che abbiate i requisiti per la partecipazione in forma associata (meno di 40 anni). Attenderei il testo definitivo. Marino Mascheroni

Da dispensario a sede di farmacia a concorso La mia farmacia gestisce da più di 20

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E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc anni un dispensario in una piccola frazione. Inutile sottolineare lo sforzo economico che l’operazione mi ha richiesto ed il pesante mutuo che sto ovviamente sopportando, ma tutto ok … fino al Decreto “salva” Italia. Dal momento della notizia dell’innalzamento del quorum mi hanno comunicato che, se confermato, il dispensario sarebbe stata una delle sedi farmaceutiche poste a concorso. Inutile dire quali conseguenze avrebbe per me tale situazione. Vi prego di aiutarmi!!! Vorrei sapere se esiste un appiglio legale per un ricorso od una qualsiasi azione legale per almeno ritardare quello che io ritengo essere un esproprio! Ringraziando anticipatamente saluto cordialmente. Allo stato dell’arte non so che dirle, il decreto legge non è stato ancora convertito e fino ad allora sono possibili modifiche sostanziali, come saprà infatti il tutto è al vaglio della Commissione Senato. Il quorum proposto è deleterio e anche noi professionisti del settore lo abbiamo evidenziato con relazioni tecniche. Ben tuttavia, l’attuazione rebus sic stantibus dovrebbe richiedere tempi lunghi, ma non le nascondo che i dispensari con certo numero di abitanti dovrebbero essere i primi a convertirsi in sedi farmaceutiche, in quanto il dispensario non è “proprietà” della farmacia, bensì è gestito sulla base di un’autorizzazione dalla Regione in assenza di una farmacia prevista in pianta organica già esistente e non aperta. Stiamo a vedere che succede, ma dal punto di vista della tutela del diritto, se non vi sono altre ragioni, la partita non è neppure giocabile. Studio Tributario

Spostamento farmacia Ho avuto notizia che uno dei miei colleghi (il più vicino a me, circa 100 metri) ha intenzione di spostare la sua farmacia, sempre all’interno della nostra pianta organica essendo questa sede promiscua, in nuovi locali situati a 160 metri dalla mia farmacia. Domanda: può farlo o deve

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rispettare una minima distanza dalla mia farmacia e deve chiedere il mio nulla osta? è da osservare che la vigente normativa non consente la esistenza di “sedi promiscue”: ed infatti, l’art. 2 della L. 475/1968 prescrive che ogni Comune deve avere la Pianta Organica nella quale sono determinate le “singole sedi farmaceutiche”. Da ciò discende la necessità di eliminare la situazione “amministrativamente anomala” costituita dalla promiscuità della sede (v., per tutte, TAR Campania, n. 2408 del 22.06.2000), mediante la suddivisione del territorio comunale in differenti zone, limitate da precisi confini, e la assegnazione di ciascuna zona alla corrispondente farmacia. Se non lo si è ancora fatto ritengo che per applicazione analogica della norma la farmacia non sia trasferibile in nuovi locali. Marino Mascheroni

Indennità di residenza: il numero di abitanti da calcolare Ho fatto richiesta al Sindaco del mio Comune della certificazione necessaria per la eventuale richiesta di indennità di residenza per farmacie rurali secondo i modelli prestampati ricevuti dall’ASL. Il numero di abitanti deve essere calcolato secondo la legge citata nel prestampato in base a quali dati? Quelli pubblicati dall’Istituto Centrale ISTAT e quindi il numero di abitanti riferito all’ultimo censimento 2001 o ad altro dato successivo? Agli effetti del computo della popolazione la legge 5 marzo 1973 stabilisce che ai fini della determinazione dell’indennità di residenza, si tiene conto della popolazione della località in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla P.O. Il contenzioso amministrativo su codesta norma è faraonico: in poche parole il comune deve prendere a conteggio la popolazione del principale insediamento abitativo del Comune, gene-

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ralmente individuato nel centro urbano, nella frazione più importante e simili, vale a dire quello comprendente le essenziali strutture comunitarie predisposte per offrire alla collettività i servizi pubblici fondamentali tra cui quello farmaceutico. Quindi se al di fuori dell’insediamento principale, pur nell’ambito del medesimo comune, la rimanente popolazione è raggruppata in altri insediamenti anch’essi dotati di una base pur minima di strutture sociali non deve essere contemplata nel calcolo. La discrezione nel computo da parte del comune è quindi assai ampia. Studio Tributario

Socio di una società di farmacia iscritto alla gestione commercianti La sede Inps di Siracusa ha iscritto il titolare della farmacia alla gestione commercianti da quando è stata costituita la società s.a.s. Si chiede se è fondata tale iscrizione, considerato che il titolare svolge attività abituale e prevalente di farmacista con relativa iscrizione alla Cassa previdenziale farmacisti e che secondo quanto affermato dallo stesso Ministero del Lavoro i farmacisti devono considerarsi professionisti e non commercianti. Si chiede anche se è possibile presentare ricorso avverso tale iscrizione anche alla luce della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 81/2008, Tribunale di Torino n. 1550/2008. L’iscrizione del titolare o socio di farmacia alla gestione commercianti dell’Inps è un’aberrazione che deve essere senz’altro censurata. Le sedi Inps provinciali stanno facendo una grande confusione tra l’iscrizione dei titolari e dei collaboratori familiari. Non è affatto necessario invocare sentenze che lei cita, ma norme di diritto sostanziale che negano senza possibilità di riscontro opposto il suo legittimo diritto alla cancellazione. è necessario un ricorso anche in autotutela e se necessario al Tribunale del lavoro competente. Studio Tributario


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QUESITI E LE RISPOSTE DI SEDIVA

Le ricette al controllo della Commissione All’apposita Commissione sono state sottoposte alcune mie ricette contestate dalla Asl; vorrei sapere se posso intervenire e far valere le mie ragioni. Come abbiamo ricordato in un’altra circostanza, la Convenzione del ’98, tuttora vigente, prevede che le ricette spedite in difformità da norme convenzionali ove non semplicemente rettificabili d’ufficio dalla Asl, o non regolarizzabili “tout court” dalla farmacia, ovvero non direttamente ad essa addebitabili, siano sottoposte appunto alla Commissione farmaceutica entro un anno dalla data di consegna da parte della farmacia (il termine è apposto a pena di decadenza della Asl dal potere di contestarle). La Commissione (pariteticamente composta da due farmacisti designati dalla Asl e da due farmacisti designati dalla Federfarma, uno dei quali la presiede) “esamina le ricette nel termine di un anno dalla data di ricezione” (come si vede, gli anni dalla consegna delle ricette da parte della farmacia finiscono in realtà per diventare due), decorso il quale il loro “esame” diventa, per così dire, di competenza di una “sottocommissione ristretta”, composta “da un rappresentante dell’Azienda e da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale territoriale interessata”, che decide per “l’annullamento totale o parziale della ricetta” o per la “convalida definitiva del pagamento”. Senonché, l’art. 10 della Convenzione non contempla che in questa fase (peraltro, come rilevato, circoscritta all’“esame” di cui si è detto) il farmacista possa intervenire (personalmente e/o con persona di sua fiducia) nel corso del procedimento, né che possa produrre osservazioni o memorie di qualsiasi genere, disponendo anzi che provvedimenti adottati dalla Commissione sono senz’altro definitivi e devono essere comunicati alla Asl entro trenta giorni dalla data di completamento dell’“esame” delle ricette (con la contestuale restituzione alla farmacia di quelle “totalmente

irregolari” e perciò annullate, e/o della fotocopia di quelle “parzialmente irregolari”), in modo che l’Azienda possa a sua volta procedere agli eventuali addebiti (“previo avviso alla farmacia interessata con lettera a.r.”) entro (gli ulteriori) trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Commissione (o della “sottocommissione ristretta”). La mancata previsione, sempre in sede di “esame” delle ricette ritenute irregolari, di un sia pur minimo “contraddittorio” può forse spiegarsi anche con l’esigenza di decisioni da assumere “celermente” (del resto, in questa fase bisogna aver riguardo soltanto alla regolarità “formale” della ricetta, fermo il principio che gli atti professionali del farmacista “hanno prevalenza sull’eccezionale disattesa di adempimenti previsti in Convenzione”), e anche con la considerazione che le ragioni del titolare della farmacia possono comunque essere sempre “rappresentate” anche dai farmacisti di designazione sindacale. In termini ovviamente ben diversi si pone invece la vicenda (non dovrebbe essere però il Suo caso) quando la Commissione – sempre nel corso dell’“esame” delle ricette ritenute irregolari – accerti “rilevanti e reiterate inosservanze e violazioni degli obblighi” convenzionali, e per le quali l’Asl, ricevutane segnalazione dalla Commissione stessa, ritenga di dover deferire la farmacia a quest'ultima, perché in tal caso la “contestazione delle inosservanze rilevate” deve essere accompagnata dall’“invito (alla farmacia) a produrre … le relative controdeduzioni”. Qui, insomma, un contraddittorio c’è e i diritti alla difesa sembrano garantiti, e né potrebbe essere altrimenti, vista la valenza squisitamente sanzionatoria (richiamo, richiamo con diffida, sospensione, ecc.) assunta ora dal procedimento (in questi casi, anzi, la Commissione è probabilmente tenuta addirittura a riferire all’Autorità penale ¬e magari anche a quella amministrativa e a quella ordinistica – i fatti eventualmente ritenuti anche di loro competenza). Il vero è che le questioni che sor-

gono sul contenzioso convenzionale in genere (così come esso è oggi disciplinato) vanno certo oltre la necessità di assicurare al farmacista il “contraddittorio” nell’intero procedimento, perché, ad esempio, non è affatto chiara la natura giuridica delle Commissioni che è sicuramente complessa (collegi arbitrali irrituali? organi della P.A.?), né la natura delle loro decisioni (accertamenti peritali? provvedimenti amministrativi?), come pure non possiamo avere certezze circa i mezzi di impugnativa (profilo anch’esso ampio e controverso, pur se un qualunque gravame deve comunque ammettersi, quale che sia il provvedimento adottato dalla Commissione, e dunque anche quando questa, poniamo, abbia semplicemente annullato una ricetta). è sperabile, in definitiva, che la nuova Convenzione (prima o poi, infatti, ce ne sarà un’altra …) possa tentare di risolvere almeno taluno di questi problemi. Gustavo Bacigalupo

La pensione non riscossa e la successione La pensione maturata e non riscossa dal defunto rientra nell’asse ereditario e va quindi suddivisa fra tutti gli eredi? Con la Ris. n. 53/E del 18 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla percezione del rateo di pensione o assegno insoluto, in caso di decesso del titolare, spetta “iure proprio” (e non “iure successionis”) al coniuge superstite non separato o, in mancanza, ai figli del defunto, imponendo quindi nel concreto all’Ente pensionistico di erogare d’ufficio l’importo spettante a tali aventi diritto. In mancanza, invece, sia del coniuge che di figli del defunto, l’art. 201, comma 2, DPR. n. 1092/73, prescrive che il rateo sia devoluto a favore degli eredi secondo le norme in materia di successione. Conseguentemente, il rateo rientrerà in tale ul-

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E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc timo caso nell’asse ereditario relitto con assoggettamento alla disciplina dell’imposta sulle successioni: in pratica, prima di procedere al pagamento delle somme insolute, l’Ente previdenziale dovrà acquisire la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, ovvero la dichiarazione da parte dell’erede interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a tale adempimento. Mauro Giovannini

Vietate le promozioni sugli alimenti per lattanti La società che fornisce il sistema automatico di gestione della fidelity card della nostra farmacia ci ha comunicato che con il prossimo aggiornamento verrà inibita la possibilità di accumulare punti per l’acquisto di latti primi mesi e latti di crescita e ciò per non incorrere nelle sanzioni previste per legge. Ora, il divieto di proporre offerte, punti sconto, ecc, riguarda tutti gli alimenti per la prima infanzia o solo i “latti 1”, cioè quelli che costituiscono il primo alimento sostitutivo del latte materno? E le novità cui accenna la comunicazione sono operative? Sinceramente sul tema riscontriamo confusione e allarmismo, per cui gradiremmo conoscere la reale entità del problema, possibilmente attraverso una vostra come al solito puntuale e sincera “ interpretazione legislativa “. Quello degli alimenti per lattanti, come peraltro è intuitivo, costituisce un tema delicatissimo e attentamente presidiato anche dal legislatore comunitario, prima ancora che da quello nazionale. Ma procediamo con ordine. Con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 82 del 09/04/2009, è stata data attuazione alla Direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante, in particolare, gli alimenti per lattanti e gli ali-

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menti di proseguimento destinati alla Comunità Europea e all’esportazione presso terzi. Il provvedimento, che ha provveduto anche ad abrogare il precedente D.M. Sanità n. 500/94, rappresenta ancor oggi il testo normativo di riferimento in materia. In particolare, l’art. 2 del decreto definisce “lattanti” i soggetti di età inferiore ai 12 mesi, e “alimenti per lattanti” (ovvero “formule per lattanti” o “preparati per lattanti”) i prodotti alimentari destinati alla particolare loro alimentazione nei primi sei mesi di vita, e in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di età fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare. Invece, per “alimenti di proseguimento” (o “formule di proseguimento”) si intendono – sempre secondo l’art. 2 – i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente quindi all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare, e costituenti il principale elemento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente diversificata per la fascia d’età. Per ambedue tali categorie di prodotti (alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento), il decreto ministeriale (di attuazione, come accennato, delle relative norme comunitarie) pone comunque una serie di rigide prescrizioni riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione, nonché la pubblicità di questi prodotti e le altre attività promozionali praticabili nella loro distribuzione. Per quanto riguarda gli alimenti per lattanti, infatti, l’art. 10, comma 1, pone addirittura un divieto assoluto di pubblicità “in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni”, mentre la pubblicità degli alimenti di proseguimento può bensì essere svolta ma con modalità tali da evitare, per usare sempre le parole del testo ministeriale, “qualunque interferenza negativa con l’allattamento al seno”. Con specifico riferimento, poi, alle altre attività promozionali rientranti nella comune pratica commerciale – tra cui le “raccolte punti” ef-

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fettuate nel contesto di operazioni a premio mediante utilizzo di fidelity cards – l’art. 12 vieta “la distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza”; ed è parimenti inibita “ogni forma di offerta di prodotti gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per lattanti, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, né direttamente, né indirettamente, attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari.” Ora, tutti questi “paletti” posti dal d.m., sia per tutelare la salute e sia per evitare facili spinte speculative in un settore così delicato come quello dell’alimentazione della prima infanzia, hanno trovato di recente, ed esattamente con il D.Lgs. 19/05/2011 n. 84, il necessario corredo sanzionatorio, ed è sufficiente scorrere questo provvedimento per rilevare agevolmente come siano onerose le sanzioni previste (quando addirittura l’infrazione commessa non sconfini nel penale …). Così, ad esempio, la violazione dello strettissimo divieto di pubblicità degli alimenti per lattanti comporta a carico del trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.000,00 ad € 90.000,00 (!) (art. 5, comma 1), che diventa da € 10.000,00 ad € 70.000,00 (art. 5, comma 3) quando la violazione riguardi i vincoli posti alla pubblicità degli alimenti di proseguimento. Lo svolgimento di attività promozionali – e veniamo così al quesito e anche alle Sue… preoccupazioni – che hanno ad oggetto alimenti per lattanti (tra le quali, lo ribadiamo, le “raccolte punti” effettuate nel contesto di operazioni a premio mediante utilizzo di fidelity cards, ma anche buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, ecc.) comporta, invece, l’applicazione di una sanzione da € 12.000,00 ad € 72.000,00. Appare quindi


E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc legittima la comunicazione della società che fornisce il sistema informatico di gestione della fidelity card di inibire nel sistema stesso la possibilità di accumulare punti per l’acquisto di tali prodotti, perché l’estensione anche a questi ultimi del piano di accumulazione dei punti costituisce indubbiamente un’attività promozionale che finisce per ricadere nei divieti (e nelle sanzioni) di cui si è parlato. La società, in sostanza, vuole meritoriamente avvertire la farmacia che la prosecuzione delle attività in tal senso è soggetta a pesanti sanzioni e quindi (anche sotto il comprensibile profilo della propria responsabilità contrattuale nei riguardi di un proprio cliente) sta intervenendo nella direzione giusta. Stefano Civitareale

L’ incasso della DCR e lo spesometro Lo spesometro prevede l’obbligo della comunicazione telematica di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA. Cosa devo fare con le distinte contabili riepilogative? L’obbligo di comunicazione telematica dell’elenco delle operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (il c.d. spesometro), introdotto dall’art. 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122, riguarda per gli anni dal 2011 in poi - anche le Distinte Contabili Riepilogative emesse dalla farmacia alla Asl di competenza, a meno che (naturalmente è più che altro un’ipotesi) il suo ammontare complessivo al lordo dell’iva non sia inferiore alla fatidica soglia di 3.600 euro. Il termine di invio della comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2011, tuttavia, si prenderà in considerazione soltanto il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011; e questo vale non soltanto per le DCR, ma anche per tutte le operazioni rilevanti ai fini iva per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura e quindi

anche per le eventuali cessioni “da cassetto” (piuttosto rare, in verità) di ammontare pari o superiore ai 3.600 euro (sempre iva compresa), da comunicare pertanto anch’esse entro il prossimo 30 aprile. Tornando alle DCR, queste operazioni (assimilate - come è noto -alle cessioni dei commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico di cui all’art. 22, co 1, n. 1, del D.P.R. 26/10/1972) sono annoverate tra le “operazioni rilevanti ai fini del tributo per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura” (le c.d. operazioni business to consumer), le quali devono perciò essere ricomprese nella comunicazione quando il loro importo al lordo dell’iva sia pari o superiore ai detti 3.600 euro (Provv.to Agenzia delle Entrate del 22/12/2010 - Par. 2). In particolare, a conferma del carattere di “cessioni in corrispettivo” (quindi non soggette, come detto, all’emissione di fatture) di tali operazioni, l’Amministrazione Finanziaria ha da tempo precisato (cir. n. 74/343246 del 06/07/1983) che - al momento di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 15/09/1979 - le farmacie devono provvedere all’emissione di uno scontrino fiscale per l’importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione, anche in codice, di “corrispettivo non pagato”, e provvedere altresì, all’atto della riscossione, all’emissione di altro scontrino fiscale per l’importo liquidato dal SSN al lordo delle regolari ritenute (Enpaf, sindacali, convenzionali, ecc.). Del resto una conferma espressa sull’obbligo di inserimento di tali operazioni nella comunicazione ex art. 21 D.L. 78/2010 è giunta recentemente dalla stessa Agenzia delle entrate che, in risposta ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria (Documento del 11/10/2011 della Direzione Centrale Accertamento), ha riconosciuto (Domanda n. 7) che “ai fini della comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ai 3.000 € devono essere considerati rilevanti i corrispettivi emessi a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL”. La risposta dell’Amministrazione finanziaria, a

ben guardare, precisa anche il momento di rilevanza dell’operazione ai fini della comunicazione, che viene giustamente indicato in quello del pagamento del corrispettivo da parte della Asl alla farmacia o all’eventuale istituto finanziatore (Credifarma, ecc.), e peraltro anche nel primo commento sistematico dell’Agenzia sul nuovo adempimento (Par. 4 della cir. n. 24/E del 30/05/2011) si chiarisce che “per l’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto o, in mancanza dell’obbligo, al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633”. D’altra parte, ai sensi dell’art. 24 del Dpr. 633/72 (che riguarda proprio le modalità e i termini di registrazione dei corrispettivi), l’annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo, mentre, secondo l’art. 6 dello stesso Dpr, le cessioni periodiche e continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c. (tra cui da sempre sono comprese anche le operazioni documentate nella DCR) si considerano effettuate “all’atto del pagamento del corrispettivo”. Dunque, nel tracciato telematico della comunicazione in argomento dovrà essere indicata nel campo “data dell’operazione” - la data di registrazione dell’ammontare globale dei corrispettivi giornalieri (comprensivo dell’importo “scontrinato” alla Asl) che sarà necessariamente quella del primo giorno non festivo successivo all’emissione dello scontrino, coincidente a sua volta con quella di pagamento del corrispettivo effettuato dalla Asl. Ora, chiarito questo, teniamo conto che per le stesse operazioni le Asl sono tenute da parte loro ad effettuare anch’esse, ma evidentemente “dal lato passivo”, questa comunicazione indicando praticamente gli stessi dati, cosicché in essa l’Asl, con riguardo alle operazioni di fornitura documentate dalle DCR presentate dalle farmacie, indicherà verosi-

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E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc milmente -nel campo “data dell’operazione” la data di pagamento dei relativi corrispettivi (effettuato, come accennato, direttamente alla farmacia o all’istituto finanziatore). In sostanza, come forse sarà ormai chiaro, le informazioni raccolte con tali comunicazioni consentiranno all’Agenzia delle Entrate, al fine di “contrastare i fenomeni evasivi e di frode” in materia di imposta sul valore aggiunto (che rappresenta una delle finalità del nuovo adempimento, l’altra essendo quella di raccogliere dati utili ai fini dell’accertamento “sintetico”: ecco spiegata la ragione di operare il “censimento” anche per le operazioni nei confronti di privati consumatori …), di operare senza sforzo alcuno (perché anche qui tutto è automatico) un vero e proprio confronto - per ognuna delle DCR comunicate - tra i dati indicati nella comunicazione inoltrata dal “cliente”- Asl e quella trasmessa dal “fornitore” - farmacia. E, giungendo finalmente al punto, visto che, nell’assolvere anch’essa al nuovo adempimento, la Asl “ufficializzerà” – nella propria comunicazione - l’effettiva data di pagamento di ciascun corrispettivo, le farmacie dovranno fare bene attenzione, nelle loro comunicazioni, non soltanto a indicare correttamente quella data, ma ancor prima, per non incorrere in contestazioni da parte degli organi verificatori (che possono provocare, data l’entità degli importi in gioco, serie conseguenze sul piano sanzionatorio), a emettere lo scontrino fiscale esattamente alla data della notifica di pagamento. Stefano Civitareale

Tassazione dell’indennità di residenza L'indennità di residenza spettante alla farmacia rurale, che è costituita in sas, va tassata? Le farmacie rurali, situate in località con meno di 3.000 abitanti, hanno diritto a un’indennità di residenza, stabilita da leggi regionali, che spetta al titolare o gestore provvisorio della

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farmacia (prescindendo se la titolarità sia individuale o in forma societaria) sol per la ruralità dell’esercizio, a compensazione (quasi per presunzione di legge), cioè, della situazione di disagio in cui – diciamo, per definizione – il titolare persona fisica (o il direttore responsabile della società) si trova a operare, e non anche perché egli abbia la residenza anagrafica e/o il domicilio e/o la dimora nella località in cui l’esercizio è ubicato. Su tale indennità, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte “, che verranno liquidate in via definitiva in sede di dichiarazione dei redditi, avendo riguardo al principio di cassa, ovvero, in base all’effettiva sua percezione. Pertanto, sia l’indennità percepita che le ritenute subite dovranno essere inserite nella dichiarazione per la liquidazione delle imposte complessivamente dovute. Paolo Liguori

Detraibilità apparecchio acustico È detraibile dalla dichiarazione dei redditi la spesa per la riparazione di un apparecchio acustico? Tra le spese sanitarie detraibili al 19% figurano anche quelle relative alle protesi sanitarie, e“gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali)” altro non sono che protesi acustiche, per l’appunto. Non sono, però, comprese tra le spese detraibili quelle (eventualmente) sostenute per l’impiego di metalli preziosi nella realizzazione dell’apparecchio (cir. 14/08/606 del 23/04/1981). Chiarito questo, ci pare che anche le spese relative alla riparazione e manutenzione dell’apparecchio beneficino senz’altro dello sconto fiscale dato che, al pari di quelle relative all’acquisto o l’affitto, vengono sostenute per l’utilizzo dell’apparecchio, che è proprio la finalità che ha di vista l’agevolazione. Tonino Di Carlo

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L’irreperibilità del lavoratore assente per malattia In caso di assenza per malattia il lavoratore è tenuto a rispettare le prescrizioni mediche e l’obbligo di trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Cosa comporta il mancato ritrovamento presso il domicilio del “presunto” ammalato? Salvi i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio, il mancato rispetto da parte del dipendente dell’obbligo di reperibilità - nelle fasce orarie previste dalla legge e ricordate nel quesito - comporta la perdita del diritto al trattamento di malattia a carico dell'Inps per un periodo antecedente alla visita della durata massima di 10 giorni, oltre all’obbligo dell’immediato rientro in azienda. Laddove il lavoratore, in particolare, non osservi tale ultimo adempimento, la sua assenza sarà definitivamente considerata ingiustificata e quindi egli potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare. Giorgio Bacigalupo

L’assenza prolungata per malattia del lavoratore a tempo determinato Un collaboratore farmacista, assunto con un contratto a tempo determinato di tre mesi, mi ha ora presentato un certificato medico per 45 giorni, mentre il rapporto dovrebbe cessare tra circa 30 giorni. Come mi devo comportare? C’è la conservazione del posto di lavoro? E la retribuzione per i 15 giorni eccedenti la scadenza del termine? Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le disposizioni relative alla conservazione del posto di lavoro e quelle inerenti al trattamento retributivo sono applicabili soltanto nei limiti temporali di scadenza del rapporto.


E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc Nel Suo caso, pertanto, la conservazione del posto opera fino al “giorno di scadenza del contratto a tempo determinato”, e così pure il diritto alla corresponsione della relativa retribuzione. Giorgio Bacigalupo

Trasferimento all’estero del lavoratore e interruzione concordata del rapporto Ero da tempo entrato nella determinazione di ridurre il personale dipendente della farmacia, e, parlandone con un mio collaboratore, mi ha riferito della sua intenzione di trasferirsi all’estero. Ci siamo accordati per l’interruzione del rapporto di lavoro e vorrei sapere qualcosa sul preavviso. Si è in tal caso in presenza di una risoluzione per mutuo consenso delle parti, e quindi di una risoluzione consensuale che costituisce evidentemente una vicenda ben distinta da quella della cessazione del rapporto per recesso di una delle parti. Conseguentemente, non trovano applicazione le norme riguardanti il licenziamento o le dimissioni e non c’è quindi l’obbligo del preavviso, né quello di corrispondere al lavoratore una qualunque indennità sostitutiva. Giorgio Bacigalupo

Codici SAE E RAE richiesti per attivare POS Sono un titolare di farmacia con sei addetti oltre al sottoscritto; intendo attivare il POS e la società che opera per conto della banca mi ha richiesto i codici RAE e SAE che dovrebbe attribuire la camera di commercio, ma ho parlato con la CCIAA che addirittura sembra ignorarne del tutto l'esistenza. Si tratta di codici attività largamente utilizzati dalle banche (che normalmente non richiedono alla clientela queste informazioni “tecniche”), utilizzati, oltre che per la gestione del

Pos, anche per quella dei report aziendali al fine di esaminare in modo dettagliato la situazione economica e finanziaria di qualsiasi impresa e valutare rapidamente la solidità patrimoniale del proprio portafoglio clienti. Le ditte individuali, unitamente alle snc e alle sas, sono definite - dalla circolare n.140 dell’11/2/1991 del Servizio Informazioni del Sistema Creditizio – come “quasi-società”, così intendendo (sbrigativamente) tutti gli organismi senza personalità giuridica che dispongono di contabilità completa, ma anche di autonomia decisionale in quanto il loro comportamento economico e finanziario si distingue da quello dei “proprietari”. Per tali figure imprenditoriali il codice di settore rae (ramo di attività economica) è 004 (società non finanziarie), il codice del sottosettore corrisponde a 049 (“quasi società” non finanziarie), mentre i codici dei sottogruppi sono 490 o 491, secondo che l’impresa abbia più o meno di venti addetti . Infine, il codice codice sae (settore attività economica) è più semplice e risponde al n 643 che identifica l’attività di farmacia. Paolo Liguori

Distributore automatico e scontrino fiscale Abbiamo appena installato un distributore di profilattici all'esterno della farmacia. Come devo regolarmi per il rilascio dello scontrino fiscale? L’art. 2 del DPR 696 del 1996, in materia di operazioni soggette a certificazione fiscale, ha espressamente esonerato le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta, dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale. Tuttavia, il relativo incasso giornaliero dovrà essere regolarmente annotato sul registro prima nota dei corrispettivi negli stessi termini e con le stesse modalità di tutti gli altri incassi “scontrinati” dalla farmacia. Valerio Salimbeni

Il “passaggio” alla farmacia dell’autovettura del titolare La vettura tuttora non intestata alla farmacia, gestita in forma individuale, può essere ora inserita come bene strumentale dell’esercizio oppure questo è precluso? Ai sensi dell’art. 65, comma 3-bis del T.U.I.R. possono essere intestati alla farmacia, oltre naturalmente ai beni strumentali necessari per l’attività ( tra i quali figura indubbiamente l’autovettura) acquistati direttamente per questo scopo, anche quelli che provengano dal patrimonio personale dell’imprenditore, e quindi acquistati originariamente allo scopo di essere destinati all’uso “privato”, personale o familiare, dell’imprenditore. L’”immissione” – questo è il termine “tecnico” - avviene iscrivendo il bene tra le attività dell’impresa che figurano nell’inventario (e, quindi, nel bilancio) da redigere secondo le disposizioni del codice civile (art. 2217 ) e non comporta emersione di alcun provento tassabile. Il costo “di partenza” riconosciuto ai fini fiscali è quello determinato in base alle disposizioni di cui al DPR 23/12/1974 n. 689, il quale prescrive all’art. 4 che per i beni mobili iscritti in pubblici registri – quali, per l’appunto, le autovetture - debba farsi riferimento al prezzo indicato nell’atto di acquisto eventualmente maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. In pratica, quindi, bisognerà risalire al prezzo sostenuto al tempo dell’acquisto del mezzo documentato dalla fattura del concessionario o da altro documento (come una ricevuta, ove il mezzo sia stato acquistato di seconda mano da altro privato); le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione, considerando, però, già ammortizzate le quote inerenti agli anni trascorsi dall’acquisto del bene fino a quello della sua iscrizione in bilancio. Così, ad esempio, se l’autovettura è stata ac-

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E Z N E L U S N CO ione t s e G o t it ir D o Fisc quistata nel 2008, e considerando un periodo di ammortamento di 6 anni (dato che per il primo e il sesto anno l’aliquota massima del 25% è ridotta della metà), non potranno essere dedotte fiscalmente le quote degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, rispettivamente per il 12,50% per il 2008 e del 25% per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; rimarrà da dedurre, insomma, la quota del 25% per il 2012, e quella pari al residuo 12,50% (del costo inserito in bilancio) per il 2013. Stefano Civitareale

L’acquisto di un nuovo registratore Avendo acquistato in farmacia un nuovo registratore di cassa, che adempimenti sono previsti per l’eliminazione del vecchio? Il vecchio registratore di cassa, avendo cessato la sua funzione fiscale presso la farmacia, deve essere in primo luogo “defiscalizzato”, a prescindere dalla sua successiva destinazione (permuta, vendita, cessione, rottamazione, ecc.). Le operazioni di disinstallazione devono essere effettuate con l’assistenza di un tecnico abilitato che provvederà: a) ad annotare l’avvenuta disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale dell’apparecchio, a farne una fotocopia e a stampare integralmente i dati contenuti nella memoria fiscale, autenticando, poi, con la sua firma tale documentazione, che dovrà essere conservata dalla farmacia per un biennio a partire dalla data dell’ultima operazione riportata; b) ad inviare al competente ufficio fiscale, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione, l’apposita dichiarazione prevista dall’art. 8 del D.M. 23/03/1983. In caso di cessione, poi, dell’apparecchio ad un altro soggetto, l’originale del libretto di dotazione dovrà essere consegnato a quest’ultimo, per l’attivazione del misuratore fiscale presso il proprio esercizio. Valerio Pulieri

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Il riassorbimento della sede in soprannumero nell’art. 11 del dl. liberalizzazioni Alla luce del DL "liberalizzazioni", chiedo lumi per il criterio topografico e/o della distanza in un comune di circa 11.000 abitanti ed esattamente per il "riassorbimento" previsto dal secondo comma dell'art. 2 della L. 362/1991; in particolare, l'apertura di nuove sedi con il quorum fissato a 3.300 abitanti per farmacia, impone alla Regione di provvedere, automaticamente e prioritariamente, al riassorbimento della farmacia in soprannumero? Almeno astrattamente la riduzione del quorum a 3300 abitanti non incide sull’area applicativa del criterio topografico, e quindi nei comuni con popolazione inferiore a 12500 abitanti tale criterio è tuttora in principio utilizzabile, sia pure nel noto limite di una sola farmacia. Per di più, e in questo senso si è talora espressa la giurisprudenza amministrativa (illustrando comunque la tesi con argomenti che perlomeno in tale circostanza non appaiono privi di fondamento), quando l’aumento della popolazione o, come in questo caso, la drastica (e del tutto incomprensibile quanto asistematica) riduzione - da 5000 a 3300 - del quorum comporti in un comune “minore” (proprio quello cui Lei si riferisce) l’istituzione di una o due nuove sedi con il criterio demografico, potrebbe non rivelarsi affatto scontato (né “automatico” o “prioritario”, come si legge nel quesito) il preventivo riassorbimento (nel numero complessivo delle sedi corrispondenti al nuovo rapporto limite) della sede in soprannumero. Infatti, il riassorbimento contemplato nel sec. comma dell’art. 104 TU. (secondo il testo modificato dall’art. 2 della l. 362/91) riguarda bensì tutte le farmacie in soprannumero istituite con il criterio topografico o della distanza (rurali o urbane che siano, nonostante l’incredibile avviso diverso di cui

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abbiamo parlato tante volte), ma soltanto quando la sede soprannumeraria riguardi un comune con oltre 12500 abitanti, per il quale, cioè, quel criterio era - e naturalmente lo è ancor oggi, dopo la definitiva entrata in vigore dell’art. 11 del dl. liberalizzazioni - inapplicabile. Senonché, su questo punto ha avuto modo di intervenire – con il pur discutibile (e molto discusso) “parere” del 21 marzo u.s. – l’Ufficio legislativo del Ministero della Salute (che almeno qui sembra dunque pensarla in termini pienamente condivisibili), sottolineando che “l’applicazione del nuovo parametro previsto dal novellato art. 1, comma 1 della legge n. 475/1968 (si tratta evidentemente del quorum di 3300 abitanti) amplierà nella maggior parte dei comuni il numero delle farmacie spettanti in base al criterio della popolazione, con conseguente riassorbimento, nella determinazione di tale numero, di farmacie aperte sulla base del criterio topografico o della distanza di cui all’articolo 104 del testo unico delle leggi, sia prima, sia dopo l’entrata in vigore della l. 362/1991”. Secondo il “parere”, pertanto, nel Suo caso la farmacia ora risultante in soprannumero nella p.o. del comune dovrebbe essere (anch’essa) riassorbita e quindi riparametrata, unitamente alle sedi in numero, con riguardo al nuovo rapporto limite di 3300 abitanti. è l’avviso di un ministero (dove, come si vede, non c’è alcuna distinzione tra farmacie rurali e urbane, né tra criterio topografico e criterio della distanza…) che, se potrà valere poco o nulla dinanzi al giudice amministrativo, fungerà però certamente da linea guida nell’elaborazione dei “dati” (come li definisce l’art. 11) relativi a questa “revisione straordinaria” (o simile) della “pianta organica” (o simile) delle farmacie che gli 8000 comuni dovrebbero trasmettere alle Regioni entro il prossimo 24 aprile. Nei fatti, insomma, le cose potrebbero andare proprio nella direzione che Lei auspica. Gustavo Bacigalupo


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DAL MONDO DELLA SALUTE E DALLE AZIENDE

Governo e Aifa aprono all'omeopatia, plauso da aziende «Gli emendamenti presentati in Parlamento per sbloccare il dossier omeopatia sono stati stralciati per motivi tecnici, ma per la prima volta ci è sembrato di non percepire particolare ostilità da parte del ministero della Salute e dell'Agenzia del farmaco». Questo il commento di Alessandro Pizzoccaro, presidente del Cda di Guna, sull'apertura del Governo e dell'Aifa alla registrazione di nuovi prodotti omeopatici, di cui si sta discutendo in Parlamento in RILASTIL SUN SYSTEM questi giorni. «La speranza è che il ® CON PRO-DNA COMPLEX nuovo corso delle istituzioni inaugurato Sfrutta più avanzate di protezione dermatologica UVB – UVA dalle tecnologie governo Monti possa finalmente rie fornisce ad adulti e bambini tutta la sicurezza di cui la pelle ha bisogno: solvere un empasse che dura da oltre 15 anni» ha sottolineato in una nota «Una soluzione attesa da oltre 10 milioni di italiani che usano questi prodotti, da 20mila medici che li prescrivono, e da tutte le aziende del settore, un comparto che non conosce crisi e continua a crescere». L'auspicio, conclude Pizzoccaro, «è che presto si possa riaprire questo mercato, ancora penalizzato solo in Italia, allineando il nostro paese alla situazione Europea, e per far questo la collaborazione dell'Aifa sarà certamente preziosa». Farmacista 33 LE GARANZIE RILASTIL

• Macchie • Scottature e ustioni • Tumori cutanei In Italia si registrano ogni anno 7.000 casi di melanoma cutaneo, di cui l’80% causato da una prolungata esposizione solare. Ecco perché è fondamentale utilizzare una protezione solare sicura ed efficace, scegliendo il fattore di protezione più adatto al proprio fototipo. Dall’esperienza dermatologica Rilastil: RILASTIL SUN SYSTEM CON PRO-DNA COMPLEX COMPLEX PRO-DNA PR DNA CO COMP MP EX ® MPLEX FIL SIS SISTEMA ISTEMA TEMA FILTRANTE ILTRANTE AD AMPIO SPETTRO SPETTR

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A maggio al via la campagna nazionale sul controllo del peso promossa da Aboca e Apoteca Natura DIETA ‘FAST’ PER GLI ITALIANI, IL 20% RESISTE SOLO 3 SETTIMANE. MEDICI E FARMACISTI INSIEME. PAROLA D’ORDINE: PREVENZIONE Nel nostro paese il 50% degli uomini e il 34% delle donne è in sovrappeso. Le cattive abitudini alimentari non riguardano però solo gli adulti, anche il 23% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni ha problemi con la bilancia. La questione è seria: un italiano su due vive perennemente ‘a stecchetto’, il 20% vorrebbe bruciare le tappe e pretende risultati entro tre settimane; poi, deluso e scoraggiato, prende d’assalto il web alla ricerca di diete miracolose per rimettersi in forma in tempi record, sottovalutandone i rischi. Per contrastare questa pericolosa tendenza parte la campagna nazionale di informazione e prevenzione “Bilancia il tuo peso, misura la tua salute”, promossa da Apoteca Natura, SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e AIDAP (Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso). Per tutto il mese di maggio, nelle 500 farmacie Apoteca Natura presenti sul territorio italiano, per gli adulti sarà possibile individuare soluzioni personalizzate e stili di vita corretti da seguire con un semplice questionario gratuito. Per ottenere risultati duraturi bisogna iniziare dalla corretta valutazione della propria si-

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PILLOLTEE di SALU tuazione. “La nostra iniziativa vuole offrire un utile e capillare supporto per chi vuole dimagrire “spiega la dott.ssa Manuela Marinoni, farmacista della rete Apoteca”. In Farmacia si compileranno una Scheda Misurazioni Antropometriche (peso, altezza, indice di massa corporea, misurazione di polso, addome, fianchi e coscia) e un Questionario on-line per avere la propria Mappa del Comportamento Alimentare sulla quale basare preziosi consigli personalizzati. Sempre in farmacia sarà anche disponibile un opuscolo informativo con consigli utili. “Questa collaborazione tra farmacisti e medici di famiglia – afferma il dott. Claudio Cricelli, presidente SIMG – unisce il meglio delle due professionalità a vantaggio del cittadino. Sulla base dei risultati del questionario, il farmacista consiglierà il giusto stile di vita da seguire oppure, nel caso lo ritenga opportuno, una visita dal medico per eventuali approfondimenti”.

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Nuovo marker diagnostico per il carcinoma ovarico Alla ricerca di un potenziale marker, possibile candidato a discernere tra tumori ovarici benigni e maligni, ricercatori della Scuola medica universitaria di Ege, a Izmir (Turchia) guidati da Timucin Mermer hanno effettuato uno studio prospettico caso-controllo su 55 pazienti con diagnosi di massa annessiale, in 25 casi benigna, in altri 25 maligna. Per ogni singola partecipante si è proceduto alla raccolta preoperatoria di campioni ematici e alla registrazione di vari dati, quali: età, stato menopausale, dimensione della massa annessiale, livello preoperatorio di Ca125, conta piastrinica, stadio Figo della malattia, grado del tumore, sottogruppo istologico, massa tumorale residua, citologia su liquido ascitico, procedure chirurgiche e trattamenti postchirurgici. Le donne con cancro ovarico sono state sottoposte a chirurgia citoriduttiva costituita da rimozione della massa annessiale, isterectomia, omentectomia totale e debulking retroperitoneale, seguito da chemioterapia adiuvante con paclitaxel e carboplatino. Le risposte al tratta-

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mento sono state valutate in base alle linee guida Recist riviste. Doctor 33

Efficacia degli antivirali nel trattamento dell'influenza Le terapie con oseltamivir in somministrazione orale e inalazione di zanamivir possono fornire un beneficio netto rispetto all'assenza di trattamento nell'influenza, secondo una revisione sistematica e meta-analisi degli studi osservazionali pubblicati in letteratura. A fronte di una generale mancanza di evidenze rigorose riguardo agli effetti delle terapie antivirali nei pazienti con influenza, la revisione si è posta l'obiettivo di raccogliere le indicazioni provenienti da trial osservazionali in merito ai benefici e ai rischi di oseltamivir, zanamivir, amantadina o rimantadina. I criteri di inclusione sono stati soddisfatti da 74 studi, da cui è emerso che, nella popolazione ad alto rischio, il trattamento orale con oseltamivir può ridurre la mortalità, la necessità di ricovero in ospedale e la durata dei sintomi rispetto all'assenza di terapia. L'inizio precoce dell'assunzione del farmaco si è associato generalmente a risultati migliori. Lo zanamivir somministrato per via inalatoria può abbreviare la durata dei sintomi e diminuire la frequenza delle ospedalizzazioni ma si associa a più complicanze rispetto al mancato trattamento; tuttavia un confronto diretto non mostra differenze significative riguardo ai parametri chiave di efficacia tra oseltamivir e zanamivir. Infine, da uno studio emerge che l'amantadina orale è in grado di ridurre la mortalità e i casi di polmonite associati all'influenza A, mentre non è stato individuato nessuno studio che valutasse l'efficacia della rimantadina. Doctor 33


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