


«suoni, sensazioni ed emozioni vengono esaltati
dalla più alta tecnologia per migliorare la vita
persone in ogni momento."
DEFINIZIONE: QUALSIASI FENOMENO ACUSTICO, GENERALMENTE
IRREGOLARE, CASUALE E NON MUSICALE, SPECIALMENTE
SE SGRADEVOLE, FASTIDIOSO, MOLESTO, NOCIVO
FENOMENO
ACUSTICO = SUONO
SUONO: EFFETTO SOGGETTIVO DETERMINATO DA UN’ONDA DI
PRESSIONE CHE SI
GENERALMENTE L’ARIA
PROPAGA IN UN MEZZO ELASTICO,
FREQUENZ A
Un suono è una vibrazione dell’aria o una vibrazione del mezzo nel quale si propaga.
Suono acuto: 10.000 vibrazioni al secondo (frequenza di 10.000
Hertz)
Suono grave: 200 vibrazioni al secondo
(frequenza di 200 Hertz)
Frequenze udibili dalle persone sane: tra 20 e 20.000 Hertz
La durata di un’esposizione al rumore è un fattore molto importante nelle
lesioni all’udito:
le esposizioni al rumore si accumulano nel corso della giornata!
In aria: [m/s]
Velocità con la quale si propaga l’onda nel mezzo elastico.
Dipende dal mezzo elastico e dalla temperatura.
Aria (secca, 18°) : c = 342 [m/s]
Acqua: c = 1460 [m/s]
Mattoni: c = 3650 [m/s]
Vetro e Ferro: c = 5000 [m/s]
Gomma elastica: c = 30-70 [m/s]
Gomma dura: c = 2100 [m/s]
Numero di oscillazioni complete che compie l’onda sonora in un secondo.
L’orecchio umano percepisce frequenze che vanno da 20 a 20000 Hz.
Il rumore e le grandezze caratteristiche - Analogia con la luce
pressione sonora << pressione atmosferica
pressione sonora molto variabile:
pmin = 0,00002 Pa = minima pressione sonora percepita, di riferimento
pmax = 200 Pa = massima pressione sonora ottenibile
Lo stesso vale per l’intensità e la potenza sonora e per le frequenze udibili dall’uomo:
fmin = 20 [Hz] = minima frequenza udibile
fmax = 20000 [Hz] = massima frequenza udibile
Scala logaritmica dei decibel:
per fenomeni di grande variabilità (non solo in Acustica)
si adatta bene alla percezione del suono, da parte dell’uomo
L’effetto risultante di più sorgenti sonore può essere valutato, in termini di livello di pressione sonora, mediante la composizione logaritmica:
(non 100 dB !!!)
I livelli in decibel non sono sommabili direttamente.
Essi rappresentano una scala di valutazione, non una grandezza fisica additiva come l’energia.
La scala dei decibel non è lineare, ma logaritmica.
Le sorgenti sonore vanno sommate su base energetica.
Un materiale che fa diminuire il livello di pressione al ricevitore di 3 dB è come se facesse dimezzare la potenza della sorgente sonora.
Quando due valori in dB differiscono per più di 10 dB si può considerare trascurabile l’influenza di quello inferiore.
60 dB 50 dB 60,4 dB
Effetto
Le variazioni di livello sonoro indotte dalla diminuzione e dall'aumento del numero di sorgenti o dal diverso tempo di funzionamento delle medesime producono diverse sensazioni.
Al variare della frequenza occorrono differenti quantità di energia per produrre la stessa sensazione uditiva.
Per collegare tra loro quantità di energia sonora e percezione uditiva, sono state introdotte le scale di ponderazione, tra le quali la scala “A” è quella maggiormente impiegata per la valutazione del disturbo.
Isofonica 40 dB normalizzata a 0 dB at 1kHz
Isofonica 40 dB Invertita confrontata con la curva A di ponderazione in frequenza
COSTANTE: IL LIVELLO SONORO HA VARIAZIONI TRASCURABILI NEL
TEMPO (ES.: POMPA, VENTILATORE…)
FLUTTUANTE : IL LIVELLO SONORO È VARIABILE NEL TEMPO
(ES.: MOLATURA, SEGHE DI OGNI TIPO...)
IMPULSIVO : IL LIVELLO SONORO È INTENSO E DI BREVE DURATA
(ES.:PRESSE, CESOIE…)
ACUTO: STRUMENTO MUSICALE; ALTE FREQUENZE (OLTRE 2000 HERTZ)
GRAVE: TEMPORALE; BASSE
FREQUENZE (250 HERTZ)
Quando il fastidio diventa reale è già troppo tardi per recuperare.
Il rumore non è causa solo di diminuzione della sensibilità uditiva, ma anche di effetti collaterali sul sistema nervoso e sul resto dell’organismo.
DIRETTI O UDITIVI:
INCIDONO NEGATIVAMENTE
A CARICO DELL’ORGANO
DELL’UDITO, PROVOCANDO
ALL’INIZIO FISCHI E RONZII
NELL’ORECCHIE CON UNA
INIZIALE TRANSITORIA
RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ
UDITIVA E SUCCESSIVA
SORDITÀ (IPOACUSIA)
INDIRETTI O EXTRAUDITIVI:
INSONNIA, FACILE IRRITABILITÀ, DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DI
CONCENTRAZIONE, AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA, DIFFICOLTÀ DIGESTIVA, GASTRITI, ULCERE, ALTERAZIONI TIROIDEE ECC..
ACUTI: LESIONI PROVOCATE DA FORTI RUMORI IMPULSIVI E/O DA
RUMORI CONTINUI, ENTRAMBI DI INTENSITÀ SUPERIORE A 140 DB.
SINTOMI: DOLORE ACUTO ALL’ORECCHIO, STORDIMENTO E VERTIGINI, INDEBOLIMENTO VARIABILE DELL’UDITO.
CRONICI: SPOSTAMENTO PERMANENTE DELLA SOGLIA UDITIVA OSSIA
INNALZAMENTO DEL LIVELLO SONORO PIÙ DEBOLE PERCEPIBILE
DALL’ORECCHIO.
SINTOMI: 4 FASI
1: RONZIO O SENSO DI OVATTAMENTO AL TERMINE DEL LAVORO; 2: DIFFICOLTÀ NEL COMPRENDERE UNA VOCE SUSSURRATA DA 6/8 METRI
3: RIDUZIONE ULTERIORE DELLA CAPACITÀ DI COMPRENDERE
CONVERSAZIONI
4: CONDIZIONI DI SORDITÀ
Spettro
Spettro
Valutazione dei dispositivi in frequenza
SOSTANZE OTOTOSSICHE
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
MACCHINARIO / POSIZIONE
FABBR. A - AVVITATORE MAKITA TW001G - DA 3/4
FABBR. A - FRESA CNC LODIRILIEVO SETTIMANALE 1 - Fabb A – Montaggio motoriAMBIENTALE
- FLESSIBILE A.C. A TAGLIO - BETA 1936/5A
- USO ARIA COMPRESSA -
- PAUSA FISIOLOGICA -
D. LGS 81/08, TITOLO VIII, CAPO II
LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN
BASE A: - LIVELLO DI RUMOROSITÀ
- DURATA DELL’ESPOSIZIONE
- VALORI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
- EFFETTI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA RISULTANTI DA INTERAZIONI
TRA RUMORE E VIBRAZIONI
- INFORMAZIONI FORNITE DAI COSTRUTTORI DELLE MACCHINE IN RELAZIONE ALL’EMISSIONE DELLA RUMOROSITÀ PRODOTTA
- INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE DEGLI
OPERATORI ESPOSTI - PRESENZA SOSTANZE OTOTOSSICHE
Il rischio rumore viene valutato in base a quanto disposto dal TITOLO VIII
CAPO II del D.Lgs. 81/2008
In particolare:
⮚Articolo 187: campo di applicazione;
⮚Articolo 188: definizioni;
⮚Articolo 189: valori limite di esposizione e valori di azione;
⮚Articolo 190: valutazione del rischio;
⮚Articolo 191:valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile;
⮚Articolo 192: misure di prevenzione e protezione;
⮚Articolo 193 : uso dei dispositivi di protezione individuali;
⮚Articolo 194: misure per la limitazione dell’esposizione;
⮚Articolo 195:informazione e formazione dei lavoratori;
⮚Articolo 196: sorveglianza sanitaria;
⮚Articolo 197: deroghe;
⮚Articolo 198: linee guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
1.Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2.La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
3.La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
4.I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
183 - Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all’articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
1.Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e contro indicazioni sanitarie all’uso.
185 - Sorveglianza sanitaria
1.La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2.Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
Articolo 187 - Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
Articolo 188 – Definizioni
1.Ai fini del presente capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla
Norma Internazionale ISO 1999 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli i esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla
Norma Internazionale ISO 1999 punto 3.6, nota 2.
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione
Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
MISURE DA ATTUARE LEX, 8H PPEAK
ESPOSIZIONE GIORNALIERA
PERSONALE
MISURE MIRATE ALL’ELIMINAZIONE O RIDUZIONE
AL MINIMO DEL RISCHIO SULLA BASE DI
CONOSCENZE ACQUISITE E SUL PROGRESSO
DELLA TECNICA
INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI LAVORATORI
SORVEGLIANZA SANITARIA SU RICHIESTA, CON CONSENSO DEL MEDICO
FORNITURA DEI DPI
VERIFICA EFFICACIA DEI DPI
SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA
SEGNALETICA E SEGNALAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DPI
PERCEZIONE
-il riconoscimento di fattori di aggravio quali il rumore impulsivo, sostanze ototossiche e le vibrazioni;
-l’obbligo di formalizzare esplicitamente il programma delle misure tecniche ed organizzative in caso di superamento del valore superiore di azione;
-la definizione di un valore limite di esposizione insuperabile;
-la selezione e la verifica dell’efficacia dei DPI per il rispetto dei valori limite di esposizione;
-l’abrogazione del registro degli esposti e della comunicazione alle ASL competenti al superamento dei limiti.
I DPI devono abbattere solo i suoni dannosi mentre devono lasciar passare
le voci e i toni bassi, permettendo di comunicare e percepire eventuali
avvisatori, allarmi o situazioni di pericolo.
PROTEZIONE DELL’UDITO
INSERTI AURICOLARI (EN 352.2)
ASSICURANO UN ATTENUAZIONE TRA I 15 E 20 DB, POSSONO
SEMBRARE ADATTI PER MOLTE SITUAZIONI LAVORATIVE, MA
ATTENZIONE AL FATTORE BETA!
USO CORRETTO:
-MANEGGIARLI CON LE MANI
PULITE
-INSERIRLI IN SENSO ROTATORIO
UTILIZZANDO LA MANO DESTRA
PER L’ORECCHIO DESTRO E
VICEVERSA, L’ALTRA MANO DEVE
TIRARE LA CIMA DELL’ORECCHIO
PER RADDRIZZARE IL CONDOTTO
UDITIVO
MA LI SAPPIAMO USARE ?
PROTEZIONE DELL’UDITO
ARCHETTI (EN 352.2)
PRESENTANO LE STESSE CARATTERISTICHE DEGLI INSERTI
MA RISULTANO PIÙ SEMPLICI DA METTERE E TOGLIERE
QUINDI PIÙ ADATTI AD UN USO DISCONTINUO
POSSONO ESSERE INDOSSATI SENZA CHE LE MANI
VENGANO A CONTATTO CON L’ORECCHIO, ATTENZIONE AL FATTORE BETA!
PROTEZIONE DELL’UDITO
CUFFIE (EN 352.1)
OFFRONO UNA PROTEZIONE PIÙ ELEVATA RISPETTO AI
PRECEDENTI, QUINDI ADATTE PER LIVELLI DI ESPOSIZIONE
ELEVATI
POSSONO ESSERE INDOSSATE SENZA CHE LE MANI
VENGANO A CONTATTO CON L’ORECCHIO
OBBLIGO FIT TEST, E MANUTENZIONE
Gli otoprotettori devono essere:
• Marcati CE (dpi di terza categoria) secondo le norme EN 352
• Forniti di dichiarazione di conformità del fabbricante
• Corredati di una nota informativa contenente, al minimo:
• Criteri per il deposito, l’impiego, la pulizia, la manutenzione, la revisione e la disinfestazione dei DPI;
• Le prestazioni ottenute dagli esami tecnici effettuati per verificarne le caratteristiche;
• Le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
• La data o il termine di scadenza dei Dpi o di alcuni dei loro componenti;
• Il significato della marcatura;
• Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.
Metodo OBM
si sottraggono aritmeticamente dai livelli di pressione sonora per ottave (fra 63 e 8000 Hz) rilevati nell’ambiente di lavoro i corrispondenti valori di APVfx dell’otoprotettore e, in base ai dati ottenuti, si calcola il livello sonoro ponderato A con DPI
Metodo HLM
si determinano, attraverso un calcolo relativamente prolisso, i parametri Hx (attenuazione alle alte frequenze), Mx (attenuazione alle medie frequenze), Lx (attenuazione alle basse frequenze); successivamente, in base ai livelli di pressione sonora (ponderati A e C) rilevati nell’ambiente di lavoro, si calcola il livello sonoro ponderato A con DPI;
Metodo SNR
si detrae dal livello di pressione sonora ponderato C misurato nell’ambiente di lavoro, il valore del parametro SNRx ricavato in base ai valori APVfx
Metodo OBM
si sottraggono aritmeticamente dai livelli di pressione sonora per ottave (fra 63 e 8000 Hz) rilevati
nell’ambiente di lavoro i corrispondenti valori di APVfx dell’otoprotettore e, in base ai dati ottenuti, si calcola
il livello sonoro ponderato A con DPI
f rappresenta la frequenza centrale di banda d’ottava dello spettro compreso tra 125 e 8000 Hz
Lf è il livello di rumore in dB nella banda d’ottava f
Af è la ponderazione in frequenza della curva A in dB nalla banda d’ottava f
APVf è il valore di protezione presunto dal protettore auricolare in dB bella banda d’ottava f
Calcolato L’Aeq, si confronta il livello con il limite di aziende per valutare l’idoneità dell’otoprotettore
La norma UNI EN 458 è il documento guida in merito alla selezione, all’uso, alla cura e alla manutenzione dei protettori auricolari.
Oltre le esigenze di marcatura CE e di attenuazione sonora, debbono essere considerati i seguenti aspetti:
• confortevolezza del portatore
• caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’attività lavorativa
• temperatura, umidità, polvere
• esposizione ripetuta di breve durata
• esigenza di percepire suoni informativi ( segnali di avvertimento / messaggi) esigenze di comunicazione
• eventuali disturbi medici
• compatibilità con altri DPI indossati.
• fattori connessi alla scelta:
• taglia dei dispositivi
• presenza di capelli lunghi, barba, occhiali
• fattori connessi all’uso:
• inserimento approssimativo dei DPI
• spostamento dei DPI dalla loro sede originaria
• modifiche realizzate dal lavoratore sui DPI per renderli più confortevoli
• uso congiunto di altri DPI (es. cuffie e occhiali);
• fattori connessi alla conservazione delle caratteristiche:
• difetti nella cura dei DPI in dotazione personale
• assenza di manutenzione e intempestiva sostituzione di DPI
• usurati e non più idonei;
• fattori connessi all’addestramento:
• mancanza di adeguata attività formativa.
Fattore ß – beta
Il fattore beta è un coefficiente che viene introdotto per calcolare l’attenuazione
reale, considerando gli errori e le difficoltà di indossamento e non la adattabilità
reale del DPI :
NRR x 0,75 per le cuffie
NRR x 0,5 per gli inserti espandibili
NRR x 0,3 per gli altri tipi di inserti
NRR x 1 per i su misura
Ing. Laura Permunian
Ing. PhD. Emiliano Boniotto
per chiarimenti e domande: emiliano@safesrl.com