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UE e NATO contro la proliferazione delle armi

UE E NATO

contro la proliferazione delle armi biologiche

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MONITORAGGIO NELL’INDUSTRIA DELLA DIFESA

Paola Giorgia Ascani

Il binomio tra scienza/tecnologia e settore militare dimostra quanto può essere sottile il confine tra scoperta per l’umanità e contro di essa. Nel I secolo d.C., Frontino, governatore romano della Britannia, sosteneva che l’invenzione delle armi da guerra (opere e i meccanismi) fosse «ormai da tempo perfezionata», sicché suggeriva, come «nuovi modi d’arte», gli stratagemmi indicati nelle sue opere, per condurre gli assalti (1). L’affermazione del valoroso Comandante era corretta per il suo tempo, ma ingenua e inevitabilmente priva di lungimiranza, poiché non poteva tenere conto delle variabili del progresso tecnologico e della ricerca scientifica che il mondo contemporaneo si trova, invece, a gestire. Oltre a determinare primazìe governative nazionali e transnazionali, queste due variabili hanno inciso e continuano a incidere molto, proprio nell’universo militare, dove stanno cambiando il modo di gestire, o prevenire, i conflitti, in forza della numerosa e variegata disponibilità di armamenti che ormai circolano per il mondo, in forma convenzionale e non.

Avvocato del Foro di Roma dal 2006, esercita prevalentemente in campo penale e tutela dei diritti umani. Patrocinante dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori. Membro della Commissione diritto e procedura penale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, ha pubblicato con la casa editrice Giuffrè contributi sulla disciplina dei contratti, brevetti e marchi e proprietà intellettuale. È stata tutor e membro del direttivo della Camera penale di Roma e del Centro studi Alberto Pisani. Ha curato, sotto il profilo giuridico e legale, progetti foto-editoriali in materia umanitaria e internazionale. È consulente giuridico e forense del Circolo del ministero degli Affari Esteri.

«Il binomio tra scienza/tecnologia e settore militare dimostra quanto può essere sottile il confine tra scoperta per l’umanità e contro di essa». Nell’immagine: sistema di

sviluppo avanzato per analizzare e monitorare le armi di distruzione di massa denominato BAE (laran.it).

Il biennio 2020-21 ha visto, e vedrà, importanti ricorrenze proprio nel panorama delle armi non convenzionali che più di ogni altro settore incarna e risente del binomio scienza/armamenti, con le armi NBCR (Nucleari-Biologiche-Chimiche-Radiologiche) (2). È intuitivo che un’arma particolarmente tecnologica di ultima generazione può recare con sé vantaggi e problematiche, non solo di tipo tecnico, ma soprattutto etico e giuridico che, infatti, animano preoccupati dibattiti nella comunità legale internazionale, nel tentativo di bloccarne l’utilizzo, creando parametri ossequiosi delle norme già in vigore o apprestandone delle nuove da plasmare sulle tipologie che si affacciano sul campo. Il nodo della questione è che le armi tecnologicamente avanzate si caratterizzano per avere, fra l’altro, potenziali distruttivi molto maggiori rispetto a quelle convenzionali e, come tali, non sono in grado di salvaguardare i diritti dei civili, violando così i principi cardine del diritto internazionale, sotto il profilo umanitario. Per questo le armi biologiche sono, a tutti gli effetti, catalogate tra le armi di distruzione di massa - ADM, in grado di instaurare conflitti onnidistruttivi che coinvolgono tutta la popolazione, anche all’interno dei propri confini (3). I lavori delle organizzazioni e istituzioni internazionali, al momento, sembrano rivelare un approccio olistico che tiene conto di tutti i fattori in gioco, per arrivare a una soluzione che consenta al campo militare di rimanere impermeabile allo sviluppo e al progresso delle bio-tecnologie, della robotica e dell’intelligenza artificiale (AI nell’acronimo inglese), disciplinando nel modo più stringente e connesso alla realtà soprattutto il dual use. Purtroppo, la maggior parte degli obiettivi sono ancora insoluti, lasciando la materia priva di una disciplina specifica efficace, che permetta, per esempio, di individuare con certezza le violazioni e comminare le sanzioni agli Stati che vi incorrano, per la mancanza di Autorità di vigilanza dotate di reali poteri istruttori e ispettivi. Che vi sia stata finora una falla, in tal senso, è testimoniato dalle innumerevoli volte (Afghanistan, Balcani, Siria, Iran, Iraq, per citare i casi più recenti) in cui l’ONU si è trovata a condannare, o dover svolgere indagini, sull’uso di queste armi.

La IX Conferenza di Riesame della Convenzione sulle armi biologiche negli studi preparatori

Parlare di armi biologiche quando da oltre un anno la comunità globale è stretta nella morsa di una pandemia e con la pro-

spettiva, già svelata da parte degli scienziati, che sia solo la prima del millennio, è sicuramente suggestivo.

La comparsa del virus SARS-CoV-2 di accertata natura zoonotica, da un lato, ha stimolato la fantasia, sfociando in diverse derive interpretative decisamente più attinenti a scenari letterari distopici che alla realtà di ciò che è accaduto sul serio; dall’altro, ha permesso all’umanità di confrontarsi, concretamente, con le diverse criticità legate ai possibili utilizzi di armi non convenzionali di tipo biologico, rinsaldando le ragioni per cui, finora, esse siano rimaste nelle retrovie dei si- Il Trattato per la proibizione delle armi nucleari è entrato in vigore a gennaio 2021 (startmag.it). stemi di armamento di tutte le potenze. Purtroppo, in questi anni, è rimasta nelle re- tora l’impatto delle nuove tecnologie sull’industria della trovie anche la creazione di un’efficace normativa in Difesa. L’ultimo documento Science & Technology materia, che uscisse dall’ombra di ammissibilità delle Trends: 2020-2040, elaborato dal NATO Science & Tepolitiche di deterrenza e sancisse, nero su bianco, il di- chnology Organization Office of the Chief Scientist (4), vieto di sviluppo di tali armi. Sotto questo profilo, si au- individua nella biologia sintetica il punto cruciale su cui spica che i lavori della IX Conferenza di Riesame della l’Alleanza deve porre attenzione. Il timore è che i proConvenzione sulle armi biologiche, che si terrà proprio gressi scientifici nel campo della biotecnologia potrebquest’anno, finalmente possa spingere la comunità in- bero appetire attori ostili, inducendoli a sviluppare armi ternazionale a un aggiornamento del corpus legislativo, biologiche, ignorando i limiti giuridici ed etici, che fiormai atteso da decenni e istitutivo del regime di pre- nora ne hanno impedito l’utilizzo. Gli autori del rapvenzione di ogni possibile sviluppo di armi biologiche. porto sostengono che le nuove tecnologie permettono

I lavori preparatori della Conferenza sono partiti già ormai di creare nuovi agenti biologici modificabili in nel 2019, ma in questa occasione, il consesso scientifico modo strumentale per ottenere il massimo stress di apinternazionale dovrà compiere uno sforzo nuovo e de- parati medici e logistici, occorre che gli Alleati prencisivo e potrà disporre, come mai è stato prima, di dati dano atto di queste nuove sfide per la salute e la reali, con cui tradurre i rischi connessi all’evoluzione e sicurezza. Per comprendere appieno la possibile rileal possibile impiego nel settore militare delle tecnologie vanza dell’impiego di biotecnologie a scopo offensivo, genetiche, in norme che obblighino ciascun governo a basta considerare che un attacco perpetrato tramite impegnarsi, fattivamente, sullo scenario sovranazionale agenti patogeni, sarebbe in grado sia di colpire l’uomo, e, in primis, nella propria legislazione nazionale. Mal- sia settori vitali della vita collettiva (pensiamo al settore grado il panorama giuridico lacunoso, la NATO moni- agroalimentare), e potrebbe giustificare l’applicazione

dell’art. 5 del Trattato Nord Atlantico, quindi una risposta militare globale. Allo stato attuale, vi sono una serie di norme che, anche in modo combinato disposto, vietano l’uso delle armi chimiche e biologiche, sanzionato altresì dall’art. 8(2)(b)(xx) dello Statuto della Corte Penale Internazionale (5), ma la maggior parte di esse necessita di un aggiornamento. La stessa Convenzione sulle armi biologiche in vigore dal 1975, andrebbe modificata innanzitutto nel senso di introdurre il divieto assoluto ed esplicito di sviluppare agenti patogeni, i quali, seppur possiedono acclarata e lecita utilità per scopi pacifici, possono tuttavia essere oggetto di modifica e proliferazione, diventando armi biologiche a tutti gli effetti, come sottolineato dal documento NATO, che sollecita gli Stati a monitorare i progressi della biotecnologia.

La risposta dei paesi atlantici potrebbe risiedere nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, con cui monitorare, individuare e difendersi dalle minacce CBRN, malgrado anche lo sviluppo di strumenti ad AI si presti a usi incongrui, sanzionabili a livello giuridico. Sotto questo aspetto, i profili di rischio sono stati messi in luce, già venti anni fa, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS che, incrociando i dati relativi ai più recenti sviluppi scientifici, ha concluso che potrebbero facilitare attacchi bio-terroristici con conseguenze enormi (6). Più di recente, anche l’Università di Cambridge, nel Global Catastrophic Biologica risk (7), giunge alle stesse conclusioni e individua proprio nell’incontro tra AI e ingegneria genetica, la possibilità di realizzazione di pericolose armi biologiche c.d. intelligenti. Nello studio inglese, si formula l’ipotesi che sarebbe ormai possibile creare armi biologiche in grado di ragionare per obiettivi, ovvero cambiare in modo autonomo strategia di attacco secondo le circostanze, per raggiungere il risultato (8). In questo senso, lo studio ipotizza che una simile arma biologica sarebbe in grado di perpetrare attacchi mirati ad alcuni gruppi etnici, utilizzandone e modificandone adeguatamente il genoma, esattamente come si è cercato, sempre intervenendo sul genoma, di distruggere la malaria, modificando geneticamente le zanzare al fine di ridurne la capacità diffusiva virale. Da qui, l’ulteriore monito conclusivo dello studio inglese, nel quale si invitano i governi a predisporre rimedi, prima che accada l’irreparabile. Allo stesso tipo di risultati arriva il rapporto SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute (9), mettendo a confronto produzione additiva e bioprinting 3D per comprendere meglio quali rischi siano legati alla relazione tra tutte le nuove tecnologie in campo biogenetico e tecnologico (stampa 3D, AI, robotica) e possibile produzione di nuove armi biologiche. La valutazione dell’impatto evidenzia, attualmente, un rischio ancora moderato di proliferazione di armi biologiche purché, avvertono gli autori del Rapporto, le autorità internazionali elaborino programmi di monitoraggio sistematico degli sviluppi tecnologici, acquistino un’accresciuta consapevolezza dei rischi e delle possibilità, e avviino l’autoregolamentazione del settore privato, affinché la soglia del rischio non aumenti e vada fuori controllo. Il panorama generale è, come si vede, serio, ma non allarmante. Ciò che ci si aspetta dalla comunità internazionale alla IX Conferenza di riesame in programma è che prenda in carico le criticità messe in luce, e appresti una legislazione in materia adeguata alle caratteristiche di un mondo globalizzato.

Il corpus giuridico internazionale vigente

Sebbene l’aspettativa nei confronti delle autorità internazionali è che affinino un’azione preventiva in grado se non proprio di azzerare, almeno di diminuire in modo rilevante il rischio di sviluppo di armi biologiche, va ammesso che si tratta di un’operazione tutt’altro che semplice, soprattutto sotto il profilo della biologia sintetica. Il punto debole è proprio l’ambivalenza civilemilitare dei progressi biologici che non permette in sé di prevedere tutti i possibili malevoli utilizzi conseguenti agli studi leciti sugli agenti patogeni e le tecnologie future. Questo è il motivo per cui nella stessa Convenzione sulle armi biologiche del 1975, uno dei capisaldi nella disciplina sul divieto di armi biologiche assieme al Protocollo di Ginevra del 1925, si è scelto di non vietare lo sviluppo tout court di agenti patogeni, ma solo il loro utilizzo per finalità militari, sancendo il principio della c.d. intenzione d’uso. Anziché stilare una tabella il più possibile esaustiva delle tossine e degli agenti vietati, nella Convenzione si trovano elencati gli scopi permessi e quelli non consentiti. La questione relativa alle armi biologiche, in buona sostanza, segue la

tifiche, la minaccia biologica, è sempre rimasta un passo indietro rispetto a quella nucleare, che sicuramente vanta la più ampia normazione tra tutte. La minaccia biologica si è concretizzata tardivamente perché le tecnologie adatte a utilizzare gli agenti patogeni hanno impiegato più tempo a evolversi. Si assiste alla nascita di una vera e propria biologia militare, solo all’imbrunire del Secondo conflitto mondiale. Il primo accenno di disciplina si ha nel Protocollo di Ginevra del 1925, all’indomani della Prima guerra mondiale, per assimilazione alle armi chimiche. Quello che poteva sembrare un vantaggio, oggi, trascorso praticamente un secolo, è una criticità che rende il La stampa biologica di un orecchio umano per un trapianto. L’inchiostro biologico usa cellule coltivate del paziente per assicurare la compatibilità tissutale (CollPlant, Israele). settore molto vulnerabile e con una grave serie di lacune normative. Le previsioni sono rimaste sostanzialstoria dell’uomo e della sua evoluzione, sia tecnologica mente quelle di allora, tranne le modifiche apportate, nel che bellica. Nell’antichità, erano già note tecniche di 1972, dalla Convenzione sulle armi biologiche. conflitto con metodi non convenzionali. Le tecniche con Il Protocollo, proibisce (sia per le armi chimiche che cui gli Assiri avvelenavano i pozzi nemici con la segale batteriologiche) soltanto l’uso, lasciando ammissibili cornuta, e Solone di Atene le riserve idriche con elle- produzione, sviluppo, detenzione e accumulazione. Il riboro, tra IV e V secolo a.C., erano ovviamente rudimen- ferimento a metodi di guerra batteriologica nel Prototali in quanto studiati in base alle risorse disponibili, ma collo di Ginevra è contenuto tuttavia solo nel nome mostrano come l’inclinazione a creare armi in grado di completo del documento, Protocol for the Prohibition colpire il nemico il più possibile appartiene da sempre of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other all’umanità. Gases, and of Bacteriological Method of Warfare, ma

Fino ai giorni nostri sono molteplici gli esempi, ma non ci sono norme ad hoc nel testo. Si tratta quindi di dopo il Secondo conflitto mondiale, con il cambiamento un riferimento puntuale che, per l’epoca, fu un’intuidella società e dei metodi di produzione è cambiato il zione del futuro da parte della comunità internazionale, potenziale distruttivo diventato nettamente superiore ri- nel momento in cui ancora non esisteva la minaccia conspetto al passato e ora in grado, potenzialmente, di an- creta, ma i progressi tecnologici dell’industria bellica nientare il genere umano tutto. Di fronte al pericolo di non convenzionale la lasciavano presagire. Potremmo mettere a punto e far proliferare armi di distruzioni di dire oggi, che la comunità internazionale avrebbe ancora massa, la cooperazione internazionale è parsa da subito bisogno di quella lungimiranza per adottare normative lo strumento più adatto ad affrontare e contenere i rischi. adeguate al panorama scientifico attuale e futuro e per Sono nati così i diversi accordi e trattati internazionali allineare finalmente il campo giuridico a quello biotecsottoscritti in materia di armi CBNR. Nell’ambito delle nologico. Negli anni della Guerra Fredda gli arsenali armi di distruzione di massa frutto di operazioni scien- delle più grandi potenze sullo scenario celavano anche

armi biologiche; il pesante utilizzo di agenti patogeni nella guerra del Vietnam, costrinse il presidente americano Nixon, sotto pressione dell’opinione pubblica mondiale, a distruggere i propri armamenti biologici e questa decisione viene classificata come l’evento ufficiale che portò alla Convenzione (10) del 1972, primo accordo internazionale contro le armi biologiche. La Convenzione sulle armi biologiche e le tossine -BTWC, fu sottoscritta infatti nel 1972, entrò in vigore nel 1975 e consta di 15 articoli. Anch’essa non escluse lo sviluppo di agenti patogeni e tossine dalle attività consentite, ammettendolo per giustificati motivi di profilassi, protezione (studio degli antidoti) o altri fini pacifici (art. I).

La Convenzione mantiene le previsioni in linea col Protocollo di Ginevra, rispetto al quale ha una funzione integrativa e per nulla innovatrice. Dall’insieme normativo dei due documenti discende pertanto, l’attuale divieto di utilizzare qualsiasi tipo di strumento biologico in campo militare (11). Diverse lacune affliggono tuttavia la Convenzione BTWC, in specie: 1) la scarsità di ratifica e sottoscrizione da parte degli Stati; 2) gli strumenti di controllo del rispetto delle clausole. La Convenzione non prevede alcuna autorità, né procedura con cui esercitare poteri di vigilanza effettiva e ispezioni per il rispetto dei divieti. L’unico strumento di monitoraggio sull’attuazione è la denuncia al Consiglio di sicurezza dell’ONU (art. VI) verso gli Stati sospettati di violazioni, un metodo che sembra un po’ labile, soprattutto se messo in relazione con la tempistica delle eventuali conseguenze che la violazione potrebbe avere. Lo spirito che permea la Convenzione è piuttosto quello della fiducia reciproca da costruire con provvedimenti volti a favorire la trasparenza e basati sullo scambio reciproco e volontario di dati relativi a programmi e lavori dei laboratori di ricerca, nonché di informazioni su eventuali epidemie regionali e una serie di rapporti tra i ricercatori nel campo della microbiologia (Confidence-Building Measures - CBMs) (12). In generale, si può dire che alla luce delle sfide che perturbano l’universo delle armi biologiche, la Convenzione BTWC si mostra, in larga parte, poco incisiva. Per adeguarla ai progressivi sviluppi scientifico-tecnologici e verificarne lo stato di attuazione è previsto uno strumento di revisione e aggiornamento periodico che consiste in Conferenze di Riesame quinquennali (art. XII), l’ultima delle quali si è svolta nel 2016, e la prossima si svolgerà nell’anno corrente. La Risoluzione n. 1540, approvata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU nel 2004, per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, è l’altro recente documento che rileva nella disciplina dettata per le armi biologiche.

La sede del Consiglio europeo a Bruxelles (europa.eu).

Il documento si occupa della minaccia proveniente dagli attori non statuali e dai gruppi terroristici (bio-terrorismo), riaffermando l’importanza della prevenzione per un’efficace politica di non proliferazione. Il contesto generale della Risoluzione ricalca l’impegno reciproco alla confidence building, con trasparenza e scambio di informazioni su agenti biologici e tossine messe a punto per fini pacifici. La Risoluzione tuttavia ha le medesime problematiche e lacune riscontrate nei due precedenti Trattati di cui non rappresenta un passo avanti e cui non apporta soluzioni. Permangono il problema dell’accertamento della detenzione a sole finalità di ricerca e profilassi, e l’impossibilità di procedere a verifiche autonome e imparziali con ispezioni non sottoposte al diritto di veto del Consiglio di sicurezza dell’ONU. La strada per un contesto globale libero dall’utilizzo di armi biologiche, non sembra ancora spianata da certezze giuridiche di alcun genere.

Il ruolo dell’Unione europea

In questo quadro l’Unione europea ha predisposto una serie di strumenti tramite la Strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia dell’UE), adottata dal Consiglio europeo con decisione n.15708 del 2003. Nel documento si legge che l’attenzione a dotarsi di una propria strategia nel contrasto alla proliferazione è un passaggio obbligato nella piena attuazione della Strategia e Politica europea per la sicurezza comune e un elemento centrale dell’azione esterna dell’UE. Nel condurre il proprio sforzo di controllare la proliferazione, l’UE è conscia che finora i trattati internazionali abbiano permesso di esercitare un controllo delle esportazioni che ha solo rallentato la diffusione di queste armi e dei loro vettori, ma non hanno eradicato i tentativi, statuali e non, di sviluppare dette armi. Nella Strategia, l’UE denuncia, come metodo specifico anti proliferazione, l’impegno a contenere le crescenti minacce alla pace e sicurezza internazionali rappresentate dalle Armi di Distruzione di Massa (ADM) e, in merito alle armi biologiche, dalle tecnologie a duplice uso, il cui uso improprio è in forte aumento in virtù della rapida evoluzione delle scienze.

È molto interessante, a questo proposito, il concetto di «anonimato» che l’UE introduce in merito all’utilizzo delle armi biologiche, spiegando il fatto che non avendo «firma», sono più difficili da attribuire alla responsabilità degli Stati, che potrebbero avvantaggiarsi di tale circostanza per continuare a metterne a punto indisturbati, malgrado i divieti internazionali. La strategia dell’UE si basa su alcuni canoni tipici della politica europea quali: a) approccio multilaterale alla sicurezza, da porre in essere con trattati e accordi; b) portare in ognuna delle politiche globali dell’Unione la non proliferazione; c) sostegno alle istituzioni multilaterali che vigilano sull’osservanza dei trattati.

Sotto il profilo pratico, l’UE è impegnata non solo nell’obiettivo di migliorare la gestione e il coordinamento delle conseguenze di un uso delle ADM, ma anche in via preventiva, a esercitare controlli rigorosi sulle esportazioni, sia a livello nazionale che internazionale. Il Consiglio d’Europa non manca di sottolineare la tradizionale vocazione UE di esercitare la prevenzione con metodi politici e diplomatici, dunque un fattivo ricorso al dialogo e alla pressione diplomatica, come first option e, solo in seconda istanza, facendo ricorso alle sanzioni di cui al Capo VII della Carta delle Nazioni unite e del diritto internazionale. Questo atteggiamento sinergico, sia a livello interno che

Nello studio

inglese Global Catastrophic Biologica risk si «(...) ipotizza che armi biologiche sarebbero in grado di perpetrare attacchi mirati ad alcuni gruppi etnici, utilizzandone e modificandone adeguatamente il genoma...»

(fonte immagine centrale: biomedicalcue.it; sotto: focus.it).

esterno, è espressione del peculiare multilateralismo europeo che si aggiunge a tutti i precedenti documenti adottati dalla comunità internazionale in materia, con l’impegno pratico a renderli vincolanti, nel diritto internazionale, a livello universale. Nel capitolo III della strategia dell’UE sono elencate una serie di misure per combattere la proliferazione. Innanzitutto, un sistema di tracciabilità delle violazioni più significative da parte degli Stati. In un secondo momento, l’adozione di strumenti penali per le violazioni commesse sotto la giurisdizione o il controllo di attori statali. La stesura di un piano d’azione che le contenga, e sia soggetto a periodiche revisioni e aggiornamenti semestrali che ne assicurino l’operatività. In ultimo, l’istituzione di un’Unità con funzioni di centro di monitoraggio che controlli la coerenza dell’attuazione della strategia dell’UE, la raccolta di informazioni e di intelligence.

Il Piano di azione dell’UE sulle armi biologiche e tossiniche, a integrazione dell’azione comune dell’UE a sostegno della BTWC, è stato adottato dal Consiglio dell’Unione europea con decisione (2006/C 57/01), allo scopo di ampliare le CBMs (misure di confidence building). Il Piano d’azione prevede due ulteriori misure che gli Stati membri dovranno attuare, senza finanziamenti comunitari, nell’ottica che il maggior ricorso alle misure comuni aiuterebbe la trasparenza nell’attuazione della Convenzione BTWC. La più rilevante istituisce l’obbligo di relazione annuale sulle CBMs, tramite compilazione di un formulario che permetta all’UE iniziative diplomatiche nei confronti di quegli Stati che non abbiano rispettato gli obblighi imposti dalla Convenzione. In questo modo, si dispone di uno strumento aggiuntivo ben definito anche in termini giuridici per coadiuvare i compiti del Segretario generale delle Nazioni unite nei casi di presunto uso delle armi CBNR. Questa disposizione testimonia anche la ferma volontà dell’UE di rimanere nell’alveo dell’Alleanza atlantica nel contrasto alla diffusione delle ADM, ribadito anche nel punto in cui la Strategia conferma l’attualità dei contenuti della dichiarazione UE-Stati Uniti sulla non proliferazione; una sottolineatura importante in un ambito dalle forti implicazioni geopolitiche in grado di alterare i confini delle alleanze tradizionali.

L’impegno in azioni per la prevenzione dei conflitti regionali è stato inscritto nella PESC (Politica Europea di Sicurezza Comune) e nella PESD (Politica Europea di Sicurezza e Difesa) ma, trascorsi ormai 15 anni dalla sua entrata in vigore, tutto il Piano d’azione andrebbe revisionato, e chissà che, anche sotto questo profilo, i lavori della IX Conferenza di Riesame del 2021 potranno essere risolutivi. Un ulteriore passo che ha permesso all’UE di svolgere un ruolo effettivo a sostegno della Convenzione BTWC, è stato l’istituzione dell’Unità di Supporto all’Attuazione - ISU (Implementation Support Unit) nell’ambito dei lavori della VI Conferenza di Riesame, svoltasi nel novembre 2006. L’ISU ha rappresentato un significativo traguardo poiché fino a quella data le Nazioni unite avevano offerto supporto e assistenza al settore, saltuariamente, tramite un Segretariato attivo solo nel periodo delle riunioni degli esperti e delle Conferenze di Riesame. L’ISU, è stata invece un’innovazione strutturale permanente con durata quinquennale nell’ambito dell’Ufficio del Disarmo dell’ONU (UNODA), col compito di svolgere un raccordo fattivo tra Stati parti al fine di incentivare l’applicazione universale della Convenzione, e facilitare la gestione delle CBMs.

L’adozione del Piano d’azione sulla diffusione universale del contrasto alle ADM biologiche, ricade ora sotto il coordinamento dell’ISU, come pure il collegamento e la consulenza scientifica e tecnologica di ulteriori attività per il raggiungimento dello scopo. Con queste premesse, il 2020 ha registrato un’attività che evidenzia il ruolo europeo di primo piano, dettagliata nella Relazione annuale sull’attuazione della strategia dell’Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2020/C 341/01) e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, sulla base della Relazione annuale (2019/2136(INI)).

risposta a eventuali attacchi biologici, anche tramite occasioni di studio e seminari, il rafforzamento e protezione biologica (13) in America Latina, in linea con la Risoluzione ONU 1540(2004). Tra le iniziative UE più rilevanti a sostegno della BTWC, vi è la promozione dei progetti per l’attuazione della Convenzione a livello nazionale, che al momento è assai carente. Dalla Risoluzione, emerge un quadro di scarso impegno per la sicurezza. Tra i profili di rischio elencati, compaiono pericoli legati alle nuove tecnologie quali le campagne di disinformazione finalizzate anche alle ingerenze nei processi politici ed elettorali europei, gli attacchi informatici e la proliferazione di ADM, la messa in discussione degli accordi di non proliferazione (14) , e si parla apertamente delle tecnologie emergenti come il rischio concreto primario da affrontare con strategie prioritarie in ambito di politica estera di sicurezza dell’Unione, e quindi con l’inserimento in agenda della revisione della posizione comune del Consiglio 2008/944/PESC (15) per rafforzare la PESC, rendendola realmente idonea a contrastare le minacce globali.

La situazione italiana

La rappresentazione grafica della situazione della ricerca e sviluppo di robot killer nel mondo (World economic forum). I divieti in materia di armi biologiche in Italia derivano dal combinato disposto delle

Nella Relazione, le attività e le informazioni svolte diverse normative sovranazionali e della Legge per la strategia dell’UE in tema di proliferazione diven- 185/1990, modificata dal D.LGS n.105/2012, e integono parte della politica UE contenuta nella Strategia grata dal Regolamento di attuazione D.M. n.19/2013, globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione sul controllo dell’esportazione, importazione e transito (doc.10715/16) e testimoniano il ruolo di rappresentanza dei materiali di armamento. assunto tramite il Servizio Europeo per l’Azione Esterna Le modifiche alla Legge hanno recepito la Direttiva del - SEAE sullo scenario internazionale nelle politiche di Parlamento europeo e del Consiglio 2009/43/CE, che controllo e diffusione universale degli intenti di disarmo semplifica modalità e condizioni dei trasferimenti dei prodalle ADM. Nello specifico delle armi biologiche, l’UE, dotti per la difesa all’interno delle comunità, nell’ambito tramite l’UNODA, per il periodo 2019-22 ha autorizzato dell’ampio iter di europeizzazione dei procedimenti di veuno stanziamento ingente per il disarmo e per l’univer- rifica nazionale sui materiali di armamento, seguito agli salizzazione dei progetti relativi, l’avvio di programmi impegni politici assunti nell’ambito della PESC, e in spedi bio-protezione nel Sud globale e l’organizzazione in cie la Posizione Comune del Consiglio dell’Unione euro-

pea 2008/944/PESC, l’introduzione dell’art. l’atto di indirizzo che ha 20-quater, con cui si insostituito e rafforzato il serirebbe nel sistema un Codice di Condotta Eu- Organo di controllo e viropeo sul controllo delle gilanza. Con l’introduesportazioni di tecnolo- zione di ispezioni e gia ed equipaggiamento sanzioni, l’Italia pomilitare. La L.185 (16) trebbe anticipare i tempi sancisce espressamente rispetto alle istituzioni all’art. 7, oltre ai divieti di internazionali, dove le fabbricazione, importa- due misure sono ancora zione esportazione e strumenti agognati. transito di armi CBN, anche la ricerca finaliz- Conclusioni zata alla produzione o la Il quadro figurato in cessione della relativa «Il riferimento a metodi di guerra batteriologica nel Protocollo di Ginevra è contenuto tema di armi biologiche tecnologia, ivi compresi gli strumenti e le tecnolotuttavia solo nel nome completo del documento, Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Method of Warfare…» (Fonte immagine: wikicommon). è di certo uno dei più complessi, proprio a ragie progettate per co- gione di quella sottile struirne. Il riferimento alle tecnologie idonee alla linea che fa di una scoperta scientifica e tecnologica manipolazione dell’uomo e della biosfera a fini militari salvifica una pericolosa arma onnidistruttiva, come si contenuto nella legge italiana è molto interessante poiché sottolineava all’inizio. Non rimane che sperare quanto è più specifico rispetto alle disposizioni convenzionali, e già auspicato dall’Istituto di Ricerche per la Pace di capace di un’applicazione più flessibile per la soluzione Stoccolma, nel rapporto annuale 2020 (17), nell’ascesa delle problematiche relative al progresso tecnologico e della società civile fra gli attori di spicco capaci di inscientifico, prima messe in luce. fluenzare il dialogo globale e le scelte in tema di mi-

Ciò conferma l’Italia come un paese all’avanguardia nacce biologiche, come già avvenuto in passato per nella regolamentazione delle attività relative agli arma- l’approvazione della Convenzione del 1972 e oggi sta menti in conseguenza della grande attenzione al rispetto avvenendo con i movimenti climatici contro il Climate dei diritti umani. Poiché talvolta le norme sono state, Change o per il disarmo nucleare, grazie alla Campamalgrado tutto, aggirate è in corso in Parlamento, nel gna Internazionale per abolire le Armi Nucleari ramo del Senato, l’iter di modifica della L.185 con Di- (ICAN) che nel 2017 ha ricevuto il Nobel per la Pace. segno di Legge n.1049 allo scopo precipuo di rendere Questo pressing della società civile, prima destiancor più stringenti le operazioni di controllo e verifica nataria delle leggi di non proliferazione, potrebbe esdel rispetto della normativa, ripristinando il Comitato sere la chiave di volta per il futuro, capace di arginare Interministeriale per gli Scambi di materiale di arma- davvero la cultura di ciceroniana memoria del Silent mento per la Difesa - CISD, soppresso in fase di prima enim leges inter arma (18). Solo così l’umanità sarà modifica della legge. Tra i futuri interventi sulla legge seriamente messa al riparo dal rischio di un conflitto degni di nota, ci sono l’adeguamento dell’art. 20-ter e biologico (19). 8

NOTE

(1) Sesto Giulio Frontino, Gli Stratagemmi, Libro III, trad. R. Ponzio Vagliari, Casa Editrice Sonzogno, Milano 1905, ried. Edoardo Mori editore, 2013. «Lasciate dunque da parte le opere e i meccanismi, dei quali è ormai da tempo perfezionata ogni invenzione, sì che non vedrei nuovi modi d’arte da suggerire, ho raccolto queste specie di stratagemmi, relativi agli assalti». (2) Fra gli altri, il 07 luglio 2020, si è celebrato il 65o anniversario del Manifesto Russell-Einstein (c.d. dal nome di due degli importanti scienziati che lo sottoscrissero),

circa la pericolosità delle armi nucleari e in favore del disarmo. Nel gennaio 2021 è entrato in vigore il Trattato per la proibizione delle armi nucleari, approvato il 7 luglio 2017 dall’Assemblea generale dell’ONU. (3) Fornari F., Psicoanalisi della guerra, Feltrinelli, Milano 1966. (4) Reding D.F., Eaton J., Science & Technology Trends 2020-2040, NATO Science & Technology Organization Office of the Chief Scientist, NATO Headquarters, Brussels, Belgium, http:\www.sto.nato.int; first published, March 2020, G. Biotechnology&HumanEnhancement, p.94. (5) Articolo 8 - Crimini di guerra, 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»: b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti: xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d’uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al Annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. (6) OMS, Preparedness for the deliberate use of biological agents. A rational approach to the unthinkable, WHO/CDS/CSR/EPH/2002/.16. Geneva: WHO, 2002. (7) Lord Rees M., Global Catastrophic Biological risk, Cambridge’s Centre for the Study of Existential Risk (CSER), Without action, these catastrophic risks will only grow over time, whether it be on climate change, ecothreats, synthetic biology or cyber, 2019. (8) Rossi J.C., La guerra che verrà: le armi autonome, in IRIAD Review, novembre 2016; idem in Un’opera dell’uomo: le macchine autonome letali, in IRIAD Review, maggio 2019. (9) Brockmann K., Beauer S., Boulanin Istituto V., Istituto di ricerca internazionale della pace di Stoccolma - SIPRI, BIO PLUS X, Controllo degli armamenti e convergenza della biologia e delle tecnologie emergenti, 2019. (10) Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, la produzione e lo stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossine e sulla loro distruzione - BTWC. (11) Cfr. Felician S., Le armi di distruzione di massa, CEMISS, Roma 2010, p.109. (12) Inserite a seguito della II e III Conferenza di Riesame, del 1986 e 1991. (13) Decisione ((PESC) 2019/2108). (14) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sull’attuazione della politica estera e di sicurezza comune - Relazione annuale (2019/2136(INI)), lett. E. (15) Ibidem lett. Q. (16) Capo I: Disposizioni Generali. Art. 1. Controllo dello Stato; art. 2. Materiali di armamento, n. 1) 2), lett. a. (17) SIPRI Yearbook 2020: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 2020, p.18. (18) Cicerone, Difesa di Milone, 11: «In tempi di guerra, non valgono né le leggi né le convenzioni dello stato di diritto, ma tutto è in balia della violenza che la guerra porta con sé». (19) Pascolini A., Virus e armi biologiche, 2020 (unipd.it).

BIBLIOGRAFIA

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