ASPETTI DEL GOVERNO SABAUDO IN SICILIA (1713-1718)

Page 72

3.2.5. Un Conte non può aggraziare i delinquenti Nella cultura giuridica europea la facoltà di graziare una persona che ha subito una condanna passata in giudicato è tradizionalmente riservata al Sovrano; ed ancor oggi questi retaggi si manifestano nell'ordinamento italiano, il quale consente al Presidente della Repubblica di “concedere grazia e commutare le pene” 104. La trattazione del punto risulta essere asciutta e sintetica rispetto ai precedenti, risolvendosi in poche pagine. Questo è indubbio riflesso del fatto che ci si trova in presenza di un'opera collettiva, in cui trovano sede diversi Autori, ognuno dei quali ha un proprio stile personale. Bisogna pure aggiungere che, nel complesso ed a prescindere dalla diversa paternità dei contributi che troviamo riuniti, la trattazione tende gradualmente a farsi sempre più breve in ogni conseguente punto per evitare di ripetere argomentazioni ampie e generali idonee a supportare ognuno di essi. I nostri Autori aprono la trattazione affermando che Non vi è Regaglia della riservata sovranità del Prencipe che dovrebbe custodirsi maggiormente, che quella cui deriva la potestà di far grazia ne' delitti che vengono puniti di pena corporale.

Viene dunque dato un particolare risalto a questa prerogativa rispetto alle precedenti, essendo esposta con toni che le danno grande importanza; e ciò è tutto sommato facile da comprendere, essendo il “diritto di punire” inscindibilmente legato alla tradizione feudale della figura di Re guerriero e conquistatore, ulteriormente legittimato da i già citati 105 argomenti di stampo teologico che pongono il sovrano quale rappresentante della giustizia divina in terra. Nello specifico in questo paragrafo “la facoltà di distrugger la legge e il rimetter le colpe e possa” è individuato in un passo di San Marco Quis est hic qui etiam peccata dimittit, unde dimittere pecata est supra legem et non subege.

Pensare – si afferma - che questa regalia possa essere esercitata da ogni barone potrebbe “aprire la strada ad inconvenienti senza numero”, in quanto si verrebbero a creare diversi modi di fare giustizia (ed ancor peggio, di “disfarla”!), secondo le particolari convenienze, minando la pace e l'unità del Regno. 104Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 87.11 105Cfr. Supra, p. 51 e ss.

72


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
ASPETTI DEL GOVERNO SABAUDO IN SICILIA (1713-1718) by Biblioteca Militare - Issuu