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3.2.6 Il Re solo può delegare la giustizia

Un grande attentato alle regalie – dicono gli autori - si è consumato nella Contea di Modica: si è osato assolvere per grazia dalla pena detentiva un reo di adulterio, con grande “ingiuria” della sua famiglia rimasta insoddisfatta. A rendere ancor più odioso ai commentatori piemontesi quest' ulteriore abuso del Procuratore Generale, sono le sue parole che compaiono per iscritto ad imitazione di un rescritto, sembrando volere egli stesso sostituirsi ad un Re. Con conoscimento y esamen delas informaziones, que se refierem, tengo por en che el supplicante sea luogo solvado da la prison en que se ella y absoluo por grazie que la ago se en algo fuere inculpado.

Parole mai lette fino a quei giorni, che esulano da ogni mero e misto imperio del contado, come ancora una volta conferma l'onesto archivista, che riferisce che nel breve regno di Filippo V in Sicilia mai alcuna prassi del genere è stata osser vata. Per cui, ancora una volta, alla luce delle leg gi, della communis opinio e di ogni prassi praticata nel Regno e nel contado, le pretese del Narbona appaiono illegittime.

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3.2.6 Il Re solo può delegare la giustizia

“Una delegazione spedita novamente dall'amministradore di Modica cascataci nelle mani ha dato il motivo di scrivere brevemente su l'abbuso di tal podestà”. Così si apre il sesto paragrafo del Parere, in cui si discute sopra la possibilità di un Barone di poter “spedire commissari” per i suoi feudi al fine di esercitare in sua vece il mero e misto imperio. L'argomento è trattato in modo estremamente sintetico e veloce, essendoci una “positiva constituzione” che disciplina la delega di giurisdizione in chiare lettere permettendo di risolvere facilmente il quesito.

Il testo normativo a cui gli Autori fanno riferimento è stato pubblicato sotto forma di “legge prammaticale” nel 1648, durante l'allora governo del Cardinale Giangiacomo Trivulzio110, a “cui fin ora non ha osato alcun d'opporsi”. In tal modo vengono subito messe le mani avanti, indicando un testo normativo chiaro e preciso a cui è seguita una prassi applicativa costante e pacifica in tutto il Regno.

Di per sé – dicono gli Autori – basterebbe fermarsi alla lettura del solo titolo di

110Il Cardinale Giangiacomo Trivulzio (Milano, 1597 – Milano, 1656 ) “stava in luogo del Viceré” nel periodo che va dal 1647 al 1649 ricoprendo le cariche di Presidente e Capitano Generale del Regno di Sicilia.

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questa prammatica per poter risolvere qualsiasi contrasto con il contado di Modica, che appunto si chiama De exequtione ad litera et destinatione delegatorum baronibus prohibita.

Ma se questo non bastasse allo spregiudicato Procuratore Narbona, si potrebbe ag giungere anche il solo sommario di questa leg ge, che si sofferma in modo chiaro e conciso sulla delega di giurisdizione, rendendo superflua una lettura dell'intero testo normativo che perciò – affermano gli Autori - “lasciamo di trascriverlo diffusamente”. Il sommario recita:

Barone prohibentur destinare Algozirios, Commisarios et Delegaty contra vassallos, tam pro cause civili, quam criminali, ac etiam exequtiones ad literas decernere.

E' dunque espressamente proibita la possibilità di nominare Algoziri, Commissari od altri delegati a cui affidare l'esercizio di funzioni giurisdizionali in ambito civile e penale, anche solo al fine di eseguire le decisioni dei magistrati. Questa previsione ha portata generale, trovando però alcune eccezioni espressamente menzionate nel medesimo testo normativo.

Jus autem expediendi supra ditta competit tantum Magne Regie Curie, Tribunali Reggy Patrimony et Conistory, Deputati Feudorum, Curie Magistri Portulani , Magistri Secreti, Auditoris Generalis, Magni Admiratus , Judicibus Monti Pietatis et Hospitaly Magni Fidely urbi Panormi.

La lista che viene riportata indica sostanzialmente le regie e supreme magistrature sedenti nella capitale, per cui tutti i Tribunali e le Corti che non vi sono ricomprese non sono in alcun modo legittimate all'esercizio di questa podestà; infatti non avrebbe avuto alcun senso porre una regola, ed indicare una serie di eccezioni, se queste non fossero tassative; questo fa dunque “comprendere sotto la leg ge tutti gl'altri [organi giurisdizionali] non eccettuati”.

Però – ag giungono gli Autori - la possibilità delegare la giurisdizione di per sé non sarebbe esclusa ad un Barone del Regno, qualora insieme al mero e misto imperio questa podestà gli sia stata espressamente accordata dal Sovrano, così come è per il Grande Almirante del Regno, il Duca Pignatelli di Terranova, il quale ha un particolare “uso della giurisdizione del mare”. Ma questo non è di certo il caso del Contado di Modica, non potendosi affermare che questo feudo abbia una qualche speciale podestà, non leggendosi alcuna clausola in merito all'interno del

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