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Cattolica in Sicilia

Archivio di Stato di Torino, Sez. Corte, Fondo Paesi, Sicilia, Inventario II, Categoria IX, Mazzo I, Fascicolo 2.

Documento I

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Ristretto delle pretensioni del Procuratore Generale di sua Maestà Cattolica in Sicilia intor no agli stati alla medesima riser vati con li sentimenti della Giunta di Spagna, del Supremo Consiglio di Sicilia, e de' ministri di Torino.

Ha in primo luogo preteso il Procuratore Generale, che il Re Cattolico havesse la sovranità degli stati e beni confiscati e riser vati nel capitolo X della cessione.

La Giunta di Spagna

Ammette che l'intera sovranità del Regno è stata ceduta à Sua Maestà; soltanto però l'amministrazione economica degli stati, e de beni riser vati, per cui dice essersi Sua Maestà Cattolica ritenuta una giurisdizione indipendente, e suprema, e tutti li privileg gi fiscali di sovrano, che prima della cessione le competevano.

1 Tratte di Modica

Si riducono a due le controversie concernenti questo punto. 1° Pretende il Procuratore Generale col diritto delle tratte quello della refezione allorché negli anni antecedenti non siano state cedute.

Giunta di Spagna

Stima essere incontrovertibile tal pretesione.

Supremo Consiglio

Crede che sia dovuta la pretesa refezione nella forma praticata con li Conti di Modica, cioè riser vandosi prima dal Viceré l'ordine di Sua Maestà, la quale la regolerà secondo le circostanze de' tempi, e necessità del Real patrimonio.

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Ministri di Torino

Sono del medesimo avviso con che però il non haver goduto delle tratte non sia provenuto da negligenza degl'amministratori, e preceda l'ordine di sua maestà.

2° Il Procuratore Generale pretende, che l'estrazione delle 12 mila salme di grano possa farsi liberamente da tutti li caricatori del Regno.

Giunta di Spagna

Riprova la pretesa del Procuratore Generale e dice che l'estrazione deve ristringersi alli soli caricatori di Pozzallo, Castellammare e Termini.

2 Ha preteso il Procuratore Generale la reintegrazione de' sequestri sovra li beni de' napolitani e milanesi.

Giunta di Spagna

Insiste per la pretesa reintegrazione attesa l'ampiezza delle clausole contenute nel capitolo X della cessione.

Supremo Consiglio

Stima non doversi accogliere la pretesa reintegrazione per non haver li napolitani e milanesi commesso alcun delitto di fellonia, a cui si riferiscono li beni confiscati, sequestrati e detenuti che sono espressi nel detto capitolo X.

Ministri di Torino Convengono nello stesso sentimento per essere cessate colla neutralità d'Italia le cause dell'accennato sequestro.

3 Diritto di cassa del Contado di Modica Pretende il Procuratore Generale il diritto di cassa per le introduzioni, ed estrazioni, che si fanno, delle merci alle marine del contado di Modica, per dentro e fuori il Regno.

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Giunta di Spagna

Suppone che per le merci, le quali da paesi forestieri nel Regno s'introduccono, non si paga il preteso diritto di cassa, se non per alcune merci di lana e seta, sovra le quali non può avere alcun dubbio mentre dovendosi tali merci unicamente introdurre nel Regno per via di Palermo, o Messina, ne spetta conseguenza il diritto alla Regia Corte; ma solo per quelle, che dal Regno per paesi forestieri si estraggono; e però ammette che il Procuratore Generale non può pretendere il diritto di cassa per le introduzzioni, ma solamente quello dovuto per l'estrazione delle merci, e vettovaglie, che si fanno dalle marine del contado per paesi forestieri supponendo che il contado precedente sia stato per il corso di 300 anni in possesso legittimo di tal diritti sin al tempo della cessione del Regno in virtù del privileggio del Re Martino accordato a Bernardo di Caprera, e del capitolo 494 del Re Alfonso, in cui fu tal diritto riconceduto a tutti li Baroni, e Prelati, del Regno, a quali era stato come usurpato già revocato nel 1451.

Supremo Consiglio

Divide il diritto di cassa in antico, o sia nuovo chiamato gabella nuova, ed in nuovissimo. L'antico, meno nuovo, dice essere quello che si paga tanto per le vendizioni d'infra quanto per quelle di extra Regno, così per li beni stabili, come per le merci, qual diritto è stato imposto doppo il privileg gio del contado conceduto nel 1392. Dal Re Martino alli Conti di Modica, a quali però può solamente spettare non in virtù di alcun privileg gio, ma per la disposizione del capitolo del Re Alfonso 461, in cui fu conceduta a tutti li Baroni, e Prelati del Regno la dogana, nella quale fu confuso questo diritto di cassa. L'altra, o sia nuovissima, è quello che si paga oltre alla tratta, e fu imposto dal parlamento nel 1561, a favore della Regia Corte alla ragione di tari uno sovra le merci, che si estrag gono, e questo dice appartenere incontrastabilmente alla Regia Corte, mentre si paga indistintamente da tutte le persone così regnicole, come straniere, e da tutti li baroni e prelati del Regno, da cui non avrebbe pagato, se fusse quello, cioè l'antico, di cui gioiscono li baroni, e prelati; e con tal distinzione scioglie l'argomenti della giunta di Spagna. Ministri di Torino

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Stimiamo che il predetto diritto di cassa d'estraRegno spetti alla Regia C orte e non vi sia alcun titolo, per cui possa pretendersi dal Procuratore Generale, mentre si vede che l'imposizione di tal diritto è stata posteriore quasi di due secoli all'infeudazione del contado fatta alli Conti di Modica, a quali e per essi l'amministrazione di sua Maestà Cattolica ponno solamente lasciarsi i diritti, che possedono, e ponno possedere in virtù delle investiture delli Re Martino e Maria, del 1393.

Sicché il Supremo Consiglio, e li ministri di Torino sono dello stesso sentimento, che il diritto di casa d'estraRegno non spetti al contado ma bensì alla Regia Corte.

4 Giurisdizione riser vata dal capo X

Le pretensioni del Procuratore Generale intorno a questo punto debbono per maggior chiarezza dividersi in due parti, nella prima si esporranno li punti ceduti alla Giunta, e nella seconda quelli che rimangono controversi, e più come qui si deduce il privileg gio fiscale, che pretende il Procuratore Generale poter esercitare in tutto il Regno per ciò che concerne l'amministrazione economica degli stati confiscati, così di tal privileg gio si discorrerà in appresso. Parte prima 1 Ha preteso il Procuratore Generale che li capitani di giustizia dipendenti dalla sua amministrazione non siano obbligati a trasmettere al tribunale della Regia Corte la relazione de furti, che nel loro territorio si commettono. 2 Che perciò non siasi potuto ordinare al capitano di giustizia di Vittoria di costituirsi carcerato in Palermo. 3 Che il delegato del Viceré non siasi potuto estrarre dal territori di giuliana un suddito di detto stato. 4 Che li sudditi degli stati confiscati non possano ricorrere a dirittura alli tribunali Regy nelle cause di persone privileg giate, come sono le vedove, pupilli e cause pie, ed in seconda istanza per via di gravame nelle cause criminali. 5 Che la cognizione di tutte le cause così civili, come criminali, de li suoi ufficiali subalterni spetti privatamente alla giunta stabilita dal Sua Maestà Cattolica. 6 Che gli stati confiscati non fussero tenuti a concorrere al donativo del Regno, ed

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al ser vizio militare. 7 Che non si possano dal Viceré spedire delegati negli stati riser vati.

Giunta di Spagna.

Queste sette pretensioni del Procuratore Generale sono riprovate con qualche riser va dalla Giunta, la quale riconosce che sendo stata ceduta l'intera sovranità del Regno a sua Maestà, può la medesima fare tutte le cose suddette, le quali provengono dalla sua Regia, ed assoluta autorità; e con ciò ammette che li capitani di giustizia delle università riser vate sono tenuti al rivelo de furti, che si è perciò potuto ordinare a quello di Vittoria di costituirsi nelle carceri di Palermo; che si è potuto estrarre dal territori di Giuliana un suddito di detto stato, per cui havrebbe solamente cagione di dolersi il Procuratore Generale, quando in qualche causa la cognizione spettasse agli uffiziali dello stato, chiamatosi il reo dal Procuratore Generale nella forma regolare, e non fosse conceduta la remissione; che secondo gli ufficiali del contato sono posti all'altro imperio di Sua Maestà; possono essere da suoi tribunali in caso di disubbidienza castigati; che la giunta del Re Cattolico non può pretender la cognizione privativa di tutte le cause così civili, come criminali, de suoi ufficiali, e subalterni, li quali restano soggetti alla giurisdizione ordinarie, se non che per ciò concerne l'esercizio de loro impieghi; che li sudditi degli stati confiscati possono ricorrere immediatamente alli tribunali Regy nelle cause privileg giate, ed in seconda istanza per via di gravame nelle cause criminali #122; che gli stati riser vati siano tenuti al concorso al donativo, e del ser vizio militare, e che finalmente non si può negare al governo la destinazione de delegati per la verificazione de gravi delitti.

Parte 2a

1. Ha preteso il Procuratore Generale che lo cognizione e contrabbandi, che si commettono negli stati riser vati per fatto di gabelle, e diritti Regy, del commuto delle pene per tali contravvenzioni dovute spettino al tribunale fiscale di Sua Maestà Cattolica, a cui dice appartene con minore difficoltà, se tali contrabbandi sono complicati, e si commettono in frode de diritti reali, e quelli del contado, e massime se questi sono stati imposti prima di quelli.

122# il Supremo Consiglio aggiunge anche le civili per l'identità della ragione.

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Giunta di Spagna

In ogni parte sostiene le pretensioni del Procuratore Generale, che con dire se ciò si concede a i Baroni, che hanno il mero e misto impero, a più gran ragione devesi accordare al Conte di Modica, che ha la distinzione del massimo.

Supremo Consiglio

Crede tal pretensione contraria alla ragione all'uso di tutti li magistrati de' sovrani, e massime di quelli di Sicilia, dove sono sempre spediti delegati dalli tribunali Regy per la cognizione di tali delitti, e contravvenzioni, cui si sono esatte le pene, a ciò quand'anche contrabbando fussero complicati, dovendo in tal caso conoscere il tribunale più degno, con dire seguito senza saputo de supremi tribunali qualche caso, che in contrario si adduce.

Ministri di Torino

Sono di parere che il conoscimento di tali cause se non derivano dalle leggi comuni, ma bensì particolari, che fanno di detto non delitto delitto spetti alla Regy Tribuanli, ed al fisco di Sua Maestà.

2. Ha preteso il Procuratore Generale la remissione della causa pendente fra la città di Trapani e gli amministratori degli stati confiscati per l'esazione di una gabella propria di essa città sopra il sale, che si estrae dalle saline di Paceco, feudo riser vato, e dall'altra vertenze fra la città di Aydone ed il Prior Aprile molestato da detta città per il fatto di certe gabelle alla medesima appartenenti, a causa che l'amministrazione degli stati confiscati si trova per contratto obbligata a difendere il prior Aprile da ogni molestia.

Giunta di Spagna

Crede ben fondata la pretensione del Procuratore Generale la remissione di tali cause a cagion dell'interesse fiscale immediato che in ambe ha la Sua Maestà Cattolica per non havere danno immediato il Re di Sicilia.

Supremo Consiglio

Dice che le cause suddette non sono promosse forse per qualche accordo seguito

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tra le parti, a cui può havere dato motivo la poca ragione del Procuratore Generale, deducendo intanto dalla risposta della Giunta di Spagna la confessione fatta dalla medesima che ogni qual vota Sua Maestà habbia interesse nelle cause, la cognizione delle medesime debba spettare alli tribunali Regy, e poi afferma che ogni caso la cognizione delle cause prende non dovrebbe spettare alla giunta di Spagna, come si dimostrerà in appresso nell'articolo del preteso privileggio fiscale.

Ministri di Torino

Danno per terminate e soppresse queste cause secondo l'ultima relazione fatta dal consultore al Viceré intorno a queste pendenze.

3. Hà chiamato il Procuratore Generale la remissione della causa di rivendicazione del feudo di Caccamo già intestata ed introdotta nel Tribunale della Regia Gran Corte dalli Conti di Modica contro il Principe di Galati.

Giunta di Spagna

Aderisce alle pretensioni del Procuratore Generiche vi ha il Re Cattolico essendo la ragione de conti di Modica, è diventata fiscale per la confisca.

Supremo Consiglio

Stima che trattandosi di causa feudale debba essere decisa da giudici della Gran Corte Civile e dal seniore della criminale, li quali per li capitoli del Regno conoscono e decidono tali cause come pares curia, anche quando la controversia fusse tra il sovrano el vassallo e s'agitasse la causa per motivo di successione o devoluzione.

Ministri di Torino

Sono dello stesso sentimento, mente non trattandosi in tal causa di alcun articolo di confisca, in cui entra solamente la ragione di proseguire la causa, deve questa essere decisa da quel tribunale dove fu introdotta, dovendo l'attore seguire il foro del reo.

4. Ha creduto il Procuratore Generale che il Presidente Fernandez come giudice

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deputato dello stato di Montalto, non ha potuto dare di fatto ad un particolare il possesso di certa vigna prima incorporata d'ordine della giunta per debiti di un suo accusatore. E che il presidente Drago come giudice dell'ospedale di san Bartolomeo non ha potuto apporre le guardie alli frutti d'un giardino confiscato, che si pretende dell'ospedale.

Giunta di Spagna

Chiama ingiusti li procedimenti delli Presidente Fernandez, e Drago, nella causa sopra accennate.

Supremo Consiglio

Dice che per la prima causa già si è reso soddisfatto il Procuratore Generale coll'assegnazione de fondi sufficienti a suo redditto, havendo il Viceré ordinato ad un capitano d'armi di portarsi nel luogo, e di assistere il delegato mandato a tal effetto dal Procuratore Generale. Che per la seconda è stato riconosciuto così giusto il procedimento del Presidente Drago, che lo stesso Procuratore Generale ha fatto intendere al medemo che poteva procedere, come in fatti ha proceduto. E che in ogni caso sono state ben fondate le procedure delli Presidenti Fernandez e Drago per li motivi che si addurranno nel seguente articolo del preteso privileg gio fiscale.

5. Come adunque dal contesto delle risposte di sopra date dalla Giunta di Spagna si deduca che pretensione ch'ella tiene di havere l'esercizio del privileg gio fiscale di sovrano in tutto il Regno per ciò che concerne l'amministrazione economica degli stati riser vati, dicendo nel 86 sotto l'articolo della giurisdizione riser vata, che a tal effetto tutto il Regno è territorio del Re Cattolico; così ha il Supremo Consiglio stimato di esporre la forma, con cui d'essere regolato tal privileggio, offre di prevenire quelle controversie che potrebbero per tal causa insorgere, e pari se ne approva.

Supremo Consiglio

Stima pertanto il Supremo Consiglio che il conoscimento delle cause, controversie e pretensioni di nullità, ingiustizia di confisca, hipoteca e credito, che potessero

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eccitarsi sovra li beni confiscati, debba spettare alla giunta di sua Maestà Cattolica, da cui non si possa appellare e che ciò anco secondo la disposizione del capitolo X della cessione delle cause solamente passive debba restringersi, e non si estesa alle attive sovra le persone che non fussero abitanti del contado, e baronie, confiscate poiché altrimenti li sudditi sarebbero sottoposti alla giurisdizione di due sovrani, e ne seguirebbe l'inconveniente che l'avvocato fiscale di Sua Maestà per difendere le università, che potessero essere dall'amministrazione molestate, dovrebbe comparire dinanzi a giudici, che non sarebbero dalla Maestà Sua costituiti. Onde crede che il privileg gio fiscale debba restringersi alli soli stati confiscati; ed alle persone in esse abitanti secondo la disposizione del capitolo X. Quantunque li baroni non godessero di tal privileg gio, con ciò però che questo s'intenda estinto, ogni qual volta le baronie confiscate vengano dal Maestà Cattolica in qualunque persona di qualunque grado, e sovreminenza trasferite. Stima però esso Supremo Consiglio nella lettera che il medesimo a parte scriverà a Sua Maestà in accompagamento della sua consulta che in tal proposito si possa dalla Maestà Sua concedere il Procuratore Generale l'esercizio del privileg gio fiscale contra li debitori dell'amministrazione in qualunque parte del Regno abitanti, purché si corra prima al Viceré e tribunale della Regia Gran Corte; acciòche pel tal via solamente debbano ordinarsi le citazioni delle persone, per farle comparire avanti la giunta di Sua Maestà Cattolica e le sentenze da essa proferite debbano sempre eseguirsi per ordine a nome dei regi tribunali di Sua Maestà. Ed ove li debitori dell'amministrazione fussero pur anche debitori del Regio Fisco, si trattasse delle università del Regno si che vi fusse l'interesse mediato, od immediato di Sua Maestà, stima che si possa ordinare al Viceré di dare in tal caso a cagione del comune interesse uno, o due giudici aggiunti a que' ministri della giunta del Re Cattolico, che in voce, od in scritto venisero dal suo Procuratore Generale, proposti; e ciò finche que beni saranno posseduti da Sua Maestà Cattolica, e non già quando passino in altre persone.

Ministri di Torino Non hanno discorso del modo con cui devesi regolare, e stabilire, l'esercizio di tal privilegio fiscale.

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5 Ha preteso il Procuratore Generale che sotto la riser va de beni confiscati cadano quelli che sono rimasti confiscati per gli accidenti di Messina.

Giunta di Spagna

Recede da tal pretensione, purché in adempimento delli capitoli 4 5 della cessione si paghino da Sua Maestà le mercedi, o sieno pensioni vitalizi e perpretue accordate da Sua Maestà Cattolica, e dal Re Carlo II, sovra li beni predetti, massime per esserci fondo a ciò sufficiente.

Supremo Consiglio

Stima che non siasi mancato dalla disposizione degl'accennati capitoli mentre non ha il governo havuta formale notizia della mercede di cui s'adduce l'inosser vanza onde quando si faccia à Sua Maestà l'opposizione d'accorso, crede che 4 debba ordinare il pagamento dell'allegata mercede.

Ministri di Torino

Sono questi di sentimento che ove si verifichino mercedi come sovra accordate, e che vi sia fondo sufficiente per pagarle, se ne debba ordinare la soddisfazione.

6 Il Procuratore Generale pretende che non si debba eseguirsi il riparto fatto dalla deputazione del Regno il pagamento de Regy donativi nelle terre degli stati riser vati, a motivo dell'aggravio loro fatto in detto riparto.

Giunta di Spagna

Dice che le università degli stati riser vati restano da tal riparto aggravate, e massime dodici delle medesime in 7550 scudi annui di più quantunque l'aggravio sia seguito senza colpa del governo, e comune, ed altre università, e però insiste perché quella degli stati riser vati non siano costrette a pagare maggiori somme di quelle per le quali erano tenute nell'antecedente riparto, sinché la deputazione riduca il medesimo alla dovuta proporzione senza costringerle ad una nuova imposizione di gabelle, le quali non siano generali in tutto il Regno.

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Supremo Consiglio

Crede ingiusta la doglianza del Procuratore Generale per esser state le università degli stati tassate meno di quel che pagano per l'antico dipartimento; e però crede che non debba sospendersi l'esecuzione del nuovo massime doppoché li deputati hanno pubblicato nel 1715 un bando universale, a che tutte le università che si chiamavano ag gravate adducessero le loro ragioni.

7 Pretendeva il Procuratore Generale che alcuni capi delle istruzioni date da Sua Maestà al Mastro Portulano del Regno fussero contrari alli privilegi del contado di Modica.

Giunta di Spagna

Da per terminato questo punto, essendosi escluse le tratte di Modica dalla regola Generale data nelle istruzioni al Mastro Portulano.

8 Ha preteso il Procuratore Generale che don ribella dovesse mettersi in possesso della prebenda di Mastro di scuola della Real Cappella, di cui fu provveduto da Sua Maestà Cattolica.

Giunta di Spagna

Recede da tal pretesa, atteso che non si è giustificato essere seguita la mancanza di detta prebenda, prima che Sua Maestà prendesse possesso del Regno.

9 Si è anche preteso dal Procuratore Generale che secondo il disposto del capitolo 8 [della] cessione debbano essere mantenuti ne' loro impieghi si di giustizia, che di tribunali secolari, ecclesiastici, gover ni, capitanie que' soggetti che tenevano li medesimi per concessione gratuita di Sua Maestà Cattolica o suoi Precedenti.

Giunta di Spagna

Dice che Sua Maestà à tenore del capitolo 8 della cessione poteva solamente

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rimuovere dagli impieghi politici e militari li sog getti che ò titolo pecuniario n'erano provveduti, onde incontrovertibile si è l'obbligo della Maestà di reintegrare quelli che ò titoli gratuito, e compensativo gl'avevano ottenuti, adducendo fra gli altri tra casi d'inosser vanza: 1 Per essersi dimesso dall'impiego di Guardiano Maggiore del porto di Messina il Capitano di Francesco Bazan. 2 Don Velasco, e Montaga, da quello di Sovrintendente della Scala di porto franco di Messina. 3 Don Bartolomeo Avarna, dall'officio di Governatore Magazziniere del Peculio della città di Messina.

Supremo Consiglio

Ha considerato li tre casi che si adducono e crede che Sua Maestà non possa essere riconosciuta d'inosser vanza del predetto capo 8 della cessione. Perché per il primo dice che lo stesso Marchese de Los Balbes Viceré di Sua Maestà Cattolica havendo riconosciuto d'importanza del posto di guardiano maggiore del porto di Messina, ne provvide per motivi politici Don Francesco Bazan ad esclusione di quella che ne'eran stati provveduti da Senato di Messina, a cui prima degl'acciedenti di quella città se ne spettava la provvisione ancorché tenuta havendo della giunta del Re Cattolico lo scorporazione à loro favore, per haver effetto dopo la morte del padre di Don Francesco Bazan, a cui fu in quel mezzo dal Re Cattolico conferito, si che trattandosi d'un posto militare, ha ben potuto Sua Maestà ad imitazione de spagnuoli prepor vi un soggetto piemontese, in cui avesse quella confidenza che ricerca il posto, la cui importanza è mag giore delle altre fortezze del Regno, che sono state evacuate dalla milizia spagnola. Quanto al 2° caso dice che conviene distinguere la rimozione dell'abolizione del posto, onde essendo stato abolito come inutile l'officio di sovrintendente della scala e porto franco di Messina, per non essere li frutti che quelli si ritraevano, corrispondenti al salario che sovra di essi era costituito, non si può il Procuratore Generale volere alcuna inosser vanza. Rispetto al 3° asserisce che il posto di governatore magazziniere del peculio frumentario della città di Messina fu già abolito dal Re Carlo V che quantunque sia dipositato contra un ordine Reale tal Viceré spagnuolo conferito a Don

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Bartolomeo Avarna, a favore di cui non è mai comparsa la ricercata confermazione del Re Cattolico, ha pensato Sua Maestà recedere dalla promissione fatta dal Viceré colla resistenza degl'ordini Reali, di nuovo abolire quel posto.

10 In ultimo predente il Procuratore Generale che debbano restituirsi a Sua Maestà Cattolica alcune somme esatte quantunque maturate in tempo del dominio spagnuolo sino alli 10 ottobre 1713; che non si molestino li debitori del precedente gover no, li quai sono stati dal Re Cattolico liberati, e che inoltre siano dalla Sua Maestà soddisfatti li creditori del medesimo.

Giunta di Spagna

Afferma che secondo il disposto del capitolo 7 non ponno essere molestati dal presente governo li debitori del precederne, contro de' quali havesse il fisco provveduto, o potesse per qualunque causa procedere così civilmente come criminalmente contro le persone, o beni loro, che inoltre dallo stesso capitolo 7 si rende innegabile l'obbligo che come à Sua Maestà di soddisfazione alli debiti contratti del Re Cattolico nel Regno, quantunque non si fusse ingerita la Maestà Sua nell'esazione de' creditori del medemo; e però essere Sua Maestà a più gran ragione a ciò tenuta, doppo che ha esatto più di 65.000 scudi spettanti al Re Cattolico per essere maturati in tempo del suo dominio, mentre ha esatto la rata delle tante, e donativi dovuti alle università, prelati del Regno dal primo ottobre sino alli 8 [del] 1713, alcune migliaia di scudi provenienti dalla pubblicazione della cruciata, li residui delle dogane, il semestre di maggio per la gabella delle tratte di Scicli e Vittoria, ed inoltre un e altre partire, le quali si farà distintamente constare essere state somme molto considerali, da quali somme si deve solamente dedurre la spesa fatta da Sua Maestà per il nolo di alcune navi, che han ser vito al trasporto delle truppe in Spagna, e ciò che sara pagato a creditori del precedente governo che non sono recorsi a Sua Maestà Cattolica.

Supremo Consiglio

Stima che non siasi esatta da Sua Maestà alcuna somma dovuta per que debbiti;

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che appartenevano al Re Cattolico, mentre quantunque fussero esatte sovraccennate partite, non si potrebbero mettere a calcolo della Sua Maestà mentre si deve attendere il giorno, in uci scadea il termine del pagamento, il quale scadde in tempo che Sua Maestà aveva di già preso il possesso del Regno, e come non si ricerca al Procuratore Generale di Sua Maestà Cattolica la restituzione delle somme provenute dalle gabelle, che anticipatamente si esigevano come sono state quelle del tabacco,ed altre di Messina, e che dal precedente governo sono state esatte quantunque il frutto di esse maturasse che in tempo, che Sua Maestà era di già entrata nel possesso del Regno, cosi deve il Procuratore Generale pretendere la restituzione di ciò che maturato in tempo del dominio della M.S si fosse potuto da suoi ministri esiggere, massime dopo che ha supplito alle spese del trasporto ella milizia spagnuola, a che non era tenuto, come dichiara la stesa giunta.

Ministri di Torino

Sono quelli di sentimento che ove si verifichi la nota partite riscosse, debbasi fare la liquidazione e compensate le spese dell'imbarcazione e de debiti del Re Cattolico da Sua Maestà pagati si debba disporre del resto mentre alla mente della cessione della ragione.

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