ASPETTI DEL GOVERNO SABAUDO IN SICILIA (1713-1718)

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Nessun feudatario potrebbe nemmeno argomentare – scrivono con tono di sfida – una lunga osservanza de facto che in forza di consuetudine gli avrebbe permesso di acquisire tal regalia, posto che i Re sono stati sempre attenti a che si osservi. In tal senso viene ricordato Sua Maestà Filippo II, che rinnova le precedenti costituzioni del Regno e le antiche leggi comuni “con un una pragmatica ch'oggi trovasi compilata al primo volume sotto il titolo 16 al numero ventidue” 93 con cui si introducono pene cosi severe che “dicesi non essere [ancora] assolti i contraventori” incorsi nell'utilizzo abusivo di questa regia potestà. In sostanza quale argomento principe dell'intero punto si pone la lunga osservanza da parte di ogni suddito all'interno del Regno, senza che ciò abbia mai trovato particolari violazioni da parte di alcuno. Dulcis in fundo per rendere inoppugnabile quanto detto, gli autori si riservano di mostrare la documentazione contenuta nell'archivio della Regia Gran Corte in cui si trovano suppliche provenienti anche dal Contado a cui è stato dato rimedio per mezzo di ella, collaterale del (Vice)Re. Concludono, con tono di sdegno chiedendosi su quale fondamento possa il Narbona “appoggiare” tale pretesa, non avendo un così ampio “tenore” né il privilegio di Modica né la Pace di Utrecht. 3.2.4 Spetta alla Regia autorità concedere il benefitio della cessione di beni e della dilazione quinquennale Questo punto trova notevole affinità con il precedente, e dai termini in cui è posto potrebbe sembrare in parte coincidente. Ad una lettura più approfondita, però si vede come lo spazio di operatività di questi benefiti è ben diverso. Mentre nel punto precedente si analizza la potestà di concedere moratorie e dilazioni di un credito (sia esso scaduto o meno) a prescindere dallo stato in cui si trovi il debitore, in questo caso la dilazione e la cessione di beni a cui si fa riferimento presuppone che il debitore sia decotto, dunque in stato di grande bisogno e tale rimedio è volto ad agevolarlo in extremis. Tramite questo rimedio dunque il debitore decotto può, per intercessione della 93Il cui passo specifico oggetto del nostro interesse è il seguente: Nobilibus regio eiusdem principibus ducibus marchionibus comitibus, come sapete spetta solo a sua maesta il concedere moratorie, dilazioni e guidatici supercessorie reluendi e fidemaggy per debiti civili. Cfr. Appendice B, Doc. III, p. 150.

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