PIR IFRU 2023 – edizione dicembre 2021 L’importo della fideiussione deve essere pari al valore del pedaggio e servizi stimato su una mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire. Qualora la fideiussione a garanzia del contratto debba essere prestata ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 2.3.2.1.1., l’importo della stessa deve essere pari al valore di pedaggio e servizi stimato su due mensilità del programma di esercizio oggetto del contratto da garantire. Nell’ipotesi in cui l’IF è tenuta alla presentazione della fideiussione, la stessa può scegliere, in alternativa, di corrispondere al GI una somma pari all’importo di pedaggio e servizi stimato su una/due mensilità del programma di esercizio a seconda dei due casi su esposti. Sono esonerate dal prestare la fideiussione (o a corrispondere una/due mensilità anticipate) le IF che, ancorché non dispongano di un rating, ovvero se il proprio rating sia inferiore alle soglie pubblicate sul sito di RFI, abbiano stipulato un contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per almeno due orari di servizio immediatamente precedenti a quello di riferimento, sempre che risulti regolare il pagamento di tutte le fatture. Sono altresì esonerate dal prestare la garanzia, le IF per cui l’importo della medesima, calcolato come sopra, risulti essere inferiore o uguale a 1.000,00 euro. Nel caso l’IF sia titolare di Accordo Quadro, la stessa è tenuta a costituire la fideiussione in occasione del contratto di utilizzo per la sola parte eccedente l’importo della fideiussione prevista ai sensi del par. 2.3.1.1 in occasione della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 2.3.2.2.1
Modalità di costituzione e contenuti della fideiussione
La costituzione della fideiussione ovvero il versamento della/delle mensilità del programma di esercizio dovrà avvenire 30 giorni lavorativi dopo la stipula del contratto. Se nel periodo di validità della fideiussione si verifichi un “downgrading” dell’istituto fideiubente, l’IF, entro 60 giorni dalla richiesta di GI, dovrà sostituire la banca/compagnia assicurativa garante con un soggetto che risponde ai requisiti richiesti dal GI. Nella fideiussione dovrà essere prevista una scadenza non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto. La garanzia dovrà essere redatta secondo lo schema che verrà indicato da GI ed autenticata ai sensi di legge. La stessa: -
dovrà essere “a semplice richiesta”;
-
prevedere che il pagamento sia effettuato entro il termine massimo di 30 gg. dal ricevimento della richiesta scritta;
-
contenere l’espressa rinuncia a godere del beneficio della preventiva escussione dell’obbligata, in deroga all’art.1944 del codice civile;
-
contenere l’espressa rinuncia dell’istituto fideiubente ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art.1957 del codice civile.
Nel caso di utilizzo, anche parziale, da parte di GI della garanzia di cui sopra, IF dovrà ripristinare/reintegrare la garanzia medesima presentando a GI la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell’incameramento. Allo scadere dei 180 (centottanta) giorni solari dalla data di scadenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GI è tenuto a restituire l’originale della garanzia di cui al presente paragrafo, sempre che all’atto della cessazione del Contratto non sussistano contestazioni o controversie non risolte ovvero ragioni di credito o danni di GI. 2.3.2.3 Assicurazioni (aggiornamento dicembre 2021) Ai fini dell’esecuzione del Contratto con riferimento alle coperture assicurative GI dichiara di avere in corso le seguenti coperture e si impegna a mantenere l’efficacia delle stesse o di altre equivalenti per tutto il periodo di vigenza del contratto di utilizzo dell’infrastruttura: •
Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia di tutte le attività svolte dal GI e per i correlati danni eventualmente sofferti dalle IF, dai loro clienti e da terzi: massimale di 300/Mln di Euro per sinistro e per anno.
IF si obbliga a stipulare a propria cura e spese, e si impegna a mantenerle operanti, con le caratteristiche minime indicate, per tutto il periodo di validità del contratto di utilizzo dell’infrastruttura, le sotto indicate polizze assicurative: •
Responsabilità Civile verso Terzi, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi: massimale per singola IF di 100 Mln di Euro per sinistro e per anno.
31