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dicembre 2022

Le richieste di capacità quadro pervenute oltre la scadenza indicata (x-15), saranno trattate nell’ambito del successivo processo di allocazione della capacità quadro. Il Gestore dell’Infrastruttura tiene conto, prima della stipula o modifica di un Accordo Quadro, degli elementi indicati nel Regolamento 2016/545/UE, art.6, comma 1. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, la capacità oggetto dello stesso sarà garantita a partire dal primo orario di servizio utile, inteso come quello che sarà attivato almeno 9 mesi dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, al fine di consentire al Richiedente (non IF) o all’eventuale l’IF che svolgerà il servizio, la presentazione delle richieste di tracce orarie corrispondenti alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, nel rispetto della tempistica di cui al successivo paragrafo 4.3.2. La richiesta di capacità finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro può essere inoltrata a GI fino a un massimo di 5 anni dal previsto avvio del servizio, qualora ricorrano almeno una delle seguenti motivazioni: a. L’Accordo Quadro è un prerequisito per il finanziamento del materiale rotabile necessario al nuovo servizio; b. Vi è la necessità di completare il processo omologativo del materiale rotabile di cui alla lettera a; c. La programmazione dei servizi oggetto di richiesta è strettamente correlata all’attivazione di nuovi elementi infrastrutturali (linee ferroviarie, stazioni, terminali, raccordi); d. La programmazione dei servizi oggetto di richiesta è correlata ad attività di trasporto oggetto di contratto di un servizio pubblico.

4.3.2 Tempistica per richiedere tracce e servizi per l’orario in vigore dal 12 dicembre 2021 al 10 dicembre 2022

I richiedenti possono avanzare a GI richiesta di tracce orarie e servizi per l’orario di servizio successivo a quello in vigore a partire da un mese prima la data di avvio del processo di allocazione. La trattazione delle richieste avviene tuttavia secondo una procedura differenziata a seconda che la richiesta sia pervenuta prima o dopo l’avvio del processo di allocazione, fissato con anticipo di almeno 8 mesi rispetto al giorno di attivazione dell’orario. Tutte le richieste relative ad un orario di servizio, pervenute entro la scadenza stabilita nel presente paragrafo, vengono trattate da GI a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza stessa e iniziando dalle richieste presentate ai sensi di accordi quadro in corso di validità. Le richieste presentate in seguito ad eventuali esigenze maturate successivamente alle scadenze di cui al presente paragrafo saranno trattate e assegnate solo dopo la risoluzione di tutte le richieste presentate nel rispetto delle scadenze precedenti e comunque in ordine cronologico. GI può riprogrammare una traccia ferroviaria assegnata se la riprogrammazione è necessaria per conciliare al massimo tutte le richieste di tracce e se è approvata dal richiedente al quale era stata assegnata la traccia L'assegnazione di tracce orarie e servizi accessori richiesti entro il suddetto termine è basata sulla seguente tempistica:

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