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SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE SOLARI: TRA NZEB E AGEVOLAZIONI FISCALI
SPECIALE Serramenti
Sostituzione infissi e schermature solari: tra nZEB e agevolazioni fiscali
Quali sono le modalità che devono essere seguite per poter godere delle detrazioni fiscali concesse da Superbonus, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni?
PATRIZIA RICCI
Con la Direttiva n. 31/2010, la Comunità Europea introduce l’efficienza energetica come strumento per fare fronte a quelle che definisce “sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche, nonché dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica”. Efficienza energetica declinata non solo nelle nuove costruzioni, quanto soprattutto nella riqualificazione del parco immobiliare esistente, responsabile da solo del consumo del 40% della spesa energetica totale dell’Unione. Lo strumento individuato per far fronte a queste nuove sfide energetiche risiede nel “near Zero Energy Building” (Edifici a energia quasi zero), più spesso sostituito dall’acronimo nZEB. La Direttiva n. 31/2010 è stata recepita in Italia dal D.L. 63/2013 e il concetto di nZEB è stato implementato nei D.M. 26/05/2015 (in vigore dal 1° ottobre 2015), con l’introduzione del cosiddetto edificio di riferimento. Dal 1° gennaio 2021, quindi, è obbligatorio progettare edifici nZEB in tutta Italia, siano essi pubblici o privati. I molti incentivi fiscali ed economici, messi in campo dai governi, offrono l’opportunità di mettere mano a un tessuto di edifici energivori che hanno dato il loro contributo al peggioramento dei dati relativi alle emissioni di CO2. Gli infissi sono responsabili di circa il 30% delle dispersioni totali di un edificio per questo un intervento che miri a
riqualificare energeticamente l’involucro di un fabbricato esistente non può prescindere dalla sostituzione di infissi
e schermature. Tale intervento garantisce non solo un enorme risparmio energetico, ma anche un notevole miglioramento del comfort degli spazi abitati. Questo assunto comporta che in ottica nZEB si passi dal concetto di semplice “finestra” a quello di “sistema finestra”, che si compone di vetro, distanziatore, telaio mobile e fisso, controtelaio, sistema oscurante esterno (scuri, persiane, serrande, veneziane, tende), sistema oscurante interno (tende, veneziane), cassettone e altri accessori quali zanzariere, banchine, monoblocco, etc.

INFISSI, SCHERMATURE SOLARI E BONUS FISCALI
Per avere diritto all’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico degli edifici esistenti, prevista dall’Ecobonus e dal Sismabonus, è necessario che i lavori
apportino un miglioramento di almeno due classi ener-
getiche dell’edificio di partenza (inteso ai sensi del D.Lgs 192/2005) ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta certificata attraverso attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE: ex ante – ex post), tramite: ■ interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio (coibentazione di involucri edilizi per almeno 25% della superficie disperdente (cappotto termico): tetto massimo di € 60.000 per ogni unità abitativa; ■ interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione effettuati sulle parti comuni o su edifici unifamiliari utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore: tetto massimo di € 30.000 per ogni unità abitativa.
A uno di questi due interventi è possibile abbinare anche dei lavori cosiddetti trainati, elencati nel comma 2 dell’art.119. Si tratta di tutti gli interventi per i quali è attualmente riconosciuto l’Ecobonus, ossia quelli contenuti nell’art. 14 del D.L. 63/2013: ■ sostituzione degli infissi e delle schermature solari come tende da sole, tende tecniche e persiane: tetto massimo di € 54.545 (l’importante è che rientrino all’interno dei massimali al metro quadro, come vedremo in seguito nel paragrafo dedicato ai limiti di spesa e di costo); ■ impianti fotovoltaici: tetto massimo di € 48.000.
È importante precisare che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013 danno diritto al Super-
bonus, a prescindere dall’esecuzione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. Pertanto, se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus (per esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

NUOVE SCADENZE BONUS FISCALI
L’art. 8 della prima bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2022, meglio noto come Legge di Bilancio 2022 (datata 28 ottobre 2021 con entrata in vigore dal 1° gennaio 2022), prevede “Proroghe in materia di Superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde e in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici”. Relativamente al Superbonus 110%, per gli edifici unifamiliari e villette, la precedente scadenza temporale, fissata al 30 giugno 2022, è stata prorogata al 31 dicembre 2022, ma solo a due condizioni: che la comunicazione di inizio dei lavori (CILA) sia stata presentata entro lo scorso 30 settembre, o in alternativa che la casa sia adibita ad abitazione principale e che il proprietario abbia un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Per questi ultimi, i lavori possono essere avviati in qualunque momento e il 110% si applicherà a tutte le spese sostenute nel corso del 2022. Per gli interventi realizzati nei condomini e negli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, posseduti da un unico proprietario, il Superbonus sarà prorogato, con aliquote decrescenti, fino al 31 dicembre 2025. Per gli IACP la proroga vale fino al 31 dicembre 2023 (con 60% lavori al 30 giugno 2023). Nel testo attuale le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) sono possibili, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021, per gli interventi relativi al Superbonus. Cambiano, inoltre, le regole per la congruità delle spese (prezzari): infatti i professionisti tecnici
ECOBONUS BOX 1 E BONUS RISTRUTTURAZIONE
L’Ecobonus è la detrazione IRPEF o IRES spettante ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico di edifici esistenti. Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte da dividere in 10 rate annuali di pari importo. In base al tipo di lavoro effettuato, le detrazioni vanno dal 50% al 70%, fino ad arrivare all’85% nel caso di lavori condominiali. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Nel caso di sostituzione di infissi, che delimitano zone riscaldate verso l’esterno o verso ambienti non riscaldati, l’aliquota di detrazione è nella misura del 50%, con una detrazione massima di 60.000 euro. Il Bonus Ristrutturazioni, l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/86 e consiste in una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Gli interventi previsti riguardano: ■ lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali; ■ lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e loro pertinenze. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il
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dovranno asseverare la congruità delle spese non solo sulla base del Decreto “Requisiti Tecnici” (D.M. 6 agosto 2020), ma anche ai sensi dei valori massimi che saranno definiti per alcuni prodotti con un altro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da approvare entro il 31 gennaio 2022. Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni (vedi Box 1), in scadenza al 31 dicembre 2021, vengono prorogati per tre anni, ovvero fino al 31 dicembre 2024. In particolare, il recupero edilizio – nelle sue varie declinazioni di manutenzione straordinaria (anche ordinaria per i condomìni), restauro-risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia – sarà fruibile per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024, con la detrazione del 50% e il limite di 96.000 euro; mentre l’Ecobonus resta al 65%, sempre fino al 31 dicembre 2024.
In base a quanto precisato dal vademecum ENEA, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione). Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. I valori di trasmittanza termica iniziali U w (W/m2K) devono essere superiori ai valori limite riportati in Tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. I valori di trasmittanza termica finali U w (W/m2K), fermo restando il rispetto del Decreto 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”, devono essere: ■ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella Tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020; ■ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

TABELLA 1. Spesa specifica omnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento (estratto)
Tipologia di intervento
Spesa specifica massima ammissibile
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C Serramento
Zone climatiche D, E e F Serramento
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione
230,00 €/mq
Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Per ottenere la detrazione, le schermature solari, tra cui le tende da sole e le pergole, devono rispondere ai seguenti requisiti fondamentali, validi sia per l’Ecobonus 50% che per il Superbonus 110%: ■ devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente; ■ devono essere poste a protezione di una superficie vetrata; ■ possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata; ■ devono essere mobili, devono cioè permettere gli apporti energetici positivi impacchettandosi, per tale ragione, le pellicole solari o le schermature fisse non sono detraibili; ■ devono essere schermature “tecniche” e possedere livelli di prestazione della classe di schermatura solare energetica pari a gtot ≤ 0,35; ■ devono essere installate con orientamento da est a ovest passando per sud, rimanendo pertanto esclusi gli orientamenti a nord, nord-est e nord-ovest; ■ devono possedere una marcatura CE; ■ devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. limite massimo di spesa è di 96.000 euro. Tra i lavori di manutenzione ordinaria per i quali è riconosciuto il Bonus Ristrutturazioni 50% troviamo la sostituzione degli infissi esterni e dei sistemi oscuranti, quando vi sia modifica di materiale o tipologia di infisso, con modelli di nuova generazione che contribuiscano alla riduzione della trasmittanza termica e al risparmio energetico. In particolare, è possibile usufruire del Bonus Ristrutturazione per la sostituzione di infissi che delimitino vani non riscaldati, per esempio vani scala condominiali. In questo caso, le spese per interventi su parti comuni saranno ripartite in base ai millesimi di proprietà: tutti i soggetti IRPEF otterranno la detrazione del 50%, mentre gli altri soggetti dovranno sostenere la quota di spese a loro spettante senza poter usufruire di alcuna detrazione. Per la sostituzione dei serramenti, il Decreto Rilancio riconosce anche la possibilità di monetizzare il Bonus IRPEF ottenendo lo sconto immediato sulla fattura di acquisto, anziché recuperare l’importo in 10 anni attraverso la dichiarazione dei redditi. Il Bonus 2021 ha introdotto inoltre una nuova fattispecie riguardante la possibilità di accedere al Bonus Ristrutturazioni e all’Ecobonus per la sostituzione degli infissi anche nelle abitazioni singole: la detrazione del 50% è riconosciuta qualora la spesa rientri in un intervento più articolato di manutenzione straordinaria. In sostanza, la spesa sostenuta per cambiare i serramenti di una villetta autonoma è detraibile se si tratta di un lavoro di finitura utile per completare i restanti interventi. Ciò significa che le spese di sostituzione degli infissi (normalmente rientranti nella manutenzione ordinaria), qualora necessarie per completare il lavoro di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di un edificio singolo, possono essere portate in detrazione, proprio come previsto per i lavori riguardanti gli appartamenti in condominio.
COSA SI INTENDE PER BOX 2 SCHERMATURE SOLARI?
La normativa di riferimento per le schermature solari è l’Allegato M al D.L. 311/2006, richiamata anche dalle più recenti disposizioni in materia (Decreto Rilancio, Decreto Requisiti, etc.). Tale normativa definisce le schermature solari come “i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”.
Pertanto, sono da intendersi come schermature solari, le tende da sole a caduta o a braccio, le pergole e le pergole bioclimatiche, purché rispondenti ai requisiti indicati. Non sono invece schermature solari i frangisole fissi in quanto non permettono una modulazione “variabile e controllata” dei parametri energetici.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI E COSA COMPRENDONO?
Per interventi con data di inizio antecedente al 6 ottobre 2020, le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate dall’art. 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni; mentre per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, dall’art. 5 del D.M. 6 agosto 2020. Esse comprendono: ■ fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso, di una porta d’ingresso (purché separino un ambiente riscaldato dall’esterno), di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento; ■ integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati; ■ tende da sole (a condizione che non siano orientate a nord); ■ coibentazione o sostituzione dei cassonetti (se solidali con l’infisso) nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi; ■ eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti (compreso lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori); ■ opere provvisionali e accessorie; ■ spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, comprese eventuali perizie, sopralluoghi, spese di progettazione, per esempio: produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. e direzione dei lavori.
Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali, per le schermature solari, telo, motori, manovre, etc. Inoltre non possono accedere alla detrazione fiscale Ecobonus/Superbonus 2021 infissi al 50% anche la maggior parte delle zanzariere, né come schermature solari – in quanto non rispettano il valore di gtot < 0.35 – né come Bonus Ristrutturazione. Tuttavia, esistono alcune zanzariere che, pur avendo un valore gtot < 0,35, in virtù di una rete più spessa possono considerarsi oscuranti e quindi rientrare all’interno del bonus.
QUALI SONO I LIMITI DI SPESA E DI COSTO?
Per verificare di non eccedere i massimali di spesa, relativamente agli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, si dovrà effettuare un doppio controllo sulle spese detraibili: il rispetto dei massimali di spesa per unità immobiliare e il rispetto dei limiti di costo a mq per singolo intervento. Di seguito vengono specificati i vincoli previsti per le due detrazioni.
ECOBONUS 50%
Beneficiando di una detrazione pari al 50% delle spese ammesse, il limite massimo di spesa per unità immobiliare sarà pari a 120.000 euro, cui corrisponde un limite massimo di spese detraibili pari a 60.000 euro. Il Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 stabilisce che per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, per tutti i lavori nei quali l’asseverazione di un tecnico qualificato può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore (come nel caso degli infissi e delle schermature solari), il costo massimo ai fini della detrazione sia quello definito dalla Tabella 1 dell’Allegato I, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera (vedi Box 3). Nel caso delle schermature solari, il limite dei 230 euro/mq si riferisce pertanto esclusivamente alla fornitura della stessa (tenda da sole, pergola, pergola bioclimatica), rimanendo escluse, per esempio, le spese per prestazioni professionali eventualmente necessarie per il rilascio della dichiarazione del fornitore e per la compilazione della pratica ENEA, l’eventuale ponteggio, o l’utilizzo di una piattaforma di sollevamento, il trasporto, il tiro al piano, il bancale esterno, l’eventuale smontaggio di strutture esistenti, la posa della struttura, le operazioni di collaudo finale, etc.; tutte voci che rappresentano costi aggiuntivi detraibili. Occorre tuttavia precisare che, teoricamente, è sempre possibile richiedere a un tecnico specializzato l’asseverazione della congruità dei costi dell’intervento (anche per spese superiori ai prezzi dell’Allegato I), come previsto per gli interventi del Superbonus ma, diversamente da quest’ultimo, il computo metrico predisposto ai fini dell’asseverazione non andrà allegato nel portale ENEA in fase di compilazione della pratica.
SUPERBONUS 110%
Come già anticipato, beneficiando di una detrazione pari al 110% delle spese ammesse, il limite massimo di spesa per unità immobiliare sarà pari a 54.545 euro circa, cui corrisponde un limite massimo di spese detraibili pari a 60.000 euro. Anche nel caso del Superbonus, il Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 stabilisce la verifica del non superamento dei limiti di costo, ma in questo caso,

CHE COS’È IL BOX 3 FATTORE DI TRASMISSIONE SOLARE TOTALE gtot ?
La scheda informativa predisposta da ENEA per richiedere le detrazioni fiscali prevede espressamente di specificare la classe della schermatura solare (vedi Norma UNI EN 14501), in funzione del fattore solare gtot. Il fattore solare g (trasmissione totale dell’energia solare) è il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente sulla finestra (UNI EN 14501:2006): ■ g è il fattore solare del vetro da solo; ■ gtot è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare. Il produttore di sistemi schermanti deve fornire una dichiarazione della prestazione energetica dei propri sistemi. Viene quindi espressamente richiesta una prestazione minima che le schermature solari devono garantire in combinazione con il vetro. La Norma UNI EN 14501, in funzione dei risultati del gtot, identifica 5 classi di prestazione delle schermature solari: Classe 0: gtot ≥ 0, 50 Classe 1: 0,35 ≤ gtot < 0,50 Classe 2: 0,15 ≤ gtot < 0,35 Classe 3: 0,10 ≤ gtot < 0,15 Classe 4: gtot < 0,10
tale compito viene obbligatoriamente demandato a un professionista abilitato che dovrà asseverare il rispetto dei costi massimi, stabilendo così gli importi detraibili in base agli interventi effettuati. Il tecnico dovrà predisporre un computo metrico a partire dai prezzari nazionali o da quelli predisposti dalla regione in cui è ubicato l’immobile oggetto di intervento. Qualora nei prezzari non fossero presenti le voci necessarie il tecnico dovrà eseguire un’analisi dei prezzi di mercato, eventualmente avvalendosi anche dei valori indicati nell’allegato I. I costi sostenuti, per essere detraibili, dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere calcolati nel computo asseverato, computo che andrà poi allegato nel portale ENEA in fase di compilazione della pratica.