Queste istituzioni 47

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14 una collettività ... non vi è la possibilità di tutela degli interessi contestualmente pertinenti ad una pluralità di soggetti. La procedimentalizzazione degli interessi collettivi non è apparsa quindi sufficiente ad individuare i soggetti legittimati ad agire, nonostante ormai si tenda in dottrina a considerare il procedimento come la sede di prima coagulazionedi interessi diffusi e come luogo ove si determinano le idonee parti del processo giurisdizionale. E' nel procedimento infatti che gli interessi rivelano la loro consistenza, il loro valore e per tali interessi la tutela procedimentale non è solo l'anticamera della tutela giurisdizionale ma addirittura il luogo di acquisto della legittimazione ad essa ». In 'questo modo invece si fi'nisce per trovare sempre una escamotage onde evitare che il sistema di giustizia amministrativa si, aggiorni, rispetto alla sua struttura individualistica, a nuove forme di controllo sociale. Così, una volta risolto il problema della rilevanza o meno della personalità giuridica, emerge in modo costante quello della « correlazione » degli interessi, o, peggio ancora, come in questa ultima decisione, quello della previsione legislativa della legittimazione di' ènti esponenziali, peraltro previsti nel procedimento. Non può meravigliare quindi, visto il contesto 'nel quale si inserisce, che l'unico tentativo di risposta politica alla domanda di' tutela diffusa risolva in termini di « istituzionalizzazione » la questione della legittimazione ad agire. E questo « successo » sembra avviato a consolidarsi con l'approvazione del progetto di legge governativo (che si ispira al modello francese) nel quale è prevista la creazione di un nuovo soggetto giuridico: l'ente privato di interesse 'pubblico preposto alla cura degli interessi collettivi, con esclusione di ogni altra associazione sfornita di questa qualifica formale. L'acquisto di questa particolare soggettività, che legittima a tutelare anche in giudizio i nuovi interessi, do-

vrebbe avvenire mediante un apposito procedimento amministrativo per accertare la presenza dei requisiti 'previsti attinenti alla serietà e alla democraticità dell'ente. E' vero che la proposta specifica che il conferimento ad un determinato ente della qualifica di ente privato di interesse pubblico non vieta che la stessa possa essere conferita ad altri enti che svolgano attività analoghe, ma lo stesso testo prevede l'acquisto della personalità giuridica come 'presupposto indispensabile per ottenere' il 'nuovo regime. Sono ' facilmente intùibili gli esiti cui si andrà incontro con un criterio che affida all'amministrazione il compito di vagliare discrezionalmente la « rappresentatività » delle associazioni, con il rischio che rimangano tagliate fuori delle organizzazioni soio perch non hanno voluto, per ragioni di autonomia, richiedere siffatto riconoscimento, o non lo abbiano ottenuto52 . Astrattamente sarebbe più opportuno lasciare al giudice il delicato compito di selezionare le domande di tutela dopo l'accertamento della rappresentatività dell'ente fatta di volta in volta, in senso dinamico e non statico come avviene mediante un procedimento amministrativo; ma tenuto conto del timore manifestato dai nostri giudici, forse anche una « cristallizzazione » legislativa e amministrativa viene a porsi nell'attuale situazione come maggiormente « garantista ». La materia degli interessi collettivi uscirà così dalle oscillazioni giurisprudenziali che pur potevano offrire sviluppi migliori di qualunque testo normativo se vi fosse stata maggiore « creatività ».

LA TUTELA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI

Un giudice che ha mostrato invece ampia sensibilità sul tema in esame e che ha saputo attuare negli ultimi anni un ripensamento del proprio ruolo istituzionale accentuando l'aspetto di tutela 'degli interessi


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