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Il Consiglio Distrettuale di Disciplina È ancora “questo sconosciuto”?

CDD è acronimo di Consigli Distrettuali di Disciplina, ossia gli organismi ai quali l’ordinamento professionale forense conferisce il compito del controllo sulle condotte disciplinarmente rilevanti degli avvocati iscritti all’albo e dei praticanti iscritti all’apposito registro.

Per consentire all’Avvocatura di svolgere il ruolo essenziale ed insostituibile che le è proprio nella giurisdizione e nella società è indispensabile che il controllo disciplinare sia esercitato con assoluta imparzialità, effettività ed efficacia

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In questa prospettiva, la legge prevede che nessun componente della sezione disciplinare – sia esso il consigliere istruttore o membro della sezione giudicante – possa appartenere al medesimo Foro dell’avvocato nei cui confronti il procedimento si svolge.

I CDD godono di assoluta indipendenza ed autonomia organizzativa, condizioni indispensabili per esercitare la funzione disciplinare con imparzialità ed efficacia, nel pieno rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio. Riporto alcuni quesiti frequenti e provo a dare le risposte.

COME MI DEVO DIFENDERE INNANZI AL CDD?

In ogni fase del procedimento disciplinare, che è di natura amministrativa, l’Avvocato ha diritto di essere sentito, di svolgere le proprie osservazioni, deduzioni ed istanze anche istruttorie. Se lo ritiene utile, può nominare in qualunque momento un difensore.

La maggior parte degli avvocati – e ben si comprende, essendo tutti soggetti qualificati – preferisce l’autodifesa, che in genere affida a proprie note o memorie e/o alla propria audizione.

L’esperienza maturata in questi anni mi suggerisce che è molto utile, soprattutto quando si sceglie di dedurre per iscritto, formulare motivazioni concrete e plausibili, espresse in forma chiara e sintetica, corredate (se del caso) della documentazione necessaria (e solo di questa). Ciò non solo facilita la comprensione dei fatti oggetto di valutazione, ma favorisce giocoforza anche l’accelerazione del procedimento. Arrampicarsi sugli specchi non serve e può essere controproducente. Conosciamo i giri del fumo: siamo tutti avvocati!

CHE TEMPISTICA HA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE?

Dipende da troppi fattori, per cui la risposta non può essere precisa. Il CDD di Venezia disamina centinaia di procedimenti ogni anno, con esposti spesso molto articolati e documentati provenienti da privati (clienti o controparti), magistrati ed avvocati.

In questa consiliatura, iniziata a gennaio del 2023, ci siamo dati – tra gli altri –l’obiettivo di esaurire entro l’anno in corso i procedimenti più risalenti nonché l’obiettivo di velocizzare quelli più recenti ed entranti.

E quello che posso serenamente dire è che ci siamo avviati di gran carriera.

lunedì 22 maggio 2023

16:30 - 18:30

COME POSSO RISOLVERE I DUBBI IN MATERIA DEONTOLOGICA?

Dando per scontata la conoscenza del codice deontologico forense, una buona base di partenza è la consultazione del massimario delle decisioni adottate dal CDD del Veneto, pubblicato nel sito internet (www.consigliodistrettuale.it), che viene costantemente implementato ed aggiornato.

I Difensore

Avv Franco Previato - Cons g iere CDD Veneto

“Gl Inco pat ”

Avv Federico Gatto (Roberto Pel oso) - Consig iere CDD Veneto

Avv Marco Volpe (G anluca Greggio - Cons gl ere CDD Veneto

“Gl esponent /test mon ”

Avv G ovanni Francesch (L v o Galla) - Cons g iere CDD Veneto

Avv Giusepp na Borriero (Anna Maria Garbin) - Vice Presiden e CDD Veneto

Re azione fina e

Avv Nicoletta Capone

Pres dente CDD Veneto

L even o è gratu to e accred tato da Ord ne deg Avvoca d Padova con r conosc mento di 3 cred ti formativi in materia obbl gatoria

Le iscriz on po ranno avven re tram te p at aforma SFERA per gl avvocat de foro d Padova e a mezzo e-ma l a ndir zzo avvocatura padova@gma l com per utt g i a tr

GONO ALLE VOLTE VALUTATE IN MODO DIVERSO?

Qualcuno ha osservato che, a volte, la medesima condotta integrativa di una fattispecie rilevante sotto il profilo disciplinare è stata valutata dal CDD in modo diverso.

Un esempio facile e frequente: in ambito di violazione degli obblighi formativi, a parità di crediti mancanti (in misura minima, s’intende), alcuni hanno ricevuto un richiamo verbale, altri l’archiviazione. Si è trattato di una svista? No, e per almeno due motivi: innanzitutto ogni caso è diverso dall’altro e poi ogni sezione, pur nel comune orientamento del CDD, giudica in assoluta indipendenza e può valorizzare le circostanze fattuali in modo diverso, al pari di come opera il giudice di fronte a casi consimili.

Certo è che l’avvocato attinto che offra elementi a propria discolpa o giustificazione consente al giudicante di valutare il caso con ampiezza maggiore rispetto a chi, pur legittimamente, sceglie di non dedurre alcunché.

Vi è poi, naturalmente, il massimario pubblicato dal CNF nel suo sito istituzionale.

Se i dubbi persistono, a mio vedere non c’è cosa migliore del confronto con i Colleghi che rappresentano, per ciascuno di noi, un riferimento dal punto di vista etico e della conoscenza delle problematiche forensi.

COS’È, ALLA FINE, LA DEONTOLOGIA?

La questione è complessa e richiederebbe uno spazio decisamente maggiore di quello che mi è qui consentito. Provo ad esprimere il mio pensiero in poche righe.

Per me la deontologia non va intesa come un elenco di ciò che gli avvocati non devono fare. Non va vista come un insieme di divieti e nemmeno come un insieme di mere norme precettive di comportamenti con il cliente, con i magistrati e con i colleghi, al di fuori delle quali è tutto consentito.

La deontologia è costruzione del come dover essere avvocati.

In altri termini, le regole deontologiche sono sì scritte nel codice deontologico forense, ma soprattutto sono dentro di noi. Sono nella risposte che noi avvocati ci diamo ogni giorno alla domande se quel certo comportamento tenuto nei confronti del cliente, del collega oppure del giudice era corretto e giusto. Fondamentale rimane sempre l’ascolto della propria coscienza etica, informata al principio di autoresponsabilità.