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Cos’è e a cosa serve IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

Per comprendere il ruolo del Consiglio dell’Ordine oggi può rivelarsi utile ritornare con la memoria allo spirito che prevalse durante il dibattito parlamentare che portò all’approvazione della Legge n. 1938 del 1874 con cui si istituì l’Ordine degli Avvocati e dei Procuratori. Percependo l’esigenza di attribuire autonomia ad una professione la cui importanza era ormai riconosciuta per garantire i diritti dei cittadini, anche nei confronti dello Stato, prevalse la scelta che la classe degli avvocati “fosse giudice e regolatrice dei suoi doveri della sua dignità e della sua disciplina” (Atti Parlamentari-Paolo Onorato Vigliani Ministro di Grazia e Giustizia). Negli anni successivi la disciplina dell’ordine forense ha subito molte modifiche.

Per citarne alcune, si è passati attraverso:

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• il R.D.L. n. 1578 del 1933 convertito con la Legge n. 36 del 1934

• la legge n. 27 del 1997 di abolizione della distinzione tra avvocati e procuratori

• il recepimento della direttiva comunitaria 98/5 CE sulla libera circolazione degli avvocati iscritti presso albi di altri Paesi

E finalmente, dopo circa ottanta anni di modifiche e tentativi di riforma organica, è stata varata la legge n. 247 del 2012

“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

Pur quindi a distanza di moltissimo tempo e nonostante i grandi cambiamenti intervenuti, con la L. 247/2012 si è voluto dare ancora voce all’iniziale principio ispiratore riconoscendo autonomia alla classe forense, disciplinando l’Ordinamento della nostra Professione. Intendendo, con il termine Ordinamento, l’insieme di norme che regola ogni aspetto dell’attività dell’avvocato:

• il rapporto con i terzi

• le sanzioni per comportamenti non conformi alla deontologia

• la giurisdizione speciale riconosciuta al Consiglio Nazionale Forense nei procedimenti di impugnazione delle decisioni dei Consigli Distrettuali di Disciplina, con una funzione anche di nonofliachia produrre norme giuridiche che valgono per sé stesso.

L’autonomia viene ben evidenziata nell’art. 1 comma 2 della Legge Professionale, che oltre a sottolineare “la specificità della funzione difensiva” e la “considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta” stabilisce che l’ordinamento forense:

ƒ regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

ƒ garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabile condizione dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;

ƒ tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

ƒ favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

La struttura-base dell’Ordinamento è l’Ordine Forense, che ai sensi dell’art. 24 c. 1, è costituito da tutti gli iscritti negli albi degli avvocati, i quali, con la loro opera quotidiana danno vita all’Ordinamento stesso.

L’Ordine Forense si articola negli Ordini Circondariali e nel Consiglio Nazionale Forense, enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, finanziati con i contributi degli iscritti.

L’attività sul territorio si esplica attraverso gli Ordini Circondariali che hanno in “via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuovono i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni” (art.

25 L.P.).

Organi dell’Ordine Circondariale sono (art. 26 L.P.): a) l’assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori.

Le funzioni del Consiglio dell’Ordine sono elencate all’art. 29 L.P.: ad esso, quale organo territorialmente più vicino agli iscritti, compete di assicurare che gli iscritti possano operare in libertà, autonomia ed indipendenza, garantendo, da parte degli iscritti, il rispetto dei principi della legge professionale e delle regole deontologiche; e ciò a tutela della classe forense, dei terzi e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione.

Il Consiglio dell’Ordine, nel rapporto con le istituzioni ed i terzi, rappresenta quindi gli avvocati del circondario ed opera per tutelare gli interessi degli iscritti sia come singoli che come categoria; ed inoltre: x vigila sull’osservanza delle norme deontologiche e segnala al Consiglio Distrettuale di Disciplina ogni possibile violazione x tiene l’albo degli iscritti, deliberando sulle domande di iscrizione e di cancellazione x vigila sul corretto svolgimento del tirocinio forense anche istituendo scuole forensi x garantisce la formazione continua degli avvocati organizzando e patrocinando convegni, corsi di formazione, seminari, per consentire agli avvocati di accrescere il livello di competenza e mantenere un costante aggiornamento x provvede alla organizzazione di corsi per favorire l’acquisizione del titolo di specialista x delibera sulle istanze di ammissione al gratuito patrocinio e sulle domande di opinamento parcelle x tutela l’indipendenza ed il decoro professionale, anche promuovendo iniziative atte ad elevare la cultura e professionalità degli iscritti x può costituire camere arbitrali, di conciliazione, di mediazione per contenere i costi ed i tempi di definizione di una lite rispetto ad un procedimento giudiziario e favorire la riduzione del contenzioso nei tribunali x svolge la funzione conciliativa tra gli iscritti ovvero tra gli iscritti ed i loro clienti.

Ai fini della permanenza dell’iscrizione all’albo, spetta al Consiglio verificare la continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio della professione, verifica che dovrà avvenire con cadenza almeno triennale anche chiedendo informazioni all’ente previdenziale.

Gli Ordini possono costituire Unioni regionali ed interregionali, così come possono costituire Fondazioni che ab- biano come oggetto attività strettamente attinenti alla professione forense. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito il Comitato Pari Opportunità, poiché l’Ordine è chiamato a garantire l’attuazione del principio sancito dall’art. 51 della Costituzione anche nella professione forense.

Al Consiglio spetta la gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’Ordine e annualmente sottopone all’assemblea ordinaria il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Per le spese di gestione e per svolgere tutte le attività, il Consiglio può fissare un contributo annuale a carico degli iscritti, il cui mancato versamento comporta la sospensione dell’iscritto.

Presso ciascun Consiglio è istituito lo Sportello del Cittadino (art. 30 L.P.), per fornire informazioni ed orientamenti ai cittadini sulle prestazioni professionali degli iscritti e sull’accesso alla giustizia.

I Consigli dell’Ordine possono svolgere la loro attività attraverso Commissioni (art. 32 L.P.), che adottano un loro regolamento interno. Tuttavia, l’attività del Consiglio evolve con il cambiare dei tempi e, quindi, con la trasformazione del modo di operare dell’avvocato, che è chiamato ad adattarsi al cambiamento della società, ai nuovi interessi da tutelare e ai nuovi strumenti di lavoro. Del resto, se è vero, come è vero, che la figura dell’avvocato è essenziale e che l’avvocato svolge una funzione sociale a cui sono strettamente connessi valori etici irrinunciabili, allora il cambiamento va accolto e gestito nella continua ricerca di un equilibrio tra l’apertura verso il nuovo e la conservazione dei tradizionali principi fondamentali della nostra categoria, senza però far passare per tali abitudini e preconcetti, ma nella consapevolezza che riconoscere ed interpretare i segni del tempo è necessario per garantire all’avvocato la conservazione di quell’autonomia riconosciuta come essenziale per la specificità della sua funzione.

Il

Nella foto il nuovo Consiglio, eletto a fine gennaio scorso. Da sinistra a destra: Nicola Giobba, Marta Lico, Alberto Panazzolo, Fabio Targa, Jacopo Al Jundi, Lorenza Denaro Lunardon, Edoardo Furlan, Francesco Vignaga, Francesco Rossi, Eddy Bazzan, Barbara Melinato, Gregorio Cavalla, Maria Monica Bassan, Maurizio Molinari, Monica Scabia, Pierfrancesco Zen, Andrea Magentini, Tito Burla, Silvia Nalin, Leonardo Bruni, Enrico Calore

UFFICIO DI PRESIDENZA

Nicola Giobba

Enrico Calore

Barbara Melinato

Edoardo Furlan (resp. Trasparenza e Anticorruzione)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Barbara Melinato (segretario)

Edoardo Furlan

UFFICIO DI TESORERIA

Enrico Calore (tesoriere)

Edoardo Furlan

Alberto Panazzolo