Quaderni di Legislazione Tecnica 5/2025

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di LEGISLAZIONE TECNICA

5 |2025

Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione

ARTICOLO TECNICO

SOPRAELEVAZIONI, AMPLIAMENTI

E INTERVENTI LOCALI:

CRITERI DI QUALIFICAZIONE ALLA LUCE DI NTC 2018, GIURISPRUDENZA E LINEE GUIDA REGIONALI (PARTE I)

PRATICA PROFESSIONALE

> RESPONSABILITÀ DIRETTORE DEI LAVORI E IMPRESA NEGLI APPALTI PRIVATI

> PROROGA CONTRATTUALE E PROROGA TECNICA NEI CONTRATTI PUBBLICI

OSSERVATORIO PREZZI

> ISOLAMENTO DI COPERTURE PIANE ZAVORRATE A TETTO CALDO

CON PANNELLI IN PIR E LASTRICO SOLARE IN QUADROTTI CEMENTIZI

ATTUALITÀ NORMATIVA

> Conto Termico 3.0: novità

> Superbonus 2026 e zone colpite da eventi sismici

> Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

AZIENDE, COMUNICATI, EVENTI

> Allplan

> SismoCell

> Consorzio Poroton

> Pronext

> Aertetto

FOCUS AMMINISTRAZIONI

> Conferimento dell’incarico di patrocinio legale retribuito

> Incarico di supporto al RUP a dipendente in quiescenza

> Sistema anticorruzione

F l e s s i b i l i t à d i a n c o r a g g i o S i c u r e z z a p e r e l e m e n t i n o n s t r u t t u r a l i

D i s s i p a z i o n e d i e n e r g i a

QLT

ARTICOLO TECNICO:

Sopraelevazioni,

Conto Termico 3.0:

OSSERVATORIO PREZZI:

Come si fa e quanto costa? Isolamento di coperture piane zavorrate a tetto caldo con pannelli in poliuretano espanso (PIR) e lastrico solare in quadrotti cementizi

FOCUS AMMINISTRAZIONI

A cura di Rosalisa Lancia - Legislazione Tecnica Area Consulenza

Il conferimento dell’incarico di patrocinio legale retribuito all’ex dipendente in quiescenza è legittimo

Incarico di supporto al RUP a dipendente in quiescenza: la posizione di ANAC

62 Sistema anticorruzione: dovere di collaborazione del dirigente e orientamenti del giudice del lavoro 65

AZIENDE.COMUNICATI.EVENTI

• I criteri per il successo nella ristrutturazione edilizia dell’architettura e delle strutture (Allplan)

• Collegamenti Sismocell nei prefabbricati: la norma segue l’efficacia delle connessioni dissipative (SismoCell)

• Lasciati ispirare dall’eccellenza costruttiva Poroton® (Consorzio Poroton)

• Pronext: partenariato speciale per beni culturali (Pronext)

• Sistema di ventilazione per tetti brevettato Aertegola® (Aertetto)

Quaderni di Legislazione Tecnica

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Quaderni di Legislazione Tecnica

Bimestrale per il Professionista

tecnico e l’Amministrazione

CONTROCORRENTE

a cura di Roberto Gallia

In questo periodo, la nostra attenzione è calamitata dalle vicende, più grandi di noi, delle devastazioni belliche alle porte di casa; che, anche non volendo, comunque ci coinvolgono e ci procurano una giusta apprensione.

Pensavamo che la fine della “guerra fredda” avesse pacato per sempre l’aspro confronto Oriente-Occidente. La realtà dimostra che è stata una illusione non sostenuta da politiche lungimiranti.

Nel vicino oriente che si affaccia nel Mediterraneo, in ottanta anni e più dalla fine degli orrori della Seconda guerra mondiale, il confronto fra lo stato di Israele e il non-stato della Palestina, in luogo di creare una civile convivenza fra religioni diverse e culture di antica origine, culle della nostra civiltà, sembra stia giungendo alla soluzione finale, non solo per loro.

Distratti forse da questi gravi motivi, le istituzioni locali, i professionisti, le imprese del settore delle costruzioni appaiono disattenti alle vicende dell’edilizia.

L’aggiornamento della modulistica edilizia non è ancora stato adottato da alcune Regioni.

La pubblicazione, dopo la pausa estiva, delle integrazioni al modulo dell’agibilità, è stata accolta con una indifferenza sorprendente.

La ripresa del dibattito sul nuovo testo unico dell’edilizia, ovvero un rinnovato codice delle costruzioni, suscita interesse solo per gli aspetti che ripropongono e proseguono il filone del salva-casa.

In merito alle tre proposte, rese note per arrivare ad una legge delega che rimette al Governo la definizione di un nuovo testo della disciplina edilizia (tramite un decreto legislativo), mi sono già dilungato con un post su Edilizia&Costruzioni, del 26 settembre scorso, con un titolo volutamente provocatorio (Prima c’era il kaos, poi ci fu il casino) ripreso da una battuta in voga al tempo dei miei anni giovanili.

Riepilogo brevemente i problemi, che ho già evidenziato.

Non si capisce la scelta di voler allungare il procedimento in due fasi (legge delega prima, decreto legislativo poi), visto che si è sempre parlato di superare le stratificazioni del testo unico, quale sommatoria di norme adottate in tempi diversi e in contesti differenti, per giungere (urgentemente) ad una nuova disciplina organica e coerente. A tal fine, la legge ordinaria appare più idonea, non solo formalmente (non si devono coordinare norme adottate con distinte leggi, non si devono recepire norme comunitarie), ma soprattutto sostanzialmente, consentendo una decisa accelerazione della entrata in vigore di una nuova disciplina edilizia (evitando, altresì, le sorprese che può comportare un doppio procedimento con un inevitabile doppio dibattito).

Nessuno ha fatto notare che si stanno discutendo, contemporaneamente, in Senato il progetto di iniziativa governativa (che nessuno ha mai citato e del quale nessuno sembra essere consapevo-

CONTROCORRENTE

le) e alla Camera il progetto di iniziativa parlamentare. Quest’ultimo, del quale si parla come fosse l’unico in esame, giustamente abbina nella discussione il testo predisposto dalla maggioranza e il testo predisposto dall’opposizione.

Inoltre, non si capisce come si inserisca la proposta predisposta dal MIT, della quale si parla anche se non è ancora stato diffuso il testo ufficiale. Si dice che questa proposta dovrebbe integrare il testo di iniziativa parlamentare, attualmente all’esame della Camera. Tuttavia, prima di essere presentata al Parlamento, questa proposta dovrà essere adottata formalmente dal Consiglio dei ministri. A questo punto, che fine farà il testo governativo già all’esame del Senato: sarà ritirato? sarà integrato? sarà sconfessato e sostituito? Difficile fare previsioni.

La strada imboccata, per definire una nuova disciplina edilizia, efficiente nei procedimenti ed efficace nel conseguire i risultati sperati, non sembra quella giusta. Le parti interessate appaiono molto distratte, a partire dall’esplicitare i risultati che si ritiene necessario conseguire; tutto il resto a seguire.

Sarebbe bello, oltre che utile, se questi «Quaderni» potessero ospitare una comparazione fra i testi proposti e, soprattutto, un confronto sui temi e sugli obiettivi che devono caratterizzare la regolamentazione dell’attività edilizia.

Purtroppo, i tempi non appaiono maturi e la realizzazione di un fascicolo tematico, di dibattito e di confronto, appare un’impresa ancora impossibile piuttosto che improponibile.

Comunque, andiamo avanti offrendo informazioni e riflessioni che approfondiscono gli argomenti di interesse del mondo delle costruzioni.

In questo numero, dopo un approfondimento sul ruolo del tecnico negli interventi locali, con particolare riferimento all’esecuzione delle sopraelevazioni, trovate ulteriori informazioni e riflessioni nelle consuete rubriche «Attualità normativa» (Conto Termico 3.0; Superbonus 2026 e zone colpite da eventi sismici; Nuovi requisiti minimi prestazione energetica edifici), «Pratica professionale» (Responsabilità DL e impresa negli appalti privati; Proroga contrattuale e proroga tecnica nei contratti pubblici), «Focus Amministrazioni» (Patrocinio legale retribuito all’ex dipendente; Supporto al RUP da dipendente in quiescenza; Sistema anticorruzione e dovere di collaborazione del dirigente), «Osservatorio prezzi» (Isolamento di coperture piane zavorrate a tetto caldo).

Buona lettura.

Roberto Gallia (1951), architetto, docente, saggista. info@robertogallia.it

Responsabilità direttore dei lavori e impresa negli appalti privati:

PRINCIPI E ORIENTAMENTI

GIURISPRUDENZIALI

Ripartizione delle responsabilità tra direttore dei lavori e impresa appaltatrice negli appalti privati, alla luce della recente pronuncia Cass. 08/08/2025, n. 22918. Analisi di principi consolidati e orientamenti giurisprudenziali in materia; risvolti pratici.

La disciplina della responsabilità negli appalti privati trova il proprio fondamento negli artt. 1667 e 1668 del Codice civile, che disciplinano la garanzia per difformità e vizi dell’opera, e nell’art. 2236 del Codice civile per la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale. Questa normativa si integra con le disposizioni del Testo unico dell’edilizia principalmente l’art. 29 del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce le responsabilità specifiche di progettista, direttore dei lavori e costruttore, ed altri articoli. Si segnala infine il Codice dei contratti pubblici, e in particolare l’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, il quale dispone al comma 8-bis che “è nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell›opera o la sua futura utilizzazione”.

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE

DEI LAVORI: OBBLIGAZIONI E STANDARD DI DILIGENZA

Il direttore dei lavori assume, nei confronti del committente, un’obbligazione di mezzi caratterizzata da standard di diligenza particolarmente elevati. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, il professionista deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative secondo il criterio della “diligentia quam in concreto”, tenendo conto delle specifiche competenze tecniche acquisite attraverso studi ed esperienze professionali.

Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano:

• l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto;

• la verifica delle modalità esecutive rispetto al capitolato e alle regole della tecnica;

• l’adozione di tutti i necessari accorgimenti per garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

Utile richiamare in proposito quanto specificato da Trib. Catania 10/04/2025, n. 2011, dove si legge che “Il direttore dei lavori deve garan-

tire al committente l’alta sorveglianza delle opere, compito che comporta il controllo della realizzazione delle varie fasi dell’opera, l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto e delle modalità dell’esecuzione al capitolato, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi”. Di converso, secondo la medesima sentenza, “L’ambito della responsabilità dell’appaltatore include tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate, purché utili a che l’opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione”.

Cass. 08/08/2025, n. 22918 ha confermato questo orientamento, evidenziando come nel caso specifico la responsabilità del progettista sia stata individuata:

• per aver consigliato e realizzato un intervento strutturale “assolutamente inutile” (colpa secondo la Corte da valutarsi anche “grave”);

IL PROFESSIONISTA DEVE UTILIZZARE LE PROPRIE RISORSE INTELLETTIVE E OPERATIVE SECONDO IL CRITERIO DELLA “ DILIGENTIA QUAM IN CONCRET O”, TENENDO CONTO DELLE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE ACQUISITE ATTRAVERSO STUDI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI.

• per non aver effettuato un’analisi geologica del terreno;

• per non aver raccordato adeguatamente il nuovo sistema di fondazioni con quello preesistente.

LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ

DELL’IMPRESA APPALTATRICE

La posizione dell’impresa appaltatrice presenta caratteristiche peculiari che la giurisprudenza ha progressivamente delineato. L’appaltatore ha certamente l’obbligo di eseguire l’opera a regola d’arte, ma la sua responsabilità trova limiti precisi quando i difetti derivano da errori di progettazione che esulano dalle sue competenze tecniche specifiche. Cass. 08/08/2025, n. 22918 ha chiarito che l’impresa “non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter addirittura contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista”. Questo principio trova conferma in Cass. 05/06/2023, n. 15661, secondo cui - come da consolidato principio - l’appaltatore può essere esonerato da responsabilità solo se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso rispetto a istruzioni palesemente er-

rate e di essere stato costretto ad eseguirle quale “nudus minister” Tuttavia, questo non significa che l’impresa sia sempre esente da responsabilità. Come evidenziato da Trib. Milano 31/12/2024, n. 11189, l’appaltatore risponde dei vizi derivanti:

• dalla non corretta esecuzione delle opere;

• dalla mancata osservanza delle regole dell’arte;

• dalla realizzazione di lavori difformi rispetto al progetto senza verificare la giustificabilità delle divergenze.

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE:

PRINCIPI E APPLICAZIONI

Un aspetto cruciale riguarda la configurazione della responsabilità solidale tra direttore dei lavori e impresa. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui, quando le azioni e omissioni di entrambi i soggetti concorrono in modo efficiente a produrre il danno, sussiste responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 del Codice civile, anche quando uno dei soggetti risponda a titolo contrattuale e l’altro extracontrattuale.

L’APPALTATORE HA

CERTAMENTE L’OBBLIGO DI ESEGUIRE L’OPERA A REGOLA D’ARTE, MA LA SUA RESPONSABILITÀ

TROVA LIMITI PRECISI QUANDO I DIFETTI

DERIVANO DA ERRORI DI PROGETTAZIONE CHE

ESULANO DALLE SUE

COMPETENZE TECNICHE SPECIFICHE.

Secondo Cass. 02/09/2025, n. 24369, la responsabilità solidale sussiste anche quando risulti difficoltoso ricondurre specifiche tipologie di costi e danni alla negligenza dell’uno o dell’altro soggetto, applicandosi in tal caso il criterio sussidiario della parità delle colpe.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI RECENTI

La giurisprudenza di merito ha sviluppato orientamenti sempre più articolati. Trib. Nocera Inferiore 07/01/2025, n. 41, ad esempio ha chiarito che l’impresa appaltatrice risponde limitatamente alle conseguenze di lavorazioni semplici non correttamente eseguite, non potendole essere attribuite le conseguenze di errate scelte progettuali imposte dal committente e non corrette dal direttore dei lavori.

Analogamente, la App. Ancona 14/10/2024, n. 1481 ha stabilito che ciascun soggetto rispon-

de solidalmente per i danni derivanti da vizi progettuali ed esecutivi, anche quando tali vizi non rientrino direttamente nella propria sfera di competenza, qualora avrebbe dovuto e potuto avvedersi preventivamente dell’incompatibilità del progetto.

IMPLICAZIONI PRATICHE PER I PROFESSIONISTI

Per i professionisti del settore, questi orientamenti comportano la necessità di definire chiaramente i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità:

• il direttore dei lavori deve mantenere un controllo attivo e qualificato sull’ese-

Articolo 1667 del Codice civile (Difformità e vizi dell’opera)

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

cuzione, non limitandosi a una presenza formale;

• impresa, dal canto suo, deve segnalare tempestivamente eventuali incongruenze progettuali che dovessero emergere durante l’esecuzione, documentando adeguatamente le proprie osservazioni. Cass. 08/08/2025, n. 22918 conferma che la complessità tecnica dell’intervento costituisce un elemento determinante nella valutazione delle responsabilità, richiedendo un approccio caso per caso che tenga conto delle specifiche competenze richieste e delle effettive possibilità di controllo da parte di ciascun soggetto coinvolto nel processo edilizio.

>> LA NORMA <<

L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Articolo 1668 del Codice civile (Contenuto della garanzia per difetti dell’opera) Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente

Per una Scheda tematica completa sul tema della responsabilità del DL e dell’impresa negli appalti privati vedi

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diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 2236 del Codice civile (Responsabilità del prestatore d’opera)

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Per il testo completo e le massime di Cass. 08/08/2025, n. 22918, vedi CLICCA QUI

3 ore in Aula virtuale

OBIETTIVI DIDATTICI

L’incontro affronta il tema del cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, con o senza opere, quale mutamento della destinazione urbanistica di un determinato immobile diversa da quella originaria che comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale.

L’evento, dopo una panoramica sul concetto giuridico e tecnico di “destinazione d’uso” e delle varie tipologie, approfondisce per ciascuna di esse le modalità di cambiamento e le diverse implicazioni procedurali, offrendo un approfondimento del regime disciplinato dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. E’ possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare materiali didattici e la documentazione legislativa.

RELATORE

Dott.ssa. Lorena Maristella Pigozzo

PROGRAMMA

• Decreto “Salva Casa” e Cambio di Destinazione d’Uso: alcuni elementi di base

• Quali sono i principali articoli del TUE coinvolti

• Come individuare la destinazione d’uso e l’uso di un edificio

• Caratterizzazione della destinzione d’uso edilizia, di quella urbanistica e di quella catastale

• Legame tra Destinazione d’Uso e Stato Legittimo come modificato dal DL “Salva Casa”

• Il quadro normativo nazionale prima e dopo il Decreto

• Le destinazioni d’uso: differenziazione

ISCRIZIONI

• Destinazione d’uso e categoria funzionale: cosa le lega imprescindibilmente

• Le attività di “ultima generazione”: come gestirle se non si trova una catalogazione

• Cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e non rilevante: una prospettazione possibile

• Cambio di destinazione d’uso con opere e senza opere

– Trattamento diversificato

– Alcuni esempi di tipologie edilizie previsto dal TUE che contemplano il CDU con opere

• E alla normativa regionale cosa succede

La quota di iscrizione è pari ad Euro 119,00 oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal reddito professionale ex L. 81/2017. E’ possibile iscriversi inviando il modulo compilato a: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, o direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=2391&cod_prov=3798 Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

Proroga contrattuale e proroga tecnica

nei contratti pubblici:

DIFFERENZE E PRESUPPOSTI

La proroga contrattuale discende da una clausola prevista nella lex specialis, mentre la proroga tecnica è ammessa eccezionalmente per garantire la continuità del servizio nelle more di nuova gara. Differenze tra Codice 2023 e 2016. Rileva la sostanza dell’atto e non la sua qualificazione formale.

In materia di contratti pubblici, la proroga costituisce istituto distinto dal rinnovo e può assumere due configurazioni differenti:

• Proroga contrattuale: è una facoltà già prevista negli atti di gara e nel contratto, che consente all’Amministrazione di estendere la durata del rapporto entro un termine massimo prefissato. Ha carattere negoziale e programmato ab origine, rientrando nella volontà delle parti e risultando quindi del tutto legittima se esercitata nei limiti fissati.

• Proroga tecnica: è misura eccezionale, non programmabile in sede di gara, adottata dall’Amministrazione per garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della stipula del nuovo contratto. Essa non rappresenta una prosecuzione “ordinaria” del rapporto, bensì una soluzione transitoria e straordinaria.

CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DELLA

PROROGA TECNICA

Affinché la proroga tecnica sia legittima occorrono alcune condizioni, elaborate sia dalla normativa che dalla giurisprudenza:

• deve trattarsi di servizi essenziali o di pubblico interesse, la cui interruzione recherebbe pregiudizio grave all’utenza;

• deve essere strettamente limitata nel tempo, cioè circoscritta al periodo necessario per concludere la nuova gara;

• deve sussistere un comportamento diligente dell’Amministrazione, che abbia già avviato la nuova procedura e non si trovi in colpa per il ritardo;

• deve essere adeguatamente motivata, esplicitando le ragioni di urgenza e le concrete esigenze di continuità.

INNOVAZIONI SUL PUNTO INTRODOTTE

DAL CODICE 2023

La disciplina è stata riformulata con il nuovo

Codice dei contratti pubblici:

• l’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11, consentiva la proroga “strettamente

LA GIURISPRUDENZA

AMMINISTRATIVA E CONTABILE HA

RIBADITO CHE LA PROROGA TECNICA VA INTERPRETATA IN SENSO

RESTRITTIVO, RICHIEDE

MOTIVAZIONE

PUNTUALE

ED È AMMISSIBILE SOLO

SE COLLEGATA A UNA

GARA GIÀ AVVIATA.

necessaria” per assicurare la continuità del servizio fino alla stipula del nuovo contratto, senza distinguere in maniera netta tra proroga contrattuale e tecnica; la distinzione era pertanto prevalentemente frutto dell’elaborazione giurisprudenziale (vedi in proposito, ad esempio: C. Stato 20/10/2020, n. 6354; TAR Puglia, Bari, 23/10/2023, n. 1243).

• l’art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, commi 10 e 11, ha invece introdotto una chiara distinzione normativa: il comma 10 disciplina la proroga contrattuale come facoltà espressa e programmata, mentre il comma 11 tipizza la proroga tecnica come misura eccezionale, collegata alla necessità di garantire la continuità del servizio in attesa del nuovo affidamento.

La giurisprudenza amministrativa e contabile ha ribadito che la proroga tecnica, in quanto eccezione all’obbligo di evidenza pubblica (potendo risolversi di fatto in un affidamento diretto), va interpretata in senso restrittivo, richiede motivazione puntuale ed è ammissibile solo se collegata a una gara già avviata. In caso contrario si configurerebbe, appunto,

un affidamento diretto illegittimo, in contrasto con i principi di concorrenza e trasparenza.

RILEVA LA SOSTANZA, NON LA QUALIFICAZIONE FORMALE DELL’ATTO

TAR Lazio, Roma, 07/07/2025, n. 13307, ha esaminato il caso (disciplinato dal Codice 2016) di una “proroga tecnica” di un contratto di servizi già più volte esteso, a proposito del quale veniva contestata la mancanza dei presupposti di eccezionalità e imprevedibilità richiesti dalla legge nonché il fatto che il ritardo nella nuova gara fosse imputabile all’Amministrazione. L’Amministrazione, dal canto suo, replicava che la proroga era giustificata dalla necessità di non interrompere un servizio essenziale e dalla complessità organizzativa della nuova gara, già avviata.

La Corte ha ribadito la necessità di distinguere con precisione le due figure sottolineando ancora una volta che:

• la proroga contrattuale è legittima quando prevista nella lex specialis e negli atti di gara, come circostanza negoziale programmata ab origine;

• la proroga tecnica ricorre, invece, solo in via eccezionale, quando l’Amministrazione, senza colpa, non ha ancora concluso

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la gara per il nuovo affidamento, ed è necessaria per evitare interruzioni di servizi essenziali

Tuttavia - nel caso concreto esaminato - la proroga, pur denominata “tecnica”, era in realtà una proroga contrattuale, poiché espressamente contemplata negli atti di gara e nel contratto, documenti che richiamavano l’art. 106 del D. Leg.vo 50/2016, comma 11. In altri termini, la qualificazione formale attribuita dall’Amministrazione non è decisiva, rilevando la sostanza dell’atto. Ciò rendeva comunque legittima la proroga disposta dall’amministrazione, considerando poi che il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti di eccezionalità e la prova dell’avvio della nuova procedura, respingendo le doglianze delle imprese. 

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SOPRAELEVAZIONI, AMPLIAMENTI E

INTERVENTI LOCALI:

criteri di qualificazione alla luce di NTC 2018, giurisprudenza e linee guida regionali (Parte I)

L’articolo analizza il confine tra sopraelevazioni, ampliamenti e interventi locali ai sensi del §8.4 NTC 2018, richiamando la più recente giurisprudenza, varie linee guida regionali e un caso applicativo, basato su criteri tecnico-meccanici per una corretta qualificazione degli interventi su edifici esistenti.

Nicola Mordà

1. PREMESSA E CONTESTUALIZZAZIONE DELLO STUDIO

L’oggetto del presente articolo è una proposta di lettura, basata fondamentalmente sui principi della meccanica strutturale, della disciplina degli interventi ex §8.4 delle vigenti norme tecniche, DM 17/1/2018 (di seguito indicate come NTC18) e segnatamente della possibile dicoto-

Ingegnere strutturista, titolare della società INCOSER Srl. Attivo nell’ingegneria sismica e nella valutazione e retrofit di costruzioni esistenti, è autore di varie pubblicazioni tecnico-scientifiche su vari temi afferenti all’ingegneria civile.

Elena Sansò

Ingegnere strutturista presso INCOSER Srl. Si occupa attivamente di progettazione strutturale e geotecnica di opere di particolare impegno statico.

mia tra §8.4.1 e §8.4.3 in talune situazioni. Le considerazioni qui esposte traggono origine da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 17279 del 26/6/2025).

La Suprema corte, in base alle considerazioni fatte dal CTU ha confermato la precedente pronuncia della Corte d’Appello, anch’essa fondata su altra CTU che ha traguardato la realizzazione di una veranda stabilmente connessa alla soletta del terrazzo, non già come un intervento di tipo locale (ossia ex. §8.4.1 delle NTC18) ma come una sopraelevazione e quindi l’ha assoggettata al disposto del §8.4.3 della norma annoverandola negli interventi di adeguamento. In altre parole, e forse meglio, affinché l’opera possa essere ammissibile sul piano statico-sismico, occorre che sia data evidenza, e/o ricondurre l’intera struttura, al rispetto dei requisiti di sicurezza validi per le nuove costruzioni. Nella sostanza ciò significa effettuare la verifica globale dell’edificio, con esito positivo, rispetto alle azioni previste per le nuove costruzioni dalle norme vigenti, quindi comprendendo vento, sisma ecc. E ciò attiva anche i precetti correlati (cfr. §8.5 delle stesse NTC18). Chi esercita la professione tecnica nell’ambito delle strutture conosce molto bene il significato pratico di tale approccio e, nel caso di costruzioni con una certa “anzianità di servizio”, anche al netto di eventuali degradi (che possono ridurre la capacità statico-sismica e che le norme classificano come azioni al §2), può portare a risultati sconfortanti e talvolta praticamente ingestibili se non al limite del paradosso. È gioco facile irridere, sul piano ingegneristico, una sentenza di tale portata: 30mq di veranda inficiano la sicurezza sismica di una costruzione esistente? Ed in effetti la possibile inefficienza statico-sismica non sta nella banale veranda, ma risiede nell’epoca di realizzazione delle costruzioni esistenti, nella loro storia e vissuto, nei danni pregressi e magari occulti, alla pari coi difetti di costruzione, nel degrado1

Se si legge sotto tale aspetto, il caso in oggetto assume effettivamente i connotati di un para-

dosso meccanico.

Però non compete certo al giudice sottrarre fattispecie pratiche tipo quella in oggetto alla veste del paradosso. La contestualizzazione e valutazione degli elementi che rendono razionale una fattispecie pratica alla luce della ratio fisica delle norme sono dominio dei Consulenti Tecnici, di Parte e d’Ufficio. A loro compete argomentare, nei più corretti termini fisico-numerici, le situazioni tipo quella in parola dimostrando analiticamente le tesi sostenute. La mera lettura lessicale di un disposto, accantonando il fatto fisico di base è, a parere dello scrivente, un grave errore tecnico oltre che un potenziale danno sociale.

Come dimostra l’ordinanza in parola, il giudizio della Corte si fonda su quanto espresso dai CTU dei due ultimi livelli di giudizio (Corte d’Appello e Cassazione). Essa segue l’orientamento del consulente e, d’altra parte, non potrebbe essere diversamente. Pertanto una lettura tecnica acritica, parziale, dei precetti delle norme, ignorando, per i più disparati motivi, la ratio fisico-meccanica della norma è una grave responsabilità tecnica dei consulenti. Diceva il prof. Pagano “L’ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa”. Alla luce di tale pensiero, a parere dello scrivente vanno lette non già le sentenze delle Corti, ma le perizie sulle quali esse si fondano. Il Giudice viene condotto ad

un giudizio, anche paradossale, se tali sono le conclusioni dei suoi consulenti. Vero è che il buon senso pratico potrebbe anche indurre un giudice, ove lo volesse, a chiedere chiarimenti al proprio consulente al fine di traguardare, cum grano salis, le fattispecie giuridiche di pertinenza che restano sempre ancorate a dei casi pratici.

Ecco, il presente articolo intende condividere delle riflessioni di natura squisitamente strutturale che riguardano il labile confine tra interventi di adeguamento (§8.4.3) e interventi locali (§8.4.1) ex NTC18 che spesso, opere di varia natura effettuate su edifici esistenti può portare a valicare spostando l’onerosità, ed anche la fattibilità, degli stessi se si omettono le opportune riflessioni di natura meccanica che il legislatore, con l’elasticità giuridica con cui ha dotato il §8.4.1, ha inteso emanare. In altri termini, la sola lettura lessicale ed acritica del testo di legge può portare a paradossi che sul piano sociale non hanno alcuna valenza. E difatti, in tale senso varie regioni, per il tramite dei Comitati Tecnico Scientifici appositamente istituiti al fine di rendere l’interpretazione delle Norme Tecniche uniforme e omogenea quantomeno a livello regionale, vanno in questa direzione. Non è inutile rilevare come le Regioni, quindi organi dello Stato, abbiano istituito tali comitati tecnici per le norme tecniche: la coincidenza terminologica non è casuale. Non si può certamente interpretare in modo compiuto un disposto di legge nato in ambito tecnico ignorando lo specifico contesto che esse disciplinano. La sola lettura (arida se vogliamo) di natura giurisprudenziale può essere parziale e, anche peggio, fuorviante. È quindi utile esplorare anche come le Regioni si siano organizzate in termini di LLGG tecniche per facilitare la lettura e/o contestualizzarla a casi ricorrenti che per fatti pratici sono evidentemente classificabili nell’ambito dell’una o nell’altra delle fattispecie giuridiche ex §8.4 delle NTC18. Ma ancora più importate è il fatto di come le fattispecie che esulano le casistiche esplicative, ricorrenti, vengano rimandate al

giudizio motivato dal progettista con gli strumenti della meccanica e dell’analisi strutturale: compete al progettista dimostrare che un certo intervento è significativo sul piano statico-sismico o, di converso non lo è e quindi consegnarlo al competente disposto del §8.4 stabilendo su base oggettiva (“una prova rigorosa” dicono i giudici della Corte) da quale parte del confine la fattispecie ricada.

Lo scrivente ritiene che l’unico modo per confinare la discrezionalità dell’interprete della norma tecnica sia (in generale) quella basata sull’oggettività matematica delle analisi strutturali. Solo i numeri daranno la risposta al quesito posto dal legislatore con la finalità di qualificare certi interventi di sopraelevazione-ampliamento nel novero del §8.4.1 o 8.4.3. Non è un argomento di poco conto o di natura accademica; come si sa i risvolti di un precetto o dell’altro, come detto, sono significativi. Tanto è vero che anche il legislatore col D.L. 32/2019 introducendo nel DPR 380/01 (art. 94bis “Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”) le categorie di interventi di maggiore o minore rilevanza per la pubblica incolumità ha ritenuto di considerare, in qualche maniera, gli aspetti sociali che un accanimento interpretativo puramente lessicale delle norme avrebbe portato a rendere troppo estremi per un settore che ha una sua rilevanza economica oltre che sociale.

Il tema, peraltro, non è affatto nuovo: in passato alcune regioni avevano tentato di disciplinare il contesto degli interventi edilizi c.d. minori, nella stessa maniera e con finalità analoghe, ma le norme regionali emanate in tal senso sono state censurate dalla Corte Costituzionale, perché in aperto contrasto con le competenze Regionali in materia di autorizzazioni e di pubblica incolumità.

I tecnici ricordano certamente le estremizzazioni e gli estremismi, in taluni casi, di funzionari e uffici, che (anche in autotutela) portando al limite le letture giuridiche del § 8.4.1 (delle norme 2008) paralizzavano le attività edilizie

di fatto a svantaggio dei cittadini. Alcune delle Regioni, e maggiormente quelle soggette a pericolosità sismica significativa, tentarono una disciplina di buon senso per categorie di interventi all’epoca definite “minori” che però si sono rivelate costituzionalmente illegittime e quindi cassate, una per una, dalla Corte Costituzionale, su azione promossa peraltro dalla Presidenza del Consiglio dei ministri2. Il motivo è ben rappresentato nella sentenza 60/2017. “nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione», così da costituire espressione […] dell’intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata «[…] ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali» (così la citata sentenza n. 182 del 2006).”

Col decreto c.d. “sblocca cantieri” del 2019 di cui sopra, è l’amministrazione centrale dello Stato stesso ad agire in tema di semplificazione riconoscendo e rafforzando dalla Sua posizione apicale la necessità di rendere ragio-

nevoli le letture normative in ambito edilizio. Pertanto, a parere dell’autore, anche i tecnici non dovrebbero agire in contrasto con questo indirizzo apicale, soprattutto quando sono investiti di ruoli peritali o di controllo, ma, anzi, affrontare i quesiti loro posti con gli strumenti della fisica (nel caso in oggetto della meccanica strutturale) al fine di avere risposte oggettive, ripetibili e quindi scientifiche.

2. LA SOPRAELEVAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA

Il diritto di sopraelevazione di condominio nasce con l’art. 1127 del CC:

“Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare”

Nel rispetto di una serie di condizioni. Di queste condizioni nel caso in esame sono di interesse solo alcune che pongono degli stretti limiti di realizzabilità dell’intervento, o meglio esigono che determinata evidenza sia rigorosamente fornita a carico di chi intende effettuare tale sopraelevazione (tipicamente il proprietario dell’ultimo livello):

“La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono”.

Il limite posto dal legislatore è indefettibile, costituisce un divieto assoluto e quindi un limite al diritto di sopraelevazione riconosciuto dallo stesso articolo del CC.

Intanto, per un giusto raccordo con le NTC18, occorre rilevare come la Corte di Cassazione abbia esteso il concetto sotteso dal termine “sopraelevazione”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12795/2023, raccordandosi con la Stessa Corte (Sezioni Unite Sentenza n. 16794/2007) enuncia il principio che “la nozione di sopraelevazione ex art.1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove

fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l’incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato”. Questa è una posizione giurisprudenziale di estrema importanza pratica perché raccorda in modo diretto il disposto del §8.4.3 delle NTC18 (le fattispecie di ampliamento e sopraelevazione) con i limiti posti dal CC ex art. 1127. È una lettura quindi che amplia la portata del disposto.

Pertanto il disposto del CC, ossia del deficit statico dell’edificio oggetto di intervento quale elemento inibitore della sopraelevazione (in senso allargato), si applica evidentemente anche ad interventi di ampliamento. Il testo del citato articolo del CC parla sempre di “condizioni statiche”. Ciò potrebbe indurre ad un confinamento ai soli aspetti gravitazionali indotti da tali interventi (lettura che in qualche modo è recuperata dalle NTC18 al §8.4.3 quando considera l’incremento dei carichi in fondazione quale elementi di attivazione del disposto).

Tuttavia, anche in questa lettura, oltre a valere il buon senso fisico, c’è anche l’intervento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, (Cass, civ., sez. II, 29/01/2020, ordinanza n. 2000) che sancisce “[E’] consolidato l’orientamento secondo il quale il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 1127 c.c., comma 2, debba interpretarsi non nel senso che la sopraelevazione sia vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentano di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.”

Quindi sorge un obbligo in capo alla parte promotrice, di dare prova scientifica e rigorosa della capacità dell’edificio soggetto alla “sopraelevazione” in termini di livelli di sicurezza richiesta dalle norme tecniche.

La stessa sentenza riporta anche la massima

“[…] qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative3 dell’art. 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione, che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico4. La domanda di demolizione può essere, perciò, paralizzata unicamente da tale prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico; sicchè, ove detta prova non sia acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere.

La condizione di liceità della sopraelevazione eseguita […]., era, dunque, subordinata alla verifica che il fabbricato […] fosse stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale (L. n. 64 del 1974, art. 145), dovendosi acquisire elementi sufficienti a dimostrare scientificamente la sicurezza antisismica della sopraelevazione e dell’edificio sottostante”.

Tale orientamento della Corte di Cassazione è costante, pertanto è da ritenersi consolidato e prenderne atto in ambito tecnico. Peraltro la stessa corte traccia il percorso, di raccordo con le NTC18, per trattare tali interventi, con buona pace dei committenti.

La sentenza n. 31032 della sez. II della Cassazione civile (del 04/12/2024) sancisce “L’art. 1127, comma 2 c.c. pone il divieto assoluto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio nell’ipotesi in cui non permettano di sopportare il peso della nuova costruzione o non siano in grado di sopportare l’urto di forze in movimento, quali le sollecitazioni di origine sismica;”

Inoltre deve essere “acquisito il consenso unanime degli altri proprietari dell’edificio ed il sopraelevante deve eseguire opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione 6”

Si nota come la sopraelevazione in sé non sia inibita dall’enunciato della Corte, ma “solo” subordinata all’esecuzione di opere che rendano l’edificio coerente in termini di prestazione statico-sismica a quelle previste per le nuove costruzioni dalle vigenti norme tecniche. Un’altra riflessione merita di essere sottoposta ai lettori. Data la definizione di sopraelevazione che la corte a sezioni unite nel 2007 ha coniato, si potrebbe anche invertire l’ordine di lettura e attivare in modo diretto il precetto del §8.4.3: “Qualsiasi intervento che porti alla realizzazione di nuovi piani o alla trasformazione dei locali preesistenti mediante incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall’aumento dell’altezza del fabbricato è configurato come sopraelevazione ai sensi dell’art. 1127 del CC e quindi assoggettato al §8.4.3 della norma tecnica quale integrativa del medesimo art. 1127?”.

Le norme tecniche, a carattere speciale, trattando gli interventi di cui al §8.4.3 non possono collidere col C.C. e quindi interventi di tale specie sono automaticamente consegnati ai precipitati al paragrafo 8.4.3 “il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo”.

Ma le stesse norme, speciali, al §8.4.1 consentono di “modificare un elemento o una porzione limitata della struttura” restando in un perimetro che spesso è meno impattante, sul piano amministrativo e sul piano tecnico. Infatti la circolare di istruzioni alle NTC18 (Circ. 7/2019) al paragrafo C.8.4.1 (Riparazione o intervento locale) sancisce che “[…] la modifica di una parte limitata della struttura […] può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.

La relazione illustrativa dei lavori7 deve riportare i risultati delle indagini conoscitive svolte, le carenze strutturali riscontrate, la descrizione dei lavori e i risultati attesi, affermando e, se neces-

LA

CORTE DI CASSAZIONE

CIVILE SEZ. II, CON SENTENZA N. 2115

DEL 29/01/2018, […], IMPEDISCE DI COSTRUIRE

SOPRAELEVAZIONI CHE

NON OSSERVINO LE

SPECIFICHE DISPOSIZIONI

DETTATE DALLE LEGGI ANTISISMICHE

sario, dimostrando che l’intervento non ha modificato in senso negativo il comportamento degli altri elementi della costruzione e di tutta la costruzione nel suo insieme.”

Quindi la norma tecnica declina delle categorie speciali di interventi nell’ambito del disposto dell’articolo 1127 del CC, e tale declinazione non appare in conflitto col disposto di ordine superiore, o quantomeno ad oggi non sono emerse eccezioni istituzionali in tale verso anzi in virtù del decreto c.d. “Sblocca Cantieri” la logica di rilassamento interpretativo sembra andare in tale direzione.

In più, la Corte Cassazione civile sez. II, con la sentenza del 29/01/2018, n. 2115 sancisce che “L’art. 1127, comma 2, c.c., il quale fa divieto al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato […], impedisce altresì di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche […]”.

La lettura personale di tale massima è esattamente quella detta sopra: la normativa tecnica, speciale, disciplina il disposto generale del CC ex. Art. 1127 integrandolo in modo specifico al caso delle costruzioni esistenti e delle tematiche di natura sismica. A sostegno di tale lettura si può portare anche una massima della stessa Corte di cassazione (Ord. 2000/2020 già citata) “qualora le leggi antisismiche prescrivano parti-

colari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127 c.c.”.

Ed infatti, il Tribunale di Roma con sentenza n. 9010 del 30/04/20198 afferma che “[…] vi era stata sì sopraelevazione, ma senza che sia stato violato il disposto dell’art. 1127 cod. civ., cioè senza che siano state messe in pericolo la statica e la sicurezza del fabbricato […]. Anzi, la convenuta aveva anche prodotto il certificato di idoneità statica e, soprattutto, le parti “hanno manifestato indisponibilità a sostenere le spese necessarie al rilievo della struttura e alla verifica statica della stessa”9

Invece nel caso trattato dalla Corte nella Ordinanza citata in premessa (n. 17279 del 26/6/2025), i Giudici di cassazione hanno confermato pienamente quella dei giudici di secondo grado, chiarendo che10 “in zona sismica di primo grado, una sopraelevazione difforme dalla normativa antisismica è presunta pericolosa ai sensi dell’art. 1127, comma 2 del CC”.

Inoltre, i giudici hanno evidenziato come la CTU di primo grado, che aveva escluso la pericolosità dell’intervento, fosse errata, perché si limitava solo a valutare il peso aggiuntivo della veranda, ossia i soli effetti in termini gravitazionali, senza considerare l’aumento di superficie abitabile omettendo di estendere la verifica all’intero edificio come le NTC dispongono al §8.4.3 in casi si sopraelevazione.

La Cassazione, tramite le CTU, ha ritenuto corretta la qualificazione dell’intervento di realizzazione della veranda come sopraelevazione (strutturale) e non come semplice vano tecnico (intervento locale), con conseguente obbligo di rispetto dell’art. 8.4.3 delle NTC18. Questo è il punto focale dello studio in oggetto.

Dato che non sono disponibili le consulenze di parte, si assume che esse siano state in grado di dimostrare rigorosamente che la veranda portasse l’edificio al difuori del perimetro del §8.4.1, con un approccio strettamente scientifico, ossia secondo i canoni della meccanica strutturale, e non già per concetti morfologici.

Su ciò si ritornerà nei paragrafi successivi. Resta pertanto un chiaro precipitato nel superamento del limite tra intervento ex. artt. 8.4.1 e 8.4.3.

3. PRECETTI DELLE NTC18 IN TEMA DI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

Le costruzioni esistenti sono soggette ai disposti del capitolo 8 delle NTC18, la cui gestazione in sede di scrittura del testo e della relativa circolare è stata estremamente complessa ed articolata, proprio per la materia da trattare. Di per sé il testo normativo è agile (solo 7 pagine) e giuridicamente elastico e, se non fosse stato accompagnato dalle istruzioni della Circolare CSLP 7/2019, a tratti quasi inerte. La circolare ha comunque un rango giuridico inferiore rispetto alla norma stessa e su questo punto vi sono precise esternazioni convergenti sia della Corte di Cassazione (a sezioni unite) che del Consiglio di Stato.

Il testo di legge è estremamente snello e viene riportato in questo paragrafo per completezza e raccordo con i paragrafi adiacenti al presente studio.

I disposti della NTC2018 sono i seguenti letteralmente:

8.4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si individuano le seguenti categorie di intervento:

– interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

– interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;

– interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3.

Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico.

La norma poi esplicita in dettaglio per le varie categorie di interventi ulteriori aspetti:

8.4.1.

RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: – ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate; – migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati; – impedire meccanismi di collasso locale; – modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

Per lo studio in oggetto è rilevante il testo evidenziato nel riquadro precedente. In tal senso la norma consente delle modifiche alla costruzione con alcune condizioni. La parte di disposto di interesse si legge come di seguito: “[gli interventi locali possono riguardare] singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione [e possono anche essere volti] a […] modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati […] dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente […] alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.” I due requisiti principali da rispettare per il legislatore sono:

• Invarianza sostanziale di comportamento della struttura;

• Invarianza delle condizioni di sicurezza preesistenti alla modifica.

Nel testo dei proff. Ghersi e Lenza11 si legge: “Questa dimostrazione deve essere innanzitutto riferita all’assetto relativo ai carichi gravitazionali. Più delicato è il riferimento agli aspetti sismici- […]. Non è sempre facile inquadrare un intervento in quelle condizioni sopraelencate.”. [In taluni casi la sensibilità ingegneristica] suggerisce che non stiamo alterando la resistenza dell’edificio e il sistema delle masse […] può essere difficile far passare [] semplici interventi come ‘locali’ e può essere necessario associarli ad effettivi interventi di miglioramento sismico”.

Gli autori stessi indirizzano il tecnico verso delle LLGG regionali12, di cui si tratterà nel seguito, tese a identificare o confutare il carattere di località di certi interventi.

L’ultima considerazione dei due Autorevoli docenti, apre anche uno scenario in cui collocare in modo ragionevole gli interventi di miglioramento sismico, senza travasarli automaticamente nel §8.4.3 che tratta l’adeguamento. Gli interventi di miglioramento sono quelli statuiti dal legislatore al paragrafo 8.4.2 che recita:

8.4.2.

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di zE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0.6, mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di zE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0.1.

Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di si-

stemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno zE =1.0.

In ultimo il legislatore identifica gli interventi di adeguamento al §8.4.3:

8.4.3.

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;

c) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani;

e) apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere zE=1.0. Nei casi c) ed e) si può assumere zE=0.80.

Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione.

Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.

Il legislatore identifica delle fattispecie secondo le quali, in qualche modo, si intende che la risposta della costruzione venga alterata in modo significativo con riferimento all’assetto originario.

Come si vede il testo normativo tende a identificare delle fattispecie generali ma è chiaro che non potrà mai contemplare qualsiasi casistica che nella pratica può manifestarsi. Esso quindi enuncia dei concetti su base fisico-meccanica traguardando, ingegneristicamente, alla variazione significativa del comportamento strutturale. E difatti lo stesso testo identifica come fattispecie non rilevante in tale ottica quelle afferenti alla realizzazione di “cordoli sommitali o a variazioni della copertura” come poco rilevanti in tal senso.

Ovviamente le elasticità del disposto normativo lo rendono spesso di ambigua interpretazione cosa che può “ritorcersi” contro tecnici e committenti nel caso di letture eccessivamente restrittive.

Insomma, non è affatto immediato contestualizzare un certo intervento in uno dei paragrafi di estremità del §8.4 (8.4.1 e 8.4.3) e pertanto le anticipate LLGG regionali tendono a sotto-disciplinare delle situazioni correnti e altre meno ancorandole alla meccanica nei termini di variazione di risposta della costruzione, onere in capo al tecnico progettista.

4. SOPRAELEVAZIONI ED AMPLIAMENTI

QUALI INTERVENTI LOCALI NELLE

LEGGI REGIONALI

4.1 Analisi coordinata delle Leggi Regionali in tema di interventi sulle costruzioni esistenti

I disposti di cui al § 8.4.1/8.4.3, come detto in premessa, in taluni casi segnatamente quelli in cui edifici esistenti sono soggetti ad addizioni volumetriche di vario tipo soprattutto di limitata portata in termini geometrici e/o di massa, demarcano un confine molto labile ma molto impattante sul piano pratico.

Quello che nella pratica capita è che la valutazione da parte di tecnici, per vari motivi titolati, è svolta su un approccio di tipo morfologico-geometrico. Questa è certamente una lettura cautelativa della norma ma resta sempre sul mero piano lessicale e spesso inibisce il prosieguo delle attività impedendo al cittadino, al limite, di fruire di un proprio diritto; ad esempio nel caso dei condomini (che è il tema di interesse in questa sede) esso è sancito all’art. 1127del Codice Civile con opportune restrizioni e prescrizioni.

Al fine di razionalizzare e restringere l’assetto interpretativo dei disposti delle NTC18, varie regioni, anche con una certa convergenza, hanno intrapreso la strada di affidare ad un Comitato Tecnico Scientifico una razionale interpretazione dei precetti in parola, l’identificazione di fattispecie pratiche ricorrenti che già per degli aspetti geometrici caratteristici rendono immediata la classificazione di interventi in una delle tre fattispecie di legge, rimarcare la ratio della norma in tema di interventi locali qualora la situazione specifica si discostasse da quelle tipologiche ricorrenti, affidando al progettista le opportune valutazioni e responsabilità di legge.

Sono di interesse pratico le LLGG della Regione Toscana in termini di interventi sulle costruzioni esistenti, le indicazioni tecniche della Regione Emilia Romagna e della Regione Marche con le rispettive delibere della giunta regionale a seguito del decreto c.d. “sblocca cantieri”.

Gli “Orientamenti interpretativi in merito alla classificazione gli interventi sugli edifici esistenti” emanati (sin dal 2011) dalla Regione Toscana intendono fornire ”delle linee guida orientative per la classificazione degli interventi che, con una

certa frequenza, vengono eseguiti sul patrimonio edilizio esistente” con lo scopo di rappresentare un “mezzo di illustrazione e chiarificazione degli accorgimenti da seguire nel caso in cui si progettino le più frequenti tipologie di intervento sul costruito esistente” ed hanno “come obiettivo quello di fornire utili chiarimenti sia ai progettisti sia ai tecnici designati ai controlli in merito alla possibile classificazione delle tipologie di intervento più frequentemente ricorrenti sui manufatti esistenti, facendo riferimento a quanto riportato all’interno delle prescrizioni normative vigenti”.

La Regione, d’altra parte, avverte che “Data l’ampia casistica di opere sui manufatti esistenti e la difficoltà, talvolta presente, di ricondurle alle tre categorie di intervento definite dalla normativa (e.g. adeguamento, miglioramento e intervento locale)”, e “Le indicazioni quantitative […] riportate non sono vincolanti ma hanno lo scopo di orientare il progettista nella scelta della tipologia di intervento e possono risultare utili a giustificare la scelta effettuata.”. 13

Pertanto prosegue il testo nella premessa “Le indicazioni fornite sono da considerarsi orientative e, ovviamente, non esaustive di tutti i possibili casi riscontrabili nella pratica professionale: a tal fine è necessario notare che, in base alle peculiarità specifiche del manufatto considerato, sarà necessario motivare e dettagliare in maniera accurata le scelte progettuali effettuate, tenendo sempre presente quanto riportato nelle norme tecniche.”

“Il progettista, che resta in ogni caso pienamente responsabile del proprio progetto, ha pertanto la possibilità di effettuare scelte diverse da quelle riportate nel presente documento, le quali dovranno essere adeguatamente giustificate […].

Il mancato rispetto di una o più indicazioni non esclude la classificazione dell’intervento come “locale” ai sensi del § 8.4.1 ma comporta, da parte del progettista, un’adeguata giustificazione della classificazione assunta (a titolo di esempio controllando la variazione del centro di massa, l’incremento delle masse al piano, la presenza o meno di cordoli, …)”.

Come indirizzo operativo le LLGG sanciscono

un approccio di tipo fisico-meccanico “Nel caso non siano rispettate le suddette condizioni la classificazione dell’intervento potrà essere inquadrata sempre come intervento locale a seguito di valutazioni fatte caso per caso in funzione delle ripercussioni sul comportamento statico e sismico dell’unità strutturale. Eventualmente potrà essere fatta una valutazione globale sulla Unità Strutturale stessa, ad esempio, confrontando lo stato di fatto con quello di progetto considerando e valutando - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - aspetti quali forme modali, periodi di vibrazione, tagli di piano e ripartizione delle sollecitazioni sugli elementi portanti.”

L’ultimo periodo, quindi, conferma l’approccio governato dalla meccanica: un intervento ha carattere locale non per mera morfologia ma per incidenza meccanica sulla risposta della costruzione su cui è eseguito. Le LLGG non tracciano però un approccio ragionevole per descrivere quantitativamente il precetto del §8.4.1 “cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione” verificando sempre che “non vi sia riduzione del livello di sicurezza preesistente” conseguente all’intervento stesso.

Altre indicazioni, che hanno carattere anche normativo, entrano più precisamente nel tema.

Per la Regione Emilia Romagna il CTS dell’ER è del parere che “un possibile strumento per valutare che le opere in progetto connesse al fabbricato esistente non siano tali da alterarne significativamente la risposta possa essere rappresentato dalla valutazione dei parametri già adottati all’interno della D.G.R. n. 2272/2016 (allegato 2, paragrafo 2, punto II, lett. a-b-c-d) e richiamati anche all’interno della D.G.R. n. 1814/2020 al paragrafo B.2”.

Attingendo al suddetto paragrafo B.2 della D.G.R. 1814/2020 si ha che: “Un possibile criterio per valutare se l’intervento comporta una variazione significativa del comportamento globale della costruzione viene individuato nei parametri già adottati per la definizione delle varianti non sostanziali (VNS) con la DGR n. 2272 del 201614:

• l’aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell’azione sismica,

• la variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%,

• la variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%,

• la variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

Considerata tuttavia l’ampiezza della casistica delle opere ricadenti nell’ambito dell’intervento locale, le valutazioni da effettuare andranno contestualizzate in relazione al caso specifico e, soprattutto, per interventi numerosi e diffusi o particolarmente invasivi si ritiene opportuno condividere i singoli casi e le relative valutazioni con gli uffici deputati al controllo.”

La Regione Marche, nella recente D.G.R. n.976 del 24/06/2025 che al §6 (Interventi “di minore rilevanza”) statuisce che “La definizione di intervento locale è contenuta nel punto 8.4.1 delle NTC, al quale si rimanda. In particolare, per tale tipologia di intervento deve essere possibile dimostrare che, rispetto alla configurazione precedente, non vengono prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportano una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

La dimostrazione esplicita può essere omessa nei casi in cui il suo soddisfacimento è evidente15 Negli altri casi, la dimostrazione può essere conseguita analiticamente, confrontando i risultati dell’analisi strutturale eseguita sul modello dell’intera struttura nella configurazione attuale e in quella di progetto.”

Per gli interventi locali in modo auto-evidente, la Regione indica delle fattispecie pratiche: “A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare interventi locali senza necessità di dimostrazione esplicita quelli riconducibili alle

seguenti tipologie, qualora non ricadenti nella categoria dei “privi di rilevanza”: […]

d) la realizzazione su edifici esistenti di nuovi elementi strutturali (quali ad esempio balconi, antenne, pergolati, pensiline, ecc.) che non modifichino di oltre il 3% la massa del piano interessato dall’intervento considerata ai fini dell’analisi sismica, senza diminuire la resistenza e senza alterare la rigidezza degli elementi strutturali esistenti;

e) la realizzazione di vani ascensore esterni con struttura metallica, collegati all’edificio esistente solo ai fini del controventamento, a condizione che l’intervento non modifichi di oltre il 2% la massa di ciascun piano considerata ai fini dell’analisi sismica.”

Nuovamente, le Regioni rimandano ad un concetto di natura meccanica, con alcune indicazioni procedurali come nel caso delle Marche: il carattere locale, anche nel caso di interventi che possono essere morfologicamente affini ad una sopraelevazione (in senso ampio come declinato dalla Corte di Cassazione), va letto nell’ambito dell’incidenza degli stessi sulla risposta complessiva della costruzione modificata, in particolare rispetto all’input sismico; essi sono tali se rispetto a tale variazione della risposta sismica non inducono sofferenze di altra natura, a partire dal punto di vista della capacità ai carichi gravitazionali.

La Regione Marche, giustamente, per demarcare il confine tra sopraelevazione/intervento locale indica di effettuare una analisi strutturale dell’opera nell’assetto ex-ante/ex-post intervento e quindi dare evidenza quantitativa della non rilevanza di un certo intervento.

4.2 Proposta operativa per la qualifica del tipo di intervento nei casi più articolati Nel paragrafo precedente sono state analizzate le disposizioni e le linee guida di alcune delle Regioni che hanno inteso dare degli opportuni chiarimenti. Ciò al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, da un lato, e le attività dei tecnici, dall’altro, traguardando sempre il

principio di tutela della pubblica incolumità ma anche il fatto che un comparto economico importante come l’edilizia non deve essere paralizzato da immotivate opinioni di chicchessia: c’è sempre un risvolto sociale in certe attività. Pertanto la contrapposizione preconcetta è, a parere dell’autore, antisociale. Occorre quindi raggiungere un punto di equilibrio oggettivo, e quindi esso non può che essere fondato su rigorosi principi fisico-meccanici.

In tal senso quindi il combinato disposto dei precetti regionali, Emilia Romagna e Marche, consisterebbe nell’eseguire una specifica analisi strutturale nei due assetti (ex-ante/ex-post intervento) e valutare i successivi parametri quantitativi caratteristici del cimento sismico16:

i. aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze inferiore al 5% della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione dell’azione sismica, ii. variazione della rigidezza del singolo interpiano inferiore al 20%,

iii. variazione della deformazione massima del singolo piano inferiore al 10%,

iv. variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano inferiore al 10%.

Tale approccio, nei casi limite di cui dirimerne l’appartenenza alla classe di intervento prevista dalla NTC18, appare convincente e utile sul piano sociale perché, lasciando alla fisica la risposta al quesito nei termini di risultati di un’analisi strutturale, connota l’esito della valutazione di un carattere di oggettività e rigorosità che solo gli strumenti matematici possono avere.

A cascata ciò porta ad una giusta tutela per il committente, da un lato, da indebite elasticità interpretative dall’altro, dualmente, gli consente di esercitare un proprio diritto senza accanimenti interpretativi, soggettivi talvolta, ma privi di base fisico-meccanica.

Ciò può consentire quindi di “recuperare” que-

gli interventi che per il loro assetto geometrico verrebbe immediato classificare nel §8.4.3 delle NTC18 e invece possono legittimamente, sul piano meccanico prima e su quello giuridico poi, essere spostati nel dominio del §8.4.1, si ribadisce, sempre sulla base di dati oggettivi e con valutazioni quantitative, anche in termini di sicurezza nel novero del precetto che l’intervento non deve essere tale per cui si “riducano le condizioni di sicurezza preesistenti”. La normativa statuisce che “La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere […]”

Un assunto che le indicazioni regionali sembra che implicitamente facciano è che la variazione definita in precedenza in termini di variazione della risposta statico-dinamica della costruzione sia ragionevolmente tale da non indurre variazioni della sicurezza pregressa.

In ogni caso, nelle situazioni meno immediate da definire senza l’ausilio di un modello di calcolo, le indicazioni regionali conducono proprio alla modellazione strutturale, che è la base da cui ottenere la dimostrazione circa le variazioni di condizioni di sicurezza.

In altri termini, una volta che il tecnico ha effettuato la modellazione per dare evidenza del rispetto dei limiti fissati (dal punto i) al iv)), non è impossibile effettuare le usuali analisi di sicurezza e misurarne la variazione ad esempio tramite il parametro zE definito dalle NTC18 come dato di sintesi della capacità.

Per altra via, è sempre possibile avvalersi di analisi speditive basate su modelli semplificati di verifica, pur senza addentrarsi in valutazioni più raffinate o codice-conformi.

La letteratura è densa di metodi semplificati volti a superare ragionevolmente l’onerosità computazionale di una modellazione orientata alla valutazione della vulnerabilità sismica.

A titolo di esempio si cita il § 7.2.2.3 e 9.6 del testo dei proff. Ghersi e Lenza (2020)17, in cui si legge (in un contesto più ampio) che gli Autori

“attribuiscono grande importanza a possibili valutazioni speditive dei fenomeni in esame. Si ritiene che sia una precisa inclinazione dell’ingegnere quella di individuare l’ordine di grandezza di ciò che si sta esaminando mediante modellazioni semplici, senza ovviamente rinunciare a successive analisi sofisticate e precise”. È esattamente in questo spirito che conforma il parere dello scrivente: avere un controllo ragionevole della risposta della struttura in sede sismica, senza necessariamente dover dislocare i disposti delle norme, quantomeno in prima istanza18

Compete al tecnico tale valutazione con la conseguente assunzione di responsabilità. Sta alla sua sensibilità in relazione al caso che tratta decidere se e fin dove approfondire.

Peraltro, valutazioni analitiche più speditive potrebbero portare ad avere delle stime di risultati di grande utilità per stimare parametri di rischio che le norme non esplicitano, e che invece hanno un forte potere informativo nei confronti del committente, perché legati al senso comune della probabilità.

Ed allora la funzione sociale del tecnico, quale esercente di un servizio di pubblica necessità19 , trova un compimento chiuso anche rispetto ai precetti di informazione ai committenti-consumatori che altre norme hanno via via calato, “col maglio”, nel mondo professionale.

5. LA STRATIFICAZIONE DI INTERVENTI LOCALI E PERDITA DEL CARATTERE DI LOCALITÀ.

È un concetto di buon senso quello che si ritrova in alcune LLGG Regionali in merito alla stratificazione di interventi locali dato che alla fine, tale processo, potrà trasformare in maniera significativa un manufatto sotto il profilo strutturale. Anche in questo caso occorrerebbe fare qualche distinguo se si ragiona in maniera fondata su principi fisici e senza estremizzazioni. Ma si ritiene che ciò sia facilmente desumibile dal ragionamento istituito nei paragrafi precedenti.

Il riferimento a quanto si è detto all’inizio del

paragrafo si rintraccia nella linea guida della Regione Toscana “Qualora l’intervento dovesse essere reiterato nel tempo, nell’analisi storico-critica si dovranno considerare gli interventi già effettuati”. Ciò al fine di evitare che interventi portati avanti con una sequenza che singolarmente può essere, anche legittimamente sotto ogni piano di lettura, qualificate come “locale” in realtà porti ad una sommatoria di opere che snaturano l’assetto originario della costruzione. In sostanza la Regione Toscana ricorda come sia compito dell’analisi storico-critica statuita al §8.5.120 “Ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale e del suo stato di sollecitazione è importante ricostruire il processo di realizzazione e le successive modificazioni subite nel tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l’hanno interessata.”. In altri termini non è il codice di calcolo che fa l’ingegnere. Le successive trasformazioni del sistema originario confluiranno in un assetto finale che certamente non poteva essere previsto in sede di progetto originario. Pertanto è giusto fornire anche una giustificazione di complemento al carattere locale dell’intervento: esso è locale rispetto alla configurazione originaria non solo rispetto allo stato di fatto, che potrebbe essere la risultante di vari interventi pregressi. Qui nasce la questione da dirimere: nel caso di interventi pregressi che emergono dall’analisi storico critica, come tecnici, come occorre rapportarsi alla fattispecie? Un intervento locale in “sopraelevazione” rispetto allo stato di fatto si somma a dei pregressi e quindi diventa intervento di adeguamento?

La lettura meccanica porterebbe a dire che la risposta si trova nella valutazione degli effetti della sequenza ricostruita. Ma ciò significa un onere computazionale non da poco per il tecnico, come facilmente intuibile. Non si esclude che in talune situazioni la lettura più rigida ex §8.4.3 sia anche la più cautelativa per il committente e per il tecnico stesso. Non si possono qui effettuare generalizzazioni per cui il rimando è alla frase di rito “il tecnico verifica caso per caso”.

NOTE

1 Il preambolo alla Circolare 7/2019 sancisce “Per le costruzioni esistenti la conoscenza è sintetico-consuntiva (legata allo stato di fatto, con una relativa attenzione alle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati che, entro certi limiti, sono conoscibili e valutabili, e un’attenzione particolare al modo nel quale le diverse membrature sono articolate tra loro, meccanicamente e temporalmente, e a come, di conseguenza, interagiscano).”

2 Ad esempio la Sentenza n. 60/2017 contro una norma della Regione Abruzzo, sentenza n. 272/2016 contro la norma regionale della Liguria, e così via.

3 Questo carattere di integrazione delle NTC è di notevole interesse pratico e sarà ripreso, proprio da questa pronuncia, nel seguito del testo per una lettura razionale e non vessatorio dei precetti dell’art. 1127 CC.

4 Qui vogliamo intendere il “rischio sismico” come quello sotteso dalle norme tecniche vigenti giacché anche la conformità puntuale alla norma tecnica, in ogni caso, implicitamente assume un livello rischio non nullo, ossia una probabilità non nulla (piccola quanto si vuole) di default dell’edificio in sede sismica sotto vari aspetti. Tale valore, non dichiarato, è fissato dal legislatore ed è assorbito nei disposti stessi delle norme. È appena il caso di dire che tale valore può essere stimato numericamente tramite opportune procedure di calcolo.

5 1. Art. 14 - Sopraelevazioni. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

6 A parte che, alla luce di quanto espresso dalla corte stessa, non avrebbe senso la lettura lessicale di questo ultimo periodo cercando di limitare i ragionamenti ai soli aspetti gravitazionali, in ogni caso il “peso”, per effetto delle accelerazioni, imprime forze d’inerzia sul fabbricato, quindi assorbire il peso si deve intendere anche in senso sismico.

7 Si tratta della relazione di al II comma del §8.3 delle NTC18: “La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se: – l’uso della costruzione possa continuare senza interventi; – l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di

destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); – sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.”

8 Testo virgolettato tratto dal sito Condominioweb.com –Post dell’Avv. Plagenza del 05/09/2019. Ultimo accesso 13/07/2025.

9 Anche in questo caso non è disponibile la CTU. Si assume quindi che l’estensore della perizia abbia seguito gli indirizzi della Corte citati sin qui per la formulazione del proprio giudizio, anche se l’ultimo periodo del citato post lascia qualche dubbio in merito. Proprio a questi casi, ossia quelli di “resistenza” della committenza allo svolgimento in modo scientifico e rigoroso delle attività peritali, è dedicata la proposta tecnica presente nel paragrafo 4.2 di questo studio.

10 Testo virgolettato tratto dal sito Condominioweb.com –Post dell’Avv. Bordolli del 10/07/2025. Ultimo accesso 13/07/2025.

11 A. Ghersi - P. Lenza “Edifici esistenti in cemento armato. Valutazione e mitigazione del rischio” D. Flaccovio 2020

12 Segnatamente della R. Emilia Romagna, 2011, 2016.

13 Per dirla come la Regione Marche (cfr. oltre), le LLGG hanno la finalità di identificare, nel caso degli interventi locali, quelle tipologie ricorrenti che sono evidentemente classificabili come tali; al contempo esse classificano nelle altre categorie del §8.4 delle NTC18 interventi di altra natura in ragione di alcuni dati quantitativi ragionevolmente scelti.

14 Le stesse condizioni elencate dalla Regione Emilia Romagna sono adottate anche dalla Regione Veneto con la D.G.R. n.1823 del 29/12/2020 (Allegato D)

15 In tal senso potrebbero essere letti gli indirizzi di altre Regioni, es. Toscana, che identificano delle fattispecie concretamente riscontrabili e che sono auto-evidenti nel senso appena indicato dalla Regione Marche.

16 Questi sono anche gli indirizzi delle LLGG delle Regioni Emilia Romagna e Veneto citati prima.

17 A. Ghersi - P. Lenza “Edifici esistenti in cemento armato. Valutazione e mitigazione del rischio” D. Flaccovio 2020.

18 Non è corretto dimenticare che in passato costruzioni anche di una certa rilevanza statica sono state progettate con l’utilizzo di metodi semplificati. Prima della diffusione su larga scala dei calcolatori e dell’incremento delle potenze di calcolo, i metodi manuali, basati su principi di Meccanica strutturale, hanno dominato la fase progettuale. Metodi questi insegnati anche nei corsi accademici e codificati in volumi di larga diffusione, tra i vari:

A. Motta “Analisi statica di strutture antisismiche” Liguori 1988

B. Stafford-Smith – A. Coul “Tall BuIlding structures. Analysis and design” 1991.

C. Gavarini - M. Mele - R. Ramasco “Progettazione di Strutture in Cemento Armato in Zona Sismica” CISM 1982.

Inoltre i metodi di analisi considerati dalle norme hanno dei limiti di validità dichiarati dalle stesse. Non ci si deve illudere che un modello di calcolo possa incrementare la precisione di un metodo di analisi inappropriato solo perché il calcolo è svolto col PC invece che “a mano”. Inoltre per alcuni metodi restano spesso oscure le procedure di calcolo, gli algoritmi di ricostruzione del percorso di equilibrio, i criteri di convergenza ad esempio nel caso di analisi non lineari oggi di moda.

19 Articolo 359 Codice Penale - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. - Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; […]

20 Non è casuale che l’analisi storico-critica stia al primo posto nel percorso metodologico di verifica del §8.5.

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Conto Termico 3.0: NOVITÀ SU SOGGETTI, INTERVENTI AMMESSI

E MODALITÀ DI INCENTIVO

Approvato il decreto MASE 07/08/2025 di aggiornamento del Conto Termico, che rivede in modo significativo ambito soggettivo, tipologie di interventi incentivabili, spese ammissibili, procedure e limiti di spesa. Maggiore apertura a comunità energetiche, terzo settore e tecnologie innovative.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26/09/2025 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) 07/08/2025, che aggiorna il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, noto come “Conto Termico 3.0”. Il nuovo decreto sostituirà il D.M. 16 febbraio

2016 e dà attuazione all’art. 10 del D. Leg.vo 199/2021, comma 2, tenendo conto anche degli obiettivi del nuovo PNIEC 2024, della Direttiva UE 1791/2023, della Direttiva UE 1275/2024 e del Piano nazionale per la qualità dell’aria. Si propone di seguito una sintesi operativa, rinviando per dettagli alla consultazione del decreto, disponibile in allegato.

SOGGETTI AMMESSI

L’accesso agli incentivi viene esteso in maniera significativa, questi i soggetti ammessi dal nuovo meccanismo di incentivazione:

• Amministrazioni pubbliche, incluse le società in house, le autorità portuali, ex IACP, cooperative edilizie, cooperative sociali, enti del terzo settore non economici, ecc.

• Privati, per interventi sugli edifici ad uso terziario (edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6 - es. uffici, scuole private, capannoni).

• Privati anche in ambito residenziale, limitatamente agli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

• Comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo, in qualità di soggetti rappresentanti (vedi art. 13 della bozza di decreto, lettera d del comma 1 e comma 8).

Sono previste modalità di accesso sia diretto che tramite ESCO (certificata UNI CEI 11352), e in ambito pubblico anche tramite partenariato pubblico privato (PPP) e soggetti pubblici terzi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI

L’articolato distingue tra:

• Interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica (Titolo II), come:

- isolamento termico di superfici opache, sostituzione di infissi, installazione di schermature solari;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi “factory made”;

- sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;

- allaccio a sistemi di teleriscaldamento;

- building automation e illuminazione efficiente;

- collegamento a ricariche per veicoli elettrici (solo se abbinato a pompa di calore);

- installazione di FV con accumulo, anch’esso abbinato a pompa di calore.

• Interventi per la produzione di energia termica da FER (Titolo III), tra cui:

- pompe di calore (aria/acqua/geotermiche);

- sistemi ibridi o bivalenti;

- impianti a biomassa certificata (≥ 4 o 5 stelle);

- impianti solari termici;

- microcogenerazione da FER;

- allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti.

È eliminata la possibilità di incentivare caldaie a condensazione “stand alone” alimentate da combustibili fossili.

INTERVENTI AMMESSI ANCHE IN CASO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Solo per immobili pubblici è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”.

SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE

Il decreto aggiorna e amplia le spese ammissibili, includendo non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Vengono altresì aggiornati i valori massimi unitari incentivabili e i massimali di spesa ammissibile, tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dal GSE negli ultimi due anni e dei valori stabiliti dai decreti Ecobonus (D.M. 6 agosto 2020 e D.M. 14 febbraio 2022, n. 75).

Ad esempio:

• per l’installazione di pompe di calore aria/acqua fino a 35 kW, il costo massimo specifico incentivabile è pari a 700 €/kW;

per impianti di taglia superiore si scende progressivamente fino a 400 €/kW;

• per i generatori a biomassa di potenza ≤ 35 kW, il valore massimo dell’incentivo è di 5.000 €, mentre per potenze fino a 500 kW si arriva fino a 150.000 €;

• per impianti solari termici, l’incentivo può arrivare a 700 €/m² per superfici fino a 50 m², con valori decrescenti oltre tale soglia;

• l’installazione di sistemi di schermatura solare esterna può essere incentivata fino a 180 €/m²;

• per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici (interventi abbinati a pompe di calore), il costo massimo ammissibile è pari a 2.500 € per punto di ricarica

Sono inoltre previsti premi aggiuntivi (c.d. “coefficienti premiali”) per l’impiego di tecnologie più performanti sotto il profilo ambientale, per gli interventi realizzati in aree non metanizzate o in Comuni ≤ 15.000 abitanti, e per i sistemi ibridi o bivalenti.

Il decreto specifica che i valori indicati sono da intendersi come limite massimo dell’incentivo erogabile, e che resta in capo al GSE la valutazione della congruità delle spese sulla base della documentazione presentata, secondo le Regole applicative.

AMMONTARE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INCENTIVO

incentivo:

• è pari fino al 65% delle spese ammissibili per soggetti ordinari

• può arrivare al 100%:

- per Comuni ≤ 15.000 abitanti

- per scuole e strutture sanitarie pubbliche

- per diagnosi energetiche di edifici pubblici (acconto 50%).

Erogazione:

• in unica rata per incentivi ≤ 15.000 € (privati)

• in più rate annuali costanti per gli altri (2 o 5 anni)

• acconti e saldi previsti per le PA in caso di prenotazione.

LIMITI DI SPESA

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei complessivi limiti di spesa previsti dal DM (vedi Tabella 1).

PROCEDURE SEMPLIFICATE

Sono previste semplificazioni procedurali per:

• impianti ≤ 35 kW e solari ≤ 50 m² (accesso facilitato tramite “catalogo” GSE);

• diagnosi energetiche delle PA;

• adesione tramite prenotazione per interventi pubblici, anche su edifici colpiti da calamità naturali.

Beneficiari

Limite di spesa annuo Privati

milioni €

milioni € (di cui 20 mln per diagnosi)

Tabella 1. Di seguito la Tabella riepilogativa relativa ai contenuti principali del Conto Termico 3.0.

RIEPILOGO

Di seguito una tabella riepilogativa relativa ai contenuti principali del Conto Termico 3.0.

VOCE CONTENUTI

* Amministrazioni pubbliche (incluse società in house, autorità portuali, ex IACP, cooperative edilizie, cooperative sociali)

Soggetti beneficiari

Interventi incentivabili

* Enti del Terzo Settore (non economici)

* Privati per edifici del settore terziario

* Privati (anche residenziale) per interventi su fonti rinnovabili

* Comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumatori collettivi

* Isolamento termico, sostituzione infissi

* Sistemi di schermatura e filtrazione solare

* Building automation e illuminazione efficiente

* Pompe di calore, sistemi ibridi, teleriscaldamento efficiente

* Solare termico e microcogenerazione da FER

* Fotovoltaico con accumulo e colonnine di ricarica (solo se abbinati a sostituzione con pompe di calore)

* Fornitura e posa impianti

* Diagnosi energetiche e APE

Spese ammissibili

* Progettazione e direzione lavori

* Spese tecniche e amministrative

* Opere edili accessorie e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

* Fino al 65% delle spese ammissibili

* Fino al 100% per:

Incentivo erogabile

Valori massimi incentivabili

Durata incentivo

Limiti di spesa

Procedure semplificate

– Comuni ≤ 15.000 abitanti

– Scuole e strutture sanitarie pubbliche, anche residenziali

* Pompe di calore ≤ 35 kW: 700 €/kW

* Caldaie a biomassa: fino a 5.000 € (35 kW) o 150.000 € (fino a 500 kW)

* Solare termico: 700 €/m²

* Schermature solari: 180 €/m²

* Colonnine EV: 2.500 € per punto

* 2 o 5 anni a seconda dell’intervento

* Rata unica per importi ≤ 15.000 € (privati)

* Rate con acconti/saldi per PA (prenotazione)

* 900 milioni €/anno totali

– 500 mln €: soggetti privati

– 400 mln €: PA, di cui 20 mln € per diagnosi energetica

* Catalogo apparecchi predefinito GSE (≤ 35 kW / 50 m²)

* Prenotazione per interventi PA

* Accesso semplificato anche per edifici colpiti da calamità naturali

Superbonus 2026 E

CESSIONE CREDITI ZONE COLPITE

DA EVENTI SISMICI

D.L. 95/2025 convertito in legge. La proroga è stata estesa anche alle zone colpite dal sisma dell’aprile 2009. Prorogata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito: interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024, ed entro i limiti di risorse pari a 400milioni di Euro. Tutto quello che c’è da sapere e ancora da chiarire.

L’art. 4 del D.L. 30/06/2025, n. 95 (convertito in legge dalla L. 08/08/2025, n. 118), con i commi 2 e 3 ha disposto una proroga del Superbonus 110% per le spese sostenute nel 2026 nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009 e a far data dal 24/08/2016.

PROROGA SUPERBONUS 2026 ZONE COLPITE DA SISMA

In particolare, viene introdotto il nuovo com-

ma 8-ter.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, a mente del quale, per i comuni siti nei territori del cratere sismico centro Italia 2016 nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2026. La disposizione è estesa anche eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L’estensione alle zone colpite dal sisma dell’aprile 2009 è stata operata in fase di con-

versione in legge del provvedimento, mentre in precedenza era oggetto della proroga solo il cratere sismico del centro Italia 2016.

PROROGA ESTESA SIA A SUPERECOBONUS CHE

SUPERSISMABONUS

L’ambito applicativo della proroga si estende a quanto previsto dai commi 1-ter e 4-quater, art. 119 del D.L. 34/2020, i quali prevedono che il Superbonus (Super-Ecobonus per gli interventi di efficientamento energetico come disposto dal comma 1-ter; Super-Sismabonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico come disposto dal comma 4-quater) spetta nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione

PROROGA OPZIONE CESSIONE

CREDITO O SCONTO IN FATTURA, NEI

LIMITI DELLE RISORSE

Come disposto dall’ultimo periodo del nuovo comma 8-ter.1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, si può evincere che la proroga sopra commentata valga esclusivamente per i casi nei quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito ai sensi dell’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-ter.1 nonché nei limiti delle risorse ivi previste. Si tratta perciò degli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati a far data dal 30/03/2024, ed entro i limiti di risorse pari a 400 milioni di Euro complessivi, di cui però 70 riservati al sisma in Abruzzo del 2009

La proroga qui commentata dà in sostanza la possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura, alle condizioni già esistenti, anche per le spese sostenute e rendicontate nel 2026

In altri termini, la proroga vale per la cessione credito o sconto in fattura entro i limiti del budget di 400 milioni già stanziato dal Gover-

no in occasione della proroga del 2024. Questo budget è già andato esaurito a fine 2024. Quindi in pratica la proroga è valida solo per quelli che sono già rientrati nei fondi in questione, che hanno tempo per rendicontare le spese anche nel 2026. Per le richieste che non sono rientrate nel plafond, di fatto la nuova proroga non è applicabile.

PROROGA NON ESTESA A SUPERBONUS “ RAFFORZATO ”

La proroga non menziona invece il comma 4-ter, art. 119 del D.L. 34/2020, che disciplina il Superbonus c.d. “rafforzato”, cioè con massimali di spesa aumentati ulteriormente del 50%, a determinate condizioni, nei territori colpiti da eventi sismici.

APPROFONDIMENTI

Casistica cessione crediti aggiornata

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Sismabonus e contributi per la ricostruzione

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Chiarimenti Superbonus e zone colpite da sisma

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REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:

modifiche al D.M. 26/06/2015

La Conferenza unificata ha approvato lo schema di decreto che apporta modifiche al D.M. 26/06/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 30/07/2025, ha approvato lo schema di Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il quale apporta modifiche al D. Min. Sviluppo Econ. 26/06/2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (Decreto Requisiti minimi).

È stato ritenuto necessario aggiornare ed integrare il D.M. 26/06/2015 al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all’attività sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare, lo schema di decreto apporta, tra l’altro, le seguenti modifiche al D.M.

26/06/2015:

• all’art. 1 (Ambito di intervento e finalità), viene aggiunto il riferimento all’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (si veda l’art. 17-septies del D.L. 83/2012

• Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica);

• all’art. 2 (Definizioni), si aggiungono le definizioni di “parcheggio adiacente all’edificio” e “ponte termico”;

• all’art. 7 (Strumenti di calcolo), viene sostituito il comma 5, il quale ora stabilisce che: ai fini degli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 192/2005, per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche si applicano a decorrere da 180 (invece che dagli attuali 90) giorni dalla data della loro pubblicazione;

• gli allegati 1 (Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici)

Per il testo del decreto approvato vedi

CLICCA QUI

e 2 (Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici) sono sostituiti.

Inoltre, viene modificata la definizione di “ponte termico” di cui al n. 32, dell’allegato A al D. Leg.vo 192/2005, come di seguito: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211 (la stessa definizione di cui al nuovo art. 2 del D.M. 26/06/2015 di cui sopra). 

Massimiliano Parrino

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OBIETTIVI DIDATTICI

Il corso ha ad oggetto la disamina del contratto di locazione di immobili industriali, commerciali e artigianali e le sue alternative, con un focus sull’affitto di azienda.

Muovendo dal perimetro normativo di riferimento, l’incontro viene condotto mediante l’analisi di casi concreti e mediante la costante comparazione tra disciplina generale e prassi di mercato.

Ampio spazio, inoltre, viene attribuito agli sviluppi giuridsprudenziali -sia di merito che di legittimità- che costituiscono un canone interpretativo essenziale nell’area delle locazioni e, in generale, del real estate.

L’incontro costituisce un efficace forum di condivisione tra addetti ai lavori e rappresenta uno strumento di aggiornamento per tutti i professionisti a qualunque titolo operanti nel settore immobiliare.

METODOLOGIA DIDATTICA

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. È possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare materiali didattici e la documentazione legislativa.

RELATORE

Avv. Francesco Calabria | Avvocato esperto in operazioni e management immobiliare

PROGRAMMA

» Il contratto di locazione: disciplina generale

› Fonti normative

› La disciplina codicistica

› Prassi di mercato e tendenze evolutive: focus sulle “green clauses”

» Le locazioni commerciali

› I vincoli della Legge 392/1978

› Protezioni particolari per le attività al pubblico

ISCRIZIONI

› La “deregulation” delle cc.dd. “grandi locazioni”

› Locazioni temporanee e figure alternative

› Cenni al regime fiscale

» Le locazioni passive delle pubbliche amministrazioni

» L’affitto d’azienda

» Il comodato

» Cenni di diritto processuale

La quota di iscrizione è pari ad Euro 190,00 oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal reddito professionale ex L. 81/2017. E’ possibile iscriversi inviando il modulo compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, o direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=2373&cod_prov=3760 Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. La riproduzione e utilizzo in qualsiasi modo sono riservati per tutti i paesi.

Poroton APP1

Applicativo online per il calcolo della massa superficiale e la stima del potere fonoisolante di una parete POROTON®

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Applicativo online per la determinazione della resistenza al fuoco delle pareti POROTON®

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Come si fa e quanto costa? ISOLAMENTO DI COPERTURE

PIANE ZAVORRATE A TETTO CALDO

CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO (PIR) E LASTRICO SOLARE IN QUADROTTI CEMENTIZI

L’isolamento di coperture piane zavorrate è una tecnica utilizzata per migliorare le prestazioni termiche, acustiche e di impermeabilità dei tetti piani, soprattutto in edifici residenziali, commerciali e industriali.

PREMESSA

I CODICI DEI PRODOTTI

E DELLE OPERE COMPIUTE FANNO

RIFERIMENTO AI PREZZARI NAZIONALI EDITI DA LEGISLAZIONE TECNICA

Nel corso del tempo, come abbiamo visto nell’articolo precedente (QLT1-2025) le coperture realizzate con guaina bituminosa possono subire un progressivo deterioramento dovuto all’azione degli agenti atmosferici, ai movimenti strutturali dell’edificio e alla naturale usura dei materiali. Quando la guaina mostra segni di fessurazioni, rigonfiamenti o perdita di aderenza, è necessario

intervenire con operazioni mirate di ripristino per garantire nuovamente l’impermeabilità e la protezione dell’edificio sottostante.

In questo articolo, ci soffermeremo su un intervento di manutenzione/rifacimento completo, con riferimento ai criteri tecnici e normativi attualmente in vigore, inserendo l’isolamento termico acustico. L’intervento di ripristino assume una valenza ancora più strategica, poiché consente di migliorare non solo l’impermeabilità della copertura, ma anche le prestazioni energetiche dell’edificio. In questo caso, il semplice rifacimento della guaina viene integrato da un pacchetto isolante, generalmente composto da pannelli in materiale termo-isolante (come poliuretano espanso, polistirene estruso, lana minerale o PIR), da posare sopra il supporto esistente opportunamente preparato.

Tale tipo di intervento rientra nelle riqualificazioni energetiche e, se eseguito secondo i criteri previsti dalla normativa vigente (come il D.Lgs. 199/2021 e le disposizioni sul contenimento dei consumi energetici), può anche beneficiare di agevolazioni fiscali, come la detrazione per l’efficienza energetica (ex Ecobonus).

COS’È UNA COPERTURA PIANA ZAVORRATA?

Una copertura piana zavorrata è un tetto piano dove lo strato impermeabile (e spesso anche quello isolante) è zavorrato con materiali pesanti come ghiaia, lastre di cemento o pavimentazioni flottanti. Questo tipo di copertura è tipico delle cosiddette “coperture rovesce”.

Esempi di stratigrafie per la copertura piana zavorrata.

COPERTURA PIANA TRADIZIONALE*

COPERTURA ROVESCIA (O INVERSA)*

1) Struttura portante (laterocemento o calcestruzzo); 1) Struttura portante (laterocemento o calcestruzzo);

2) Barriera al vapore;

3) Isolante termico;

4) Impermeabilizzazione;

5) Strato separatore/protettivo;

6) Zavorra (ghiaia, lastre, ecc.)

* Ordine degli strati (dall’interno verso l’esterno)

2) Impermeabilizzazione (posta sotto l’isolamento);

3) Isolamento termico;

4) Tessuto non tessuto (geotessile);

5) Zavorra (ghiaia, pavimentazione, ecc.)

Pro e contro delle coperture zavorrate.

VANTAGGI

• Protezione meccanica dell’impermeabilizzazione;

• Maggiore durabilità;

• Manutenzione facile (soprattutto in tetti piani accessibili);

• Minore effetto delle escursioni termiche sulla guaina.

SVANTAGGI

• Peso elevato (verificare la portanza della struttura);

• Difficoltà di ispezione in caso di perdite;

• richiede corretta pendenza per drenaggio (min. 1.5–2%)

REQUISITI MINIMI DI TRASMITTANZA TERMICA E ALTRI PARAMETRI

PER LE VERIFICHE DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELLE COPERTURE

Le Appendici A e B del D.M. 26 giugno 2015 definiscono, nell’ambito dell’isolamento termico delle coperture, anche i valori limiti di trasmittanza termica Ulim, riferiti alla zona climatica di intervento, delle strutture:

I. Opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra;

II. Opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno e gli ambienti non climatizzati;

III. Opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra;

IV. Tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati;

V. Opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti. Materiali isolanti utilizzati:

- XPS (polistirene estruso), resistente alla compressione;

- PIR/PUR (poliuretano) – ottimo isolamento con spessori ridotti;

- Lana di roccia – buona per l’isolamento acustico e resistenza al fuoco (meno usata in coperture rovesce);

- EPS (polistirene espanso) – economico, meno resistente all’umidità. Ai fini del presente articolo, si riportano di seguito i valori Ulim per le strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno e gli ambienti non climatizzati:

TABELLA

ZONA CLIMATICA

1) dal 1° luglio 2015 per tutti gli edifici

2) dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

Differenti sono i valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e impianti tecnici negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica; per la trasmittanza termica Ulim delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura i valori per questa tipologia di intervento sono:

RIEPILOGATIVA DELLE TRASMITTANZA MASSIMI

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TRASMITTANZA MASSIMI

CONSENTITI PER L’ACCESSO ALLE

DETRAZIONI

ZONA CLIMATICA

1) dal 1° luglio 2015 per tutti gli edifici

2) dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

Nelle tabelle viene riportata la trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno in ambienti non climatizzati e soggette a riqualificazione.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO

1. Legge quadro sull’inquinamento acustico – L. 26 ottobre 1995, n. 447

- Principi fondamentali per la tutela acustica ambientale e abitativa

2. D.P.C.M. 5 dicembre 1997

- Decreto fondamentale sui requisiti acustici passivi degli edifici. Stabilisce livelli da rispettare in opera (non solo in laboratorio) per rumore aereo, calpestio, impianti

Nel dettaglio, per le coperture:

- Esse sono equiparate a facciate inclinate o piane, soggette a isolamento acustico standardizzato D₂m,n,T,w

- I limiti minimi in opera (per residenziale): ≥ 40 dB

3. Norme tecniche di riferimento per le Misure in opera

- UNI EN ISO 1405:2000 – isolamento acustico per via aerea nelle facciate/coperture

- UNI EN ISO 1407:2000 – isolamento al calpestio dei solai, applicabile anche a solai di copertura.

4. Valutazione e calcolo

- UNI EN ISO 7172 – definisce l’indice L′ₙ,w per calpestio

- UNI EN ISO 123543 – calcolo dell’isolamento aereo per elementi di involucro come coperture

- UNI EN 12354 (serie) + UNI TR 11175 – predizione delle prestazioni acustiche globali tramite calcolo combinato dei componenti

5. Posa in opera

- UNI 11516:2013 – posa dei massetti galleggianti per isolamento acustico

- UNI 11296:2024 – posa di serramenti e componenti di facciata (utile se la copertura include elementi apribili)

SPECIFICITÀ DELLA COPERTURA PIANA ZAVORRATA (LASTRICO SOLARE)

- Considerata un’estensione della facciata rispetto all’ambiente sottostante: soggetta a isolamento aereo minimo D₂m,n,T,w ≥ 40 dB.

- Se il lastrico è calpestabile, vale anche il parametro L′ₙ,w (calpestio), misurato se vi sono rumori di calpestio sul terrazzo.

- Per strutture portanti, la normativa tecnica acustica copre anche l’influenza dello strato zavorrante su massa, rigidezza, comportamento vibrazionale della copertura.

COSA DEVI VERIFICARE/PROGETTARE

ASPETTO

Rumore aereo UNI EN ISO 1405 + DPCM ’97

Rumore da calpestio UNI EN ISO 1407 + UNI EN ISO 7172

Calcolo teorico UNI EN ISO 123543 / EN12354 + TR

Posa UNI 11516

D2m,n,T,w ≥ 40 dB

L′ n,w limite da definire*

Previsione prestazionale

Seguire dettagli di posa

* Il valore limite L′n,w non è esplicitato dal decreto per coperture, ma si applicano criteri analoghi a solai abitativi se il lastrico è calpestabile

PARTE PRATICA E FORMALITÀ

- La relazione acustica progettuale deve includere: calcoli per isolamento aereo e da calpestio (se pertinente), calcolo dell’isolamento previsto in opera, scelta dei materiali e stratigrafia costruttiva.

- In sede di collaudo acustico, un tecnico misurerà D₂m,n,T,w (indice di isolamento acustico standardizzato) sul sul lastrico solare, tenendo conto della presenza di generatori, come riportato nella Relazione Tecnica Acustica (RTA)

- Se uso esclusivo del lastrico, non cambia la normativa tecnica: il vincolo condominiale (C. Civile art. 1126) riguarda costi e manutenzione, non le prestazioni acustiche

IN SINTESI

La copertura piana zavorrata rientra nella normativa di isolamento acustico di facciata (D₂m,n,T,w ≥ 40 dB), e se calpestabile va progettata secondo UNI EN ISO 1407 e 7172 per ridurre vibrazioni e calpestio. Il DPCM ’97, le UNI ISO 1405, 1407, 7172 e 123543 costituiscono l’ossatura normativa. In fase progettuale e di collaudo, occorre documentare e misurare i parametri previsti.

STRATIGRAFIA DI PROGETTO

La lavorazione prevede la realizzazione del pacchetto di copertura secondo la seguente stratigrafia:

- Barriera/Schermo al vapore su supporto esistente in calcestruzzo, con risalite verticali su tutti i punti critici e raccordi;

- Isolante termico con pannelli termoisolanti in schiuma polyiso (PIR), rivestiti su entrambe le facce con velo vetro saturato/mineralizzato, posato a giunti sfalsati e aderente al supporto;

- Doppio strato di membrana impermeabilizzante bituminosa, armata e autoprotetta, con risvolti verticali di almeno 15 cm;

- Piedini regolabili in materiale plastico antishock, su fazzoletti di membrana bituminosa preformati e incollati;

- Quadrotti cementizi 50x50 cm, posati a secco su piedini regolabili per consentire la continuità del deflusso delle acque meteoriche.

Pannello in lamiera

pannelli stiferite classe B membrana bituminosa

barriera al vapore

massetto delle pendenze

quadrotti cementizi

fazzoletti di membrana bituminosa

membrana bituminosa

piedini regolabili

in laterocemento

Nodo parete. Copertura piana pedonabile zavorrata con lastrico solare in quadrotti cementizi.

LEGENDA STRATIGRAFIA INTERVENTO

1 Pannello in lamiera a protezione della membrana bituminosa

2 Pavimento in marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 50x50 cm, spessore 40 mm

3 Fazzoletti di membrana bituminosa

4 Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica armata ad alta concentrazione di bitume e polimeri con tessuto non tessuto da filo continuo a filo continuo in poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile e di elevata stabilità dimensionale spessore 4 mm -10°C

5 Piedini regolabili in pvc per posa lastre in cemento da terrazzo, spessore15 mm

6 Solaio in laterocemento

7 Massetto delle pendenze

8 Geotessile TNT agugliato da fiocco in poliestere termotrattato, strato separatore drenante in tessuto non tessuto da 200 g/m²

9 Pannello in poliuretano espanso rigido in schiuma polyiso (PIR) rivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitumato accoppiato a PP e su quella inferiore con velo vetro, conducibilità termica λd 0,024÷0,027W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E-F, fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ 30-100, resistenza compressione al 10% di schiacciamento > 150kPa, resistenza compressione al 2% di schiacciamento > 5.000kg/m², assorbimento d’acqua per immersione totale nel lungo periodo < 2%, dimensioni 600x1200mm. Dotati di marcatura CE, conformi alla EN 13165, rispondenti ai C.A.M. - spessore 8 cm

10

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica armata ad alta concentrazione di bitume e polimeri con tessuto non tessuto da filo continuo a filo continuo in poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile e di elevata stabilità dimensionale spessore 4 mm -10°C

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Rimozione e preparazione supporto

- Pulizia meccanica della superficie in calcestruzzo esistente;

- Eventuale rimozione di vecchie guaine o strati non compatibili.

Posa della barriera al vapore

Fornitura e posa in opera di barriera al vapore realizzata mediante membrana bituminosa armata, posata a caldo con sovrapposizioni termosaldate.

La membrana dovrà avere caratteristiche di impermeabilità al vapore acqueo (valore Sd > 1500 m) e verrà estesa con risalite verticali di almeno 15 cm oltre il piano di posa, perfettamente ancorate ai paramenti verticali:

- Primer bituminoso sul supporto;

- Stesura della barriera al vapore con particolare cura nella realizzazione delle risalite verticali e dei raccordi angolari.

Posa dell’isolamento termico

Fornitura e posa di pannelli termoisolanti in schiuma polyiso (PIR), rivestiti su entrambe le facce con velo vetro saturato/mineralizzato. I pannelli avranno spessore adeguato al raggiungimento della trasmittanza termica richiesta da normativa vigente e saranno posati a secco, con giunzioni sfalsate a giunti accostati.

Impermeabilizzazione

Fornitura e posa in opera di doppio strato di membrane bituminose, composte da:

- Primo strato: membrana bituminosa elastoplastomerica (APP o SBS), armata in poliestere da 4 mm, posata a fiamma su isolante, senza fissaggi meccanici;

- Secondo strato: membrana bituminosa spessore minimo 4 mm, con funzione di protezione UV e finitura superficiale. Posa sfalsata e saldata a fiamma sul primo strato.

Entrambi gli strati avranno risalite verticali, fino ad almeno 30 cm sopra il piano finito

Fase della posa dello strato di impermeabilizzazione sopra il pannello in poliuretano espanso rigido in schiuma polyiso (PIR).

Montaggio piedini e posa della pavimentazione

- Posizionamento di piedini regolabili in polipropilene, appoggiati su fazzoletti (20x20 cm o superiori) di membrana bituminosa autoprotetta, per la protezione dell’impermeabilizzazione sottostante e per una distribuzione puntuale dei carichi;

- Fornitura e posa in opera di quadrotti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, dimensioni standard 50x50 cm, spessore 4 cm, posati su piedini regolabili. I quadrotti dovranno essere antiscivolo (classe R11 o superiore), resistenti al gelo e con caratteristiche idonee all’uso esterno.

MATERIALI

Tutti i materiali dovranno:

- Essere marcati CE e conformi alle norme UNI vigenti;

- Avere Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ove richiesto;

- Rispettare i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Specifiche materiali principali:

- Isolante: λ ≤ 0,024 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E, spessore da progetto;

- Guaina bituminosa: elastoplastomerica con armatura in poliestere da ≥ 4 mm;

- Piedini: altezza regolabile, base ≥ 200 cm², resistente a compressione ≥ 1000 kg/piede;

- Quadrotti in cls: superficie antiscivolo, spessore minimo 4 cm.

PR.P13 ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI UM PREZZO

PR.P13.A04 Pannello in poliuretano espanso rigido in schiuma polyiso (PIR) rivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitumato accoppiato a PP e su quella inferiore con velo vetro, conducibilità termica λd 0,024÷0,027 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E-F, fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ 30-100, resistenza compressione al 10% di schiacciamento > 50kPa, resistenza compressione al 2% di schiacciamento > 5.000kg/m², assorbimento d’acqua per immersione totale nel lungo periodo < 2%, dimensioni 600x1200 mm. Dotati di marcatura CE, conformi alla EN 13165, rispondenti ai C.A.M.

PR.P13.A04.015

Spessore 8 cm m² € 24,03

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI - rilevanti ai fini della marcatura CE [UNI EN 13165]

Conducibilità Termica Dichiarata - λD

Resistenza Termica Dichiarata - RD

Trasmittanza Termica Dichiarata - UD

0,024÷0,027 W/mK

3,08 m²K/W

0,33 W/mK

Reazione al fuoco (EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823) Euroclasse E

Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento - σ10 > 150 kPa

Resistenza a trazione perpendicolare alle facce - σmt > 40 kPa

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - µ 33 ± 2

Massa volumica pannello - ρ

Calore Specifico - Cp

Fonoisolamento acustico di copertura- Rw

(UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1)

44 kg/m³

1458 J/kg° K

40 dB

02.C05CAM ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI CAM

02.C05CAM.19 Sistema di isolamento di copertura piana zavorrata, realizzato mediante spalmatura di primer bituminoso, posa a fiamma di membrana bituminosa barriera al vapore con alluminio sormontata per almeno 10 cm, risvoltata per almeno 10 cm sopra il piano finito con saldatura a fiamma nei giunti, isolamento termico adeguatamente fissato, costituito da pannelli in poliuretano espanso rigido in schiuma polyiso (PIR) rivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitumato accoppiato a PP e su quella inferiore con velo vetro, conducibilità termica λd 0,024÷0,027 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E-F, fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ 30-100, resistenza compressione al 10% di schiacciamento > 150kPa, resistenza compressione al 2% di schiacciamento > 5.000kg/m², assorbimento d’acqua per immersione totale nel lungo periodo < 2 %, dimensioni 600x1200mm. Dotati di marcatura CE, conformi alla EN 13165, rispondenti ai C.A.M. Impermeabilizzazione mediante la posa di due strati di membrana bituminosa spessore 4 mm applicata a fiamma in totale adesione, sfalsati tra loro. Fornitura e posa strato di separazione e filtrante, realizzazione di pavimentazione in quadrotti prefabbricati in cemento armato vibrato con superficie in vista lavato, posati su idonei supporti in pvc spessore 15mm. compreso preparazione del piano di posa, risvolti, sormonti, sovrapposizioni, materiali di consumo, tagli, sfridi, escluso ponteggi.

Indicazioni e avvertenze

La posa in totale indipendenza rende l’elemento di tenuta svincolato dai movimenti strutturali e consente velocità ed economia di esecuzione.

La zavorra stabilizza il sistema impermeabile, proteggendolo dall’irraggiamento e dall’invecchiamento, riduce la temperatura di esercizio ed attenua gli sbalzi termici. I quadrotti cementizi consentono buona pedonabilità e facilitano l’ispezione delle membrane.

I quadrotti possono anche essere utilizzati per integrare una zavorra in ghiaia creando percorsi di ispezione o di accesso alla copertura, in questo caso andranno posati allettati direttamente sulla ghiaia.

PREPARAZIONE SISTEMI DI POSA

Prima di procedere alla posa provvedere a:

- pareggiare eventuali dislivelli di superfici fortemente irregolari;

- garantire, mediante un pontage, la continuità e la sigillatura di eventuali giunti di dilatazione;

- applicare una mano di primer in caso di superfici particolarmente polverose.

Si consiglia la posa dei pannelli a giunti sfalsati, quinconce, con il lato più lungo parallelo alla linea di gronda e trasversale alla linea di pendenza.

Nel caso di coperture con manto impermeabile a vista sarà opportuno evitare che la linea di giunzione tra i pannelli coincida con eventuali discontinuità del piano di posa (es. giunzioni tra tegoli o solai prefabbricati). Le membrane vanno posate sempre trasversalmente alla direzione di posa/sfalsamento dei pannelli e longitudinalmente alla direzione di pendenza della copertura. É, inoltre, possibile la posa dei pannelli a spina di pesce che consente la stesura dell’elemento di tenuta in entrambe le direzioni.

Per un’approfondita descrizione delle modalità di posa si veda la norma UNI 11442.

SISTEMA DI ISOLAMENTO DI COPERTURE PIANE ZAVORRATE A TETTO CALDO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO (PIR) E LASTRICO SOLARE IN QUADROTTI CEMENTIZI

Sistema di isolamento di copertura piana zavorrata, realizzato mediante spalmatura di primer bituminoso, posa a fiamma di membrana bituminosa barriera al vapore con alluminio sormontata per almeno 10 cm, risvoltata per almeno 10 cm sopra il piano finito con saldatura a fiamma nei giunti, isolamento termico adeguatamente fissato, costituito da pannelli in poliuretano espanso rigido in schiuma polyiso (PIR) rivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitumato accoppiato a PP e su quella inferiore con velo vetro, conducibilità termica λd 0,024÷0,027 W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E-F, fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ 30-100, resistenza compressione al 10% di schiacciamento > 150kPa, resistenza compressione al 2% di schiacciamento > 5.000kg/m², assorbimento d’acqua per immersione totale nel lungo periodo < 2 %, dimensioni 600x1200mm. Dotati di marcatura CE, conformi alla EN 13165, rispondenti ai C.A.M. Impermeabilizzazione mediante la posa di due strati di membrana bituminosa spessore 4 mm applicata a fiamma in totale adesione, sfalsati tra loro. Fornitura e posa strato di separazione e filtrante, realizzazione di pavimentazione in quadrotti prefabbricati in cemento armato vibrato con superficie in vista lavato, posati su idonei supporti in pvc spessore 15mm. compreso preparazione del piano di posa, risvolti, sormonti, sovrapposizioni, materiali di consumo, tagli, sfridi, escluso ponteggi.

NOLI E ATTREZZATURE (AT)

CODICE

AT.N500.001.001

Trasporto materiali sul luogo del cantiere - con carico da 4000 kg a 6000 kg.

AT.N05.003.001 Gru a torre - lunghezza braccio 35 m, portata 1.000 kg.

AT.N100.A02.031 Kit professionale cannello bruciatore a gas, con cannello con accensione piezoelettrica.

Noli E Attrezzature (AT)

PRODOTTI DA COSTRUZIONE (PR)

CODICE

PR.P14.A36.001

PR.P14.A04.001

PR.P02.A101.001

Primer di adesione trasparente monocomponente a solvente - all’acqua

Foglio di polietilene LDPE (Low Density PolyEthylene) a bassa densità - spessore 0,3 mm, colore nero.

Collante bianco naturale per pannelli isolanti, a base calce aerea, cemento bianco, sabbia calcarea, avente le seguenti caratteristiche: permeabilità al vapore μ = 25 (EN 1015-19), valore Sd 0,08 m, resistenza alla compressione (28 gg) (EN 1015-11) 10 N/mm², resistenza all’urto > 3 J, resistenza alla flessione (28 giorni) > 3 N/mm², modulo elastico 6.500 N/mm², assorbimento acqua (EN 1015-18) < 0,5 kg/m² 24 h (secondo ETAG 004), reazione al fuoco Euroclasse A1 (EN 13501-1), massa volumica 1.600 kg/m³ - granulometria 1,2 mm, bianco naturale, spessore applicazione 3 mm.

Segue >>

PR.P13.A04.015

Pannello in poliuretano espanso rigido in schiuma polyiso (PIR) rivestito sulla faccia superiore con velo vetro bitumato accoppiato a PP e su quella inferiore con velo vetro, conducibilità termica λd 0,024÷0,027W/mK, reazione al fuoco Euroclasse E-F, fattore di resistenza alla diffusione del vapore µ 30-100, resistenza compressione al 10% di schiacciamento > 150kPa, resistenza compressione al 2% di schiacciamento > 5.000kg/m², assorbimento d’acqua per immersione totale nel lungo periodo < 2 %, dimensioni 600x1200mm. Dotati di marcatura CE, conformi alla EN 13165, rispondenti ai C.A.M. - spessore 8 cm.

PR.P14.A01.007

PR.P14.A01.007

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica armata ad alta concentrazione di bitume e polimeri con tessuto non tessuto da filo continuo a filo continuo in poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile e di elevata stabilità dimensionale spessore 4 mm -10°C.

Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica armata ad alta concentrazione di bitume e polimeri con tessuto non tessuto da filo continuo a filo continuo in poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile e di elevata stabilità dimensionale spessore 4 mm -10°C.

PR.P14.A02.001

PR.P15.A33.004

PR.P15.A33.005

Geotessile TNT agugliato da fiocco in poliestere termotrattato, strato separatore drenante in tessuto non tessuto da 200 g/m².

Pavimento in marmette di cemento con superficie superiore levigata in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 50x50 cm, spessore 40 mm.

Piedini in pvc per la posa delle lastre in cemento da terrazzo, spessore15 mm.

RISORSE UMANE (RU)

Operaio edile - Tabelle ministeriali - media nazionale - II livello

Operaio edile - Tabelle ministeriali - Media nazionale - I livello

Risorse Umane (RU)

Parziale (AT + PR + RU)

ENERGY MANAGER ED ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA

FIGURA - COMPETENZE E CERTIFICAZIONI - ATTIVITÀ

• Governance, mercato e normativa nel settore energetico

• Servizi energetici, figure professionali, contrattualistica

• Diagnosi, pianificazione, analisi e gestione dei rischi

• Strumenti operativi, comunicazione e formazione

• Sistemi di gestione dell’energia secondo ISO 50001

• Testimonianze e casi di studio

• Appendice con test per l’esame di certificazione EGE

2a EDIZIONE riveduta e aggiornata

euro 56,00

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PATROCINIO LEGALE RETRIBUITO ALL’EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA È LEGITTIMO

PREMESSA

Un Comune ha sottoposto alla Corte dei conti un quesito concernente la possibilità di affidare un incarico di patrocinio legale retribuito a un ex dipendente comunale, già responsabile del servizio legale, collocato in quiescenza e successivamente iscritto all’albo degli avvocati. La questione -incardinata nella generale attività di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza nelle amministrazioni- investe specificatamente l’applicazione del divieto sancito dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (c.d. spending review), che limita il conferimento di incarichi a soggetti in pensione provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

La Sezione ha chiarito che il divieto previsto dalla norma del DL 95/2012 ha carattere tassativo e si riferisce unicamente a:

• incarichi di studio e consulenza

• incarichi dirigenziali o direttivi

• cariche in organi di governo di enti e società pubbliche.

La norma, di stretta interpretazione, non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.

Da ciò consegue che le prestazioni professionali autonome, come l’attività di patrocinio legale esercitata iure professionis, non rientrano nell’ambito applicativo del divieto.

CONSEGUENZE OPERATIVE

In esito al principio espresso, l’’amministrazione comunale può legittimamente conferire

un incarico legale a un ex dipendente, oggi avvocato, purché:

1. l’attività sia circoscritta al patrocinio giudiziale e non si traduca in una consulenza continuativa o interna

2. non vi sia coincidenza con funzioni direttive già esercitate in Servizio

3. siano rispettati i principi di trasparenza, rotazione e imparzialità nell’affidamento degli incarichi.

CONCLUSIONI

Il Parere n. 178/2025 ribadisce che il divieto di incarichi a ex dipendenti in quiescenza non ha portata generale, ma riguarda soltanto gli incarichi espressamente tipizzati dal legislatore. L’affidamento a un ex dipendente-avvocato di un incarico di patrocinio legale è, quindi, consentito, purché resti nei limiti dell’attività libero-professionale e non si traduca in forme surrettizie di consulenza o di direzione. 

Corso di formazione specialistica utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti

LA FUNZIONE DI RPCT

Inquadramento degli adempimenti e laboratori di pratica

60 ore in FAD sincrona dal 2 ottobre al 20 novembre 2025

Obiettivi didattici

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) è la figura cardine del sistema anticorruzione e sia supporta l’adeguamento alla normativa sia ne controlla l’attuazione. Il Corso, muovendo dall’art. 1, co. 7 della Legge Anticorruzione e passando in rassegna normativa, regolamentazioni ed interpretazioni delinea con chiarezza il ruolo del RPCT nelle diverse tipologie di enti, focalizzandosi sull’operatività e sulle specifiche attività da svolgere rispetto alle misure di prevenzione e di trasparenza, alla gestione di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità dei titolari di incarichi, all’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti. Il Corso, altresì, con riferimento allo standard ISO 37001:2016 fornisce indicazioni su ruolo, operatività e responsabilità dell c.d. Funzione di Compliance Anticorruzione disaminando il contesto del modello di prevenzione, gli attori e le finalità.

Il Corso si connota per il carattere esclusivamente pratico e prevede l'alternanza tra didattica e numerose sessioni laboratoriali in cui i partecipanti sono chiamati a simulare lo svolgimento delle attività tipiche del RPCT.

Metodologia didattica

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui si accede mediante link dedicato. E' possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare e scaricare i materiali didattici.

Test finale di apprendimento e superamento; attestato I discenti sostengono una prova di valutazione consistente in un test di 45 domande a risposta multipla. Il rilascio dell’attestato finale (open badge) è subordinato alla frequenza del corso con un limite massimo del 20% di assenza e al superamento della prova di valutazione finale che avviene conseguendo una percentuale di risposte esatte pari o superiori ai 2/3 delle domande.

Relatori

Dott.ssa Rosalisa Lancia | Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica. Consulente con esperienza in compliance normativa nei settori dell'anticorruzione, trasparenza, sistema di rischio, modelli 231, data protection, etica e deontologia della professione. Autore di pubblicazioni e docente esperto.

Avv. Antonella Martellotta | Avvocato amministrativista con amplissima esperienza -sia giudiziale che stragiudiziale- in appalti e contratti pubblici; consulente di Pubbliche Amministrazioni e Operatori Economici; supporto al RUP; docente in master e corsi di formazione universitari dal 2013.

Responsabile scientifico

Dott.ssa Rosalisa Lancia

Iscrizioni

La quota di iscrizione è pari ad Euro 1.850,00 oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017.

Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, oppure direttamente al link: t.ly/qwPq0

Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

Modulo 1 | LA NOMINA DEL RPCT

2 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• Quadro normativo di riferimento

• Criteri di selezione, delibera di nomina e comunicazione ad ANAC

• Il registro dei RPCT

• Il RPCT nei diversi tipi di Pubbliche Amministrazioni

• Le incompatibilità del RPCT

• Aree di attività del RPCT

Laboratorio | IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RPCT

3 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

Modulo 2 | IL RUOLO DEL RPCT NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

9 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

16 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

• La sezione Amministrazione Trasparente

• Le attività di supporto all’adeguamento

• Le attività di monitoraggio e controllo

• La gestione dell’accesso civico semplice

• La gestione dell’accesso civico generalizzato

• I nuovi schemi di pubblicazione di ANAC

Laboratorio | CASI DI ACCESSO CIVICO

17 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

Laboratorio | SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E FLUSSI INFORMATIVI

20 ottobre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

Modulo 3 | Il RPCT E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

23 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

30 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

• Quadro sinottico delle attività di prevenzione della corruzione

• La programmazione triennale delle misure di prevenzione della corruzione

• La valutazione del rischio

• La gestione del rischio

• Le misure di prevenzione obbligatorie

• Le misure di prevenzione specifiche

• Il controllo e il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione

• Il RPCT e la gestione del whistleblowing

Laboratorio | LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT O PIAO

23 ottobre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

30 ottobre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

3 novembre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

5 novembre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

Modulo 4 | IL RPCT E L’IMPARZIALITà SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI

6 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• Il Codice dei dipendenti della PA

• Il ruolo del RPCT rispetto al rispetto del Codice dei dipendenti

• Le dichiarazioni dei dipendenti e i controlli previsti dal programma triennale

• Il D.Lgs. 39/2013 e il ruolo del RPCT

• La verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità: attività ordinaria e straordinaria

• Il RPCT e i rapporti con l’Ufficio Procedimenti Disciplinari

Laboratorio | LA PREDISPOSIZIONE DEL CODICE SPECIFICO

6 novembre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

7 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

Laboratorio | LA GESTIONE DELL'INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

11 novembre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

12 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

Modulo 5 | LA RESPONSABILITÀ E LE TUTELE DEL RPCT

13 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• I rapporti del RPCT con l’organo di indirizzo

• I rapporti del RPCT con l’’organo di controllo interno

• I rapporti con ANAC

• Le responsabilità del RPCT

• La reportistica del RPCT

» Relazione annuale e report di controllo

» L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza nel caso di assenza dell’OIV

• La tutela del RPCT in caso di revoca dell’incarico o di misure discriminatorie

Laboratorio | LA RELAZIONE ANNUALE

14 novembre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

Laboratorio | L'ATTESTAZIONE OIV E IL RUOLO DEL RPCT

19 novembre 2025 – dalle 15.00 alle 18.00

Modulo 6 | LA FUNZIONE DI COMPLIANCE ANTICORRUZIONE

20 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• Lo standard ISO 37001:2016

• I soggetti

• Il Responsabile della Funzione

• Il modello di organizzazione

• Valutazione e gestione del rischio

• La formazione

• I controlli

INCARICO DI SUPPORTO AL RUP A DIPENDENTE IN QUIESCENZA: la posizione di ANAC

PREMESSA

Spesso le amministrazioni si trovano nella necessità di conferire incarichi di supporto o consulenza a dipendenti già collocati in quiescenza, soprattutto quando la complessità delle attività da gestire richiede professionalità già formate all’interno dell’ente. Il conferimento di incarichi è un’attività dai profili sensibili perchè oltre all’applicazione corretta del TU sul pubblico impiego, richiama disposizioni sulla prevenzione della corruzione, vincoli di spese e norme speciali quali quelle recanti il principio generale di divieto di conferimento di inarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza e previsioni disciplinanti le eccezioni a tale principio generale.

IL QUESITO

Con parere del 2 luglio u.s. ANAC ha risposto ad un Comune che richiedeva chiarimenti circa la possibilità di conferire un incarico professionale di supporto al RUP a un ex dipendente, già responsabile del settore lavori pubblici (ex

art. 110 TUEL, d.lgs. 267/2000) e collocato in pensione dal 31 marzo 2025.

LA POSIZIONE DI ANAC

Nel proprio parere ANAC ha precisato che:

• la fattispecie delineata non configura alcuna inconferibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013;

• alla fattispecie delineata non è applicabile il divieto di pantouflage (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001), poiché non vi è alcun passaggio del dipendente tra settore pubblico e privato, ma anzi l’incarico andrebbe svolto nell’amministrazione di provenienza;

• il punto da attenzionare nella fattispecie in esame è, invece, il divieto generale di conferire incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza, previsto dall’art. 5, co. 9, del d.l. 95/2012;

• le deroghe al generale divieto di cui all’art 5, co. 9 del d.l. 95/2012 sono tassative e disciplinate: - all’art. 10, co. 1, d.l. 36/2022, secondo cui fino al 31 dicembre 2026 gli enti titolari di interventi PNRR possono conferire incarichi a pensionati ai sensi dell’art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001; - all’art. 11, co. 3, d.l. 105/2023, secondo cui dal divieto sopra indicato sono esclusi gli incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

ANAC ha inoltre ha rammentato che la verifica della possibilità di applicare le deroghe — in particolare quella collegata all’art. 7, co. 6, d.lgs.

165/2001 per progetti PNRR — è rimessa alla valutazione delle amministrazioni e, in ultima istanza, al Dipartimento della Funzione Pubblica che ha una competenza generale sulla materia in quanto titolare della funzione di indirizzo e coordinamento delle politiche del personale della PA. Per effetto di tale competenza specifica, ANAC non è nella posizione di fornire un parere risolutore del quesito ma, per sola collaborazione istituzionale, può fornire lo stato dell’arte degli orientamenti giurisprudenziali, regolamentari e di prassi.

A tale ultimo riguardo, l’Autorità cita le interpretazioni del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, quali quelle rese:

• nella Circolare n. 6/2014, secondo cui i divieti di incarichi a pensionati vanno interpretati in senso tassativo e senza estensioni analogiche, con ciò ammettendo tutto quello che non esplicitamente escluso;

• nella Circolare n. 4/2015 secondo cui il divieto si applica anche a incarichi attribuiti ex art. 14 d.lgs. 165/2001 e art. 90 TUEL, quali -nell’ambito degli ufficio di diretta collaborazione di organi politicii collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, gli esperti e consulenti

per particolari professionalità e specializzazioni, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

L’Autorità, inoltre, richiama la giurisprudenza formatasi sul punto, ovvero:

• Sentenza n. 38/2018 della Corte dei Conti, Sez. Basilicata che distingue tra attività di studio e consulenza che risultano sempre vietate e attività di “mera assistenza” che risultano invece consentite;

• Sentenza n. 60/2022 della Corte dei Conti, Sez. Liguria che conferma la ratio del divieto del conferimento di incarichi a dipendenti in quiescenza ovvero il duplice obiettivo di favorire ricambio generazionale e contenere la spesa;

• Delibera n. 80/2024 della Corte dei Conti Lazio secondo cui nella valutazione del divieto di conferimento di incarichi occorre verificare anche le funzioni concretamente svolte e non solo l’inquadramento formale.

INDICAZIONI

OPERATIVE PER LE AMMINISTRAZIONI

In considerazione di quanto espresso e riepilogato da ANAC, qui di seguito una elenco di indicazioni operative per gli enti che intendono conferire incarichi a dipendenti in

quiescenza:

1. Verificare la natura dell’incarico da conferire: l’incarico da conferire non deve rientrare tra quelli vietati, quali incarichi di studio, consulenza, direzione, cariche di governo;

2. Accertare se ricorre una deroga espressa: verificare la sussitenza di norme che permettono il conferimento quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi legati ad interventi PNRR o le attività qualificate dalla giurisprudenza come consentite;

3. Documentare la mancanza di professionalità interne: la formalizzazione di tale mancanza è una condizione essenziale per ricorrere a incarichi ex art. 7, co. 6;

4. Se necessario, richiedere chiarimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha competenza interpretativa sull’applicazione del divieto e delle deroghe;

5. Conservare adeguata motivazione negli atti di conferimento, richiamando norme, circolari e giurisprudenza di riferimento per garantire trasparenza e legittimità della scelta.

GUIDA AL PTPCT E ALLA SEZIONE

“RISCHI CORRUTTIVI

E

TRASPARENZA”

DEL PIAO: IL NUOVO APPROCCIO DEL PNA 2025

dalle 15.00 alle 18.00 23 30 3 5 OTTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025

12 ore in Aula Virtuale

Relatore: Avv. Rosalisa Lancia

OBIETTIVI DIDATTICI

L’evento, in coerenza con il perimetro normativo e regolamentare, fornisce una guida operativa alla predisposizione del PTPCT o della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO per il triennio 20262028, individuando modalità e fornendo strumenti utili alla redazione e pubblicazione. Il Corso, anche in considerazione del PNA 2025, è utilmente diviso in 4 Moduli formativi corrispondenti alle sezioni principali della programmazione triennale e si connota per il tenore pratico e per il continuo susseguirsi di esempi e modulistica. Ciascuna sessione prevede una nutrita parte dedicata al question time

METODOLOGIA DIDATTICA

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire mediante chat e visionare sia i materiali didattici sia la documentazione normativa e regolamentare.

ISCRIZIONI

La quota di partecipazione è di Euro 720,00 oltre IVA se dovuta. E’ possibile iscriversi al link t.ly/ehhsM oppure inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

23 ottobre 2025

SOGGETTI, OBIETTIVI, CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

• Soggetti

• Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

• Contesto esterno: informazioni e fonti

• Contesto interno: organizzazione e processi

• Aree di rischio, processi e attività

• Il registro dei rischi

• I fattori abilitanti

30 ottobre 2025

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

• La valutazione del rischio: l’approccio qualitativo

• Le metodologie per la valutazione dei rischi

• Esempi e simulazioni di valutazione dei rischi mappati

• Ponderazione dei rischi mappati

• Misure di prevenzione già attuate e rischio c.d. “residuo”

3 novembre 2025

TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO

• Le misure di prevenzione della corruzione: misure obbligatorie e specifiche

• Programmazione delle misure

• Monitoraggio delle misure e indicatori

• Il riesame periodico della funzionalità del sistema anticorruzione

• Il sistema della gestione del rischio negli enti di piccole dimensioni

5 novembre 2025

LA SEZIONE TRASPARENZA

• La sezione trasparenza come atto programmatico

• I soggetti responsabili

• I presidi di trasparenza

• La pubblicazione dei dati e il monitoraggio

• La disciplina degli accessi

Sistema anticorruzione: DOVERE DI COLLABORAZIONE DEL DIRIGENTE E ORIENTAMENTI DEL GIUDICE DEL LAVORO

A cura di Rosalisa Lancia, Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica

Il dovere di collaborazione del dirigente verso il RPCT viene codificato in più parti della normativa di prevenzione della corruzione e nel codice dei dipendenti. Il Tribunale di Pistoia, con una sentenza della sezione del Lavoro (sent. n. 209/2022) ha affrontato in maniera chiara il tema del dovere di collaborazione dei dirigenti nei confronti del RPCT legittimando la comminazione della sanzione disciplinare in caso di accertata mancanza di supporto.

FATTISPECIE ESAMINATA

Il Tribunale ha valutato la condotta di un dirigente che non aveva fornito adeguate informazioni al RPCT in sede di verifica del processo di affidamento di contratti pubblici, ostacolando l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Il tribunale ha passato in rassegna preliminarmente il ruolo del RPCT e poi dei dirigenti. Rispetto al RPCT ha ribadito

che questi

• coordina, sollecita e monitora l’attuazione delle misure anticorruzione;

• non ha poteri sanzionatori, ma necessita di flussi informativi costanti per operare;

• in assenza di collaborazione da parte degli uffici, il sistema di prevenzione risulta svuotato di efficacia.

Rispetto ai dirigenti ha sottolineato che

• i dirigenti non sono destinatari passivi del piano anticorruzione;

• devono fornire dati, segnalazioni e informazioni tempestive al RPCT;

• rispondono anche sul piano disciplinare ed eventualmente contabile in caso di inerzia o reticenza.

PRINCIPIO AFFERMATO

DAL TRIBUNALE

Il Tribunale, avuto riguardo al sistema di prevenzione de-

lineato dalla normativa e dai diversi PNA di ANAC ha affermato che

• la prevenzione della corruzione è responsabilità condivisa tra RPCT e dirigenti;

• l’omissione di collaborazione integra violazione dei doveri d’ufficio, con conseguenze disciplinari ed erariali;

• il RPCT non deve essere isolato ma supportato da un costante scambio informativo.

CONCLUSIONI

La sentenza ribadisce che il dovere di collaborazione dei dirigenti verso il RPCT è un obbligo giuridico e organizzativo. La mancata collaborazione compromette il sistema anticorruzione e, considerate le previsioni normative a riguardo, comporta responsabilità disciplinari ed eventualmente contabili per i dirigenti inadempienti.

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE UTILE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

RPCT e Responsabile della Funzione di Compliance

Anticorruzione: guida pratica agli adempimenti

Codice Accreditamento SNA Id. 2238359

dal 2 ottobre al 20 novembre 2025

Obiettivi didattici

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) è la figura cardine del sistema approntato dalla L. 190/2012 e sia supporta l’adeguamento alla normativa sia ne controlla l’attuazione. Il Responsabile della Funzione di Compliance Anticorruzione, invece, è la figura cardine del modello anticorruzione previsto dalla ISO 37001:2016. Il Corso, muovendo dall’art. 1, co. 7 della Legge Anticorruzione e passando in rassegna normativa, regolamentazioni ed interpretazioni delinea con chiarezza il ruolo del RPCT nelle diverse tipologie di enti, focalizzandosi sull’operatività e sulle specifiche attività da svolgere rispetto alle misure di prevenzione e di trasparenza, alla gestione di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità dei titolari di incarichi, all’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti. Inoltre, sotto la guida del Relatore, vengono svolti approfondimenti sugli strumenti di monitoraggio e di reportistica a disposizione del RPCT, nonché sulla responsabilità e sulle tutele disposte dalla legge. Il Corso, altresì, muovendo dal sistema anticorruzione delineato dallo standard ISO 37001:2016 fornisce indicazioni su ruolo, operatività e responsabilità dell c.d. Funzione di Compliance Anticorruzione disaminando il contesto del modello di prevenzione, gli attori e le finalità. Il Corso, diviso in 6 moduli formativi, della durata complessiva di 22 ore, consente di maturare una competenza spendibile in ogni tipo di ente sia pubblico che privato e una significativa confidenza nella gestione dell’incarico.

Metodologia didattica L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui si accede mediante link dedicato. E' possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare e scaricare i materiali didattici.

22 ore in Webinar sincrono

Test finale di apprendimento e superamento; attestato I discenti sostengono una prova di valutazione consistente in un test di 30 domande a risposta multipla. Il rilascio dell’attestato finale open badge) è subordinato alla frequenza del corso con un limite massimo del 20% di assenza e al superamento della prova di valutazione finale che avviene conseguendo una percentuale di risposte esatte pari o superiori ai 2/3 delle domande.Relatori

Relatore

Dott.ssa Rosalisa Lancia

Direttore Area Formazione e Consulenza di Legislazione Tecnica. Consulente con esperienza in compliance normativa nei settori dell'anticorruzione, trasparenza, sistema di rischio, modelli 231, data protection, etica e deontologia della professione. Autore di pubblicazioni e docente esperto.

Iscrizioni

La quota di iscrizione è pari ad Euro 850,00 oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, oppure direttamente al link: t.ly/257oP

Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

Modulo 1 | LA NOMINA DEL RPCT

2 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• Quadro normativo di riferimento

• Criteri di selezione, delibera di nomina e comunicazione ad ANAC

• Il registro dei RPCT

• Il RPCT nei diversi tipi di Pubbliche Amministrazioni

• Le incompatibilità del RPCT

• Aree di attività del RPCT

Modulo 2 | IL RUOLO DEL RPCT NELL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

9 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

16 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

• La sezione Amministrazione Trasparente

• Le attività di supporto all’adeguamento

• Le attività di monitoraggio e controllo

• La gestione dell’accesso civico semplice

• La gestione dell’accesso civico generalizzato

• I nuovi schemi di pubblicazione di ANAC

Modulo 3 | Il RPCT E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

23 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

30 ottobre 2025 – dalle 10.00 alle 12.30

• Quadro sinottico delle attività di prevenzione della corruzione

• La programmazione triennale delle misure di prevenzione della corruzione

• La valutazione del rischio

• La gestione del rischio

• Le misure di prevenzione obbligatorie

• Le misure di prevenzione specifiche

• Il controllo e il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione

• Il RPCT e la gestione del whistleblowing

Test finale di apprendimento

Modulo 4 | IL RPCT E L’IMPARZIALITà SOGGETTIVA DEI FUNZIONARI

6 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• Il Codice dei dipendenti della PA

• Il ruolo del RPCT rispetto al rispetto del Codice dei dipendenti

• Le dichiarazioni dei dipendenti e i controlli previsti dal programma triennale

• Il D.Lgs. 39/2013 e il ruolo del RPCT

• La verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità: attività ordinaria e straordinaria

• Il RPCT e i rapporti con l’Ufficio Procedimenti Disciplinari

Modulo 5 | LA RESPONSABILITÀ E LE TUTELE DEL RPCT

13 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• I rapporti del RPCT con l’organo di indirizzo

• I rapporti del RPCT con l’’organo di controllo interno

• I rapporti con ANAC

• Le responsabilità del RPCT

• La reportistica del RPCT

» Relazione annuale e report di controllo

» L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza nel caso di assenza dell’OIV

• La tutela del RPCT in caso di revoca dell’incarico o di misure discriminatorie

Modulo 6 | LA FUNZIONE DI COMPLIANCE ANTICORRUZIONE

20 novembre 2025 – dalle 10.00 alle 13.00

• Lo standard ISO 37001:2016

• I soggetti

• Il Responsabile della Funzione

• Il modello di organizzazione

• Valutazione e gestione del rischio

• La formazione

• I controlli

PRIVACY E CYBERSECURITY

Corso di aggiornamento per soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

10 novembre 2025 | dalle 14.00 alle 17.00

Obiettivi didattici

WEBINAR – 3 ORE in aula virtuale

Il Corso fornisce un aggiornamento completo, pratico e conforme agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Attraverso una panoramica aggiornata della normativa, esempi concreti e un’introduzione ai concetti fondamentali di cybersecurity, il Corso rafforza la consapevolezza e la responsabilità di tutti coloro che, all’interno dell’organizzazione, sono autorizzati a trattare dati personali.

Particolare attenzione sarà dedicata ai comportamenti operativi corretti, alla prevenzione dei rischi (inclusi i data breach) e alle buone prassi da adottare quotidianamente per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, sia nel contesto digitale sia cartaceo. Il Corso rappresenta un’opportunità per consolidare la cultura della protezione dei dati e promuovere un approccio consapevole e responsabile alla gestione delle informazioni, in linea con le indicazioni del Garante Privacy. Il Corso è utile ad assolvere all’obbligo di aggiornamento periodico previsto dalla normativa privacy

Destinatari

Il Corso è rivolto a tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati in conformità al GDPR, sia di PPAA che di enti privati quali a titolo esemplificativo dipendenti, collaboratori, consulenti, incaricati esterni, operatori amministrativi, sanitari o tecnici, altri soggetti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, trattano dati personali per conto del titolare o del responsabile del trattamento.

Metodologia didattica

L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. È possibile per i partecipanti interagire con i Relatori e visionare materiali didattici e la documentazione legislativa.

Relatore

Dott. A. Parisi | professionista esperto di tutela dei dati personali e di moderne tecnologie informatiche quali Intelligenza Artificiale, Deep Learning, Cloud Computing, Internet of Things, Big Data Analytics, Blockchain e Smart Contracts.

Programma

Modulo 1

Fondamenti e aggiornamenti normativi in materia di privacy

• Principi generali, diritti degli interessati, ruoli e responsabilità secondo il GDPR

• Il ruolo del soggetto autorizzato: cosa può fare, cosa non deve fare

• I nuovi orientamenti del Garante Privacy: casi pratici, provvedimenti, FAQ

• Trattamenti leciti e limiti nel contesto lavorativo: sorveglianza, e-mail, smart working

• Data protection by design e by default: cosa significano operativamente

Modulo 2

Il trattamento dei dati nel contesto operativo

• Trattamento dei dati cartacei e digitali: cosa deve fare il personale autorizzato

• I concetti di minimizzazione e riservatezza

• Modalità corrette di archiviazione, trasmissione e distruzione dei dati

• Condivisione dei dati con soggetti interni ed esterni: cosa serve sapere

• Il registro dei trattamenti e il principio di accountability

Quota di partecipazione e Iscrizioni

Modulo 3

Introduzione alla Cybersecurity per utenti autorizzati

• Cos’è la cybersecurity e perché riguarda ogni soggetto autorizzato

• Le principali minacce digitali: phishing, malware, social engineering

• La sicurezza degli strumenti digitali: PC, smartphone, e-mail, cloud

• La gestione sicura delle credenziali, delle reti Wi-Fi e dei dispositivi mobili

• Simulazione di un attacco e analisi di un caso reale

Modulo 4

Data breach e comportamento consapevole (1 ora)

• Che cos’è un data breach e come riconoscerlo

• Modalità di segnalazione interna: cosa fare e cosa evitare

• Errori comuni nella gestione quotidiana dei dati (esempi pratici)

• Il principio della “privacy by behavior”: la cultura della protezione dei dati

• Test di verifica e confronto con i partecipanti

La quota di partecipazione è pari a € 79,00 (oltre IVA) per ciascun partecipante. Sono previste le seguenti agevolazioni:

• sconto fino al 30% per iscrizioni multiple da parte dello stesso ente o azienda, a partire da un minimo di 3 partecipanti;

• possibilità di fruizione del corso in modalità esclusiva da parte dell’ente richiedente a un costo forfettario agevolato, da concordare sulla base delle specifiche esigenze organizzative e didattiche.

E’ possibile iscriversi inviando il modulo compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it, o direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=2483&cod_prov=3997 Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

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I CRITERI PER IL SUCCESSO

NELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

DELL’ARCHITETTURA E DELLE STRUTTURE

Le ristrutturazioni e le riqualificazioni rappresenteranno circa la metà degli investimenti nelle costruzioni nel 2025, e tecnologie come il BIM possono migliorare l’efficienza e la competitività in questi progetti.

Secondo le proiezioni di ANCE, le ristrutturazioni e le riqualificazioni nel 2025 rappresenteranno circa la metà degli investimenti nelle costruzioni, nonostante la rimodulazione dei diversi bonus fiscali. Scopri come il BIM e le tecnologie associate, dal rilievo con nuvole di punti all’Intelligenza Artificiale, possono aiutarti a migliorare il tuo flusso lavorativo e la tua competitività. Per aiutarti a scegliere il software BIM più adatto per i tuoi progetti di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione e ricostruzione, abbiamo raccolto per te una serie di consigli utili in QUESTA PAGINA.

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COLLEGAMENTI SISMOCELL NEI PREFABBRICATI:

LA NORMA SEGUE L’EFFICACIA DELLE

CONNESSIONI DISSIPATIVE

Mettere in sicurezza sismica i capannoni prefabbricati significa, prima di tutto, eliminarne le principali vulnerabilità creando collegamenti efficaci fra gli elementi strutturali. Ecco linee guida e riscontri pratici per l’adozione di connessioni dissipative.

I LIMITI DEI COLLEGAMENTI RIGIDI TRA

ELEMENTI

PREFABBRICATI

I recenti eventi sismici, a partire dal terremoto del 2012 in Emilia, hanno messo in luce le principali vulnerabilità dei capannoni prefabbricati esistenti non progettati con criteri antisismici. I crolli sono stati infatti riconducibili perlopiù all’assenza di connessioni efficaci tra gli elementi a livello della copertura. Da qui i primi interventi post-sisma, che consistevano nell’inserimento di collegamenti in carpenteria metallica tra gli elementi strutturali, soprattutto tra le travi e i pilastri.

I collegamenti rigidi, spesso adottati come risposta d’urgenza alla vulnerabilità sismica dei capannoni industriali, mostrano da subito che il problema si sposta dalla copertura dell’edificio alla base dei pilastri. È una soluzione comprensibile nell’immediato, ma non è efficace ai fini di un miglioramento sismico complessivo della struttura nel medio-lungo periodo, né per garantire la continuità operativa dell’attività ospitata. Il risultato, infatti, è l’irrigidimento dei nodi e l’alterazione dello schema statico originario, creando le condizioni che, in caso di nuove scosse, trasferirebbero le sollecitazioni alla base dei pilastri.

Per questo, grazie all’evoluzione degli studi tecnici e delle sperimentazioni condotte negli

ultimi dieci anni, la normativa ha individuato nell’uso di connessioni dissipative non rigide la soluzione più efficace per ridurre il rischio sismico in questi edifici.

COS’È UNA CONNESSIONE DISSIPATIVA

Le connessioni dissipative realizzate attraverso dispositivi a fusibile dissipativo Sismocell permettono di realizzare collegamenti non rigidi e hanno evidenziato le migliori prestazioni. Esse costituiscono una tipologia specifica di unione, introdotta tra quelle che le normative tecniche e fiscali definiscono come ‘duttili’. Hanno una soglia di attivazione, superata la quale entrano in deformazione plastica assorbendo energia e controllando gli spostamenti,

preservando la struttura e proteggendo i pilastri alla base. Un fine corsa meccanico garantisce la presenza di un vincolo efficace fino alla resistenza ultima progettata. Il punto centrale degli interventi eseguiti con questi dispositivi non è “bloccare” il nodo, ma preservare lo schema statico originario del prefabbricato, garantendo una dissipazione diffusa in corrispondenza di tutti i nodi tra elementi prefabbricati. In generale, le strutture prefabbricate in c.a. risultano infatti essere edifici estremamente flessibili e questo si traduce in azioni sismiche più ridotte. L’inserimento di collegamenti rigidi produce come effetto l’irrigidimento della struttura, con conseguente incremento dell’accelerazione sismica massima alla base della struttura.

PERCHÉ FARLO: TECNICA, DIRITTO, INCENTIVI

Nei documenti tecnici l’inserimento di questo tipo di dispositivi antisismici è stato individuato come la soluzione più efficace per evitare di modificare lo schema statico originario. Gli effetti dannosi dei collegamenti rigidi è stato evidenziato anche nelle Linee Guida Reluis redat-

te nel 2012, che, riguardo la messa in sicurezza sismica dei capannoni prefabbricati, segnalano le problematiche derivanti dall’irrigidimento dei nodi di copertura, e in particolare, dalla modifica dello schema statico originario. A partire dal 2012 con l’evoluzione normativa, si afferma il concetto di gerarchia delle resistenze e l’opportunità di adottare collegamenti duttili nei prefabbricati. La norma, codificata negli anni successivi in occasione dell’introduzione del Sismabonus (D.M. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modifiche), ha perciò riconosciuto ciò che i professionisti e le aziende avevano già intuito e che i calcoli hanno poi dimostrato sul campo.

SISMOCELL: I DISPOSITIVI PER COLLEGAMENTI DISSIPATIVI

Sismocell è stata la prima azienda in Italia a promuovere soluzioni che realizzano collegamenti dissipativi senza irrigidire i prefabbricati. Tutti i dispositivi antisismici Sismocell sono basati sul funzionamento a fusibile dissipativo, in grado di assorbire l’energia sismica preservando la flessibilità dell’edificio. Le serie di dispositivi coprono tutte le tipologie di collegamenti: trave-pilastro, travi-elementi di copertura, pannelli di tamponamento. I dispositivi Sismocell sono certificati in accordo con la normativa UNI EN 15129 “Anti-seismic devices”.

LASCIATI ISPIRARE DALL’ECCELLENZA COSTRUTTIVA POROTON ®

Esplora la nuova sezione di progetti realizzati in tutta Italia con sistemi costruttivi POROTON®. Uno strumento pensato per professionisti e committenti. Lasciati ispirare dall’eccellenza costruttiva POROTON®.

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La sezione PROGETTI, presente sul sito www. poroton.it, è più di una semplice raccolta: è un vero e proprio strumento di lavoro in cui trovare buone pratiche, idee progettuali ed esempi concreti delle innumerevoli applicazioni dei sistemi di muratura POROTON® (https://www.poroton.it/progetti/).

Dalle soluzioni per murature di tamponamento a quelle per murature portanti, sia ordinarie che armate, è possibile navigare tra decine di realizzazioni che testimoniano la versatilità e la qualità del termolaterizio POROTON®.

TIPOLOGIA DI EDIFICIO, DI INTERVENTO E DI MURATURA

Per navigare con efficacia il vasto panorama edilizio presentato, che include progetti provenienti da tutta Italia, è stato integrato un filtro di ricerca per tre parametri principali.

Tipologia di edificio

Cerca ispirazione per un edificio residenziale, commerciale, scolastico, sanitario o altre destinazioni d’uso.

Tipologie di intervento

Seleziona se sei interessato a una nuova costruzione, a una ristrutturazione o a una demolizione e ricostruzione.

Tipologie di muratura

Filtra i risultati per trovare esempi specifici di applicazione di muratura portante armata o ordinaria, oppure muratura di tamponamento.

All’interno di ogni scheda progetto è possibile visualizzare foto, video, tavole di progetto, una descrizione dettagliata e i collegamenti diretti

alle soluzioni di muratura POROTON® utilizzate, per un approfondimento tecnico immediato.

PREMIO POROTON®:

I VINCITORI DELLE DIVERSE EDIZIONI

La sezione PROGETTI ospita anche le opere che si sono distinte per qualità architettonica e innovazione tecnologica, come i vincitori e i partecipanti del Premio POROTON® 2019 e 2022. Questi progetti rappresentano esempi brillanti di come i sistemi costruttivi POROTON® possano contribuire a realizzare progetti di alto livello estetico e funzionale.

Tra gli altri, è possibile approfondire il progetto

» “Laboratori e Centro Socio Educativo per persone diversamente abili” di ifdesign,

» la “Casa della Musica” di Mario Cucinella

Architects,

» il “Bosco Verticale” di Boeri Studio,

» “Casa Bona” di Zupelli Design Architettura,

» “Ville a Montefiascone” di Studio GAMP!

» e la “Scuola Sandro Pertini di Bisceglie” di Peralta Design & Consulting

UNO SGUARDO AL FUTURO

La sezione PROGETTI è una risorsa in continua evoluzione. Prossimamente verrà arricchita con i nuovi progetti vincitori del Premio POROTON® 2025 (https://www.poroton.it/bandi-concorsi/premio-poroton-2025/), che saranno annunciati a fine novembre del corrente anno.

Lasciati ispirare

Visita la sezione dei Progetti POROTON® https://www.poroton.it/progetti/

PRONEXT : PARTENARIATO SPECIALE PER I BENI CULTURALI

Il Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha pubblicato il Decreto n. 79 del 30 luglio 2025, che approva le “Linee Guida in materia di Partenariato Speciale Pubblico Privato per gli Istituti e i Luoghi della Cultura”.

Il documento rappresenta una svolta per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, offrendo alla Pubblica Amministrazione uno strumento agile e utile ad attrarre risorse e competenze degli operatori privati.

COSA È (E COSA NON È) IL PARTENARIATO SPECIALE

Il Partenariato Speciale Pubblico Privato –PSPP (art. 134, del DLgs 36/2023), è una forma innovativa di collaborazione che consente allo Stato e agli enti territoriali di coinvolgere soggetti privati nel recupero, restauro, gestione e

PRONEXT

Via Albere n. 25 - 37138 Verona - 39 045 5117611 www.pronext.it | info@pronext.it

valorizzazione dei beni culturali.

Si distingue nettamente da altre forme di collaborazione perché la sua caratteristica fondamentale è la natura di contratto a titolo gratuito. Questo, in pratica, significa che la Pubblica Amministrazione non eroga un corrispettivo al partner privato ma la sostenibilità dell’intervento per l’operatore economico deriva dalla sua capacità di generare ricavi dalle attività di valorizzazione: servizi al pubblico, organizzazione di eventi, vendita di prodotti… Il PSPP non va confuso con la concessione di servizi culturali (c.d. Legge Ronchey). Anzi, ne rappresenta il superamento.

COME

ATTIVARE UN PARTENARIATO

Le linee guida disegnano un procedimento amministrativo semplificato, che, pur essendo escluso dall’integrale applicazione del Codice, deve rispettarne i principi fondamentali di risultato, fiducia, accesso al mercato, trasparenza e concorrenza.Il percorso si articola in più fasi :

1 ANALISI E PROGETTAZIONE INTERNA

2 L’AVVISO PUBBLICO

3 LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

4 CO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCORDO

GESTIONE ECONOMICA: CANONI, ROYALTY E SOSTENIBILITÀ

Non ci si faccia ingannare dalla natura gratuita del contratto per la Pubblica Amministrazione: l’aspetto economico è centrale per la sua riuscita. Le linee guida individuano due elementi principali dal punto di vista economico:

- canone d’uso: per i locali concessi al partner, l’Amministrazione può determinare un canone. Il calcolo può basarsi sulle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), opportunamente corrette da coefficienti che tengano conto delle finalità sociali, dello stato dell’immobile, degli investimenti richiesti al privato e del flusso di visitatori; - royalties: il partner privato trattiene gli incassi derivanti dalla vendita dei servizi, ma versa all’amministrazione una royalty, ovvero una percentuale sul monte incassi (al netto di IVA). La determinazione di canone e royalties deve essere pragmatica e finalizzata a garantire la sostenibilità economica complessiva dell’iniziativa.

IL CAMBIO DI PARADIGMA PER LA GESTIONE CULTURALE

Le nuove linee guida sul Partenariato Speciale non sono quindi un semplice manuale di istruzioni, ma rappresentano un vero e proprio cambio di paradigma. Esse spingono la Pubblica Amministrazione a superare il ruolo di mero concedente di spazi o committente di servizi, per diventare un regista di processi di sviluppo culturale condivisi.

Per i dirigenti pubblici, questo strumento offre l’opportunità di attrarre energie, idee e capitali privati per rigenerare beni altrimenti destinati all’abbandono, promuovendo al contempo innovazione e inclusione sociale.

La sfida consiste nell’abbracciare la logica collaborativa, investendo in una seria progettazione iniziale e gestendo il rapporto con il partner in ottica di fiducia e condivisione degli obiettivi.

Se ben attuato, il Partenariato Speciale può diventare il motore per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Investimenti articolati e gestione di procedure di partenariato pubblico-privato?

La complessità può diventare semplice, con

PRONEXT

SISTEMA DI VENTILAZIONE PER TETTI BREVETTATO AERTEGOLA ®

AERtegola® è un sistema brevettato per la posa a secco di tegole portoghesi o similari su piedini, che unisce l’estetica tradizionale di un manto in tegole portoghesi ai vantaggi delle coperture ventilate efficienti, senza compromettere l’integrità della membrana impermeabilizzante.

Il sistema si adatta a qualsiasi tipo di pannello coibente o struttura di supporto, rendendolo ideale sia per nuove costruzioni che per interventi di riqualificazione o ristrutturazione edilizia. La posa semplice e veloce, conforme alla Norma UNI 9460 del 2023, può essere eseguita anche da maestranze non specializzate, garantendo una copertura sicura, duratura e rispettosa dell’estetica tradizionale.

AERTETTO

QUALI VANTAGGI OFFRE IL SISTEMA

AERTEGOLA ®?

Ventilazione naturale ed efficace

Il sistema AERtegola® assicura un flusso d’aria continuo sotto i coppi, con una sezione libera di ventilazione costante di 600 cm² per metro. Non sono presenti listellature o altri ostacoli, perciò i moti convettivi dell’aria si sviluppano

Via Galvani 1, 31022 Preganziol (TV) - T. +39 0422-331159 - F. +39 0422-630584 info@aertetto.it - www.aertetto.it

liberamente dalla gronda al colmo, contribuendo all’espulsione dell’umidità e all’asciugatura rapida del tetto dopo pioggia o neve.

Installazione semplice e veloce

La posa avviene completamente a secco, senza forature o chiodature. I piedini si inseriscono lateralmente alla tegola, sulla parte piana, sollevandola e bloccandola. Le tegole si concatenano mediante l’incastro proprio e i piedini vengono semplicemente appoggiati al piano di posa. L’installazione è intuitiva e può essere eseguita anche da maestranze non specializzate, riducendo tempi e costi di cantiere.

Massima flessibilità

AERtegola® è un sistema indipendente dalla struttura sottostante: può essere applicato sopra qualsiasi pacchetto isolante o impermeabilizzante, senza dover modificare la stratigrafia. È adatto sia per tetti nuovi che per interventi di ristrutturazione, anche in presenza di superfici irregolari o strutture esistenti non lineari.

Protezione della guaina

Poiché non richiede forature per il fissaggio, il sistema AERtegola® mantiene lo strato impermeabilizzante completamente integro. In questo modo si evita il rischio di infiltrazioni e si preservano le massime prestazioni della guaina nel tempo.

Leggerezza

Grazie alla sua leggerezza (solo 0,88 Kg/m²) e al fatto che non altera la struttura originale, AERtegola è ideale per tutti gli edifici. Può essere rimosso facilmente, rendendolo un sistema totalmente reversibile, perfetto per contesti in cui è richiesto il minimo impatto estetico e strutturale.

Migliora il rendimento fotovoltaico

La ventilazione costante sotto il tetto contribuisce a mantenere i pannelli fotovoltaici più freschi, riducendone la temperatura operativa. Questo si traduce in un miglior rendimento energetico e una maggiore durata degli impianti.

Tetto sicuro e resistente

Tutte le tegole vengono collegate tra loro mediante i loro incastri e agganciate alla griglia di partenza parapasseri, creando una copertura stabile e solida. Il tetto resiste efficacemente a vento forte, nevicate e vibrazioni, senza rischio di scivolamenti o rotture. Inoltre, la posa a secco rende possibile ispezionare o sostituire facilmente ogni elemento senza compromettere l’impermeabilità.

PERCHÉ SCEGLIERE AERTEGOLA ®?

AERtegola® è la soluzione più semplice e innovativa per realizzare tetti ventilati, leggeri, durevoli e sicuri. Si adatta perfettamente sia ai nuovi edifici che alle ristrutturazioni, garantendo il rispetto delle normative (UNI 9460:2023) e offrendo una posa veloce, pulita e reversibile. Grazie alla possibilità di riutilizzare anche tegole esistenti, il sistema unisce tecnologia e tradizione in modo armonioso e sostenibile.

CLICCANDO QUÌ

è possibile accedere alla pagina download e scaricare del materiale, come le schede tecniche del sistema , voci di capitolato o materiale informativo.

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