Quaderni di Legislazione Tecnica 3/2025

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QLT

di LEGISLAZIONE TECNICA

3 |2025

Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione

ARTICOLO TECNICO

L’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA

NUOVI REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE E LA CERTIFICAZIONE

DELLA FIGURA PROFESSIONALE SECONDO LA NORMA UNI CEI 11339:2023

PRATICA PROFESSIONALE

> RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

FOCUS AMMINISTRAZIONI

> Omessa nomina del DPO: il Garante Privacy sanziona un Comune

> Contratti finanziati con PNRR: regime di trasparenza

> Errore di omonimia e violazione del GDPR: Il Garante Privacy ammonisce un istituto scolastico

> Dati reddituali dei dirigenti pubblici: obbligo di comunicazione e obbligo di pubblicazione

OSSERVATORIO PREZZI > ISOLAMENTO DI COPERTURA DISCONTINUA A FALDA VENTILATA

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Quaderni di Legislazione Tecnica

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Quaderni di Legislazione Tecnica

Bimestrale per il Professionista tecnico e l’Amministrazione

CONTROCORRENTE

a cura di Roberto Gallia

Il consueto clima di confusione, nel quale ci troviamo a vivere e lavorare, viene accompagnato da uno stato di stagnazione se ci limitiamo agli aspetti del governo del territorio.

Degli annunciati provvedimenti sul Piano casa, sul nuovo Codice delle costruzioni, sulla legge per la rigenerazione urbana, non se ne parla più.

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici hanno riguardato, sostanzialmente, solo i procedimenti per gli affidamenti in appalto. Nessun interesse per la programmazione degli investimenti in infrastrutture e la loro localizzazione, nonostante le difficoltà, unanimemente riconosciute, che limitano la capacità di spesa delle ingenti risorse finanziarie rese disponibili dal PNRR (la verifica per spendere bene, è tutta un’altra cosa!).

Delle concessioni di PPP si è presa in considerazione solo la procedura di affidamento della finanza di progetto, cioè la formula che privilegia la ricerca di redditività piuttosto che la realizzazione di infrastrutture che possano migliorare la qualità della vita (di chi in quella località ci vive e/o ci lavora) e creare un ambiente favorevole allo sviluppo di attività produttive. Nonostante le dichiarazioni per il recupero di un numero significativo di immobili pubblici (non più adibiti ad attività istituzionali) da destinare a servizi sociali e collettivi, rese separatamente, ma convergenti di fatto, da parte della Presidente dell’ANCE e della Direttrice dell’Agenzia del Demanio.

In questo periodo si è concretizzato l’aggiornamento della modulistica dei procedimenti abilitativi in edilizia. La scelta dell’aggiornamento non ha consentito di correggere gli errori e le inesattezze presenti nella modulistica in vigore; anzi, come ho già avuto modo di comunicare tramite il sito Edilizia & Costruzioni, approfondendo l’esame per aggiornare la “Guida alla compilazione …”, ho dovuto constatare – purtroppo – come ne abbia incrementato il numero e la pericolosità. Le Regioni sarebbero potute intervenire in proprio. Non tutte lo hanno già fatto, e comunque nessuna per correggere errori e inesattezze. Infine, nella seduta del 19 maggio 2025 il Governo ha approvato un disegno di legge delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); che riguardano anche il governo del territorio per gli aspetti della pianificazione urbanistica, dell’attività edilizia e degli standard urbanistici. Un atto estremamente grave e pericoloso per il futuro di noi tutti.

CONTROCORRENTE

I LEP non vengono presi in considerazione quale livello quantitativo e qualitativo di erogazione dei servizi alle famiglie (per migliorare la qualità della vita) e alle imprese (per rendere più attrattivo il contesto insediativo); come prevede la lettera m) dell’articolo 117 Costituzione, che indica le materie di competenza esclusiva dello Stato.

I LEP – se approvato il disegno di legge - diventano l’indicatore per attribuire agli Enti territoriali il “fabbisogno” di risorse finanziarie (cioè, detto più semplicemente e più appropriatamente, per ripartire i soldi disponibili) per coprire i “costi” necessari per assolvere alle proprie funzioni amministrative nelle materie di riferimento. Cioè, nello specifico del governo del territorio, quanto costerebbe garantire l’efficienza (temporale) dei procedimenti (indipendentemente dai risultati!). Peccato che la Costituzione, all’articolo 117, distingua con estrema chiarezza i “livelli essenziali delle prestazioni” dalle “funzioni fondamentali”, queste ultime previste alla lettera p)

Ma, cosa più grave, leggendo l’articolato emerge, senza ombra di dubbio, che, qualora fosse approvata la legge delega, la nuova regolamentazione dell’edilizia e dell’urbanistica verrebbe determinata da un decreto legislativo governativo, senza alcun confronto in Parlamento.

Vista la palese carenza di specifiche competenze in sede ministeriale, palesate sia con le linee guida per l’applicazione del cd salvacasa sia con l’aggiornamento della modulistica edilizia, non ci si potrebbe attendere nulla di buono da regole per l’edilizia e per l’urbanistica introdotte senza alcun confronto e con una visione limitata.

Difendiamo le nostre competenze, e approfondiamo le conoscenze.

In questo numero dei Quaderni trovate, oltre un argomentato riferimento all’attuazione del PNRR, anche alcuni temi specifici, che approfondiscono aspetti della regolamentazione tecnica propriamente riferibile al mondo delle costruzioni.

Buona lettura.

Roberto Gallia (1951), architetto, docente, saggista. info@robertogallia.it

L’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA

Nuovi requisiti per la qualificazione e la certificazione della figura professionale secondo la norma UNI CEI 11339:2023

Da oltre quindici anni, in Italia, l’Esperto in Gestione dell’Energia rappresenta il professionista qualificato e certificato in grado di promuovere e gestire l’uso razionale dell’energia ed il relativo impiego di risorse e materiali. Operando all’interno di qualsiasi organizzazione, l’EGE ha mostrato di migliorarne la prestazione energetica ed ambientale non solo perseguendo politiche, interventi, procedure e quanto altro necessario, ma sempre valutandone e rendicontandone puntigliosamente i risultati.

L’inarrestabile evolversi del contesto socioeconomico in cui si inserisce l’utilizzo dell’energia, fa si che la recente revisione della norma, nel confermare i precedenti compiti ed attività dell’EGE, ne allarghi ulteriormente l’orizzonte

di Sandro Picchiolutto Ingegnere, libero professionista ed Energy Manager, coordinatore per conto del CTI del CEN/CLC JW3 Project Team Energy Managers & Experts e di altri gruppi nazionali per la normazione tecnica nel campo della Gestione dell’Energia.

a nuovi ambiti quali la promozione della transizione energetica e la decarbonizzazione, in una cornice ove concetti globali quali (ad es.) l’economia circolare assurgono sempre piu’ a criteri ineludibili piuttosto che meri riferimenti di ottimizzazione.

L’articolo affronta così sia l’evoluzione della figura professionale che del suo processo di certificazione che, infine, del contesto ove essa si trova ad operare.

PREMESSA

Quante volte ci siamo incontrati su queste pagine per parlare delle norme e delle strategie per risparmiare energia e, soprattutto, gestirne correttamente l’utilizzo in un mondo dove l’uso sostenibile delle risorse, di tutte le risorse, diventa ogni momento più importante e pressante? Tante.

Forse, però, non abbiamo avuto occasione di dedicare la medesima attenzione alle figure professionali che ogni giorno dedicano i loro sforzi a tale obiettivo, ed in particolare alla figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia. Un principio basilare per una corretta gestione dell’energia è rappresentato dall’operare un controllo degli oneri energetici assimilandolo pienamente a tutti i fattori che influenzano il costo di produzione del bene o del servizio fornito.

Purtroppo invece, è ancora incredibilmente elevato il numero delle organizzazioni che continuano a scaricare i costi energetici all’interno dei costi generali senza identificare (ad esempio) i prodotti/servizi caratterizzati dal più elevato costo energetico e/o, soprattutto, senza considerare la gestione dell’energia come un fattore qualificante della pianificazione aziendale. Non solo: così come in tutte le funzioni collegate al costo di produzione, confrontare le prestazioni energetiche correnti con adeguati livelli di riferimento può aprire la strada a diverse strategie per migliorarle:

• attivando un controllo mirato al mantenimento del livello desiderato;

• sostituendo il vettore energetico utilizzato con un altro meno costoso;

• modificando/riducendo la richiesta di energia;

• installando nuove apparecchiature per di ridurre i consumi, e così via; così che, se in senso astratto possiamo definire tutte queste strategie come “Efficienza energetica”, possiamo anche definire l’Esperto in Gestione dell’Energia come il soggetto pienamente in grado di concretizzarle.

L’Esperto in Gestione dell’Energia rappresen-

CERCO SEMPRE DI FARE CIÒ CHE NON SONO

CAPACE DI FARE, PER IMPARARE COME FARLO. Pablo Picasso

IL TUO LAVORO OCCUPERÀ GRAN PARTE DELLA TUA VITA, E L’UNICO MODO PER ESSERE DAVVERO SODDISFATTO È FARE UN LAVORO CHE CONSIDERI FANTASTICO. E L’UNICO MODO PER FARE UN LAVORO FANTASTICO È AMARE QUELLO CHE FAI. Steve Jobs

ta la naturale evoluzione dell’Energy Manager nominato ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/1991, la quale indicava i suoi compiti (promuovere l’uso razionale dell’energia, predisporre i bilanci ed i dati di verifica degli interventi energetici effettuati) estendendo l’obbligo di nomina originariamente imposto al solo settore produttivo a tutti i grandi consumatori di energia, compresa la pubblica amministrazione.

Fermo restando il contesto di riferimento, la necessità di rafforzare tale figura professionale faceva sì venisse progressivamente attivata un’azione mirata a collegare l’Energy Manager a ben definiti ruoli e responsabilità che, pur rimanendo entro i limiti della Legge 10/1991, ne assicurassero la qualificazione allargandone parallelamente le competenze. Risultava però presto chiaro come i limiti strutturali dell’art. 19 fossero tali da impedire una qualsiasi “rifondazione” della figura professionale, risultando così inevitabile l’indirizzarsi verso un profilo del tutto nuovo ed in grado di dimostrare il proprio livello di qualificazione anche attraverso un vero e proprio processo di certificazione delle competenze. Tale percorso di certificazione veniva iniziato nel 2009 con l’emanazione della norma UNI CEI 11339:2009. L’odierno incontro si focalizza sul recente aggiornamento di tale standard, per lo più focalizzandosi sulle differenze rispetto alla sua prima versione ma non per questo trascurando ruolo e prospettive di evoluzione di tale figura professionale che, sono orgoglioso di sottolineare, è stata sviluppata e delineata in termini qualitativi solo in Italia.

LA NUOVA NORMA

Dopo alcuni anni di gestazione, resa più complessa anche dalla concomitanza della pandemia, nel novembre 2023 viene pubblicata nella nuova UNI CEI 11339:2023 “Attività professionali non regolamentate - Esperto in gestione dell’energia - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”.

Essa:

• fornisce le linee guida sui principi delle attività di gestione razionale ed efficiente dell’energia in termini di conoscenze e competenze degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE);

• consente agli aspiranti EGE di comprovare e mettere in evidenza il proprio livello di competenza ed esperienza attraverso un processo di qualificazione chiaramente definito;

• definisce le modalità per il riconoscimento-mantenimento di tale livello di qualificazione.

In termini generali, obiettivo dell’EGE è rappresentato dal migliorare la prestazione energetica della organizzazione per conto della quale opera, riducendo altresì i consumi di energia primaria e le relative emissioni di gas serra.

La norma, però, supera i limiti insiti a tale definizione evidenziando come l’incremento in termini di qualità e quantità dei servizi forniti dall’EGE dovrebbe essere perseguito anche attraverso una corretta gestione delle risorse e dei materiali utilizzati secondo un percorso –ad esempio - di economia circolare.

Diversi sono i soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze dell’EGE certificato, sia come dipendente che come consulente esterno, quali:

• organizzazioni, sia singole che raggruppate, caratterizzate da rilevanti consumi di energia ed interessate ad una sua gestione efficiente;

• distributori, fornitori, grossisti e traders di vettori energetici;

• Società di servizi energetici e Società di ingegneria/servizi impegnati in attività di diagnosi energetica, studi di fattibilità e supporto ai clienti finali;

• organismi del terziario (bancari, finanziari, assicurativi, ecc.);

• agenzie energetiche ed enti di governo territoriali, per gestire sia la loro prestazione energetica che per lo sviluppo di piani e programmi di attività applicabili al territorio;

• università e altri soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, formazione e consulenza tecnico-scientifica nel settore;

• organizzazioni pubbliche e private di qualsiasi dimensione, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di servizi e che intendano adottare un Sistema di Gestione dell’Energia preferibilmente secondo ISO 50001.

In termini di qualificazione e certificazione, l’EGE è in grado di promuovere e gestire l’uso razionale dell’energia ed il connesso impiego di risorse e materiali individuando politiche, interventi, procedure e quanto altro necessario per migliorare la prestazione energetica e le conseguenti implicazioni ambientali nelle organizzazioni, valutandone e rendicontandone i risultati, anche attraverso la diffusione di Sistemi di Gestione dell’Energia.

In particolare, la norma definisce l’EGE come quella persona fisica che dispone della conoscenza, abilità e competenza necessarie sia per promuovere e gestire l’uso razionale e sostenibile dell’energia che per effettuare le diagnosi energetiche in conformità al pacchetto UNI CEI EN 16247 al fine di migliorarne il livello della prestazione energetica (non a caso Il D.Lgs.

73/2020 definisce l’EGE come persona fisica certificata da organismo accreditato secondo UNI CEI 11339 che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle UNI CEI EN 16247).

Le successive note alla definizione sottolineano come l’EGE:

1) gestisce l’uso dell’energia in modo razionale coniugando conoscenze nel campo energetico (ivi compresi le diagnosi energetiche, lo stoccaggio dell’energia e le ricadute ambientali al suo utilizzo) con competenze tecnico-analitiche, gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, mantenendosi continuamente e costantemente aggiornato sull’evoluzione delle tecnologie, delle metodologie e della normativa energetico-ambientale. In tal modo, l’EGE si pone l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i servizi forniti comunque attinenti all’uso razionale dell’energia;

2) può essere specializzato nel settore civile o industriale.

L’ESPERTO IN GESTIONE

DELL’ENERGIA (EGE)

GESTISCE L’USO

DELL’ENERGIA IN MODO

RAZIONALE CONIUGANDO

CONOSCENZE NEL

CAMPO ENERGETICO CON

COMPETENZE TECNICOANALITICHE, GESTIONALI, ECONOMICO-FINANZIARIE

E DI COMUNICAZIONE.

Si evidenzia cioè come la capacità di gestire in prima persona tutta la serie di attività rappresenti il punto focale di una figura professionale complessa nella quale una mera formazione curricolare non potrà e non dovrà mai rappresentare fattore preponderante rispetto ad un’esperienza che abbia saputo evolvere in una autorevole capacità di governo della attività e dei soggetti che gravitano attorno alla gestione di un sistema energetico. Rispetto alla precedente versione della norma sono stati aggiornati compiti ed attività di dettaglio dell’EGE nell’organizzazione in cui opera o è chiamato ad operare, suddividendoli in 8 categorie:

A. Attuare e mantenere un Sistema di Gestione dell’Energia;

B. Gestire i contenuti tecnici della contrattualistica pertinente;

C. Eseguire diagnosi energetiche in conformità alle UNI CEI EN 16247 e studi di fattibilità;

D. Valutare e misurare i risparmi energetici ottenibili e/o ottenuti implementando azioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche (EPIA);

E. Supervisionare impianti e sistemi energetici;

F. Applicare in modo appropriato legislazione e normativa tecnica in campo energetico e ambientale;

G. Redigere e curare reportistica ed informazione per la direzione, il personale e l’esterno;

H. Promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione.

In particolare:

- la prima categoria si divide a sua volta in:

A.1 analisi approfondita e periodica del sistema energetico in cui si trova ad operare, in termini di analisi:

A.1.1 dei processi, edifici, servizi, trasporti, degli impianti e delle tecnologie;

A.1.2 delle modalità di gestione degli aspetti energetici da parte dell’organizzazione (politica, prassi, procedure, ecc.);

A.2 introduzione di una politica energetica nell’organizzazione o, se presente, verifica che essa sia attuata e mantenuta conforme, indipendentemente dallo schema adottato (UNI CEI EN ISO 50001, ecc.);

A.3 promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno dell’organizzazione dei sistemi di gestione dell’energia conformi alla UNI CEI EN ISO 50001.

- la seconda prevede:

B.1 definizione delle specifiche tecniche attinenti agli aspetti energetici dei contratti per l’attuazione, gestione, manutenzione di un’EPIA;

B.2 analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia; - la terza, incentrata sulle attività inerenti alla

diagnosi energetica, ricomprende anche lo sviluppo di uno studio di fattibilità, considerando:

C.1 diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alle UNI CEI EN 16247 e, pertanto, sviluppando;

C.1.1 inventario energetico;

C.1.2 modello energetico;

C.1.3 analisi tecnico economica;

C.1.4 reportistica;

C.2 studio di fattibilità degli interventi con eventuale valutazione dei rischi, pur rimarcando come l’effettuazione di uno studio di fattibilità (tutt’altra cosa che un mero computo metrico) non si consideri, ai termini di certificabilità del candidato, equivalente e sostitutiva ad una diagnosi energetica a norma. - compiti ed attività inerenti alla valutazione e misura dei risparmi energetici ricomprendono:

D.1 misura e monitoraggio degli indici di prestazione energetica EnPI;

D.2 misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall’EPIA.

- la supervisione di impianti e sistemi energetici dovrà considerare:

E.1 ottimizzazione energetica della conduzione e manutenzione degli impianti;

E.2 impostazione della gestione, monitoraggio e controllo dei sistemi energetici. Per quanto riguarda l’inserimento di nuovi compiti ed attività nel profilo professionale dell’EGE, spicca il nuovo punto H) “Promuovere la transizione energetica e la decarbonizzazione” anche se la dizione soffre, a mio parere, di una scarsa chiarezza che non potrà che indebolirne un’efficace messa in pratica.

Mi spiego meglio: poiché i compiti ed attività indicati al punto citato attengono a concetti oggigiorno ampiamente entrati nel lessico comune anche e soprattutto non specialistico, la norma prova così ad esemplificarne le caratteristiche. Si citano, ad esempio, introduzione dell’innovazione tecnologica (IoT, IA, BACS,

Comunità Energetiche, Smart Micro Grid), attuazione di criteri di sostenibilità connessi con l’uso e la gestione dell’energia, definizione della “impronta di carbonio” dei prodotti finali (meglio se includendo l’emissione dei gas serra dovuti alle materie prime utilizzate secondo la valutazione ciclo di vita) così come l’attuazione di criteri di economia circolare.

Ora, se proprio volessimo esemplificare la carenza di autorevoli ed affidabili riferimenti associata alla messa in gioco di tali temi e strategie, potremmo notare come concetti quali la stessa “Economia circolare” non sono definiti né nella norma né, tantomeno, nella bibliografia di riferimento.

Fermo restando che l’economia circolare si basa essenzialmente su tre principi governati da una progettazione consapevole: eliminazione del rifiuto e dell’inquinamento, riciclo di prodotti e materiali così da massimizzarne il valore e rigenerazione della natura (definizione originale della Ellen MacArthur Foundation), è chiaro come la transizione ad una economia circolare implichi il comunque auspicabile disaccoppiamento tra attività economica e consumo di risorse finite.

Va da sé come tale modello favorisca sia la transizione del sistema energetico tradizionale alle energie rinnovabili come alla transizione dei materiali destinati alla produzione a materiali pienamente riciclabili.

Ciò premesso, la norma sottolinea come l’EGE debba possedere un certo numero di conoscenze:

K1) conoscenza approfondita dei contenuti delle norme: ISO 50001, ISO 50004, ISO 50006 e ISO 50015;

K2) conoscenza dei principi generali dei sistemi di gestione e conoscenza di base delle altre norme della famiglia ISO 50000;

K3) conoscenza approfondita delle principali tecnologie degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, accumulo e uso dell’energia e della relativa gestione e controllo in termi-

ni di: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati, sistemi di misura, regolazione e monitoraggio;

K4) conoscenza approfondita delle principali tecnologie delle fonti rinnovabili in termini di: campi applicativi tipici, schema di funzionamento, principali elementi costruttivi, aspetti energetici correlati (taglie di potenza, rendimenti e altri EnPI, consumi/benchmark, ecc.), sistemi di misura, regolazione e monitoraggio;

K5) conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici in edifici, processi e trasporti: utilizzo di materie prime e risorse ambientali, rifiuti, emissioni;

K6) conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, di altri combustibili, carburanti e del teleriscaldamento/teleraffrescamento: funzionamento dei mercati e attori coinvolti, tipologia delle offerte di fornitura, forme contrattuali, tariffe, prezzi, relativa fiscalità e loro strutturazione;

K7) conoscenze delle metodologie di valutazione economica dell’EPIA: strutturazione del business plan, indicatori di redditività degli investimenti, fonti e strumenti di finanziamento, cenni sui criteri di bancabilità, strumenti di incentivazione e fiscalità, valutazione dei rischi di progetto, LCCA;

K8) conoscenze della identificazione e delle relative metodologie e tecnologie di misura, verifica, monitoraggio degli EnPI e dei relativi fattori di normalizzazione e aggiustamento e dei vettori energetici;

K9) conoscenza delle metodologie di calcolo attraverso gli EnPI dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti e degli altri benefici non energetici correlati;

K10) conoscenza delle principali forme con-

trattuali legate all’attuazione di EPIA, ad esempio, contrattualistica a garanzia di risultato (EPC), contrattualistica applicabile alla PA;

K11) conoscenza di base del project management, della comunicazione e reportistica;

K12) conoscenza di base della legislazione nazionale cogente in materia energetica e in materia ambientale;

K13) conoscenza di base delle tecnologie innovative di digitalizzazione applicabili al settore energetico;

K14) conoscenza approfondita delle UNI CEI EN 16247 parti 1-4 per le diagnosi energetiche e delle relative linee guida applicative;

K15) conoscenza della normativa tecnica in materia energetica diversa da quella di cui a K01 e K02;

K16) conoscenza di base delle tipologie di rischio associabili all’EPIA e alla loro gestione (tecnologico, di mercato e legislativo);

ed abilità:

S1) saper individuare i documenti di riferimento per poter svolgere l’analisi del sistema energetico tenendo in adeguato conto lo scopo e i confini del suo compito;

S2) saper individuare nella struttura organizzativa del committente le figure e/o le procedure significative che possono influenzare la prestazione energetica;

S3) saper condurre colloqui, interviste, riunioni con le figure coinvolte nel proprio compito;

S4) saper impostare, pianificare, implementare, gestire e relazionare le attività inerenti al proprio compito;

S5) saper individuare e definire gli EnPI e i fattori di aggiustamento di un sistema energetico;

S6) saper eseguire una analisi degli scostamenti applicata ai sistemi energetici tra situazione iniziale e livello obietti-

vo;

S7) saper pianificare, progettare e implementare un piano di misurazione e monitoraggio;

S8) saper effettuare una analisi economica degli investimenti;

S9) saper effettuare una diagnosi energetica secondo UNI CEI EN 16247;

S10) saper effettuare una analisi energetica secondo 50001;

S11) saper predisporre ed implementare un sistema di gestione dell’energia conforme alla ISO 50001;

S12) saper predisporre un piano di miglioramento dell’efficienza energetica in relazione alle eseguenti potenziali classi di EPIA:

a. misure finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, b. sostituzione, modifica o aggiunta di apparecchi e impianti, c. esercizio più efficiente, d. ottimizzazione continua dell’esercizio delle apparecchiature tecniche, e. miglioramento della manutenzione, f. attuazione di programmi finalizzati al cambiamento comportamentale, g. sviluppo di sistemi di gestione dell’energia.

S13) saper impostare e promuovere un piano di comunicazione e/o un piano formativo rivolto a tutti gli utenti dei sistemi energetici finalizzato a stimolare cambiamenti comportamentali;

S14) saper delineare gli aspetti tecnico-energetici di un contratto relativo alla fornitura di un vettore, un prodotto, un bene e/o un servizio energetico con o senza garanzia di risultato;

S15) saper sviluppare adeguata reportistica relativamente ai temi di competenza; S16) saper effettuare un’analisi di rischio. Una lettura anche superficiale di tale impressionante lista di requisiti ci palesa come tali conoscenze ed abilità non potranno mai derivare da un qualsiasi conseguimento di titoli di stu-

dio e/o esami abilitanti, così come questi ultimi non potranno e non dovranno mai rappresentare fattore dirimente rispetto all’acquisizione di esperienza che abbia saputo evolvere in una autorevole capacità di governo del sistema energetico.

Per quanto riguarda le macroattività di specializzazione, a differenza di quanto previsto nella precedente versione della norma sono riconosciuti solo due ambiti, ovvero EGE civile ed EGE industriale. Il mancato riconoscimento della figura dell’EGE trasporti viene risolto assimilandolo ai due settori precedenti a seconda dell’ambito di effettuazione delle relative attività con il risultato, a mio modesto parere, di confermare se non aggravare il perdurante ritardo nella applicazione di criteri e strategie di efficientamento che tale settore mostra rispetto ai comparti testé indicati. In particolare, le particolari competenze dell’EGE civile sono esemplificate come finalizzate prevalentemente alle prestazioni energetiche del settore civile e terziario, esprimibili attraverso:

1) diagnostica energetica con esplicito riferimento alla UNI CEI EN 16247-2 (edifici);

2) gestione e controllo dei sistemi energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia;

3) gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da:

a. condizioni climatiche locali;

b. caratteristiche dell’involucro edilizio;

c. condizioni ambientali interne di progetto;

d. caratteristiche ed impostazioni dei sistemi tecnici dell’edificio;

e. attività e processi svolti all’interno dell’edificio;

f. comportamento degli occupanti e gestione operativa;

4) gestione energetica di apparecchiature

LE COMPETENZE

DELL’EGE INDUSTRIALE SONO FINALIZZATE PREVALENTEMENTE A SODDISFARE

LE PRESTAZIONI

ENERGETICHE DI PROCESSO NEI

SETTORI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI.

ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili;

5) gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (secondo UNI CEI EN 162474) qualora connessi al contesto, civile e terziario, dell’organizzazione; rimarcando come uso e gestione di impianti finalizzati alla produzione di servizi agli edifici quali climatizzazione, ventilazione, illuminazione, produzione di ACS, sistemi di movimentazione/trasporto interno oltre a tutti gli apparecchi/impianti energo-esigenti a controllo individuale.

Per contro, le competenze dell’EGE industriale sono invece finalizzate prevalentemente a soddisfare le prestazioni energetiche di processo nei settori industriali e produttivi, sviluppandosi:

1) nella diagnostica energetica con esplicito riferimento alla UNI CEI EN 162473 (processi);

2) nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici di organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia;

3) nella gestione delle organizzazioni dove i consumi energetici dipendono

principalmente, anche se non esclusivamente:

a. dall’utilizzo diretto ed indiretto da parte di processi produttivi;

b. dalle infrastrutture e reti di stabilimento ivi compresi gli impianti di produzione di energia;

c. da altri processi produttivi, anche inseriti in di strutture civili purché prevalenti per significatività industriale relativa all’uso e consumo dell’energia;

4) nella gestione di flotte aziendali o trasporti (così come definiti dalla UNI CEI EN 16247, parte 4) qualora connessi al contesto dell’organizzazione.

L’AMMISSIONE AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

La norma delinea puntigliosamente tutti i passaggi che concorrono alla certificazione della figura professionale.

Se per quanto riguarda la formazione scolastica, sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti ai sensi di legge, gli anni di esperienza lavorativa minima (denominata “apprendimento informale”) per poter accedere alla certificazione risultano inversamente proporzionali all’attinenza del titolo di studio alla qualifica, variando da un minimo di tre anni in caso di lauree magistrali fortemente attinenti a dieci anni in caso di possesso di diploma di scuola media superiore.

Tale esperienza lavorativa è dimostrabile avendo operato nella gestione dell’energia in:

• ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;

• consulenze come libero professionista;

• redazione di studi di fattibilità;

• progettazione ed erogazione di docenze;

• gestione dei progetti;

• analisi dei rischi di progetto;

• diagnosi energetiche secondo UNI CEI EN 16247 e/o analisi energetiche secondo ISO 50001;

• audit per Sistemi di Gestione dell’Energia;

• analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;

• conduzione e manutenzione impianti;

• supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;

• sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di Sistemi di gestione dell’energia.

Per essere ammesso agli esami (scritto e orale), il candidato deve poter dimostrare, come attività lavorativa nell’ambito della specializzazione richiesta (civile e/o industriale), di aver svolto per una durata pari a quella descritta al punto A.2 della norma i seguenti compiti di cui al punto 4 della medesima:

• C.1 esecuzione di diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi migliorativi anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili in conformità alla serie UNI CEI EN 16247;

• D.2 esecuzione di misura e verifica dei risparmi energetici ottenuti dall’EPIA;

• F Applicazione in modo appropriato della legislazione e della normativa tecnica in campo energetico/ambientale;

• G Redazione e cura di reportistica ed informazione per la direzione, il personale e l’esterno;

nonché almeno 2 sotto compiti tra quelli riportati al punto 4 e diversi dai predetti 4 obbligatori.

La relativa evidenza documentale è comprovata da curriculum vitae, documenti tecnici e/o citazione del candidato in documenti pertinenti e/o eventuali lettere di referenza (in cui dovranno comparire nome e cognome del candidato, datore di lavoro/committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti).

Inoltre, se in senso generale si intende per esperienza lavorativa:

• nel settore industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, eventuali sistemi di trasporto;

• nel settore civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nell’ambito civile, nell’edilizia pubblica e privata; un elenco di possibili evidenze documentali è ora molto opportunamente riportato nella appendice D della norma.

Per essere ammessi all’esame i candidati, soddisfatti tutti i requisiti sopra indicati, dovranno corredare la documentazione presentata con una “autodichiarazione” redatta a norma di legge.

L’ESAME

L’esame scritto e orale risulta ora strutturato in:

PS 1. Prova con domande a risposta multipla chiusa: consiste in 30 domande a risposta multipla, ovvero per ogni domanda sono proposte almeno 4 risposte delle quali una sola è corretta (sono escluse risposte del tipo “vero/falso”).

Le domande sono così suddivise:

• 20 domande di carattere generale valide per entrambe le specializzazioni civile e industriale di cui almeno due per ogni compito di cui al punto 4.1;

• 10 domande chiuse per ogni singola specializzazione.

PS 2. Prova con domande a risposta aperta: viene proposto un caso studio contente una situazione reale relativa alla specifica attività professionale desumibile dal percorso di apprendimento cui fornire una adeguata risposta.

Ad esempio, il caso studio può venire strutturato come diagnosi energetica o come servizio di miglioramento dell’efficienza (completi o in parte):

• preimpostato (anche in modo errato) da sottoporre a valutazione;

• impostato fino ad un certo punto, dovendo l’esaminando portarlo a termine o sviluppare uno o più passaggi successivi (ad es. definire la baseline, effettuare un’analisi costi-benefici, impostare un sistema

L’ESAME ORALE PER L’EGE

SI RITERRÀ SUPERATO

CON UN PUNTEGGIO

MAGGIORE O UGUALE

AL 70% DEL MASSIMO, LA PRECEDENTE NORMA

PREVEDEVA INVECE

IL 60%.

di monitoraggio e misura, identificare gli EnPI, fare un’analisi economica, ecc.).

L’esame scritto deve essere svolto in un tempo massimo di 120 minuti per una sola specializzazione o 200 minuti per entrambe le specializzazioni.

Qualora una delle due prove non venga superata, il candidato potrà ripeterla in un secondo tempo.

L’esame orale consiste invece in 5 domande aperte – delle quali almeno una deve riguardare le diagnosi energetiche secondo UNI CEI EN 16247 - con tempo a disposizione da 30 a 60 minuti per ciascuna specializzazione.

Le domande sono finalizzate all’approfondire a campione conoscenze e abilità del candidato, tenendo anche conto delle risposte non esatte fornite nelle prove d’esame e/o delle esperienze lavorative.

Sarà compito dell’Organismo di Certificazione prevedere apposite griglie di correzione/valutazione per le prove scritte così come per la valutazione dell’esame orale.

Per l’ammissione all’orale il candidato deve aver ottenuto un punteggio maggiore o uguale al 60% del valore massimo previsto, mentre l’orale si riterrà superato con un punteggio maggiore o uguale al 70% (la norma precedente prevedeva il 60%) del massimo.

Ove il candidato abbia superato una sola delle due prove scritte ma non sia ammesso all’orale, la prova superata rimarrà valida per un anno dalla data dell’esame, trascorso il quale andrà ripetuto l’intero esame. Se il candida-

to avrà superato entrambe gli scritti ma non l’orale, potrà ripetere tale prova per un anno dalla data dell’esame orale. Superato tale termine dovrà ripetere l’esame per intero.

IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

La UNI 11339:2023 prevede che per il mantenimento della certificazione, con durata confermata in cinque anni, le verifiche di sorveglianza debbano essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale sia per la sorveglianza che per il rinnovo. Il mantenimento terrà conto di elementi quali assenza o corretta gestione di reclami, aggiornamento professionale continuo misurabile in termini di ore/anno di aggiornamento ed esercizio continuo della professione o incremento di crediti formativi nel caso di perdita di lavoro. Prima della scadenza annuale della sorveglianza, l’Organismo di Certificazione sarà tenuto a richiedere all’EGE certificato la seguente documentazione:

1. incarichi, contratti, ecc. attraverso i quali dimostrare di aver svolto una o più attività in modo continuativo nell’ambito dei compiti (obbligatori e non) richiamati sui sopra indicati compiti ed attività. A tal fine potrà essere considerata la somma di più attività ciascuna relativa ad uno o più compiti tra quelli indicati. La continuità lavorativa sarà dimostrata da incarichi che coprano un periodo di attività pari ad almeno 6 mesi. Nel caso in cui l’EGE non riesca a dimostrare i 6 mesi di continuità lavorativa nell’anno di riferimento per il mantenimento (anno “n”), l’O. di C. mantiene comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza (anno n+1), il professionista certificato deve fornire evidenza della continuità lavorativa per l’anno n+1, in assenza della quale dovrà sostenere un esame orale per confermare il continuo mantenimento delle competenze. Nel caso in cui, per due anni consecutivi, il professionista non abbia fornito alcuna

evidenza delle attività svolte nell’ambito dei compiti di cui al punto 4, l’Organismo sospenderà il certificato per un massimo di tre mesi e trascorso tale termine il certificato viene revocato.

2. attestati / contratti / fogli-presenze / verbali / incarichi, ecc. di partecipazione ad attività di formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppi di lavoro normativo o tecnico, per almeno 16 ore/anno. Nel caso l’EGE non fornisca evidenza dell’aggiornamento professionale, il certificato verrà sospeso per un massimo di sei mesi e, successivamente revocato.

3. un’autodichiarazione contenente le attività svolte di cui al punto 1, l’elenco completo di cui al punto 2, l’assenza/corretta gestione di reclami e l’assenza/corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all’attività EGE. Nel caso in cui reclami o contenziosi legali siano invece presenti, spetta all’O. di C. valutarne la relativa gestione.

L’esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata, e potrà avere come esito il mantenimento, sospensione o revoca della certificazione.

In assenza totale della documentazione sopra detta, la certificazione verrà sospesa per 3 mesi dalla data di scadenza annuale della sorveglianza. Se trascorso tale termine, il professionista certificato non ha trasmesso la documentazione prevista, il certificato verrà revocato ed il professionista dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione.

IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il rinnovo terrà conto di elementi quali assenza o corretta gestione di reclami, presenza dell’aggiornamento professionale continuo, esercizio continuo della professione o incremento crediti formativi, eventuale riesame che potrà, per esempio, essere completo o parziale (scritto, orale). L’Organismo di Certificazione prevederà il rinnovo della certificazione applicando

le stesse modalità e tempistiche previste per la sorveglianza mantenendo registrazione delle evidenze raccolte. Se durante la validità della certificazione, verranno riscontrate carenze oggettive non valutate nelle sorveglianze, l’EGE sarà tenuto a sostenere nuovamente il solo esame orale con durata da 20 a 60 minuti secondo le criti cità riscontrate al fine di ve rificare se abbia mantenuto le competenze di cui non si è avuta piena evidenza.

Nel caso di trasferimento del certificato, l’operazione può venire realizzata solo in presenza di certificato valido entrante, dichiarazione assenza di pendenze ed assenza di reclami; l’O.d.C. uscente revoca all’emissione del nuovo certificato che mantiene la sua storicità.

CONCLUSIONI

L’Esperto in Gestione dell’Energia rappresenta oggi la naturale evoluzione dell’Energy Manager nominato ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/1991 in un nuovo profilo professionale in grado di dimostrare il proprio livello di qualificazione anche attraverso un vero e proprio processo di certificazione delle competenze che, iniziato con l’emanazione della norma UNI CEI 11339:2009, ha visto lo standard recentemente aggiornato. Una seppur limitata indicazione del successo raggiunto e della progressiva penetrazione di tale figura professionale specialistica può associarsi al numero degli Esperti in Gestione dell’Energia certificati secondo UNI CEI 11339 conformemente al D.Lgs. 102/2014.. Alla data dell’aprile 2024 risultavano registrati sul sito di ACCREDIA ben 3.277 soggetti certificati con un dato in aumento rispetto al 2023.

A tale proposito non è inopportuno sottoline-

are ancora una volta come l’elevato livello professionale richiesto da questa professione certificata risulti ben superiore alla competenza tecnica acquisibile attraverso il conseguimento di titoli di studio e/o esami abilitanti.

Non è così un caso che tale figura sia ripetutamente stata vista da certi soggetti anche istituzionali rappresentare un indebito attacco ad alcune attività che, per contro, si caratterizzano per una “rendite di posizione” e, come tali, del tutto avulse da una logica di verifica e miglioramento continuo, applicata sia in termini di accesso che, e soprattutto, di mantenimento nel tempo.

A ciò si aggiunge una legislazione di settore troppe volte impastoiata in una trama legislativa che, mi si perdoni la semplificazione, non ha quasi mai saputo – o voluto – riconoscere il valore intrinseco di una gestione dell’energia di qualità, traducendolo in una legislazione specifica, agile ed efficace. Un esempio per tutti: strumenti quali i Contratti di prestazione energetica basati su di una diagnosi energetica a norma che nei decenni trascorsi si sono globalmente dimostrati efficaci esempi di attività “win-win” e, come tali, riconosciuti e promossi a livello della legislazione europea, siano stati nel nostro paese azzoppati volendoli pervicacemente adattare ai letti di Procuste di un codice degli appalti o di una certificazioni energetica degli edifici, strumenti notoriamente nati e sviluppati per dare risposte a ben altre problematiche.

Ancora, ed infine, teniamo ben presente che quando parliamo di questa figura professionale, non è un caso che il destinatario della UNICEI 11339:2023 sia stato denominato “Esperto in Gestione dell’Energia”.

Tal dizione vuole, tra l’altro, sottolineare come la capacità di gestire in prima persona tutta l’impressionante serie di attività che abbiamo testé esaminato rappresenti il punto focale di una figura professionale caratterizzata da un ampio spettro di requisiti nel quale la formazione curricolare non potrà e non dovrà mai rappresentare fattore preponderante rispetto ad una esperienza guadagnata sul campo che

abbia voluto e saputo evolvere in una autorevole capacità di governo della attività e dei soggetti che gravitano attorno ad una gestione di qualità di un sistema energetico.

Tende, tutto ciò, a quello che qualcuno potrebbe chiamare un “governo della meritocrazia”? Forse.

Ma forse non sarebbe un gran male, almeno per noi. 

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RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Dal 2025 misura strutturale in attuazione della legge di riforma fiscale

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L’art. 1, comma 30, lettera b) della legge 30 dicembre 2024 , n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 20252027” (c.d. legge di bilancio) ha, finalmente, reso permanente la facoltà di corrispondere entro il 30 novembre di ciascun anno una imposta sostitutiva nel caso di trasferimento di terreni edificabili o con destinazione agricola,

Ing. Francesco Guzzo

Ingegnere civile, esperto di catasto e di estimo civile immobiliare, pianificazione territoriale e governo del territorio, mobilità sostenibile e sicurezza stradale, Curatore scientifico e Coordinatore Territori di Area vasta del Centro Provinciale di Studi Urbanistici (CePSU) di Cosenza(*)

Ing. Giuseppe Funaro

Ingegnere civile, esperto in materia urbanistico-edilizia nonché estimativa, libero professionista, esperto di progettazione di opere civili con il supporto di metodologie BIM.

(*) Aderente al Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CeNSU) del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).

quali redditi diversi di soggetti che non agiscono nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione1, posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

L’imposta sostitutiva, prevista inizialmente come intervento “una tantum” a fine 2001 e soggetta a proroghe di termini in materia fiscali fino al 2024, è espressa quale percentuale, determinata all’anno di riferimento dell’esercizio dell’opzione in sede transattiva, del rispettivo valore rideterminato di acquisto, in luogo dell’imposta da calcolare, ordinariamente, sulla plusvalenza maturata a partire dal suo valore all’epoca dell’acquisto.

1. LA GENESI EVOLUTIVA DELL’ISTITUTO: PROFILI NORMATIVI

L’introduzione dell’istituto normativo si deve all’art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, in vigore dal 1° gennaio 2002.

>> LA NORMA <<

Articolo 7 - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b) (NdAA, oggi articolo 67) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma

1 ed é versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, é conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

Con successivi interventi di proroga di termini fiscali, è stata, poi, disposta la riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, fra cui i terreni edificabili e con destinazione agricola di cui all’art. 7 della legge n. 448/2001. Gli interventi, “tempo per tempo”, prorogavano la misura temporanea, valevole originariamente per l’anno 2002, all’anno successivo e, nel contempo, modificavano o le date di scadenza per l’esercizio dell’opzione ovvero le dilazioni per il pagamento dell’imposta sostitutiva oppure la misura stessa dell’imposta (conferma o maggiorazione rispetto all’originaria pari al 4%).

La misura, fino al 2023, è sempre risultata, infatti, di natura temporanea e per ben 20 volte è stata riproposta. L’aliquota corrispondente

all’imposta sostitutiva, nel corso degli anni, è aumentata dal 4% fino all’attuale 18%. Più precisamente, l’aliquota del 4% è stata applicata per le annualità dal 2002 al 2014, per poi essere aumentata al doppio, l’8%, nel 2015 rimanendo tale fino al 2018. Nel 2019 l’aliquota è stata portata al 10%, mentre dal 2020 al 2021 è stata portata all’11%, per poi subire un ulteriore aumento nel 2022 nella misura del 14% e successivamente essere aumentata nel 2023 al 16%, rimanendo tale anche per l’anno 2024. Si rammenta, peraltro, che l’art. 5 “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche” della legge 9 agosto 2023 recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, aveva stabilito, al comma 1:

“ h) per i redditi diversi: omissis

2) la previsione di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene; omissis”

Il testo attualmente vigente risulta, quindi, da ultimo novellato dall’art. 1 comma 30 lettera b) della legge n. 207/2024 che rende permanente la facoltà di corrispondere una imposta sostitutiva nel caso di trasferimento dei suddetti terreni.

>> LA NORMA <<

Articolo 7 - Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell’opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze, è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio

dell’anno di esercizio dell’opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 18 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.

3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di cui al comma 2.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico del contribuente.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.

2. I SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari della rivalutazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola che possono pagare, in alternativa, l’imposta sostitutiva risultano:

• le persone fisiche;

• le società semplici;

• le società e associazioni equiparate fiscalmente alle società semplici ai sensi dell’art. 5 del TUIR.;

• gli enti non commerciali;

• i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

In proposito, si ripropone quanto a suo tempo espresso dall’Agenzia delle entrate con due circolari risalenti (emanate nel primo periodo di applicazione dal 2002 della disposizione normativa) ed ancora vigenti:

Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002

• i comproprietari possono rideterminare e, quindi, assoggettare all’imposta sostitutiva il valore della propria quota. In tal caso il singolo comproprietario determina mediante perizia giurata di stima, da redigere nei modi indicati dall’articolo 7 della legge n. 448/2001, il valore dell’intera area alla data del 1° gennaio dell’anno di esercizio;

• è possibile la rivalutazione del solo valore della nuda proprietà, riferito alla data del 1° gennaio dell’anno di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore della proprietà piena e quello del diritto reale;

• facoltà analoga di procedere alla rivalutazione è riconosciuta all’usufruttuario, atteso che anche tale soggetto, per effetto del principio recato dall’articolo 9, comma 5, del TUIR2, in caso di cessione a titolo oneroso del proprio diritto, può realizzare una plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 81 (NdAA ora articolo 67), comma 1, lettera b), del TUIR. Il valore dell’usufrutto si ritiene possa essere determinato dalla perizia giurata di stima secondo le disposizioni recate dall’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, recante “Approvazione Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” applicando, in caso di usufrutto a vita, i coefficienti indicati nel prospetto allegato al medesimo Testo Unico;

• è consentita anche la rivalutazione di una porzione di terreno nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni differenziate all’interno di una stes-

sa particella catastale, dichiarandone edificabile sola una porzione;

• il prezzo iniziale da assumere per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione è quello indicato negli atti di successione o donazione. L’eventuale rivalutazione che il defunto abbia predisposto perde di efficacia qualora i terreni siano trasferiti in vendita e pervenuti in successione.

Circolare n. 27/E del 9 maggio 2003

Con il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario non si verifica alcun fenomeno successorio, essendo il decesso dell’usufruttuario solo uno degli eventi, al realizzarsi del quale il diritto di proprietà si riespande in capo al nudo proprietario. Ne consegue che il consolidamento non retroagisce al momento dell’acquisto della nuda proprietà. Pertanto, qualora lo stesso si sia verificato successivamente alla data del 1° gennaio 2002 (ovvero al 1° gennaio 2003), il requisito soggettivo del possesso, ai fini della rideterminazione dei relativi valori, deve ritenersi integrato solo con riferimento a tale limitato diritto. Il valore suscettibile di rideterminazione potrà dunque essere individuato nel valore della nuda proprietà al 1° gennaio 2002 (ovvero al 1° gennaio 2003).

Per la determinazione dell’usufrutto si rimanda a quanto disposto dalla succitata Circolare n. 81/E.

Per l’anno 2025 potrà comunque usufruire della misura:

• chi non aveva mai utilizzato tale opzione;

• chi deve vendere ad un prezzo superiore a quello risultante da una precedente rideterminazione pagando la differenza di imposta sostitutiva.

Per un terreno rivalutato al 1° gennaio 2020 soggetto ad una imposta del 11%, al 1° gennaio 2025, procedendosi ad una nuova rivalutazione per effetto dell’incremento di valore nel periodo 2021-2025, l’imposta sostitutiva

ultima da versare detrarrà l’imposta sostitutiva già versata. Un esempio chiarirà il concetto espresso. Al 1° gennaio 2020 valore di perizia pari a € 100.000,00, imposta sostitutiva (11%) pagata pari a € 11.000,00; al 1° gennaio 2025 valore di perizia pari a € 180.000,00, imposta sostitutiva (18%) determinata in € 32.400,00, da cui detrarre € 11.000,00, per cui l’imposta sostitutiva da corrispondere sarà pari a € 21.400,00.

In situazioni di una nuova rideterminazione e in particolare quando la precedente rideterminazione è avvenuta applicando l’aliquota del 4%, è, però, opportuno valutare con attenzione la convenienza di effettuare una nuova rideterminazione, oggi soggetta all’aliquota del 18%. Potrebbe infatti risultare fiscalmente meno gravosa l’applicazione della tassazione ordinaria sulla plusvalenza, calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il valore già rideterminato.

Con riferimento alla perizia di stima ed ai connessi aspetti di adempimento fiscale coerente nonché di opportunità di selezione dell’opzione ed alle eventuali situazioni di disallineamento rispetto ai valori di perizia si rinvia ai successivi paragrafi.

3. LA PERIZIA DI STIMA

3.1 I professionisti abilitati alla redazione e sottoscrizione

La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola deve essere effettuata mediante una perizia di stima asseverata, presso le cancellerie dei tribunali e degli uffici dei giudici di pace o, in alternativa, i notai per come indicato nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021 e redatta da tecnico abilitato. Originariamente, per come stabilito nell’art. 7 comma 1 della legge n. 448/2001 i tecnici abilitati alla redazione di tale perizia erano quelli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. L’art. 1, comma 428, della legge 30 dicembre

LA PERIZIA DI STIMA

DEVE ESPRESSAMENTE

RIDETERMINARE IL VALORE DEL TERRENO

ALLA DATA DEL 1°

GENNAIO DELL’ANNO

E DEVE CONTENERE

PRECISAMENTE I DATI

IDENTIFICATIVI DEI

TERRENI OGGETTO

PERITATO.

2004 n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” ha introdotto tra i soggetti abilitati alla redazione e giuramento di tali perizie anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 recante “Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell’economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell’economia corporativa”.

3.2 Scopo, oggetto e contenuti salienti dell’atto estimativo

La perizia di stima deve espressamente rideterminare il valore del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno e deve contenere precisamente i dati identificativi dei terreni oggetto peritato: Comune di ubicazione, Foglio di mappa, particella/e nonché l’indirizzo, i confini oltre che la destinazione urbanistica evincibile da un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di competenza.

La stima deve essere condotta attraverso metodi di stima validi, quali ,ad esempio, il metodo sintetico comparativo e il metodo reddituale. Il metodo sintetico comparativo consiste nel confrontare il terreno con altri simili vendu-

ti di recente in condizioni normali di mercato, mentre il metodo reddituale stima il valore basandosi sul reddito che il terreno potrebbe generare.

L’Agenzia delle entrate, al punto 4.2 della Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 ha considerato l’assoggettabilità anche della cessione dei diritti edificatori (cd. cubature senza cessione del terreno o del fabbricato che li contengono) ex articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L’assunzione si basa sulla loro assimilazione ad immobili, rientrando pienamente nella fattispecie di cui all’articolo 67 del TUIR. “I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale sono trascrivibili” godono “del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili.” Dunque “ai fini della possibilità di usufruire della procedura di rideterminazione del valore dei beni, lo ius aedificandi possa essere considerato distintamente ed autonomamente rispetto al diritto di proprietà del terreno e che sia possibile provvedere alla rideterminazione del valore di tali diritti di cui il contribuente risulti titolare alla data del 1° gennaio” dell’anno di esercizio facendo redigere apposita perizia giurata di stima e versando la relativa imposta sostitutiva dovuta ovvero la prima rata, nei tempi previsti.” Il valore determinato dalla perizia “non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia”. (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

3.2.1 Il caso particolare della cessione di fabbricato da demolire

Per effetto dell’interpello, formulato da un con-

tribuente ai sensi i dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, “Cessione di fabbricati e terreni rientranti in un Piano di recupero- Art.67, comma 1, del TUIR” l’Agenzia delle entrate ha inizialmente esaminato la questione per poi derivarne una posizione, assunta con la Risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008. Il quesito specifico ineriva il chiarimento sulla circostanza se la cessione, “pur avendo quale oggetto immobili detenuti da oltre cinque anni, possa dar luogo all’emersione di plusvalenza ai sensi dell’art.67, comma 1, del DPR n.917/1986, trattandosi di beni che, risultando finalizzati all’attività edificatoria prevista dal piano di recupero, hanno perduto la loro natura di fabbricati per assumere quella di aree fabbricabili. In tale ultima ipotesi, infatti, i beni in parola potrebbero eventualmente essere oggetto di rivalutazione”.

L’Agenzia delle entrate si esprimeva ritenendo gli immobili oggetto di cessione, in quanto destinati alla demolizione a seguito del piano di recupero, anche se posseduti da più di cinque anni o anche se acquisiti a seguito di successione, interessati da plusvalenza, per cui era applicabile, trattando l’area occupata come terreno edificabile, l’imposta sostitutiva determinata tramite rideterminazione del valore3 Tale interpretazione non ha, tuttavia, trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che il trasferimento di un edificio a titolo oneroso “non può mai essere riqualificato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l’edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l’edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste ”, contrariamente a quanto riportato nella Circolare n. 23/E del 29 luglio 2020. In particolare, la sentenza della Suprema Corte n. 5088 del 21 febbraio 2019, emessa all’esito di un’apposita udienza tematica, con cui, operata una ricognizione dei precedenti in materia, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “a) la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternati-

va esclusiva che in via logica non ammette un tertium genus;

b) la cessione di un edificio non può essere riqualificata come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste;

c) nella cessione di edificio, la pattuizione delle parti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile;

d) il potere generale dell’Amministrazione finanziaria di riqualificare un negozio giuridico in ragione dell’operazione economica sottesa trova un limite nell’indicazione precisa di carattere tassativo del legislatore, ove – nell’esercizio di discrezionalità politica che non trascende i limiti costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. – ha previsto per la cessione di edifici un regime fiscale/ temporale e per la cessione di terreni edificabili un diverso regime fiscale”

Di detto consolidato orientamento sfavorevole ha tenuto pienamente conto l’Agenzia delle entrate con successiva Circolare n. 23/E del 29 luglio 2020:

“In considerazione dell’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da rite-

NON È NECESSARIO

ASSEVERARE LA STIMA

PRIMA DELL’ATTO DI TRASFERIMENTO DEL TERRENO, FERMO RESTANDO LA FORMALIZZAZIONE DELLA

STESSA ENTRO LA DATA

DEL 30 DI NOVEMBRE DI

OGNI ANNO.

nersi consolidato, e tenuto conto dei pareri con cui l’Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto non opportuna la prosecuzione in cassazione dei giudizi in materia, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008 e, più in generale, non ulteriormente sostenibili le pretese dell’Amministrazione in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata.”

3.3 Asseverazione dell’atto estimativo

Non è necessario asseverare la stima prima dell’atto di trasferimento del terreno, fermo restando la formalizzazione della stessa entro la data del 30 di Novembre di ogni anno. Ciò emerge dalla Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 53/E del 27 maggio 2015 avente ad oggetto “Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Orientamenti giurisprudenziali – Gestione del contenzioso pendente” che sovverte quanto già asserito con la Circolare n. 16 del 22 aprile 2005. In proposito “…il valore rideterminato non può essere utilizzato prima della redazione e del giuramento della perizia in quanto nell’atto deve essere indicato il valore periziato del bene” , concetto ribadito con Circolare n. 47 del 24 ottobre 2011, paragrafo 1.2., e Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013, paragrafo 4.1. La rivisitazione del pronunciamento originario dell’Agenzia delle entrate è scaturita da numerose pronunce della Corte di Cassazione la quale ha evidenziato che può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato “sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l’assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito…”.4

3.4 Determinazione dell’importo e pagamento dell’imposta sostitutiva

La perizia asseverata determina il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione e deve essere redatta e asseve-

rata entro il 30 novembre dello stesso anno di esercizio

Dal 2025 l’imposta sostitutiva, è pari al 18% “del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione”.

Per esempio, se il valore determinato al 1° gennaio 2025 mediante perizia asseverata da predisporre entro il 30 novembre 2025 è pari a € 100.000,00, il contribuente dovrà versare una imposta sostitutiva pari a € 18.000,00.

Tale imposta, secondo il comma 3 dell’art. 7 della legge n. 448/2001, “può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.”

Riferendoci al caso precedente, la prima rata dovrà essere pagata entro il 30 novembre 2025 e pari a € 6.000,00, mentre le due rate successive, anch’esse di importo pari ad € 6.000,00 aumentate degli interessi pari al 3% annuo, dovranno essere versate entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027.

La Circolare dell’ Agenzia delle entrate n. 20/E del 18 maggio 2016, al Capitolo 1, paragrafo 11 considera perfezionata la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola se e solo se è stato versato l’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR.

Dunque, nel caso in cui l’intero importo, ovvero la prima rata optando per la rateizzazione, viene versata successivamente al 30 novembre dell’anno di esercizio la rivalutazione non si intende perfezionata e non può essere utilizzato il valore rideterminato come riferimento per calcolare l’eventuale plusvalenza.

A questo punto sono possibili due diverse soluzioni:

• compensare l’imposta sostitutiva con una nuova rideterminazione;

• richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva.

La compensazione è stata introdotta dall’art. 7, comma 2, lett. ee) e segg. dl n. 70/2011, mentre il rimborso può essere esercitato ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” entro 48 mesi dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

La Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021 precisa che “coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi”. 5

4.

CESSIONE AD UN PREZZO INFERIORE AL VALORE DI PERIZIA

Inizialmente l’Agenzia delle entrate con la Circolare 15/E del 1° febbraio 2002 assumeva che i benefici si sarebbero persi, qualora in caso di trasferimento di terreni edificabili e con destinazione agricola il prezzo dichiarato fosse risultato inferiore rispetto a quello stabilito dalla perizia di rideterminazione del valore. Successivamente, però, la Circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013 , al punto 4.1, ha considerata ammissibile la possibilità di trasferire terreni edificabili o con destinazione agricola ad un prezzo inferiore a quello di perizia fermo restando l’obbligo di assolvere al pagamento delle imposte di registro ed ipocatastali sulla base

del valore determinato con la perizia. La Circolare ammetteva, rilevato l’allora periodo di crisi del mercato e dell’economia immobiliare, la facoltà che il contribuente potesse presentare una nuova perizia con rideterminazione del valore; in tal caso qualora l’imposta pagata in occasione della precedente rideterminazione fosse risultata maggiore di quella dovuta con la nuova rideterminazione il contribuente non avrebbe dovuto effettuare alcun versamento, atteso che la parte eccedente non poteva essere chiesta a rimborso.

La Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 ha ribadito che “il valore rideterminato costituisce, quindi, valore minimo di riferimento non solo per il calcolo della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette, ma anche per il calcolo delle imposte indirette dovute in sede di trasferimento del terreno”. Ha, nel contempo, rilevato che nel caso in cui lo scostamento del valore indicato nel medesimo atto rispetto a quello periziato (ossia quello “minimo di riferimento” previsto dalla norma), sia poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile ai fini dell’imposizione indiretta, non si determini la perdita del beneficio. “Allo stesso modo, si ritiene che la predetta esigenza di non intralciare l’attività di controllo possa considerarsi non disattesa nell’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, abbia comunque fatto menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno. Nei predetti casi, per il calcolo della plusvalenza ai fini dell’imposte dirette potrà farsi comunque riferimento al predetto valore rivalutato, che rileverà quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.”

Il pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 2321 del 31 gennaio 2020 ha

definitivamente sciolto qualsiasi incertezza : “In tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.

L’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, recependo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n.ri 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, ha ammesso la possibilità di vendere ad un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia, senza la decadenza dal beneficio di cui al citato articolo 7 della legge n. 448 del 2001. L’Agenzia ha, cioè, ribadito che “il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente”. Ovviamente , nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio” dell’anno di esercizio “è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva

dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. L’importo del rimborso, come noto, non può comunque essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

Si ricorda che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO.

In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si deve compilare l’apposita sezione del quadro RT e per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l’apposita sezione del quadro RM.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello”.

Dal 2024 l’Amministrazione finanziaria consente l’inserimento, nei casi previsti, anche nel Modello 730. In tal modo, dal 2024 non è più

NOTE

obbligatorio, per i soggetti 730, dover comunque presentare il Modello Unico.

Più in dettaglio, l’imposta sostitutiva era dichiarabile all’interno della sezione II del quadro L nel modello 730/2024 relativa ai redditi dell’anno 2023. Dal 2025 l’imposta è, invece, dichiarabile all’interno del nuovo quadro M del modello 730/2025 relativo ai redditi 2024. L’omessa indicazione delle rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662” . Il minimo edittale è pari a d euro 258 fino a raggiungere un massimo di euro 2.065. In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

1 di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR).

Art. 67 Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; omissis.

2 “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento…”.

3 Più precisamente l’Agenzia ritenne applicabile “la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282come modificato dall’art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, dall’art. 4, comma 9- ter, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 - che prevede la rivalutazione del valore dei terreni tramite l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 4 per cento sul valore periziato, a condizione che la redazione ed il giuramento della perizia, nonché il versamento della prima o dell’unica rata, siano effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008”.

4 Cfr. ordinanza 28 novembre 2013, n. 26714. Negli stessi termini, ordinanze Sezione VI 14 maggio 2014, n. 10561, 17 ottobre 2013, n. 23660, 9 maggio 2013, n. 11062, 13 dicembre 2012, n. 22990 e sentenza 30 dicembre 2011, n. 30729.

5 Cfr. anche Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 4 agosto 2004

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Come si fa e quanto costa? ISOLAMENTO DI COPERTURA DISCONTINUA A FALDA VENTILATA

L’isolamento termico di una copertura a falda ventilata è un processo progettato per migliorare l’efficienza energetica degli edifici, riducendo la dispersione di calore in inverno e l’ingresso di calore in estate. Le coperture a falda ventilata sono composte da uno strato di isolamento, una ventilazione naturale tra l’isolante e la copertura esterna, e una copertura finale (come tegole/coppi o lastre).

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COME FUNZIONA IL SISTEMA COPERTURA VENTILATA

La copertura a falde inclinata ventilata è una tipologia di tetto molto comune in edilizia, che offre una serie di vantaggi in termini di efficienza energetica e protezione contro l’umidità. Il principio alla base di questa soluzione è proprio la ventilazione, che permette di regolare la temperatura e l’umidità all’interno dell’edificio. Ecco come funziona:

Struttura della copertura a falde inclinata ventilata

1. Struttura di supporto: La copertura è composta da travi e travetti che sostengono il manto di copertura. Le falde del tetto hanno un’inclinazione che permette di far defluire l’acqua piovana;

2. Strato di ventilazione: Una delle caratteristiche principali di questa copertura è la presenza di uno spazio ventilato tra il manto di copertura (ad esempio, le tegole o le lastre) e il sottotetto. Questo spazio, che può variare in altezza (da 2 a 10 cm o più), favorisce il passaggio dell’aria e la ventilazione naturale;

3. Manto di copertura: Sulle falde inclinate si posiziona il materiale di copertura vero e proprio, come tegole in laterizio, coppi, tegole metalliche o materiali sintetici. Questo strato è impermeabile e protegge l’edificio dalle intemperie;

4. Ventilazione naturale: L’aria, entrando nel vano sottotegola dalla parte inferiore (dal lato delle gronde) e uscendo dalla parte superiore (dai colmi), circola liberamente, eliminando l’umidità e favorendo l’abbassamento delle temperature. In alcuni casi, possono esserci delle aperture regolabili per ottimizzare il flusso d’aria.

5. Strato isolante: Sotto il manto di copertura può esserci un materiale isolante, come la lana di roccia o il polistirene, che migliora l’efficienza termica e acustica. L’isolante è posto sopra la struttura portante e sotto lo strato di ventilazione; Vediamo in dettaglio le parti costituenti la stratigrafia principali della struttura

4. La Ventilazione

Una ventilazione naturale ben progettata in una copertura a falda ventilata può essere un ottimo alleato per la gestione dell’umidità e del calore, migliorando l’efficienza energetica complessiva dell’edificio. È essenziale, tuttavia, che la progettazione del sistema di ventilazione sia fatta con attenzione, in modo che il flusso d’aria sia continuo e non ostacolato da eventuali sbarramenti. In una copertura a falda ventilata, la ventilazione naturale viene ottenuta attraverso lo spazio vuoto tra l’isolamento e la copertura esterna (ad esempio, tegole o lastre). Questo spazio consente all’aria di fluire liberamente, creando un “canale di ventilazione” che permette alla condensa e al calore in eccesso di essere dissipati. L’aria così incanalata, tra la copertura e l’isolante, permette il passaggio di aria fredda in estate e l’eliminazione dell’umidità, mantenendo un ambiente asciutto e prevenendo il surriscaldamento o il deterioramento dei materiali.

Vantaggi della ventilazione naturale

1. Controllo dell’umidità: La ventilazione consente di ridurre la formazione di condensa all’interno della copertura, prevenendo danni ai materiali e la formazione di muffa o funghi.

2. Miglioramento del comfort termico: In estate, la ventilazione naturale contribuisce a ridurre il surriscaldamento dell’ambiente interno, poiché permette l’uscita del calore accumulato sotto la copertura.

3. Sostenibilità e risparmio energetico: Non essendo necessario alcun impianto meccanico, la ventilazione naturale riduce i consumi energetici e l’impatto ambientale. È una soluzione economica e a basso impatto per migliorare l’efficienza energetica di un edificio.

Come avviene la ventilazione della ventilazione naturale in una copertura a falda ventilata:

1. Aperture di ingresso (ventilazione bassa): Queste aperture si trovano lungo il bordo inferiore della copertura, dove l’aria esterna entra nell’intercapedine di ventilazione. Possono essere sotto forma di griglie, fessure o altre aperture controllabili.

2. Aperture di uscita (ventilazione alta): Posizionati nel punto più alto della copertura, questi fori permettono all’aria calda e umida di uscire, sfruttando la convezione naturale. Solitamente sono posizionati nella parte superiore della falda, come nel colmo della copertura.

3. Mantenimento della durabilità: La ventilazione naturale aiuta a proteggere i materiali della copertura e dell’isolamento dal deterioramento causato da umidità stagnante e temperature estreme.

5. L’isolamento termico

L’isolamento termico è l’insieme delle tecniche e dei materiali utilizzati per ridurre il flusso di calore tra due ambienti, garantendo che il calore non fuoriesca (in inverno) o non entri (in estate) all’interno di un edificio. L’obiettivo principale è migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, riducendo la necessità di riscaldamento e raffreddamento, e quindi riducendo i consumi di energia e le spese energetiche.

L’isolamento termico agisce attraverso il principio della resistenza termica, che si riferisce alla capacità di un materiale di opporsi al flusso di calore. In generale, il calore si sposta da un’area calda verso un’area più fredda, e l’isolante agisce come una barriera che limita questo movimento.

L’isolante (solitamente in materiali come lana di roccia, polistirene espanso o poliuretano) riduce la quantità di calore che passa dall’interno dell’edificio verso l’esterno o viceversa. Questo aiuta a mantenere una temperatura stabile negli ambienti sottostanti.

Perché l’isolamento del tetto a falda è fondamentale

L’isolamento della copertura è particolarmente importante nelle costruzioni a falda, sia per migliorare l’efficienza energetica che per garantire il comfort abitativo. Un tetto ben isolato aiuta a mantenere una temperatura stabile all’interno dell’edificio, riducendo la dispersione di calore in inverno e prevenendo il surriscaldamento in estate.

• Prevenzione della dispersione termica: Il tetto è una delle aree in cui si verificano maggiori perdite di calore, soprattutto se non è ben isolato. L’isolamento aiuta a mantenere il calore all’interno dell’edificio durante l’inverno e a evitare che l’edificio diventi troppo caldo durante l’estate, riducendo la necessità di riscaldamento o raffreddamento artificiale.

• Comfort termico: Un buon isolamento aiuta a mantenere temperature più omogenee in tutta la casa, evitando sbalzi termici che possono creare disagi. Questo è particolarmente importante in ambienti come mansarde o stanze situate sotto il tetto, dove senza un buon isolamento si potrebbero verificare temperature estreme.

• Protezione da umidità e condensa: Un isolamento adeguato impedisce la formazione di condensa all’interno della copertura. L’umidità che si forma a causa di un isolamento insufficiente può danneggiare la struttura del tetto e promuovere la formazione di muffa, compromettendo la qualità dell’aria interna e la salute degli occupanti.

• Efficienza energetica: L’isolamento del tetto contribuisce in modo significativo a ridurre i consumi energetici, poiché mantiene costante la temperatura interna senza l’uso di impianti di riscaldamento o raffreddamento aggiuntivi. Di conseguenza, si riducono anche le spese energetiche.

Tipologie di isolamento per coperture a falda

L’isolamento di un tetto a falda può essere realizzato in vari modi, in base alla tipologia di copertura e alle esigenze specifiche. Ecco alcuni dei metodi più comuni:

• Isolamento sopra la struttura portante del tetto (sopra le travi): in questo caso, l’isolante viene posato sopra la struttura portante del tetto, ma sotto la copertura esterna (tegole, lastre o metallo). È particolarmente utile quando si vuole migliorare l’efficienza energetica di un tetto esistente senza intervenire sull’interno dell’edificio.

• Isolamento tra le travi (a controsoffitto): se il tetto è a falda inclinata con travi a vista, l’isolamento può essere inserito tra le travi. Questo tipo di isolamento è particolarmente adatto per i soffitti di mansarde o ambienti con una struttura a vista. Si utilizzano materiali come la fibra di vetro, la lana di roccia, o il polistirene espanso.

• Isolamento sotto il tetto (sotto le travi): in questo caso, l’isolante viene posato sotto le travi, al di sotto del soffitto dell’edificio. Viene utilizzato principalmente in ambienti dove si desidera una finitura a soffitto in una mansarda o in una stanza situata sotto il tetto. Si utilizzano materiali come la fibra di legno, la lana minerale o il poliuretano espanso.

• Isolamento della copertura ventilata: nelle coperture ventilate, si crea uno spazio di ventilazione tra l’isolante e la copertura esterna. L’aria che circola tra il materiale isolante e la copertura aiuta a dissipare il calore in eccesso e a ridurre l’umidità, migliorando così l’efficacia dell’isolamento termico.

Materiali per l’isolamento del tetto

I materiali utilizzati per l’isolamento delle coperture a falda variano in base a vari fattori, come la conduttività termica, la resistenza al fuoco, la durabilità e la sostenibilità. Ecco alcuni dei materiali più comuni:

1. Fibra di vetro: Economica, leggera e facile da installare, la fibra di vetro è un materiale molto usato per l’isolamento delle coperture. Ha buone proprietà termiche e acustiche, ma può essere irritante per la pelle durante l’installazione, quindi è necessario maneggiarla con attenzione.

2. Fibra di roccia (lana minerale): Un altro materiale molto utilizzato, con ottime proprietà di isolamento termico e acustico. È resistente al fuoco, ma è più pesante rispetto alla fibra di vetro.

3. Polistirene espanso (EPS): Un materiale leggero e resistente, con ottime proprietà termiche, usato sia per coperture piane che a falda. Viene spesso utilizzato in combinazione con altri materiali per migliorare la resistenza termica.

4. Poliuretano (PUR): Ha una bassa conduttività termica ed è particolarmente efficace nell’isolamento termico anche con spessori relativamente sottili. Viene utilizzato quando lo spazio è limitato.

5. Fibra di legno: Un materiale naturale, ecologico e con buone proprietà di isolamento termico. È resistente all’umidità e offre anche un buon comfort acustico.

6. Materiali riflettenti (come fogli di alluminio): Spesso utilizzati come strati aggiuntivi per riflettere il calore radiante in eccesso, migliorando così l’efficacia dell’isolamento.

LA STRUTTURA DELLA COPERTURA VENTILATA

La falda ventilata è un tipo di copertura che sfrutta la ventilazione naturale per garantire un ambiente asciutto e termicamente efficiente, particolarmente utilizzato in tetti inclinati (tipici delle costruzioni a falda). La struttura di una falda ventilata prevede uno spazio di ventilazione tra l’isolamento e la copertura esterna, consentendo all’aria di circolare liberamente e migliorando le prestazioni termiche e il comfort abitativo.

La falda ventilata è composta da diversi strati che lavorano insieme per ottenere un’efficace protezione termica e una gestione dell’umidità ottimale. Ecco gli strati principali che compongono la struttura di una falda ventilata:

1. Copertura esterna (strato superiore):

• Materiale di copertura: La parte esterna della falda è generalmente realizzata con materiali resistenti come tegole, lastre metalliche, coppi o pannelli di cemento. Questo strato ha il compito di proteggere l’edificio dalle intemperie (pioggia, neve, vento) e di resistere a condizioni atmosferiche estreme.

• Funzione: Impedisce la penetrazione dell’acqua e offre protezione contro il caldo estivo e il freddo invernale.

2. Strato di ventilazione:

• Spazio di ventilazione: Tra la copertura esterna e l’isolante si trova uno spazio di ventilazione. Questo strato, solitamente largo alcuni centimetri (5-10 cm), permette all’aria di circolare liberamente attraverso la falda. La ventilazione avviene grazie alla differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno e alle aperture (di ingresso e uscita) presenti nel tetto.

• Aperture di ingresso e uscita:

- Le aperture di ingresso si trovano generalmente nella parte inferiore della falda, come la griglia di ventilazione che si posiziona lungo il colmo o il bordo della copertura.

- Le aperture di uscita si trovano nella parte superiore della falda, al colmo, per favorire il flusso d’aria verso l’alto. In questo modo si ottiene un continuo movimento dell’aria che aiuta a ridurre l’umidità e il surriscaldamento.

3. Materiale isolante:

• Strato isolante: Al di sotto della ventilazione, si posiziona un materiale isolante che ha il compito di ridurre la dispersione di calore. I materiali comunemente usati includono fibra di vetro, fibra di legno, polistirene espanso, lana di roccia e poliuretano.

• Funzione: Questo strato è cruciale per migliorare l’efficienza termica dell’edificio, proteggendo l’interno dal caldo in estate e dal freddo in inverno. Inoltre, impedisce la formazione di condensa tra l’isolamento e la copertura esterna, evitando danni alla struttura.

4. Sottostruttura o soffitto:

• Finitura interna: Nella parte inferiore del tetto, al di sotto del materiale isolante, si trova la sottostruttura (che può includere travi a vista o un soffitto interno finito). Questo strato non ha una funzione specifica di isolamento, ma serve come supporto per i materiali sopra e come elemento estetico o funzionale all’interno dell’edificio.

• Controsoffitto: In alcune configurazioni, un controsoffitto può essere installato sotto il materiale isolante per offrire una finitura estetica e per migliorare ulteriormente l’isolamento termico e acustico dell’ambiente.

FUNZIONAMENTO DELLA FALDA VENTILATA

Il sistema di ventilazione naturale gioca un ruolo fondamentale nel funzionamento della falda ventilata:

• Ventilazione estiva: In estate, la falda ventilata aiuta a ridurre il surriscaldamento dell’edificio, poiché l’aria che circola tra il tetto e l’isolante preleva il calore in eccesso e lo porta all’esterno, mantenendo freschi gli ambienti sottostanti.

• Ventilazione invernale: In inverno, la ventilazione riduce il rischio di condensa sotto il tetto. Il vapore acqueo proveniente dall’interno dell’edificio, che potrebbe formare condensa nel materiale isolante, viene espulso grazie al flusso d’aria attraverso lo spazio ventilato. In questo modo si evita la formazione di umidità e si preserva l’efficienza dell’isolamento.

Vantaggi di una falda ventilata

1. Controllo della condensa: La ventilazione riduce il rischio di condensa tra l’isolamento e la copertura, prevenendo danni strutturali e la crescita di muffa.

2. Miglioramento dell’efficienza energetica: Un buon isolamento combinato con una ventilazione efficace riduce la dispersione di calore, migliorando l’efficienza termica dell’edificio e riducendo i costi di riscaldamento e raffreddamento.

3. Durabilità e longevità: La ventilazione aiuta a mantenere asciutti i materiali della copertura, prolungando la vita utile del tetto e riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

4. Comfort estivo: In estate, la ventilazione contribuisce a evitare il surriscaldamento della casa, migliorando il comfort interno senza la necessità di ricorrere a sistemi di climatizzazione.

5. Riduzione dei costi energetici: La ventilazione naturale migliora l’efficienza energetica, riducendo il bisogno di sistemi meccanici per riscaldamento o raffreddamento e abbassando i consumi energetici complessivi.

Considerazioni per la progettazione della falda ventilata

• Dimensionamento delle aperture: La dimensione delle aperture di ventilazione (sia in ingresso che in uscita) è fondamentale per garantire il corretto flusso d’aria. Un flusso insufficiente potrebbe compromettere l’efficacia del sistema.

• Materiali isolanti: La scelta del materiale isolante deve essere fatta in base alle esigenze di efficienza termica e alle caratteristiche climatiche del luogo.

• Ventilazione controllata: È importante assicurarsi che il sistema di ventilazione non venga ostruito da detriti o da interventi errati nella manutenzione del tetto.

ELEMENTI DEL SISTEMA CON AER coppo® ED ISTRUZIONE DI POSA

La griglia di partenza portante e parapasseri

La griglia di partenza portante e parapasseri viene fissata a circwa 3 cm dalla linea di gronda ed è munita di n°6 (passo 19) o 5 (passi 21/23) fori per lato, di Ø 4 mm, uno ogni 19, 21 o 23 cm, in funzione del passo della griglia utilizzata, a monte e a valle della stessa (totale n°12 o 10). Il fissaggio della griglia di partenza parapasseri deve avvenire: su supporto ligneo, di larghezza min 14 cm, con viti autofilettanti di 4x50 mm; su supporto in cls, di larghezza min 14 cm, con tasselli ad espansione di 4x60 mm.

Il gancio G13 di partenza prima fila coppi canale ha la funzione di agganciare la prima fila di coppi canale alla griglia di partenza parapasseri AC; da installare sulla parte inferiore di questa. Il gancio G12 ha la funzione di agganciare la prima fila di coppi coperta alla griglia di partenza parapasseri AC; da installare sulla parte superiore di questa.

19/21/23

7/ 7,7/ 8,5 4,5/ 5,1/ 5,5

114/105/115

Gancio di partenza prima fila coppi canale

Vista frontale della griglia di partenza parapasseri con relativi ganci di partenza.

PR.P011

PRODOTTI PER IMPIANTI DI MURATURE E COPERTURE UM PREZZO

PR.P011.033 Griglia di partenza parapasseri in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di partenza per la prima fila di coppi, con la funzione di parapasseri e di agganciare il manto di copertura sulla linea di gronda

PR.P011.033.011 spessore 12/10 mm

Dati tecnici

Spessore: 12/10

Passo: 19/21/23 cm

Larghezza 9 cm

Altezza: 4,5+7 cm (19) / 5,1+7,7 cm (21) / 5,5+8,5 cm (23)

Lunghezza: 114/105/115 cm

Ingresso d’aria: 400 cm²/m

Gancio di partenza prima fila coppi coperta AC_ GRIGLIA DI

Cad € 3,35

PR.P011

PR.P011.033

PRODOTTI PER IMPIANTI DI MURATURE E COPERTURE

Gancio di partenza prima fila coppi coperta (da griglia AC) in acciaio zincato preverniciato o in acciaio inox: ha la funzione di agganciare la prima fila di coppi coperta alla griglia di partenza parapasseri AC; da installare sulla parte superiore di questa.

PR.P011.033.014 spessore 12 mm

Dati tecnici

Lunghezza: 112 cm

Altezza gancio: 16|20|25 mm

No pezzi/griglia: 16 (19) – 5 (21/23)

Sezione trasversale sulla linea di gronda

PC_ PIEDINO AERcoppo®

LEGENDA STRATIGRAFIA INTERVENTO 1 Solaio di copertura in latero cemento 2 Freno/barriera al vapore 3 Pannello termoisolante

Membrana impermeabilizzante

5 Cordolo in cls (contenimento isolamento e supporto griglia

6 Canale di gronda in cls

7 Griglia di partenza parapasseri

8 Tasselli ad espansione (4x60 mm)

9 Gancio di partenza coppi canale

10 Gancio di partenza coppi coperta

11 Piedino per coppo in polipropilene copolimero stabilizzato ai raggi U.V.A.: elemento di rialzo ed ancoraggio, da applicare sul retro di ogni coppo canale. La staffa a Z permette di agganciare il coppo canale successivo retrostante, consentendo così la creazione di una maglia catenaria

Il colmo di ventilazione

Il colmo di ventilazione viene fissato sulla linea di colmo ed è munito di n°5 fori per lato, di Ø 4 mm, uno ogni 30 cm, sulla base di appoggio (totale n°10). Il fissaggio dell’elemento di colmo deve avvenire: - su supporto ligneo, di larghezza min 6 cm, con viti autofilettanti di 4x50 mm. È dotato di bandelle protettive in alluminio preverniciato TM 6/10 che vanno fissate, mediante rivetti di Ø 3x15 mm, su fori già presenti, prima della finitura con i copponi di colmo.

Vista frontale del colmo di ventilazione.

Il Piedino di rialzo ed ancoraggio dei coppi canale viene innestato sul retro, dalla parte più larga dei coppi stessi, ed appoggia sulla membrana impermeabilizzante. Non va fissato a mezzo meccanico sul piano di posa: - la staffa a Z, di cui è composto il Piedino, consente l’aggancio del coppo canale retrostante; - grazie alla sua natura ed ai suoi elementi, il sistema consente la realizzazione a secco di un manto di copertura ventilato, senza la necessità di dover forare la membrana impermeabilizzante. Il gancio G9 ha la funzione di agganciare ogni coppo coperta l’uno all’altro, al fine di creare una maglia catenaria.

frontale del piedino.

Vista
SEZIONE D’USCITA ARIA pari a 600 cm2/m

PR.P011

PRODOTTI PER IMPIANTI DI MURATURE E COPERTURE

UM PREZZO

PR.P011.033 Piedino per coppo in polipropilene copolimero stabilizzato ai raggi U.V.A.: elemento di rialzo ed ancoraggio, da applicare sul retro di ogni coppo canale. La staffa a Z permette di agganciare il coppo canale successivo retrostante, consentendo così la creazione di una maglia catenaria.

PR.P011.033.001 dimensioni 5,5x8 cm

Dati tecnici

Spessore coppi: 16 mm

Lunghezza base: 15,5 cm

Larghezza base: 8 cm

Lunghezza staffa: 9 cm

Altezza: 3,5 cm

Cad € 0,39

Gancio di catenaria coppi coperta in acciaio zincato preverniciato o in acciaio inox: ha la funzione di agganciare ogni coppo coperta l’uno all’altro, al fine di creare una maglia catenaria.

PR.P011

PRODOTTI PER IMPIANTI DI MURATURE E COPERTURE

PR.P011.033 Gancio di catenaria coppi coperta in acciaio zincato preverniciato o in acciaio inox: ha la funzione di agganciare ogni coppo coperta l’uno all’altro, al fine di creare una maglia catenaria.

PR.P011.033.010 lunghezza 9 cm

Dati tecnici

Lunghezza: 9 cm

Altezza gancio: 16|20|25 mm No pezzi/mq2: 15

Cad € 0,14

PR.P011

PRODOTTI PER IMPIANTI DI MURATURE E COPERTURE

PR.P011.033 Colmo di ventilazione in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche: elemento di colmo, munito di bandelle protettive in alluminio preverniciato; consente la creazione del colmo ventilato ed il fissaggio dei copponi di colmo di laterizio.

PR.P011.033.002 spessore 10/10 mm

Dati tecnici

Spessore: 10/10

Lunghezza: 122 cm

Larghezza: 13 cm

Altezza: 15+3 cm

Uscita d’aria: 600 cm²/m

€ 2,77

CC_ Griglia di compluvio in acciaio verniciato a polveri epossidiche: elemento di partenza per i coppi sulla linea di compluvio (falde convergenti); con la funzione di parapasseri e di agganciare il manto di copertura sulle linee di compluvio.

PR.P011.033 Griglia di compluvio in acciaio verniciato a polveri epossidiche: elemento di partenza per i coppi sulla linea di compluvio (falde convergenti); con la funzione di parapasseri e di agganciare il manto di copertura sulle linee di compluvio.

PR.P011.033.005 spessore 15/10 mm

Dati tecnici

Spessore: 15/10 mm

Lunghezza: 84 cm

Larghezza: 8 cm

Altezza: 11 cm (piega 2,5 cm) Ingresso d’aria: 170 cm²/m

Gancio di partenza coppi canale e coperta da griglia di compluvio CC in acciaio zincato: ha la funzione di agganciare la prima fila di coppi coperta e canale alla griglia di compluvio CC.

PR.P011

PRODOTTI PER IMPIANTI DI MURATURE E COPERTURE\

PR.P011.033 Gancio di partenza coppi canale e coperta da griglia di compluvio CC in acciaio zincato: ha la funzione di agganciare la prima fila di coppi coperta e canale alla griglia di compluvio CC.

PR.P011.033.015 lunghezza 23 cm

Dati tecnici

Lunghezza: 23 cm

Altezza gancio: 16|20|25 mm No pezzi/m: 7,5

Cad € 0,12

Elemento di displuvio in acciaio zincato: elemento di arrivo per i coppi sulla linea di displuvio (falde divergenti); consente la realizzazione delle diagonali.

PR.P011

PR.P011.033 Elemento di displuvio in acciaio zincato: elemento di arrivo per i coppi sulla linea di displuvio (falde divergenti); consente la realizzazione delle diagonali.

PR.P011.033.004 spessore 10/10 mm Cad € 0,88

Dati tecnici

Spessore: 10/10 mm

Lunghezza: 122 cm

Larghezza: Max 13 cm | min 9 cm

Altezza: Max 5 cm | min 4 cm

elemento di displuvio CC_ GRIGLIA DI COMPLUVIO

Elemento di rompitratta in acciaio zincato: elemento da applicare in falde lunghe e/o molto pendenti. PR.P011

PR.P011.033 Elemento di rompitratta in acciaio zincato: elemento da applicare in falde lunghe e/o molto pendenti.

PR.P011.033.003 spessore 15/10 mm Cad € 0,62

Dati tecnici

Spessore: 15/10 mm

Lunghezza: 122 cm

Larghezza: 4,5 cm

Altezza: 2,5 cm

01.C03.A34.001

TETTI VENTILATI

AT.N04.024.001

Gru a torre - sbraccio 31 m, portata 2.200 kg, altezza 31 m, esclusi montaggio, smontaggio e opere provvisionali (binari, ballast, ecc.)

Sistema tetto ventilato ed ancorato a secco senza l’utilizzo di malta o schiume, secondo le direttive della Norma UNI 9460:2008, con camera di ventilazione pari a 600 cm²/m, costituito da un sistema di sopralzo puntiforme dei coppi canale a mezzo di piedini distanziatori in polipropilene copolimero additivato ai raggi UVA, di forma trapezoidale con dimensioni di base 8x5,5 cm ed altezza 3,5 cm nel punto più basso, del peso unitario di 36 g, la cui struttura è costituita da alette interne per la continuità del passaggio d’aria, inseriti nel retro del coppo, muniti di staffa di aggancio per il coppo successivo e dentelli antiscivolo sulla sua base di appoggio, senza necessità di fissaggio meccanico sul piano di posa (membrana impermeabilizzante/ traspirante). Supporto dei coppi sulla linea di gronda costituito da griglia di partenza parapasseri del passo di 19, 21 o 23 cm, in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, colorazione RAL 8011, di forma triangolare, dello spessore di 12/10, punzonata a fori quadri di 1,5x1,5 cm, di lunghezza 1,14 m (passo 19 cm), 1,05 cm (passo 21 cm), 1,15 cm (passo 23 cm), con superficie d’ingresso d’aria pari a 400 cm²/m, comprensiva di ganci di lunghezza 13 cm, in acciaio zincato preverniciato, e 12 cm, in acciaio zincato preverniciato o acciaio inox, rispettivamente per la prima fila di coppi di canale e per la prima fila di coppi di coperta, di apposita conformazione per l’inserimento nella griglia di partenza parapasseri. Elemento di colmo di ventilazione in acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche, di colorazione RAL 8011, di forma trapezoidale, dello spessore di 10/10, punzonato parte a fori quadri di 1,5x1,5 cm e parte a fori tondi di diametro 0,4 cm, di lunghezza 1,22 m, con fuoriuscita d’aria pari a 600 cm²/m, munito di apposite bandelle protettive rigide, lunghe 1,23 m e dello spessore di 6/10, a protezione di eventuali infiltrazioni d’acqua piovana o neve. Elemento di displuvio ventilato in acciaio zincato, conformato ad omega, dello spessore di 10/10, punzonato parte a fori quadri di 1,5x1,5 cm e parte a fori tondi di diametro 0,4 cm, di lunghezza 1,22 m. Elemento di compluvio ventilato, in acciaio zincato, conformato ad “L”, dello spessore di 15/10, punzonato parte a fori quadri di 1,5x1,5 cm, di lunghezza 0,84 m, con ingresso d’aria pari a 170 cm²/m, compreso di ganci in filo d’acciaio zincato di diametro 3 mm, di lunghezza 23 cm. Elemento di rompitratta in acciaio zincato, dello spessore di 15/10, di lunghezza 1,22 m, per falde lunghe e/o molto pendenti, con un bordo rialzato su tutta la sua lunghezza. Completano il sistema, i ganci di lunghezza 9 cm, in acciaio zincato preverniciato o acciaio inox, per l’ancoraggio dei coppi di coperta lungo lo sviluppo della falda. Comprese nel prezzo tutte le assistenze murarie, l’apposita predisposizione di supporto, la pulizia finale con l’allontanamento di materiali di risulta, il carico, il trasporto e lo scarico a piè d’opera di materiali, componenti e pezzi speciali - - con fornitura e con posa dei coppi.

NOLI E ATTREZZATURE (AT)
L’ANALISI PREZZO

CODICE

PR.P011.018.003

PR.P011.033.001

PR.P011.033.002

PR.P011.033.003

PR.P011.033.004

PR.P011.033.005

PR.P011.033.010

PR.P011.033.011

PR.P011.033.012

PR.P011.033.014

PR.P011.033.015

PRODOTTI DA COSTRUZIONE (PR)

Laterizi - coppo grande (50 cm)

Sistema tetto ventilato - Sopralzo puntiforme dei coppi canale a mezzo di piedini distanziatori in polipropilene

Sistema tetto ventilato - Colmo di ventilazione conformato con funzione antipassero e smaltimento dell’aria proveniente dall’intercapedine di

Sistema tetto ventilato - elemento rompitratta per falde lunghe e/o molto pendenti

Sistema tetto ventilato - Elemento ad omega per displuvio ventilato

Sistema tetto ventilato - Elemento ad L per compluvio ventilato

Sistema tetto ventilato - Gancio di ancoraggio per i coppi coperta

Sistema tetto ventilato - Supporto griglia di partenza dei coppi sulla linea di gronda

Sistema tetto ventilato - Gancio di ancoraggio per i primi coppi canale

Sistema tetto ventilato - Gancio di ancoraggio per i primi coppi coperta

Sistema tetto ventilato - Ganci per l’ancoraggio all’elemento di compluvio

Totale Prodotti Da

Spese Generali (0.15 di A) (B)

Utile d’impresa (0.1 di A+B) (C)

(A+B+C)

OMESSA NOMINA DEL DPO: IL GARANTE PRIVACY SANZIONA UN COMUNE

Con provvedimento del 16 gennaio u.s. il Garante Privacy ha sanzionato un Comune a seguito dell’accertata omessa comunicazione dei dati di contatto del DPO nonché l’omessa designazione dello stesso, in violazione dell’art. 37, parr. 1 e 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Contestualmente il Garante ha invitato il Comune ad adottare le opportune misure correttive. Durante l’istruttoria, il Garante ha individuato diverse inadempienze commesse dal Comune, quali:

• mancata designazione

del DPO ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR; la nomina del DPO è un obbligo per il il titolare/responsabile del trattamento in quanto costituisce figura centrale al fine di garantire la conformità dell’ente al Regolamento e fungere da punto di contatto tra l’ente, gli interessati e l’Autorità di controllo;

• mancata pubblicazione dei dati di contatto del DPO ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, par. 7 GDPR; il GDPR, infatti, im-

pone che i dati di contatto del DPO siano pubblicati sul sito web istituzionale dell’amministrazione. Precisamente i dati di contatto del DPO devono essere pubblicati sul sito web all’interno di una sezione facilmente riconoscibile dall’utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell’ambito della sezione dedicata all’organigramma dell’ente, secondo quanto indicato dal Provvedimento n. 186 del 29 aprile 2021 del Garante Privacy; a

tale ultimo riguardo, segnatamente il Garante ricorda che: “Per quanto concerne la pubblicazione, questa dovrà essere effettuata sul sito web dell’amministrazione, all’interno di una sezione facilmente riconoscibile dall’utente e accessibile già dalla homepage, oltre che nell’ambito della sezione dedicata all’organigramma dell’ente ed ai relativi contatti. Non è necessario che, tra i dati oggetto di pubblicazione, vi sia anche il nominativo del RPD, non essendo questa informazione indispensabile a fini di contatto da parte di chiunque sia interessato: al contrario, risulta imprescindibile che tra i dati di contatto vi sia quantomeno un indirizzo di posta elettronica (sicuramente ordinaria, eventualmente integrata con un indirizzo PEC). A proposito dell’indirizzo di posta elettronica, si invitano le amministrazioni a rendere disponibili, sia nei confronti del pubblico che dell’Autorità, una casella “istituzionale” ad hoc attribuita specificamente al solo RPD, evitando l’utilizzo di caselle che siano direttamente espressione del titolare del trattamento (ad esempio, perché richiamano l’“amministrazione”, la “segreteria” o il

“protocollo”). Invero, perché sia effettivamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni (come richiesto dal cons. 97 del Regolamento), sarebbe opportuno che il RPD venisse contattato attraverso canali che riconducano direttamente a lui, senza l’intermediazione di uffici facenti capo al titolare. Tale adempimento consente di garantire la trasparenza e permettere agli interessati di esercitare il diritto all’informazione”.

• mancata comunicazione dei dati del DPO al Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, par. 7 del GDPR; il GDPR, infatti, richiede che i dati di contatto del DPO siano comunicati all’Autorità di controllo, attraverso l’apposito canale ufficiale. Questa misura è necessaria per garantire un canale diretto tra il DPO e il Garante.

Sulla base delle inadempienze riscontrate e dell’assenza di scritti difensivi da parte del Comune, l’Autorità ha ingiunto al Comune, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, di adottare misure idonee al fine di conformarsi al GDPR e specificamente di provvedere alla designazione del DPO e alla pubblicazione dei dati di contatto nel proprio sito istituzionale, nonché alla comunicazione dei dati di contatto

del DPO all’Autorità.

L’Autorità altresì, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 GDPR, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 6.000 euro, tenendo conto dell’assenza di collaborazione da parte del Comune nel porre rimedio alla violazione contestata e dell’assenza a carico dello stesso di precedenti violazioni pertinenti.

Tale provvedimento rinforza l’attenzione sull’importanza della figura del DPO: la sua omessa designazione e comunicazione all’Autorità non rappresenta solamente una violazione formale della norma, ma espone l’ente a rischi significativi in tema di violazione del GDPR e dell’efficacia del sistema di protezione dei dati.

Tali adempimenti, inoltre, garantiscono ai soggetti interessati che intendono tutelare i propri diritti e alle Autorità di controllo un dialogo diretto ed efficace con il DPO senza doversi rivolgere ad altri soggetti operanti presso il titolare/ responsabile. 

Pubblica amministrazione

CONTRATTI FINANZIATI CON PNRR: REGIME DI TRASPARENZA

Le misure di trasparenza dei contratti finanziati con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sono cruciali per garantire che i fondi stanziati siano utilizzati in modo efficace ed in conformità alle normative europee, nonchè per consentire la conoscibilità ed accessibilità ai cittadini di tutte le fasi del finanziamento.

La trasparenza riguarda vari aspetti del processo di ottenimento e di impiego dei fondi quali la gestione dell’istanza, la rendicontazione, il monitoraggio delle attività e l’attuazione della trasparenza viene disciplinata dalle “Indicazioni per la trasparenza delle misu-

re del PNRR” della RGS (Ragioneria Generale dello Stato) di cui all’allegato n. 4 della Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, oltre che dal D.lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza).

Per una migliore comprensione del regime di trasparenza applicabile, è necessario preliminarmente distinguere tra le “Amministrazioni centrali titolari di interventi” ovvero i ministeri e gli enti pubblici che hanno un ruolo strategico e di gestione, responsabili del coordinamento e monitoraggio dell’uso delle risorse e della rendicontazione all’UE e i “Soggetti Attuatori” ovvero i soggetti (enti locali, aziende private, università, enti di ri-

cerca) responsabili dell’esecuzione concreta dei progetti, in conformità alle linee guida stabilite dalle amministrazioni centrali.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI

Rispetto alle Amministrazioni Centrali titolari di interventi, con l’allegato n. 4 sopra citato il Dipartimento della RGS ha chiarito che queste sono tenute a: • pubblicare tutti i documenti e le informazioni rilevanti relative al PNRR nel sito web istituzionale in un’apposita sezione denominata “Attuazione Misure PNRR” articola-

ta secondo le misure di competenza dell’amministrazione ad ognuna delle quali riservare una specifica sottosezione con indicazione della missione, componente di riferimento e investimento;

• in ogni sottosezione relativa ad una specifica missione finanziata, pubblicare gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l’attuazione della misura di riferimento, specificando, per ogni atto riportato la tipologia (legge, decreto legislativo, decreto-legge, decreto ministeriale, decreto interministeriale, avviso, ecc.), il numero e la data di emissione/adozione dell’atto con il link ipertestuale al documento, la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore, l’oggetto, l’eventuale documentazione approvata (programma, piano, regolamento) con il relativo link ipertestuale e le eventuali note informative.

Con riferimento a tali obblighi, il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri -fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 in capo alle PPAAper supportare i soggetti obbligati ha fornito una modalità di accesso standardizzata

sullo stato di attuazione delle Misure del PNRR e ha creato layout di pagina per le apposite Sezioni dei siti web; i layout sono disponibili al sito web del Dipartimento per la Trasformazione Digitale

In aggiunta a quanto sopra, qualora i dati da pubblicare ai sensi dell’allegato 4 sopra citato rientrino in quelli da pubblicare ai sensi del D.lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza si ritengono assolti inserendo nella corrispondente sottosezione dell’Amministrazione trasparente del sito istituzionale, un link di rimando alla sezione “Attuazione Misure PNRR”.

SOGGETTI ATTUATORI

Rispetto ai Soggetti Attuatori degli interventi, in assenza di esplicite indicazioni da parte della Ragioneria dello Stato, si fa riferimento al D.lgs. 33/2013; infatti, in conformità al PNA 2022 e PNA 2023, questi ultimi possono autonomamente pubblicare informazioni ulteriori relative alle misure del PNRR in una apposita sezione del proprio sito istituzionale secondo la modalità indicata dalla RGS per le Amministrazioni centrali titolari di interventi. Anche i Soggetti Attuatori, qualora i dati relativi ai finanziamenti sostenuti con il PNRR siano inclusi tra quelli da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, possono inserire un link nella

sottosezione “Altri contenuti/ Dati ulteriori/Attuazione misure PNRR” che rimanda alla sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR.

Oltre alla trasparenza sopra indicata, i Soggetti Attuatori sono tenuti alla conservazione e archiviazione della documentazione di progetto utile all’attività di verifica dell’attuazione degli stessi; tale documentazione, al fine di garantire una corretta attività di monitoraggio e controllo, deve essere a disposizione immediata dell’amministrazione stessa, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di audit), della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

I Soggetti Attuatori, sempre nell’ottica di assicurare un efficace controllo della gestione ed utilizzazione dei fondi, devono altresì garantire il diritto di accesso civico generalizzato alla documentazione relativa ai progetti finanziati, tenere traccia delle operazioni nonché gestire una codifica contabile ad hoc per l’utilizzo delle risorse del PNRR.

Resta inteso che le informazioni relative alle misure finanziate con PNRR devono essere pubblicate ed aggiornate tempestivamente. 

ERRORE DI OMONIMIA E VIOLAZIONE DEL GDPR: IL GARANTE PRIVACY AMMONISCE UN ISTITUTO SCOLASTICO

Con provvedimento del 25 febbraio u.s. l’Autorità ha ammonito un istituto scolastico per trattamento dei dati personali effettuato in violazione dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La fattispecie è occasionata da una segnalazione con cui si lamentava la ricezione di più convocazioni ad una riunione di un GLO (Gruppo di la-

voro per l’inclusione scolastica) contenenti il nominativo dell’alunno, pur non essendo il segnalante coinvolto nelle attività ed anzi estraneo sia al gruppo di lavoro sia al personale scolastico.

CONTESTO DELLA

VIOLAZIONE ED ESCLUSIONE DEL DATA BREACH

Nell’ambito delle proprie verifica, il Garante ha osservato che la violazione si riferisce alla gestione impropria dei dati personali, posto che le convocazioni al GLO ricevute dal segnalante erano in realtà destinate ad altra persona e posto che l’errore commesso dall’istituto scolastico era collegabile ad un’omonimia tra il membro effettivo del GLO e il

segnalante. Tale errore, conclude il Garante, di fatto sarebbe stato evitabile mediante un’adeguata gestione dei dati personali.

Aggiunge il Garante che, nel caso di specie, non si configura un classico data breach connotabile come “incidente”, ma piuttosto un “puro errore” nel trattamento dei dati qualificabile come semplice violazione dei principi fondamentali del GDPR.

In particolare, l’Autorità osserva che l’attività attuata dall’istituto scolastico ha concretizzato:

• la violazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza dei dati sancito dall’art. 5, par. 1, lett a) del GDPR. Il segnalante, infatti, ha ricevuto una comunicazione che non spettava e non era stato informato in modo adeguato circa l’uso dei suoi dati, prova ne è che il suo indirizzo e-mail fosse stato trattato per inviare comunicazioni relative a un gruppo di lavoro cui non apparteneva;

• la violazione del principio di esattezza dei dati sancito dall’art. 5, par. 1, lett. d) del GDPR, che stabilisce che i dati personali trattati devono essere accurati e aggiornati. L’errore di invio delle convocazioni, derivante da una omonimia, rappresenta una negligenza nella gestione delle informazioni,

in quanto non sono stati adottati adeguati controlli per verificare l’identità e i dati corretti delle persone coinvolte nel gruppo di lavoro prima dell’invio delle comunicazioni;

• la violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR), che stabilisce che i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati al raggiungimento della finalità per cui sono tratta-

ti. L’invio della convocazione a una persona non coinvolta nel GLO, per errore, ha comportato il trattamento di dati non pertinenti.

Quale conseguenza, il Garante evidenzia che la violazione non implica una perdita, un furto o una compromissione dei dati stessi, ma si riferisce a un trattamento negligente e non conforme alle norme; non si è trattato di una comunicazione non autorizzata di informazioni sensibili, ma di

"Tutti i software per ogni fase del processo progettuale, dalla struttura alla topografia"

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Calcolo e verifica di strutture in c.a., acciaio, legno e muratura

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un’erronea inclusione in una lista di destinatari.

Nessun dubbio, naturalmente, sulla circostanza che il dato circolato (identificazione dell’alunno) avesse natura sensibile considerato che il GLO è un gruppo previsto dalla normativa di settore in materia di disabilità e pertanto rappresenta di per sé un’informazione relativa allo stato di salute dell’alunno per il quale viene convocato. Tale tipologia di convocazioni, infatti, possono essere legittimamente comunicate solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest’ultimo e ai soggetti individuati dalla normativa di settore coinvolti nell’intervento terapeutico e formativo seguito dall’alunno stesso (cfr. art. 9, comma 10, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66).

VALUTAZIONE

DELLA SANZIONE

In considerazione dello svolgimento dei fatti, il Garante ha concluso che l’Istituto inviando le convocazioni delle riunioni del GLO, contenenti l’indicazione del nominativo dell’alunno per il quale era stato organizzato, ha dato luogo a una comunicazione di dati personali anche relativi alla salute, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento UE 2016/679 e 2-ter e 2 sexies D.lgs. 196/2003.

L’Autorità ha valutato la condotta dell’Istituto come violazione minore, e ha commina-

to un’ammonizione ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) e 83, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 alla luce delle seguenti circostanze attenuanti:

• indicazione mediante le sole iniziali di nome e cognome e della classe e sezione frequentata degli alunni con disabilità e mancanza di riferimento a codici sanitari in grado di identificare la tipologia di disabilità degli studenti;

• presenza in calce ad ogni corrispondenza in uscita della dicitura: “Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi eventuali allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi GDPR (Regolamento UE 679/16). Se questo messaggio vi è stato inviato per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo (…) o per e- mail: (…)”;

• l’istituto è un soggetto di ridotte dimensioni e versa in difficili condizioni in quanto può disporre di un ristretto numero di personale di segreteria in organico a fronte di procedure riguardanti

la gestione degli alunni disabili sempre più complesse e in aumento;

• l’evento si è verificato per un mero errore materiale al momento dell’invio delle e-mail;

• il grado di collaborazione offerto all’Autorità nel corso dell’istruttoria e l’assenza di precedenti violazioni pertinenti in capo all’Istituto.

Il caso è interessante poiché spesso ricorrente nella pratica: l’errore di omonimia, seppur involontario, dimostra come una scarsa attenzione nella gestione dei contatti possa compromettere la privacy degli individui; pertanto, è essenziale che nella gestione di dati personali vengano implementate procedure, anche manuali, che consentono un doppio controllo dei dati anche negli invii di posta elettronica per la convocazione di riunioni. 

ONLINE

Scarica il testo del Provvedimento

Garante Privacy n. 10118264 del 27 febbraio 2025

Ida Faiella, Raffaele Faiella

PRONTUARIO dei LAVORI PUBBLICI

• La consegna dei lavori

• Il subappalto

• I termini dell’appalto

• La contabilità dei lavori

• Le varianti e i lavori supplementari

• Controversie e responsabilità

• Risoluzione e rescissione contrattuale

• Il collaudo delle opere

• Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte

• Quadro sinottico della normativa

2a EDIZIONE

riveduta e aggiornata al “Correttivo” (D.Lgs. 209/2024)

euro 42,00

Pantaleo De Finis euro 38,00

DIREZIONE dei

LAVORI PUBBLICI

Requisiti, affidamento e compensi

Consegna dei lavori

Esecuzione del contratto

Perizie di variante e revisione dei prezzi

Attività al termine del contratto

Memorandum riepilogativo

Modelli di atti e verbali

4a EDIZIONE

riveduta e aggiornata al “Correttivo”

(D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209)

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Trasparenza

DATI REDDITUALI DEI DIRIGENTI

PUBBLICI: OBBLIGO DI

COMUNICAZIONE E OBBLIGO

DI PUBBLICAZIONE

Con sentenza n. 267 dello scorso 15 gennaio, il Consiglio di Stato ha posto fine ad una reiterata disputa circa l’obbligo di comunicazione da parte dei dirigenti pubblici dei propri dati reddituali e patrimoniali all’Amministrazione di appartenenza. Il Consiglio di Stato, ripercorrendo ed applicando la sen-

tenza di Corte Costituzionale n. 20/2019, ha confermato l’obbligo per tutti i dirigenti pubblici di comunicare annualmente i dati patrimoniali e reddituali ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.lgs. 33/2013 in quanto tale comunicazione è funzionale “allo scopo principale perseguito dalla norma che impone gli obblighi dichia-

rativi e di pubblicazione, ossia (…) il contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione”. Con questa pronuncia, il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito la netta distinzione tra “obblighi di comunicazione” e “obblighi di pubblicazione” dei dati reddituali e patrimoniali rappresentando che

l’obbligo di comunicazione rimane efficace e legittimo, anche in considerazione del disposto dell’art. 13, co. 3 del DPR 62/2013, mentre l’obbligo di pubblicazione disciplinato dall’art. 14, co. 1-bis D.lgs. 33/2013 non è più in vigore per i dirigenti diversi da quelli apicali (cfr. art. 19, co 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001) in quanto dichiarato incostituzionale dalla Consulta.

A riguardo si rammenta che la Corte Costituzionale aveva affrontato la questione dell’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti dichiarando l’illegittimità costituzionale del co. 1-bis dell’art. 14 D.lgs. 33/2013 nella parte in cui estendeva l’obbligo a tutti i dirigenti pubblici; secondo la Corte, infatti, tale obbligo violava il principio di proporzionalità non consentendo un equo bilanciamento tra il diritto alla privacy e le esigenze di trasparenza e conseguentemente aveva concluso per circoscriverne l’applicabilità ai soli dirigenti apicali come definiti dall’art. 19, commi 3 e 4, D.lgs. 165/2001 e non genericamente a tutti i dirigenti.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento ha ritenuto e chiarito i seguenti punti essenziali:

• resta valido ed efficace l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali quale si ricava dall’art. 14, co.1, del D.Lgs. n. 33/2013, in via del

tutto autonoma dall’art. 14,co, 1-bis del medesimo decreto (dichiarato costituzionalmente illegittimo), e dall’art. 13, co. 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 62/2013 (anche richiamato dall’art. 1,co. 7, lett. a), del D.L.162/2019 come convertito dalla L. 8/2020 il quale ha stabilito che resta fermo “per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l’obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali” di cui al citato art. 13, co, 3, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

• la comunicazione su dati reddituali e patrimoniali deve essere presentata non solo all’atto della assunzione ma va rinnovata di anno in anno;

• la richiesta di includere nella dichiarazione anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati non viola il principio di proporzionalità, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi è funzionale allo scopo perseguito dalla norma ovvero alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione che giustifica l’adozione di misure che possano limitare la riservatezza dei dati;

• la detenzione da parte dell’Amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali comunicati dai di-

rigenti non equivale alla pubblicazione, neanche nel caso in cui venisse utilizzato lo strumento dell’accesso civico considerate le limitazioni all’accesso civico disposte dallo stesso D.Lgs. 33/2013;

• la conferma dell’applicabilità degli obblighi di comunicazione dei dati a tutti i titolari di incarichi dirigenziali non comporta una lesione del diritto alla riservatezza e della protezione dei dati particolari poiché tali esigenze sono contemperate attraverso l’adozione di misure di sicurezza, nel trattamento delle informazioni, idonee a garantire un equo bilanciamento tra gli interessi contrapposti.

L’orientamento del Consiglio di Stato si inserisce nel contesto dell’attuazione della trasparenza e della lotta alla corruzione ribadendo l’importanza di assicurare la correttezza dell’agere amministrativo e della protezione dell’interesse pubblico. 

ONLINE

Scarica il testo della Sentenza Consiglio di Stato del 15/01/2025, n. 267

Invia il titolo della tua proposta di contributo con un breve abstract, gli obiettivi e i destinatari, insieme al tuo CV, a: redazione@legislazionetecnica.it Vuoi contribuire ai nostri “Quaderni”?

Graziano Castello

STATO LEGITTIMO degli IMMOBILI

GUIDA ALLE DICHIARAZIONI ASSEVERATE

PER PRATICHE EDILIZIE, TRANSAZIONI

IMMOBILIARI E RICHIESTE DI BONUS

• Analisi dello stato urbanistico-edilizio dell’immobile

• Sanatorie e altri strumenti per ripristinare lo stato legittimo

• Verifiche in termini di agibilità e norme igienico-sanitarie

• Verifica della conformità catastale

• Ripristino della legittimità per gli aspetti non edilizi

• Redazione delle certificazioni a cura del tecnico

2a EDIZIONE

Aggiornata con il Decreto

e le Linee guida del

DOWNLOAD

› MODELLI EDITABILI in formato .DOC:

- Relazione di regolarità edilizia

- Certificazione di stato legittimo urbanistico-edilizio

- Certificazione di stato legittimo “esteso”

ARCHITETTURE & STRUTTURE

STRUTTURE IN ALLUMINIO

• Principi di progettazione

• Analisi strutturale

• Stati limite ultimi

• Progettazione dei giunti

• Esempi pratici e casi di studio

SALVA CASA
MIT
Giuseppe Albano
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CREATIVITÀ SENZA LIMITI: L’INTELLIGENZA

ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELL’ARCHITETTURA

Finalmente un seminario dedicato all’uso dell’Intelligenza Artificiale nella progettazione architettonica per scoprire come l’AI possa essere uno strumento di supporto e ispirazione nel processo creativo, ampliando le possibilità espressive e progettuali.

Questo incontro dedicato all’uso dell’Intelligenza Artificiale nella progettazione architettonica è un’occasione per scoprire come l’AI possa diventare uno strumento di supporto e ispirazione nel processo creativo, ampliando le possibilità espressive e progettuali. Durante l’incontro parleremo innanzitutto degli obiettivi realistici che è possibile raggiungere con l’uso dell’AI, chiarendo anche cosa non ci si può aspettare da questi strumenti. Approfondiremo

poi il funzionamento tecnico di AI Visualizer e del modello generativo Stable Diffusion, per comprendere come queste tecnologie generano contenuti visivi a partire dai nostri input testuali (prompt). Una parte dell’evento sarà proprio dedicata al tema dei prompt: capiremo insieme come scrivere istruzioni più efficaci per ottenere risultati coerenti e vicini all’intento progettuale. Verranno anche mostrati esempi pratici dell’utilizzo di AI Visualizer in

ALLPLAN

diversi contesti, inclusi disegni bidimensionali, schizzi, fotografie, modelli tridimensionali schematici e dettagliati. Discuteremo inoltre di come controllare e guidare i risultati prodotti dall’intelligenza artificiale, per evitare l’imprevedibilità e rendere questo strumento un vero alleato del processo creativo. L’evento si rivolge ad architetti, designer, studenti e a tutti coloro che desiderano integrare l’intelligenza artificiale nel proprio flusso di lavoro creativo.

DETTAGLI DELL’INCONTRO

• Seminario tecnico online in diretta a iscrizione gratuita.

• Relatore: Massimo Baldessari, Product Manager ALLPLAN Italia

APPROFONDIMENTI

Sito web di ALLPLAN Italia

Accesso gratuito alle registrazioni dei seminari tecnici Il calendario dei prossimi seminari di ALLPLAN Italia

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SISTEMA DI VENTILAZIONE PER TETTI BREVETTATO AER coppo®

Il sistema brevettato per la posa a secco di coppi su piedini, che unisce l’estetica tradizionale di un manto in coppi ai vantaggi delle coperture ventilate efficienti, senza compromettere l’integrità della membrana impermeabilizzante.

AERcoppo® si adatta a qualsiasi tipo di pannello coibente o struttura di supporto, rendendolo ideale sia per nuove costruzioni che per interventi di riqualificazione e restauro conservativo. La posa semplice e veloce, conforme alla Norma UNI 9460 del 2023, può essere eseguita anche da maestranze non specializzate, garantendo una copertura sicura, duratura e rispettosa dell’estetica tradizionale.

AERTETTO

QUALI VANTAGGI OFFRE IL SISTEMA

AER coppo®?

Ventilazione naturale ed efficace

Il sistema AERcoppo® assicura un flusso d’aria continuo sotto i coppi, con una sezione libera di ventilazione costante di 600 cm² per metro. Non sono presenti listellature o altri ostacoli, perciò i moti convettivi dell’aria si sviluppano liberamente dalla gronda al colmo, contribuen-

Via Galvani 11 - 31022 Preganziol (TV) - T. +39 0422-331159 - F. +39 0422-630584 info@aertetto.it - www.aertetto.it

do all’espulsione dell’umidità e all’asciugatura rapida del tetto dopo pioggia o neve.

Installazione semplice e veloce

La posa avviene completamente a secco, senza forature o chiodature. I coppi vengono semplicemente appoggiati e incastrati tra loro con i Piedini AERcoppo® e i ganci G9. L’installazione è intuitiva e può essere eseguita anche da maestranze non specializzate, riducendo tempi e costi di cantiere.

Massima flessibilità

AERcoppo® è un sistema indipendente dalla struttura sottostante: può essere applicato sopra qualsiasi pacchetto isolante o impermeabilizzante, senza dover modificare la stratigrafia. È adatto sia per tetti nuovi che per interventi di ristrutturazione, anche in presenza di superfici irregolari o strutture esistenti non lineari.

Protezione della guaina

Poiché non richiede forature per il fissaggio, il sistema AERcoppo® mantiene lo strato impermeabilizzante completamente integro. In questo modo si evita il rischio di infiltrazioni e si preservano le massime prestazioni della guaina nel tempo.

Ideale per edifici storici

Grazie alla sua leggerezza (solo 0,54 Kg/m²) e al fatto che non altera la struttura originale, AERcoppo® è ideale per edifici storici o vincolati. Può essere rimosso facilmente, rendendolo un sistema totalmente reversibile, perfetto per contesti in cui è richiesto il minimo impatto estetico e strutturale.

Migliora il rendimento fotovoltaico

La ventilazione costante sotto il tetto contribuisce a mantenere i pannelli fotovoltaici più freschi, riducendone la temperatura operativa. Questo si traduce in un miglior rendimento energetico e una maggiore durata degli impianti.

Tetto sicuro e resistente

Tutti i coppi vengono concatenati tra loro tramite i Piedini e i ganci del sistema, creando una copertura stabile e solida. Il tetto resiste efficacemente a vento forte, nevicate e vibrazioni, senza rischio di scivolamenti o rotture. Inoltre, la posa a secco rende possibile ispezionare o sostituire facilmente ogni elemento senza compromettere l’impermeabilità.

PERCHÉ SCEGLIERE AER coppo®?

AERcoppo® è la soluzione più semplice e innovativa per realizzare tetti ventilati, leggeri, durevoli e sicuri. Si adatta perfettamente sia ai nuovi edifici che ai restauri più delicati, garantendo il rispetto delle normative (UNI 9460:2023) e offrendo una posa veloce, pulita e reversibile. Grazie alla possibilità di riutilizzare anche coppi antichi, il sistema unisce tecnologia e tradizione in modo armonioso e sostenibile.

Cliccando qui è possibile accedere alla pagina download e scaricare del materiale, come le schede tecniche del sistema, voci di capitolato o materiale informativo.

HOTEL WELLNESS CASTELFALFI CON BLOCCHI AD ELEVATE PRESTAZIONI

TERMICHE POROTON® 700

La costruzione dell’Hotel Wellness Castelfalfi nel Comune di Montaione (FI)

rappresenta un esempio di eccellenza nel settore alberghiero e ha ricevuto una menzione speciale dalla Giuria della prima edizione del PREMIO POROTON®.

Grazie all’esteso utilizzo di murature monostrato POROTON® ad elevate prestazioni termiche nella realizzazione dell’involucro esterno, il progetto ha ottenuto la certificazione CasaClima classe A.

GIUDIZIO DELLA GIURIA

Questo il giudizio con cui la Giuria del PREMIO POROTON® 2019 ha conferito una menzione speciale al progetto:

“Il progetto è stato apprezzato in modo partico-

lare per l’inserimento armonioso nel paesaggio circostante di un complesso alberghiero di ben 11.000 mq, con volumi che sembrano appoggiarsi all’orografia esistente e con un linguaggio che riprende in modo sobrio ed elegante i caratteri delle architetture del luogo.

Infine merita di essere citato l’ottenimento della certificazione CasaClima classe A, anche e soprattutto grazie all’esteso utilizzo di murature monostrato POROTON® ad elevate prestazioni termiche nella realizzazione dell’involucro esterno.”

Consorzio POROTON® Italia Via Franchetti, 4 - 37138 VERONA - Telefono 045.572697 - Fax 045.572430 www.poroton.it - info@poroton.it

CONCEPT ARCHITETTONICO E PROGETTUALE

La configurazione geometrica dell’area ha indirizzato il progetto verso l’idea di un complesso edilizio composto da più corpi di fabbrica, per lo più disposti lungo l’asse stradale, che penetra, con alcuni elementi architettonici, verso l’interno dove l’orografia si fa più complessa e dove le suggestioni paesaggistiche risultano più stimolanti.

Le forme propongono un carattere tradizionale che risolve le complessità funzionali senza creare una frattura con l’ambiente esistente.

IL SISTEMA STRUTTURALE

La struttura portante è costituita da un doppio ordito di telai in calcestruzzo armato gettato in opera.

Il sistema strutturale si caratterizza per una forte omogeneità e per una assoluta invisibilità rispetto ai sistemi tecnologici delle finiture e dei pacchetti tecnologici di piano e di involucro.

PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ

L’approccio sostenibile ha guidato l’intero progetto:

• Involucro “pesante” che sfrutta la massa, garantendo isolamento, comfort acustico ed eliminazione di ponti termici;

• • Recupero delle acque piovane attraverso sistemi di convogliamento dai tetti;

• • Sistema impiantistico specializzato per

ogni funzione;

• • Bilanciamento tra illuminazione naturale e artificiale, riducendo il consumo energetico;

• • Scelta di materiali (murature, isolamenti, intonaci, ecc.) con elevate compatibilità ambientali.

INVOLUCRO

Le strutture opache verticali di tamponatura sono in muratura monostrato realizzata con blocchi ad elevate prestazioni termiche POROTON® 700.

La muratura POROTON® di elevato spessore ha consentito di risolvere efficacemente i ponti termici strutturali, oltre a migliorare anche le proprietà acustiche.

Ciò si riflette inoltre nell’ottenimento della certificazione CasaClima A.

IMPIANTI

L’edificio utilizza un sistema di teleriscaldamento e raffrescamento a 4 tubi alimentato da biomassa.

L’acqua piovana viene recuperata attraverso sistemi di convogliamento dai tetti a falda fino a due cisterne di raccolta dislocate attorno all’edificio principale.

LA PRODUZIONE DEL PROGETTO: BIM

La costruzione è stata interamente progettata con approccio BIM (Building Information Modeling), consentendo così la reale integrazione concettuale delle diverse componenti dell’edificio in tutte le fasi.

Nell’articolo completo di Murature Oggi 133 vengono riportati i dettagli del progetto, le caratteristiche tecniche, le foto e la scheda dell’intervento.

SCARICA L’ARTICOLO COMPLETO

SUPPORTO

AL RUP IN PROCEDURE ALL’ESTERO:

IL NUOVO CENTRO AGROALIMENTARE IN MOZAMBICO SARÀ AFFIANCATO DA PRONEXT

Pronext (www.pronext.it) è stata scelta dall’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS -www.aics.gov.it) come partner per supportare il RUP nella procedura di gara per la costruzione del centro agroalimentare di Manica, nel centro del Mozambico.

Inclusa nel cosiddetto Piano Mattei per l’Africa, l’infrastruttura si chiamerà CAAM e questo progetto di cooperazione internazionale può contare su un supporto finanziario italiano di 35 milioni.

Il progetto è stato presentato in occasione dell’ultima edizione di Macfrut a Rimini – evento internazionale del settore agroalimentare –attraverso un avviso di pre-informazione che ha anticipato la pubblicazione dell’avviso internazionale per il progetto esecutivo da due milioni di euro necessario per avviare la costruzione del Centro.

La costruzione del centro agroalimentare si inserisce nel cosiddetto Corridoio di Beira lungo mille chilometri infrastrutturati nel cuore dell’Africa per collegare logisticamente Zambia e Zimbabwe con il Mozambico che ha lo sbocco sul mare con il porto di Beira e un PIL derivante dall’agricoltura pari al 24% del PIL.

L’investimento apporterà un significativo miglioramento nell’economia locale sia in termini di sostenibilità sia economici in quanto in Mozambico il 30% delle merci deperibili non arriva ai mercati per l’assenza di una catena del freddo: l’ortofrutta consumata è importata

PRONEXT

nonostante il Paese abbia un notevole potenziale agroalimentare.

LA PROCEDURA

La procedura di gara è finalizzata all’individuazione di un operatore economico incaricato della progettazione esecutiva del CAAM Centro Agro Alimentare Manica, partendo dai risultati dello studio di fattibilità risultante dalla Gara I. L’operatore economico individuato nella cosiddetta Gara II dovrà redigere lo studio di impatto ambientale e sociale (ESIA), secondo i requisiti previsti dalla normativa mozambicana e dagli standard internazionali, e preparare la documentazione tecnica completa per la Gara III (capitolati, disegni esecutivi, computi metrici, documentazione contrattuale, ecc.) che sarà successivamente bandita.

La procedura di Gara II si svolgerà ai sensi della normativa italiana come il D. Lgs. 31 marzio 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e di più specifica normativa emanata sia per attività all’estero sia per operazioni in Mozambico come, ad esempio, il DM MAECI n. 192 del 2017 e ss.mm.ii. – Recante la disciplina applicabile alle procedure di scelta del contraente e dell’esecuzione dei contratti da svolgersi all’e-

Via Albere n. 25 - 37138 Verona +39 045 5117611

www.pronext.it | info@pronext.it

stero e le linee guida per l’annidamento di lavori, servizi e forniture presso gli unici esteri dell’AICS”, approvate con Determina del Direttore dell’AICS n. 1047 del 10.04.2024.

IL SUPPORTO DI PRONEXT

L’assistenza tecnico-procedurale di Pronext è di garantire che la Gara II sia condotta in conformità con gli adempimenti prescritti dal Codice dei contratti pubblici italiano in modo trasparente, efficace ed economico, assicurando che la progettazione del CAAM risponda ai più alti standard di qualità, sostenibilità e fattibilità economica, e che le successive fasi realizzative possano svilupparsi su basi solide, tecnicamente validate e condivise con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Più precisamente, la squadra di specialisti di Pronext si occuperà in tre distinte fasi dal 2025 al 2027 di:

1) analisi del contesto normativo, verifica della base d’asta, redazione dei documenti di gara (es. Bando, Disciplinare, Capitolato Tecnico, Criteri di Valutazione), identifica-

zione delle esigenze tecniche e amministrative, pubblicazione gara.

2) gestione della procedura di Gara II (Gestione chiarimenti, supporto tecnico), assistenza nella pubblicazione del bando, supporto nella gestione delle richieste di chiarimenti, supporto al segretariato durante la valutazione, partecipazione alle sessioni della commissione di gara, supervisione alla redazione dei verbali di gara ed eventuali istruttorie;

3) monitoraggio e validazione durante la prestazione del servizio di progettazione esecutiva (Gara II), verifica della qualità dei deliverable forniti dal contraente selezionato, supporto alla strategia dello sviluppo del progetto complessivo; supporto nella gestione delle comunicazioni con l’operatore selezionato nella Gara II.

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CON USMEP.HVAC

Automazione dei calcoli, riduzione degli errori e maggiore controllo progettuale: ecco come affrontare la complessità degli impianti termici e aeraulici con usMEP.HVAC!

La progettazione di impianti termici idronici e aeraulici costituisce un processo ingegneristico ad alta complessità, che coinvolge numerose variabili fisiche, normative e funzionali. La corretta determinazione dei carichi termici, il dimensionamento delle reti di distribuzione, la selezione dei terminali in funzione delle condizioni operative reali, il bilanciamento idraulico e aeraulico dei circuiti, sono solo alcune delle attività fondamentali che richiedono precisione e un approccio metodologico coerente. In assenza di strumenti specialistici, l’intero processo progettuale risulta esposto a inefficienze, errori di calcolo, discrepanze tra modello e realtà operativa, con conseguenti criticità anche in fase esecutiva.

In questo scenario, l’utilizzo di software avanzati per impianti termici, integrati con flussi BIM-MEP, diventa un supporto imprescindibile per garantire affidabilità, interoperabilità ed efficienza delle scelte progettuali (Immagine 1).

COSA COMPORTA LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E AERAULICI?

La progettazione di impianti termici idronici e aeraulici riguarda la creazione e l’ottimizzazione di sistemi per la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento e la ventilazione degli ambienti, con particolare attenzione all’efficienza energetica, al comfort e

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Immagine 1. Progettazione 3D impianti di riscaldamento | usMEP.HVAC.

alla qualità dell’aria. Questo processo tecnico richiede un’analisi approfondita delle esigenze dell’edificio, delle condizioni climatiche e delle prestazioni energetiche.

L’impianto termico idronico si basa sulla distribuzione di acqua calda o fredda per il riscaldamento o il raffrescamento degli ambienti, tramite radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti o aerotermi.

Gli impianti aeraulici, invece, utilizzano condotte d’aria per gestire la ventilazione, la termoventilazione o la climatizzazione degli spazi, spesso in contesti ad alta affluenza o con particolari requisiti igienici, come scuole,

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ospedali e uffici. La progettazione di questi sistemi include il calcolo dei carichi termici, il dimensionamento delle reti di distribuzione (tubi e condotte), la selezione dei componenti (terminali, valvole, ventilatori), il bilanciamento dei circuiti e la verifica delle prestazioni effettive in funzione delle condizioni operative. È inoltre fondamentale garantire la compatibilità tra il progetto impiantistico e quello architettonico. Tutto questo comporta una grande mole di dati da gestire, calcoli da eseguire e verifiche da documentare.

USMEP.HVAC: IL SOFTWARE CHE SEMPLIFICA

E POTENZIA LA PROGETTAZIONE

usMEP.HVAC è il software per impianti termici BIM dedicato alla progettazione e al dimensionamento di impianti termici idronici e aeraulici. ntegrabile con piattaforme di BIM authoring come Edificius e Revit, permette di modellare impianti direttamente in pianta o in 3D, importando dati da strumenti di calcolo energetico, come il software energetico BIM TerMus. Il punto di forza di usMEP.HVAC è la capacità di automatizzare i calcoli più complessi: dalle portate alle perdite di carico, dal bilanciamento dei circuiti al dimensionamento di terminali e condotte (Figura 2).

Inoltre, il software dispone di una libreria BIM ricca e personalizzabile, affiancata da un configuratore di oggetti MEP per creare componenti su misura (Figura 3).

Direttamente dal modello BIM, è possibile ottenere in modo automatico tutti i principali elaborati tecnici necessari alla documentazione del progetto, tra cui relazioni tecniche e tabulati di calcolo, analisi dei risultati in formato 3D, computo metrico completo dell’impianto, tavole grafiche, comprensive di etichette MEP, legende impiantistiche e oggetti, tavole esecutive e render realistici dell’impianto progettato (Figura 4).

usMEP.HVAC non è solo uno strumento di disegno, ma un assistente tecnico che ottimizza tempi, riduce errori e supporta il professionista in ogni fase del progetto.

PROVALO GRATIS

Figura 2. Calcolo e dimensionamento degli impianti termici | usMEP.HVAC.

Figura 3. Libreria BIM personalizzabile | usMEP.HVAC.

Figura 4. Produzione automatica di elaborati di progetto computo render dell’impianto | usMEP.HVAC.

dal 1933

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