BLT UE 2-2025

Page 1


Bollettino di Legislazione Tecnica

Supplemento al

Bollettino di Legislazione Tecnica n. 6.2025

Periodicità quadrimestrale

Normativa e Giurisprudenza dell’Unione Europea

dal 1° febbraio 2025 al 31 maggio 2025

ATTUALITÀ NORMATIVA

• Fonti rinnovabili, orientamenti UE

• Elenco sostanze inquinanti nelle acque

• Norme armonizzate DPI

• ETA pannelli e vetrate isolanti

NOTE A SENTENZA

• Amministratore condominio e attività di mediatore immobiliare

• Appalti pubblici di lavori: specifiche tecniche dei materiali

Bollettino mensile

Supplementi

(Giurisprudenza, UE, Quaderni tecnici)

Biblioteca testi tecnici

Banca dati Normativa, Prassi e Giurisprudenza

Schede tematiche

Quesiti e risposte

Strumenti operativi

Rassegna stampa

Formulario

Se il tuo Ente/Organizzazione necessita di specifiche procedure di acquisto e pagamento o di piani personalizzati, contattaci al numero verde 800.55.45.77 (lun.-ven. ore 9-13 e 14-18)

Bollettino di Legislazione Tecnica

ABBONAMENTI E PREZZI

MAX RISPARMIO

(online+stampa)

(online+stampa)

(solo online)

(solo online)

(3 quesiti)

(6 quesiti)

Costo annuale

€ 145,00 (IVA assolta) MEPA LTFR0

Costo annuale

€ 195,00 (IVA assolta) MEPA LTFR1

(online+stampa)

(online+stampa)

(online+stampa)

(12 quesiti)

Costo annuale

€ 280,00 (IVA assolta) MEPA LTFR2

Per abbonarsi o rinnovare

Utilizza l’apposito modulo allegato agli ultimi numeri precedenti alla scadenza

OPPURE

Vai su http://ltshop.legislazionetecnica.it/bollettino e segui la procedura

OPPURE

Le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI possono effettuare l’abbonamento o il rinnovo tramite il MEPA, utilizzando i codici prodotto riportati nello schema.

HAI BISOGNO DI INDICAZIONI

PER SCEGLIERE LA FORMULA

PIÙ ADATTA A TE?

CONTATTACI AL NUMERO VERDE

NOTE A SENTENZA

Amministratore di condomini e attività di mediatore immobiliare

• Nota redazionale .......................................................................................................................... 77

Appalti pubblici di lavori, specifiche tecniche dei materiali

• Nota redazionale ..........................................................................................................................

Bollettino di Legislazione Tecnica

Rivista online e su carta in tema di: Opere e lavori privati e pubblici; Edilizia e urbanistica; Professioni tecniche www.legislazionetecnica.it

Fondata nel 1933

Direttore responsabile: Dino de Paolis Pubblicata sotto gli auspici della: Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani

ISSN 0392-3789

Registrazione al Tribunale di Roma n. 436 dell’11/06/1949 Redazione, amministrazione e distribuzione Legislazione Tecnica Srl Via dell’Architettura 16 - 00144 Roma

Tel. 06-5921743 e-mail servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) n. 7520

Associata all’USPI - Unione Stampa Periodica Italiana Abbonamento annuale: € 145,00 (fascicoli separati: € 13,18; Suppl. UE: € 32,00; Suppl. Giurisprudenza: € 49,00)

Stampa: Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A. Viale Enrico Ortolani 149/151 - 00125 Roma

NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

Elenco tematico dei più importanti provvedimenti normativi e di prassi pubblicati nella

G.U. dell’Unione Europea nel periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 maggio 2025.

Tramite il codice “FAST FIND” riportato accanto agli estremi di ciascuna fonte, i lettori possono accedere ad un più ampio elenco di norme di interesse, consultare i testi completi di tutte le norme, più ampi commenti ed altre risorse collegate. In calce sono segnalati anche i provvedimenti nazionali di recepimento intervenuti nel periodo di riferimento.

AMBIENTE

Attività economiche ecosostenibili

Comunicaz. Comm. UE 05/03/2025, n. 1373 | FAST FIND: NE2102

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche degli atti delegati "Ambiente", "Clima" e "Informativa" della tassonomia dell'UE.

G.U.U.E. C 05/03/2025

La Comunicazione fornisce indicazioni per l'attuazione delle disposizioni sul sistema unificato di classificazione a livello dell'UE delle attività economiche ecosostenibili (tassonomia). In particolare, contiene chiarimenti tecnici in risposta alle domande frequenti relative ai criteri di vaglio tecnico fissati nell'atto delegato "Clima" (Regolam. Comm. UE 04/06/2021, n. 2139) (modifiche comprese) e nell'atto delegato "Ambiente" (Regolam. Comm. UE 27/06/2023, n. 2486) della tassonomia, nonché agli obblighi di informativa per gli obiettivi ambientali relative a specifiche attività economiche.

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Dir. U.E. 14/04/2025, n. 794 | FAST FIND: NE2119

DIRETTIVA (UE) 2025/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

G.U.U.E. L 16/04/2025

La Direttiva modifica la data di recepimento della Direttiva 13/06/2024, n. 1760 e le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Gli Stati devono conformarsi entro il 31/12/2025.

Elenco rifiuti pericolosi

Dec. Comm. UE 05/03/2025, n. 934 | FAST FIND: NE2131

DECISIONE DELEGATA (UE) 2025/934 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.

G.U.U.E. L 20/05/2025

La Decisione modifica l’allegato alla Decisione 2000/532/CE che contiene l'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 7 della Direttiva 2008/98/CE; le modifiche tengono conto dello sviluppo che riguarda le composizioni chimiche delle batterie e i processi di fabbricazione e riciclaggio. La Decisione si applica a decorrere dal 09/11/2026.

Apparecchi contenenti gas effetto serra, requisiti minimi dei certificati

Regolam. Comm. UE 28/03/2025, n. 625 | FAST FIND: NE2111

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/625 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2025 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione.

G.U.U.E. L 31/03/2025

Bollettino UE n. 2/2025

Regolam. Comm. UE 28/03/2025, n. 623 | FAST FIND: NE2110

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/623 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2025 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione.

G.U.U.E. L 31/03/2025

Regolam. Comm. UE 28/03/2025, n. 627 | FAST FIND: NE2112

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/627 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2025 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione.

G.U.U.E. L 31/03/2025

Orientamenti sui piani sociali per il clima

Comunicaz. Comm. UE 25/03/2025, n. 1597 | FAST FIND: NE2107

Orientamenti sui piani sociali per il clima.

G.U.U.E. C 25/03/2025

Gli orientamenti hanno lo scopo di definire il contenuto dei piani sociali in linea con il Regolamento 10/05/2023, n. 955, in particolare con l'art. 6 (Contenuto dei piani sociali per il clima) e l'allegato V (Modello per i piani sociali per il clima).

Principio "non arrecare un danno significativo" - Orientamenti tecnici

Comunicaz. Comm. UE 25/03/2025, n. 1596 | FAST FIND: NE2108

Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul Fondo sociale per il clima.

G.U.U.E. C 25/03/2025

Gli orientamenti recano indicazioni per l'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH - Do not significant harm), ai sensi dell'art. 7 del Regolam. 955/2023 e dell'art. 17 del Regolam. 852/2020.

Ripristino ecosistemi e biodiversità

Comunicaz. Comm. UE 14/02/2025, n. 980 | FAST FIND: NE2087

Orientamenti sul quadro per l'elaborazione delle metodologie di monitoraggio degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1991 (regolamento sul ripristino della natura).

G.U.U.E. C 14/02/2025

Gli orientamenti forniscono il quadro per l'elaborazione di criteri e metodi per monitorare i tre elementi produttivi caratteristici del paesaggio con elevata diversità descritti nell'allegato IV del Regolam. 24/06/2024, n. 1991, ossia:

- gli alberi produttivi in sistemi agroforestali sostenibili;

- gli alberi in vecchi frutteti estensivi su prati permanenti;

- gli elementi produttivi presenti nelle siepi.

SIC regione biogeografica alpina

Dec. Comm. UE 07/02/2025, n. 251 | FAST FIND: NE2088

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/251 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

G.U.U.E. L 17/02/2025

SIC regione biogeografica continentale

Dec. Comm. UE 07/02/2025, n. 256 | FAST FIND: NE2089

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/256 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.

G.U.U.E. L 17/02/2025

SIC regione biogeografica mediterranea

Dec. Comm. UE 07/02/2025, n. 257 | FAST FIND: NE2090

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/257 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2025 che adotta il diciottesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

G.U.U.E. L 17/02/2025

Sostanze inquinanti nelle acque - Aggiornamento dell'elenco di controllo

Dec. Comm. UE 28/02/2025, n. 439 | FAST FIND: NE2100

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/439 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 2025 che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

G.U.U.E. L 03/03/2025

> Vedi pag. 73

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Combustibili alternativi, accessibilità dei dati

Regolam. Comm. UE 02/04/2025, n. 655 | FAST FIND: NE2115

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/655 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all’accessibilità dei dati sull’infrastruttura per i combustibili alternativi.

G.U.U.E. L 03/04/2025

Il Regolamento, in attuazione dell’art. 20, par. 7 del Regolam. U.E. 13/09/2023, n. 1804, stabilisce le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all’accessibilità dei dati delle infrastrutture di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi. Il provvedimento si applica a decorrere dal 14/04/2025.

Promozione energia da fonti rinnovabili

Comunicaz. Comm. UE 27/05/2025, n. 2983 | FAST FIND: NE2132

Orientamenti sugli obiettivi di consumo per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nei settori dell'industria e dei trasporti, di cui agli articoli 22 bis, 22 ter e 25 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413

G.U.U.E. L 27/05/2025

Con la presente Comunicazione la Commissione europea fornisce gli orientamenti per l'attuazione di alcuni articoli della Direttiva 11/12/2018, n. 2001, inseriti o modificati dalla Direttiva 18/10/2023, n. 2413. In particolare, si tratta: - dell'art. 22-bis (Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’industria); - dell'art. 22-ter (Condizioni per la riduzione dell’obiettivo relativo all’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore industriale); - dell'art. 25 (Aumento dell’energia rinnovabile e riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti).

Comunicaz. Comm. UE 15/04/2025, n. 2238 | FAST FIND: NE2118

Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento negli articoli 15 bis, 22 bis, 23 e 24 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.

G.U.U.E. C 15/04/2025

> Vedi pag. 57

Bollettino UE n. 2/2025

Tassazione combustibili per riscaldamento

Dec. Cons. UE 14/04/2025, n. 816 | FAST FIND: NE2121

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/816 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento

G.U.U.E. L 29/04/2025

Con la presente Decisione, il Consiglio dell'Unione europea autorizza l'Italia ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle zone geografiche svantaggiate seguenti:

a) Comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000);

b) Comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000);

c) Comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane ad eccezione della Sicilia.

Le aliquote ridotte si applicano dal 01/01/2025 al 31/12/2028.

La Decisione proroga l’autorizzazione concessa dalla Decisione 17/05/2019, n. 814.

FISCO E PREVIDENZA

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

Dir. Cons. UE 14/04/2025, n. 872 | FAST FIND: NE2122

DIRETTIVA (UE) 2025/872 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

G.U.U.E. L 06/05/2025

La Direttiva modifica la Dir. 15/02/2011, n. 16, al fine di stabilire nuove norme sullo scambio di informazioni relative alla Dichiarazione sulle imposte integrative. La Direttiva deve essere recepita entro il 31/12/2025, fatte salve le situazioni specifiche di cui all'art. 2.

IVA - Certificato elettronico di esenzione

Dir. Cons. UE 18/02/2025, n. 425 | FAST FIND: NE2097

DIRETTIVA (UE) 2025/425 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2025 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

G.U.U.E. L 28/02/2025

La Direttiva inserisce gli articoli 151-bis e 151-ter alla Direttiva 2006/112/CE che disciplinano il certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e la procedura elettronica di elaborazione di tale certificato. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30/06/2031.

Regolam. Cons. UE 18/02/2025, n. 428 | FAST FIND: NE2099

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/428 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2025 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

G.U.U.E. L 28/02/2025

Il Regolamento modifica il Regolam. 15/03/2011, n. 282 al fine di adeguarlo alla Direttiva 18/02/2025, n. 425 che ha introdotto il requisito di un certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni disciplinano l'uso del certificato elettronico o cartaceo durante il periodo transitorio dal 01/07/2031 al 01/07/2032.

IVA - Comunicazioni e fatturazione elettronica

Dir. Cons. UE 11/03/2025, n. 516 | FAST FIND: NE2106

DIRETTIVA (UE) 2025/516 DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale.

G.U.U.E. L 25/03/2025

La Direttiva modifica la Direttiva 28/11/2006, n. 112 sul funzionamento del sistema d'imposta sul valore aggiunto (IVA) per adeguare la normativa ai nuovi modelli operativi digitali, al fine di consentire il pieno utilizzo dei dati generati dalla digitalizzazione. Le modifiche devono essere recepite dagli Stati membri secondo le date previste all'art. 6.

IVA - Obblighi di dichiarazione

Regolam. Cons. UE 11/03/2025, n. 518 | FAST FIND: NE2105

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/518 DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.

G.U.U.E. L 25/03/2025

NORME TECNICHE

Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 25/03/2025, n. 533 | FAST FIND: NE2109

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/533 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2025 relativa a una norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a sostegno del regolamento delegato (UE) 2019/2018 e del regolamento (UE) 2019/2024.

G.U.U.E. L 26/03/2025

Con la presente Decisione, la Commissione europea ha pubblicato il riferimento della norma armonizzata EN 16838:2024 relativa alla classificazione, ai requisiti e alle prove di prestazione e consumi energetici per le vetrine espositive e pozzetti per gelato artigianale, elaborata a sostegno del Regolamento 11/03/2019, n. 2018 e del Regolamento 01/10/2019, n. 2024.

Apparecchiature radio - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 14/05/2025, n. 893 | FAST FIND: NE2128

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/893 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per dispositivi di telecomunicazioni digitali cordless migliorate, dispositivi a corto raggio, sistemi satellitari, sistemi di trasmissione dati a banda larga e banda estesa, sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali, radar aeronautici e meteorologici, apparecchiature WAS/RLAN a 5 e 6 GHz, collegamenti video digitali senza fili e sistemi di guida e controllo a movimento superficiale avanzato.

G.U.U.E. L 15/05/2025

Atmosfera esplosiva - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 28/03/2025, n. 597 | FAST FIND: NE2113

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/597 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou.

G.U.U.E. L 01/04/2025

Contatori di gas - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 26/02/2025, n. 375 | FAST FIND: NE2096

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/375 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1402 per quanto riguarda le norme armonizzate per i contatori di gas e i dispositivi di conversione del volume del gas redatte a sostegno della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

G.U.U.E. L 27/02/2025

La Decisione modifica l'allegato I alla Dec. Comm. UE 25/08/2021, n. 1402, inserendo le norme aggiornate: - EN 12405-1:2021 (Contatori di gas - Dispositivi di conversione - Parte 1: Conversione di volume) e - EN 12261:2024 (Contatori di gas - Contatori di gas a turbina).

Le norme sostituite sono soppresse a decorrere dal 27/08/2026.

DPI - Norme armonizzate

Dec. Comm. UE 14/05/2025, n. 895 | FAST FIND: NE2129

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/895 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, i protettori delle ginocchia, gli indumenti di protezione contro le punture di zecche e gli elmetti isolanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

G.U.U.E. L 16/05/2025

> Vedi pag. 75

Bollettino UE n. 2/2025

Dec. Comm. UE 13/02/2025, n. 286 | FAST FIND: NE2086

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/286 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

G.U.U.E. L 14/02/2025

> Vedi pag. 75

Prodotti da costruzione - Valutazione europea

Dec. Comm. UE 30/04/2025, n. 871 | FAST FIND: NE2123

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/871 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea delle pellicole isolanti come barriera contro le sostanze rilevanti per la qualità dell’aria interna, dei fogli a base di polietilene tereftalato con rivestimento per vetrate isolanti e di altri prodotti da costruzione.

G.U.U.E. L 07/05/2025

> Vedi pag. 76

PROTEZIONE CIVILE

Meccanismo unionale di protezione civile

Dec. Comm. UE 10/04/2025, n. 704 | FAST FIND: NE2117

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/704 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2025 recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione.

G.U.U.E. L 15/04/2025

SICUREZZA

Esposizione dei lavoratori ai farmaci pericolosi

Comunicaz. Comm. UE 20/02/2025, n. 1150 | FAST FIND: NE2093

Elenco indicativo di farmaci pericolosi conformemente all'articolo 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

G.U.U.E. C 20/02/2025

Sostanze chimiche

Regolam. Comm. UE 01/04/2025, n. 660 | FAST FIND: NE2114

REGOLAMENTO (UE) 2025/660 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 2025 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla.

G.U.U.E. L 02/04/2025

Spazio europeo dati sanitari (EHDS)

Regolam. U.E. 11/02/2025, n. 327 | FAST FIND: NE2101

REGOLAMENTO (UE) 2025/327 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 febbraio 2025 sullo spazio europeo dei dati sanitari e che modifica la direttiva 2011/24/UE e il regolamento (UE) 2024/2847.

G.U.U.E. L 05/03/2025

Il Regolamento istituisce lo spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space - EHDS) prevedendo disposizioni, norme e infrastrutture comuni e un quadro di governance al fine di facilitare l’accesso ai dati sanitari elettronici. Il Regolamento specifica e integra i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE delle persone fisiche in relazione all’uso dei loro dati sanitari elettronici personali e stabilisce norme comuni per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 26/03/2027, con le eccezioni previste dall'art. 105.

VARIE

Portafoglio digitale - Corrispondenza identità a livello transfrontaliero

Regolam. Comm. UE 06/05/2025, n. 846 | FAST FIND: NE2124

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/846 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corrispondenza dell’identità a livello transfrontaliero delle persone fisiche.

G.U.U.E. L 07/05/2025

Il Regolamento, in attuazione dell'art. 11-bis, paragrafo 3 del Regolamento 23/07/2014, n. 910, stabilisce le norme relative alla determinazione della corrispondenza dell’identità a livello transfrontaliero delle persone fisiche, da parte di organismi del settore pubblico o di organismi che agiscono per conto di un organismo del settore pubblico.

Portafoglio digitale - Informazioni alla Commissione

Regolam. Comm. UE 06/05/2025, n. 849 | FAST FIND: NE2127

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/849 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di informazioni alla Commissione e al gruppo di cooperazione in merito all’elenco dei portafogli europei di identità digitale certificati.

G.U.U.E. L 07/05/2025

Il Regolamento, in attuazione dell'art. 5-quinquies, paragrafo 7 del Regolamento 23/07/2014, n. 910, stabilisce i formati e le procedure per la trasmissione alla Commissione e al gruppo di cooperazione, da parte degli Stati membri, delle informazioni relative all’elenco dei portafogli certificati.

Portafoglio digitale - Registrazione

Regolam. Comm. UE 06/05/2025, n. 848 | FAST FIND: NE2126

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/848 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio.

G.U.U.E. L 07/05/2025

Il Regolamento, in attuazione dell'art. 5-ter, paragrafo 11 del Regolamento 23/07/2014, n. 910, stabilisce le norme per la registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio.

Sicurezza portafogli europei di identità digitale

Regolam. Comm. UE 06/05/2025, n. 847 | FAST FIND: NE2125

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/847 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2025 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le reazioni a violazioni della sicurezza dei portafogli europei di identità digitale.

G.U.U.E. L 07/05/2025

Il Regolamento, in attuazione dell'art. 5-sexies, paragrafo 5 del Regolamento 23/07/2014, n. 910, stabilisce le norme per la reazione alle violazioni della sicurezza dei portafogli, dei meccanismi di convalida e del regime di identificazione elettronica nell’ambito del quale sono forniti i portafogli.

NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO

Si riportano di seguito, per comodità, i provvedimenti nazionali di recepimento e attuazione di norme dell’Unione Europea intervenuti nel periodo di riferimento.

I testi delle Direttive/Regolamenti sono disponibili nel sito web.

Sanzioni fondi pensione

D. Leg.vo 10/03/2025, n. 23 | FAST FIND: NN19026

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario.

G.U. 11/03/2025, n. 58

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA

Estratti di pronunce della Corte di giustizia emanate o pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dal 1° febbraio 2025 al 31 maggio 2025. I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

AMBIENTE

Impatto ambientale lavori di pianificazione urbana

Sent. C. Giustizia UE 06/03/2025, n. C-41/24 | FAST FIND: GP22382

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 - Progetti rientranti nell’allegato IILavori di pianificazione urbana - Articolo 4, paragrafi 4 e 5 - Obblighi del committente e dell’autorità competente qualora lo Stato membro interessato decida di richiedere la determinazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per tali progetti - Presa in considerazione delle osservazioni presentate da terzi da cui risulti un impatto potenziale del progetto in questione su una specie animale soggetta alla rigorosa tutela prevista dall’articolo 12 della direttiva 92/43/CEE.

G.U.U.E. C 28/04/2025

L’articolo 4, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, dev’essere interpretato nel senso che nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura di verifica preliminare condotta ai sensi di tale disposizione, un terzo abbia fornito all’autorità competente elementi oggettivi in merito a un potenziale impatto ambientale significativo di tale progetto, in particolare su una specie protetta ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, tale autorità deve chiedere al committente di fornirle informazioni supplementari e tenerne conto prima di decidere se una valutazione d’impatto ambientale sia necessaria o meno per detto progetto. Per contro, nell’ipotesi in cui, nonostante le osservazioni presentate a detta autorità da tale terzo, si possa escludere, sulla base di elementi oggettivi, che tale progetto possa avere un impatto ambientale significativo, la stessa autorità può decidere che una valutazione d’impatto ambientale non è necessaria, senza che essa sia tenuta a chiedere al committente di fornirle informazioni supplementari.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Appalti pubblici - Procedura negoziata senza bando

Sent. C. Giustizia UE 09/01/2025, n. C-578/23 | FAST FIND: GP22212

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 31, punto 1, lettera b) - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - Condizioni - Ragioni di natura tecnica - Ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi - Imputabilità all’amministrazione aggiudicatrice - Circostanze di fatto e di diritto da prendere in considerazione.

G.U.U.E. C 03/03/2025

L’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dev’essere interpretato nel senso che per giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi di tale disposizione, l’amministrazione aggiudicatrice non può invocare la tutela di diritti esclusivi qualora la ragione di una siffatta tutela sia ad essa imputabile. Una siffatta imputabilità è valutata sulla base non solo delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano la conclusione del contratto avente ad oggetto la prestazione originaria, ma anche di tutte quelle che caratterizzano il periodo che va dalla data di conclusione di tale contratto a quella in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie la procedura da seguire per l’aggiudicazione di un appalto pubblico successivo.

Appalti pubblici - Prodotti equivalenti

Sent. C. Giustizia UE 16/01/2025, n. C-424/23 | FAST FIND: GP22234

Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione di appalti di lavori pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 42 - Specifiche tecniche - Formulazione - Tassatività dell’elenco di cui all’articolo 42, paragrafo 3 - Appalto per la realizzazione di lavori di scarico delle acque con tubature in gres e in cemento - Esclusione di tubature in plastica - Articolo 42, paragrafo 4 - Riferimento a un tipo o a una produzione specifica - Casi in cui un riferimento deve essere accompagnato dalla menzione "o equivalente".

G.U.U.E. C 10/03/2025

1) L’articolo 42, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che l’elenco, in tale disposizione, dei metodi di formulazione delle specifiche tecniche è esaustivo, fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie compatibili con il diritto dell’Unione, ai sensi di detta disposizione, e fatto salvo l’articolo 42, paragrafo 4, di tale direttiva.

2) L’articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici non possono, senza aggiungere la menzione "o equivalente", precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti, a meno che l’utilizzo di un determinato materiale risulti inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto e non sia ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa.

3) L’articolo 42, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di concedere agli operatori economici pari accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e il divieto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, enunciati in quest’ultima disposizione, sono necessariamente violati quando un’amministrazione aggiudicatrice elimina, mediante una specifica tecnica non compatibile con le regole enunciate all’articolo 42, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, talune imprese o taluni prodotti.

> Vedi pag. 79

Contratto di servizio pubblico, aggiudicazione mediante gara

Sent. C. Giustizia UE 13/02/2025, n. C-684/23 | FAST FIND: GP22315

Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferroviaRegolamento (CE) n. 1370/2007 - Servizi di trasporto pubblico di passeggeri con autobus - Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c): - Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico - Aggiudicazione di un contratto di prestazione di servizi di trasporto pubblico con autobus - Aggiudicazione sotto forma di contratto di concessione di servizi - Aggiudicazione diretta da parte di un’autorità locale competente a un operatore interno - Articolo 5, paragrafo 3 - Procedura di aggiudicazione mediante gara - Aggiudicazione di un appalto per la fornitura di servizi di trasporto pubblico con autobus da parte di un’altra autorità competente - Partecipazione dell’operatore interno - Presupposti.

G.U.U.E. C 07/04/2025

L'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del regolamento 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, dev’essere interpretato nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice, qualora un operatore interno, al quale sia stato precedentemente aggiudicato direttamente un contratto di servizio pubblico da un’autorità locale competente, partecipi a una procedura di aggiudicazione mediante gara, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, non deve verificare il rispetto da parte di quest’ultimo delle condizioni enunciate a tale articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), al fine di determinare se detto operatore abbia il diritto di partecipare a una siffatta procedura.

Aggiudicazione appalti pubblici nell’UE

Sent. C. Giustizia UE 13/03/2025, n. C-266/22 | FAST FIND: GP22408

Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione di appalti pubblici nell’Unione europea - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 25 - Operatori economici di paesi terzi che non hanno concluso con l’Unione un accordo internazionale che garantisca, in modo reciproco e paritario, l’accesso agli appalti pubblici - Insussistenza del diritto di tali operatori economici ad un "trattamento non meno favorevole" - Esclusione di un siffatto operatore economico

Bollettino UE n. 2/2025

da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, in forza di una normativa nazionale - Competenza esclusiva dell’Unione.

G.U.U.E. C 12/05/2025

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all’Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in assenza di un atto dell’Unione che imponga o vieti l’accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall’Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante

Concessioni in house, modifica in corso di esecuzione

Sent. C. Giustizia UE 29/04/2025, n. C-452/23 | FAST FIND: GP22443

Rinvio pregiudiziale - Concessioni - Concessioni che sono state oggetto di attribuzione ad un’entità in houseDirettiva 2014/23/UE - Articolo 43, paragrafo 1, lettera c) - Modifica della concessione ad una data in cui il concessionario non ha più la qualità di entità in house - Modifica la cui “necessità è determinata” da circostanze imprevedibili - Direttiva 89/665/CEE - Controllo incidentale riguardante l’attribuzione iniziale di una concessione.

G.U.U.E. C 24/06/2025

L’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, deve essere interpretato nel senso che: - qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione, una concessione può essere modificata senza una nuova procedura di attribuzione, anche nel caso in cui essa sia stata inizialmente attribuita, senza previo esperimento di una gara, ad una entità in house e la modifica dell’oggetto della concessione summenzionata venga effettuata ad una data in cui il concessionario non ha più la qualità di entità in house;

- non impone agli Stati membri di garantire che i giudici nazionali verifichino, in via incidentale e su domanda, la regolarità dell’attribuzione iniziale di una concessione in occasione di un ricorso inteso all’annullamento di una modifica di quest’ultima, qualora tale ricorso venga presentato dopo la scadenza di qualsiasi termine previsto dal diritto nazionale in applicazione dell’articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, per contestare detta attribuzione iniziale, da un operatore che dimostri di avere un interesse a vedersi attribuire soltanto la parte di tale concessione costituente l’oggetto della modifica in parola; - si determina la "necessità" di una modifica di una concessione, ai sensi del citato articolo 43, nel caso in cui circostanze imprevedibili impongano di adattare la concessione iniziale per garantire che la corretta esecuzione di quest’ultima possa proseguire.

EDILIZIA E IMMOBILI

Attività di mediatore e amministratore di condomini

Sent. C. Giustizia UE 04/10/2024, n. C-242/23 | FAST FIND: GP22175

Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 25, paragrafo 1 - Restrizioni alle attività multidisciplinari - Professione regolamentata - Legislazione nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’esercizio congiunto dell’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condomini - Requisiti di indipendenza e di imparzialità - Proporzionalità della restrizione - Conseguenze dell’archiviazione di una procedura di infrazione della Commissione europea contro uno Stato membro.

G.U.U.E. C 17/02/2025

1) L’articolo 258 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’archiviazione, da parte della Commissione europea, di una procedura d’infrazione contro uno Stato membro non comporta la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura.

2) L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente.

> Vedi pag. 78

Contratti di credito immobili residenziali

Sent. C. Giustizia UE 27/02/2025, n. C-85/24 | FAST FIND: GP22364

Rinvio pregiudiziale - Protezione dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali - Direttiva 2014/17/UE - Articolo 13, paragrafo 1, lettera g) - Informazioni generali sui prodotti di credito per l’edilizia abitativa - Obbligo di fornire un «esempio rappresentativo» - Direttiva 2005/29/CE - Articolo 7 - Istituto bancario che offre diverse forme di credito - Prospetto informativo contenente solo esempi relativi a contratti di credito a tasso variabile.

G.U.U.E. C 22/04/2025

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che un creditore che proponga, ai fini del finanziamento della costruzione di un bene immobile residenziale, contratti di credito, garantiti o meno da un’ipoteca, a tasso di interesse fisso, a tasso di interesse variabile o con fasi alternate a tasso di interesse fisso e a tasso di interesse variabile, è tenuto a fornire, nelle informazioni generali, un solo esempio dei crediti che offre, purché quest’ultimo sia rappresentativo.

Tariffe servizi di intermediazione immobiliare

Sent. C. Giustizia UE 27/02/2025, n. C-674/23 | FAST FIND: GP22365

Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15, paragrafi 2 e 3 - Tariffe obbligatorie massime - Prestatore di servizi di intermediazione immobiliare - Normativa nazionale che prevede un limite massimo per la provvigione applicata per i servizi di intermediazione relativi alla vendita o alla locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica - Proporzionalità - Articoli 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà di impresa - Tutela dei consumatori.

G.U.U.E. C 22/04/2025

L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, letto alla luce degli articoli 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale, per quanto riguarda l’acquisto o la locazione, da parte di una persona fisica, di un edificio residenziale unifamiliare, di un appartamento o di un’unità abitativa, preveda l’imposizione di un tetto massimo alla provvigione applicata per i servizi di intermediazione immobiliare, in misura pari: - in caso di acquisto o di vendita di un bene immobile il cui valore contrattuale è pari o superiore a EUR 10 000, al 4% del prezzo contrattualmente previsto e, - in caso di locazione, al 4% dell’importo risultante dalla moltiplicazione del canone di locazione mensile per il numero di mesi per i quali il bene immobile viene locato, restando inteso che tale provvigione non può superare l’importo di un canone di locazione mensile, purché tale normativa non vada oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi da essa perseguiti e non esistano altre misure meno restrittive che permettano di ottenere il medesimo risultato.

FISCO E PREVIDENZA

IVA - Cessazione dell’attività economica

Sent. C. Giustizia UE 05/12/2024, n. C-680/23 | FAST FIND: GP22143

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 183, primo comma - Modalità di esercizio del diritto a detrazione - Riporto dell’eccedenza di IVA - Nozione di periodo successivo - Rimborso dell’eccedenza di IVA - Cessazione dell’attività economica.

G.U.U.E. C 03/02/2025

L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto

Bollettino UE n. 2/2025

dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

IVA - Responsabilità solidale presidente CDA

Sent. C. Giustizia UE 27/02/2025, n. C-277/24 | FAST FIND: GP22366

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 273 - Misure dirette ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA - Debito IVA di un soggetto passivo - Normativa nazionale che prevede la responsabilità solidale dell’ex presidente del consiglio di amministrazione del soggetto passivo - Partecipazione dell’ex presidente del consiglio di amministrazione al procedimento che constata l’esistenza di un debito IVA - Procedimento di accertamento della responsabilità solidaleContestazione del debito IVA - Diritti della difesa - Proporzionalità.

G.U.U.E. C 22/04/2025

L’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, i diritti della difesa e il principio di proporzionalità, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa e a una prassi nazionali secondo le quali un terzo che potrebbe essere considerato responsabile in solido del debito tributario di una persona giuridica non può essere parte del procedimento condotto nei confronti di tale persona giuridica al fine di accertare il debito tributario di quest’ultima, fatta salva la necessità che tale terzo, nel corso del procedimento per responsabilità solidale eventualmente condotto nei suoi confronti, possa rimettere utilmente in discussione gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche effettuate dall’amministrazione tributaria nell’ambito del primo procedimento, e accedere al fascicolo di quest’ultimo, nel rispetto dei diritti di detta persona giuridica o di altri terzi.

Beni immobili - Esenzioni fiscali

Sent. C. Giustizia UE 29/04/2025, n. C-453/23 | FAST FIND: GP22391 Rinvio pregiudiziale - Aiuti concessi dagli Stati membri - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Nozione di “aiuto di Stato” - Selettività di una misura fiscale - Criteri di valutazione - Determinazione del quadro di riferimentoImposta sui beni immobili - Esenzione per i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria.

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa di uno Stato membro che esenta dall’imposta sui beni immobili i terreni, gli edifici e le costruzioni facenti parte dell’infrastruttura ferroviaria, qualora quest’ultima sia messa a disposizione dei vettori ferroviari, non risulta essere una misura che procura un vantaggio selettivo ai beneficiari di tale esenzione.

PROFESSIONI

Società di avvocati, trasferimento di quote sociali

Sent. C. Giustizia UE 19/12/2024, n. C-295/23 | FAST FIND: GP22199

Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Determinazione della libertà di circolazione applicabile - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15 - Obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società - Partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di una società professionale di avvocati - Revoca dell’iscrizione di tale società all’Ordine degli avvocati a causa di tale partecipazione - Restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali - Giustificazioni fondate sulla tutela dell’indipendenza degli avvocati e dei destinatari di servizi legali - Necessità - Proporzionalità.

G.U.U.E. C 24/02/2025

L’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l’articolo 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’ordine forense della società di avvocati interessata, vieta che quote sociali di tale società siano trasferite a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale prevista da tale normativa.

VARIE

Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Nozione di produttore

Sent. C. Giustizia UE 19/12/2024, n. C-157/23 | FAST FIND: GP22198

Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Responsabilità per danno da prodotti difettosiDirettiva 85/374/CEE - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di produttore - Nozione di "persona che si presenta come produttore" - Presupposti - Fornitore il cui nome coincide in parte con quello del produttore e con il marchio apposto da quest’ultimo sul prodotto.

G.U.U.E. C 24/02/2025

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una "persona che si presenta come produttore" di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

Termine di pagamento nelle transazioni commerciali

Sent. C. Giustizia UE 06/02/2025, n. C-677/22 | FAST FIND: GP22293

Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UETransazioni commerciali fra imprese - Articolo 3, paragrafo 5 - Obbligo degli Stati membri di assicurare che il periodo di pagamento stabilito in un contratto tra imprese non superi i 60 giorni di calendario - Possibilità per le parti contraenti di fissare periodi di pagamento più lunghi - Condizione che un siffatto periodo sia espressamente pattuito nel contratto - Condizione dell’assenza di grave iniquità per il creditore - Condizioni cumulative - Contratti le cui clausole sono definite esclusivamente da una delle parti - Clausola contrattuale con la quale il debitore fissa unilateralmente un periodo di pagamento di 120 giorni - Illegalità.

G.U.U.E. C 31/03/2025

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l’espressione "diversamente concordato espressamente nel contratto" osta a che una clausola contrattuale che fissa un periodo di pagamento superiore a 60 giorni di calendario sia determinata unilateralmente dal debitore, a meno che non si possa dimostrare, tenuto conto di tutti i documenti contrattuali e delle clausole contenute in tale contratto, che le parti di detto contratto hanno espresso la loro volontà concordante di essere vincolate proprio dalla clausola di cui trattasi.

Protezione dati personali, nozione di impresa

Sent. C. Giustizia UE 13/02/2025, n. C-383/23 | FAST FIND: GP22316

Rinvio pregiudiziale - Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 83, paragrafi da 4 a 6 e 9 - Nozione di "impresa" - Società madre e società figlia - Violazione di tale regolamento da parte di una società figlia - Calcolo dell’importo della sanzione pecuniaria - Presa in considerazione del fatturato complessivo del gruppo al quale tale società figlia appartiene.

G.U.U.E. C 07/04/2025

L’articolo 83, paragrafi da 4 a 6, del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letto alla luce del considerando 150 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che il termine "impresa", di cui a tali disposizioni, corrisponde alla nozione di "impresa", ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, cosicché, quando viene inflitta una sanzione pecuniaria per violazione del regolamento 2016/679 a un titolare del trattamento di dati personali, che è o fa parte di un’impresa, l’importo massimo della sanzione pecuniaria è determinato sulla base di una percentuale del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente dell’impresa. La nozione di «impresa» deve altresì essere presa in considerazione per valutare la capacità economica reale o materiale del destinatario della sanzione pecuniaria e verificare così se la sanzione pecuniaria sia al contempo effettiva, proporzionata e dissuasiva.

DIRETTIVA ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI,

ORIENTAMENTI UE

Pubblicati gli orientamenti per l’attuazione della Dir. 2001/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili come modificata dalla Dir. 2413/2023.

La Direttiva 11/12/2018, n. 2001 (attuata dal D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Direttiva rinnovabili), stabilisce un quadro comune per la materia e fissa obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili dell'Unione nel 2030.

La Direttiva è stata modificata dalla Dir. 18/10/2023, n. 2413, che ha portato al 42,5% l’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile nel 2030. Al di là di tale livello obbligatorio gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente l’obiettivo complessivo dell’Unione del 45%, in linea con il piano REPowerEU. Tale Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21/05/2025.

In tale contesto è stata pubblicata la Comunicazione 15/04/2025, n. 2238 che reca gli orientamenti della Commissione europea per l'attuazione di alcuni articoli della Direttiva 11/12/2018, n. 2001 (c.d. Direttiva rinnovabili), inseriti o modificati dalla Direttiva 18/10/2023, n. 2413. In particolare, si tratta:

- dell'art. 15-bis (Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia); - dell'art. 22-bis (Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’industria);

- dell'art. 23 (Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento); - dell'art. 24 (Teleriscaldamento e teleraffrescamento).

Tali disposizioni rafforzano gli obiettivi parziali per le energie rinnovabili da conseguire in vari settori, compreso quello del riscaldamento e del raffrescamento (che consuma circa la metà dell’energia consumata nell’Unione).

Il nuovo art. 15-bis introdotto dalla Direttiva 2413/2023 prevede disposizioni per promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia. La Comunicazione fornisce chiarimenti sul computo della quota di energia rinnovabile prodotta in tale settore che sia coerente con l’obiettivo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili dell’Unione pari almeno al 49% nel 2030.

La Commissione chiarisce la definizione di “calore e freddo di scarto”, ossia il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell’aria o nell’acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile (art. 2, punto 9 della Dir. 2001/2018).

Per una sintesi delle novità introdotte dalla Direttiva 2413/2023 si veda la risorsa online FL7853.

Si riporta di seguito il testo della Comunicazione 15/04/2025, n. 2238.

Codice risorsa online: NE2118

COMUNICAZ. COMM. UE 15/04/2025, N. 2238

Orientamenti sugli aspetti del riscaldamento e del raffrescamento negli articoli 15-bis, 22bis, 23 e 24 della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.

G.U.U.E. C 15/04/2025

1. INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è in vigore dal 20 novembre 2023, ha introdotto modifiche del quadro legislativo che disciplina le energie rinnovabili fino al 2030 e oltre. Nei presenti orientamenti la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili del 2018 è denominata «direttiva Rinnovabili» e la direttiva riveduta è denominata «direttiva Rinnovabili riveduta» o «direttiva riveduta».

La revisione della direttiva Rinnovabili è un pilastro del Green Deal europeo e delle strategie REPowerEU attraverso cui l’Unione ambisce a combattere i cambiamenti climatici e ridurre la propria dipendenza energetica dalla Russia. La direttiva Rinnovabili riveduta aumenta notevolmente il livello di ambizione in materia di energie rinnovabili, non solo innalzando l’obiettivo vincolante che l’Unione deve raggiungere collettivamente entro il 2030 dal 32% al 42,5% (con l’aspirazione a raggiungere il 45%), ma anche integrando e rafforzando gli obiettivi parziali per le energie rinnovabili da conseguire in vari settori, compreso quello del riscaldamento e del raffrescamento.

Il riscaldamento e il raffrescamento consumano circa la metà dell’energia consumata nell’Unione. In questo settore la quota di energia rinnovabile, tuttora proveniente per lo più dalla biomassa, è cresciuta meno rapidamente rispetto a quanto avvenuto nella produzione di energia elettrica.

Al fine di intensificare la decarbonizzazione di questo settore, la direttiva riveduta ha rafforzato le disposizioni esistenti volte a promuovere la diffusione delle energie rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento (rispettivamente gli articoli 23 e 24) introducendo nuovi obblighi e misure. Ha inoltre introdotto due nuove disposizioni per promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nei settori dell’edilizia e dell’industria (rispettivamente i nuovi articoli 15-bis e 22-bis), entrambe strettamente collegate alle disposizioni in materia di riscaldamento e raffrescamento.

La Tabella 1 offre una rassegna generale della struttura dei diversi obiettivi di riscaldamento e al raffrescamento. La presente comunicazione mira ad agevolare l’attuazione dei nuovi obblighi e delle nuove misure contenuti nelle suddette disposizioni chiarendo in particolare la portata, la struttura e il computo degli obiettivi di cui agli articoli 15-bis, 22-bis, 23 e 24 della direttiva riveduta e la definizione di «calore e freddo di scarto» di cui all’articolo 2, paragrafo 9. Alcuni obblighi riguardano i nuovi obblighi di comunicazione sulle statistiche dell’energia. Anche se il primo anno di riferimento per la comunicazione ufficiale in SHARES sulla base della direttiva Rinnovabili riveduta sarà il 2025, gli Stati membri possono usare fin da oggi per questo calcolo la versione provvisoria dello strumento SHARES aggiornato, con largo anticipo rispetto al 21 maggio 2025, data di recepimento della direttiva Rinnovabili riveduta. Il riquadro 1 approfondisce questo aspetto.

La presente comunicazione è un mero documento di orientamento per il recepimento e l’attuazione della direttiva Rinnovabili riveduta e non va usata per interpretare altri atti giuridici. Soltanto gli atti legislativi dell’UE hanno efficacia giuridica. L’interpretazione autentica della normativa deve discendere dal testo della direttiva e direttamente dalle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(1 ) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(2 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Tabella 1

Rassegna generale degli obiettivi di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento stabiliti nella direttiva Rinnovabili riveduta

Articolo 15-bis 22-bis 23 24

Settore Edilizia Industria Riscaldamento e raffrescamento

Tipo di obiettivo

Quota nazionale indicativa determinata dagli Stati membri

Periodo-obiettivo Nel 2030

Livello-obiettivo

Tipo di energia

Tipo di consumo

Flessibilità

Aumento annuo medio indicativo

2021-2025 e 20262030 rispetto al 2020

In linea con il livello dell’Unione del 49% 1,6 punti percentuali

Energia rinnovabile prodotta in loco + Energia rinnovabile prodotta nelle vicinanze + Energia rinnovabile proveniente dalla rete

Energia finale

Calore e freddo di scarto

Aumento medio annuo

2021-2025 e 20262030 rispetto al 2020

Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Aumento annuo medio indicativo

2021-2030 rispetto al 2020

0,8 punti percentuali e 1,1 punti percentuali + Integrazione indicativa 2,2 punti percentuali

Energia rinnovabile Energia rinnovabile

Energia rinnovabile + Calore e freddo di scarto

Energia finale e scopi non energetici Energia finale lorda Energia finale lorda

Calore e freddo di scarto da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti

Calore e freddo di scarto + Energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da generatori di calore e freddo con efficienza > 100%

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Riquadro 1. Ruolo di Eurostat e strumento SHARES I progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3 e le disaggregazioni settoriali di cui all’articolo 7 (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento e trasporti) sono comunicati con l’ausilio dello strumento SHARES sviluppato da Eurostat.

Alla data di entrata in vigore della direttiva Rinnovabili riveduta, SHARES è esteso ai settori del teleriscaldamento e teleraffrescamento, dell’edilizia e dell’industria al fine di fornire dati coerenti e comparabili che possano essere utilizzati per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui rispettivamente agli articoli 24, 15-bis e 22-bis. Poiché i dati trasmessi a Eurostat non sono ancora completi per tutti gli indicatori, in alcuni casi è necessario ricorrere a valori surrogati, descritti in sezioni distinte.

Lo strumento SHARES dà informazioni su molti indicatori utilizzabili per diversi obblighi, ad esempio il calore di scarto consumato nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 24 o il livello di autoconsumo negli edifici ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 15-bis. Questa granularità presuppone tuttavia che gli Stati membri trasmettano a Eurostat i dati utili, e sono incoraggiati a farlo in modo da non costringere Eurostat a utilizzare valori surrogati.

2. DEFINIZIONE DI CALORE E FREDDO DI SCARTO NELLA DIRETTIVA RINNOVABILI

L’articolo 2, punto 9, della direttiva Rinnovabili definisce il calore e il freddo di scarto come «il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell’aria o nell’acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile». Sebbene la definizione di calore e freddo di scarto non abbia subito modifiche nella direttiva Rinnovabili riveduta e, ai fini del conseguimento degli obiettivi di riscaldamento e raffrescamento, fosse già possibile computare il calore e il freddo di scarto oltre all’energia rinnovabile, è opportuno chiarire l’ambito di applicazione di questa definizione in relazione alle misure di cui agli articoli 15-bis, 22-bis, 23 e 24 della direttiva Rinnovabili riveduta. Il ruolo del calore di scarto è sottolineato nel considerando 70, in cui si afferma che «è opportuno utilizzare il calore e il freddo di scarto per soddisfare parzialmente gli obiettivi per le energie

rinnovabili nell’edilizia, nell’industria, nel riscaldamento e nel raffrescamento, e per soddisfare interamente gli obiettivi per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento».

Affinché un flusso di calore o freddo possa essere considerato calore o freddo di scarto e contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva Rinnovabili devono essere soddisfatti i quattro criteri cumulativi seguenti:

- in primo luogo, il calore e il freddo di scarto dovrebbero essere «inevitabili», nel senso che non possono essere ragionevolmente (dal punto di vista tecnico ed economico) evitati, né consumati internamente o ridotti (in qualsiasi fase) mediante miglioramenti tecnici e dell’efficienza energetica. Ad esempio il calore e il freddo in eccesso riutilizzati all’interno di un impianto sono considerati un miglioramento dell’efficienza energetica e pertanto non possono costituire calore di scarto; - in secondo luogo, la produzione di calore e freddo di scarto dovrebbe essere un «sottoprodotto», nel senso che l’obiettivo principale del processo non dovrebbe consistere nella generazione della frazione di calore e freddo. Ad esempio la potenza termica diretta di un processo di cogenerazione la cui finalità principale è la coproduzione di calore ed energia elettrica non è calore di scarto ai fini del computo a norma della direttiva Rinnovabili (3). Altri flussi di calore derivanti dai processi di cogenerazione, come il calore in eccesso estratto dal condensatore, potrebbero tuttavia, in determinati casi, soddisfare i criteri di inevitabilità e di sottoprodotto. Nell’applicare il presente criterio all’incenerimento e al coincenerimento dei rifiuti gli Stati membri utilizzano il medesimo approccio: quando la produzione di energia (calore) è la finalità principale del processo di incenerimento o coincenerimento il criterio di sottoprodotto non è soddisfatto. Per determinare se il calore è un sottoprodotto gli Stati membri possono fare riferimento, ad esempio, alla finalità dell’installazione o al tipo di autorizzazione di esercizio ottenuta dall’impianto (4 ); - in terzo luogo, la produzione di calore e freddo di scarto dovrebbe avvenire negli «impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario», il che esclude, ad esempio, il calore generato dal raffrescamento degli ambienti residenziali; - in quarto luogo, il calore e il freddo «si disperderebbero […] rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento». Ciò significa che il flusso di calore o freddo deve essere erogato a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Il recupero di calore in eccesso senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, ad esempio in loco o in un singolo edificio, non può essere computato ai fini della direttiva Rinnovabili. Infine, affinché un flusso di calore o freddo possa essere considerato calore o freddo di scarto e contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva Rinnovabili, la definizione stabilisce, oltre ai quattro criteri cumulativi citati, l’obbligo generale di prendere sempre in considerazione la «cogenerazione» di energia elettrica e calore prima di optare per la produzione del solo calore. Per stabilire se la cogenerazione sia praticabile, gli Stati membri possono utilizzare un audit energetico quale definito all’articolo 2, punto 32, della direttiva (UE) 2023/1791 (direttiva Efficienza energetica) o un’analisi costi-benefici, come previsto dall’articolo 26, paragrafo 7, della medesima direttiva.

Questa parte della definizione fa riferimento a tre casi: «nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile»: il primo caso riguarda il calore di scarto in quanto uno dei prodotti (sottoprodotto inevitabile) della cogenerazione; il secondo riguarda il calore di scarto come apporto al processo di cogenerazione:, nel qual caso il flusso del calore di scarto può essere computato una sola volta - prima o dopo il processo di cogenerazione (a condizione che soddisfi tutti i criteri di cui sopra); il terzo caso si riferisce alle situazioni in cui la cogenerazione è stata valutata non praticabile.

L’allegato A elenca diversi esempi di ciò che può o non può essere considerato calore di scarto.

Va osservato che, ai sensi della direttiva Rinnovabili riveduta, il calore e il freddo di scarto possono contribuire come elementi di flessibilità al conseguimento degli obiettivi di energia rinnovabile di cui agli articoli 15-bis, 22-bis, 23 e 24, senza disincentivare la promozione delle energie rinnovabili.

I presenti orientamenti servono a chiarire la definizione di calore e freddo di scarto solo al fine specifico di garantire un recepimento e un’attuazione uniformi della direttiva Rinnovabili riveduta in tutti gli Stati membri.

(3 ) È definita «calore utile» all’articolo 2, punto 38, della direttiva Efficienza energetica.

(4 ) L’incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti sono disciplinati dalla direttiva sulle emissioni industriali e dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l’incenerimento dei rifiuti, se l’attività figura nell’allegato I della suddetta direttiva. I riferimenti specifici sui quali ci si può basare per determinare se il calore possa essere considerato un sottoprodotto includono in particolare la definizione di impianto di incenerimento dei rifiuti e quella di impianto di coincenerimento dei rifiuti contenute nella direttiva sulle emissioni industriali e nella direttiva quadro sui rifiuti.

UE n. 2/2025

In tal modo si garantirà anche certezza giuridica ai settori dell’industria, dell’energia elettrica e del terziario in merito a ciò che può essere contabilizzato come calore e freddo di scarto ai fini della direttiva Rinnovabili riveduta. I presenti orientamenti interpretano le disposizioni pertinenti nel contesto della direttiva Rinnovabili e non vanno usati per interpretare altri atti giuridici.

I presenti orientamenti si basano sulla relazione tecnica del JRC sulla definizione e sul computo del calore e del freddo di scarto (5), a cui si rinvia per ulteriori informazioni sul contesto e spiegazioni tecniche.

3. COMPUTO DELLA QUOTA DI ENERGIA RINNOVABILE DI CUI ALL’ARTICOLO 23

3.1. Analisi generale dell’articolo 23

L’articolo 23 della direttiva Rinnovabili riveduta dispone gli obblighi e le misure seguenti: - i paragrafi 1, 1-bis e 1-ter fissano gli obiettivi di energia da fonti rinnovabili da conseguire nel settore del riscaldamento e del raffrescamento entro il 2030 (suddivisi in due periodi), espressi in termini di consumo finale lordo di energia, e precisano il modo in cui il calore e il freddo di scarto possono essere conteggiati ai fini di tali obiettivi. Indicano anche come può essere conteggiata l’energia elettrica da fonti rinnovabili, a condizione che sia utilizzata in unità con un’efficienza superiore al 100% (ad esempio le pompe di calore), e impongono agli Stati membri di effettuare una valutazione del potenziale d’uso delle energie rinnovabili e del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento;

- il paragrafo 2 accorda flessibilità agli Stati membri che raggiungono livelli considerevoli di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Più in particolare, fissa i livelli-soglia di energia rinnovabile che consentono agli Stati membri di conseguire (in tutto o in parte) l’obiettivo stabilito al paragrafo 1 e offre un certo margine di manovra nella scelta dei metodi da adottare per diffondere le energie rinnovabili nelle zone in cui esistono ostacoli strutturali dovuti all’uso di quote consistenti di gas o al raffrescamento, o in quelle a bassa densità di popolazione. Obbliga gli Stati membri a comunicare se le misure scelte non saranno sufficienti per raggiungere il loro obiettivo, così come a fornire informazioni, attraverso mezzi accessibili e trasparenti, sulle misure e sugli strumenti finanziari intesi a migliorare l’uso delle energie rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento;

- il paragrafo 3 dà agli Stati membri la facoltà di rendere pubblico l’elenco di misure e possono designare e rendere pubbliche le entità incaricate dell’attuazione che potrebbero contribuire all’obiettivo di cui al paragrafo 1. I paragrafi 5 e 6 spiegano come queste misure possono essere attuate e monitorate e quali dati devono essere comunicati dalle entità incaricate dell’attuazione eventualmente istituite dagli Stati membri;

- il paragrafo 4 contiene infine un elenco di misure che possono contribuire all’obiettivo stabilito al paragrafo 1, e impone agli Stati membri di adoperarsi per attuarne almeno due. Le misure scelte devono essere accessibili a tutti i consumatori.

3.2. Nuovi elementi dell’articolo 23

La direttiva Rinnovabili riveduta contiene le seguenti modifiche importanti intese a rafforzare l’articolo 23: - la componente principale dell’obiettivo per il riscaldamento e il raffrescamento (ossia l’aumento medio annuo della quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento in due periodi) ha ora carattere obbligatorio; - il paragrafo 1 impone ora agli Stati membri di adoperarsi per aumentare la loro media annua integrando le loro quote con le quote supplementari indicate nell’allegato I-bis, grazie alle quali l’aumento medio annuo a livello dell’UE sarebbe di 1,8 punti percentuali in entrambi i periodi; - la quota di energia rinnovabile deve ora essere espressa in termini di consumo finale lordo di energia anziché di consumo di energia finale. Tuttavia ciò non modificherà gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri, in quanto sia la direttiva Rinnovabili che la direttiva Rinnovabili riveduta menzionano l’obbligo di calcolare la quota secondo la metodologia di cui all’articolo 7, rimasta invariata, in base alla quale la quota deve essere calcolata come consumo finale lordo di energia. Si è pertanto posto rimedio al disallineamento presente nella direttiva Rinnovabili tra il consumo di energia finale e il calcolo di cui all’articolo 7 (che è espresso in termini di consumo finale lordo di energia);

(5 ) JRC Publications Repository - Defining and accounting for waste heat and cold (europa.eu).

- la flessibilità che consente di conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini dell’aumento medio annuo è stata resa più restrittiva (ossia la percentuale consentita è stata ridotta), ma per lo stesso fine è ora possibile conteggiare anche parte dell’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento;

- gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione del potenziale d’uso delle energie rinnovabili e del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento (6). La direttiva Rinnovabili riveduta introduce ulteriori requisiti per quanto riguarda il contenuto di questa valutazione; - l’elenco delle misure per garantire il conseguimento dell’aumento medio annuo è stato ampliato e gli Stati membri sono ora tenuti ad adoperarsi attuarne almeno due.

3.3. Aumento medio annuo

L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva Rinnovabili riveduta introduce l’obbligo di aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, aumento che era soltanto facoltativo a norma della direttiva Rinnovabili.

Gli Stati membri devono aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento in media di 0,8 punti percentuali all’anno nel periodo 2021-2025 e in media di 1,1 punti percentuali all’anno nel periodo 2026-2030. Per calcolare l’aumento devono usare la metodologia di cui all’articolo 7 e prendere come base di riferimento la loro quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, quale comunicata nelle statistiche UE trasmesse a Eurostat (7)

L’adempimento di questo obbligo è verificato in due momenti: i) dopo la disponibilità delle statistiche per il 2025, quando gli Stati membri dovranno avere conseguito un aumento medio annuo della quota di energia rinnovabile in questo settore di almeno 0,8 punti percentuali per il primo periodo (2021-2025) e ii) dopo la disponibilità delle statistiche per il 2030, quando gli Stati membri dovranno avere conseguito un aumento medio annuo di 1,1 punti percentuali per il periodo 2026-2030. Ciò significa che l’aumento annuo può essere di qualsiasi entità purché sia rispettato l’aumento annuo medio in ciascuno dei due interi periodi. Ad esempio lo Stato membro che nel 2020 aveva una quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento pari al 40% deve conseguire il risultato seguente: nel 2025 la quota di energia rinnovabile dovrà essere superiore di almeno 4 punti percentuali a quella del 2020 (5 x 0,8) e nel 2030 dovrà superare di almeno 9,5 punti percentuali quella del 2020 (4 + 5 x 1,1). La Tabella 2 contiene un esempio numerico.

Tabella 2

Esempio delle quote di rinnovabili da realizzare nel 2025 e nel 2030

L’articolo 23, paragrafo 2, accorda flessibilità agli Stati membri che raggiungono livelli significativi di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento; questa flessibilità non è stata modificata nella direttiva Rinnovabili riveduta.

Se in un determinato anno la quota di energia rinnovabile dello Stato membro nel settore del riscaldamento e del raffrescamento raggiunge un livello compreso tra il 50% e il 60%, l’aumento medio annuo necessario per gli anni successivi è ridotto della metà: l’aumento medio annuo ammonterebbe quindi ad almeno 0,4 punti percentuali nel periodo 2021-2025 (0,8/2) e a 0,55 punti percentuali nel periodo 2026-2030 (1,1/2). Se in un determinato anno si raggiunge la soglia del 60% e si mantiene un valore al di sopra di questa soglia, l’obbligo di aumento medio annuo per l’anno successivo è pari a zero. Il riquadro 2 illustra questo concetto con alcuni esempi.

(6 ) Quest’obbligo era enunciato all’articolo 15, paragrafo 7, della direttiva Rinnovabili ed è stato spostato nell’articolo 23, paragrafo 1-ter, della direttiva Rinnovabili riveduta.

(7 ) I criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa sono più rigorosi nella direttiva Rinnovabili riveduta e in alcuni Stati membri ne risultano valori inferiori di quote di energia rinnovabile. Nel 2020 era però in vigore la prima direttiva Rinnovabili, che non conteneva gli attuali criteri più rigorosi, perciò si dovrebbero utilizzare le quote di energia rinnovabile calcolate in base a quella direttiva.

Riquadro 2. Esempi di aumenti annui con punti di partenza diversi nel 2020, progressioni nei periodi 2021-2025 e 20262030 e quote di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento obbligatorie nel 2025 e nel 2030

1. Lo Stato membro con una quota di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento del 20% nel 2020 deve raggiungere una quota pari almeno al 24% nel 2025 (20 + 5 * 0,8) e almeno al 29,5% nel 2030 (24 + 5 * 1,1).

2. Lo Stato membro con una quota di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento del 48% nel 2020 che raggiunge il 50% nel 2023 deve raggiungere almeno il 51,2% nel 2025 (aumento annuo integrale negli anni fino al 2023, quindi aumento annuo dimezzato: 48 + 3 * 0,8 + 2 * 0,4) e almeno il 53,95% nel 2030 (aumento annuo dimezzato nel secondo periodo: 51,2 + 5 * 0,55).

3. Lo Stato membro con una quota di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento del 48% nel 2020 che raggiunge il 50% nel 2024 deve raggiungere almeno il 51,6% nel 2025 (aumento annuo integrale negli anni fino al 2024, quindi aumento annuo dimezzato: 48 + 4 * 0,8 + 1 * 0,4) e almeno il 54,35% nel 2030 (aumento annuo dimezzato nel secondo periodo: 51,2 + 5 * 0,55).

4. Lo Stato membro con una quota di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento del 48% nel 2020 che diminuisce in un dato momento del periodo deve comunque conseguire l’aumento medio annuo nel corso dei cinque anni, prendendo come anno di riferimento il 2020.

5. Lo Stato membro con una quota di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento del 52% nel 2020 deve raggiungere una quota pari almeno al 54% nel 2025 (aumento annuo dimezzato nell’intero periodo: 52 + 5 * 0,4) e almeno al 56,75% nel 2030 (aumento annuo dimezzato nel secondo periodo).

6. Lo Stato membro con una quota di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento del 52% nel 2020 che scende al di sotto del 50% nel 2022 deve comunque conseguire l’aumento medio annuo dimezzato nel corso dei cinque anni, prendendo come anno di riferimento il 2020.

7. Si ritiene che lo Stato membro realizzi l’aumento obbligatorio una volta che raggiunge una quota di rinnovabili nel riscaldamento/raffrescamento pari al 60% e finché tale quota rimane superiore al 60%.

7 61 aumento realizzato se la quota di rinnovabili rimane superiore al 60% aumento realizzato se la quota di rinnovabili rimane superiore al 60%

I valori per il 2025 e il 2030 sono il riferimento in base al quale stabilire se l’aumento medio è stato realizzato in ciascun periodo di tempo.

È importante osservare che le soglie del 50% e del 60% non costituiscono esenzioni dall’obbligo di aumento annuo medio, bensì flessibilità introdotte per gli Stati membri che nel settore del riscaldamento e del raffrescamento conseguono una quota elevata di energia rinnovabile computabile come adempimento parziale o totale dell’obbligo.

Oltre all’aumento obbligatorio, l’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, impone agli Stati membri di sforzarsi di aumentare la loro quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e nel raffrescamento dei punti percentuali indicativi aggiuntivi (o «integrazioni») che figurano nella tabella dell’allegato I-bis della direttiva riveduta.

3.4. Flessibilità per il calore e il freddo di scarto e l’energia elettrica da fonti rinnovabili

L’articolo 23, paragrafo 1, prevede flessibilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento stabilito al primo comma. Più in particolare, ai fini degli aumenti annui medi vincolanti da conseguire nei due periodi, il secondo comma dell’articolo 23, paragrafo 1, consente agli Stati membri di conteggiare il calore e il freddo di scarto, mentre il quarto comma consente loro di conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nei generatori di calore e di freddo con un’efficienza superiore al 100%, vale a dire le pompe di calore (8 ) .

(8 ) È opportuno osservare che il calore di scarto e l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzati per il riscaldamento e il raffrescamento non costituiscono energia rinnovabile utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento ai fini dell’articolo 2 3 e dell’articolo 7 della direttiva Rinnovabili e pertanto non possono contribuire all’obiettivo generale dell’UE in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3.

La direttiva Rinnovabili riveduta introduce due principali novità rispetto al testo precedente: la quantità massima di calore e freddo di scarto che può essere conteggiata ai fini dell’aumento medio annuo è stata ridotta ed è stata aggiunta la possibilità di conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento. Va osservato che queste flessibilità non sono consentite nel calcolo della quota di energia rinnovabile per il settore del riscaldamento e del raffrescamento ai sensi dell’articolo 7 e non possono pertanto contribuire all’obiettivo generale dell’UE in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3. Sia il calore e il freddo di scarto sia l’energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere conteggiati ai fini dell’aumento medio annuo fino a un massimo, separatamente, di 0,4 punti percentuali per il calore e il freddo di scarto e di 0,4 punti percentuali per l’energia elettrica da fonti rinnovabili. In tal caso, l’obiettivo dovrebbe essere aumentato della metà di ciascuna quantità di calore e freddo di scarto e/o di energia elettrica rinnovabile contabilizzata, fino a un limite massimo di 1,0 punti percentuali per gli anni 2021-2025 e di 1,3 punti percentuali per gli anni 2026-2030. Va osservato che queste flessibilità non si applicano agli aumenti dei punti percentuali indicativi aggiuntivi elencati nell’allegato I-bis. Il riquadro 3 fornisce un esempio al riguardo.

Riquadro 3. Esempi di adeguamenti degli obiettivi quando si usa la flessibilità.

A titolo di esempio, lo Stato membro con una quota di rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento pari al 10% nel 2020 dovrà conseguire un aumento medio annuo di 0,8 punti percentuali e raggiungere il 14% entro il 2025 se sceglie di raggiungere l’obiettivo unicamente tramite le energie rinnovabili.

Se lo Stato membro sceglie di conseguire parte dell’obiettivo conteggiando il calore e il freddo di scarto e l’energia elettrica da fonti rinnovabili e contabilizza 0,2 punti percentuali di calore e freddo di scarto e 0,1 punti percentuali di energia elettrica (0,3 punti percentuali in totale), il contributo all’aumento annuo cresce solo della metà di tale quantitativo (0,15 punti percentuali), ossia l’aumento medio annuo necessario è di 0,95 punti percentuali (e dovrebbe pertanto arrivare al 14,75% entro il 2025), come illustrato nella figura 1.

Dato che il limite superiore per il periodo 2021-2025 è pari a 1 punto percentuale, la contabilizzazione di quantità più elevate di calore e freddo di scarto e di energia elettrica da fonti rinnovabili non comporterà una crescita dell’aumento medio annuo necessario, come illustrato nella figura 2. Lo stesso principio vale per il periodo 2026-2030 (limite superiore di 1,3 punti percentuali).

Figura 1

Esempio di uso delle flessibilità per il calore e il freddo di scarto e/o per l’energia elettrica da fonti rinnovabili per un totale di 0,3 punti percentuali

Figura 2

Esempio di uso massimo delle flessibilità per il calore e il freddo di scarto (0,4 punti percentuali) e l’energia elettrica da fonti rinnovabili (0,4 punti percentuali)

Se decidono di avvalersi della possibilità di conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento ai fini dell’aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono tenere conto delle considerazioni esposte di seguito. L’obiettivo generale per l’energia rinnovabile è fissato all’articolo 3. L’articolo 7 precisa che la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere calcolata come la somma dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, dell’energia da fonti rinnovabili per il settore del riscaldamento e del raffrescamento e dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. L’articolo 7, paragrafo 3, stabilisce che l’energia dell’ambiente e geotermica utilizzata per riscaldare e raffrescare mediante pompe di calore può essere contabilizzata come energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. L’articolo fa riferimento all’allegato VII, che stabilisce requisiti specifici per le pompe di calore che possono essere conteggiate ai fini di tale energia rispetto agli obiettivi generali e a quelli di riscaldamento e raffrescamento (pompe di calore al di sopra di un determinato livello di efficienza, calcolato sulla base di un fattore di prestazione stagionale (seasonal performance factor – SPF) > 1,15 * 1/η). L’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, stabilisce che la quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento deve essere calcolata conformemente all’articolo 7. Pertanto solo la frazione di energia ambiente o geotermica utilizzata in queste pompe di calore può essere conteggiata interamente ai fini dell’aumento medio annuo.

L’articolo 23, paragrafo 1, quarto comma, consente il conteggio parziale dell’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nei generatori di calore e di freddo con un’efficienza superiore al 100% ai fini dell’aumento medio annuo. Nella pratica tali generatori di calore e di freddo corrispondono alle pompe di calore. La flessibilità relativa all’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nelle pompe di calore può essere considerata complementare a quanto previsto dalla disposizione sul computo del calore ambientale e geotermico utilizzato nelle pompe di calore, di cui all’articolo 7, paragrafo 3. Questa flessibilità si basa tuttavia su un ambito di applicazione leggermente diverso rispetto al requisito generale ed è meno esigente quanto alle pompe di calore ammissibili (efficienza superiore al 100% anziché SPF > 1,15 * 1/η come nell’allegato VII).

Pertanto a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, esistono due metodi di computo distinti per i flussi di energia associati al riscaldamento e al raffrescamento mediante pompe di calore. L’istituzione di obblighi di comunicazione distinti per i due diversi tipi di pompe di calore ammissibili può nella pratica comportare incoerenze statistiche e oneri amministrativi supplementari. Esiste persino un terzo metodo di computo per le energie rinnovabili associate alle pompe di calore, che si applica alle reti di teleriscaldamento efficienti ai sensi dell’articolo 26 della direttiva Efficienza energetica riveduta. È opportuno fare attenzione a non confondere i diversi metodi di computo. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a utilizzare la metodologia di cui all’allegato VII (SPF > 1,15 * 1/η) per determinare tutti i flussi di energia associati al riscaldamento mediante pompe di calore ai fini dell’articolo 23.

È opportuno osservare che le caldaie elettriche con un rendimento inferiore al 100% non soddisfano alcuno dei criteri descritti sopra per quanto riguarda i generatori di calore. L’energia elettrica utilizzata nelle caldaie elettriche non può quindi essere conteggiata ai fini dell’aumento medio annuo perché non soddisfa i requisiti. L’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili è incentivato in altri modi nel testo della direttiva, in particolare all’articolo 3, in base al quale contribuisce all’obiettivo generale dell’UE in materia di energie rinnovabili, ma anche all’articolo 24, secondo cui può essere conteggiato ai fini dell’aumento medio annuo come flessibilità. Cfr. la Tabella 3 qui di seguito per una breve rassegna dei diversi metodi di computo previsti dai vari articoli della direttiva Rinnovabili riveduta.

Tabella 3

Diversi tipi di flussi di energia associati al riscaldamento elettrico che possono essere computati secondo i vari articoli

Tecnologia di riscaldamento

Pompe di calore conformemente all’allegato VII

Generatori di calore e di freddo con rendimento > 100%

Caldaie elettriche

Energia ambiente e geotermica in ingresso

Energia elettrica da rinnovabili in ingresso

Energia elettrica da rinnovabili in ingresso

Energia ambiente e geotermica in ingresso

Energia elettrica da rinnovabili in ingresso

Energia ambiente e geotermica in ingresso

Energia elettrica da rinnovabili in ingresso(*)

Energia ambiente e geotermica in ingresso

Energia elettrica da rinnovabili in ingresso

Energia elettrica da rinnovabili in ingresso X Energia elettrica da rinnovabili in ingresso

(*) Si applica unicamente alla flessibilità, non all’obiettivo principale

4. COMPUTO DELLA QUOTA DI ENERGIA RINNOVABILE DI CUI ALL’ARTICOLO 24

4.1. Analisi generale dell’articolo 24

L’articolo 24 della direttiva Rinnovabili riveduta prevede gli obblighi e le misure indicati di seguito:

- il paragrafo 1 prevede l’obbligo di fornire ai consumatori informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei sistemi di teleriscaldamento in un modo facilmente accessibile; - il paragrafo 2 impone agli Stati membri di adottare misure volte a garantire il diritto dei clienti di disconnettersi da un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento non efficiente, mentre il paragrafo 7 precisa ulteriormente il tipo di clienti che possono esercitare tale diritto. Il paragrafo 3 consente agli Stati membri di limitare il diritto alla disconnessione a determinate condizioni;

- il paragrafo 4 fissa un obiettivo indicativo di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto che gli Stati membri devono raggiungere entro il 2030 nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento in termini di consumo finale lordo di energia. Stabilisce la possibilità di conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini di tale obiettivo;

IT GU C del 15.4.2025

10/20 ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2238/oj

- il paragrafo 4-bis contiene le norme di calcolo per la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento. Consente inoltre agli Stati membri di realizzare (in tutto o in parte, in funzione del livello di energia da fonti rinnovabili e di calore e freddo di scarto) l’obiettivo indicativo di cui al paragrafo 4;

- il paragrafo 4-ter mira a incoraggiare la connessione di fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e di calore e freddo di scarto ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento e il paragrafo 5 definisce i casi in cui è possibile rifiutare tale connessione;

- nel paragrafo 6 si chiede l’istituzione, se necessario, di un quadro di coordinamento al fine di garantire il dialogo tra i portatori di interessi per quanto riguarda l’uso del calore e del freddo di scarto; - nel paragrafo 8 si chiede un quadro nel quale valutare il potenziale dei servizi di bilanciamento e di sistema nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e si esige che i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione (TSO e DSO), nel pianificare la rete, nell’effettuare investimenti nella rete e nello sviluppare le infrastrutture dell’energia elettrica, prendano atto dei risultati della valutazione. Vi si enuncia

che i gestori dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento devono poter partecipare al mercato dell’energia elettrica con servizi di flessibilità e si consente agli Stati membri di estendere la valutazione ivi menzionata ai TSO e DSO del gas;

- il paragrafo 9 tutela i diritti dei consumatori;

- il paragrafo 10 stabilisce le condizioni al verificarsi delle quali gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i paragrafi da 2 a 9.

4.2. Nuovi elementi dell’articolo 24

La direttiva Rinnovabili riveduta introduce le importanti modifiche di seguito elencate:

- gli Stati membri sono ora tenuti a: i) adoperarsi per aumentare la quota dell’energia rinnovabile e quella del calore e freddo di scarto nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento e ii) incoraggiare i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento a connettere i fornitori di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o a offrire la connessione e l’acquisto di calore o freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi. A norma della direttiva Rinnovabili gli Stati membri potevano scegliere l’opzione di cui al punto i) oppure obbligare (anziché incoraggiare) i gestori a compiere quanto descritto al punto ii); - gli Stati membri sono tenuti a istituire un quadro di cooperazione tra i gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) dell’energia elettrica e i gestori dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di garantire lo svolgimento di una valutazione delle modalità con cui questi ultimi possono fornire servizi di sistema.

4.3. Aumento annuo medio indicativo

L’articolo 24, paragrafo 4, impone agli Stati membri di adoperarsi per aumentare la loro quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento. Questa disposizione stabilisce un obiettivo indicativo di energia rinnovabile e calore e freddo di scarto per il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento. Come spiegato nella sezione 4.1, tale aumento indicativo non è più facoltativo per gli Stati membri, i quali hanno l’obbligo di compiere sforzi per conseguire la quota indicativa nei rispettivi settori del teleriscaldamento e teleraffrescamento. La struttura dell’obiettivo indicativo è simile a quella dell’obiettivo per il riscaldamento e il raffrescamento di cui all’articolo 23, illustrata nella sezione 3.3, con la differenza principale che il calore di scarto e l’energia elettrica da fonti rinnovabili sono parte integrante dell’obiettivo. Nel caso del teleriscaldamento e teleraffrescamento, la direttiva Rinnovabili riveduta ha incrementato l’aumento indicativo portandolo a 2,2 punti percentuali (rispetto a 1 punto percentuale del testo precedente) come media annua calcolata per il periodo dal 2021 al 2030 (anziché per due periodi come nel caso dell’articolo 23), partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, anno di riferimento per il quale è opportuno utilizzare i valori indicati nelle statistiche dei paesi UE trasmesse a Eurostat. Tuttavia nel 2020 vigeva il testo della direttiva sulle energie rinnovabili del 2009 (prima direttiva Rinnovabili) (9 ) e gli Stati membri non erano tenuti a presentare i valori relativi al consumo di calore di scarto in diversi sottosettori, né erano tenuti a presentare le quote di energia rinnovabile nel teleriscaldamento e teleraffrescamento. Di conseguenza le statistiche di Eurostat non contengono i valori di riferimento necessari del 2020 per tutti gli Stati membri (alcuni Stati membri li hanno presentati senza che ve ne fosse l’obbligo). Gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare la quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento e teleraffrescamento e il consumo di calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento relativamente al 2020. Come indicato nel riquadro 1, lo strumento SHARES faciliterà la trasmissione di questi dati. Se gli Stati membri non trasmettono il dato sulla quota di energia rinnovabile nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento relativa al 2020 si dovranno usare valori surrogati, che si basano sui dati storici della quota di energia da fonti rinnovabili nel calore derivato comunicati a Eurostat. I valori di riferimento standard surrogati per il 2020 sono presentati nell’Allegato B. Per alcuni Stati membri la differenza tra i valori standard surrogati e la quota effettiva di energia rinnovabile e calore di scarto nei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento può essere considerevole. È pertanto importante che tutti gli Stati membri trasmettano i

(9 ) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

propri valori. Se uno Stato membro non fornisce il proprio livello di consumo di calore e freddo di scarto per il 2020, potrebbe essere utilizzato come riferimento il valore relativo all’anno successivo disponibile (10). I valori dovrebbero essere identici a quelli comunicati nella valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1-ter, che dovrebbe far parte dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima presentati ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno garantire la coerenza durante tutto il periodo di riferimento: qualora non disponga di dati completi all’inizio del periodo ma sia in grado di fornirli in una fase successiva, lo Stato membro dovrebbe adattare la portata della prima serie di dati comunicata al fine di evitare aumenti o diminuzioni puramente statistici.

Analogamente all’articolo 23, anche l’articolo 24 prevede flessibilità per gli Stati membri che raggiungono livelli significativi di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento. Si ritiene che realizzino l’aumento medio annuo indicativo gli Stati membri che conseguono una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60%. Qualora sia compresa tra il 50% e il 60%, gli Stati membri possono considerare la quota come realizzazione della metà dell’aumento medio annuo.

L’articolo 24 prevede tuttavia esenzioni dalla realizzazione dell’aumento annuo medio indicativo. La direttiva Rinnovabili riveduta non ha modificato gli elementi sostanziali delle esenzioni, ma ha introdotto alcune precisazioni. Gli Stati membri sono esentati se: - nel 2018 la loro quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento sul totale del riscaldamento o raffrescamento era pari o inferiore al 2% (11). La direttiva riveduta chiarisce che questa quota dovrebbe essere calcolata in termini di consumo finale lordo di energia; - la soglia del 2% è superata grazie all’uso di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti; - il 90% del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento si verifica in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento che rispondono alla definizione di cui all’articolo 26 della direttiva Efficienza energetica riveduta.

Rispetto all’articolo 23, nell’articolo 24 il calore e il freddo di scarto e l’energia elettrica da fonti rinnovabili rientrano nell’obiettivo e pertanto non possono essere considerati una flessibilità. Mentre secondo l’articolo 23 è possibile conteggiare solo l’energia elettrica da fonti rinnovabili proveniente da determinati tipi di generatori di calore e di freddo, l’articolo 24, paragrafo 4, non stabilisce alcun requisito specifico per quanto riguarda il tipo di generatore di calore e di freddo ammissibile e pertanto l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata in qualsiasi tipo di pompa di calore o di caldaia elettrica può, in linea di principio, concorrere all’obiettivo. Tuttavia, come indicato nella sezione 3.4, l’esistenza di obblighi e criteri di comunicazione diversi può comportare incoerenze statistiche e oneri amministrativi supplementari. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a utilizzare la metodologia di cui all’allegato VII per determinare i generatori di calore e di freddo ammissibili ai fini dell’articolo 24.

Gli Stati membri devono informare la Commissione della loro intenzione di conteggiare l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini dell’aumento annuo indicativo di cui all’articolo 24, paragrafo 4. Se decidono di avvalersi di questa facoltà, gli Stati membri devono utilizzare la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti utilizzando le statistiche dell’UE.

5. Computo della quota di energia rinnovabile di cui all’articolo 15-bis

5.1. Analisi generale dell’articolo 15-bis

La direttiva Rinnovabili riveduta include un nuovo articolo 15-bis volto a garantire l’integrazione dei livelli minimi di energie rinnovabili nell’edilizia, il settore dell’Unione nel quale il consumo di energia è più elevato (quota del 40% in termini di consumo di energia finale nel 2022) (12 ). L’articolo 15-bis della direttiva Rinnovabili riveduta prevede i seguenti nuovi obblighi e misure:

- nel paragrafo 1 si chiede agli Stati membri di stabilire un obiettivo nel settore edile entro il 2030 per quanto riguarda: - l’energia rinnovabile prodotta in loco;

(10 ) Alcuni Stati membri hanno comunicato questo valore nello strumento SHARES a partire dal 2021. Questo valore o quello successivo disponibile sarà quindi preso come riferimento per il 2020.

(11 ) Nella direttiva, la frase «al 24 dicembre 2018» dovrebbe essere intesa nel senso di «nel 2018, fino al 24 dicembre». Per ridurre gli oneri amministrativi è anche possibile scegliere l’intero anno 2018.

(12 ) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/53d8320f-34d1-4780-a135-6b1d390d581c?lang=en.

- l’energia rinnovabile prodotta nelle vicinanze; e - l’energia rinnovabile proveniente dalla rete;

- l’obiettivo dovrebbe essere definito in termini di consumo di energia finale ed essere in linea con la quota dell’Unione pari al 49%. Il paragrafo 1 impone altresì agli Stati membri di riferire in merito alle modalità con cui intendono conseguire tale obiettivo nei rispettivi piani nazionali per l’energia e il clima;

- il paragrafo 2 indica che gli Stati membri possono applicare flessibilità per il calore e il freddo di scarto;

- il paragrafo 3 prevede l’introduzione di misure nel settore edilizio al fine di aumentare la quota di:

- energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in loco;

- energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze;

- riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotti in loco;

- riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotti nelle vicinanze; e

- l’energia rinnovabile proveniente dalla rete;

- il paragrafo 3 impone inoltre agli Stati membri di prevedere, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, l’uso negli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a un ammodernamento del sistema di riscaldamento di livelli minimi di:

- energia da fonti rinnovabili prodotta in loco;

- energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze; e

- l’energia rinnovabile proveniente dalla rete; È importante notare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, i termini «energia da fonti rinnovabili» ed «energia rinnovabile» sono sinonimi. Pertanto le serie di fonti energetiche rinnovabili di cui ai paragrafi 1 e 3 fanno riferimento, in linea di principio, allo stesso tipo di fonte energetica.

5.2. Quota nazionale indicativa

L’articolo 15-bis introduce un obiettivo indicativo specifico di un consumo di energia rinnovabile negli edifici pari almeno al 49%, da realizzare nell’Unione entro il 2030. Tale obiettivo indicativo o parametro di riferimento mira a integrare la pertinente legislazione dell’Unione applicabile al settore dell’edilizia (13 )e a orientare gli sforzi degli Stati membri volti a decarbonizzare il parco immobiliare dell’Unione. Per raggiungere tale parametro di riferimento indicativo, fissato a livello dell’Unione, gli Stati membri hanno l’obbligo di determinare le quote nazionali indicative di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete da conseguire nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030. Tali quote indicative nazionali devono essere coerenti con il conseguimento dell’obiettivo indicativo generale del 49% di energia rinnovabile, nonché contribuirvi, ed essere incluse nei PNEC. Come indicato nel riquadro 1, lo strumento SHARES fornirà informazioni più dettagliate su quali elementi specifici dei bilanci energetici contribuiscano alla quota nazionale indicativa.

La Commissione ritiene che l'aumento relativo a livello dell'UE possa essere preso come parametro di riferimento per aiutare gli Stati membri a determinare la loro quota nazionale indicativa. L'obiettivo del 49% a livello dell'UE corrisponde a un aumento di 19,75 punti percentuali rispetto alla quota del 29,3% per il 2020. La tabella nell'Allegato C indica le quote per Stato membro e per l'Unione nel 2020 sulla base di dati surrogati trasmessi a Eurostat, che possono fungere da punto di partenza per il calcolo. Tali valori sono calcolati in base al regolamento (CE) n. 1099/2008, relativo alle statistiche dell'energia, e alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili comunicata in SHARES, utilizzando la media degli anni 2018 e 2019. Tuttavia per il calore è stata utilizzata la media nazionale delle energie rinnovabili nella produzione lorda di calore nel 2020. La terza colonna della tabella nell'Allegato C indica il livello corrispondente per ciascuno Stato membro quando si applica un aumento uguale all'aumento a livello dell'UE in termini di punti percentuali (19,75 punti percentuali).

(13 ) In particolare la direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, la normativa sulla progettazione ecocompatibile e quella sull’etichettatura energetica.

5.3. Portata dell’obiettivo

Al fine di determinare la quota di energia rinnovabile «prodotta in loco o nelle vicinanze» nonché di energia rinnovabile «proveniente dalla rete», è essenziale garantire la coerenza con la direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, che fornisce le pertinenti definizioni di «in loco» e «nelle vicinanze» rispettivamente all’articolo 2, punto 54, e all’articolo 2, punto 55. Tale direttiva non fornisce una definizione pertinente di energia rinnovabile «proveniente dalla rete» (14)

Ai fini dell’articolo 15-bis della direttiva Rinnovabili riveduta, gli Stati membri possono conteggiare tutta l’energia rinnovabile prodotta in loco e nelle vicinanze, in linea con le definizioni della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, oltre a tutta l’energia rinnovabile (per l’energia elettrica, il riscaldamento e raffrescamento e il gas) proveniente dalla rete. La frazione dell’energia elettrica comprende tutta l’energia utilizzata per gli apparecchi, i punti di ricarica ecc. Ai fini della direttiva Prestazione energetica nell’edilizia, può essere conteggiata solo l’energia utilizzata per scopi di prestazione energetica (ad esempio riscaldamento, raffrescamento, condizionamento dell’aria ecc.). Se non sono disponibili valori specifici per riscaldamento e raffrescamento, energia elettrica e gas, la Commissione utilizzerà le quote di energia rinnovabile nell’energia elettrica, le quote di energia rinnovabile nel teleriscaldamento e teleraffrescamento e le quote di energia rinnovabile nella rete del gas per determinare i valori predefiniti per l’energia rinnovabile proveniente dalla rete per Stato membro. Per calcolare tali quote si dovrebbe utilizzare un approccio analogo a quello utilizzato negli articoli 23 e 24 (quota media di energia rinnovabile nel mix di energia elettrica o di gas o nella fornitura del teleriscaldamento nei due anni precedenti).

Gli Stati membri possono fornire stime più accurate, ad esempio per distinguere l’autoconsumo negli edifici dalla quota complessiva di energia elettrica da fonti rinnovabili nella rete. I dati corrispondenti dovrebbero essere forniti a Eurostat e saranno integrati nello strumento SHARES.

5.4. Flessibilità per il calore e il freddo di scarto

Analogamente all’articolo 23, l’articolo 15-bis, paragrafo 2, consente agli Stati membri di conteggiare il calore e il freddo di scarto nella loro quota nazionale indicativa, fino a un limite del 20% di tale quota. In tal caso l’obiettivo è aumentato della metà della percentuale utilizzata. È importante osservare che il limite del 20% è fissato quale percentuale e non quale punto percentuale, come nell’articolo 23. A titolo di esempio, qualora fissasse un obiettivo indicativo del 50%, uno Stato membro sarebbe autorizzato a conteggiare 10 punti percentuali (20% del 50%) di calore e freddo di scarto ai fini di tale obiettivo. L’obiettivo indicativo aumenterebbe tuttavia di 5 punti percentuali (metà della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai fini di tale obiettivo), per cui la quota nazionale indicativa sarebbe del 55%.

6. COMPUTO DELLA QUOTA DI ENERGIA RINNOVABILE DI CUI ALL’ARTICOLO 22-BIS

6.1. Analisi generale dell’articolo 22-bis

L’articolo 22-bis mira a promuovere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili nel settore dell’industria. A tal fine l’articolo 22-bis introduce un obiettivo indicativo per il settore industriale e un obiettivo obbligatorio per i combustibili rinnovabili di origine non biologica. Il presente documento mira a fornire orientamenti sugli aspetti relativi al riscaldamento e al raffrescamento di cui all’articolo 22-bis, vale a dire sui primi tre commi dell’articolo 22-bis, paragrafo 1. Un documento di orientamento separato (15 )chiarisce i restanti aspetti dell’articolo 22-bis.

L’articolo 22-bis, paragrafo 1, fissa un obiettivo indicativo in materia di energie rinnovabili da conseguire nel settore dell’industria nell’arco di due periodi, in termini di consumo di energia finale e di consumo non energetico finale. Indica inoltre il modo in cui il calore e il freddo di scarto possono essere conteggiati ai fini dell’obiettivo, a condizione che siano alimentati da teleriscaldamento (16)e teleraffrescamento efficienti. (14 ) La direttiva Prestazione energetica nell’edilizia non definisce limiti specifici, ma fornisce solo alcune indicazioni nel contesto degli edifici a emissioni zero in base alle quali il consumo totale annuo di energia primaria può essere coperto da altra energia della rete in linea con i criteri stabiliti a livello nazionale (articolo 11, paragrafo 7). Inoltre la direttiva Prestazione energetica nell’edilizia definisce anche il «fattore di energia primaria rinnovabile» come indicatore calcolato dividendo l’energia primaria da fonti rinnovabili proveniente da una fonte energetica in loco, vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprese l’energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, per l’energia fornita.

(15 ) C(2024)5042.

(16 ) Secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica.

Obbliga infine gli Stati membri a includere le politiche e le misure pianificate e adottate per raggiungere l’incremento nei loro PNEC nonché nelle relazioni nazionali per l’energia e il clima e nelle relazioni intermedie.

6.2. Quota nazionale indicativa

Il nuovo articolo 22-bis della direttiva Rinnovabili riveduta non cita un anno di riferimento, tuttavia, secondo un approccio simile a quello seguito negli articoli 23 e 24, l’anno 2020 dovrebbe essere considerato come anno di riferimento ai fini dell’aumento. Nel 2020 gli Stati membri non erano tenuti a comunicare la loro quota di energia rinnovabile nell’industria. La tabella riportata nell’Allegato D contiene i valori di riferimento per il 2020 per Stato membro forniti da Eurostat utilizzando i valori del consumo finale di energia rinnovabile, come pure i valori del consumo di energia elettrica e di vapore da fonti rinnovabili, basati rispettivamente sulle quote di energia elettrica da fonti rinnovabili e sulla produzione di calore venduto. Gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare il loro valore di riferimento per il 2020. Come nel caso degli obiettivi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e di edifici, l’aggiornamento dello strumento SHARES consentirà loro di comunicare i dati per il settore dell’industria. Qualora gli Stati membri scelgano di non comunicare il proprio valore di riferimento, saranno utilizzati i valori presentati nell’Allegato D. È stata utilizzata la stessa metodologia impiegata per l’articolo 15-bis.

6.3. Flessibilità per il calore e il freddo di scarto

La flessibilità per il calore e il freddo di scarto è simile a quella di cui all’articolo 23, fatta eccezione per la possibilità di prendere in considerazione solo il calore e il freddo di scarto alimentati da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e per l’assenza di un limite massimo nel calcolo della misura in cui l’obiettivo deve essere aumentato a seguito del computo del calore di scarto: l’obiettivo dovrebbe essere aumentato della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati.

L’articolo stabilisce che il calore di scarto proveniente dalle reti «in cui tutta l’energia termica è consumata esclusivamente in loco e in cui l’energia termica non è venduta» dovrebbe essere escluso. I destinatari della disposizione sono i siti industriali in cui un’unica impresa dispone di più edifici collegati alla stessa rete di teleriscaldamento e consuma il proprio calore di scarto. Tale aspetto è spiegato nell’ultima frase del considerando 70, che recita: «In particolare, l’inclusione del calore di scarto nel parametro di riferimento per le energie rinnovabili industriali dovrebbe essere accettabile solo per quanto riguarda il calore o il freddo di scarto fornito da un operatore di teleriscaldamento e teleraffrescamento da un altro sito o un altro edificio industriale, garantendo così che tali operatori abbiano come attività principale la fornitura di calore o freddo e che il calore di scarto conteggiato sia chiaramente distinto dal calore di scarto interno recuperato all’interno della stessa impresa o degli stessi edifici o edifici collegati.». Si tratta di un’esclusione specifica per l’obiettivo di cui all’articolo 22-bis.

L’articolo stabilisce che il calore di scarto proveniente da «reti che forniscono calore a un solo edificio» dovrebbe essere escluso. Tali reti sono tuttavia già escluse in partenza, in quanto la definizione di «teleriscaldamento» di cui all’articolo 2, paragrafo 19, della direttiva Rinnovabili presuppone la distribuzione di energia termica «verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete».

ALLEGATO A

ALLEGATO A

Esempi di cosa rientra e cosa non rientra nel concetto di calore o freddo di scarto (indicati da colori diversi)

Esempi di cosa rientra e cosa non rientra nel concetto di calore o freddo di scarto (indicati da colori diversi).

Tecnologia + Sottoprodotto + Inevitabile + Uso

Produzione di energia termica, cogenerazione, incenerimento dei rifiuti

Calore in uscita dal condensatore per gli impianti a ciclo chiuso e gas di scarico per gli impianti a ciclo aperto. È stato dimostrato che il calore non costituisce l’obiettivo primario del processo.

Obiettivo primario, ad esempio calore cogenerato.

Industria

Industrie ad alta intensità energetica (ad esempio cementiera, dell’acciaio, dell’alluminio)

Altri settori di attività

Sottoprodotti dei processi oppure riscaldamento o raffrescamento di ambienti

Attuazione di tutte le misure ragionevoli di efficienza energetica, ad esempio la migliore tecnologia disponibile o la conversione in una centrale elettrica in un impianto di cogenerazione

Le misure di efficienza energetica economicamente convenienti o la cogenerazione erano praticabili ma non sono state attuate

Tutti i riutilizzi interni ragionevoli del riscaldamento e del raffrescamento. Per le industrie ad alta intensità energetica si raccomanda un’analisi di Pinch per individuare il calore e il freddo di scarto inevitabili. Le aziende a minore intensità energetica o più piccole, che comunque hanno meno probabilità di vendere calore al teleriscaldamento e al teleraffrescamento, potrebbero avvalersi di un revisore indipendente dell’energia.

Fornitura a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Uso al di fuori del sito ma non in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Fornitura a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Terziario

Centri dati, supermercati, metropolitane

Produzione prevista — obiettivo primario

I sottoprodotti comprendono il calore in eccesso proveniente da computer di centri dati, chiller, illuminazione

Produzione prevista — obiettivo primario

Il riscaldamento e il raffrescamento in eccesso riutilizzati all’interno dell’industria/dell’impianto sono contabilizzati come miglioramento dell’efficienza energetica e non come calore e freddo di scarto. -

Sono state attuate tutte le misure di efficienza energetica efficienti in termini di costi, ad esempio riutilizzo del calore in loco, aggiornamento delle CPU, ammodernamento dell’illuminazione.

Calore e freddo di scarto evitabili

Fornitura a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Utilizzato al di fuori del sito ma non in un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento

Sistemi fognari, acque reflue, miniera

Sottoprodotti di attività economiche nel processo di produzione, ad esempio impianti di trattamento delle acque reflue o macchine per l’estrazione mineraria che generano calore durante il funzionamento

Il calore proveniente da attività non economiche quali reti fognarie o miniere abbandonate è considerato calore rinnovabile, ma non calore di scarto (energia ambiente).

Attuazione di tutte le misure di efficienza energetica economicamente convenienti. Individuati mediante un’analisi Pinch o un audit energetico indipendente.

Calore e freddo di scarto evitabili, quali i miglioramenti dell’efficienza energetica individuati ma non attuati.

Fornitura a un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Residenziale

Trasporto - - -

Uso al di fuori del sito ma non in un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento

ALLEGATO B

Valori surrogati predefiniti per il teleriscaldamento e teleraffrescamento da utilizzare se gli Stati membri non trasmettono valori storici; tali valori surrogati si basano unicamente sulle quote di energia rinnovabile.

Stato membro Valore standard 2020 basato sul calore derivato, escluso il calore di scarto

Omissis

Italia 18%

Omissis

ALLEGATO C

Quote di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia da usare se gli Stati membri non trasmettono i valori per il 2020 (17) e quota nel 2030 ricavata applicando a tali quote lo stesso aumento previsto per l'UE (dal 29,3% nel 2020 al 49% nel 2030, ossia un aumento di 19,75 punti percentuali)

Stato membro 2020 (EUROSTAT) Quota 2030 con un aumento forfettario (19,75 punti percentuali)

Omissis

Italia 28,1% 47,9%

Omissis

ALLEGATO D

Quote di energia da fonti rinnovabili nell’industria da usare se gli Stati membri non trasmettono i valori per il 2020 (17) .

Stato membro 2020 (EUROSTAT)

Omissis

Italia 14,4%

Omissis

(17 ) Queste quote non comprendono l’autoconsumo di energie rinnovabili, che potrebbe determinare differenze statistiche.

AGGIORNAMENTO

INQUINANTI NELLE ACQUE

Con la Decisione 28/02/2025, n. 439 la Commissione europea ha aggiornato l’elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello europeo, in sostituzione della precedente Decisione 22/07/2022, n. 1307.

La Decisione 439/2025 è stata adottata ai sensi dell’art. 8-ter, paragrafo 1, della Direttiva 2008/105/CE che prevede la costituzione di un elenco di controllo (da aggiornare ogni 2 anni) delle sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell'Unione, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento a norma dell'art. 16, par. 2, della Direttiva 2000/60/CE.

SELEZIONE DELLE SOSTANZE

L’elenco contiene una selezione di sostanze da monitorare tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione europea per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse possono presentare. Sono prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate.

Il processo di selezione tiene conto delle informazioni indicate all'articolo 8-ter, paragrafo 1, lettere da a) a e), della Direttiva 2008/105/CE, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.

OBBLIGO DI MONITORAGGIO

Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell’elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. Per ciascuna sostanza presente negli elenchi successivi al primo, gli Stati membri iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla sua inclusione nell’elenco (articolo 8-ter, paragrafo 3). Al riguardo si segnala che il monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo è disciplinato, secondo la normativa italiana, dall’art. 78-undecies del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152, inserito dal D. Leg.vo 13/10/2015, n. 172.

ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI CONTROLLO

L’elenco di controllo delle sostanze è stato istituito per la prima volta dalla Decisione 20/03/2015, n. 495 della Commissione europea e contiene la denominazione delle sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportino costi eccessivi e dei limiti massimi ammissibili di rilevazione del metodo. L’elenco è stato sostituito dalla Decisione 05/06/2018, n. 840, dalla Decisione 04/08/2020, n. 1161, dalla Decisione 22/07/2022, n. 1307, e da ultimo dalla Decisione 28/02/2025, n. 439, pubblicata nella GUUE del 03/03/2025.

ELENCO AGGIORNATO (DEC. 439/2025)

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze

Fipronil

Clindamicina

Ofloxacina

Metformina e Guanilurea (4)

Agenti di protezione solare (5)

Butil metossidibenzoilmetano

Octocrilene

Benzofenone-3

Ottisalato (salicilato di 2-etilesile)

N-1,3-dimetilbutil-N’-fenil-p-fenilendiammina (6PPD) e 6PPD-chinone (6)

Abamectina (7)

Avermectina B1a e avermectina

B1b

Composti azolici (8)

Bromuconazolo

Climbazolo

Ciazofamid

Difenoconazolo

Epossiconazolo

Itraconazolo

Chetoconazolo

Mefentrifluconazolo

Propiconazolo

Triticonazolo

Etossazolo

Fluoxetina

Propranololo

Ossitetraciclina e Tetraciclina (9)

Numero del Chemical Abstracts Service (CAS)

Numero Comunità europea (CE) (1)

120068-37-3 424-610-5

18323-44-9 242-209-1

82419-36-1 680-263-1

657-24-9 141-83-3

70356-09-1

6197-30-4 131-57-7 118-60-5

793-24-8

2754428-18-5

71751-41-2

65195-55-3

65195-56-4

116255-48-2

38083-17-9

120116-88-3

119446-68-3

133855-98-8

84625-61-6

65277-42-1

1417782-03-6

60207-90-1

131983-72-7

211-517-8 205-504-6

274-581-6

228-250-8 205-031-5

204-263-4

212-344-0 893-269-6

265-610-3

265-611-9

408-060-3

253-775-4

601-671-8

601-613-1

406-850-2

617-596-9

265-667-4

822-682-6

262-104-4

603-543-7

153233-91-1 604-891-2

54910-89-3 611-209-7

525-66-6 208-378-0

79-57-2 60-54-8 201-212-8 200-481-9

(1) Non disponibile per tutte le sostanze.

(2) Tutte le sostanze sono monitorate nell’intero campione d’acqua.

(3) Metodi di estrazione:

SPE - estrazione in fase solida.

Metodi di analisi:

Metodi di analisi indicativi (2) (3)

Limite massimo ammissibile di quantificazione del metodo (ng/l)

SPE-HPLC-MS/MS 0,77

SPE-LC-MS/MS 44

SPE-UHPLC-MS/MS 26

SPE-LC-MS/MS

SPE-LC-ESI-MS/MS 3 000 266 670 168

SPE-LC-MS/MS

SPE-LC-MS/MS 1

SPE-LC-MS/MS

SPE-GC-MS/MS 0,4

SPE-LC-QTOFHRMS 12

SPE-LC-MS/MS 20

SPE-LC-MS/MS 500 90

HPLC-MS/MS - Cromatografia liquida ad alta prestazione, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadrupolo;

LC-MS/MS - Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadrupolo;

(

(

(

LC-ESI-MS/MS - Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadrupolo con ionizzazione elettrospray positiva;

LC-QTOF-HRMS - Cromatografia liquida, spettrometria di massa ad alta risoluzione a quadrupolo con la tecnica del tempo di volo;

UHPLC-MS/MS - Cromatografia liquida ad altissima prestazione, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadrupolo.

4) La metformina e la guanilurea sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.

5) Gli agenti di protezione solare sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

6) Il 6PPD e il 6PPD-chinone sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

(7) I due componenti principali dell’abamectina (B1a e B1b) sono analizzati insieme negli stessi campioni e comunicati come concentrazione totale.

(

8) I composti azolici sono analizzati insieme negli stessi campioni ma comunicati come concentrazioni individuali.

(9) L’ossitetraciclina e la tetraciclina sono analizzate insieme negli stessi campioni ma comunicate come concentrazioni individuali.

DPI: NORME ARMONIZZATE DISPOSITIVI ANTICADUTA,

PROTEZIONE UDITO E GINOCCHIERE

Aggiornamento delle norme armonizzate per i protettori dell’udito, i dispositivi di protezione individuale contro le cadute, i protettori delle ginocchia, gli indumenti di protezione contro le punture di zecche e gli elmetti isolanti.

Con le Decisioni di esecuzione n. 286 del 13/02/2025 (GUUE 14/02/2025) e n. 895 del 14/05/2025 (GUUE 16/05/2025), la Commissione europea, modificando la Decisione 02/05/2023, n. 941, ha pubblicato nuovi riferimenti di norme armonizzate a sostegno del Regolam. 09/03/2016, n. 425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), oggetto di revisione da parte del CEN e del Cenelec.

In proposito si ricorda che, conformemente all’art. 14 del Regolamento 09/03/2016, n. 425, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto Regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

In particolare, la Decisione 286/2025 ha inserito nell’allegato I della Decisione 941/2023 le norme aggiornate riferite ai seguenti dispositivi di protezione (che sostituiscono i corrispondenti riferimenti precedenti):

- Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza;

- Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro;

- Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza;

- Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro;

- Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinture con cosciali.

I riferimenti delle norme sostituite sono soppressi a decorrere dal 14/08/2026. È stato infine ritirato il riferimento della norma armonizzata EN 175:1997 sugli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi, dato che tale norma è stata sostituita dalla norma EN ISO 16321-2:2021, il cui riferimento è pubblicato con la Dec. 941/2023.

I riferimenti delle norme sostituite sono soppressi a decorrere dal 14/08/2026. La Decisione è in vigore dal 14/02/2025 (giorno di pubblicazione nella GUUE).

La Decisione 895/2025 ha inserito nell’allegato I della Decisione 941/2023 le norme aggiornate riferite ai seguenti dispositivi di protezione (che sostituiscono i corrispondenti riferimenti precedenti):

EN 352-2:2020+A1:2024 Protettori dell’udito - Requisiti generali - parte 2: Inserti

EN 353-2:2024

EN 14404-2:2024

EN 14404-3:2024

EN 14404-4:2024

EN 14404-6:2024

EN 17487:2024

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute - parte 2: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 2: Requisiti per i protettori del ginocchio indossabili (tipo 1)

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 3: Requisiti per la combinazione individuale di ginocchiere e indumenti (tipo 2)

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 4: Requisiti per la combinazione di ginocchiere e indumenti interoperabili (tipo 2)

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata - parte 6: Requisiti per i sistemi di inginocchiamento (tipo 4)

Indumenti di protezione - Indumenti trattati con permetrina come articoli che supportano la protezione contro le punture di zecche

Inoltre, sono state riviste anche alcune norme per le attrezzature di alpinismo (EN 958:2024; EN 17109:2020+A1:2024).

Infine, è stata sostituita la norma armonizzata EN 50365:2023 relativa a: Lavori sotto tensione - Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di media e bassa tensione. I riferimenti delle norme sostituite sono soppressi a decorrere dal 16/11/2026.

La Decisione è in vigore dal 16/05/2025 (giorno di pubblicazione nella GUUE).

DOCUMENTI UE PANNELLI, VETRATE ISOLANTI E ALTRI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La Commissione europea ha pubblicato nuovi documenti per la valutazione europea relativi alle pellicole isolanti per la qualità dell’aria interna, vetrate e pannelli isolanti e altri prodotti da costruzione.

Con la Decisione 30/04/2025, n. 871, la Commissione UE ha pubblicato i riferimenti relativi a nuovi documenti di valutazione europea elaborati a sostegno del Regolamento 305/2011, inserendoli nell’elenco contenuto nell'allegato alla Decisione 19/03/2019, n. 450.

I documenti si riferiscono in particolare ai seguenti prodotti da costruzione:

- pellicole isolanti come barriera contro le sostanze rilevanti per la qualità dell’aria interna;

- fogli a base di polietilene tereftalato con rivestimento per vetrate isolanti;

- pellicole polimeriche con supporto adesivo per l’uso su vetro negli edifici;

- pannelli isolanti sottovuoto con strati protettivi applicati in fabbrica (sostituisce la specifica tecnica "EAD 040011-00-1201");

- pannelli in trucioli di legno con legante minerale;

- tappetini in sughero naturale per l’isolamento termico e acustico da impatto;

- prodotto isolante termico idrofilo in lana minerale per la ritenzione idrica nei tetti verdi e applicazioni simili;

- legno massiccio strutturale con giunzione a pettine, incollato a umido, a freddo o sia a umido che a freddo (sostituisce la specifica tecnica “EAD 130089-00-0304”);

- camere e tappi di chiusura per sistemi di contenimento o di ritenzione delle acque piovane superficiali;

- fogli di impiallacciatura ultrasottili in pietra naturale per finiture di pareti interne ed esterne e coperture dei tetti;

- leganti bituminosi modificati con gomma;

- additivo riduttore di ritiro per calcestruzzo;

- variante: ancoraggi in plastica per sistemi non strutturali ridondanti per uso in calcestruzzo e muratura sotto esposizione al fuoco;

- sistemi prefabbricati di barriera per suolo e acqua realizzati in cloruro di polivinile. I documenti per la valutazione europea adottati rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del Regolamento 305/2011.

La Decisione è entrata in vigore il 07/05/2025 (giorno della pubblicazione in GUUE).

AMMINISTRATORE DI CONDOMINI E ATTIVITÀ

DI MEDIATORE IMMOBILIARE

La Corte di giustizia UE si è pronunciata sull’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio.

Nell’ambito di una controversia in cui un’impresa individuale italiana esercitava contemporaneamente le attività di amministratore di condomini e di mediazione immobiliare, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia UE se l’art. 5, comma 3, della L. 39/1989che sancisce in via preventiva e generale l’incompatibilità tra tali attività - sia conforme al diritto UE e in particolare all’art. 25, paragrafo 1, della Direttiva 123/2006, secondo cui i prestatori di servizi non dovrebbero essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse. Il Consiglio in sostanza ha sollevato la questione se, in base a tale norma europea, l’agente immobiliare possa comunque svolgere anche l’attività di amministratore di condomini, salvo il caso in cui cerchi di vendere/acquistare il fabbricato che amministra, visto che in questo caso si paleserebbe un conflitto di interessi.

EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI

La Corte (sent. 04/10/2024, causa C-242/23) ha premesso che l’art. 25, Dir. 123/2006 prevede al comma 2, lett. a) che i requisiti relativi alle professioni regolamentate sono ammessi solo nei limiti in cui siano giustificati per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità. Ciò posto i giudici europei hanno rilevato che, sebbene non si possa escludere che possa verificarsi una situazione di conflitto di interessi, in particolare quando le attività di mediazione immobiliare e di amministratore di condomini sono esercitate nei confronti di uno stesso bene o di beni comparabili, un tale rischio non è necessariamente destinato a realizzarsi in ogni circostanza, cosicché l’esistenza di un siffatto conflitto di interessi non si può presumere

MISURE ALTERNATIVE AL DIVIETO GENERALE

Del resto, hanno proseguito i giudici, il divieto posto dalla legge italiana non sembra essere l’unica misura che consenta di garantire l’indipendenza e l’imparzialità della professione regolamentata di mediatore immobiliare. Ed infatti, si legge nella sentenza, si possono adottare misure meno lesive della libera prestazione di servizi, come nel caso di divieto di esercizio congiunto di attività limitato al caso in cui si tratti di un medesimo bene, e/o obblighi specifici di trasparenza e di informazione riguardanti tale esercizio congiunto, accompagnati da un controllo ex post da parte delle Camere professionali competenti. Le difficoltà di ordine pratico per quanto riguarda l’attuazione delle misure alternative al divieto generale di esercizio congiunto delle due attività e, in particolare, l’impossibilità di verificare l’assenza di un conflitto di interessi in ciascuna transazione, in occasione di un eventuale esercizio di tali attività per un medesimo bene immobile, possono essere superate mediante atti di compravendita che contengono dichiarazioni esplicite secondo le quali l’agente immobiliare, agendo in qualità di mediatore, non esercita, al contempo, la funzione di amministratore del condominio di cui fa parte l’immobile acquistato. In ogni caso tali difficoltà pratiche non possono giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione.

Di conseguenza, e fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio dovrà effettuare, risulta che un divieto generale di cumulo dell’attività di mediazione immobiliare e di quella di amministratore di condomini vada oltre quanto necessario e proporzionato per raggiungere l’obiettivo che la norma persegue

Spetterà, in ultima analisi, al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e a interpretare il diritto nazionale, stabilire se i requisiti previsti dalla normativa nazionale corrispondano alle condizioni poste dalla normativa europea.

CONCLUSIONI

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente.

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SPECIFICHE TECNICHE

DEI MATERIALI

Secondo la Corte di giustizia UE, le stazioni appaltanti non possono precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti senza aggiungere la menzione “o equivalente”.

Nella fattispecie si trattava di una gara d’appalto per l’installazione o la sostituzione di scarichi delle acque. La stazione appaltante richiedeva l’uso di tubature in gres per i sistemi di smaltimento delle acque reflue e di tubature in cemento per i sistemi di scolo dell’acqua piovana. Una società produttrice e fornitrice di tubature di scarico in plastica contestava la sua esclusione, ritenendo violati i principi europei in materia di aggiudicazione e in particolare l’art. 42 della Direttiva 2014/24/UE.

In tale circostanza, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia europea se l’art. 42, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti. Tale norma prevede che, salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione “o equivalente”.

DISCIPLINA DELLE SPECIFICHE TECNICHE NEL DIRITTO EUROPEO

La Corte di giustizia UE con la sentenza 16/01/2025, causa C-424/23, ha rilevato che, in una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, la formulazione delle specifiche tecniche mira a definire le caratteristiche previste per i lavori. Nella parte in cui determinano tali caratteristiche, le specifiche tecniche definiscono l’oggetto stesso dell’appalto pubblico.

Tra tali specifiche possono figurare, in particolare, le caratteristiche richieste di un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono, in particolare, ogni condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono. Nell’ambito del proprio potere discrezionale, giustificato dal fatto che esse conoscono meglio le forniture di cui hanno bisogno e i requisiti che devono essere soddisfatti al fine di ottenere i risultati auspicati, le stazioni appaltanti devono tuttavia garantire che le specifiche tecniche consentano agli operatori economici pari accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti e non comportino la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza (art. 42, paragrafo 2, Direttiva 2014/24/UE). Per garantire un’adeguata apertura alla concorrenza, il legislatore dell’Unione ha previsto che le specifiche tecniche devono essere accompagnate dalla menzione “o equivalente”.

Ne deriva che l'art. 42, paragrafo 4, Direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici non possono, senza aggiungere la menzione “o equivalente”, precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti, a meno che l’utilizzo di un determinato materiale risulti inevitabilmente dall’oggetto dell’appalto e non sia ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa. La stazione appaltante deve quindi, nell’ambito delle specifiche tecniche, astenersi dall’imporre l’impiego di un determinato materiale, evitando di menzionare un tale materiale nei documenti dell’appalto o menzionando uno o più materiali aggiungendovi la menzione “o equivalente”.

L'amministrazione sarà dunque indotta, conformemente all’obiettivo di apertura alla concorrenza perseguito dalla Direttiva 2014/24/UE, ad applicare i criteri di aggiudicazione a una varietà di offerte, che possono comprendere tanto quelle che propongono prodotti costituiti da materiali il cui utilizzo è corrente nel settore interessato quanto quelle che propongono prodotti costituiti da materiali meno abituali o addirittura innovativi, dando agli operatori economici interessati la possibilità di dimostrare l’equivalenza di simili materiali.

In coerenza con tali affermazioni, la Corte ha anche affermato che l’obbligo di concedere agli operatori economici pari accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e il divieto di creare ostacoli ingiustificati all’apertura degli stessi alla concorrenza, previsti dal paragrafo 2 dell’art. 42 della Direttiva 2014/24/UE, risultano violati quando un’amministrazione aggiudicatrice elimina, mediante una specifica tecnica non compatibile con le regole sopra enunciate, talune imprese o taluni prodotti. Sul tema si veda anche la risorsa online FL8405.

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Sul tema si ricorda che il principio di equivalenza, introdotto nell'ordinamento italiano dall’art. 68 del D. Leg.vo 50/2016 in attuazione dell’art. 42 della Direttiva 2014/24/UE (vedi ora art. 79 e allegato II.5 del D. Leg.vo 36/2023), consente di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste dalla stazione appaltante (C. Stato 08/05/2023, n. 4624).

Il principio è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (C. Stato 07/06/2021, n. 4353).

In ogni caso deve trattarsi di conformità sostanziale, nel senso che la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengano in pratica comunque soddisfatte. Viceversa, non possono essere ammesse offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, configurandosi come un aliud pro alio.

PRONTUARIO dei LAVORI PUBBLICI

• La consegna dei lavori

• Il subappalto

• I termini dell’appalto

• La contabilità dei lavori

• Le varianti e i lavori supplementari

• Controversie e responsabilità

• Risoluzione e rescissione contrattuale

• Il collaudo delle opere

• Raccomandazioni pratiche delle buone regole dell’arte

• Quadro sinottico della normativa

ENERGY MANAGER ED ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA

FIGURA - COMPETENZE E CERTIFICAZIONI - ATTIVITÀ

• Governance, mercato e normativa nel settore energetico

• Servizi energetici, figure professionali, contrattualistica

• Diagnosi, pianificazione, analisi e gestione dei rischi

• Strumenti operativi, comunicazione e formazione

• Sistemi di gestione dell’energia secondo ISO 50001

• Testimonianze e casi di studio

• Appendice con test per l’esame di certificazione EGE

2a EDIZIONE riveduta e aggiornata

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
BLT UE 2-2025 by LEGISLAZIONE TECNICA - Issuu