EDILIZIA
Superbonus 110%, regolarità edilizia e accesso agli atti: slalom tra obblighi e burocrazia I lacci che imbrigliano la maxi agevolazione e le richieste della nostra associazione
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a mesi il tema della super agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio nel giugno scorso, tiene banco tra tecnici, imprese, amministratori di condominio, fiscalisti e non solo. L’evoluzione dell’Articolo 119, con i vari emendamenti approvati, ma soprattutto la continua attività di risposta agli interpelli portata avanti dall’Agenzia delle Entrate, continuano a catalizzare l’attenzione generale. In questo contesto, caratterizzato da un sistema di controlli articolato e stringente, fatto di asseverazioni, visti e conformità, l’art. 49, comma 1 del DPR 380/2001, che per consentire la fruizione di benefici fiscali impone la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile (se non per una tolleranza compresa entro il 2%) e riporta: “... gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazio-
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n° 02 - 2021
ni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”, ha da subito ingenerato preoccupazione negli operatori del settore. Preoccupazioni colte anche dal legislatore nazionale che, in uno dei suoi primi interventi di modifica dell’Art.119, ha introdotto il comma 13-ter con cui, proprio al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, ha previsto che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia, siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. Previsione a cui il legislatore regionale, con la L.R. n.14 del 29 dicembre 2020, ha affiancato ulteriori disposizioni - di recepimento del
Decreto Semplificazioni e adeguamento della Legge regionale urbanistica n. 15 del 2013 – con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici e favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali del superbonus 110%. In particolare, con l’articolo 7 viene integrata la previsione sullo “stato legittimo degli immobili”, per cui “le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili iniziati prima del 1° settembre 1967 e i relativi accertamenti dello Sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.” Disposizioni che, almeno in parte, semplificano le verifiche necessarie ai fini delle predette asseverazioni, che impongono accessi agli atti presso gli sportelli SUE di comuni, che – ancor più in questo particolare momento - faticano a gestire nei termini previsti dei 30 giorni le richieste di documentazione che ricevono da tecnici e cittadini.