Rassegna Stampa Geoweb

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Sabato 17 Marzo 2012

I M P O S T E E TA S S E Da oggi le nuove regole. Stop all’autofattura dal fornitore comunitario

Iva sui servizi, si cambia Rapporti esteri, conta la fine della prestazione FRANCO RICCA

nel territorio dello stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e l via la nuova disciplile prestazioni di servizi diverna sulle prestazioni di se da quelle di cui agli articoli servizi generiche scam7-quater e 7-quinquies, rese da biate con partner esteun soggetto passivo stabilito ri: da oggi, 17 marzo 2012, sono nel territorio dello stato ad un in vigore i criteri speciali sulla soggetto passivo che non è ivi determinazione del momenstabilito, si considerano effetto di effettuazione tuate nel momento dell’operazione nei in cui sono ultimarapporti con sogte ovvero, se di caLe modifiche L getti passivi esteri, rattere periodico o apportate nonché le particocontinuativo, alla dalla legge lari modalità di apdata di maturazio217/2011 plicazione dell’Iva ne dei corrispettivi. alle norme alle prestazioni riSe anteriormente del 1972 cevute da fornitori al verificarsi decomunitari. Questo gli eventi indicati per effetto delle monel primo periodo l difiche che l’art. 8 della legge è pagato in tutto o in parte il n. 217/2011 ha apportato alle corrispettivo, la prestazione di disposizioni del dpr 633/72, servizi si intende effettuata, lifondamentalmente al fine di remitatamente all’importo pagacepire la direttiva comunitaria to, alla data del pagamento. Le 2008/117/CE, ma andando oltre stesse prestazioni, se effettuate quanto necessario allo scopo. in modo continuativo nell’arco di Momento di effettuazione un periodo superiore a un anno delle prestazioni. A partire da e se non comportano pagamenti oggi, diventa operativa la modianche parziali nel medesimo pefica apportata all’art. 6 del dpr riodo, si considerano effettuate al 633/72, nel quale la legge n. termine di ciascun anno solare 217/2011 ha aggiunto un comfino all’ultimazione delle prestama finale che stabilisce che «in zioni medesime». Pertanto, per le deroga al terzo e al quarto comprestazioni generiche scambiate ma, le prestazioni di servizi di con soggetti esteri, da oggi il mocui all’articolo 7-ter, rese da un mento di effettuazione è: soggetto passivo non stabilito - la data di ultimazione del serDI

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vizio, ovvero - la data di maturazione dei corrispettivi, qualora si tratti di prestazioni continuative o periodiche, ovvero - il 31 dicembre di ciascun anno, se si tratta di prestazioni continuative di durata ultrannuale che non prevedono pagamenti nel corso del periodo. In ogni caso, l’eventuale pagamento, anche parziale, del corrispettivo anteriormente al verificarsi dei predetti eventi comporta l’effettuazione della prestazione, limitatamente all’importo pagato; non è rilevante, invece, l’eventuale emissione anticipata della fattura in assenza degli eventi prima menzionati (ultimazione, maturazione, scadenza dell’anno, pagamento). Si deve sottolineare che le modifiche riguardano soltanto le prestazioni di servizi cosiddette «generiche» (quelle, cioè, alle quali si applica la regola generale di territorialità basata sul domicilio del committente) che siano scambiate fra un soggetto passivo nazionale e un soggetto passivo estero (comunitario o non comunitario, anche se la direttiva consentiva di limitare l’efficacia ai rapporti Ue). Al di fuori di tale ambito, dunque, non cambia nulla, per cui, ad esempio, tutte le prestazioni di

servizi scambiate fra soggetti passivi nazionali si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo. Applicazione dell’Iva sulle forniture Ue. Sempre a partire dalle operazioni effettuate da oggi, la legge n. 217/2011 ha modificato l’art. 17, secondo comma, del dpr n. 633/72, prevedendo che «nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331». Pertanto, il committente nazionale che riceve servizi generici da fornitori Ue, per assolvere l’imposta non deve emettere l’autofattura, ma deve integrare la fattura del fornitore comunitario, seguendo le stesse regole (termini e modalità) previste per gli acquisti intracomunitari dagli artt. 46 e 47 del dl n. 331/93. Soltanto nel caso in cui non si riceva la fattura del fornitore entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione si dovrà emettere, entro il mese seguente, autofattura in unico esemplare. © Riproduzione riservata

DELEGA FISCALE/ Provvedimento in dirittura al prossimo Consiglio dei ministri

Abitazioni e uffici saranno misurati non solo in metri ma anche in vani DI

GIOVANNI GALLI

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bitazioni e uffici saranno misurati non più solo in metri quadrati ma anche in vani e le tasse si pagheranno non solo sulla base del valore patrimoniale dell’immobile ma anche considerando le spese di gestione e di manutenzione. Il governo è al lavoro sulla delega fiscale che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri la settimana prossima: dopo l’annuncio dato da Mario Monti, una traccia delle misure sul fisco è stata esposta dal vice ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, ai leader dei partiti della maggioranza nel vertice notturno di giovedì di palazzo Chigi. La questione sarebbe stata affrontata solo molto marginalmente al Consiglio dei ministri di ieri. Il governo è al lavoro su un disegno di legge delega «per una riforma fiscale orientata alla crescita». Il testo è in via di definizione, anche se, spiegano fonti di governo, all’interno dell’esecutivo ci sarebbe anche chi ha proposto di emendare la vecchia

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delega del governo Berlusconi, considerando che il provvedimento è già in Parlamento e che la via potrebbe essere più rapida. Ma al di là dello strumento, secondo quanto emerge, il governo si muoverà nella direzione di semplificare la giungla delle agevolazioni e delle detrazioni e di spostare il prelievo dallee imposte dirette a quellee indirette. Ma anche di ra-gionare sulla possibilità dii ridurre il peso fiscale per i zcontribuenti ‘‘onesti’’, utilizta zando i proventi della lotta all’evasione e attraverso il ng meccanismo dello ‘‘Spending review’’, a patto che non ci ti. siano sforamenti sui conti. Lo stesso Mario Monti, in ra, Commissione alla Camera, che ha spiegato che le «politiche ono redistributive si pongono etto come un ‘‘posterius’’ rispetto alle politiche di sviluppo non ella deficitarie». Un report della ente Bce, riferisce un esponente ’Italia del governo, certifica che l’Italia centrerà gli obiettivi di finanza pubblica senza bisogno di

gi.it www.italiaog misure correttive E dunque la pospos correttive. sibilità che si possa agire sul lato dell’alleggerimento fiscale

senza pesare sui conti è una via percor percorribile. Tutt Tuttavia, viene spiegato, nella delega non si dovrebbe interv intervenire direttamente sulle aliquo aliquote Irpef, ma piuttosto si incide su un aumento delle inciderà detraz detrazioni per alcune categorie con di contribuenti e per le famin glie numerose. Stesso obiettivo dovre dovrebbe ottenere il riordino delle agevolazioni: gli interventi che potrebbero trovare posto nella delega, riferiscono fonti parlamentari, riguarderebb rebbero l’incremento delle detraz trazioni per familiari a carico e le detrazioni previste per pen pensionati e lavoratori dipen pendenti. L L’idea già annunciata dal Go Governo è quella di rivedere m il meccanismo di calcolo delle imposte sugli immobili. No è tramontata inoltre la Non po possibilità di agire sull’Iva ed evitare l’aumento di un pu punto per entrambe le aliqu quote che scatterà alla fine di settembre. Sarebbero confer confermati infine gli interventi i sugli immobili già annunciati dal governo. © Riproduzione riservata

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A 5 MILA EURO

Compensazioni con il tetto dall’1 aprile DI

ROBERTO ROSATI

Ufficializzata la decorrenza del 1° aprile 2012 per l’operatività della nuova soglia di 5.000 euro per la compensazione libera dei crediti Iva. È stato infatti firmato ieri, 16 marzo 2012, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che fissa l’efficacia temporale della riduzione da 10.000 a 5.000 euro disposta dal dl n. 16/2012. Il contenuto del provvedimento era stato anticipato da un comunicato stampa dell’agenzia (si veda ItaliaOggi del 14 marzo scorso), allo scopo di permettere agli interessati di effettuare le compensazioni in scadenza ieri avvalendosi della vecchia soglia di 10.000 euro. A decorrere dal 1° aprile prossimo, dunque, la compensazione del credito Iva, annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui può effettuarsi solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza dalla quale emerge il credito. Dalla stessa data, inoltre, coloro che intendono effettuare compensazioni del credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’agenzia (entratel o fisconline). Il provvedimento precisa che al raggiungimento della soglia di 5.000 euro concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012. Si rinvia, per il resto, alle disposizioni del precedente provvedimento del 21 dicembre 2009. Nel comunicato stampa viene evidenziato che non è stato invece modificato il limite di 15.000 euro, oltre il quale la compensazione del credito Iva annuale è possibile soltanto se la dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile. Si deve osservare che lo slittamento al 1° aprile della decorrenza delle nuove disposizioni, rispetto alla data del 2 marzo 2012 di entrata in vigore del dl 16/2012, non ha effetto concreto sul credito infrannuale del primo trimestre 2012, che sconterà infatti la limitazione a 5.000 euro in considerazione del fatto che il primo giorno utile per la compensazione di tale credito è il 1° aprile 2012, giorno successivo alla fine del periodo di riferimento, per cui coincide con la decorrenza fissata dall’Agenzia. © Riproduzione riservata

Il testo del provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/ documenti


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