Azimut n05 2016

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PROFESSIONI

L’unione fa la forza! Nasce in provincia di Ancona la Rete delle Professioni Tecniche

NORMATIVA

Le novitĂ fiscali di periodo afferenti la professione e le agevolazioni per i lavori edilizi

CONVEGNI

Valore Geometra: al via la Laurea professionalizzante Geometri pionieri in Italia per le Professioni tecniche


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Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XL - N. 5/2016

Azimut

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione PressCom-Comunicazione Integrata Piazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Giorgio De Rosa, Simone Meriggiola CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi (g.moreschi@presscom.it) IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT PressCom - Piazza Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Emanuele Anselmi e.anselmi@presscom.it

Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: a Geomax.................................. 2 di Cop. a Subissati................................ 3 di Cop. a Namirial................................. 4 di Cop.

Sommario

2 Editoriale 3 Professioni

L'unione fa la forza Nasce in provincia di Ancona la Rete delle Professioni Tecniche

6 Normativa Le novità fiscali

di periodo afferenti la professione e le agevolazioni per i lavori edilizi Seconda e ultima parte

13 Edilizia Progettare case e strutture di legno

Un partecipato seminario presso l'azienda Subissati

15 Convegni Valore Geometra: al via la Laurea professio-

nalizzante Geometri pionieri in Italia per le Professioni tecniche

16 Normativa Proposta di Legge: disciplina della professio ne di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

20 Istituzioni "Mettere il privato

sui grandi contenitori" Intervista al Sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi

22 Collegio Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra

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Azimut Editoriale IMPREVEdIBILITÀ E fATALITÀ Simone Meriggiola, Consigliere, delegato AGEPRO per il Consiglio di Ancona

Chi meglio di Renzo Piano poteva intervenire in merito agli eventi sismici degli ultimi giorni. È stato chiaro ed inequivocabile, l’imprevedibile lo dobbiamo accettare, non certo la fatalità. Questo è il secondo Sisma che viviamo da cittadini e soprattutto da tecnici e le situazioni si ripetono con cadenza drammatica, ed ogni volta siamo inermi di fronte alla catastrofe. Non possiamo prevenire il sisma, questo è assodato, ma dobbiamo limitarne l’effetto. Nel 1997 l’evento è stato devastante e ciò ci ha reso coscienti della vulnerabilità dei luoghi che sono essenza della nostra vita; case, scuole e posti di lavoro. Abbiamo riparato, ricostruito e migliorato sismicamente gli edifici danneggiati, lavorando per anni con scrupolo e sacrifici, ma perdendo di vista l’obbiettivo principale di poter rendere sicuri tutti gli edifici. Oggi dopo venti anni l’evento si è ripresentato con la stessa violenza e drammaticità; gli immobili dove siamo intervenuti hanno risposto in modo eccellente e comunque sufficiente ad evitare tragedie; sono stati resi invece inagibili gli edifici con carenze strutturali più o meno gravi non lesionati dal precedente evento sismico. Abbiamo investito tutte le nostre risorse nelle riparazioni e ricostruzioni, ma non siamo riusciti in tutto questo tempo a sensibilizzare la gente comune né abbiamo inciso in modo definitivo nelle istituzioni per iniziare un piano generale di messa in sicurezza. Quest’ultimo evento non ammette proroghe, siamo in ritardo di venti anni, non possiamo aspettare oltre. C'è già uno studio dello Staff del citato Arch. Renzo Piano che ha classificato le tipologie costruttive dei nostri edifici dal medio evo ad oggi, valutandone per ognuna l'intervento idoneo a sopportare eventi calamitosi distruttivi. Su questa strada dobbiamo camminare, anzi correre, formando comitati di studio tra gli ordini professionali per definire una mappatura generale che individui per ogni edificio la vulnerabilità e le carenze strutturali, proponendo specifici interventi di adeguamento. Dobbiamo lavorare ad un progetto definitivo da proporre ai nostri organi istituzionali che hanno il compito di sensibilizzare la Politica sul reperimento dei fondi necessari, interessando gli istituti di credito e le commissioni Europee. La programmazione degli interventi deve essere fatta oggi; dobbiamo essere pronti ad affrontare gli eventi straordinari che purtroppo affliggono con cadenza quasi regolare le nostre regioni. Non possiamo e non dobbiamo essere Fatalisti, noi siamo Tecnici, e la nostra professione ci obbliga a lavorare per rendere sicure le vite di tutti quelli che a noi si affidano.

E' online il nuovo sito del collegio

www.geometriancona.it

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Professioni

Da sinistra: Sbaffi, Ballarini, Roccheggiani, Renzi

L'Unione fa la forza Nasce in provincia di Ancona la Rete delle Professioni Tecniche Davide Amicucci Rappresentare uniti la forza di quasi 4.800 professionisti tecnici nella provincia di Ancona. Con questo intento è nata lo scorso 20 ottobre la Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Ancona. Lo Statuto è stato firmato ad Ancona nella sede dell'Ordine degli Architetti da Sergio Roccheggiani, Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ancona, da Renzo Ballarini, Tesoriere del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Ancona e Macerata in rappresentanza del Presidente Bruno Stronati, da Roberto Renzi, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona e da Diego Sbaffi, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Ancona. “Abbiamo pensato – ha detto Sergio Roccheggiani – ad un luogo dove poter affrontare i temi che ci accomunano. Già con la Presidente del Tribunale di Ancona ci siamo presentati come rete quando abbiamo discusso delle problematiche dei CTU”. La rete è stata impostata come uno strumento agile, senza appesantirla con nuove cariche e le risorse che verranno impiegate sono quelle dei rispettivi Ordini e Collegi che la compongono. La nascita della rete provinciale ad Ancona è il primo passo per diventare una rete marchigiana, così da far aderire l'Ordine dei Geologi che è organizzato su base regionale.

lavorando bene per presentare le istanze delle categorie. “Per la prima volta – ha detto Roberto Renzi - il Presidente di un Ordine o di un Collegio professionale è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio. Ciò è successo tre volte nel giro di poco tempo, perché parlava a nome di tutte le professioni che afferiscono all'edilizia”. “La Rete - ha affermato Diego Sbaffi - nasce dalle riflessioni che abbiamo svolto insieme, dall'ottobre 2015, su come cooperare e lavorare insieme. La creazione di un simile strumento era uno degli obiettivi che ci siamo dati come Consiglio dei Geometri che è stato rinnovato lo scorso anno”. L'importanza della Rete si è potuta apprezzare anche nel caso della presentazione dei documenti per attestare i danni in seguito all'alluvione di Senigallia del 2014. Il Comune ha richiesto dalla Rete delle Professioni di creare il tariffario per effettuare le perizie necessarie ad ottenere i contributi regionali. In questo caso si è potuto anche operare con celerità, dato anche la scadenza molto vicina per poter presentare le domande. Parallelamente è stato fornito anche l'elenco dei professionisti aderenti agli Ordini e ai Collegi che erano disponibili a portare avanti la perizie e le pratiche necessarie. Una simile procedura è stata messa in atto anche a Corinaldo e Ostra.

Esiste già una rete simile a livello nazionale che sta DICEMBRE 2016

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Professioni

“In Italia - ha continuato Roccheggiani – gli studi professionali hanno una media 1,3-1,6 addetti. Con cifre come queste è impossibile pensare di competere in uno scenario che, sempre più, è quello europeo. Ben venga la collaborare tra Ordini e Collegi per affrontare a più mani la competizione”.

tazione e nell'affidamento a professionisti qualificati. “Anche nell'ambito della formazione professionale continua – ha concluso Sbaffi – con la Rete potremo mettere in campo delle interessanti sinergie”.

Un altro esempio efficace di cosa vuole essere la Rete è costituito da ciò che si verificato in seguito al terremoto che ha colpito le Marche. Ad Amatrice, lavorando di concerto con la Protezione Civile nelle abitazioni, ognuno ha svolto il compito pertinente alla propria specializzazione, portando un utile contributo alla verifica dello stato degli edifici colpiti dal sisma. La nascita della Rete significa anche superare e chiarire il problema delle rispettive competenze. “Un'amministrazione – ha detto Renzi – potrà avere un unico interlocutore con cui confrontarsi”. Infatti la Rete potrà essere consultata dalla Regione Marche ogni volta che si ha bisogno di un parere tecnico, per esempio per una nuova normativa o regolamento, facendo pervenire ai decisori regionali le istanze dei professionisti. Allo stesso modo, nel caso di appalti comunali, il confronto con la Rete potrà essere molto utile nella proget-

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Il momento della firma dello Statuto


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Professioni

Statuto della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Ancona STATUTO Art. 1 E’ costituita la Rete delle Professioni dell’Area Tecnica della Provincia di Ancona. Ad essa aderiscono: - l’Ordine degli Architetti - l’Ordine degli Ingegneri - il Collegio dei Periti Industriali - Il Collegio dei Geometri Art. 2 La Rete cura l’informazione e la consultazione reciproca tra le categorie in esso rappresentate al fine di promuovere: - l’esame unitario delle questioni di comune inte resse per le professioni tecniche nella Provincia; - la definizione da assumere, in forma unitaria sui medesimi argomenti nei confronti di Organi pub blici. Dei Committenti pubblici e privati e degli iscritti ai rispettivi Albi; - la definizione e lo sviluppo di azioni concrete nei confronti dei medesimi interlocutori e dell’opi nione pubblica per precisare, in forma unitaria, il ruolo che le professioni tecniche possono svolge re nel contesto economico – sociale - il confronto delle varie categorie sul problema delle competenze professionali; - lo sviluppo di iniziative culturali attinenti la pro fessionalità e l’etica degli iscritti. Art. 3 Alle riunioni della Rete partecipa il Presidente o suo delegato Consigliere per ciascun Ordine e Collegio rappresentato. Art. 4 La Rete si riunisce su iniziativa del coordinatore o su richiesta formale di almeno 2 (due) membri appartenenti a diverse categorie rappresentate. La convocazione è inviata tramite mail agli indirizzi delle segreterie di Ordini e Collegi, almeno cinque giorni prima. Ciascun Ordine e Collegio esprime un voto per mezzo del Presidente o in sua assenza, del consigliere delegato. Le riunioni della Rete sono valide con la presenza della maggioranza delle categorie e per la validità delle deliberazioni occorre conseguire il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 5 La Rete nomina tra i suoi membri un Coordinatore e un Vice Coordinatore, con il criterio della rotazione, i quali rimangono in carica 2 anni. Nel caso in cui il Coordinatore decadesse del ruolo di Presidente del proprio Ordine/Collegio, subentrerà nella carica, il Vice Coordinatore, fino alla scadenza del mandato. Nel caso in cui sia il Coordinatore che il Vice Coordinatore decadessero dal loro mandato presso il proprio Ordine/Collegio, subentrerà nella carica di Coordinatore, il Presidente più anziano e, a quella di Vice Coordinatore, il Presidente più giovane. Il Coordinatore cura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede a diramare la convocazione delle riunioni della Rete corredata dall’ordine del giorno. In caso di impedimento del Coordinatore la riunione è presieduta dal Vice Coordinatore e, in assenza anche di quest’ultimo, dal Presidente più anziano. Al Coordinatore compete la firma degli atti da inviare e che impegnano la Rete. Ad ogni riunione della Rete verrà redatto il verbale della seduta Art. 6 La sede della Rete è temporaneamente stabilita presso l’Ordine/Collegio di rappresentanza del coordinatore pro tempore. Le spese per l’espletamento del ruolo di Coordinatore saranno a carico del proprio Ordine/Collegio di appartenenza. Art. 7 Le modificazioni del presente statuto dovranno essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. Art. 8 Il presente Statuto viene siglato per la ratifica ed accettazione dei legali rappresentanti di tutte le Categorie aderenti, con conforme deliberazione dei rispettivi Consiglio Direttivi. Art. 9 Gli Ordini e Collegi che hanno aderito alla Rete interprofessionale possono dimettersi inviandone comunicazione costituita da un formale atto deliberativo del Consiglio di appartenenza. Una copia di tutti gli atti richiamati verrà conservata a cura del coordinatore pro tempore DICEMBRE 2016

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Normativa

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Le novità fiscali di periodo afferenti la professione e le agevolazioni per i lavori edilizi di Giorgio De Rosa

... continua dal numero precedente

Contratti di locazione: panoramica e agevolazioni Cedolare secca Generalmente i contratti di locazione abitativa hanno una durata di quattro anni, rinnovabili per uguale periodo, e sono stipulati mediante la previsione di un canone cosiddetto “libero” rimesso cioè alla libera autonomia delle parti. Tuttavia vi è la possibilità di stipulare contratti a canone “concordato” che generalmente risulta di importo più basso rispetto ai canoni di affitto normalmente praticabili. In questo ultimo caso il contratto di locazione ha una durata di tre anni, rinnovabili per ulteriori due, e sono previste importanti agevolazioni fiscali, tra cui: • Al proprietario è riconosciuto un abbattimento for fettario del 5% sui canoni d’affitto che formano la base imponibile IRPEF, più una ulteriore riduzione del 30% se l’immobile locato si trova in zone ad alta intensità abitativa: • I Comuni di Bari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e i comuni confinanti con gli stessi; • I Comuni capoluoghi di provincia; • I Comuni considerati ad alta tensione abitativa, in dividuati nella delibera CIPE del 13 Novembre 2003; • Nei Comuni della Campania e della Basilicata col piti da eventi sismici dei primi anni ottanta. • Dal 01/01/2016 è prevista una riduzione del 25% sull’importo dell’Imu e della Tasi da versare per le abitazioni concesse con tali contratti di locazione; • Una tassazione agevolata se si opta per la cedolare secca. Come si calcola il canone concordato: • Il canone concordato viene definito in base agli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edi lizia e dei conduttori, depositati presso ogni Comu ne dell’area territorialmente interessata; • Prima di stipulare un contratto a canone concor dato va verificato se per il proprio Comune ad alta

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tensione abitativa sia stato stipulato un accordo; • Se non esiste alcun accordo locale, per stabilire i canoni dei nuovi contratti va fatto riferimento a un Comune vicino dove sia vigente tale accordo, indi viduandolo sulla base della dimensione demografi ca prossima a quella del Comune carente di accor do e della minor distanza, anche se situato in altra Regione; • Il canone di affitto per questo tipo di con tratto è più basso rispetto a quelli normalmen te riscontrabili sul mercato in quanto non è li beramente scelto dal proprietario, ma viene fis sato con le associazioni di categoria in base a un calcolo che tiene conto di diversi elementi; • Negli accordi locali vengono fissati i criteri di stipu la: durata, rinnovo, importo canone, aggiornamen to Istat, clausole di rescissione, oneri accessori, uso e consegna, ripartizione spese, modifiche e miglio rie, esigenze particolari del locatore/conduttore; • Il territorio comunale viene suddiviso in zone urbane omogenee, aventi cioè caratteristiche simili per valori di mercato, dotazioni infrastrut turali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari), tipologie edilizie (categorie e classi). Per ogni area viene previsto valore mi nimo e valore massimo del canone considerando la categoria catastale, lo stato manutentivo dell’immobile, eventuale/i pertinenze/i, spazi co muni, dotazioni di servizi tecnici, presenza di mo bilio; • Una volta concluso e firmato dalle organizzazioni, l’accordo territoriale viene pubblicato e messo a disposizione di tutti i soggetti che desiderano sti pulare questa forma di contratto: è facile reperirlo nei siti dei Comuni oppure dalle associazioni di ca tegoria locali. In questo modo il canone concordato risulta più contenuto rispetto agli ordinari prezzi di mercato. L’ipotesi è prevista per tutelare i conduttori, soggetto debole del rapporto, che per ragioni obiettive non


Azimut sono in grado di sopportare economicamente un canone rimesso alla libera contrattazione delle parti. Per quanto riguarda la tassazione ordinaria dei contratti di locazione per i quali il contribuente non abbia optato per la “cedolare secca”, la base imponibile da assumere ai fini IRPEF è data dal maggiore tra: • la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%; • l’ammontare dei canoni di locazione, ridotti for fettariamente del 5%. L’importo totale così ottenuto è soggetto alle or dinarie aliquote IRPEF progressive per scaglioni: 23% - 27% - 38% - 41% e 43% In alternativa, il contribuente può optare per il regime della “cedolare secca” che consente di ottenere alcuni vantaggi fiscali: • La possibilità di pagare una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sui canoni di locazio ne, in luogo dell’Irpef ordinaria; • Non andranno pagate l’imposta di registro e l’im posta di bollo, ordinariamente dovute per regi strazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di lo cazione. Tuttavia la scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. I soggetti che possono optare per la cedolare secca sono: • Le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usu frutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Gli immobili oggetto di questa opzione sono: • Le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo. Si ricorda che, in caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. Il regime della cedolare secca non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti. L’opzione ha una durata pari all’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima,

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Normativa per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca. La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta. Ai fini reddituali:

• L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’ali quota del 21% sul canone di locazione annuo stabi lito dalle parti senza abbattimenti forfettari; • Per i contratti di locazione a canone concordato l’aliquota è pari al 15%, ridotta al 10% per il qua driennio 2014-2017 se sono relativi ad abitazioni ubicate: • Nei comuni con carenze di disponibilità, si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provin cia; • Nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe); • Nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge 47/2014 (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. • Il reddito soggetto a cedolare secca è escluso dal reddito complessivo; • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedola re stessa non possono essere fatti valere rispetti vamente oneri deducibili e detrazioni; DICEMBRE 2016

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Normativa Facendo riferimento alla delibera CIPE del 13 Novembre 2003, n. 87/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 18 Febbraio 2004, n. 40, a titolo esemplificativo si riportano i soli comuni delle Marche definiti ad alta tensione abitativa: Ancona Ascoli Piceno Civitanova Marche Colbordolo Fabriano Fano Fermignano Grottammare Macerata Monte Urano Montegranaro

Montelabbate Monteprandone Pesaro Porto Sant'Elpidio Potenza Picena Recanati San Benedetto del Tronto Sant'Angelo in Lizzola Senigallia Urbino

IMU, TASI e TARI L’IMU, acronimo di Imposta Municipale propria è la tassa sulla proprietà degli immobili. I soggetti passivi dell’IMU sono: • Il proprietario, cioè colui che ha il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo; • I titolari di diritti reali sugli immobili, tra cui ad esempio gli usufruttuari. L’IMU non è dovuta dagli inquilini. Per quanto ri guarda la prima casa, l’IMU non risulta dovuta, ad eccezione delle case di lusso rientranti nella ca tegoria A/1, A/8 e A/9, per le quali l’IMU è sempre dovuta. Per quanto riguarda la seconda abitazione e altri immobili, l’IMU è sempre dovuta. La Base imponibile è determinata partendo dal valore catastale dell'immobile rivalutato del 5%, per poi moltiplicarlo per i coefficienti stabiliti dalla legge in base alle diverse tipologie abitative, ed infine applicare l’aliquota IMU deliberata dal singolo Co mune. Il moltiplicatore per i fabbricati: • Classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) - Categoria cata-

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stale A/1; A/2; A/3; A/4; A/5;A/6; A/7; A/8 e A/9 con destinazione abitativa e palazzi storici, è pari a 160; • Classificati nella categoria catastale A/10, uffici e studi privati, è pari a 80; • Classificati nella categoria catastale C/1,negozi e botteghe, è pari a 55; • Classificati nella categoria catastale C/2, depositi, cantine e soffitte, è pari a 160; • Classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5, laboratori artigianali, palestre (senza fini di lucro), stabilimenti balneari, è pari a 140; • Classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7, po sti auto e rimesse, tettoie, è pari 160. L'IMU dovrà essere pagata con modello F24 o bollettino di conto corrente postale in data 16 giugno per quanto riguarda l’acconto e del 16 dicembre per quanto riguarda il saldo, con la possibilità di versare l’intero importo dovuto entro la scadenza del 16 Giugno. La TASI è il tributo comunale per i servizi indivisibili erogati. È destinata a far fronte alle spese per l'illuminazione, alla cura del verde, alla pulizia stradale e a tutti quei servizi forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Fa parte dell'imposta comunale denominata “IUC” assieme all'IMU e la TARI. La base imponibile si determina con le stesse regole dell'IMU, applicando però in questo in caso le aliquote che il Comune ha deliberato specificamente per la TASI. La TASI è l’unico tributo che deve essere versato anche dall’inquilino, in quanto è prevista una quota a suo carico, stabilità da ogni Comune, che può variare dal 10% al 30%, che in caso di mancata deliberazione si assume pari al 10%. A titolo esemplificativo il Comune di Pesaro per l’anno 2015 ha deliberato la percentuale del 30% a carico dell’inquilino, mentre il Comune di Fano, non avendola espressamente deliberata, per l’anno 2015, ha applicato il minimo previsto dalla legge, ovverosia il 10%. Le scadenze sono le stesse previste per L’IMU: 16 Giugno e 16 Dicembre, con la possibilità di versare l’importo dovuto in un'unica soluzione entro il 16 Giugno. Una importante novità introdotta con la legge di stabilità 2016, consiste nell’eliminazione della TASI sulla prima casa. La TARI sostituisce la vecchia “TARES”, la tassa sui rifiuti. Rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti della IUC per finanziare i costi di raccolta e smaltimento della spazzatura. Soltanto questo tributo viene calcolato dal comune


Azimut che si occupa di determinarlo e comunicarlo al contribuente mediante il servizio postale, mentre per gli altri tributi (IMU e TASI) è necessario che il contribuente si adoperi per calcolarlo, conferendo apposita delega ad un intermediario abilitato, CAF oppure procedendo a determinarlo personalmente. Tale tributo è dovuto da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L’importo dovuto per la TARI è commisurato in base a diversi parametri: • Immobili ad uso abitativo; • Immobili ad uso diverso da quello abitativo; • La residenza; • Il numero di soggetti che vi dimorano abitualmente; • La metratura del fabbricato. Le scadenze per il pagamento della TARI variano da Comune a Comune, con la possibilità come per la TASI, di versare l’interno importo dovuto entro il 16 Giugno. A titolo esemplificativo, il comune di Pesaro, per l’anno 2015 ha deliberato quattro scadenze rispettivamente in data 16/06/2015, 16/08/2015, 16/10/2015 e 16/12/2015. Con la legge di stabilità 2016 sono state apportate importanti novità riguardanti i tributi locali (IMU e TASI), in particolare: • La base imponibile per il calcolo dell’IMU e della TASI è ridotta al 50% se l’immobile è concesso in comodato a parenti e rispetta i seguenti requisiti: • L’immobile deve essere esclusivamente ad uso abi tativo; • Il comodante deve possedere solamente due im mobili ad uso abitativo (la propria abitazione prin cipale e l’immobile concesso in comodato), quindi il possesso di un altro immobile oltre a questi, che non sia destinato a uso abitativo, come il possesso di un negozio, di un ufficio o di un terreno, non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale; • Il soggetto che riceve l’immobile è un parente in linea retta entro il primo grado che la destina ad abitazione principale; • L’abitazione principale del comodante e l’immobi le concesso in comodato devono trovarsi nello stesso Comune; • Il contratto deve essere registrato entro 20 giorni alla stipula; • L’agevolazione si applica per tutti gli immobili abi tativi esclusi quelli rientranti in categoria A1, A8 e A9. Si precisa che per poter beneficiare di tali age volazioni sin dal mese di Gennaio 2016 e quindi ottenere la riduzione del 50% dal primo mese 2016,

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Normativa il contratto di comodato doveva essere stipulato entro il 16 Gennaio 2016 e registrato entro il 5 Febbraio 2016. In particolare, il beneficio decor re dal mese in cui il contratto di comodato è sta to registrato, se avvenuto entro la prima quindici na, ovvero entro il 15° giorno, mentre dal 16° giorno in avanti, il beneficio si avrà dal mese suc cessivo. • Dal 01/01/2016 la TASI non è più dovuta sulle abi tazioni principali, ad esclusione delle abitazioni di lusso (categoria A1, A8 e A9). Inoltre la Legge di Stabilità 2016 ha soppresso la possibilità che in precedenza aveva il Comune di equiparare all’abitazione principale le abitazioni date in comodato. Come precisato dalla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 1 del 2016, si deve concludere che i Comuni non possono più prevedere, attraverso l’esercizio della propria potestà regolamentare, tale forma di equiparazione. Al contrario, il Comune può stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46%. Conseguentemente, si nota che vi saranno casi di cumulo tra l’agevolazione comunale e quella statale, pertanto, se l’aliquota stabilità dal Comune a titolo di esempio, sia del 6 per mille a favore dei fabbricati offerti in uso gratuito, al rispetto dei requisiti stabiliti dalla Legge di Stabilità si applicherà la riduzione al 50% facendo riferimento all’aliquota, nel nostro esempio, del 6 per mille. Agevolazioni acquisto prima casa

Per accedere alle agevolazioni prima casa, l'acquirente, deve dichiarare nell'atto di compravendita: • di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la compro prietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel ter ritorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato; • di non essere titolare, neppure per quote o in coDICEMBRE 2016

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Normativa munione legale con il coniuge, su tutto il terri torio nazionale, di diritti di proprietà o nuda pro prietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, usufruendo delle agevola zioni fiscali prima casa. • di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda (se il Comune ritarda il trasferimento della residenza, i termini di decorrenza per fruire dei benefici fiscali possono prorogarsi oltre i 18 mesi. Per la Cassazione, infatti, il termine di 18 mesi è considerato "meramente sollecitatorio" e non perentorio, ordinanza n. 3507 dell'11 febbraio 2011). Queste tre condizioni devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita. Se per errore sono state omesse, si può rimediare mediante atto integrativo in cui viene esplicitamente dichiarata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni previste per gli acquisti di immobili abitativi da parte di soggetti che hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, consentono importanti risparmi fiscali: • nel caso di acquisto da privato e da impresa, ma con vendita esente da IVA: • imposta di registro del 2%; • imposta ipotecaria fissa di 50 euro; • imposta catastale fissa di 50 euro. • nel caso di acquisto da impresa, con vendita sog getta a IVA: • IVA al 4%; • imposta ipotecaria fissa di 200 euro; • imposta catastale fissa di 200 euro; • imposta di registro fissa di 200 euro. Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell’imposta stessa. Questo può accadere se: • Le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false; • L’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un al tro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione princi pale. Il requisito del riacquisto non si considera soddisfatto nel caso in cui venga stipulato, entro

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Azimut l’anno dalla vendita del primo immobile, un con tratto preliminare, in quanto questa fattispecie negoziale non produce l’effetto reale del trasferi mento del bene, ma soltanto quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo; • Non venga trasferita la residenza nel Comune ove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto. Chi cede l’abitazione “agevolata” ed entro un anno dalla vendita ne acquista un’altra (anche se non ultimata) avente i requisiti “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto age volato. Il credito d’imposta spetta anche nell’i potesi in cui l’altra abitazione venga riacquistata mediante contratto di appalto o di permuta. Il credito d’imposta non può essere superiore all’im posta dovuta in relazione al secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente: • In diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto; • per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successio ni e donazioni dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito; • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto; • In compensazione con altri tributi e contributi do vuti in sede di versamenti unitari con il modello F24. Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è matu rato, egli potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’IRPEF o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipo tecarie, catastali, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e de nunce, il credito deve essere utilizzato per l’inte ro importo. Per fruire del credito d'imposta, è ne cessario che il contribuente manifesti tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specifi cando se intende utilizzarlo in detrazione dall'im posta di registro dovuto per lo stesso atto. In par ticolare, l’atto di acquisto dovrà contenere (oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei re quisiti per l’agevolazione prima casa), l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli ele menti necessari per la determinazione del credito.


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Il credito d'imposta non spetta se: • è stato perso il beneficio prima casa in relazione al precedente acquisto; • il contribuente ha acquistato il precedente immo bile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”; • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”; • viene ceduto un immobile acquistato con le age volazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio. Una ulteriore novità introdotta con la legge di stabilità 2016 riguarda la possibilità di detrarre dall’IRPEF i canoni di locazione corrisposti in base al contratto di locazione finanziaria stipulato per l’acquisto dell’immobile. Quindi, oltre alla ben nota possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, i contribuenti potranno beneficiare di una agevolazione simile e come vedremo per alcuni aspetti, addirittura più conveniente, nel caso in cui dovessero optare per la stipula di un contratto di locazione finanziaria in luogo del contratto di mutuo. Le spese detraibili sono: • I canoni ed i relativi oneri accessori; • Il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscat tata. Le condizioni che si devono rispettare per beneficiare dell’agevolazione sono: • L’unità immobiliare deve essere adibita ad abita zione principale entro un anno dalla consegna; • Si devono rispettare le stesse condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui: • L'acquisto dell’unità immobiliare deve essere ef fettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di locazione finanziaria; • Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano

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Normativa abitualmente; • La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; • Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro; • Non si tiene conto altresì, delle variazioni dipen denti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. I soggetti beneficiari della detrazione sono coloro che: • Hanno un reddito complessivo non superiore ad Euro 55.000,00= all’atto della stipula del contrat to di locazione finanziaria; • Non sono titolari di diritti di proprietà su altri im mobili a destinazione abitativa. L’agevolazione spetta in misura diversa a seconda che le spese siano sostenute da soggetti di età inferiore o superiore a 35 anni, e comunque in ogni caso la detrazione è pari al 19% dei seguenti importi: • Per i soggetti di età inferiore a 35 anni, è previsto un limite massimo di Euro 8.000,00= per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing, ed un im porto massimo di Euro 20.000,00= per il costo di acquisto dell’immobile tramite l’esercizio dell’op zione di riscatto finale; • Per i soggetti di età superiore a 35 anni, è previsto un limite massimo di Euro 4.000,00= per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing, ed un im porto massimo di Euro 10.000,00= per il costo di acquisto dell’immobile tramite l’esercizio dell’op zione di riscatto finale. Tuttavia è necessario precisare che: • Se nel corso del contratto di leasing, il contribuen te supera il limite di età di 35 anni e il limite di reddito di Euro 55.000,00= non comporta la perdi ta del diritto alla detrazione, poiché, in quanto tali requisiti devono sussistere al momento di sti pula del contratto; • Inoltre, per espressa previsione di legge, tale tipo logia di detrazione è limitata nel tempo, in quanto è stato indicato un arco temporale ben preciso per poter stipulare il contratto di leasing beneficiando delle relative detrazioni, che va dal 01/01/2016 al 31/12/2020, quindi in assenza di ulteriori inter venti, l’agevolazione è destinata ad esaurire i suoi effetti a partire dal 01/01/2021, e pertanto i contratti di leasing ad uso abitativo stipulati dal 01/01/2021 non potranno beneficiare delle detra zioni previste. DICEMBRE 2016

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Normativa

Una ulteriore agevolazione applicabile all’acquisto di immobili abitativi, non necessariamente acquisiti con il contratto di leasing, consente dal 01/01/2016, ai soggetti che hanno già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” di acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, un ulteriore immobile abitativo, usufruendo anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”, a condizione che la prima abitazione posseduta venga alienata entro un anno dal secondo acquisto. È bene evidenziare che nell’ipotesi in cui il con-

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tribuente possieda un’abitazione acquistata senza l’agevolazione “prima casa” e sita nel medesimo territorio del Comune in cui è localizzato il secondo immobile da acquistare, non potrà utilizzare la nuova agevolazione “prima casa” su tale seconda compravendita, anche se si realizza l’alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Infatti la legge di Stabilità 2016 presuppone che l’acquisto del secondo immobile sia agevolabile solo a fronte di un precedente acquisto di immobile effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa.


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Edilizia

Da sinistra: Andrea Subissati, Prof. Franco Laner, Paolo Subissati

Progettare case e strutture di legno Un partecipato seminario presso l'azienda

SUBISSATI

Prof. Franco Laner

Nelle giornate dell'11 e 12 ottobre si è svolto, presso la sede dell'azienda Subissati, a Ostra Vetere (AN), il seminario di formazione riservato ad Architetti, Geometri ed Ingegneri, organizzato da Percorsi-Legno per approfondire l’argomento della progettazione di case e strutture in legno. Il corso gratuito si è tenuto in collaborazione con Subissati, Celenit, HDG, Peter Cox Interventi Speciali. Il numero delle richieste di partecipazione per l'evento è stato elevato, ed è stato necessario richiedere all’organizzazione Percorsi-Legno di replicare il seminario in una seconda giornata, permettendo così di soddisfare le richieste pervenute per un numero complessivo di oltre 500 professionisti che hanno aderito all'iniziativa. Il corso era indirizzato ai tecnici, ai professionisti e a quanti a vario titolo operano nel settore delle costruzioni di legno.

L’evento formativo ha approfondito: • la progettazione di case e strutture di legno alla luce della normativa tecnica vigente; • il legno, nella sua proposizione massiccia o ricomposta, come il lamellare o i pannelli di tavole in crociate. Le condizioni per sfruttare appieno le opportunità che oggi il legno è in grado di offrire sono aggiuntive e particolari rispetto ai materiali tradizionali, poiché il legno è un materiale organico con caratteristiche che impongono conoscenza e particolari attenzioni che l’incontro di studio ha cercato di evidenziare. In particolare il programma del seminario è stato strutturato per illustrare lo stato dell'arte della carpenteria, il progetto architettonico e fisico-tecnico col legno e gli scenari applicativi di questo materiale, ma è stato anche pensato come un momento di aggiornamento professionale e formativo. La partecipazione per gli iscritti agli ordini degli Ingegneri e degli Architetti e al Collegio dei Geometri ha dato diritto ai crediti formativi. Le lezioni sono state coordinate dal Prof. Arch. Franco Laner dell’Università di Venezia, con la collaborazione dell'Ing. Antonio Pantuso, Professore a contratto dello IUAV di Venezia, dell'Arch. Eddy Tiozzo, Consulente materiali isolanti e del Geom. Alberto Bacchini, HDG Industria e servizi. Nel primo modulo del seminario il Prof. Laner ha parlato delle conoscenze di base per progettare e costruire con il legno, illustrando degli esempi di realizzazioni. L'Ing. Antonio Pantuso nel secondo modulo ha messo in evidenza, con esempi, le verifiche di sicurezza delle strutture di legno. DICEMBRE 2016

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Edilizia

Subissati - di come sia riuscito l’intero evento. Vorremmo ringraziare gli Ordini degli Architetti e dei Ingegneri, e il Collegio dei Geometri e tutti i partecipanti, oltre al Prof. Laner e il suo staff per la sua preziosa collaborazione”. Nei due giorni in cui il Prof. Franco Laner è stato ospite in azienda ha potuto visionare attentamente tutta l'organizzazione, produzione e la cura che l'impresa Subissati mette nei suoi prodotti. Nel corso del suo intervento, ha voluto rimarcare quanto visto con una battuta: “Sono 20 anni che studio per fare in modo che il legno si conservi più a lungo, ma dalla Subissati ho appreso la loro filosofia: il legno non ha bisogno, per conservarsi, di manutenzione periodica, ma l’importante è fare un ottimo trattamento iniziale oltre a tantissimi accorgimenti in modo da poter rinviare la manutenzione a tempi lontanissimi”.

Paolo Subissati

Dopo la visita al reparto di produzione dell’azienda Subissati, l'Arch. Eddy Tiozzo ha illustrato i materiali per il benessere abitativo ed il risparmio energetico. Il modulo 4 ha concluso la giornata seminariale con il Prof. Franco Laner che ha relazionato su durabilità e manutenzione e il Geom. Alberto Bacchini che ha illustrato i trattamenti preservanti per il legno. “Siamo molto soddisfatti

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- ha affermato Andrea


Azimut Maurizio Savoncelli, presidente CNG

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Convegni Un momento della sessione Next Geo

Valore Geometra: al via la Laurea professionalizzante Geometri pionieri in Italia per le Professioni tecniche La formazione del geometra cambia prospettiva in Italia dopo 90 anni. Nell’ambito del convegno nazionale “Valore Geometra” che si è tenuto a Roma l’11 e 12 ottobre, On. Enrico Costa, Ministro per gli affari nella sessione regionali e autonomie mattutina del 12, dal titolo Next Geo, Istruzione e Formazione, si è parlato della proposta di legge – presentata il 28 settembre scorso alla Camera dei Deputati – che istituisce una nuova laurea universitaria triennale che abilita direttamente al mondo del lavoro, rispettando la scadenza europea del 2020, e creando una figura più professionale in linea con le sempre più complesse necessità del mercato. Nel nostro Paese la professione di geometra è ancora regolamentata dal Regio Decreto risalente al 1929 e viene svolta oggi da oltre 100 mila professionisti, di cui almeno 9 mila sono donne: la loro presenza negli ultimi anni è in crescita del 15%. Gli studi professionali del geometra sono ampiamente diffusi nel territorio nazionale e non esiste comune italiano che ne sia privo. Ad oggi, però, esistono diversi percorsi per accedere alla professione. Con la nuova laurea il percorso sarà unico. Questo progetto sarà un pilota tra le lauree professionalizzanti e aprirà la strada alle altre professioni tecniche, che dovranno anch’esse ottemperare agli impegni europei. Per il presidente CNGeGL, Maurizio Savoncelli, si tratta di “un passaggio decisivo per la categoria, che fissa un obiettivo primario: la nascita di un percorso di laurea triennale professionalizzante ed abilitante che contraddistingue il Geometra nel panorama

nazionale delle risorse tecniche professionali a disposizione del mondo economico e della società civile. Nei diversi tavoli di confronto, ai quali abbiamo finora partecipato, è stata sostenuta con decisione l’importanza di un’evoluzione del suo percorso di accesso alla professione, in considerazione del ruolo svolto dai nostri iscritti nelle diverse occasioni, come nell’emergenza, nella ricostruzione, nella crescita economica sostenibile. Grazie alla sua vocazione polivalente e multidisciplinare, il Geometra ha rivelato sempre nuove capacità di porsi in modo qualificato nel contesto nazionale e internazionale del mercato del lavoro. Infine, non abbiamo trascurato il cammino della normativa europea: il futuro ci impone una formazione universitaria specifica per svolgere la libera professione in ambito transnazionale: è un preciso adempimento richiesto dalla Comunità Europea per il 2020”. Il progetto parte nel 2014 e, in attesa dell’iter parlamentare del disegno di legge a prima firma Simona Flavia Malpezzi e che ha raccolto l’adesione trasversale di oltre 50 parlamentari, all’inizio di questo anno accademico in Italia sono state avviate tre esperienze ispirate alla proposta di legge, con le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell’ateneo telematico Uninettuno. Un percorso virtuoso reso possibile grazie alla collaborazione degli Istituti Tecnici CAT locali e ai Collegi Provinciali dei Geometri, che rappresenta una delle caratteristiche principali della riforma e offre una risposta alle esigenze di molte famiglie italiane: la possibilità di assicurare un alto livello di scolarità ai ragazzi impossibilitati a proseguire gli studi universitari fuori sede. E la scommessa è stata subito vinta come dimostrano i numerosi iscritti. Di seguito pubblichiamo parte della presentazione della proposta di legge e la proposta di legge. DICEMBRE 2016

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Normativa

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Proposta di Legge: disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali

On. Simona Flavia Malpezzi, componente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione durante la sessione Next Geo

camera dei deputati - Proposta di Legge d’iniziativa dei deputati Malpezzi, Ghizzoni, Lorenzo Guerini, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Dallai, D’ottavio, Iori, Manzi, Rampi, Rocchi, Sgambato, Centemero, Palmieri, Squeri, Rabino, Bargero, Becattini, Boccadutri, Borghi, Braga, Paola Bragantini, Carnevali, Capodicasa, Casati, Casellato, Cova, De Menech, Marco Di Maio, Fabbri, Ferrari, Fiano, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Gasparini, Giacobbe, Ginefra, Lacquaniti, Lavagno, Leva, Losacco, Patrizia Maestri, Magorno, Manfredi, Mariani, Massa, Miccoli, Nardi, Nicoletti, Parrini, Peluffo, Salvatore Piccolo, Preziosi, Ribaudo, Richetti, Rotta, Rubinato, Sanga, Francesco Sanna, Senaldi, Tentori, Tidei, Vazio. disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti

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le relative competenze professionali Presentata il 9 settembre 2016 In questa prima parte della relazione viene discussa la normativa esistente, le esperienze di altri paesi e la direttiva europea del settore (n.d.r.). La relazione si conclude con la descrizione del contenuto dei singoli articoli della proposta di legge. L’articolo 1 descrive l’obiettivo della legge (« adeguare all’odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l’accesso alla libera professione di geometra ») facendo riferimento alle direttive e ai documenti europei, già precedentemente citati in questa relazione, su cui la proposta di legge è basata. L’articolo 2 è quello fondamentale della proposta di legge. Per quanto riguarda la formazione iniziale il comma 1 stabilisce che l’accesso alla professione di geometra richiede obbligatoriamente il possesso di uno specifico diploma di laurea (triennale) rilasciato da un’università al termine di uno specifico corso di laurea di natura professionalizzante, cioè contenente insegnamenti e attività formative che garantiscano l’acquisizione delle conoscenze/ competenze/abilità necessarie per esercitare la libera professione di geometra oltre che il possesso da parte del laureato di un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali relativi agli ambiti disciplinari interessati, come in ogni formazione di ivello universitario. Lo stesso comma 1 anticipa che tale specifico corso di laurea è abilitante, nel senso che il suo esame finale di laurea ha anche valore di esame di abilitazione alla professione di geometra, come è meglio precisato al successivo comma 4. Il


Azimut comma 1 stabilisce infine che il tirocinio professionale – obbligatorio per chi deve esercitare una qualunque professione – sia svolto dai geometri all’interno del corso di laurea e quindi ne costituisce un’attività formativa specifica. Tale tirocinio ha durata almeno semestrale, corrispondente quindi ad almeno 30 crediti, come poi precisato dal successivo comma 3. Poiché le norme generali sul tirocinio professionale (per tutte le professioni) sono oggetto della legge 7 marzo 2012, n. 137, la proposta di legge precisa che, nel caso dei geometri, il particolare tirocinio intracurricolare universitario sostituisce quello svolto secondo la disciplina della legge n. 137 del 2012. Il comma 2 dell’articolo 2 richiama semplicemente la normativa universitaria vigente, cioè il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che, sulla base della norma di delegificazione contenuta nella legge n. 127 del 1997, affida ad un decreto ministeriale il compito di stabilire la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l’ordinamento didattico del nuovo specifico corso di laurea per la formazione dei geometri. Lo stesso comma 2 fissa un termine molto ristretto per l’emanazione del decreto ministeriale con l’ordinamento didattico del corso di laurea: tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce che l’ordinamento didattico nazionale del nuovo corso di laurea comprenda l’indicazione di tutte le attività formative che ogni studente deve svolgere, fino al totale di 180 crediti formativi universitari che è il numero dei crediti da maturare per conseguire la laurea (triennale). Si deve infatti ricordare che la riforma dell’autonomia didattica, introdotta dal decreto Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, prevede che l’ordinamento didattico nazionale indichi le attività formative obbligatorie solo per un massimo di 90 crediti, gli altri essendo riservati alle autonome determinazioni delle università. In questo caso invece, sulla base di una norma già presente nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, che introduce una possibile deroga per i « corsi preordinati all’accesso alle attività professionali », come il corso di laurea introdotto dalla presente proposta di legge, tutti i 180 crediti sono assegnati dall’ordinamento didattico nazionale. Tra le attività formative del corso di laurea è incluso, come anticipato dal comma 1, anche il tirocinio professionale, per un minimo di

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Normativa 30 crediti formativi universitari (cioè un semestre di formazione). Il comma 4 dell’articolo 2 stabilisce che l’esame finale per il conseguimento del diploma di laurea ha valore di esame di Stato ed abilita all’esercizio della professione di geometra. Stabilisce altresì che vi possono essere ammessi solo coloro che hanno conseguito tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico dello specifico corso di laurea. Si tratta dunque di un percorso formativo obbligatorio in tutti i suoi aspetti per svolgere la libera professione di geometra. Il comma 5 dell’articolo 2 affida allo stesso decreto ministeriale contenente l’ordinamento didattico il compito di stabilire specifiche modalità dell’esame di laurea, al fine di garantire che esse coprano la necessaria verifica del possesso delle conoscenze/competenze/abilità per esercitare la professione di geometra, come per ogni esame di abilitazione. Allo stesso fine stabilisce che della commissione di laurea facciano parte professionisti designati dall’organo di rappresentanza della categoria, il CNGeGL. Il comma 6 dell’articolo 2 stabilisce specifiche modalità per l’accreditamento iniziale e periodico del corso di laurea per la formazione dei geometri, in quanto la natura professionalizzante del corso di laurea, quindi la necessità di particolari insegnamenti tecnico-professionalizzanti e di docenze professionali extra-universitarie, richiede l’approntamento di specifici requisiti e indicatori, diversi da quelli dei corsi di laurea di natura più generalista, in perfetta analogia, del resto, con la situazione già vigente per i corsi di laurea per le professioni sanitarie e per altri specifici corsi di laurea (si veda ad esempio l’allegato A, sezione b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47). Infine il comma 7 dell’articolo 2 stabilisce che il titolo professionale di « geometra laureato » spetti esclusivamente – fatta salva la norma transitoria contenuta nell’articolo 6, comma 3 – a coloro che hanno conseguito lo specifico diploma di laurea per la formazione dei geometri introdotto dalla presente proposta di legge. L’articolo 3 riguarda l’accesso alla professione: l’iscrizione all’albo dei geometri è, come adesso, la condizione necessaria per esercitarla. Le condizioni generali per l’iscrizione all’albo sono esattamente quelle già vigenti (stabilite dalla egge n. 75 del 1985) mentre, come requisito formativo, diventa obbligatorio essere in possesso del diploma di laurea abilitante introdotto dalla presente proposta di legge, fatta salva, anche in questo caso, la norma transitoria contenuta nell’articolo 6, DICEMBRE 2016

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Normativa comma 1. L’articolo 4 autorizza il Governo a definire le competenze professionali dei geometri laureati, adeguandole al percorso formativo universitario specificamente introdotto per la loro formazione iniziale. L’articolo 5 provvede alle necessarie abrogazioni. Il comma 1 abroga la legge n. 75 del 1985 in quanto tutte le norme di accesso alla professione di geometra sono ora contenute nella presente proposta di legge, in particolare nell’articolo 3. Il comma 2 abroga invece quelle parti dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 che riguardano la formazione iniziale per esercitare la professione dei geometri, in quanto le norme relative sono ora contenute per intero nell’articolo 1 della presente proposta di legge. L’articolo 6 è l’articolo conclusivo contenente le norme transitorie e finali. Il comma 1 è destinato a garantire agli studenti già iscritti all’istituto tecnico, indirizzo CAT, di poter conseguire l’abilitazione alla professione secondo le norme vigenti, conseguendo quindi il diploma secondario e svolgendo i 18 mesi di tirocinio. Poiché il nuovo corso di laurea professionalizzante abilitante non potrà avere inizio prima dell’anno accademico 2017/18, questa possibilità deve essere garantita fino agli studenti che si sono iscritti al primo anno dell’istituto tecnico CAT nell’anno scolastico 2017/18 con preiscrizione all’inizio del 2017. Costoro conseguiranno il diploma secondario nel luglio del 2022 e poi dovranno svolgere 18 mesi di tirocinio prima di affrontare l’ultimo esame di abilitazione secondo le norme previgenti, che si svolgerà nel novembre 2024. A decorrere dal primo gennaio 2025 l’esame di abilitazione sarà soppresso (comma 2) e rimarrà in vigore solo il percorso universitario abilitante. Il comma 3 è destinato invece a salvaguardare i diritti di coloro che, avendo conseguito una delle lauree previste dall’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono legittimamente utilizzare il titolo professionale di « geometra laureato » (comma 4 dell’articolo 55). Stabilisce infatti che tutti coloro che sono già iscritti, al momento di entrata in vigore della legge, ad uno di tali corsi di laurea potranno poi utilizzare il titolo professionale di geometra laureato che invece, a regime, sarà riservato ai geometri che hanno conseguito la specifica laurea professionalizzante e abilitante introdotta dalla presente proposta di legge. Il comma 4 reca la usuale norma sull’invarianza di spesa.

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Azimut PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge ha il fine di adeguare all’odier na società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l’accesso alla libera professio ne di geometra, sulla base del parere del Comita to economico e sociale europeo sul tema « Ruolo e futuro delle libere professioni nella società ci vile europea del 2020 » (2014/C 226/02), pubbli cato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 luglio 2014, e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set tembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita dal decreto le gislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modifica ta dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento eu ropeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, re cepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. ART. 2. (Formazione alla professione di geometra). 1. Alla professione di geometra si accede con uno specifico corso di laurea professionalizzante e abi litante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoria li interessati. Il corso di laurea comprende lo svol gimento di un tirocinio professionale della durata di sei mesi, sostitutivo di quello previsto dall’arti colo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la clas se di appartenenza, gli obiettivi formativi e l’ordi namento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle dispo sizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzio ne, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto di cui al comma 2 specifica il numero dei crediti for mativi universitari riservati a ciascuna attività formativa, fino al totale di 180 crediti. Al tiroci nio professionale devono comunque essere riser vati almeno 30 crediti.


Azimut 4. L’esame finale per il conseguimento della lau rea di cui al comma 1 ha valore di esame di Sta to abilitante all’esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all’esame fi nale esclusivamente coloro che hanno consegui to, nell’ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico. 5. Le modalità dell’esame finale per il consegui mento della laurea e la composizione della com missione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono co munque far parte professionisti designati dal Con siglio nazionale dei geometri e geometri laureati. 6. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzio ne, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto le gislativo 27 gennaio 2012, n. 19, gli specifici re quisitie gli ndicatori per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1. 7. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laurea to. ART. 3. (Accesso alla professione di geometra). 1. L’esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo pro fessionale. 2. Per essere iscritti nell’albo dei geometri è neces sario: a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) avere la residenza anagrafica o il domicilio pro fessionale nella circoscrizione del collegio pro fessionale presso il quale l’iscrizione è richie sta; d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all’articolo 2, comma 1. ART. 4. (Competenze professionali dei geometri). 1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante integrazioni al re golamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, deter minando le competenze professionali dei geo-

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Normativa metri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all’articolo 2, comma 1, in relazione alla for mazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea. ART. 5. (Abrogazioni). 1. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata. 2. All’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: « geometra » è soppressa; b) la lettera b) del comma 2 è abrogata; c) al comma 4, le parole: « geometra laureato » sono soppresse; d) nella rubrica, la parola: « geometra » è sop pressa. ART. 6. (Norme transitorie e finali). 1. Fino al 31 dicembre 2024 l’accesso alla professio ne di geometra è altresì consentito sulla base del le norme previgenti di cui all’articolo 55 del de creto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio ma turati e validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, non ché i provvedimenti assunti al riguardo dagli orga ni professionali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è soppresso l’esame di Stato per l’accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall’artico lo 2, comma 4. 3. Il titolo di geometra laureato spetta altresì agli iscritti all’albo professionale dei geometri e geo metri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste dalle norme previgenti di cui all’articolo 55, comma 2, lettera b), del decre to del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto mi nisteriale di cui all’articolo 2, comma 2, e ferme restando le loro competenze professionali come stabilite dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. 4. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilan cio dello Stato.

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Istituzioni

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Piazza Garibaldi

“Mettere il privato nella condizione di investire sui grandi contenitori” Intervista al Sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi Davide Amicucci avanzare una nuova domanda di risarcimento, corredata da apposita documentazione asseverata da professionisti, al fine di consentire la determinazione esatta del contributo effettivamente riconoscibile. Per abbattere i costi, l’Amministrazione comunale ha contattato gli ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri, i Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali della Provincia di Ancona in modo da avere un elenco di loro tecnici disponibili alla redazione delle perizie asseverate a prezzi concordati o “simbolici” per le famiglie più in difficoltà.

Il Sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi

Può spiegarci come è nata la collaborazione con le rete della professioni (architetti, geometri, ingegneri, periti industriali) in occasione della creazione del tariffario per effettuare le perizie per avere i contributi per i danni dell'alluvione e per la creazione di una lista di professionisti disponibili? Come previsto dall’ordinanza varata dal dipartimento della Protezione civile per il risarcimento dei danni provocati al patrimonio privato durante l’alluvione del 2014, i soggetti interessati hanno dovuto

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come si sta muovendo il comune per l'area ex Sacelit? Dopo la crisi dell’impresa, l’Amministrazione comunale si è adoperata per gestire questo spazio come area pubblica, realizzando anche alcuni interventi come il sottopasso pedonale-ciclabile, al fine di consentirne comunque la fruizione alla cittadinanza. Quali novità per i grandi contenitori come l'ex palazzo del turismo e per l'hotel Marche? C’è un costante confronto con le proprietà, nello specifico la Regione Marche e la Provincia di Ancona. Tuttavia, come avviene ormai da tempo, le difficoltà del mercato immobiliare rendono improba l’alienazione di questi beni. Per reimpiegarli occorrono tempo e risorse, per questo vanno costruite le condizioni per investimenti privati in grado di rilanciare queste strutture.


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Istituzioni

Rocca Roveresca - 1480

dopo Piazza Garibaldi su cosa pensa di puntare il Comune per riqualificare la città? In questo momento non è possibile parlare di investimenti, almeno non se ci riferiamo alle risorse comunali. Contiamo però di andare avanti nel 2017 con il progetto di riqualificazione degli Orti del Vescovo, che prevede la realizzazione di 37 alloggi in edilizia agevolata per la locazione (14 su via delle Caserme realizzati dall’Erap; 11 su via Portici Ercolani realizzati dalla Fondazione “Città di Senigallia”; 6 su viale Cavallotti recuperati nell’edificio di proprietà della Diocesi attualmente inutilizzati ed altri 6 realizzati dall’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero).

Maria Mater Misericordiae: un viaggio artistico alle radici del sacro. Le mostre possono essere uno strumento per destagionalizzare il turismo senigalliese? Ovviamente sì. Siamo particolarmente orgogliosi

della mostra “Maria Mater Misericordiae”, impreziosita dall’affascinante presenza della “Vergine delle Rocce” di Leonardo Da Vinci. Un evento straordinario per tutto il territorio regionale, che ha beneficiato della visibilità e dell'interesse di tanti addetti ai lavori. L'auspicio è che tutti coloro che visiteranno la mostra scegliendo di vivere le intense emozioni offerte dal percorso artistico, colgano l'occasione anche per conoscere la nostra città e il territorio, che dal mare guarda all'entroterra, e le sue peculiarità artistiche ed enogastronomiche.

Piazza Garibaldi

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Collegio

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Esami di Stato perl'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra Commissione n. 55 ANCONA 2016 NEI GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2016 SI SONO SVOLTI GLI ESAMI dI ABILITAZIONE La commissione d’Esame era così composta: Geom. Giancarlo di Iulio, Geom. Simona domizioli e Geom. Vinicio Montanari Hanno presentato domanda n.44 tirocinanti (di cui 8 donne). Gli esami si sono svolti presso l’Istituto Vanvitelli –Stracca-Angelini di Ancona nei giorni: 27 ottobre 2016 - prima prova: Costruzioni 28 ottobre 2016 - seconda prova: Topografia/Estimo Presenti alla prima prova: 36 Presenti alla seconda prova: 35 Ammessi agli orali: 17 Promossi: 15 Christian Campa Davide Canonici Elizaveta Davlechina Mario Dell'Aguzzo Riccardo Esposto Simone Laurenzi Giovanni Martino Mattia Milone Niccolò Milone Lorenzo Pallotta Francesco Piccini Paolo Pincini Elisabetta Rango Andrea Sartini Lorenzo Zagaglia

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