Franzosini Solutions Focus Magazine N. 10

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EvvDatacenter, il nuovo portale Franzosini 18 IVA in Svizzera: Novità per il 2018 20 La dogana informa: Prove dell’origine, i punti da osservare 22 FOCUS MAGAZINE NUMBER 10/2018 MARZO - GIUGNO Trattamento dei dati: rivoluzione in Europa 12 FRANZOSINI SOLUTIONS “Frontaliers Disaster”, il cinepattone ticinese batte Star Wars! 09 L’intervista: Fabio Regazzi 04

Sin dalla data della nostra fondazione nel lontano 1929, ci siamo distinti per i principi cardine che guidano le nostre azioni: operiamo nel rispetto della legge in ogni ambito lavorativo e ci impegniamo a tramandare i valori della correttezza e della lealtà professionale da sempre. Siamo stati i primi firmatari nel 1936 del primo contratto collettivo di lavoro ed ancora oggi in azienda esiste una “cultura del rispetto” verso il personale e chiunque abbia rapporti professionali con noi. Siamo stati la prima azienda in Ticino del settore dei trasporti internazionali a concepire il rispetto verso l’ambiente, certificandoci in base alle norme ISO 14001 per le politiche ambientali. In questi anni abbiamo dato il nostro contributo anche per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, formando circa 50 apprendisti negli ultimi 40 anni - dei quali almeno un terzo lavora ancora oggi all’interno della nostra azienda - e 15 stagisti. Ci distinguiamo quotidianamente per il rapporto fiduciario instaurato con i nostri clienti e tanto altro ancora...

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“Senza la cultura del rispetto non potranno esserci per le aziende né futuro, né successo. ”

Stiamo assistendo a continui e profondi cambiamenti di portata straordinaria. Non a caso si parla di industria 4.0 dove termini come Blockchain, Bigdata, Bitcoin o digitalizzazione “la fanno da padrone” e sono ormai sulla bocca di tutti che, con convinzione, ne esaltano le qualità e soprattutto le necessità.

Le nostre aziende dovranno essere in grado di trasformarsi velocemente ed essere all’avanguardia ed al passo anche nella formazione professionale dei dipendenti.

Ci troviamo di fronte a grandi sfide: avremo la necessità di diversificare e trovare nello sviluppo tecnologico un supporto importante per ridurre i costi. Del resto, per parlare chiaro, “digitalizzazione” vuole anche dire licenziare e ridurre il costo del personale. Le aziende ne saranno fortemente colpite, ma trovo inaccettabile che, a causa dello sviluppo tecnologico, lavoratori e lavoratrici ne vengano sistematicamente penalizzati.

Lavoratori che potrebbero essere un peso, da licenziare non appena serve; dipendenti assunti come meri esecutori, senza alcuna possibilità di un loro intervento propositivo in azienda. Praticamente l’esatto contrario di ciò che bisognerebbe fare per cercare di ottenere il massimo da un lavoratore: ovvero coinvolgerlo, trattarlo con dignità e rispetto, farlo sentire parte importante di un meccanismo collettivo, nel quale anche il collaboratore che svolge il ruolo più modesto ha un ruolo essenziale nello sviluppo tecnologico.

Come potranno i dipendenti lavorare serenamente ed essere motivati? Varrà ancora il rispetto del personale o saranno solo dei numeri?

Le aziende serie devono e dovranno sempre sostenere i propri collaboratori, dando loro la possibilità di crescere professionalmente all’interno dell’azienda, anche nei nuovi settori creati dall’evoluzione tecnologica. Gli aspetti della formazione e dello sviluppo professionale hanno pertanto un’importanza fondamentale. Senza personale motivato e qualificato non potranno esserci per le aziende né futuro, né successo. L’innovazione fine a sé stessa non basta:  l’elemento umano è fondamentale e saper gestire le imprese valorizzando i propri dipendenti con rispetto e dignità è un fattore critico di successo. Si tratta del resto di quello che una volta i nostri padri chiamavano la “cultura del rispetto”.

In Franzosini abbiamo una cultura del lavoro positiva, propositiva e di sostegno che ha contribuito in modo significativo al benessere ed alla serenità dei nostri dipendenti ed al successo della nostra azienda e si basa su valori fondamentali, che sono appunto la lealtà ed il rispetto. Principi importanti, che condividiamo tutti ogni giorno e che sono fondamentali per le nostre azioni: questi definiscono chi siamo, i rapporti con i nostri colleghi ed i nostri clienti; costituiscono il fondamento delle nostre attività commerciali e sono uno dei motivi per cui i candidati ed i clienti ci scelgono oggi e ci sceglieranno anche in futuro.

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Biografia

Fabio Regazzi, nato nel 1962, si è laureato nel 1988 in diritto presso l’Università di Zurigo. Ottenuto il brevetto di avvocato e pubblico notaio, fino al 1999 è stato titolare di uno studio di avvocatura, lavoro che nel 2000 ha lasciato per assumere la conduzione dell’azienda di famiglia.

Attivo in politica sin dal 1984 tra le file del Partito Popolare Democratico, nel 1991 è entrato a far parte del Gran Consiglio; nel 2011 viene eletto al Consiglio Nazionale, dove è membro della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Oltre alla passione per la politica, anche lo sport è una componente importante della sua vita: è presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi ed è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Hockey Club Lugano e del Comitato del Team Ticino.

Attualmente presiede il Consiglio di Amministrazione della Regazzi Holding SA; inoltre è presidente di AITI (Associazione Industrie Ticinesi), dello Swiss Shippers’ Council e del Cargo Forum Schweiz.

FABIO REGAZZI

Intervista del nostro CEO Marco Tepoorten all’On. Fabio Regazzi, Consigliere nazionale e Presidente della Regazzi Holding SA.

Fabio Regazzi, imprenditore e politico ticinese, è un profondo conoscitore della realtà cantonale e nazionale. Insieme a lui vogliamo discutere di alcuni temi che riguardano le problematiche e le relative soluzioni proposte, che le aziende operanti sui valichi di frontiera si trovano ad affrontare oggi e nel prossimo futuro.

Sappiamo che si è fatto promotore della mozione volta ad instaurare il sistema di gestione del traffico denominato “Transito” anche presso la dogana di Chiasso-Brogeda, sistema che ha già permesso di ridurre in modo importante gli ingorghi al relativo ufficio doganale presso il valico autostradale di Basilea-Weil am Rhein e Sciaffusa, ove è in vigore già dal 2013. Quali sono gli ostacoli alla messa in pratica di un sistema che sembra offrire solo vantaggi? Gli ostacoli sono principalmente di natura politica: originariamente il progetto era chiamato “Transito Chiasso” proprio perché incentrato sul valico di Brogeda, luogo dove implementare questo sistema di gestione del traffico pesante. Purtroppo le lungaggini burocratiche non hanno permesso lo sviluppo di questo servizio ed il Consiglio federale ha spostato il progetto con la Germania, creando di fatto il “corridoio” a Basel-Weil am Rhein e successivamente a Sciaffusa con risultati eccellenti, come riportato sulla rivista della Dogana svizzera. Con la mia mozione, che nel frattempo è stata approvata da entrambe le Camere, il Consiglio federale viene incaricato di implementare, in accordo con l’Italia, questo progetto anche al valico di Chiasso-Brogeda. Confido che grazie a questa decisione del Parlamento, il Governo affronti finalmente con determinazione il tema coinvolgendo ovviamente l’Italia, che deve pure partecipare agli investimenti sul proprio territorio, per trovare una soluzione entro tempi ragionevoli.

Sul sistema “Transito”, in un articolo apparso a dicembre 2017 sul GDP, Lei suggeriva alla Svizzera di “parlare con l’Italia, chiedendo inoltre la possibilità di beneficiare di

fondi europei”. Faceva implicito riferimento ai vari progetti in atto da anni con l’Italia che, fino ad oggi, non hanno avuto riscontro o al fatto che per arrivare finalmente alla conclusione dei vari accordi (dogana Stabio-Gaggiolo, “Transito” Chiasso) si vorrebbe evitare di finanziare un’altra volta anche per l’Italia (ferrovia Arcisate-Stabio)? Sappiamo che i fondi Interreg non sempre vengono investiti in modo efficace. Dal mio punto di vista il progetto “Transito” dovrebbe poter rientrare nella casistica per cui questi fondi possono essere stanziati. È indubbio che i vantaggi siano molteplici e per entrambi i paesi; purtroppo, come accennato precedentemente, a livello politico è difficile fare passare il messaggio. Inoltre, a livello europeo, vi sono numerosi progetti con finanziamenti notevoli sotto il profilo economico e non si comprende come nel caso concreto, dove il progetto è di per sé già pronto, non si riesca ad arrivare ad una soluzione che non preveda giocoforza un finanziamento da parte svizzera anche sull’infrastruttura italiana. Credo, alla fine, che sia solo una questione di volontà politica per poter accedere a questi fondi.

Il 1° gennaio 2018 è stato ufficialmente lanciato il programma DaziT, con cui la dogana svizzera si propone di entrare nell’era digitale, con benefici attesi per la popolazione, l’economia e lo Stato. Ad oggi permangono peraltro alcune perplessità riguardo all’operatività che si avrà presso le dogane di confine e questi dubbi si ripercuotono sulle scelte di investimento dei vari operatori del settore, che rimangono in “stand-by”.

Con DaziT nel traffico merci sarà possibile effettuare le dichiarazioni doganali e consentire l’imposizione dei tributi indipendentemente da luoghi e orari, riducendo la necessità di disporre di uffici doganali fisici con orari prestabiliti di apertura. Non ritiene che sia una sorta di libera circolazione delle merci con l’UE?

La rivoluzione 4.0 è oramai entrata a far parte delle attività economiche e industriali. Da questo punto di

L’
INTERVISTA:
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vista la dogana non può sottrarsi a questo cambiamento epocale che non deve essere condannato a priori. Come sempre di fronte a nuove sfide vi sono dei rischi, ma anche delle opportunità. Ogni cambiamento porta di per sé delle situazioni di incertezza, ma saluto con favore che l’AFD cerchi di sfruttare questi cambiamenti che la digitalizzazione porta.

Spesso critichiamo lo Stato di non essere al passo con i tempi; in questo caso si è giocato d’anticipo, per cui sarebbe per certi versi paradossale e quindi sbagliato, cercare di fermare il progresso.

Per quanto riguarda la questione della “libera circolazione delle merci” non credo debba essere letta sotto quest’ottica, visto che, per quanto mi è dato di sapere, le regole doganali non vengono stravolte: DaziT deve infatti essere considerato uno strumento che sfrutta le nuove tecnologie, per migliorare il servizio. Altro discorso, invece, qualora dovessero mutare le regole del gioco, ma per quanto di mia conoscenza, questo non è ancora il caso. Sarà comunque interessante vedere l’evoluzione che ci sarà nei prossimi anni.

Con DaziT gli utenti potranno espletare le proprie dichiarazioni doganali e gestire i propri dati in maniera completamente autonoma ed indipendente dagli orari e dal luogo in cui si trovano. Secondo lei la dogana commerciale di frontiera è destinata a scomparire?

E’ chiaro che se guardo agli sviluppi geopolitici, si potrebbe pensare addirittura al contrario e cioè ad un aumento del protezionismo con conseguente crescita, fra le altre cose, dei controlli doganali rispetto ad oggi. Nel contesto storico che stiamo vivendo, ad iniziare dagli Stati Uniti, si sta delineando una tendenza “di ritorno”, dove nazioni - anche più piccole degli USA - vogliono salvaguardare il proprio mercato aumentando le barriere doganali. Da questo punto di vista il nostro Paese sembrerebbe andare in direzione opposta. Inoltre, proprio per questa tendenza di “protezionismo subdolo”, aumentando i dazi, creando quindi una barriera di fatto alle merci, i maggiori oneri amministrativi dovuti alle entrate supplementari, potrebbero essere abbattuti proprio con queste nuove tecnologie; sono solo ipotesi naturalmente ancora tutte da verificare.

I controlli radiometrici posti in essere dalle autorità italiane sui rottami e semilavorati metallici dalla Svizzera verso l’Italia hanno notevolmente allungato le tempistiche degli sdoganamenti al confine ed hanno fatto lievitare i costi per gli operatori. Ad oggi, inoltre, nulla è stato fatto per semplificare

le operazioni di rilevazione radiometrica riabilitando l’operatività della SUVA, in un’ottica di mutuo riconoscimento. Secondo Lei, questa è una situazione destinata a perdurare oppure si intravvede all’orizzonte qualche novità in positivo?

Novità purtroppo al momento non ce ne sono, anche se dal profilo politico vi sono stati diversi interventi per ovviare a questo problema che è emerso. Al di là di alcune discussioni ed interventi, non si sono registrati gli sviluppi auspicati. Va anche detto che quando vi sono più “attori” coinvolti, oltretutto che toccano due Paesi diversi, è difficile arrivare a soluzioni veloci. Il fatto che le questioni vengano gestite in due dipartimenti, come in questo caso, ed in ambito transfrontaliero (bilaterale) con la politica estera, contribuisce inevitabilmente a complicare ulteriormente la situazione, come ad esempio accennavamo prima relativamente al progetto “Transito”. Da questo punto di vista, non vi sono attualmente con l’Italia degli scenari che possano farci dire - come peraltro è il caso per altri temi fondamentali (pensiamo alle pendenze in ambito fiscale e finanziario) - che la soluzione sia vicina. Dove vi sono tematiche che dal loro punto di vista sono sensibili, come l’accesso dei nostri istituti bancari ai mercati finanziari, vi è un ripiegamento sulle proprie posizioni, per non dire un vero e proprio ostruzionismo. Da parte svizzera, anche con la SECO non si percepiscono segnali di grande cooperazione e spesso ho l’impressione che le tematiche da trattare non vengano comprese nella loro reale portata. Questo tipo di problemi richiedono a mio parere un approccio adeguato ed interventi più decisi.

Attualmente i rapporti bilaterali tra la Svizzera e l’Unione Europea sono tornati ad essere “difficili” (dossier accesso al mercato, lista grigia fiscale per citare due esempi) ed in questo contesto si inseriscono anche quelli con l’Italia che, per il nostro Paese, rappresenta il 2° partner commerciale. Ritiene, dal suo punto di vista, che con l’inserimento del Consigliere federale Ignazio Cassisun’anima latina e italofona -  possa essere data quella “spinta” tanto attesa affinché Roma possa ratificare gli accordi tanto attesi?

I rapporti tra vicini sono generalmente “difficili”; convivere in una zona di confine lo è di per sè e questo non vale solo con gli italiani, ma anche con i francesi, i tedeschi o gli austriaci, anche se è innegabile che con l’Italia probabilmente tutto è un po’ più complicato. E’ chiaro che avere finalmente un “italofono” al Dipartimento degli Affari Esteri è da leggere positivamente. L’approccio alle tematiche che un

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consigliere federale ticinese può avere con Roma, è sicuramente un vantaggio per poter trattare le questioni delicate parlando la stessa lingua; si pensi che prima le trattative sui vari dossier aperti avvenivano in inglese! L’On. Cassis potrà muoversi con maggiore facilità ed ha sicuramente una mentalità ed un approccio ai temi più affini a quello del nostro vicino; va detto però che gli interessi in gioco sono molto importanti per i due Paesi e sarebbe ingenuo illuderci che basterà la presenza di uno svizzero italiano per risolvere in poco tempo i numerosi problemi aperti.

Restando in ambito della politica estera, con la Brexit che, sulla carta, dovrà avvenire nel 2019, è possibile per la Svizzera attenuare le frizioni con l’UE sugli accordi bilaterali,  dovendo l’Europa gestire una rinegoziazione generale che coinvolgerà il Regno Unito?

In sostanza, avere sullo stesso piatto della bilancia la Svizzera e il Regno Unito potrebbe essere un vantaggio anche per noi; di solito “l’unione fa la forza”, concorda?

Vi sono due correnti di pensiero al riguardo: una che sostiene che la Brexit porterà un vantaggio alla Svizzera nelle trattative con l’UE, mentre l’altra che vede invece uno svantaggio per il nostro Paese.

Personalmente ritengo sia difficile dare una lettura omogena in proposito. In realtà nessuno può ad oggi prevedere cosa succederà, anche se vedo male che l’UE faccia concessioni alla Svizzera prima di aver chiuso la negoziazione con il Regno Unito, e questo per evidenti motivi tattici.

Quello che in ogni caso mi sento di dire è che, con o senza Brexit, i nostri rapporti con l’UE sono e resteranno complicati. Siamo un Paese con poco più di 8 milioni di abitanti che intrattiene importanti relazioni commerciali

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con molti Stati membri e inoltre siamo in una posizione strategica al centro del continente. Dal loro punto di vista tuttavia i bilaterali sono visti come un problema burocratico, senza dimenticare che la nostra democrazia diretta, dove il popolo può essere chiamato ad esprimersi su temi sensibili, è percepita come “fumo negli occhi” a Bruxelles.

Il 16/01 scorso, l’UDC ha lanciato ufficialmente l’iniziativa denominata “per una immigrazione moderata”; la raccolta delle firme ha già suscitato parecchi malumori nei vari partiti ed anche a Bruxelles la questione è tenuta sott’occhio con molta attenzione. Come valuta questa scelta e quali scenari potrebbero presentarsi all’orizzonte?

Non è un mistero che combatterò questa iniziativa che l’UDC ha infine deciso, dopo parecchi tentennamenti, di lanciare. Rispetto a quella votata dal popolo svizzero il 9 febbraio 2014, questa ha per lo meno il pregio di porre il quesito della disdetta dell’accordo sulla libera circolazione in modo più chiaro. Qualora l’iniziativa dovesse essere accolta, è tuttavia evidente che l’intero impianto degli accordi bilaterali potrebbe cadere a seguito della famosa clausola ghigliottina.

Gli accordi bilaterali non portano ovviamente solo benefici, ma nel complesso ritengo che abbiano giovato all’economia svizzera e quindi al nostro benessere per cui sono dell’opinione che, pur con tutte le riserve che si possono avere, sacrificare i bilaterali sarebbe controproducente per il nostro Paese.

Quello che però mi preoccupa è soprattutto la situazione di incertezza che queste iniziative generano: per un imprenditore non sapere con quali regole del gioco deve confrontarsi è lo scenario peggiore che possa capitare.

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“FRONTALIERS DISASTER”, IL CINEPANETTONE TICINESE

BATTE STAR WARS!

Riportiamo con gioia il grande successo del primo vero lungometraggio dei Frontaliers, la comicità al confine italo-svizzero, con la partecipazione della Franzosini.

Il 17 dicembre scorso è stato presentato al Cinema Plaza di Mendrisio il film “Frontaliers Disaster”: un’avventura speciale e divertentissima del consolidato duo comico nostrano Bernasconi-Bussenghi.

Il film è stato distribuito in tutte le sale della Svizzera italiana a partire da giovedì 21 dicembre e si è trattato di un’esperienza mai tentata prima dai due attori: un lungometraggio che si discosta nettamente dai tempi brevi degli sketch alla dogana di Bizzarone e che vede la Franzosini come protagonista in alcune scene del film.

In Franzosini siamo stati orgogliosi di aver potuto supportare il team di attori e partecipare direttamente al successo di questo film esilarante, per il quale non era prevista la versione DVD della pellicola (che in passato aveva venduto migliaia e migliaia di copie) e che è risultato il più apprezzato nelle passate feste natalizie nella Svizzera italiana. Questi risultati hanno dimostrato la grande affezione dei fans, fedeli testimoni di un fenomeno tutto locale ed insubrico ancora in piena eruzione, ed il forte legame che lega anche noi della Franzosini al nostro territorio ed alla sua cultura. La pellicola, oltre che in tutte le sale dei cinema del Cantono Ticino, è stata distribuita da metà gennaio anche oltre San Gottardo, nella Svizzera romanda ed in questi giorni anche nei cinema della fascia lombarda di confine. Ed i dati al botteghino dimostrano che i fans hanno risposto da subito con grande partecipazione: ad oggi, in Ticino, 31’500 spettatori, insomma i Frontaliers hanno letteralmente triplicato l’ultimo capitolo della saga hollywoodiana “Star Wars”!

“Frontaliers Disaster” è un film comico, tratto dall’omonima serie svizzera, che racconta le peripezie del frontaliere Roberto Bussenghi (interpretato da Flavio

Sala), originario dell’immaginario paese di Usmate Carate, che ogni mattina passa, o meglio, tenta di attraversare il valico di Bizzarone a bordo della sua Panda rossa per andare a lavorare in un’azienda meccanica di Lugano, ma puntualmente viene trattenuto ore in dogana dal fiscalissimo doganiere ticinese Loris Bernasconi (interpretato da Paolo Guglielmoni). In questo film rimarchiamo la performance di una nuova comparsa: il nostro collega e artista Christian Valsangiacomo, già cantante di discreto successo, in questo caso nei panni di un autista fermo al valico…

A differenza dei cinepanettoni italiani qui le battute sono veramente per tutti, senza parolacce o scene allusive: tra i due attori nascono gag e sketch comici nei quali sia i ticinesi, che gli italiani frontalieri, si rivedono dipinti in chiave ironica e sono proprio i confronti e le battute il motore comico del film che questa volta li vede addirittura alleati di fronte a una minaccia internazionale. Ad arricchire il cast di attori ticinesi, tra cui è doveroso citare Barbara Buracchio, che interpreta la turista francese Amélie, “fidanzata” di Bernasconi, e Teco Celio, già molto noto anche in Italia e che ha recitato in capolavori come «Film Rosso» di Krzysztof Kieslowski, ma anche in «Benvenuti al Sud», c’è anche il noto comico di Zelig Enrico Bertolino, nel ruolo del datore di lavoro del frontaliere.

La produzione di “Frontaliers Disaster”, a partire dall’idea iniziale fino alla scrittura della sceneggiatura, dal casting fino al tournage, ha richiesto circa 2 anni e mezzo di lavoro, con 5 settimane di riprese presso varie località della Svizzera italiana e alla frontiera di Bizzarone, dove abbiamo partecipato anche noi di Franzosini ad alcuni sketch.

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La pellicola è stata un’opportunità concreta per circa una trentina di professionisti giovani e talentuosi, usciti dalle scuole di cinema del territorio ticinese, di misurarsi sul set. “Si è trattato di una collaborazione e di un coinvolgimento aperto, virtuoso ed arricchente, a vantaggio dell’intero settore della produzione audiovisiva e cinematografica indipendente della nostra regione” ha osservato il Direttore della RSI Maurizio Canetta durante la conferenza stampa di presentazione. “Questo primo film vero e proprio dei Frontaliers, ormai diventati un marchio di fabbrica dell’intrattenimento RSI e dell’immagine della nostra azienda, è il momentaneo punto d’arrivo di un cammino durato dieci anni e passato dapprima per gli sketch radiofonici e televisivi, poi per i DVD ed ora dalla prova più impegnativa, il lungometraggio di 110 minuti. La RSI ha sempre creduto sia nei Frontaliers che nella collaborazione con il settore privato: ecco perché ci siamo subito buttati in questa nuova avventura e lo abbiamo coprodotto volentieri ancora una volta”.

Il regista e produttore del film, in coproduzione con RSI, è Alberto Meroni che ha commentato: “Adottando i

tempi e le dimensioni del lungometraggio, abbiamo fatto uno se non due balzi in avanti, ma una volontà è apparsa da subito chiara a tutti: quella di non snaturare i due personaggi, mantenendo intatte le loro caratteristiche umane e sociologiche. Abbiamo dato vita ad una storia in cui i due protagonisti, abituati a scontrarsi sul confine, dovranno coesistere 24 ore su 24 senza mai perdere occasione per punzecchiarsi”.

“Frontaliers Disaster” è un prodotto davvero intelligente e divertente, che si presta a più di una lettura. Le battute sono esilaranti, la consolidata bravura dei protagonisti, accompagnati da comici noti, non ha mai raggiunto livelli così alti di complicità, ma non mancano nel film anche una serie di spunti legati all’attualità ed a temi decisamente sentiti sia al di qua che al di là della frontiera con l’Italia. Franzosni ha sposato questo modo di fare ironia, supportando la realizzazione del film, proprio per questa capacità di divertire, di far ridere dal primo all’ultimo minuto, senza rinunciare a far riflettere su fenomeni sociali più profondi, uno dei maggiori pregi della pellicola.

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TRATTAMENTO DEI DATI: RIVOLUZIONE IN EUROPA

GDPR : la nuova regolamentazione, varata dal Consiglio Europeo, prevede più chiarezza e trasparenza sull’utilizzo e la gestione di dati personali.

In un mondo sempre più “social”, la quantità di informazioni private delle persone, che possono essere accessibili più o meno a tutti, è sempre maggiore. Tuttavia non sempre si è consapevoli di come questi dati siano trattati, anzi i nostri dati potrebbero essere alla portata di più persone senza esserne a conoscenza.

Il codice sulla protezione dei dati, introdotto in Europa nel 1995, è ormai obsoleto e presenta grosse lacune sui diritti del cittadino nell’utilizzo dei suoi dati da parte di terzi. Perciò il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno deciso di deliberare un nuovo regolamento sul trattamento e la libera circolazione dei dati personali, che possa rispondere alle esigenze di controllo nell’uso dei servizi informatici attuali (social network, cloud computing, digital payments…)

A questo nuovo regolamento, definito GDPR (dall’inglese “General Data Protection Regulation”) non dovranno attenersi soltanto gli stati membri dell’UE, ma anche enti che hanno in gestione dati sensibili di persone residenti nella comunità europea.

Ne deriva che anche le imprese svizzere che impiegano manodopera residente nell’UE, o hanno scambi commerciali con clienti e fornitori europei, dovranno sottostare al regolamento, per evitare sanzioni. Anche aziende che hanno succursali nell’unione saranno soggette. Riportiamo qui integralmente l’Articolo 3 della regolamentazione:

Articolo 3

1.   Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.

2.   Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati

personali di interessati che si trovano nell’Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbligatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno dell’Unione.

3.   Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

In che modo la GDPR vuole garantire una maggiore sicurezza al cittadino riguardo ad un suo diritto fondamentale quale la protezione dei propri dati?

La diffusione di dati sensibili da parte delle aziende dovrà avvenire con maggiore precauzione e trasparenza nei confronti dei proprietari. Questo comporta:

• diritto d’informazione: le aziende dovranno mettere a conoscenza l’interessato riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati personali, anche qualora siano stati raccolti in maniera indiretta;

• diritto di accesso: le aziende dovranno rendere accessibili i dati a richiesta degli interessati;

• diritto di rettifica: il proprietario potrà chiedere eventuali modifiche o aggiunte in qualsiasi momento;

• diritto alla cancellazione: il proprietario potrà chiedere la cancellazione dei dati raccolti dall’azienda in qualsiasi momento, e l’azienda dovrà inoltre preoccuparsi che questi dati vengano cancellati da tutte le entità, che ne hanno avuto accesso nella catena di scambio di informazioni;

• diritto di limitazione di trattamento: le aziende potranno solo conservare i dati ma non utilizzarli, se così richiesto dall’interessato;

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• obbligo di notifica in caso di rettifiche o limitazioni: l’azienda dovrà comunicare alle entità con cui i dati sono stati trattati ogni eventuale modifica o limitazione;

• diritto alla portabilità dei dati: il proprietario potrà richiedere all’azienda i propri dati, in un formato leggibile, e consegnarli a terzi previo consenso o su basi contrattuali;

• diritto di opposizione: il proprietario avrà il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati a meno che l’azienda non dimostri leggi o interessi preponderanti;

• diritto a non essere sottoposto a profilazione: l’azienda non potrà utilizzare in maniera automatizzata i dati personali per eseguire profilazioni, ovvero la gestione degli utenti secondo i dati personali (esempio: pubblicità mirate etc…), senza il consenso dell’interessato;

• diritto alla comunicazione in caso di violazione dei dati: l’azienda dovrà mettere al corrente il proprietario in caso di violazioni interne o da parte di terzi che possano comportare una lesione dei diritti e della libertà dell’interessato.

La tutela di questi diritti grava direttamente sull’azienda che tratta i dati e che ne è quindi direttamente responsabile (concetto dell’accountability). Per questo motivo la GDPR prevede due principi: “data protection by design” e “data protection by default”; ovvero la protezione dei dati dovrà essere argomento preponderante già in fase di progettazione, per esempio di un sistema informatico aziendale, e per impostazione predefinita bisognerà garantire i diritti sopra esposti. Perciò le aziende dovranno mettere in atto soluzioni tecnologiche atte a garantire la sicurezza dei dati sensibili in gestione.

Chi sarà responsabile della protezione dei dati?

La GDPR prevede la designazione da parte delle aziende di un responsabile per la protezione dei dati (DPO,

Data Protection Officer) che possa essere il tramite tra l’azienda e le autorità di controllo. Questa figura dovrà monitorare e registrare la gestione ed il trattamento delle informazioni e sarà indipendente nei propri compiti (Articoli 37-38-39 ndA).

L’inadempienza del regolamento comporta sanzioni che possono essere di tipo correttivo (avvertimenti, dissuasioni) o pecuniario. Nello specifico quest’ultime possono arrivare fino a 20 milioni di Euro o al 4% del fatturato annuo dell’esercizio.

La data ufficiale in cui entrerà in vigore è il 25 maggio 2018, quindi le aziende hanno ancora poco tempo per prepararsi ed evitare di ritrovarsi disorientate ed implicate in possibili azioni legali. Inoltre il Consiglio federale ha approvato il 15 Settembre 2017 una revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD) per aggiornare ed adeguare il diritto svizzero a questa normativa europea.

Per essere pronti al nuovo corso, ecco alcuni utili consigli:

• controllare le procedure di gestione e trattamento dei dati a livello ICT (Information and Communications Technologies) ed eseguire le modifiche eventuali e necessarie;

• controllare la sicurezza dei sistemi informatici in ambito cyber security (penetration testing, crittografia, ransomware protection, etc...);

• formare i dipendenti sull’esistenza ed applicazione del regolamento;

• rivolgersi a professionisti di informatica forense.

È possibile visionare il testo completo in italiano della GDPR al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Bisogna ricordare che nelle analisi di business odierne le nostre informazioni personali hanno un valore altissimo, quindi dovremmo evitare di regalarle.

Sabino Civita

Responsabile IT & QA

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scivita@franzosini.ch

Daniel Colombo

Specialista IT

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I GIGANTI DEI

TRASPORTI

Da Marzo 2017, Franzosini collabora con l’azienda Ralpin, per offire il serivzio della “Autostrada Viaggiante”; i nostri mezzi percorrono una parte del tragitto su strada ferrata, riducendo i tempi di trasporto e l’inquinamento ambientale.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE IN AMBITO DELL’ ASSICURAZIONE

VETTORIALE INTERNAZIONALE

Come abbiamo già evidenziato nei numeri passati del nostro magazine, le coperture assicurative che rispondono in caso di danno durante un trasporto internazionale sono, generalmente, due: la RC vettoriale (l’assicurazione di responsabilità civile che ogni vettore adibito al trasporto per conto terzi deve avere e che è legata alle condizioni CMR) o la copertura “All-Risks”, se questa è stata espressamente richiesta dal cliente.

Di per sé la differenza tra le due coperture è semplice ed intuitiva da comprendere, più difficile è invece individuare i potenziali rischi, o meglio, i limiti delle due diverse polizze.

Nel caso di una copertura “All-risks”, il committente (cliente) richiede al proprio spedizioniere di stipulare una polizza assicurativa per quel singolo invio, ad un premio pattuito che può variare in base alla tipologia di merce, al mezzo di trasporto utilizzato e per la destinazione ove si vuole effettuare l’invio. Lo spedizioniere, che è il contraente per la compagnia assicurativa, procederà a trasmettere a quest’ultima tutte le informazioni per l’emissione del certificato di assicurazione. In questo caso, fatta eccezione per quelle clausole previste dalle coperture assicurative internazionali, la merce ha un grado di copertura ottimale e ad hoc per l’invio in questione.

Per quanto attiene, invece, la RC vettoriale legata alle condizioni CMR, è necessario o auspicabile, analizzare il singolo invio e procedere di conseguenza. La RC infatti, non risponde dell’intero valore della merce, ma del danno arrecato mediante un calcolo complesso legato ai diritti speciali di prelievo (DSP), moltiplicati per

Alessandro Borghi

Vice Direttore

Tel. +41 91 695.50.13

borghi@franzosini.ch

il peso lordo dell’invio. In Svizzera, questa procedura è evidenziata nelle condizioni generali (CG) Spedlogswiss (applicate dalle maggiori compagnie assicurative) e che prevedono un corrispettivo di 8.33 DSP per kg lordo di merce. Il valore dei DSP è mutabile, in quanto è legato ad un “pool” di valute estere e dalla quotazione dell’oro; attualmente siamo a circa 8.33 DSP = CHF 11.36 / kg.

In presenza di una spedizione ad alto valore aggiunto, ma con un peso limitato, è consigliabile stipulare una polizza “All-Risks” per il tramite del proprio spedizioniere o assicuratore di fiducia. Inoltre, la RC prevede anche dei limiti di copertura, soprattutto per le merci considerate “sensibili”, per il mezzo di trasporto utilizzato e la destinazione finale.

Un esempio che può chiarire la dinamica di questi limiti, è il caso in cui un veicolo fosse oggetto di furto o il conducente di rapina: in questa fattispecie, se le prescrizioni di sicurezza prescritte sono ottemperate, la RC non risponde per quanto accaduto. Nel caso opposto, invece, in presenza di una evidente negligenza (non in caso di dolo), ad esempio parcheggiando il veicolo in una zona non idonea durante la notte, la RC copre il danno, sempre alle condizioni sopra descritte. Bisogna, inoltre, sottolineare che, da un punto di vista assicurativo, è sempre difficile constatare la reale responsabilità del vettore, rispettivamente se tutte le prescrizioni di sicurezza siano state seguite o meno. Con la copertura “All-Risks” la merce è assicurata anche contro questi eventi.

Richiedeteci una consulenza, sapremo darvi la soluzione ottimale ed adatta alle vostre esigenze.

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EVVDATACENTER, IL NUOVO PORTALE FRANZOSINI

La soluzione definitiva per l’archiviazione digitale delle IME (e non solo).

Dal 1 marzo l’Amministrazione Federale delle Dogane ha effettuato il passaggio al formato elettronico delle decisioni d’imposizione di IVA e dazio (IMIe e IMDe) in sostituzione del documento giallo cartaceo. Questo comporta diversi cambiamenti nelle procedure d’acquisizione, fondamentalmente secondo due macro categorie:

• Le aziende che non possiedono un conto doganale

• Le aziende che possiedono un conto doganale

Le prime possono scaricare le IMe dal portale (https:// e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/ ) dopo aver ricevuto opportune informazioni da parte delle spedizioniere, specificatamente il numero della dichiarazione ed il relativo codice d’accesso.

Le seconde invece potranno scaricare le IMe da un ulteriore portale messo a disposizione dall’AFD (https:// e-dec-web.ssl.admin.ch/edecDocumentGui/main.xhtml).

In questo caso l’accesso al portale è condizionato da una precedente registrazione presso il sito web per la Gestione dei Clienti della Dogana.

La stessa Amministrazione Federale delle Dogane, inoltre, cita esplicitamente in una comunicazione del maggio 2017 quali siano i presupposti legislativi per le aziende contribuenti IVA:

“Le IMe Importazione devono essere archiviate elettronicamente, in particolare se servono come prova, nei confronti dell’AFC, della fattispecie per lo sgravio fiscale. Esse (in formato XML) sono provviste di una firma elettronica e pertanto non possono essere modificate senza che una tale modifica sia constatabile. Le IMe stampate non dispongono più di tale caratteristica. In caso di archiviazione soltanto in forma cartacea, in un altro formato di file o su microschede, le IMe perdono il loro carattere originale. La loro autenticità e integrità devono essere verificabili fino all’inizio della prescrizione”

Come responsabile dei sistemi informativi in Franzosini ho affrontato la questione a livello tecnico e mettendomi

successivamente nei panni di un cliente o importatore.

Sono complicate o comunque poco efficienti le soluzioni sopra menzionate?

Oggettivamente la risposta è affermativa in entrambi i casi. La prima soluzione è indubbiamente la meno efficiente, sia perché permette il download dei documenti doganali solo per una singola dichiarazione, sia per il tempo necessario per archiviare definitivamente sul proprio personal computer le quietanze doganali. Testando personalmente con un nostro cliente sono necessari circa 10/15 minuti per l’intera operazione per una singola dichiarazione: accesso al sito dell’AFD, inserimento nel numero della dichiarazione a mano o se in possesso di una fattura elettronica mediante la classica combinazione copia/incolla, inserimento del codice d’accesso che è molto lungo e complicato, inserimento del codice captcha ed inserimento di indirizzo email sul quale ricevere il file ZIP contenente i documenti. Dulcis in fundo, lo ZIP file deve poi essere decriptato con lo stesso codice d’accesso. E finalmente il salvataggio dei documenti in una cartella a nostra scelta sul personal computer.

Passiamo alla seconda soluzione. Anche qui i tempi non sono trascurabili, ma ancor più è necessaria una certa abilità informatica per la registrazione presso la Gestione dei Clienti della Dogana come detentori di un conto doganale. Fatta la registrazione bisogna definire i ruoli, richiedere un certificato di sicurezza, assegnarlo al conto doganale ed installare il certificato sul browser Internet solitamente utilizzato. Ora possiamo finalmente rintracciare i nostri documenti doganali. Dobbiamo tener presente che come campi di ricerca sono possibili solo il numero ID, il conto doganale ed un intervallo temporale, fissato al massimo in 10 giorni. La finestra dei risultati è poi limitata a 10 documenti per schermata ed è necessario selezionarli uno ad uno anche nel caso in cui volessimo scaricare più dichiarazioni. Personalmente ho aiutato diverse aziende recandomi presso la loro sede e supportandole nella configurazione iniziale.

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Beninteso, la documentazione per effettuare tale registrazione è chiara, ma questo detto da un informatico non ha valore assoluto.

È chiaro cosa bisogna scaricare e come vanno archiviati i documenti doganali?

Nelle mie lunghe conversazioni telefoniche intercorse con molti nostri clienti, detentori di un proprio conto doganale, ho verificato una profonda confusione dalla quale è risultato chiarissimo che la parola XML è completamente sconosciuta alla maggior parte, con le evidenti conseguenze che ciò può avere. Il formato PDF è atto solo per averne una stampa cartacea ma l’importatore deve necessariamente archiviare i files elettronici in formato XML.

Inoltre, senza un valido supporto informatico all’interno dell’azienda, la creazione di un archivio digitale non è così lampante. Dobbiamo sempre tenere conto che nel caso di un accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni, il documento probatorio deve essere messo a disposizione immediatamente ed in formato elettronico. Risulta chiaro che dobbiamo essere in grado di rintracciare i nostri documenti archiviati in tempi accettabili, il che significa avere un’indicizzazione efficiente. Facciamo due rapidi calcoli: ogni dichiarazione include 6 files elettronici nel caso migliore, 12 se dovesse essere presente anche un giustificativo di rimborso delle quietanze doganali. Se un’azienda effettua 5 importazioni al giorno (e ve ne sono che ne fanno anche molte di più!) stiamo parlando di 30 files che in una settimana diventano 150. A questo punto è facile il calcolo che ci porta alla dimensione necessaria di un archivio atto a contenere 10 anni di documenti fiscali. Hardware efficiente e quindi costoso, backup dell’archivio, ridondanza delle informazioni.

EVVDATACENTER e tutto è più facile!

Anche Franzosini è in grado di inviare direttamente ed automaticamente al cliente una mail contenente le quietanze doganali, e non solo in formato PDF come taluni spedizionieri, ma anche l’obbligatorio formato XML. Nel contempo abbiamo deciso di rendere tutto più facile per i nostri clienti. Un portale dedicato e sicuro,

Sabino Civita

Responsabile IT & QA

Tel. +41

91 695.50.01

scivita@franzosini.ch

raggiungibile esclusivamente con un protocollo SSL. Un’archiviazione ridondante, 10 anni di documentazione sempre disponibile, in suolo elvetico e rispettando le normative legali. Utilizzabile con il proprio personal computer mediante il classico browser Internet ed anche con il proprio tablet o smartphone.

Eseguendo il login sul nostro portale si potrà effettuare la ricerca dei documenti doganali in pochi clic del mouse. Sarà sufficiente infatti anche una singola parola per poter trovare i documenti attinenti: ricerca per mittente, destinatario, intervallo temporale illimitato, tipo di documento e ricerca libera full text ed altro ancora. Il nostro obiettivo primario è dare ai clienti un’alternativa efficiente e liberarli da nuove responsabilità che la digitalizzazione comporta e continuerà a comportare. Ma non ci fermiamo qui! Fidelizzare il cliente e coccolarlo è la nostra mission! Non solo documenti doganali, ma fatture, bollettini di consegna firmati, estratti conto, statistiche. Tutto ciò di cui il cliente ha bisogno: un unico luogo dove trovare immediatamente le informazioni necessarie, un portale in continua evoluzione sempre raggiungibile e consultabile ovunque vi troviate.

Per ulteriori informazioni sulla nostra offerta potete visionare il sito https://evvdatacenter.ch/ e prendere contatto attraverso il modulo disponibile, oppure contattarci direttamente al numero 091 695.50.01, mail: ime@franzosini.ch

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IVA IN SVIZZERA: NOVITÀ PER IL 2018

Dal 2018 aziende estere che effettuano prestazioni su territorio elvetico avranno l’obbligo di versare l’IVA in Svizzera, se verranno soddisfatte alcune condizioni legislative e fiscali. computer importati;

Dal

1 Gennaio 2018 tutte le imprese svizzere ed estere - italiane nella fattispecie - che effettuano prestazioni e realizzano sul territorio svizzero e all’estero un volume d’affari di almeno 100.000 CHF, generato da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, saranno obbligate a registrarsi come contribuenti (con partita IVA Svizzera) e versare l’IVA in Svizzera. In altre parole le aziende italiane con attività nella Confederazione Svizzera saranno considerate soggetti passivi IVA se il fatturato annuale totale (Italia + Svizzera + resto del Mondo) supera i 100.000 CHF.

La doverosa premessa è che al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni sorgerà l’obbligo di aprire la rappresentanza fiscale ai fini IVA in Svizzera: a) volume d’affari globale (Italia + Svizzera + resto del mondo) superiore a 100.000,00 CHF (circa 85.000,00 euro);

b) prestazioni di servizio rese in Svizzera, oltre la mera cessione dl bene.

L’applicazione degli obblighi IVA svizzeri passa attraverso l’assimilazione delle prestazioni normalmente effettuate dalle aziende italiane in Svizzera ai cosiddetti contratti d’appalto. Con tale contratto il fornitore si impegna ad eseguire un’opera.

La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d’appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d’appalto.

Ecco alcuni esempi esempi:

• consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;

• consegna, dopo l’installazione, di programmi per

• consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate;

• consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;

• consegna, dopo il montaggio, di porte importate;

• consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;

• consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;

• consegna, dopo l’esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati;

• consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

L’opera da consegnare in virtù di un contratto d’appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all’acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l’installazione ed eventualmente la messa in esercizio (normalmente su territorio svizzero).

Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d’appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all’acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

L’ottenimento della partita IVA in Svizzera passa attraverso la nomina di un rappresentante fiscale. Quest’ultimo potrà essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera appositamente nominato mediante procura scritta e mediante deposito di idonea garanzia bancaria o deposito di importo pari al 3% con un minimo pari ad almeno 2.000 franchi.

Il rappresentante fiscale effettua la liquidazione IVA

20 Forwarding and logistics services

normalmente su base trimestrale in base ai documenti contabili/fatture. I versamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo trimestre. L’AFC rimborsa un’eventuale credito IVA entro 60 giorni dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale. A partire dal 61° giorno viene accreditato un interesse attivo.

Nel conteggio IVA vengono dichiarati i fatturati realizzati in Svizzera ed il contribuente ha inoltre il diritto di far valere l’IVA o l’imposta all’importazione svizzera versata nel quadro della sua attività commerciale.

E’ utile ricordare che il rappresentante fiscale non

Andrea Perissinotto

Responsabile operativo

Tel. +41 91 695.50.21

perissinotto@franzosini.ch

ASSOGGETTAMENTO

L’opuscolo denominato Info IVA 02 dell’Amministrazione delle Dogane, rielaborato al 01 Gennaio 2018, contiene nel dettaglio le informazioni spiegate in questo articolo.

È possibile leggerne la versione integrale su sito delle dogane: www. ezv.admin.ch

assume l’obbligo del debito fiscale e che è prevista la facoltà di attribuire uno specifico incarico alla CCIAA Italiana per la Svizzera per lo svolgimento di tutti gli adempimenti burocratici del Rappresentante Fiscale in Svizzera. Non è necessario provvedere all’apertura di un conto corrente in Svizzera per la liquidazione dell’IVA, la stessa sarà versata direttamente attraverso un conto corrente italiano.

Ogni argomento qui trattato, nonché i rispettivi approfondimenti, sono desumibili dal sito web dell’AFD (www.ezv.admin.ch). Il personale doganale della SA Luciano Franzosini rimane a disposizione per qualsiasi delucidazione in merito.

Patrizia Marchetto

Dichiarante doganale

Tel. +41 91 647.45.15

pmarchetto@franzosini.ch

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LA DOGANA INFORMA: PROVE DELL’ORIGINE, I PUNTI DA OSSERVARE

Iltrattamento preferenziale previsto negli accordi di libero scambio (ALS) della Svizzera vale soltanto per le merci che adempiono le disposizioni in materia di origine del rispettivo accordo. Da un lato, deve trattarsi di merce originaria fruente dell’aliquota preferenziale e, dall’altro, tale fatto deve essere comprovato mediante una prova dell’origine valida. È quindi molto importante che le prove dell’origine siano corrette dal punto di vista formale. Purtroppo in molti casi il trattamento preferenziale all’importazione viene rifiutato proprio a causa di prove dell’origine lacunose. Nel presente articolo Nicolas Terrapon, perito doganale della Sezione Origine, spiega i punti da osservare per poter beneficiare di un’aliquota preferenziale.

L’aliquota preferenziale per le merci originarie viene concessa solo se l’origine è comprovata mediante una prova dell’origine prevista dal rispettivo ALS. La forma delle prove dell’origine è stabilita negli ALS.

Di regola, si può utilizzare un apposito modulo (p. es. certificato di circolazione delle merci EUR.1) o aggiungere la dichiarazione d’origine su un documento commerciale. Mentre il modulo deve essere conforme a un determinato modello (layout, rubriche, dimensioni, carta e colore) e compilato secondo precise regole, il testo della dichiarazione d’origine è già predefinito.

La forma delle prove dell’origine è quindi soggetta a esigenze elevate, vincolanti per la dogana. Se la dogana constata prove dell’origine non valide dal punto di vista formale, non concede l’aliquota preferenziale e riscuote a posteriori i tributi doganali all’importazione. La procedura doganale si basa sul principio dell’autodichiarazione.

La dichiarazione di un invio può prevedere eventualmente anche la presentazione della prova dell’origine valida. Di conseguenza, prima della dichiarazione l’importatore o il suo rappresentante è obbligato a controllare la correttezza formale delle prove dell’origine e la loro validità.

In caso di divergenze, è possibile richiedere una imposizione provvisoria al fine di presentare successivamente una prova dell’origine formalmente valida.

Se tale controllo non è effettuato o avviene in modo non corretto, e viene dunque richiesta un’imposizione preferenziale nonostante una prova dell’origine lacunosa, l’invio è imposto all’aliquota normale nel caso in cui la dogana constati la non validità della prova dell’origine.

In molti casi non è possibile presentare a posteriori una prova dell’origine formalmente valida, rendendo quindi definitivo l’importo dei tributi doganali dovuti. Prove dell’origine allestite in modo errato per le esportazioni possono avere conseguenze simili per i clienti nei Paesi di destinazione.

Di seguito illustriamo alcuni esempi, tratti dalla prassi, di prove dell’origine non valide. L’elenco non è esaustivo. Le prove dell’origine figurano in forma anonima per motivi di protezione dei dati.

Fonte: Rivista Forum D. Reimpaginazione: Franzosini

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ALS Svizzera–UE: la dichiarazione d’origine non è firmata (manca anche il nome in stampatello).

ALS Svizzera–Cina:

Serial-No. e registration no. non corrispondono alle prescrizioni.

ALS Svizzera–UE:

sul certificato di circolazione delle merci manca il timbro dell’autorità.

I certificati di circolazione delle merci o i certificati d’origine devono essere autenticati dall’ufficio competente del Paese di esportazione mediante apposizione del timbro2.

ALS Svizzera–Cina:

Serial-No. e registration no. non corrispondono alle prescrizioni.

1 Vedi Istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali (www.origine.admin.ch → Pubblicazioni, Volantini/ pubblicazioni concernenti l’origine → Importazione in Svizzera)

2 Vedi www.origine.admin.ch → Accordi di libero scambio (origine preferenziale) → Importazione in Svizzera → Uffici abilitati per EUR.1 / EUR-MED

Importazione1
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ALS Svizzera–Cina: indicazione nella posizione Country of origin:

Deutschland → merce UE = merce di un Paese terzo; non è possibile allestire una prova dell’origine per esportazioni verso la Cina.

ALS Svizzera–UE (richiesta di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1):

descrizione priva di senso e contraddittoria. La frase standard3 sarebbe sufficiente. Anche se la parte anteriore del modulo va compilata in inglese, la richiesta deve essere redatta in una lingua ufficiale della Svizzera.

ALS Svizzera–Cina: il certificato di circolazione delle merci va compilato in inglese. Occorre indicare il numero SA a sei cifre e il criterio d’origine (rubrica 8). Se è nota, compilare anche la rubrica 6.

ALS AELS–Giordania: indicazione errata nella rubrica 5: la Giordania non è membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC).

3 Tutte le condizioni sono soddisfatte per allestire una prova dell’origine.

Esportazione 24 Forwarding and logistics services

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Dove cessano i rischi derivanti dal trasporto con la resa CPT?

Con la resa CPT, ovvero “trasporto pagato fino a (citare il luogo)”, il fornitore si fa carico delle spese sino al luogo pattuito con il cliente, disponendo il servizio con il proprio spedizioniere o vettore. I rischi derivanti dal trasporto, decadono una volta caricata la merce sul primo mezzo di trasporto e passano automaticamente all’acquirente. Il punto di “frizione” della resa CPT e di altre similari è dovuto al fatto che, i costi del trasporto e le responsabilità (rischi) durante lo stesso, passano dal venditore all’acquirente subito dopo che la merce è stata caricata. Il destinatario si ritrova così a non aver avuto la possibilità di gestire il trasporto con uno spedizioniere o vettore conosciuto, ma si fa carico dei rischi derivanti dallo stesso.

Per i clienti che gestiscono trasporti con l’attraversamento di più Paesi, qual è la resa Incoterms più adatta? Partendo dal presupposto che non esiste aprioristicamente una resa della merce più corretta di altre e che la stessa viene concordata tra venditore e compratore, nel caso specifico di clienti che gestiscono trasporti con l’attraversamento di più Paesi, magari anche in altri continenti, sarebbe opportuno usare la resa DAP, ovvero “reso al luogo di destinazione” (citare il luogo).

Il principio è che il fornitore si fa carico della spedizione sino al luogo convenuto ed i rischi restano a suo carico sino a quel punto, avendo egli gestito il trasporto con il proprio spedizioniere o vettore. Anche in questo caso ribadiamo il concetto che, prima di procedere con il trasporto, sarebbe opportuno consultare il proprio spedizioniere di fiducia per valutare la scelta più consona.

Come vengono gestiti i rischi in una resa tipica del trasporto marittimo, come la CFR?

Con la resa CFR, ovvero “Costo e nolo” (citare il porto di destinazione), sebbene il venditore paghi il nolo marittimo sino al porto di destinazione pattuito con il compratore, il rischio di perdita o danno alla merce, passa dall’uno all’altro una volta che la stessa è caricata sulla nave nel porto di partenza. I costi ed i rischi passano

in due punti differenti nella catena logistica e quindi è opportuno, nei contratti di trasporto, essere il più precisi possibile sui luoghi di destinazione pattuiti dato che le responsabilità, come abbiamo visto, passano in punti ben diversi rispetto all’idea generale che, di norma, ognuno si fa.

Quali sono le principali peculiarità della fattura proforma?

La fattura pro-forma ha il medesimo aspetto di una fattura fiscale classica, ma necessita di una serie di accorgimenti particolari:

• nel documento deve essere esplicitamente indicata la dicitura “fattura pro-forma”, meglio se nella parte iniziale che precede solitamente la parte descrittiva;

• se usa una numerazione, questa deve essere del tutto estranea e indipendente alle numerazioni usate nelle fatture fiscali classiche;

• il documento deve riportare, normalmente a piè di pagina, la seguente dicitura: “Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 del 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, DPR 633/72)”;

• è utilizzata nella prassi per documentare transazioni commerciali per le quali non è stato pagato un corrispettivo, quindi nella pratica commerciale, la fattura pro-forma è un documento che sostituisce la fattura commerciale quando la merce non è inviata in conto vendita;

• il valore della merce indicato nella fattura proforma è iscritto “ai soli fini doganali”, in quanto tale documento non è valevole ai fini della costituzione del plafond IVA.

E’ vero che per il rilascio del Certificato di Circolazione EUR 1 bisogna fare una domanda scritta in dogana presso la Dogana italiana?

Anzitutto è utile ricordare che il Certificato di circolazione modello EUR 1 è un particolare certificato di origine utilizzato per certificare l’origine preferenziale negli scambi con Paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari.

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L’EUR 1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore o dallo spedizioniere doganale, se munito di apposito mandato al rilascio di tale documento.

La richiesta del rilascio dell’EUR 1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale ed a tale proposito occorre sempre fare riferimento ai protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. La domanda per ottenere il certificato che l’esportatore presenta alla Dogana assieme alla merce è considerata sufficiente perché l’EUR 1 venga rilasciato. L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda; questi possono avvenire anche successivamente, per esempio sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera.

Mi hanno detto che il Certificato EUR 1 può essere sostituito da una dichiarazione in fattura? Certo, la maggioranza degli accordi prevede che il certificato EUR 1 possa essere sostituito con una dichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni:

• per le spedizioni di ammontare inferiore a 6.000 EURO (nel caso Italia/Svizzera);

• senza limiti di valori per gli esportatori appositamente autorizzati dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000 Agenzia Dogane).

Come deve essere compilata la dichiarazione su fattura?

Tale dichiarazione deve essere compilata dall’esportatore a macchina o stampata sul corpo della fattura e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso. Il testo di tale dichiarazione, previsto in ogni accordo, è il seguente:

“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale nr. …) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …”.

Luogo e data

Firma dell’esportatore (cognome e nome in modo leggibile e firma autografa apposta in calce alla dichiarazione, non sul foglio successivo della fattura o dopo altre dichiarazioni).

Filippo Vallone

Amministratore delegato Franzosini Italia S.r.l.

Tel. +39 0332 414357

info@franzosini-italia.it

Riguardo alle dichiarazioni di origine dei fornitori, in Svizzera, quali sono gli obblighi di conservazione delle prove di origine per i dichiaranti?

Il dichiarante deve custodire almeno per 3 anni (dalla data d’emissione) tutti i mezzi di prova sulla scorta dei quali sono state allestite le dichiarazioni dei fornitori.

Il dichiarante dei certificati d’origine deve custodire durante 3 anni dalla data d’emissione le dichiarazioni dei fornitori sulla base delle quali sono allestite le prove d’origine.

L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a verificare in qualsiasi momento l’autenticità e l’esattezza delle dichiarazioni dei fornitori. A tal fine essa può effettuare tutti i controlli necessari presso l’esportatore che è tenuto ad esibire tutti i documenti e fornire le informazioni richieste.

Sul tema dei Protocolli d’origine paneuromediterranei, non ho capito la differenza esistente tra “cumulo diagonale” e “bilaterale”. Anzitutto è utile ricordare che si parla di “cumulo” quando vengono impiegati materiali originari di uno Stato contraente ed il prodotto finito mantiene lo status di merce originaria e può essere utilizzato senza restrizioni. Il cumulo bilaterale è limitato esclusivamente ai materiali delle due parti che hanno sottoscritto l’accordo (bilaterale) di libero scambio (p.es. AELSMarocco), mentre con quello diagonale è possibile con materiali di diverse parti contraenti, sempre che tutte applichino le medesime regole d’origine (p.es. Comunità europea-AELS-Turchia). Nell’ambito della zona paneuropea, era possibile effettuare il cumulo diagonale con materiali provenienti dall’AELS, dalla Comunità europea e dalla Turchia, sempreché si trattasse di merci originarie. Tale zona di cumulo è stata di recente estesa agli Stati mediterranei e ai Paesi dei Balcani occidentali. Il cumulo è ammesso a condizione che:

• Tra i Paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione esista un accordo di libero scambio con il protocollo d’origine Euro-Med;

• I materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario in base alle regole d’origine del protocollo Euro-Med;

• L’applicazione del cumulo sia stata pubblicata.

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