KOSOVO E TIMOR EST NOVE ANNI DOPO: OSSERVAZIONI SULLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI DELL’ONU IVAN INGRAVALLO SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’amministrazione diretta di territori nella prassi della Società delle Nazioni e dell’ONU. – 3. L’istituzione, nel 1999, da parte del Consiglio di Sicurezza, dell’UNMIK in Kosovo e dell’UNTAET a Timor est. – 4. Caratteristiche delle Amministrazioni territoriali. L’accentramento in capo al Rappresentante speciale dei poteri di governo. – 5. Il fondamento giuridico della competenza del Consiglio di Sicurezza ad istituire operazioni di pace con un mandato di amministrazione diretta di un territorio. – 6. Gli sviluppi della situazione in Kosovo e a Timor est in tempi recenti. – 7. Osservazioni sull’efficacia dello strumento giuridico dell’Amministrazione territoriale alla luce della prassi dell’UNMIK e dell’UNTAET.
1. L’istituzione, avvenuta nel 1999, ad opera del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di due operazioni di pace aventi ampie funzioni di amministrazione dei territori in cui sono state dispiegate, l’UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) e l’UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor)1, ha posto numerose e complesse questioni giuridiche. Se la loro istituzione non ha sollevato contestazioni da parte degli Stati membri e della dottrina, si discute piuttosto in merito ai caratteri delle Amministrazioni territoriali e al loro fondamento giuridico2. Non si tratta di un fenomeno insolito, in quanto la prassi mostra, sin dai primi decenni del XX secolo, diversi esempi di esercizio, da parte di organizzazioni internazionali, di rilevanti poteri pubblici (esecutivi, legislativi, giudiziari) su una comunità territoriale, attraverso organi facenti capo alle organizzazioni stesse. Si tratta però di un fenomeno abbastanza recente, in quanto connesso all’esistenza di organizzazioni internazionali non-settoriali, aventi finalità ampie e poteri significativi, in particolare per quanto riguarda la soluzione delle controversie tra gli Stati membri e il mantenimento di relazioni pacifiche tra di essi. Non sembrano esserci peraltro obiezioni di principio, né queste emergono dalla pertinente prassi internazionale, alla possibilità che un’organizzazione internazionale svolga anche funzioni di amministrazione diretta di un territorio3, qualora ne abbia la competenza e i mezzi e ricorrano le condizioni all’uopo richieste4. 1
Cfr., rispettivamente, le risoluzioni 1244 del 10 giugno 1999 e 1272 del 29 ottobre 1999. V. infra, par. 5. 3 DAUDET, L’action des Nations Unies en matière d’administration territoriale, in Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. VI, 2002, 466, rileva: «L’administration internationale est un procédé ancien de la gestion de territoires ou 2