N°2 - 2010

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DOSSIER

I fiumi che attraversano più Regioni rimarranno allo Stato, spiagge e laghi potranno essere ceduti in concessione, ma mai venduti trimonio idrico. Ai Comuni potranno andare, insieme con gli immobili ceduti, anche parte degli arredi e dei mobili, e le aree portuali dismesse. Aree protette, parchi nazionali, giacimenti di petrolio e gas, rete autostradale rimarranno invece patrimonio dello Stato, insieme con il demanio militare che per il momento non verrà dato via. La Difesa ha un anno di tempo per comunicare al governo di quali beni non ha più intenzione di godere e che potranno quindi essere ceduti. Esclusi dal provvedimento, e che quindi rimangono patrimonio

Complessivamente il valore dei terreni ceduti è pari a 1,3 mld di euro, per gli immobili raggiunge quota 1,9 mld

ulteriori 60 giorni, arriveranno i decreti per il passaggio di proprietà. Questo vuol dire che i primi beni a essere trasferiti potrebbero far data a partire dal marzo 2011. Per impedire speculazioni, i beni patrimoniali potranno essere venduti o ceduti a fondi immobiliari chiusi solo dopo essere stati valorizzati. I fondi dovranno essere largamente partecipati dagli enti locali e dalla Cassa depositi e prestiti. L’incasso che deriverà dalla vendita dovrà andare per il 75 per cento a ridurre il debito (nel caso in cui non esista, alla spesa per investimenti). Il rimanente 25 per cento concorrerà ad abbattere il debito pubblico nazionale. La dismissione dei beni potrà avvenire solo dopo che l’Agenzia del demanio o quella del territorio avranno accertato la congruità dei prezzi di vendita. Quei beni cui nessuno sarà interessato, torneranno allo Stato. Rosa Valletta

Cos’è un decreto legislativo inalienabile dello Stato, i beni della Presidenza della Repubblica, della Camera, del Senato e degli organi costituzionali. Due i vincoli importanti chiesti e ottenuti dal Parlamento: il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile potrà essere deciso solo dallo Stato, mentre sui beni demaniali non potranno mai essere costituiti diritti di superficie. Vuol dire che chi costruisce un locale sulla spiaggia non potrà mai esserne il proprietario, né potrà mai negare il diritto all’accesso all’arenile. Quanto ai tempi di realizzazione delle alienazioni, questi si sono fatti leggermente più lunghi, come richiesto dal parere parlamentare sul testo reso al governo. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta ufficiale, le amministrazioni centrali dovranno indicare i beni che intendono conservare, motivando la richiesta sulla quale l’Agenzia del demanio potrà chiedere chiarimenti. Dopo ulteriori 90 giorni, il governo pubblicherà l’elenco dei cosiddetti beni residui, ovvero quelli che potranno essere ceduti agli enti locali. Trascorsi due mesi, Regioni, Province e Comuni dovranno farne richiesta indicando come intenderanno utilizzarli. In caso di destinazione diversa rispetto a quella originaria, sono previste sanzioni (indicate dal parere parlamentare di cui il governo ha tenuto conto). Dopo

Si tratta di un provvedimento emanato dall’esecutivo in forza di una legge delega. Infatti in base all’articolo 76 della Costituzione al governo può essere delegato l’esercizio della funzione legislativa in base a particolari principi e criteri direttivi previsti da una legge e soltanto per un tempo limitato e per situazioni ben definite. Lo schema del decreto viene approvato in via preliminare nel corso del Consiglio dei ministri, quindi inviato in Parlamento, dove viene assegnato alle commissioni competenti che lo esaminano in sede consultiva su atti del governo (ovvero il parere espresso non è vincolante né obbligatorio). In genere il Parlamento ha due mesi di tempo per fare le proprie osservazioni. Scaduto questo termine, il Consiglio dei ministri approva in via definitiva il decreto, apportando o meno modifiche, anche se il previsto parere parlamentare non è stato espresso. A questo punto il testo ha concluso il proprio iter e viene pubblicato in Gazzetta ufficiale.

I beni Regione per Regione Valle d’Aosta: Lombardia: Veneto: Friuli Venezia Giulia: Toscana: Umbria: Molise: Sardegna: Puglia: Calabria:

1,12 315,70 364,61 93,11 181,33 12,65 21,28 34,74 112,13 129,71

Piemonte: Trentino Alto Adige: Liguria: Emilia Romagna: Marche: Abruzzo: Lazio: Campania: Basilicata: Sicilia:

211,30 67,67 184,74 133,06 38,27 53,82 859,75 230,43 48,60 125,87

Patrimonio espresso in milioni di euro, aggiornato al 31.12.2008

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